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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/10/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.3144 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022,
promosso da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. DESOGUS SEBASTIANO che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, CP_1
presso lo studio dell'Avv. MONACO SIMONETTA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore (nata a [...] il [...]) ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre, SI. , sita in CP_1
Guasila (SU), Via Trieste n. 6 piano terra;
2. porre a carico della SI.ra l'obbligo di corrispondere al SI. , a titolo Parte_1 CP_1 di contributo per il mantenimento dei figli e (quest'ultimo maggiorenne ma Persona_1 Persona_2 non ancora economicamente autosufficiente), la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al SI.
al seguente IBAN [...]; CP_1
3. disporre che le spese straordinarie relative ai figli siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% (cinquanta percento) ciascuno. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza e indifferibilità per motivi di salute, e dovranno essere debitamente documentate;
4. dare atto che l'assegno unico universale per i figli sarà percepito interamente dal padre, SI. CP_1
, quale genitore collocatario;
[...]
5. dare atto che la figlia , considerata la sua età (attualmente anni 16), avrà diritto di frequentare Per_1 la madre, SI.ra , in piena libertà; Parte_1
6. dichiarare interamente compensate tra le parti le spese legali del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da in data 11/05/2022 e regolare costituzione del convenuto in data Pt_1
07.10.2022, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e mutato il rito, pronunciata con sentenza non definitiva n. 914/2023 in data 26.04.2023 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dato incarico ai servizi sociali del comune di Barrali e Guasila, all'udienza del 13.06.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
Pagina 2 Preliminarmente, deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 914/2023 del 26.04.2023
pubblicata il 02.05.2023 con cui è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
A tal proposito si rileva che nel corso del procedimento il figlio ha raggiunto la maggiore Per_2
età, mentre la figlia compirà 17 anni nel mese di novembre del corrente anno. Per_1
Nonostante l'incarico del Tribunale ai servizi sociali di competenza il rapporto tra la madre e i figli non è mai stato ripreso;
da quanto emerge dalle relazioni in atti i figli delle parti hanno continuato a rifiutare l'eventuale preparazione agli incontri protetti a causa degli atteggiamenti assunti dalla madre;
gli operatori di fronte all'indifferenza di e la rabbia di hanno ritenuto Per_1 Per_2
inopportuno proseguire con i tentativi di riavvicinamento alla figura materna, che, in considerazione della raggiunta maturità di e dell'età di unita alla loro capacità di discernimento, Per_2 Per_1
non possono essere imposti, mentre continuano ad rendersi disponibile ad effettuate un eventuale sostegno psicologico.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 914/2023 del
26.04.2023 pubblicata il 02.05.2023, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
1. affida la figlia minore (nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso l'abitazione del padre, SI. sita in Guasila (SU), CP_1
Via Trieste n. 6 piano terra;
Pagina 3 2. considerata l'età della minore, la madre potrà vederla quando vorrà, tenuto conto della volontà
della figlia;
3. pone a carico della SI.ra l'obbligo di corrispondere al SI. Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e (quest'ultimo Per_1 Per_2
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente), la somma mensile di € 400,00
(quattrocento/00), da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al SI. al seguente IBAN CP_1
[...];
4. dispone che le spese straordinarie relative ai figli siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% (cinquanta percento) ciascuno. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza e indifferibilità per motivi di salute, e dovranno essere debitamente documentate;
5. l'assegno unico universale per i figli sarà percepito interamente dal padre, SI. CP_1
quale genitore collocatario;
6. compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 1.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
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