Articolo 3 della Legge 2 gennaio 1952, n. 14
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 febbraio 1952
Art. 3.
I contributi di cui all'articolo precedente sono anche dovuti:
a) per le speciali forme previdenziali in atto con contribuzione riferita a tre quinti di anno;
b) per il raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di eta' del personale amministrativo gia' inscritto e che ha cessato di prestare servizio;
c) per il riscatto dei periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera estera;
d) per i cuochi e domestici borghesi imbarcati su navi militari.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente