TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3972/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 29/03/2025 da
1) Parte_1
Nato il 04/08/1962 a TARANTO (TA) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]N. 35 SAVA con l'Avv. SEMERARO LUIGI elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Parte_2
Nata il 23/09/1967 a SVIZZERA cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]N. 17/B RESCALDINA con l'Avv. SEMERARO LUIGI elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Piedimonte Matese (CE) il 16.01.1993
(atto n. 3, anno 1993, Serie A, parte II) Divorziati con sentenza n. 4581/2017 pubblicata l'08.05.2017 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli:
Per_
, nato il [...]
, nata il [...] Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica della sentenza n. 4581/2017 pubblicata l'08.05.2017 del Tribunale di Milano.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“a) Il sig. nulla verserà alla sig.ra a decorrere dal mese di Parte_1 Parte_2 dicembre 2024 a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario della figlia Pt_3
[...]
b) le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere, l'una dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa in dipendenza della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (anche
a titolo di differenze Istat sino ad oggi maturate e/o spese straordinarie).”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 4581/2017 pubblicata l'08.05.2017 del Tribunale di Milano, così statuisce: 1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 28/05/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 29/03/2025 da
1) Parte_1
Nato il 04/08/1962 a TARANTO (TA) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]N. 35 SAVA con l'Avv. SEMERARO LUIGI elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Parte_2
Nata il 23/09/1967 a SVIZZERA cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]N. 17/B RESCALDINA con l'Avv. SEMERARO LUIGI elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Piedimonte Matese (CE) il 16.01.1993
(atto n. 3, anno 1993, Serie A, parte II) Divorziati con sentenza n. 4581/2017 pubblicata l'08.05.2017 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli:
Per_
, nato il [...]
, nata il [...] Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica della sentenza n. 4581/2017 pubblicata l'08.05.2017 del Tribunale di Milano.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“a) Il sig. nulla verserà alla sig.ra a decorrere dal mese di Parte_1 Parte_2 dicembre 2024 a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario della figlia Pt_3
[...]
b) le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere, l'una dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa in dipendenza della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (anche
a titolo di differenze Istat sino ad oggi maturate e/o spese straordinarie).”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 4581/2017 pubblicata l'08.05.2017 del Tribunale di Milano, così statuisce: 1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 28/05/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato