TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art 127-ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1406/2023 del R.G. Lavoro
TRA
Il sig., , c.f. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv. Roberto Coppola e Luca Coppola
RICORRENTE
CONTRO
La società “ , in persona del legale rappresentante Controparte_1
e dell in persona del legale rappresentante CP_2
RESISTENTI – CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.05.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, adiva l'intestato
Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «a) Riconoscere e dichiarare che il ricorrente è stato alle dipendenze della società Controparte_1
con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno fin dalla data di assunzione dal
[...]
01/01/2011, con ogni conseguenza di legge, sia contributiva che retributiva. b) Riconoscere
e dichiarare che, a causa di atti illegittimi, persecutori e discriminatori, il ricorrente è stato
1 costretto alle dimissioni per giusta causa e, conseguentemente, condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore nella misura di 10 mensilità dall'ultima retribuzione di fatto o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria o valutata dal Tribunale secondo equità, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge.
c) In ogni caso, riconoscere e dichiarare che il lavoratore ha diritto all'inquadramento nella qualifica corrispondente al livello nel 4 livello del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del settore alimentare e delle aziende del settore della panificazione, quale fornaio, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento della complessiva somma di € 222.503,86 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto invece dovuto, nonché straordinario, indennità sostitutiva delle ferie non godute, TFR, preavviso e indennità di malattia, assegno nucleo familiare, così come il tutto risultante dai conteggi allegati, o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'indagine istruttoria, a sensi del C.C.N.L. del settore e del dettato Costituzionale che si invoca, il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
d) Riconoscere e dichiarare l'illegittimo comportamento della società resistente, stante l'illegittima omissione contributiva, e, pertanto, condannare la resistente al versamento contributivo in favore dell' e, conseguentemente regolarizzare la CP_2
situazione contributiva del ricorrente. In subordine, condannare il resistente, al risarcimento del danno, per € 20.000,00 o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'indagine istruttoria o stabilito dal Giudice secondo equità, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione;
e) Favore di spese ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario. Si dichiara, ad ogni effetto di legge, che il valore della presente controversia
è indeterminato».
La parte ricorrente esponeva di aver lavorato con mansioni di panettiere, inquadrato nel livello 4 del CCNL di riferimento, alle dipendenze della società “
[...]
, presso la sede situata in Pietradefusi (AV), in Via Umberto I n. Controparte_1
35/37, per il periodo compreso tra il 2011 e il 2023.
2 Deduceva che il rapporto di lavoro si svolgeva, dal 01.01.2011 al 04.12.2015, in assenza di una formale stipula contrattuale, per poi essere successivamente regolarizzato in data
04.12.2015 con un contratto a tempo indeterminato part-time di 25 ore settimanali.
Argomentava che l'orario di lavoro si articolava in otto ore consecutive giornaliere, dal martedì alla domenica, dalle ore 01:00 alle 09:00, inclusi i giorni festivi. Tale rapporto di lavoro proseguiva fino alla presentazione delle proprie dimissioni per giusta causa, avvenuta in data 11.01.2023, a seguito del mancato pagamento degli ultimi tre stipendi mensili.
La parte ricorrente precisava, inoltre, che per l'intera durata del rapporto lavorava per un periodo superiore contrattualizzato, senza percepire la giusta retribuzione. Inoltre, il lavoratore lamentava di non aver ancora ricevuto il pagamento della mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si costituiva in giudizio parte resistente e pertanto, accertata la regolarità delle notifiche, ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova, la causa, previo deposito di note in sostituzione d'udienza ex. Art. 127-ter, veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, deve essere escluso che la contumacia della parte datoriale possa essere equiparata ad una fictio confessio e che possa applicarsi il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., sia sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, sia per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 24885/14; Cass.
14623/2009).
Nel processo del lavoro, in caso di contumacia della parte convenuta, opera, al contrario, la ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente, per cui si finge che la parte che non si costituisce in giudizio abbia contestato lo stesso i fatti dedotti dal ricorrente.
Nella fattispecie di causa, l'attore, premesso di aver lavorato in maniera continuativa alle dipendenze della resistente in maniera differente rispetto al rapporto veniva CP_3
regolarizzato, chiede l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno a partire dal 01.01.2011, con la conseguente regolarizzazione di un periodo di quattro anni e undici mesi, intercorso tra le parti senza formale stipula contrattuale.
3 Tanto premesso è di immediata evidenza che la generica allegazione degli elementi di fatto a fondamento della domanda appare del tutto inidonea a fondare l'accertamento della natura subordinata della collaborazione intercorsa tra le parti, mancando per il periodo non regolarizzato di qualsiasi indicazione in ordine alle circostanze di fatto che avrebbero determinato la soggezione dell'istante al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che, com'è noto, della subordinazione costituisce il tratto essenziale e qualificante.
Il richiamo al concetto di "dipendenza" non è sufficiente a sostenere l'assunto attoreo, esprimendo la nozione in esame la qualificazione giuridica operata dall'ordinamento in relazione ad un rapporto che presenti determinate caratteristiche che devono essere puntualmente allegate, e successivamente provate, da chi di tale qualificazione, intenda avvalersi in sede giudiziaria.
Né le circostanze dedotte possono ritenersi utili all'allegazione di un sia pur generico concetto di dipendenza, atteso che affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri, significa incorrere in una evidente petizione di principio, in quanto la parte pone a fondamento della domanda quella che, viceversa, è una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria, il cui concreto espletamento resta di fatto pregiudicato irrimediabilmente proprio da tale insufficiente allegazione.
Viceversa, la parte, per il periodo non regolarizzato, avrebbe dovuto indicare e provare dati rilevanti, quali: obbligo di osservanza di precisi orari di lavoro e relativo controllo datoriale, sottoposizione al sindacato del datore di lavoro, ai suoi ordini ed istruzioni sul contenuto della prestazione, assoggettamento a poteri disciplinari e di controllo, utilizzazione di materiali forniti dal datore di lavoro e via dicendo.
In conclusione, nessuno dei testi escussi da parte ricorrente è stato in grado di confermare con precisione l'osservanza di un preciso e vincolante orario di lavoro da parte della ricorrente, la soggezione alle direttive - sia pure generali - della resistente, la corresponsione in suo favore di una retribuzione periodica per l'attività svolta per il periodo non regolarizzato tra le parti.
Per quanto concerne, invece, il periodo di lavoro formalmente regolarizzato tra le parti mediante contratto a tempo indeterminato part-time di 25 ore settimanali, decorrente dal
4 04.12.2015 fino all'11.01.2023, il ricorrente allegava di aver svolto la propria prestazione lavorativa in misura ben superiore a quanto previsto contrattualmente, dichiarando di aver lavorato quotidianamente, dal martedì alla domenica, nella fascia oraria compresa tra le ore
01:00 e le ore 09:00.
Tali allegazioni, tuttavia, non risultano comprovate all'esito dell'attività istruttoria. In particolare, nell'udienza del 04.12.2024, sono stati escussi i due testi indicati dal ricorrente, il sig. e il sig. , i quali, oltre a risultare legati al Testimone_1 Testimone_2
medesimo da un rapporto di affinità, hanno reso dichiarazioni prive del necessario grado di specificità e completezza, tali da non consentire al giudice di fondare il proprio libero convincimento in ordine alla sussistenza delle modalità lavorative dedotte.
Ne consegue che, per effetto del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul lavoratore in relazione agli elementi costitutivi del diritto azionato — in conformità ai principi sanciti dall'art. 2697 c.c. — deve ritenersi l'insussistenza dei crediti retributivi rivendicati in relazione alla denunciata difformità tra l'orario effettivamente svolto e quello contrattualmente pattuito.
