Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
4672 2018
Verbale di udienza del 28/05/2025
Il Giudice,
visto il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione del processo in forma scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note scritte depositate dalle parti, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria FEOLA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4672 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: usucapione, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Pasquale Raucci Parte_1
attore
E
in persona del p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1 CP_2
Riccardo Ernesto Di Vizio convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dal verbale della odierna udienza e da note di trattazione scritta, da intendersi integralmente riportati e trascritti
Con atto di citazione ritualmente notificato al convenuto, ha esposto: di aver Parte_1 esercitato da oltre vent'anni, con continuità, pubblicamente e pacificamente, da proprietario esclusivo, il possesso sul terreno ubicato in agro del comune di e censito al N.C.T. CP_1
al foglio n. 10, p.lla 92; che tale terreno risulta intestato al;
di essersi Controparte_1
dapprima occupato della coltivazione del fondo e, successivamente, di averlo adibito a deposito e ricovero di autocarri appartenenti a due società (la e la Group Salvatore Controparte_3
Trasporti Srl) delle quali, rispettivamente, l'asserente è stato socio e legale rappresentante;
di aver effettuato sulle stesse opere di miglioramento e di aver, dunque, agito comportandosi come uti dominus senza che l'odierno convenuto abbia mai contestato tale situazione.
Pertanto, sulla base di tali premesse, ha citato in giudizio innanzi all'adito Tribunale il
[...]
, quale formale proprietario del terreno oggetto della domanda, al fine di ottenere CP_1
sentenza dichiarativa del proprio acquisto del diritto di proprietà esclusiva sul terreno in questione, per intervenuta usucapione.
Si è costituito in giudizio il citato ente comunale, il quale preliminarmente ha dedotto la carenza di legittimazione attiva dell'attore, dal momento che, essendo stato il terreno de quo occupato dalla Group Salvatore Trasporti Srl dal 01.02.2016, solo in capo a quest'ultima sussisterebbe la legittimazione ad agire per ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione;
nel merito ha contestato la domanda chiedendo, in via riconvenzionale e subordinata, il rilascio del terreno in oggetto.
Orbene, va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
In altri termini, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto, assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio e la relativa questione attiene al merito della causa (Cass. S.U. 24755 dell'1.12.2015).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, posto che l'attore ha, tra l'altro, dedotto di esercitare dal 1997 ed anche all'epoca della notifica dell'atto di citazione, il possesso animo domini del terreno in questione, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire dello stesso, attenendo invece al merito della controversa la valutazione della titolarità o meno della posizione soggettiva vantata in giudizio.
Tanto premesso, ai fini della decisione, va preliminarmente evidenziato che rappresenta un principio oramai consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione,
l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, debba essere apprezzato con particolare rigore.
Detto principio è stato più volte riaffermato dalla Suprema Corte e, di recente, anche in correlazione con i precetti comunitari “In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla
CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (cfr. Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
È noto, inoltre, che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso”
(Cass. Civ. n. 12984/2002).
In altri termini, dunque, incombe sull'attore l'onere di provare l'avvenuto esercizio ultraventennale del possesso animo domino continuo, non interrotto, e non viziato da violenza o clandestinità del bene compiendo atti di signoria relativamente alla cosa.
Ebbene, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena.
All'uopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, nel senso che il possessore in ogni momento deve potere esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività siano tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare (fra tante, Cass. n. 18392 del
24/08/2006; Cass. n. 11000 del 09/08/2001). Alla stregua dei principi esposti deve quindi verificarsi se l'attore abbia o meno provato l'avvenuto acquisto per usucapione del predetto bene, in applicazione del generale principio espresso dall'art. 2697 cc.
Ebbene, il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia fornito prova certa e tranquillizzante dei propri assunti.
Invero, la prova testimoniale è stata dichiarata inammissibile, per tardiva indicazione dei nominativi dei testimoni.
Né elementi utili possono trarsi dalla documentazione prodotta.
Pertanto, non è stata dimostrata la asserita coltivazione esclusiva del fondo.
Ad ogni modo, ai fini che ci occupano, va precisato che la mera coltivazione del fondo, di per sé, non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere il fondo uti dominus.
Il giudice di merito, infatti, è tenuto comunque ad accertare se il soggetto che chiede il riconoscimento dell'usucapione abbia dimostrato non soltanto di aver utilizzato il bene, ma anche di averne precluso ai terzi la fruizione;
con specifico riferimento ai terreni agricoli, la recinzione del fondo, ad esempio, costituisce la più rilevante dimostrazione dell'intento del possessore di esercitare sul bene una relazione materiale configurabile in termini di "jus excludendi alios", e dunque di possederlo come proprietario, impedendo ai terzi qualsiasi possibilità di godimento del predio (cfr. Cass. n. 1121/2024; Cass. n. 18528/2023, Cass.
7621/2023).
Anche rispetto a tale aspetto, l'attore si è limitato in citazione ad asserire meramente di aver costruito un muro di recinzione con sovrastante inferriata munendo l'accesso al fondo di un cancello automatico, ma di tali assunti, per quanto detto, non è stata fornita prova alcuna.
Né sono emersi ulteriori elementi a favore della tesi attorea, dal momento che dagli atti risulta che nel corso del tempo il terreno in oggetto è stato occupato da altro soggetto, la Group
Salvatore Trasporti Srl, di cui il legale rappresentante, alla data della sua costituzione
(01.02.2016), risulta essere addirittura persona diversa dall'odierno attore, indicata in visura in tale (cfr visura camerale agli atti). Persona_1
E ciò è evincibile anche dal Verbale di accertamento per violazione delle norme edilizie n. 17 del 27.04.2016 (all. n. 14 produzione convenuto) che ha come destinataria la società Group
Salvatore Trasporti Srl ed il suo legale rappresentante, Sig.ra nonchè Persona_1
dagli atti del giudizio promosso innanzi al Tar Napoli dalla medesima società avverso l'Ordinanza di sgombero e rilascio del terreno n. 128 del 09.05.2016 emessa dal CP_1
(cfr. allegati alla memoria, 2 termine, di parte convenuta).
[...] Per tutto quanto sopra argomentato, in un quadro probatorio che risulta nel caso di specie assolutamente insufficiente a dimostrare i precisi requisiti del possesso necessari ad usucapire,
l'invocata usucapione non può dirsi accertata ed alla relativa domanda attorea segue il rigetto.
Al rigetto della domanda non può seguire però, nella fattispecie in esame, il consequenziale effetto restitutorio della res, in quanto agli atti del giudizio risulta che a detenere il terreno in oggetto sia la Group Salvatore Trasporti Srl e non , solo questi parte del Parte_1
presente procedimento, a nulla rilevando che lo stesso ne sia diventato, nelle more, il legale rappresentante, atteso che ha agito nel presente giudizio come persona fisica Parte_1
– e non come legale rappresentante della detta società - e come persona fisica riveste la qualifica di convenuto rispetto alla domanda riconvenzionale del CP_1
Attesa la soccombenza reciproca, le spese di giudizio vengono interamente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande proposte;
2. compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, all'udienza del 28.05.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Feola