Sentenza 31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 31/12/2024, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 849/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- Dott. Monica Barco Presidente est
- Dott. Claudio Michelucci Giudice
- Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 8.7.2020, ritenuta per la decisione all'udienza del 28.2.2024, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elett.te dom.ta presso l'avv. M.
Gagliardini dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
- ricorrente- contro
, nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
), elett.te dom.to presso l'avv. F. D'Amico dal quale è rappresentato C.F._2
e difeso come da procura in atti
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per la ricorrente: “Ogni contraria domanda, eccezione e conclusione reietta e previe tutte le declaratorie, anche incidentali del caso, voglia il Tribunale adito:
EMETTERE SENTENZA DEFINITIVA nell'ambito della quale siano accolte le condizioni di divorzio così come inizialmente, nella sostanza, richieste da parte ricorrente nell'ambito del
16.01.2021, ed, infine, rispettivamente nell'atto di “Precisazione delle Conclusioni di parte attrice” 16.11.2022 e nei conseguenti/seguenti atti “Comparsa Conclusionale di parte attrice” 13.01.2023 e “Memoria di Replica Conclusionale di parte attrice ” del 03.02.2023; che in ogni caso vengono qui sotto ancor meglio riportate e precisate:
i coniugi vivranno divorziati portandosi reciproco rispetto;
l'immobile, già adibito a casa coniugale ed abitato solamente dalla moglie – sito in
Villadossola (VB), Via Carlo Pisacane n. 46 - viene assegnato alla moglie con mobili ed arredi;
il marito, nel frattempo, ha già provveduto ad asportare tutti i propri beni ed effetti personali e anche a trasferire formalmente altrove la propria residenza;
le figlie minori e verranno affidate alla madre in via esclusiva o ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori in via condivisa, e ciò in conseguenza alla corretta valutazione che sarà fatta da questo Ill.mo Tribunale tenuto conto del bene prevalente ed esclusivo delle stesse e ciò in base/considerazione a quanto risulterà dalla Relazione del Ciss e del Servizio di
NPI che ad oggi deve ancora essere depositata in causa da detti enti;
in base alle decisioni che saranno prese da questo Ill.mo Tribunale per il bene esclusivo delle minori, di cui al punto sopra, il padre potrà conseguentemente vedere e tenere con sé le figlie secondo le prescrizioni decise da questo Ill.mo Tribunale e/o, in subordine, previo accordo tra le parti stesse e compatibilmente con le volontà/esigenze delle minori e degli stessi genitori;
i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni forma di mantenimento reciproco;
il Sig. si farà carico di versare alla moglie una somma, a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento mensile per le tre figlie minori e fino all'indipendenza economica delle stesse, a mezzo bonifico bancario da corrispondersi entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, in misura pari a complessivi €.600,00= (€.200,00= a figlia) o quell'altra maggiore o minore somma che questo Ill.mo Tribunale riterrà equa e di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e si farà altresì carico del pagamento/corresponsione del 50% delle spese straordinarie relative alle figlie -secondo i criteri e le modalità stabilite dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense in data
14.07.2017 e successivi intervenuti aggiornamenti/integrazioni - e ciò in considerazione della attuale situazione reddituale tra i coniugi. Somme, queste, da corrispondersi al genitore che le avrà eventualmente anticipate previa presentazione della documentazione relativa all'altro genitore;
gli assegni famigliari, relativi alle figlie, saranno, per ora e salvo diverso nuovo accordo, richiesti/percepiti dal Sig. . Resta, infine, inteso che il genitore che porterà Controparte_1
in vacanza le figlie si farà carico dell'intero costo della vacanza stessa;
rilasciare il passaporto e/o i documenti validi ai fini dell'espatrio delle figlie minori in favore della ricorrente;
voglia, infine, questo Ill.mo Tribunale adottare ogni altro provvedimento del caso, ivi compresa la condanna alle spese del presente giudizio a carico del resistente"
Per il resistente: “Voglia l'Onorevole Tribunale, contrariis reiectis,
- accertare la sussistenza dei requisiti previsti dagli art. 2 e 3 lett. c) L. 898/1970 così come modificati dalla L. 55/2015 e, conseguentemente, dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi CP_1
