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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/04/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai IGnori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso Giudice
nel procedimento r.g. n. 4971/2024
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Fiorella Marciano ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla Via Libertà n. 118, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Giuseppe Bove ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Pomigliano D'Arco alla via Verdi n. 37, presso lo studio di questi;
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui al verbale di udienza del 09.04.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore , nata a [...] il [...] dalla relazione intervenuta tra i soggetti Persona_1
indicati in epigrafe.
All'udienza del 09.04.2025 le parti addivenivano ad un accordo sulla regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della predetta figlia minore.
Il Giudice, pertanro, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Gli accordi prevedono:
a) affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre;
b) diritto di visita paterno così regolamentato: il padre entro il giorno 5 di ogni mese comunicherà alla IGnora i giorni in cui si recherà a vedere la minore: un fine Parte_1
settimana al mese dal sabato fino al lunedì nonché un altro giorno al mese con pernotto;
il padre vedrà la minore durante le festività natalizie ad anni alterni, un anno dal 24 dicembre al 26 dicembre, salvo diverso accordo, ed un altro anno dal 30 dicembre al 2 gennaio, sempre salvo diverso accordo;
Pasqua con un genitore e Lunedì in Albis con l'altro, ad anni alterni, salvo diverso accordo;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
compleanno della minore preferibilmente con entrambi i genitori e, solo ove non possibile, ad anni alterni con ciascun genitore;
c) obbligo posto a carico del Sig. di versare alla IG.ra , a titolo di Per_1 Parte_1
mantenimento della minore, euro 400,00 mensili, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
d) accordo tra le parti circa la percezione dell'AU integralmente da parte della IG.ra
; Parte_1
e) spese straordinarie, come individuate e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, al 50 %;
f) accordo tra le parti circa l'inclusione tra le spese straordinarie di quelle per la baby-sitter;
g) reciproco consenso delle parti al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio;
h) spese di lite interamente compensate tra le parti.
Orbene, ritiene il collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi della minore. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il tribunale fa proprie.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse della minore e le conclusioni congiunte consentono di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
a) affida la minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Persona_1
la madre;
b) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
c) pone a carico del Sig. l'obbligo di versare alla IG.ra , a titolo di Per_1 Parte_1
mantenimento della minore, euro 400,00 mensili, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
d) prende atto dell'accordo tra le parti circa la percezione dell'AU integralmente da parte della IG.ra ; Parte_1
e) pone a carico del IG. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese Per_1
straordinarie, come individuate e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, ivi comprese quelle per la baby-sitter;
f) prende atto del reciproco consenso delle parti al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio;
g) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di conIGlio del 10.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)