Ulteriore questione sollevata dal ricorrente è inerente alle dimissioni per giusta causa.
Esse rappresentano una forma di cessazione del rapporto di lavoro che non prevede il preavviso da parte del lavoratore.
Questa possibilità è riconosciuta dall'articolo 2119 c.c., che stabilisce che il lavoratore può recedere dal contratto senza dover rispettare il preavviso quando si verificano fatti talmente gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo neanche in via temporanea.
Sicuramente, come nel caso di specie, tra le diverse motivazioni che possono configurare una giusta causa di dimissioni rientra il mancato pagamento delle retribuzioni.
Tanto premesso, il ricorrente affermava di aver rassegnato le dimissioni in seguito al mancato pagamento di tre mensilità. In tal caso, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (cfr. Cass. n. 4512 del 1992).
5 Tuttavia, nel caso di specie, non vi è stato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del datore di lavoro e, pertanto, si ritiene fondata la richiesta del ricorrente del pagamento delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre, determinati in euro 3.645,9, come da conteggi allegati al ricorso, oltre che, la richiesta del versamento dell'indegnità di preavviso.
Per quanto riguarda la richiesta risarcimento del danno dovuto dalle dimissioni del lavoratore, l'orientamento consolidato della corte di cassazione (cfr. sen. Cass. n. 13782 del
7. 11.2001) ha affermato che, pur in presenza di dimissioni per giusta causa, non spetta al lavoratore alcun risarcimento ulteriore rispetto all'indennità di preavviso che compete ex art. 2119 c.c.
La Suprema Corte esclude tale possibilità sostenendo che, pur se è vero che nei contratti a prestazioni corrispettive è ammissibile la richiesta di risarcimento del danno, è anche vero che il contratto di lavoro ha una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1453 c.c. Il danno susseguente alla risoluzione del rapporto di lavoro per inadempimento del datore di lavoro è stato, infatti, determinato dal Legislatore con la corresponsione di una indennità pari al a quella di preavviso: ovviamente, resta salvo il diritto al risarcimento per tutti i danni eventualmente verificatisi ma diversi dalla risoluzione anticipata del rapporto.
Da ciò ne consegue che le dimissioni per giusta causa non vanno considerate, ai fini dell'applicabilità dei danni verso il datore di lavoro, come un licenziamento illegittimo od ingiustificato.
Il ricorrente, inoltre, lamentava di non aver percepito il trattamento di fine rapporto quantificato in euro 25.177,55.
Secondo la granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, in caso di controversia relativa al mancato pagamento del TFR, una volta che il lavoratore abbia allegato e provato l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua cessazione, spetta al datore di lavoro dimostrare l'avvenuto pagamento del trattamento di fine rapporto (cfr. Cass. civ., sez. lav., n.
21691/2013).
Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto, né avrebbe potuto esserlo in mancanza di costituzione in giudizio del datore di lavoro. Pertanto, ritenuta provata l'esistenza, esclusivamente per il periodo regolarizzato, del rapporto di lavoro, la domanda deve essere
6 accolta e il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento della somma richiesta, a titolo di trattamento di fine rapporto, riquantificata in euro 18.437,52, calcolati per il periodo di lavoro regolarizzato tra le parti dal 04.12.2015 al 12.01.2023.
Discende da ciò la decisione di cui in dispositivo, assorbita ogni altra domanda o eccezione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, settore Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e per l'effetto condanna il datore di lavoro al pagamento delle tre mensilità di ottobre, novembre e dicembre per l'anno 2022, pari a euro determinati in euro 3.645,09 e al versamento dell'indennità di preavviso;
2. Condanna il datore di lavoro al versamento del trattamento di fine rapporto quantificato in euro 18.437,52;
3. Condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 2800,00 per compensi , oltre accessori di legge con attribuzione.
Così deciso in Avellino, il 17/04/2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott. Monica d'Agostino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art 127-ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1406/2023 del R.G. Lavoro
TRA
Il sig., , c.f. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv. Roberto Coppola e Luca Coppola
RICORRENTE
CONTRO
La società “ , in persona del legale rappresentante Controparte_1
e dell in persona del legale rappresentante CP_2
RESISTENTI – CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.05.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, adiva l'intestato
Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «a) Riconoscere e dichiarare che il ricorrente è stato alle dipendenze della società Controparte_1
con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno fin dalla data di assunzione dal
[...]
01/01/2011, con ogni conseguenza di legge, sia contributiva che retributiva. b) Riconoscere
e dichiarare che, a causa di atti illegittimi, persecutori e discriminatori, il ricorrente è stato
1 costretto alle dimissioni per giusta causa e, conseguentemente, condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore nella misura di 10 mensilità dall'ultima retribuzione di fatto o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria o valutata dal Tribunale secondo equità, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge.
c) In ogni caso, riconoscere e dichiarare che il lavoratore ha diritto all'inquadramento nella qualifica corrispondente al livello nel 4 livello del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del settore alimentare e delle aziende del settore della panificazione, quale fornaio, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento della complessiva somma di € 222.503,86 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto invece dovuto, nonché straordinario, indennità sostitutiva delle ferie non godute, TFR, preavviso e indennità di malattia, assegno nucleo familiare, così come il tutto risultante dai conteggi allegati, o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'indagine istruttoria, a sensi del C.C.N.L. del settore e del dettato Costituzionale che si invoca, il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
d) Riconoscere e dichiarare l'illegittimo comportamento della società resistente, stante l'illegittima omissione contributiva, e, pertanto, condannare la resistente al versamento contributivo in favore dell' e, conseguentemente regolarizzare la CP_2
situazione contributiva del ricorrente. In subordine, condannare il resistente, al risarcimento del danno, per € 20.000,00 o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'indagine istruttoria o stabilito dal Giudice secondo equità, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione;
e) Favore di spese ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario. Si dichiara, ad ogni effetto di legge, che il valore della presente controversia
è indeterminato».
La parte ricorrente esponeva di aver lavorato con mansioni di panettiere, inquadrato nel livello 4 del CCNL di riferimento, alle dipendenze della società “
[...]
, presso la sede situata in Pietradefusi (AV), in Via Umberto I n. Controparte_1
35/37, per il periodo compreso tra il 2011 e il 2023.
2 Deduceva che il rapporto di lavoro si svolgeva, dal 01.01.2011 al 04.12.2015, in assenza di una formale stipula contrattuale, per poi essere successivamente regolarizzato in data
04.12.2015 con un contratto a tempo indeterminato part-time di 25 ore settimanali.
Argomentava che l'orario di lavoro si articolava in otto ore consecutive giornaliere, dal martedì alla domenica, dalle ore 01:00 alle 09:00, inclusi i giorni festivi. Tale rapporto di lavoro proseguiva fino alla presentazione delle proprie dimissioni per giusta causa, avvenuta in data 11.01.2023, a seguito del mancato pagamento degli ultimi tre stipendi mensili.
La parte ricorrente precisava, inoltre, che per l'intera durata del rapporto lavorava per un periodo superiore contrattualizzato, senza percepire la giusta retribuzione. Inoltre, il lavoratore lamentava di non aver ancora ricevuto il pagamento della mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si costituiva in giudizio parte resistente e pertanto, accertata la regolarità delle notifiche, ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova, la causa, previo deposito di note in sostituzione d'udienza ex. Art. 127-ter, veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, deve essere escluso che la contumacia della parte datoriale possa essere equiparata ad una fictio confessio e che possa applicarsi il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., sia sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, sia per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 24885/14; Cass.
14623/2009).
Nel processo del lavoro, in caso di contumacia della parte convenuta, opera, al contrario, la ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente, per cui si finge che la parte che non si costituisce in giudizio abbia contestato lo stesso i fatti dedotti dal ricorrente.
Nella fattispecie di causa, l'attore, premesso di aver lavorato in maniera continuativa alle dipendenze della resistente in maniera differente rispetto al rapporto veniva CP_3
regolarizzato, chiede l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno a partire dal 01.01.2011, con la conseguente regolarizzazione di un periodo di quattro anni e undici mesi, intercorso tra le parti senza formale stipula contrattuale.
3 Tanto premesso è di immediata evidenza che la generica allegazione degli elementi di fatto a fondamento della domanda appare del tutto inidonea a fondare l'accertamento della natura subordinata della collaborazione intercorsa tra le parti, mancando per il periodo non regolarizzato di qualsiasi indicazione in ordine alle circostanze di fatto che avrebbero determinato la soggezione dell'istante al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che, com'è noto, della subordinazione costituisce il tratto essenziale e qualificante.
Il richiamo al concetto di "dipendenza" non è sufficiente a sostenere l'assunto attoreo, esprimendo la nozione in esame la qualificazione giuridica operata dall'ordinamento in relazione ad un rapporto che presenti determinate caratteristiche che devono essere puntualmente allegate, e successivamente provate, da chi di tale qualificazione, intenda avvalersi in sede giudiziaria.
Né le circostanze dedotte possono ritenersi utili all'allegazione di un sia pur generico concetto di dipendenza, atteso che affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri, significa incorrere in una evidente petizione di principio, in quanto la parte pone a fondamento della domanda quella che, viceversa, è una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria, il cui concreto espletamento resta di fatto pregiudicato irrimediabilmente proprio da tale insufficiente allegazione.
Viceversa, la parte, per il periodo non regolarizzato, avrebbe dovuto indicare e provare dati rilevanti, quali: obbligo di osservanza di precisi orari di lavoro e relativo controllo datoriale, sottoposizione al sindacato del datore di lavoro, ai suoi ordini ed istruzioni sul contenuto della prestazione, assoggettamento a poteri disciplinari e di controllo, utilizzazione di materiali forniti dal datore di lavoro e via dicendo.
In conclusione, nessuno dei testi escussi da parte ricorrente è stato in grado di confermare con precisione l'osservanza di un preciso e vincolante orario di lavoro da parte della ricorrente, la soggezione alle direttive - sia pure generali - della resistente, la corresponsione in suo favore di una retribuzione periodica per l'attività svolta per il periodo non regolarizzato tra le parti.
Per quanto concerne, invece, il periodo di lavoro formalmente regolarizzato tra le parti mediante contratto a tempo indeterminato part-time di 25 ore settimanali, decorrente dal
4 04.12.2015 fino all'11.01.2023, il ricorrente allegava di aver svolto la propria prestazione lavorativa in misura ben superiore a quanto previsto contrattualmente, dichiarando di aver lavorato quotidianamente, dal martedì alla domenica, nella fascia oraria compresa tra le ore
01:00 e le ore 09:00.
Tali allegazioni, tuttavia, non risultano comprovate all'esito dell'attività istruttoria. In particolare, nell'udienza del 04.12.2024, sono stati escussi i due testi indicati dal ricorrente, il sig. e il sig. , i quali, oltre a risultare legati al Testimone_1 Testimone_2
medesimo da un rapporto di affinità, hanno reso dichiarazioni prive del necessario grado di specificità e completezza, tali da non consentire al giudice di fondare il proprio libero convincimento in ordine alla sussistenza delle modalità lavorative dedotte.
Ne consegue che, per effetto del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul lavoratore in relazione agli elementi costitutivi del diritto azionato — in conformità ai principi sanciti dall'art. 2697 c.c. — deve ritenersi l'insussistenza dei crediti retributivi rivendicati in relazione alla denunciata difformità tra l'orario effettivamente svolto e quello contrattualmente pattuito.
Ulteriore questione sollevata dal ricorrente è inerente alle dimissioni per giusta causa.
Esse rappresentano una forma di cessazione del rapporto di lavoro che non prevede il preavviso da parte del lavoratore.
Questa possibilità è riconosciuta dall'articolo 2119 c.c., che stabilisce che il lavoratore può recedere dal contratto senza dover rispettare il preavviso quando si verificano fatti talmente gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo neanche in via temporanea.
Sicuramente, come nel caso di specie, tra le diverse motivazioni che possono configurare una giusta causa di dimissioni rientra il mancato pagamento delle retribuzioni.
Tanto premesso, il ricorrente affermava di aver rassegnato le dimissioni in seguito al mancato pagamento di tre mensilità. In tal caso, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (cfr. Cass. n. 4512 del 1992).
5 Tuttavia, nel caso di specie, non vi è stato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del datore di lavoro e, pertanto, si ritiene fondata la richiesta del ricorrente del pagamento delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre, determinati in euro 3.645,9, come da conteggi allegati al ricorso, oltre che, la richiesta del versamento dell'indegnità di preavviso.
Per quanto riguarda la richiesta risarcimento del danno dovuto dalle dimissioni del lavoratore, l'orientamento consolidato della corte di cassazione (cfr. sen. Cass. n. 13782 del
7. 11.2001) ha affermato che, pur in presenza di dimissioni per giusta causa, non spetta al lavoratore alcun risarcimento ulteriore rispetto all'indennità di preavviso che compete ex art. 2119 c.c.
La Suprema Corte esclude tale possibilità sostenendo che, pur se è vero che nei contratti a prestazioni corrispettive è ammissibile la richiesta di risarcimento del danno, è anche vero che il contratto di lavoro ha una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1453 c.c. Il danno susseguente alla risoluzione del rapporto di lavoro per inadempimento del datore di lavoro è stato, infatti, determinato dal Legislatore con la corresponsione di una indennità pari al a quella di preavviso: ovviamente, resta salvo il diritto al risarcimento per tutti i danni eventualmente verificatisi ma diversi dalla risoluzione anticipata del rapporto.
Da ciò ne consegue che le dimissioni per giusta causa non vanno considerate, ai fini dell'applicabilità dei danni verso il datore di lavoro, come un licenziamento illegittimo od ingiustificato.
Il ricorrente, inoltre, lamentava di non aver percepito il trattamento di fine rapporto quantificato in euro 25.177,55.
Secondo la granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, in caso di controversia relativa al mancato pagamento del TFR, una volta che il lavoratore abbia allegato e provato l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua cessazione, spetta al datore di lavoro dimostrare l'avvenuto pagamento del trattamento di fine rapporto (cfr. Cass. civ., sez. lav., n.
21691/2013).
Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto, né avrebbe potuto esserlo in mancanza di costituzione in giudizio del datore di lavoro. Pertanto, ritenuta provata l'esistenza, esclusivamente per il periodo regolarizzato, del rapporto di lavoro, la domanda deve essere
6 accolta e il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento della somma richiesta, a titolo di trattamento di fine rapporto, riquantificata in euro 18.437,52, calcolati per il periodo di lavoro regolarizzato tra le parti dal 04.12.2015 al 12.01.2023.
Discende da ciò la decisione di cui in dispositivo, assorbita ogni altra domanda o eccezione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, settore Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e per l'effetto condanna il datore di lavoro al pagamento delle tre mensilità di ottobre, novembre e dicembre per l'anno 2022, pari a euro determinati in euro 3.645,09 e al versamento dell'indennità di preavviso;
2. Condanna il datore di lavoro al versamento del trattamento di fine rapporto quantificato in euro 18.437,52;
3. Condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 2800,00 per compensi , oltre accessori di legge con attribuzione.
Così deciso in Avellino, il 17/04/2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott. Monica d'Agostino
7