e in data 18/09/2010 a Ornavasso, con atto trascritto nei registri
[...] Parte_1 dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2010, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ornavasso, di provvedere all'annotazione della emananda sentenza;
- assegnare alla signora l'immobile, con mobili ed arredi, sito in Villadossola Parte_1
(VB), Via Carlo Pisacane n. 46, già adibito a casa coniugale ed abitato solamente dalla ricorrente;
- respingere la domanda di affidamento esclusivo delle bambine alla madre e disporre l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre delle figlie minori Per_1
e ; Per_2 Per_3
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati: dal venerdì alle ore 18.30 al sabato sino alle ore 21 dopo cena e il sabato dalle ore 10 o dall'uscita dall'istituto scolastico, fino alla domenica sera alle ore 21,00, riportandole all'abitazione materna dopo cena ed in settimana il martedì e il giovedì dalle ore 18.30 alle
21 riportandole nell'abitazione materna dopo cena;
- disporre che, per quanto concerne le festività, le bambine trascorrano il giorno di Natale
o di Santo Stefano e di Pasqua o Lunedì dell'Angelo alternativamente con i genitori (es. giorno di Natale con la madre, giorno di Santo Stefano con il padre, l'anno successivo alternato) e che le stesse trascorrano, inoltre, 15 giorni anche consecutivi con il padre e con la madre nel periodo estivo previo accordo tra genitori relativamente al periodo, entro il 31 maggio di ogni anno;
- respingere la domanda di € 1.500,00 per concorso al mantenimento delle tre figlie formulata dalla ricorrente e, in ogni caso, contenerla nell'importo complessivo mensile di €
500,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
- disporre che il genitore che le avrà anticipate, provveda a rimborsare all'altro, nella misura pari al 50% le spese mediche non coperte dal SSN, odontoiatriche, scolastiche
(libri, gite, etc.. esclusa la mensa), nonché quelle relative a visite specialistiche, e correlate prescrizioni (cure odontoiatriche, psicologiche, etc..) sportive e ricreative, necessarie per i minori, e solo se previamente concordate secondo quanto prevede il CNF anche con riguardo il loro rimborso;
- dichiarare i signori e indipendenti ed economicamente autosufficienti;
CP_1 Pt_1
- respingere ogni altra domanda ex adverso formulata.
Con favore di spese e compensi di causa o, in subordine, compensazione.”
Per il Pubblico Ministero: “accogliersi la domanda”
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con sentenza n. 482/2023, resa in data 21.12.2023 l'intestato tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con ordinanza in pari data, fronte delle conclusioni rassegnate dalle parti e alla luce di quanto emergeva dalle relazioni dei servizi sociali e del servizio di NPI acquisite agli atti, ritenendo di verificare -per il tramite dei servizi medesimi- se l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori con modalità di visite da parte del padre fosse rispondente all'interesse delle stesse, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine di giorni quaranta ai servizi incaricati per il deposito delle loro relazioni e fissando nuova udienza di precisazione delle conclusioni al 28.2.2024.
Precisate dalle parti le conclusioni nel senso in epigrafe indicato, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art 190 cpc per gli scritti difensivi.
All'esito della pronuncia parziale sullo status, il collegio è oggi chiamato a decidere il regime di affidamento delle figlie minori le modalità di Per_1 Per_2 Per_3 visita delle stesse da parte del padre, incontestato l'aspetto del loro collocamento presso la madre, il contributo al mantenimento delle medesime da parte del resistente.
Il nucleo che ci occupa veniva inizialmente attenzionato dal Tribunale per i Minori di Torino il quale era stato investito dal P.M, con ricorso ex artt. 330 e 333 c.c., che chiedeva disporsi il collocamento delle figlie presso la madre e la presa in carico della situazione da parte dei servizi Sociale e di dell'età evolutiva nonché dichiararsi, all'esito Controparte_2 dell'istruttoria, la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
tale ricorso traeva origine dalla segnalazione del Servizio Sociale del 17.12.2019, relativa ad una situazione di pregiudizio in cui versavano le minori a causa del sospetto di condotte aggressive e violente poste in essere dal padre ai danni della madre, anche alla presenza delle figlie.
Nelle more dell'istruttoria dinanzi al T.M, veniva introdotto dalla madre il presente giudizio.
I provvedimenti provvisori adottati con ordinanza in data 15.10.2020, rilevato come il CISS, con relazione del 29.7.2020, avesse evidenziato la necessità di un progetto di valutazione psicodiagnostica presso il servizio di NPI del VCO per le due bambine più grandi e Per_4
ed un percorso di valutazione e supporto delle capacità genitoriali per entrambi i Per_5
genitori che si erano dichiarati disponibili al progetto, che gli incontri padre -figlie erano, al momento, sospesi rifiutando le figlie di incontrare il padre, ferme restando le condizioni di ordine economico stabilite in sede di separazione e a modifica e/o integrazione delle altre condizioni, affidava in via esclusiva alla madre le figlie e Per_1 Per_2 Per_3
confermando la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e della NPI di Domodossola e prevedendo che gli incontri padre-figlie avvenissero come disposto dai
Servizi Sociali competenti.
Oggi, all'esito del percorso effettuato con i servizi incaricati, secondo quanto risulta dall'ultimo decreto del T.M in data 8.2.2024 con il quale è stata respinta la richiesta di declaratoria della decadenza della potestà genitoriale nei confronti del padre e dalla relazione del servizio di NPI in data 19.2.2024, l'affido esclusivo delle minori alla madre non ha più ragione di essere mantenuto.
Il Servizio Sociale evidenziava invero come, dopo un'iniziale resistenza delle bambine ad incontrare il padre e grazie ad un lavoro di mediazione da parte dell'educatrice professionale, le minori avevano iniziato a vederlo, in luogo neutro, come sia il primo incontro, sia i successivi avessero avuto andamento positivo, tanto da condurre gli operatori ad introdurre progressivi spazi di autonomia, peraltro richiesti espressamente dalle bambine e valutati come rispondenti ai loro bisogni emotivi, come dall'osservazione educativa emergesse una relazione tra padre e figlie caratterizzata da dialogo, attenzione e scambi affettivi, anche fisici, ricercati da entrambe le parti, come tali riscontri positivi avessero consentito di procedere ad un ulteriore ampliamento degli incontri, fino all'inizio del 2022, quando si era assistito ad un nuovo momento di scontro tra i genitori, al quale aveva fatto seguito una nuova interruzione degli incontri tra padre e figlie, come, anche in quel caso, grazie all'intenso lavoro di mediazione dell'educatrice professionale, le bambine avessero ripreso ad incontrare il padre e, da quel momento, non si fosse più reso necessario l'intervento agevolatore del Servizio Sociale rispetto alla prosecuzione degli incontri padre-figlie.
L'ultima relazione del servizio di NPI evidenzia come, al netto degli atteggiamenti talvolta ambivalenti delle parti, di un assetto ancora precario e di equilibri troppo fragili, i rapporti tra i genitori siano migliorati, essendo gli stessi riusciti a trovare modi differenti di dialogo e una migliore cooperazione nella gestione delle figlie, arrivando a concludere come non vi siano carenze genitoriali gravi in capo agli stessi, con la conseguente possibilità di optare per un affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, mantenendo tuttavia, proprio in ragione della precarietà degli equilibri raggiunti, il monitoraggio esterno da parte dei servizi.
Sulla scorta di quanto precede dunque, nel superiore interesse delle minori, ne va disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, come peraltro richiesto dallo stesso resistente.
In ragione di ciò, come concordemente richiesto dalle parti, la casa coniugale va alla medesima assegnata in uso.
Dovrà proseguire, in ragione di quanto sopra evidenziato, il monitoraggio esterno sia da parte del servizio sociale territorialmente competente sia del servizio di NPI.
Quanto alle modalità di visita delle minori da parte del padre, in assenza di contestazioni circa il fatto che oggi il veda le figlie liberamente, in assenza di motivi per ritenere CP_1 non rispondenti all'interesse delle minori le modalità di visita dal medesimo proposte, ritiene il tribunale di accogliere le richieste sul punto formulate dal resistente.
