Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N. 468-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Gianluigi Canali - Presidente dott.ssa Angelina Augusta Baldissera - giudice dott. Alessandro Pernigotto - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Parte_1 con l'Avv. Matteo Bonini MARCELLA DUSINA con gli Avv.ti Mario Berruti, Vera Chiozzi, Andrea Sterli nei confronti di on l'avv. Vittorio Di Martino Controparte_1
*****
Il tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII, fermo che parte resistente, previa nomina di un nuovo amministratore unico e legale rappresentante in luogo di quello precedente (deceduto), si è costituita in giudizio ed ha dispiegato ampie difese;
osserva quanto segue:
sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Paitone (BS), Via Italia, n. 2/A;
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entrambi i ricorrenti risultano creditori legittimati ai sensi dell'art. 37, c. II, CCII, dovendosi osservare che:
quanto alla curatela della liquidazione giudiziale di (la quale Parte_1
all'udienza cartolare del 23.4.2025 ha insistito per l'apertura della liquidazione), sia pur nella prospettiva di un accertamento meramente incidentale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14.10.2022, n.
30334), l'eccezione di inesistenza del suo credito opposta da parte resistente appare infondata.
Invero, parte ricorrente ha riversato in atti copia del contratto datato 30.12.2016 per mezzo del quale in bonis ha concesso in locazione a Parte_1 Controparte_1
una porzione dell'unità immobiliare a destinazione commerciali sita in Paitone (BS), Via
[...]
Italia, n. 2/A per il canone annuo di € 84.000,00=, il quale sin dall'anno 2018 risulta
(pacificamente) non versato in favore della locatrice.
Sul punto, parte resistente ha eccepito che per l'appunto dall'anno 2018 in forza di diverse operazioni contrattuali essa non avrebbe più goduto del bene in questione così risultando liberata dall'obbligazione di pagamento del canone di locazione.
Sennonché, in senso contrario alla deduzione di parte resistente militano i rilievi per cui, da un
Co lato, ancora ad oggi la sede legale di di risulta sita in Paitone (BS), Controparte_1
Via Italia, n. 2/A (cfr. visura camerale in atti) e dunque presso l'immobile oggetto del contratto di locazione nonché, dall'altro, è proprio presso detto immobile che in data 20.11.2023 l'ufficiale giudiziario, su istanza dell'ulteriore ricorrente CE DU, ha pignorato (senza che, al riguardo, sia stato dato atto di contestazione di sorta) in danno di Controparte_1
taluni macchinari di proprietà di quest'ultima nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso il debitore iscritta n. 3426/2023 r.g.e di questo Tribunale (cfr. doc. n. 2 di CE
DU).
Questo, fermo che parte resistente non ha in ogni caso prodotto in giudizio un atto scritto attraverso il quale parte locatrice e parte conduttrice abbiano espressamente concordato lo scioglimento anticipato del contratto datato 30.12.2016.
in ogni caso, tutto quanto evidenziato rispetto alla posizione della curatela di
[...]
assume una valenza secondaria ove si consideri che comunque nei confronti di Parte_1 [...]
pende altresì l'ulteriore istanza di liquidazione promossa da parte di Controparte_1
CE DU (il cui credito risulta consacrato in un titolo esecutivo giudiziale e non è comunque oggetto di contestazione da parte resistente).
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Al riguardo, mette conto di evidenziare che ancorché quest'ultima all'udienza cartolare del
23.4.2025 abbia richiesto un differimento dando atto di aver raggiunto con parte resistente “un piano di pagamento rateale del credito, che si concluderà nel mese di luglio 2025”, da un lato, detta richiesta non risulta vincolante per il Tribunale il quale “decide nell'esercizio del suo potere discrezionale, non essendo certo obbligato ad accoglierla” (Cass. Civ., Sez. I, n. 24430/2020) nonché, dall'altro, essa non può certo essere intesa quale una rinuncia all'istanza di apertura della liquidazione, “la quale deve essere espressa e non ammette equipollenti” con la finale notazione per cui “la richiesta di differimento della trattazione è solo indicativa della volontà di prosecuzione del procedimento in un'udienza diversa da quella che si chiede di differire, ed è, pertanto, incompatibile con la volontà di rinunciare al diritto di credito (all'evidenza non ancora estinto stante la scadenza del piano rateale convenuto il prossimo mese di luglio 2025, n.d.s.). Né può ritenersi che il creditori disponga dei tempi del procedimento prefallimentare ed abbia il diritto di ottenere rinvii d'udienza, rientrando la concessione o meno del rinvio nell'esercizio del potere discrezionale dei Giudice, il quale non necessita di ulteriori impulsi, oltre alla presentazione dell'istanza di fallimento, per decidere la stessa istanza” (Cass. Civ., Sez. I,
28.5.2024, n. 14847).
Conseguentemente, pur ribadito tutto quanto osservato in merito alla legittimazione della curatela della liquidazione giudiziale di rimane ferma l'istanza di liquidazione Parte_1
formulata da CE DU.
il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII (cfr. la visura camerale in atti);
il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett.
d) CCII anzi dalla documentazione in atti ne emerge il superamento (cfr. ad esempio il valore dell'attivo patrimoniale esposto da parte resistente nel bilancio di esercizio 2022, pari ad €
499.648,00=);
ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00=: sul punto, basta evidenziare che dalla disamina del “Elenco cartelle/avvisi” da ultimo acquisito d'ufficio ed aggiornato al 7.4.2025 emergono – fra gli altri - carichi gravanti su parte resistente non interessati da alcuna forma di rateizzazione e/o definizione agevolata per oltre € 500.000,00= (mentre alcuna rilevanza può essere attribuita alla comunicazione allegata quale documento A da parte resistente per il tramite delle proprie note scritte in vista pagina 3 di 5 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
dell'udienza cartolare del 23.4.2025 trattandosi di una mera comunicazione di ricezione di un'istanza di rateizzazione della quale parte resistente non ha neppure precisato il contenuto dal punto di vista dei carichi di riferimento);
ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma lett. b) CCII, desumibile dall'inadempimento serbato dalla resistente rispetto ai crediti delle ricorrenti, dall'esistenza di un ulteriore ingente indebitamento erariale (per il complessivo importo di € 1.352.223,78=) dalla pronuncia ai danni della prima di ingiunzioni di pagamento e dell'esperimento di infruttuosi tentativi di esecuzione forzata, dal mancato deposito dei bilanci relativi agli esercizi successivi al 2022 e dal rilievo per cui, già in tale esercizio, il patrimonio netto di parte resistente (pur non posta, neppure ad oggi, in liquidazione) segnava un valore profondamente negativo (pari a - € 809.995,00=).
Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il tribunale, visto l'art. 49 CCII,
a) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Controparte_1
(c.f. ), con sede legale in Paitone (BS), Via Italia, n. 2/A;
[...] P.IVA_1
b) NOMINA giudice delegato il dott. Alessandro Pernigotto;
c) NOMINA curatore il dott. con studio in Montichiari (BS), soggetto Persona_1 che ha i requisiti di cui all'articolo 358 CCII;
d) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
e) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 17/09/2025 ore 09:00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
f) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
g) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
pagina 4 di 5 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
h) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 29/04/2025.
Il giudice estensore
Alessandro Pernigotto
Il Presidente
Gianluigi Canali
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