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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 256 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to BASILE ANGELA Parte_1
appellante
E
con l'avv.to FORESTA GIOVANNI CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado deduceva di avere prestato attività lavorativa Parte_1 alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale di Crotone, settore viabilità, con la mansione di cantoniere sin dal 1997; di aver provveduto, sino all'anno 2010, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale, mediante l'utilizzo quotidiano, anche per 6-8 ore al giorno, di attrezzature particolarmente rumorose, quali decespugliatori, motoseghe, betoniere e macchine spargisale;
di essere rimasto esposto a rumori superiori a 50 db, che gli avevano causato ipoacusia bilaterale percettiva;
di aver assunto, nello svolgimento prolungato delle attività lavorative, posture incongrue a causa delle quali sviluppava una “ spondilolistesi L5 S1 ed ernie discali diffuse su tutto il tratto dorso lombare e cervicale”.
Chiedeva l'accertamento della natura professionale delle patologie a carico del tratto lombare denunciata in data 9.7.2009 e successivamente in data 08.04.2014, asseritamente contratte nell'esercizio della propria attività lavorativa (spondilolistesi ed ernie discali diffuse) e
1 accertamento dell'aggravamento della già riconosciuta “ipoacusia bilaterale percettiva”
(nella misura del 7%) per una percentuale di danno biologico nella misura del 14%.
Nella resistenza dell' il tribunale di Crotone ha rigettato il ricorso, in quanto, dopo avere CP_1 affermato che lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta in ricorso trovava conferma all'esito della prova testimoniale espletata (cfr. le dichiarazioni rese dai testi Testimone_1
e all'udienza del 13.01.2021), ha aderito alle conclusioni del ctu, che Testimone_2 confermava l'ipoacusia bilaterale percettiva nella misura del 7% (negando così il lamentato aggravamento) ed escludeva che il ricorrente fosse affetto da ernia discale, rilevando come la
RNM e la TAC eseguita sul tratto cervicale, dorsale e lombo-sacrale non avessero evidenziato positivi segni clinici in tal senso, ma unicamente esiti di stabilizzazione post-intervento chirurgico per spondilolistesi di L5-S1 (effettuato dall'assicurato nel mese di novembre 2009) con la precisazione che trattasi di patologia per causa ignota e non degenerativa.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato
1.che al momento della domanda risalente al 2009, allorquando si rese necessario l' intervento chirurgico, egli era affetto da spondilolistesi, come riportato nelle domande amministrative formulate e come altresì riconosciuto dal ctu, il quale ha proseguito disconoscendone la derivazione di origine lavorativa, senza specificare le motivazioni.
2.che il ctu, ha ignorato che dal 1997 al 2010, il ricorrente aveva svolto mansioni tali determinare delle ripercussioni a carico della colonna vertebrale;
Ha ribadito che dall'esame testimoniale si evince l'esposizione a rischio.
Ha chiesto, dunque, previo rinnovo della ctu, in riforma della sentenza, l'accoglimento della domanda di primo grado.
Si è costituito l' ed ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato. CP_1
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 5.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. L'appello è infondato
Le censure si sostanziano in un mero dissenso diagnostico che non si confronta con la radicale esclusione dell'esistenza di ernie e con l'affermazione che l'intervento sulla colonna è stato effettuato per una patologia che non è correlata alla attività lavorativa.
Per come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure a nulla rileva la circostanza che il ricorrente avesse presentato domanda per il riconoscimento della spondilolistesi già in data
9.7.2009, ossia ancora prima dell'intervento di stabilizzazione della colonna vertebrale effettuato nel novembre 2009, in quanto – si ribadisce – il perito ha escluso l'origine
2 degenerativa della suddetta patologia, chiarendo altresì che se la spondilolistesi riscontrata sulla persona del ricorrente fosse stata secondaria all'attività lavorativa dallo stesso svolta si sarebbe presentata insieme ad una riduzione del canale lombo-sacrale L5-S1 (che invece è risultata del tutto normale) e non per il tramite di una “lisi istmica bilaterale”, tipica invece della spondilolistesi “ a causa ignota”.
Del tutto irrilevanti sono, dunque, le risultanze della prova testimoniale, non potendosi affidare ai testi l'accertamento dell'esposizione a rischio professionale, riservato ad una indagine medico-legale, che nel caso di specie ha escluso l'esistenza di alcune patologie (le ernie discali) e ne ha negato per altra (spondilolistesi) la derivazione causale o concausale dall'attività lavorativa svolta.
Consegue il rigetto dell'appello.
2. Le spese del secondo grado di giudizio vengono integralmente compensate, la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato in data 8.4.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 750/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
19.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 256 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to BASILE ANGELA Parte_1
appellante
E
con l'avv.to FORESTA GIOVANNI CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado deduceva di avere prestato attività lavorativa Parte_1 alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale di Crotone, settore viabilità, con la mansione di cantoniere sin dal 1997; di aver provveduto, sino all'anno 2010, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale, mediante l'utilizzo quotidiano, anche per 6-8 ore al giorno, di attrezzature particolarmente rumorose, quali decespugliatori, motoseghe, betoniere e macchine spargisale;
di essere rimasto esposto a rumori superiori a 50 db, che gli avevano causato ipoacusia bilaterale percettiva;
di aver assunto, nello svolgimento prolungato delle attività lavorative, posture incongrue a causa delle quali sviluppava una “ spondilolistesi L5 S1 ed ernie discali diffuse su tutto il tratto dorso lombare e cervicale”.
Chiedeva l'accertamento della natura professionale delle patologie a carico del tratto lombare denunciata in data 9.7.2009 e successivamente in data 08.04.2014, asseritamente contratte nell'esercizio della propria attività lavorativa (spondilolistesi ed ernie discali diffuse) e
1 accertamento dell'aggravamento della già riconosciuta “ipoacusia bilaterale percettiva”
(nella misura del 7%) per una percentuale di danno biologico nella misura del 14%.
Nella resistenza dell' il tribunale di Crotone ha rigettato il ricorso, in quanto, dopo avere CP_1 affermato che lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta in ricorso trovava conferma all'esito della prova testimoniale espletata (cfr. le dichiarazioni rese dai testi Testimone_1
e all'udienza del 13.01.2021), ha aderito alle conclusioni del ctu, che Testimone_2 confermava l'ipoacusia bilaterale percettiva nella misura del 7% (negando così il lamentato aggravamento) ed escludeva che il ricorrente fosse affetto da ernia discale, rilevando come la
RNM e la TAC eseguita sul tratto cervicale, dorsale e lombo-sacrale non avessero evidenziato positivi segni clinici in tal senso, ma unicamente esiti di stabilizzazione post-intervento chirurgico per spondilolistesi di L5-S1 (effettuato dall'assicurato nel mese di novembre 2009) con la precisazione che trattasi di patologia per causa ignota e non degenerativa.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato
1.che al momento della domanda risalente al 2009, allorquando si rese necessario l' intervento chirurgico, egli era affetto da spondilolistesi, come riportato nelle domande amministrative formulate e come altresì riconosciuto dal ctu, il quale ha proseguito disconoscendone la derivazione di origine lavorativa, senza specificare le motivazioni.
2.che il ctu, ha ignorato che dal 1997 al 2010, il ricorrente aveva svolto mansioni tali determinare delle ripercussioni a carico della colonna vertebrale;
Ha ribadito che dall'esame testimoniale si evince l'esposizione a rischio.
Ha chiesto, dunque, previo rinnovo della ctu, in riforma della sentenza, l'accoglimento della domanda di primo grado.
Si è costituito l' ed ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato. CP_1
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 5.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. L'appello è infondato
Le censure si sostanziano in un mero dissenso diagnostico che non si confronta con la radicale esclusione dell'esistenza di ernie e con l'affermazione che l'intervento sulla colonna è stato effettuato per una patologia che non è correlata alla attività lavorativa.
Per come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure a nulla rileva la circostanza che il ricorrente avesse presentato domanda per il riconoscimento della spondilolistesi già in data
9.7.2009, ossia ancora prima dell'intervento di stabilizzazione della colonna vertebrale effettuato nel novembre 2009, in quanto – si ribadisce – il perito ha escluso l'origine
2 degenerativa della suddetta patologia, chiarendo altresì che se la spondilolistesi riscontrata sulla persona del ricorrente fosse stata secondaria all'attività lavorativa dallo stesso svolta si sarebbe presentata insieme ad una riduzione del canale lombo-sacrale L5-S1 (che invece è risultata del tutto normale) e non per il tramite di una “lisi istmica bilaterale”, tipica invece della spondilolistesi “ a causa ignota”.
Del tutto irrilevanti sono, dunque, le risultanze della prova testimoniale, non potendosi affidare ai testi l'accertamento dell'esposizione a rischio professionale, riservato ad una indagine medico-legale, che nel caso di specie ha escluso l'esistenza di alcune patologie (le ernie discali) e ne ha negato per altra (spondilolistesi) la derivazione causale o concausale dall'attività lavorativa svolta.
Consegue il rigetto dell'appello.
2. Le spese del secondo grado di giudizio vengono integralmente compensate, la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato in data 8.4.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 750/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
19.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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