Il padre potrà dunque tenere con sé le figlie a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore
18.30 al sabato sino alle ore 21 dopo cena e il sabato dalle ore 10 o dall'uscita dall'istituto scolastico, fino alla domenica sera alle ore 21,00, riportandole all'abitazione materna dopo cena ed in settimana il martedì e il giovedì dalle ore 18.30 alle 21 riportandole nell'abitazione materna dopo cena;
per quanto concerne le festività, le bambine trascorrano il giorno di Natale o di Santo Stefano e di Pasqua o Lunedì dell'Angelo alternativamente con i genitori (es. giorno di Natale con la madre, giorno di Santo Stefano con il padre, l'anno successivo alternato) e che le stesse trascorrano, inoltre, 15 giorni anche consecutivi con il padre e con la madre nel periodo estivo previo accordo tra genitori relativamente al periodo, entro il 31 maggio di ogni anno. Venendo, infine, alla determinazione del contributo al mantenimento delle figlie da parte del padre, preme rilevare come, a fronte della iniziale richiesta da parte della madre di conferma di quanto stabilito in sede di separazione ovvero l'importo complessivo di euro
1500,00 mensili (euro 500,00 per figlia), la chieda oggi la complessiva somma di Pt_1
euro 600,00 mensili (pari ad euro 200,00 per figlia).
Il propone la minore somma di complessivi euro 500,00 mensili. CP_1
Dalla documentazione prodotta il risulta assunto dalla CP_1 Controparte_3
con una retribuzione mensile netta di 1400,00 euro, al netto del
[...]
pignoramento azionato dalla Pt_1
In assenza di indicazioni di senso contrario, si deve ritenere che dall'assunzione a tempo determinato si sia passati a quella a tempo indeterminato.
Per quanto concerne gli esborsi dai quali il medesimo è gravato, l'unico documentato è quello di 300,00 euro mensili relativo al canone di locazione della casa di abitazione (cfr doc 12).
La somma richiesta dalla ricorrente di euro 600,00 mensili per le tre figlie, due delle quali in piena età adolescenziale, appare congrua, pur a fronte delle limitate risorse di cui dispone il resistente.
Tale somma dovrà essere corrisposta dal alla ricorrente entro il giorno 20 del CP_1
mese e annualmente rivalutata sulla base degli indici Istat.
Va, infine, posto a carico del resistente l'obbligo di concorrere al 50% alle spese straordinarie necessarie per le figlie, richiamando la disciplina di cui al Protocollo del
Tribunale di Verbania.
Le ragioni della decisione rendono ragione dell'integrale compensazione tra le parti delle spese di procedura
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, così provvede:
- Affida le figlie minori in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, con collocamento presso la madre;
- Assegna in uso alla ricorrente la casa coniugale con mobili ed arredi;
- Dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé le figlie minori a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18.30 al sabato sino alle ore 21 dopo cena e il sabato dalle ore 10
o dall'uscita dall'istituto scolastico, fino alla domenica sera alle ore 21,00, riportandole all'abitazione materna dopo cena ed in settimana il martedì e il giovedì dalle ore 18.30 alle 21 riportandole nell'abitazione materna dopo cena;
per quanto concerne le festività, le bambine trascorrano il giorno di Natale o di Santo Stefano e di Pasqua o
Lunedì dell'Angelo alternativamente con i genitori (es. giorno di Natale con la madre, giorno di Santo Stefano con il padre, l'anno successivo alternato) e che le stesse trascorrano, inoltre, 15 giorni anche consecutivi con il padre e con la madre nel periodo estivo previo accordo tra genitori relativamente al periodo, entro il 31 maggio di ogni anno;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di €
600,00 (euro 200,00 per figlia) da rivalutare annualmente in base agli indici Istat del costo della vita oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per le medesime, facendo applicazione del Protocollo del Tribunale di Verbania;
- spese di lite compensate tra le parti
Così deciso in Verbania il 18.12.2024
Il Presidente est dr. Monica Barco