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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/12/2024, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 1449 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1449/2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA
nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CECCARELLI CHIARA, come da procura in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
COLONNA ALESSIA, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 4.12.2024 le parti hanno concluso come da note scritte da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato in Castel Sant'Elia (VT), il 6.05.2000, atto trascritto
[...] presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Castel Sant'Elia al N. 11 Parte II Serie A anno 2000; Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti, insistendo entrambe nella dichiarazione di separazione, dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“1) Stabilire che la casa coniugale presso la quale è allocato il figli , sita in Fabrica di Roma (VT), via Per_1 Chiuso Materano n. 6, di proprietà di entrambi i coniugi venga ata alla SI.ra , mentre il Pt_1 magazzino sito nello stesso immobile e nella stessa via e di quanto ivi contenuto, verr nato al SI. (che lo utilizza quale magazzino per la propria attività lavorativa) con possibilità della SI.r di CP_1 Pt_1 rvi e utilizzarlo;
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 privilegiata presso la madre presso l'abitazione sita in di Roma (VT) Via Chiuso Materano 6, che è stata la residenza familiare, stabilendo che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio minore, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, e stabilendo che ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, e che i genitori avranno la facoltà di stare con lo stesso senza limitazione alcuna e compatibilmente con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche del bambino e lavorative del padre e comunque con loro diritto alle frequentazioni minime (da intendersi con estrema elasticità) e con le seguenti modalità :
- il padre, salvo diverso previo accordo con la madre, terrà presso di s infrasettimanalmente il lunedì Per_1 ed il mercoledì riportandolo presso la madre alle ore 21.00, ovvero lad minore lo richieda pernottando presso di lui, riaccompagnandolo a scuola il giorno dopo, compatibilmente con le eSIenze lavorative del padre.
- il padre terrà presso di sé il figlio minore il fine settimana a settimane alterne con la madre dal venerdì sera alla domenica sera riportandolo presso l'abitazione materna alle ore 21.00 o, qualora il minore lo richiedesse, sino al lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola.
- Entrambi i genitori terranno con sé nel periodo delle vacanze estive il figlio minore 10 gg (anche non consecutivi) comunicando entro e non oltre il mese di giugno la località ove lo porteranno, comunicando sempre il proprio recapito anche telefonico, ed in ogni caso mettendo a conoscenza l'altro genitore degli spostamenti in altre località con il figlio minore.
- per i periodi di festività e di sospensione dalla frequentazione scolastica il minore trascorrerà con ciascun genitore pari tempo.
3) Il SI verserà, entro il 5 di ogni mese, alla SI.r , un assegno mensile per il Controparte_1 Parte_1 manteni lio minore di Euro 400,00 (quatt , oltre rivalutazione ISTAT, Per_1 mediante bonifico bancario sulle ti coordinate IBAN [...].
4) Le spese straordinarie verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50 % tra i coniugi come da Protocollo del Tribunale di Viterbo. Si precisa che qualora la SI.ra non avesse la disponibilità immediata per Pt_1 sostenere le spese straordinarie obbligatorie di cui all'art. uddetto Protocollo, il SI provvederà CP_1 ad anticiparle per l'intera quota ed a concordarne la restituzione secondo le disponibilit g.r . Pt_1 Resta inteso che sia per le spese straordinarie di cui al punto 5 i coniugi dovranno necessa e concordarne e valutarne l'opportunità, mentre per le spese di cui all'art. 7 i coniugi dovranno necessariamente concordare preventivamente le modalità.
5) L'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla SI.ra . Il SI. rinuncia alla Pt_1 CP_1 propria quota di spettanza;
6) La rata mensile del mutuo gravante sulla casa familiare sita in Fabrica di Roma (VT), alla via Chiuso Materano n. 6, sarà ripartita al 50% tra le parti;
7) Le spese relative all'abitazione familiare, ove continuerà a vivere la SI.ra unitamente al minore, Pt_1 verranno sostenute integralmente dalla SI.r . Pt_1
8) I SIg,ri e o modificare in accordo e consensualmente le suddette Controparte_1 Parte_1 condizioni. 8) Spese di lite compensate, dando atto che la SI.ra è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Pt_1 Stato con provvedimento del COA di Viterbo del 15.07 come da documentazione in atti”.
Ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1.
1.Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra le parti e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato in Castel Sant'Elia (VT), il 6.05.2000 (atto trascritto
[...]
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Castel Sant'Elia al N. 11 Parte II Serie A anno 2000) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di conSIlio del 04/12/2024
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1449/2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA
nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CECCARELLI CHIARA, come da procura in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
COLONNA ALESSIA, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 4.12.2024 le parti hanno concluso come da note scritte da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato in Castel Sant'Elia (VT), il 6.05.2000, atto trascritto
[...] presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Castel Sant'Elia al N. 11 Parte II Serie A anno 2000; Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti, insistendo entrambe nella dichiarazione di separazione, dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“1) Stabilire che la casa coniugale presso la quale è allocato il figli , sita in Fabrica di Roma (VT), via Per_1 Chiuso Materano n. 6, di proprietà di entrambi i coniugi venga ata alla SI.ra , mentre il Pt_1 magazzino sito nello stesso immobile e nella stessa via e di quanto ivi contenuto, verr nato al SI. (che lo utilizza quale magazzino per la propria attività lavorativa) con possibilità della SI.r di CP_1 Pt_1 rvi e utilizzarlo;
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 privilegiata presso la madre presso l'abitazione sita in di Roma (VT) Via Chiuso Materano 6, che è stata la residenza familiare, stabilendo che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio minore, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, e stabilendo che ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, e che i genitori avranno la facoltà di stare con lo stesso senza limitazione alcuna e compatibilmente con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche del bambino e lavorative del padre e comunque con loro diritto alle frequentazioni minime (da intendersi con estrema elasticità) e con le seguenti modalità :
- il padre, salvo diverso previo accordo con la madre, terrà presso di s infrasettimanalmente il lunedì Per_1 ed il mercoledì riportandolo presso la madre alle ore 21.00, ovvero lad minore lo richieda pernottando presso di lui, riaccompagnandolo a scuola il giorno dopo, compatibilmente con le eSIenze lavorative del padre.
- il padre terrà presso di sé il figlio minore il fine settimana a settimane alterne con la madre dal venerdì sera alla domenica sera riportandolo presso l'abitazione materna alle ore 21.00 o, qualora il minore lo richiedesse, sino al lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola.
- Entrambi i genitori terranno con sé nel periodo delle vacanze estive il figlio minore 10 gg (anche non consecutivi) comunicando entro e non oltre il mese di giugno la località ove lo porteranno, comunicando sempre il proprio recapito anche telefonico, ed in ogni caso mettendo a conoscenza l'altro genitore degli spostamenti in altre località con il figlio minore.
- per i periodi di festività e di sospensione dalla frequentazione scolastica il minore trascorrerà con ciascun genitore pari tempo.
3) Il SI verserà, entro il 5 di ogni mese, alla SI.r , un assegno mensile per il Controparte_1 Parte_1 manteni lio minore di Euro 400,00 (quatt , oltre rivalutazione ISTAT, Per_1 mediante bonifico bancario sulle ti coordinate IBAN [...].
4) Le spese straordinarie verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50 % tra i coniugi come da Protocollo del Tribunale di Viterbo. Si precisa che qualora la SI.ra non avesse la disponibilità immediata per Pt_1 sostenere le spese straordinarie obbligatorie di cui all'art. uddetto Protocollo, il SI provvederà CP_1 ad anticiparle per l'intera quota ed a concordarne la restituzione secondo le disponibilit g.r . Pt_1 Resta inteso che sia per le spese straordinarie di cui al punto 5 i coniugi dovranno necessa e concordarne e valutarne l'opportunità, mentre per le spese di cui all'art. 7 i coniugi dovranno necessariamente concordare preventivamente le modalità.
5) L'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla SI.ra . Il SI. rinuncia alla Pt_1 CP_1 propria quota di spettanza;
6) La rata mensile del mutuo gravante sulla casa familiare sita in Fabrica di Roma (VT), alla via Chiuso Materano n. 6, sarà ripartita al 50% tra le parti;
7) Le spese relative all'abitazione familiare, ove continuerà a vivere la SI.ra unitamente al minore, Pt_1 verranno sostenute integralmente dalla SI.r . Pt_1
8) I SIg,ri e o modificare in accordo e consensualmente le suddette Controparte_1 Parte_1 condizioni. 8) Spese di lite compensate, dando atto che la SI.ra è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Pt_1 Stato con provvedimento del COA di Viterbo del 15.07 come da documentazione in atti”.
Ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1.
1.Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra le parti e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato in Castel Sant'Elia (VT), il 6.05.2000 (atto trascritto
[...]
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Castel Sant'Elia al N. 11 Parte II Serie A anno 2000) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di conSIlio del 04/12/2024
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco