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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 13 marzo 2025, ha pronunziato, mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-quinques c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4086/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
T R A
P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t.; , nato a [...] Parte_2
Cardinale il 27.05.1956, Cod. Fisc. ; CodiceFiscale_1 [...]
, nato in [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_3 [...]
; , nato in [...] il C.F._2 Parte_4
07.12.1966, C.F. rappresentati e difesi in virtù di separata CodiceFiscale_3
procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in opposizione dall'avv.
REMO FERRARO, (C.F. ), elettivamente domiciliati come CodiceFiscale_4
in atti
OPPONENTE
E iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. Controparte_1
con il medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, e per essa P.IVA_2
numero di iscrizione presso il Registro Controparte_2
delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA giusta P.IVA_3 procura speciale in autentica Notaio di Pordenone del 10.12.2020, Persona_1
rep.306269 e racc. 37358, registrata a Pordenone in data 15.12.2020 al n. 16601 serie
1T, in persona del procuratore speciale Dott.ssa nata a [...] CP_3
(GR) il 6/9/1988 (C.F. su procura conferita dal Dott. C.F._5 [...]
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della CP_4
rappresentata e difesa – giusta procura in calce alla Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Antonio Aloe (C.F.: C.F._6
), elettivamente domiciliati come in atti
[...]
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 quinques comma 2 c.p.c: 13 marzo 2025.
Le parti hanno concluso come da comparse depositate nei termini di cui all'art. 189 cpc.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Società in Parte_1
persona del legale rappr.te p.t., , e Parte_2 Parte_3
hanno svolto opposizione al decreto ingiuntivo n. 989/2023 Parte_4
(R.G. n. 3473/2023), emesso in data 13.11.2023 dal Tribunale di Avellino con cui veniva loro ingiunto il pagamento in favore di della somma di € CP_1
24.050,86 oltre interessi e spese del monitorio per rate insolute di finanziamento.
Gli opponenti in via preliminare eccepivano il difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta in mancanza di prova della cessione del credito, nonché la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti di legge e, come tale, inidonea a provare il titolo giustificativo del credito.
Eccepivano altresì la prescrizione del credito azionato con il monitorio oggetto di impugnazione, atteso che, in assenza di atti interruttivi, il finanziamento, erogato il
23.04.2007, avrebbe dovuto essere rimborsato in 60 rate mensili con saldo al
23.04.2012.
Gli opponenti evidenziavano ancora la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della la fideiussione sottoscritta dagli opponenti sia perchè non portava anche la Parte_1
sottoscrizione del contratto da parte del legale rapp.te dell'istituto bancario sia perché emessa in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera A, della Legge n. 287/1990 (legge
Antitrust).
Alla luce delle suesposte motivazioni gli opponenti così concludevano:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinte tutte le contrarie richieste, eccezioni e deduzioni, che si impugnano, in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di titolarità del diritto azionato dalla società
[...]
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in linea gradata, CP_1
dichiarare la prescrizione del credito per decorso del termine e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che i contratti di fideiussione si sono estinti;
in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per evidente carenza di prova scritta del credito azionato;
in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia totale della prestata fideiussione;
per l'effetto, revocare il decreto opposto, dichiarandosi che nulla è dovuto dagli opponenti in favore dell'Istituto di Credito opposto;
in linea gradata, accertare la nullità e/o inefficacia parziale delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione e dichiarare la nullità totale della stessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1419, primo comma, c.c.; in linea gradata, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione per le motivazioni di cui in atti;
per l'effetto, accertare e dichiarare la intervenuta decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del garante ex art. 1957 c.c. per le motivazioni di cui al § IV;
per l'effetto, revocare il decreto opposto;
in ulteriore subordine, revocare il decreto opposto per insussistenza ed infondatezza del credito ingiunto;
con favore di spese e competenze di giudizio, ed accessori tutti di legge, rimborso forfettario, CPA ed IVA, con attribuzione.”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la rappresentata da Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. che contestava la proposta Controparte_2
opposizione e sostenendo la propria legittimazione attiva nel giudizio de quo.
Eesponeva che la era stata fusa per incorporazione in Controparte_5
e per l'effetto di tale fusione, la Controparte_6 [...]
era subentrata nei rapporti giuridici, attivi e passivi, già di titolarità della CP_7
incorporata. Precisava che in data 04.12.2020 nell'ambito di CP_5 Controparte_1
una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, acquistava, in virtù di contratto di cessione di crediti individuabili in blocco, un portafoglio di crediti pecuniari dalla , CP_7
e di aver assolto gli obblighi pubblicitari della cessione del credito mediante avviso sulla G.U. e di aver comunicato al debitore tale cessione unitamente al sollecito di pagamento.
Quanto all'eccepita carenza di prova scritta del credito azionato evidenziava di essere creditrice in virtù di contratto di finanziamento chirografario del 23/04/2007 con cui la concedeva la somma di € 100.000,00 con restituzione Controparte_5
in 60 rate mensili posticipate producendo nel monitorio, il contratto di finanziamento e la certificazione del credito ex art. 50 TUB e nel presente giudizio estratto conto al 30/06/2007 dell'accredito del finanziamento datato 27/04/2007 a prova dell'erogazione.
Quanto all' eccezione di prescrizione rilevava che tutti gli opponenti erano stati raggiunti da diffide di messa in mora.
In merito all' eccezione di controparte sulla nullità della fideiussione ex art.1419 c.c.
l'opposta ne contestava la genericità così come contestava la verificata decadenza dall'azione in quanto nel contratto di fideiussione era riportato che l'obbligazione del fideiussore rimaneva sino all'integrale adempimento dell'obbligazione principale e non alla sua scadenza e in ogni caso che l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta a nessun termine di decadenza .
Ritenuto quindi fondata la propria pretesa creditoria, la Società opposta così concludeva:
“1) rigettare integralmente l'opposizione proposta da in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t. in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, previa concessione della provvisoria esecuzione, voglia confermare il decreto ingiuntivo (R.G. n. 3473/2023) emesso in data 13.11.2023 e notificato in data
29.11.2023 con cui è stato ingiunto a con sede legale in Parte_1
FO NO (AV) alla Via Nazionale n. 166 c.f. e p. iva , in persona P.IVA_4
del legale rapp.nte p.t. nonché a nato a [...] Parte_3
Cardinale (AV) il 10.04.1960, c.f. ), nato C.F._7 Parte_4
a Mugnano del Cardinale (AV) il 07.12.1966 (c.f. e C.F._8 Parte_2
nato a [...] il [...] (c.f. ) il
[...] C.F._9
pagamento in favore della deducente della somma di Euro 24.050.86 oltre interessi al tasso legale, oltre alle spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA e
CPA, da liquidarsi, nonché successive occorrende o della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Alla prima udienza di comparizione veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato il termine di 15 giorni per l'attivazione della procedura di mediazione. Fallita la conciliazione, ritenuta la causa di natura documentale, veniva fissata l'udienza del 13 marzo 2025 per la decisone con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
DIRITTO
Occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto assorbente di tutte le altre.
L'opponente ha contestato la titolarità del credito oggetto del decreto ingiuntivo in capo a per non avere la detta Società prodotto il contratto di cessione dei crediti CP_1
rilevando altresì che la documentazione prodotta da controparte non era idonea a dimostrare l'inclusione del credito ingiunto nell'operazione di cessione in blocco: di conseguenza, gravava sull'opposta l'onere di fornire una prova compiuta dell'inserimento del credito oggetto del giudizio nella suddetta operazione.
Orbene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB, quale il caso di specie, in caso di eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva il creditore opposto ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco dovendo fornire prova documentale della propria legittimazione.
A riguardo si rammenta Cassazione n. 22268/2018 secondo la quale “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera si la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ma se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima giacchè una cosa è l'avviso della cessione-necessario ai fini dell'efficacia della cessione un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”.
Ancora la Corte di Cassazione ha specificato che “la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale può costituire al più elemento indicativo di un fatto di cessione come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo- in termini generici se non proprio promiscui- ad aziende, rami di azienda e rapporti giuridici individuabili in blocco (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza- in questa sua minima struttura informativa- degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere. E per contro principio ricevuto dalla giurisprudenza di questa Corte che colui che si afferma successore della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” (Cass.
5617/20; Cass. 20739/22).
Con sentenza n. 2780/19 la Corte di Cassazione ha addirittura richiesto ai fini della prova della legittimazione attiva la produzione in giudizio del contratto di cessione in originale corredato dei rispettivi elenchi dei debiti ceduti.
Quindi in caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco: '' “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, Cass., n. 17944/2023; v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto
(ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”(Cass. Civ. n. 28790/2024).
Ciò in quanto, come detto, una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. Gli avvisi di cessione riportano quasi sempre solo criteri generali di identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco, a volte incompleti, molto spesso di difficile comprensione, sicché essi non sono in grado di attestare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente attuata ed il relativo oggetto ex art. 1346 c.c (Cass. 20739/22; Cass 437/22 e Cass 1528/22 e da ultimo Cassazione civile, sez. I, 24 Giugno 2024, n. 172 62).
I documenti prodotti dalla opposta in giudizio non risultano idonei a fornire prova della richiesta legittimazione attiva. Insufficiente ai fini del compiuto assolvimento dell'onere della prova incombente su parte opposta circa l'effettiva titolarità attiva del credito in capo al cessionario dell'avviso di cessione dei crediti deteriorati in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nel caso di specie offerti in comunicazione da parte opposta come allegato al ricorso monitorio.
Per un verso a riguardo si rileva in ogni caso l'assoluta genericità della ricognizione dei crediti oggetto di cessione così come risultanti dalla Gazzetta Ufficiale atteso che dalla stessa si evince che “ I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto.
Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx fino alla loro estinzione”.
Quanto all'esistenza in Gazzetta Ufficiale di tale sito internet da cui ricavare l'elenco dei crediti ceduti non costituisce idonea prova della legittimazione attiva della società creditrice in assenza della produzione documentale del suddetto elenco di posizioni debitorie. L' indirizzo Web a cui espressamente rinvia per la verifica della lista dei creditori ceduti non fornisce, nell'attualità, alcun elemento idoneo.
La necessaria prova documentale dell'effettiva inclusione dello specifico credito nell'ambito dell'oggetto del contratto di cessione in blocco concluso non si ritiene adeguatamente fornita da parte opposta nemmeno nel corso della fase istruttoria del presente giudizio a seguito delle contestazioni sul punto da parte dell'opponente.
Parte opposta come sopra rilevato in allegato agli atti difensivi non ha offerto produzioni documentali aventi sufficiente rilievo probatorio (quali potevano essere il contratto di cessione di crediti in blocco in originale corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti né il documento prodotto, costituito da una dichiarazione unilaterale di cessione può avere valenza sostitutiva del contratto di cessione )
Alla luce della documentazione complessivamente offerta in comunicazione da parte opposta risulta carente la prova dell'effettiva cessione in capo a , e Controparte_1
per essa degli specifici crediti pretesi nei confronti Controparte_2
del fideiussore e del debitore principale e pertanto della sussistenza della effettiva e sostanziale titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio da parte della
Banca opposta.
Anche la circostanza addotta da parte opposta di aver provato la cessione del credito anche con il deposito del contratto di finanziamento che a suo dire può essere in possesso esclusivamente della cessionaria del credito, si osserva che il possesso di documentazione relativa un contratto di finanziamento tra terzi soggetti non è idonea a sostituire il documento attestante la cessione del credito. La semplice circostanza del possesso di tale documentazione, infatti, può giustificarsi sulla base di una pluralità di circostanze, come, ad esempio, la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito. Né tale prova può ritenersi raggiunta mediante produzione in giudizio della certificazione del 21/01/2021 proveniente dal dirigente di Parte_5
sulla conformità dell'estratto conto alle scritture contabili ex art. 50 TUB, in
[...]
quanto non può attribuirsi a detto documento valenza sostitutiva del contratto, a fronte della specifica contestazione operata dall'opponente circa l'esistenza del rapporto né tantomeno ha valenza probatoria l' attestazione rilasciata dalla Parte_6
in data 14.2.2024 che fa riferimento alla cessione del credito in favore di del CP_1
rapporto “50074962_6515”, “mutuo chirografario, laddove nella comunicazione di cessione del 20/04/2021 inviata da alla Controparte_2 Parte_1
[... si fa riferimento alla posizione a sofferenza id. 15301321638. Nella detta attestazione peraltro l'affermazione della “fusione per incorporazione di
[...]
in , è mancante di prova documentale . Controparte_5 CP_7
L'opposizione deve quindi essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo n. 989/2023 rimanendo assorbita ogni altra questione.
SUL REGIME DELLE SPESE
Quanto alle spese di giudizio, reputa il Giudicante che, alla luce della peculiarità della vicenda processuale e preso atto dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrari rispetto a quello seguito nella presente decisione, ricorrano i presupposti per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la opposizione;
2) Per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 989/2023 (R.G. n. 3473/2023), emesso dal Tribunale di Avellino
3) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Avellino il 20 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale