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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/05/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile
, in composizione monocratica, nella persona del dott. Alberto CAPRIOLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe
TRA in p.l.r.p.t., e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Gaetano ed elettivamente Parte_3
domiciliati presso il suo studio sito in Paola (CS), Corso Roma n. 3, giusta procura rilasciata in calce al decreto ingiuntivo notificato;
ATTORI OPPONENTI
E in p.l.r.p.t., (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., quale CP_1 P.IVA_1
procuratrice di società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_2 costituita ai sensi della legge 130 del 30/04/1999, iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia al n. 35412.6 ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07 giugno 2017 giusta procura del giorno 31/08/2018 a rogito Dott. , (Rep. 57298 / Racc. 29003) la quale nomina, a propria volta, quale Persona_1
procuratrice, ( , iscritta al Controparte_3 Controparte_4
registro delle Imprese di Milano al numero anche di codice fiscale R.E.A. n. P.IVA_2
2508986, giusta procura del 12/03/2019 a rogito Dott.ssa (Rep. 548 / Racc. Persona_2
396, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata ai sensi del DPR 123/01 art. 10, dall'Avv. Cipolla Luciana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Guarnieri
Mario, sito in Cosenza, al Corso Mazzini n. 52;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: contratti bancari (deposito bancario etc.) – opposizione a decreto ingiuntivo n.
233/2019 del 25.05.2019, emesso all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 795/2019
r.g.a.c.-Trib. Paola;
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione notificato, la debitrice principale, ed Parte_1
i garanti sig. e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_2 Parte_3
ingiuntivo n. 233/2019, R.G. n. 795/2019, emesso in data 25.05.2019 e notificato in data
11.06.2019, con il quale il Tribunale di Paola, ingiungeva alla nonché ai Parte_1
predetti fideiussori, tenuti sino alla concorrenza della somma di € 96.000,00, il pagamento della somma di € 142.134,25, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come da domanda, sino all'effettivo soddisfo, nonché oltre le spese di lite relative al procedimento monitorio, liquidate in euro 2.541,50, di cui euro 406,50 per esborsi ed euro 2.135,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge.
A fondamento del proposto procedimento monitorio, la ricorrente assumeva di essere creditrice della società nonché dei fideiussori, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
della somma di euro 142.134,25, quale saldo debitore al 10.10.2016 del conto corrente n. Pt_4
68077, intestato alla predetta società creditrice, acceso in data 27.07.2005 presso la filiale di
Cosenza della oltre interessi al tasso convenzionale Controparte_5 dall'11.10.2016 fino al saldo.
A sostegno della spiegata opposizione, gli odierni opponenti eccepivano: l'inefficacia e/o illegittimità e/o nullità delle rese fideiussioni personali, comunque disconosciute, siccome conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI; l'estinzione della garanzia 1957 c.c., avendo, controparte, azionato il procedimento ingiuntivo con molto ritardo, ed essendo ampiamente trascorsi i sei mesi per l'inizio delle azioni civili;
la nullità della fideiussione omnibus relativamente alla clausola di sopravvivenza ed a semplice richiesta, incompatibile con la natura e la funzione della fideiussione stessa;
l'erroneità del saldo del conto corrente, in quanto le somme richieste sarebbero viziate da una serie di patologie contrattuali tra cui: l'applicazione anatocistica degli interessi, atteso che, nonostante trattasi di c/c acceso successivamente all'entrata in vigore degli effetti della Delibera CICR del 9.2.2000, mancherebbe, nel caso di specie, la clausola di reciprocità degli interessi, con conseguente nullità dell'applicazione anatocistica degli interessi passivi contabilizzati;
l'erroneità del saldo indicato negli estratti conto anche in virtù della illegittima applicazione della CMS e/o commissione diponibilità fondi;
l'illegittimità degli addebiti per costi, spese a vario titolo e valuta, che rendono falsato il saldo apparente indicato da parte avversa;
l'erroneità del saldo apparente per indeterminatezza del saldo, stante la nullità degli interessi per impossibilità di accertare l'effettivo tasso applicato rispetto a quelli eventualmente pattuiti;
il superamento del tasso soglia ex L. n. 108/96 e D.M. di rilevazione trimestrale con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.; la violazione dell'art. 118 T.U.B. sia dal punto di vista sostanziale che dal punto di vista formale;
l'inesistenza del contratto di conto corrente;
il riaccredito contabile di tutti gli interessi, commissioni e spese addebitate e/o degli interessi eccedenti il tasso legale.
Tanto premesso, gli opponenti domandavano, nel merito, dichiararsi la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia delle fideiussioni personali rilasciate dai Sigg. e Parte_2 Parte_3
e quindi dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace, e conseguentemente revocarlo, il decreto ingiuntivo emesso in via solidale anche nei loro confronti;
sempre nel merito, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace, e conseguentemente revocarlo, il decreto ingiuntivo per cui è causa, nei confronti del debitore principale e di tutti gli ingiunti, con ogni conseguenziale statuizione di legge;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 12.11.2020, si costituiva in giudizio l'opposta la quale, sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle eccezioni degli opponenti, in via preliminare, chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex 648 c.p.c.; in via principale confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili, prescritte ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
in ogni caso, accertato il credito di per Controparte_2
l'effetto, condannare gli odierni opponenti al pagamento della somma di € 142.134,25, nei limiti della garanzia prestata, o di quella diversa, maggiore o minore che risulterà dovuta, maggiorata di interessi al tasso legale dalla data dell'ingiunzione di pagamento al saldo effettivo;
con vittoria di spese di lite.
Espletata la trattazione della controversia, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione, esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva depositata e acquisita idonea documentazione, le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025, autorizzate dal
Giudice e depositate telematicamente dalle parti, precisavano le conclusioni e la causa veniva introitata a sentenza. Considerato l'oggetto del contendere, occorre premettere, innanzitutto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001). Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n.
6421). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, infatti, come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Sicché, il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Quindi,
l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre,
Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002); sicché il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) deve essere congruamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 20613/2011).
E', poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte (nella specie, la parte opposta) deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore convenuto (nella specie, la parte opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento
(derivando quest'ultimo dalla violazione di doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalla difformità, quantitativa o qualitativa, dei beni ricevuti), grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione
a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Preliminarmente, si rileva che, nonostante non sia stato eccepito alcun difetto di prova della cessione del credito, è utile chiarire, ai fini della ricostruzione della vicenda, che la titolarità del credito per cui è causa in capo a risulta pacifica e adeguatamente provata. Controparte_2
La quale procuratrice di ha prodotto non solo l'avviso di CP_1 Controparte_2 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017, con l'indicazione delle categorie dei crediti ceduti in blocco, ma anche il numero del Servizio Fidi e Garanzie, dal quale è interamente consultabile l'elenco dei crediti oggetto di cessione, sicché non vi è alcun dubbio sulla titolarità in capo all'opposta del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto e della sua opponibilità ai debitori ceduti e ai relativi fideiussori, senza necessità di comunicazioni individuali
(Cass. Sez. III, n. 15884 del 13.06.2019 “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118). Alla stregua del suddetto principio di diritto, la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio recasse una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzava di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchiassero fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non era affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentissero d'individuarli senza incertezze”).
Tanto chiarito, l'opposizione è infondata e, come tale, meritevole di rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, preliminarmente, evidenziare che la parte opponente, seppure solo in sede di comparsa conclusionale, assume che, avverso il disconoscimento delle fideiussioni, parte opposta non avrebbe, all'uopo, formulato alcuna istanza di verificazione, ex art. 216 c.p.c., con conseguente impossibilità di avvalersi del relativo documento.
A norma di quanto dispone l'art. 214 c.p.c. “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata
[2702 c.c. ss.], se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”.
Dirimente, sul punto, è il recente principio giurisprudenziale enunciato dalla Corte di legittimità a parere della quale “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte. (Rigetta,
COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/06/2014)” (cfr. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 17313 del
17 giugno 2021).
Tanto non risulta essere avvenuto nella fattispecie in esame.
Infatti, dal tenore letterale dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, invero, si rileva come parte opponente si sia in realtà limitato, nell'eccepire la nullità delle fideiussioni, siccome conformi allo schema di contratto prospettato dall'ABI, ad ivi inserire, nel corpo della frase, un mero accenno, ictu oculi, del tutto generico, al dedotto disconoscimento delle citate fideiussioni, senza null'altro precisare a tal riguardo, ma limitandosi ad affermare “l'eventuale fidejussione prestata, e comunque, qui disconosciuta, è nulla …” (cfr. pag. 2 atto di citazione). Indi, non solo gli opponenti muovono, dunque, una contestazione del tutto generica, frammista, proprio come sostiene la Cassazione, ad altre difese (eccezione di nullità della fideiussione), ma gli stessi non fanno alcuno specifico riferimento né alla sottoscrizione che si intende disconoscere, né comunque al documento specifico e al profilo di esso che gli stessi hanno inteso contestare. Peraltro, stando al disposto normativo sopracitato, ossia l'art. 214 c.p.c., è lapalissiano che eccependo la nullità delle fideiussioni gli opponenti non hanno né negato formalmente la scrittura, né la propria sottoscrizione, chiedendo, invero, accertarsi l'illegittimità e/o inefficacia e/o nullità delle fideiussioni personali rese.
Alla luce, quindi, di tali argomentazioni, stante la genericità dell'operato disconoscimento, alcuna istanza di verificazione l'opposta aveva l'onere di proporre.
Entrando ora nel merito delle doglianze sollevate dagli opponenti circa la conformità delle fideiussioni al modello ABI e, indi, in ordine all'eccepita nullità delle medesime, si rileva quanto segue.
A parere dell'intestato Tribunale non sussiste nullità alcuna delle fideiussioni per presenza delle clausole cc.dd. di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., corrispondenti agli artt. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus), le quali, secondo il provvedimento della Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
2.5.2005, “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
In effetti, la fideiussione de qua presenta tali clausole ed esse coincidono con i predetti articoli del citato modello ABI, la cui contrarietà con la disciplina antitrust, come ravvisata nel citato provvedimento della Banca d'Italia in esito a capillare indagine, non può essere negata sulla base delle considerazioni formulate con la comparsa di risposta.
Ciò, tuttavia, ad avviso di questo giudicante, non determina la nullità né dell'intero contratto, né delle singole clausole, anche se sul punto è sorta un'ampia querelle giurisprudenziale che ha visto il profilarsi di persistenti contrasti nella giurisprudenza delle corti di merito, le quale offrono, per come evidenziato e riportato, tanto da parte opponente, quanto da parte opposta, a differenti letture delle medesime pertinenti sentenze della Suprema Corte.
In una fattispecie analoga a quella di cui all'odierno giudizio, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 26.09.2019 n. 24044, ha affermato: “nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la banca, siano presenti le clausole sopra riportate (2, 6 e 8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'autorità garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti”.
Indi, nel caso sottoposto al vaglio dell'intestato Tribunale, alcun riscontro probatorio si ravvisa a tal riguardo.
In particolare, poi, con riguardo alle corti territoriali, si evidenzia che un primo orientamento di merito mutua la nullità delle singole fideiussioni o delle singole clausole dalla nullità del predetto schema contrattuale ABI quale intesa restrittive della concorrenza in violazione della normativa antitrust di carattere imperativo, oscillando tra la qualificazione della nullità dei singoli contratti (o delle singole clausole) come derivata o virtuale.
Un secondo indirizzo di merito, condiviso dall'intestato Tribunale, esclude tale nullità in quanto non prevista espressamente (art. 1418, III comma c.c.), non derivabile dalla nullità delle intese vietate in assenza di collegamento negoziale funzionale (art. 1419 c.c.) e neppure ricavabile ai sensi dell'art. 1418, I comma, c.c. in presenza di altri specifici rimedi approntati dalla normativa speciale.
In tal senso appare, peraltro, essere orientata anche la Suprema Corte, la quale in più occasioni “ha già avuto modo di chiarire che dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del
1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa (cfr. Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass., sez.
3. n. 13486 del 20/06/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9116 del 2014)” (Cass. Sez. 3 n.
4175 del 19.2.2020; analogamente Cass. Sez. 1 n. 24044 del 26.7.2019): infatti, “all'art. 33 co. 2°, la legge ha previsto una tutela civilistica, autonoma e concorrente rispetto alle funzioni esercitate dall'Autorità, ad opera della Corte d'appello (ndr: ora Tribunale Specializzato per le imprese) competente per territorio in relazione ad azioni di nullità, risarcimento danni e ricorsi diretti ad ottenere provvedimenti d'urgenza per violazione delle disposizioni antitrust;
la qual cosa lascia dedurre che se l'accordo antitrust può essere dichiarato nullo, i contratti scaturiti in dipendenza di tale accordo o intesa mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento del danno nei confronti dei distributori da parte degli utenti” (Cass. Sez. 3 n. 9384 dell'11.6.2003, sul punto espressamente ripresa dalla citata Sez. 1 n. 24044/2019).
Non si ravvisano, invece, contrarie pronunce della Corte di Cassazione, giacché le sentenze che contengono riferimenti alla nullità delle singole fideiussioni o delle singole clausole in realtà si limitano a prendere atto di valutazioni dei giudici di merito che non erano oggetto di ricorso, per affermare altri principi: la Corte di Cassazione, Sezione 1, n. 29810 del 12/12/2017 si è occupata solo della possibilità di estendere la valenza dell'accertamento della Banca d'Italia con il citato provvedimento del 2.5.2005 a contratti stipulati anteriormente, senza esprimersi sulla nullità delle fideiussioni (“il fondamento sostanziale della contrarietà di alcune clausole tipiche alle norme imperative non è propriamente oggetto di discussione tra le parti […] ciò che forma oggetto di discussione è il fatto che, il contratto stipulato tra il fideiussore (il sig. ) e la Pt_5 [...]
il 18 febbraio 2005, non potrebbe essere dichiarato nullo in forza di un dictum CP_6
(dell'Autorità di garanzia) sopravvenuto al patto (il provvedimento della Banca d'Italia n. B423 del
2 maggio 2005)”); parimenti la sezione 1, n. 24044 del 25.9.2019, in una controversia nella quale non è più in discussione la nullità delle singole clausole corrispondenti a quelle del modello ABI valutate ha soltanto puntualizzato che “avendo l'Autorità amministrativa Controparte_7
circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle NBU trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese (fol. 3 della sent. imp.), ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e che possa trovare applicazione l'art.
1419 cod. civ., come avvenuto nel presente caso, laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rinvenienti dalle intese illecite. Non merita condivisione il profilo di doglianza relativo alla impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in disparte dalla assertività della censura, risulta decisiva la preliminare considerazione che le clausole in questione erano funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione”, mostrando comunque espressa adesione all'orientamento (nel cui ambito ha collocato anche la sentenza della Prima Sezione n. 29810/2017, appena citata) secondo cui dalla nullità delle intese non discende automaticamente la nullità dei singoli contratti perché essi mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azioni di risarcimento danni (“quanto agli effetti della nullità di un'intesa, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti.» (Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema
Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011). Questi principi trovano conferma anche nella recente ordinanza, richiamata dai ricorrenti, secondo la quale, «In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della I. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato.» (Cass. n. 29810 del 12/12/2017).
La Suprema Corte, poi, Sez. 3 n. 4175/2020 ha precisato le modalità di formulazione dell'eccezione di nullità della fideiussione in sede di legittimità, senza dare in alcun modo per scontato la configurabilità di tale nullità, anzi richiamando comunque il consolidato orientamento che ne esclude la derivazione automatica dalla nullità delle intese anticoncorrenziali. Invero, la legge
287/1990 in nessun luogo prevede la nullità dei singoli contratti o di singoli clausole stipulate in attuazione di intese anticoncorrenziali, ma solo, all'art. 2, 3° comma, la nullità di queste ultime, e, all'art. 33, 2° comma, la possibilità di agire – davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata per le imprese (in precedenza, cioè dell'entrata in vigore del d.l. 1/2012, davanti alla Corte di Appello) – per la declaratoria di nullità delle intese e per il risarcimento del danno ingiusto ex 2043 c.c., il quale, nel caso del consumatore consiste specificamente “nel danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione a monte” (S.U. n. 2207 del 4.2.2005), nel quadro di una prospettiva, anche comunitaria
(cfr. Corte di Giustizia n. 453 del 1999, Courage), “che valorizza proprio le azioni risarcitorie, quali mezzi capaci di mantenere effettività alla struttura competitiva del mercato” (S.U. n. 2207 del
4.2.2005).
Dunque, innanzitutto, non vi è alcun spazio per ravvisare, con riferimento ai singoli contratti attuativi delle intese anticoncorrenziali, nullità testuali ai sensi dell'art. 1418, III comma, c.c.
Non ricorrono neppure ipotesi di nullità virtuali, ai sensi dell'art. 1481, I comma, c.c. per due concorrenti ragioni.
In primo luogo, tali nullità discendono dalla violazione di norme imperative “salvo che la legge disponga diversamente”, ossia in assenza di specifici rimedi, che, nel settore che qui occupa, sono ben presenti in quanto espressamente previsti dal combinato disposto degli artt. 2 e 33 l. 287/1990 e consistono nella nullità delle intese anticoncorrenziali e nel risarcimento del danno (cfr. Cass. Sez. 3
n. 525 del 15.1.2020: “in tema di cd. nullità virtuale, la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia altrimenti stabilito dalla legge. Pertanto, questo esito va escluso sia quando risulti indicata una differente forma di invalidità (ad esempio, l'annullabilità) sia ove la legge assicuri l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi”; cfr. Cass, Sez. 6 - 3 n. 25222 del
14.12.2010: “in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, che va, pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una diversa forma di invalidità (es. annullabilità), sia quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi”).
In secondo luogo, per consolidata giurisprudenza, le nullità virtuali non derivano dalla violazione di qualsiasi norma imperativa, ma unicamente di quelle “concernenti la validità del contratto”, mentre l'inosservanza delle norme inderogabili riguardanti “il comportamento” di singoli contraenti può dare luogo a responsabilità risarcitorie ed alla risoluzione del contratto (S.U. n.
26724 del 19/12/2007). Tanto si verifica, come espressamente previsto dall'art. 33 l. 287/1990, nel caso di “comportamento” dell'imprenditore che, in attuazione di un'intesa anticorrenziale a monte, imponga determinate clausole al suo cliente, privandolo di alternative reali (“Il consumatore, che è
l'acquirente finale del prodotto offerto al mercato, chiude la filiera che inizia con la produzione del bene. Pertanto, la funzione illecita di una intesa si realizza per l'appunto con la sostituzione del suo diritto di scelta effettiva tra prodotti in concorrenza con una scelta apparente” S.U. n. 2207 del
4.2.2005).
Infine, non appare possibile ritenere che sussista alcun collegamento negoziale funzionale (nel senso richiesto dalla giurisprudenza per produrre nullità derivate ai sensi dell'art. 1419 c.c.) tra lo schema contrattuale ABI e le singole fideiussioni in quanto difetta il necessario comune intento pratico delle parti, atteso che l'imposizione delle clausole previste nel modello generale da parte della banca al singolo cliente risponde esclusivamente a logiche economiche anticoncorrenziali degli istituti di credito a scapito del libero mercato e, quindi, della effettiva possibilità di scelta dei consumatori finali, piuttosto che ad un effettivo scopo concreto condiviso tra le parti (Sez. 1 n.
22216 del 12/9/2018: “affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale”).
Alla luce, dunque, di quanto argomentato, l'eccepita nullità delle fideiussioni si appalesa del tutto infondata e come tale non meritevole di accoglimento.
Conseguentemente non ricorre l'eccepita violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., che, come visto, è espressamente derogato con apposita clausola, valida ed efficace, nella fideiussione in esame (cfr. art. 6 del contratto di fideiussione), sicché anche sul punto non si ravvisano le condizioni prospettate dagli opponenti a sostegno della domanda di liberazione dagli obblighi di garanzia e non è stato prospettato alcunché a sostegno dell'invalidità della clausola.
Parimenti infondate si appalesano poi le ulteriori doglianze sollevate dalle parti opponenti, con riguardo all'eccepita erroneità del saldo di c/c per illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, c.d. anatocismo, per commissioni di massimo scoperto, costi e spese a vario titolo addebitate, per indeterminatezza del tasso applicato, per superamento del tasso soglia ex l. 108/96, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c., per violazione dell'art. 118 TUB e, infine, ma non per importanza, cosa ancor più rilevante, per inesistenza del contratto di conto corrente, privo di sottoscrizione.
Ebbene, le suesposte doglianze sollevate dal debitore principale e dai suoi fideiussori, prima che ictu oculi generiche, sono del tutto prive di riscontro probatorio.
Per come sopra argomentato, le difese con le quali l'opponente mira ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o, comunque, la non azionabilità del credito ex adverso vantato non si collocano, infatti, sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione), ma configurano altrettante eccezioni ex art. 2697, comma 2, c.c. (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). Sicché, qualora nessun fatto estintivo o modificativo del rapporto dedotto in giudizio risulti specificamente allegato e provato dal debitore opponente,
l'opposizione va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo (cfr., in questo senso, tra le altre, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Salerno dell'11.11.2015 n. 4736, Tribunale
Lucca del 2.12.2015 n. 2095, Tribunale Arezzo n. 34 dell'11.01.2017). Quindi, con specifico riferimento al decreto ingiuntivo avente ad oggetto (come nella specie) la contestazione di un credito, l'istituto bancario, in quanto creditore, assolve il proprio onere con la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto contenenti le operazioni eseguite, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. A fronte di ciò, spetta alla parte opponente, quale debitrice, contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, l'eventuale erroneità delle singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto (cfr., in tal senso, ex multis, Tribunale Roma sez. VI del
13.03.2012 n. 5283).
Ebbene, fermo restando il riparto dell'onere probatorio in tema di opposizione, di cui si è ampiamente disquisito, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la creditrice opposta, già sin dal procedimento monitorio ha adeguatamente dato prova dell'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, sia mediante l'allegazione, già in tale giudizio sommario, del contratto di conto corrente bancario n. 6807743, del 27.07.2005, all'uopo recante il timbro e la relativa sottoscrizione riconducibile alla società , contraente e debitrice Parte_1 principale, quanto dei relativi contratti di fideiussione, anch'essi sottoscritti, sicchè del tutto infondata si appalesa l'eccepita inesistenza del contratto di conto corrente per cui è causa sollevata dagli opponenti.
Altresì, pur dando atto che, nel caso di specie, la banca opposta ha prodotto (già nella fase monitoria) l'estratto di saldaconto di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 e, nel presente giudizio di opposizione, in sede di costituzione (cfr. doc. 9), anche gli estratti conto attestanti la debenza del credito ingiunto, giova evidenziare la differente natura e valenza probatoria di tali documenti. In particolare, l'estratto di saldaconto è una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, mentre l'ordinario estratto conto è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Dunque, se il saldaconto riveste efficacia probatoria nel procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dall'istituto di credito, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ai sensi degli artt. 1832 e 1857 c.c., ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da piena prova anche nel successivo giudizio contenzioso di opposizione instaurato dal cliente (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 25.02.2002 n. 2751). Invero, “Con riguardo ai contratti bancari in conto corrente, le scritturazioni contenute negli estratti conto e nel documento di saldaconto sono assistite da una presunzione di veridicità, onde la pretesa di pagamento del saldo passivo del conto non può essere respinta sulla base di una contestazione generica, che investa cioè il documento nel suo complesso, o si limiti alla semplice dichiarazione di nulla dovere all'istituto di credito, occorrendo piuttosto la formulazione di censure circostanziate, specificamente, dirette contro singole e determinate annotazioni” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 7.03.1992 n. 2765).
Inoltre, secondo pacifica ed unanime giurisprudenza, nel rapporto di conto corrente, la produzione in giudizio degli estratti conto da parte dell'istituto di credito costituisce una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione che, ai sensi dell'art. 1832 c.c. (applicabile anche alle anticipazioni bancarie regolate in conto corrente ex art. 1857 c.c.), determina l'onere, per il correntista, della specifica contestazione e la presunzione, in mancanza, della sua approvazione con effetti vincolanti sotto il profilo contabile. Invero, detta approvazione produce effetti anche nei confronti del fideiussore, sicché, ove il debitore principale sia decaduto, ai sensi dell'art. 1832 c.c., dal diritto di impugnare gli estratti conto, egli non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività dei medesimi estratti conto (cfr., in questo senso, tra le altre, Cass. civ. sez. II del
10.11.1993 n. 11084, Cass. civ. sez. I del 18.09.2008 n. 23807, Cass. civ. sez. I del 18.05.2006 n.
11749 e Cass. civ. sez. III del 5.12.2003 n. 18650, nonché, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Roma sez. XI del 13.11.2009 n. 23348, Tribunale Avellino sez. I del 2.02.2011,
Tribunale Monza sez. III del 5.03.2008, Tribunale Lucca del 5.06.2015 n. 1027). Pertanto, “Nei rapporti di conto corrente bancario, l'estratto conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista e non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso ed in ogni altro procedimento di cognizione” (cfr. Cass. civ. sez. VI del 24.05.2017 n. 13127). Efficacia probatoria, invero, riconosciuta nei confronti del fideiussore non solo agli estratti conto, ma anche al cosiddetto certificato di “saldaconto” (cfr., in tal senso, Cass. civ. sez. I del 9.01.2019 n. 279).
Ebbene, la banca opposta, oltre che in sede monitoria, con l'estratto ex art. 50 TUB, anche all'atto di costituzione nel presente giudizio, ha, comunque, depositato gli estratti conto del rapporto di conto corrente posto a base del credito ingiunto, così pienamente assolvendo gli oneri probatori posti a suo carico e superando le carenze documentali contestate dall'opponente. Tuttavia, il tenore vago e generico delle contestazioni mosse da parte opponente non è in alcun modo mutato.
Dunque, applicando i richiamati pacifici principi di diritto alla fattispecie in esame, in primo luogo, non possono ritenersi rilevanti dette generiche e vaghe contestazioni mosse dagli opponenti in ordine ad un'asserita indebita applicazione da parte della banca opposta, nel corso del rapporto di conto corrente, di illegittime cms, nonché di costi e spese a vario titolo, in quanto non pattuiti in contratto e/o privi di una giustificazione causale. Invero, nell'atto di opposizione è stata lamentata, altresì, l'erroneità dei saldi di c/c per anatocismo, stante la mancanza della clausola di reciprocità degli interessi, antergazioni e postergazioni delle valute e l'illegittima applicazione di interessi superiori al tasso soglia. Ebbene, l'opponente non fornisce alcuna specifica allegazione e prova delle ragioni sottese a tali (generiche ed imprecise) contestazioni, degli importi indebitamente computati e degli eventuali errori contabili riscontrati negli estratti conto prodotti dalla banca opposta nella presente fase del giudizio. Invero, nel contratto di apertura di credito in conto corrente per cui è causa, n. 68077 del 27.07.2005 e nei documenti ad esso allegati (debitamente sottoscritti dagli opponenti e prodotti in atti dalla banca opposta) risultano pattuiti, con congrua specificazione, gli oneri economici applicati al medesimo rapporto (cfr., pag. 12 dell'anzidetto contratto). In particolare, oltre alla pattuizione sia della pari periodicità trimestrale, nei rapporti di dare e avere relativi al conto, indi, degli interessi a credito e a debito, del tasso di interesse applicato TAN, della commissione di massimo scoperto, sono stati espressamente previsti e pattuiti, oneri, spese e valute, siccome sottoscritti in contratto. E, comunque, si ribadisce, alcun supporto assertivo e probatorio è stato offerto dagli opponenti a suffragio delle contestazioni da loro mosse. Giova, infatti, solo evidenziare che la previsione di un tasso di interesse ultralegale non è di per sé illegittima, potendo, piuttosto, derivare la sua invalidità dalle ragioni più varie (comunque, non ricorrenti nella fattispecie in esame), ovvero, ad esempio, perché carente dell'espressa determinazione per iscritto;
perché il tasso, pur richiamato per iscritto, non sia determinabile ex art. 1346 c.c.; o, ancora, perché il tasso ultralegale sia superiore al tasso soglia usurario determinato ai sensi della legge n. 108/96.
Sicché, è indubbio che gli opponenti, adempiendo agli oneri posti a loro carico, avrebbero dovuto specificamente indicare, mediante un congruo supporto motivazionale e probatorio, nell'atto introduttivo del giudizio o, al più, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., neppure, nella specie, depositata, i fatti costitutivi delle illegittimità da loro prospettate, con la debita cristallizzazione del thema decindendum e probandum, anche al fine di consentire alla controparte l'esercizio del proprio diritto di difesa (cfr. al riguardo, ex plurimis, Tribunale Roma sez. XVII del
2.08.2019 n. 15979, secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è giudizio a cognizione ordinaria, parte opponente pur essendo attrice in senso formale, è convenuta in senso sostanziale mentre parte opposta, sebbene convenuta in senso formale, è attrice in senso sostanziale;
fatta tale doverosa premessa si evidenzia che sebbene il ricorrente è tenuto a dare prova del fatto costitutivo della sua pretesa, l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica, essendo egli tenuto a proporre tutte le sue difese, quale convenuto in senso sostanziale (ai sensi del comma uno dell'articolo 167 c.p.c.), prendendo posizione specifica sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”; nonché, in senso conforme, Tribunale Milano sez. VII del 22.10.2018 n. 10657, secondo cui “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115 c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici”).
Né si sarebbe potuto, in ogni caso, sopperire alle anzidette lacune mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile (come richiesta da parte opponente nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.). A parte, infatti, l'impossibile formulazione di quesiti volti ad accertare illegittimità del tutto imprecise ed indefinite, oltre che non suffragate dal compendio documentale in atti, è sufficiente ricordare che la consulenza tecnica d'ufficio, come noto, non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, sicché non può, comunque, essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume;
quindi, è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 30.01.2014 n.
2072). Alla luce, pertanto, di quanto sinora rilevato, non può ritenersi, anche a fronte della produzione documentale prodotta dalla banca opposta, che gli opponenti abbiano prospettato contestazioni (specifiche e circostanziate) idonee a supportare i motivi di doglianza denunciati, nonché a vincere la presunzione di veridicità contabile e l'efficacia probatoria che connota le risultanze degli estratti conto e del saldaconto depositati in atti;
efficacia probatoria, si ribadisce, valevole nei confronti sia della società debitrice, sia dei fideiussori, sig.ri Parte_1
e . Parte_3 Parte_2
Pur senza recedere dalle superiori argomentazioni, giova, in ogni caso evidenziare, che, esaminando il materiale probatorio in atti, non sussiste alcuna illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Il contratto di conto corrente de quo è stato acceso il 27.07.2005,
è conforme alle prescrizioni imposte con la delibera CICR 9.2.2000, cui l'art. 120 Tub ha demandato il compito di dettare le condizioni alle quali è possibile prevedere la capitalizzazione degli interessi passivi e contiene l'esplicita previsione della clausola di capitalizzazione e la sua espressa approvazione da parte del correntista (cfr. doc. n. 4, pag. 5 e pag. 12, produzione di parte opposta). La circostanza che la reciprocità della capitalizzazione avvenga a condizioni ritenute sostanzialmente inique, in ragione della grave disparità tra gli interessi passivi e quelli attivi non influisce sulla validità in sé della pattuizione e, quindi, sulla struttura e sull'efficacia della clausola negoziale, involgendo il diverso profilo della convenienza economica dell'operazione, situazione della quale l'ordinamento giuridico (e per esso il giudice) si disinteressa, rimettendola all'esclusivo apprezzamento delle parti contraenti.
Generiche e altresì indimostrate si presentano anche le doglianze in punto di illegittima antergazione o postergazione di valute, come anche quelle relative all'applicazione di commissioni e costi mai pattuiti. Si tratta di assunzioni estremamente vaghe, dalle quali non è dato comprendere se e in che misura l'applicazione di tali costi (che non sono nemmeno elencati e concretamente indicati dagli opponenti) siano stati applicati durante il corso del rapporto in maniera difforme rispetto alle pattuizioni iniziali e/o successive. A fronte di tale genericità, alla quale non è possibile ovviare attraverso indagini esplorative, non sorge proprio il dovere decisorio da parte del Giudice investito della causa. L'onere di contestazione gravante sul convenuto e quello di allegazione gravante sull'attore sono, infatti, tra loro speculari e complementari: sicché il mancato assolvimento del secondo, non fa sorgere il primo (cfr. Cass. civ. Sez. U, sentenza n. 11353 del 17/06/2004). Infine, per quanto concerne la commissione di massimo scoperto, la stessa è, comunque, sufficientemente determinata. Le condizioni economiche del contratto di apertura del conto corrente ad esso allegate e facenti parte integrante dello stesso (cfr. pag. 12 doc. 4 fascicolo monitorio), oltre che essere autonomamente sottoscritto da parte del legale rappresentante, contengono una puntuale determinazione della cms nella sua misura percentuale: “aliquota 0,7500%”; “aliquota agg.va
1,2500% su sconfinamento se autorizzato”; “limite massimo somma commissioni applicate
2,00000%”; sicché non sussiste alcuna indeterminatezza, per come dedotto. Anche le commissioni che hanno poi preso il posto della cms (commissione disponibilità fondi e commissione di istruttoria veloce) risultano espressamente pattuite. In conclusione, il rapporto di conto corrente non presenta alcuno dei vizi denunciati.
Alla luce, pertanto, di quanto sinora rilevato, l'opposizione proposta dalla società
[...]
e dai sig.ri e va disattesa, siccome Parte_1 Parte_3 Parte_2
infondata, con la conferma, per l'effetto, del decreto ingiuntivo n. 233/19.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza delle parti opponenti, le quali sono condannate, in solido, alla rifusione delle medesime in favore dell'opposta, liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, (scaglione da
52.001 – 260.000), tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1183/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione proposta dalla in p.l.r.p.t., e dai sig.ri Parte_1
e , e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_3 Parte_2
233/2019 del 25.05.2019, emesso dal Tribunale di Paola all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 795/2019 r.g., dichiarandone l'esecutorietà;
2. CONDANNA le parti opponenti, in solido, a rifondere in favore dell'opposta le spese di lite, liquidate in euro 14.103,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Paola, lì 22.05.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile
, in composizione monocratica, nella persona del dott. Alberto CAPRIOLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe
TRA in p.l.r.p.t., e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Gaetano ed elettivamente Parte_3
domiciliati presso il suo studio sito in Paola (CS), Corso Roma n. 3, giusta procura rilasciata in calce al decreto ingiuntivo notificato;
ATTORI OPPONENTI
E in p.l.r.p.t., (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., quale CP_1 P.IVA_1
procuratrice di società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_2 costituita ai sensi della legge 130 del 30/04/1999, iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia al n. 35412.6 ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07 giugno 2017 giusta procura del giorno 31/08/2018 a rogito Dott. , (Rep. 57298 / Racc. 29003) la quale nomina, a propria volta, quale Persona_1
procuratrice, ( , iscritta al Controparte_3 Controparte_4
registro delle Imprese di Milano al numero anche di codice fiscale R.E.A. n. P.IVA_2
2508986, giusta procura del 12/03/2019 a rogito Dott.ssa (Rep. 548 / Racc. Persona_2
396, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata ai sensi del DPR 123/01 art. 10, dall'Avv. Cipolla Luciana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Guarnieri
Mario, sito in Cosenza, al Corso Mazzini n. 52;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: contratti bancari (deposito bancario etc.) – opposizione a decreto ingiuntivo n.
233/2019 del 25.05.2019, emesso all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 795/2019
r.g.a.c.-Trib. Paola;
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione notificato, la debitrice principale, ed Parte_1
i garanti sig. e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_2 Parte_3
ingiuntivo n. 233/2019, R.G. n. 795/2019, emesso in data 25.05.2019 e notificato in data
11.06.2019, con il quale il Tribunale di Paola, ingiungeva alla nonché ai Parte_1
predetti fideiussori, tenuti sino alla concorrenza della somma di € 96.000,00, il pagamento della somma di € 142.134,25, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come da domanda, sino all'effettivo soddisfo, nonché oltre le spese di lite relative al procedimento monitorio, liquidate in euro 2.541,50, di cui euro 406,50 per esborsi ed euro 2.135,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge.
A fondamento del proposto procedimento monitorio, la ricorrente assumeva di essere creditrice della società nonché dei fideiussori, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
della somma di euro 142.134,25, quale saldo debitore al 10.10.2016 del conto corrente n. Pt_4
68077, intestato alla predetta società creditrice, acceso in data 27.07.2005 presso la filiale di
Cosenza della oltre interessi al tasso convenzionale Controparte_5 dall'11.10.2016 fino al saldo.
A sostegno della spiegata opposizione, gli odierni opponenti eccepivano: l'inefficacia e/o illegittimità e/o nullità delle rese fideiussioni personali, comunque disconosciute, siccome conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI; l'estinzione della garanzia 1957 c.c., avendo, controparte, azionato il procedimento ingiuntivo con molto ritardo, ed essendo ampiamente trascorsi i sei mesi per l'inizio delle azioni civili;
la nullità della fideiussione omnibus relativamente alla clausola di sopravvivenza ed a semplice richiesta, incompatibile con la natura e la funzione della fideiussione stessa;
l'erroneità del saldo del conto corrente, in quanto le somme richieste sarebbero viziate da una serie di patologie contrattuali tra cui: l'applicazione anatocistica degli interessi, atteso che, nonostante trattasi di c/c acceso successivamente all'entrata in vigore degli effetti della Delibera CICR del 9.2.2000, mancherebbe, nel caso di specie, la clausola di reciprocità degli interessi, con conseguente nullità dell'applicazione anatocistica degli interessi passivi contabilizzati;
l'erroneità del saldo indicato negli estratti conto anche in virtù della illegittima applicazione della CMS e/o commissione diponibilità fondi;
l'illegittimità degli addebiti per costi, spese a vario titolo e valuta, che rendono falsato il saldo apparente indicato da parte avversa;
l'erroneità del saldo apparente per indeterminatezza del saldo, stante la nullità degli interessi per impossibilità di accertare l'effettivo tasso applicato rispetto a quelli eventualmente pattuiti;
il superamento del tasso soglia ex L. n. 108/96 e D.M. di rilevazione trimestrale con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.; la violazione dell'art. 118 T.U.B. sia dal punto di vista sostanziale che dal punto di vista formale;
l'inesistenza del contratto di conto corrente;
il riaccredito contabile di tutti gli interessi, commissioni e spese addebitate e/o degli interessi eccedenti il tasso legale.
Tanto premesso, gli opponenti domandavano, nel merito, dichiararsi la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia delle fideiussioni personali rilasciate dai Sigg. e Parte_2 Parte_3
e quindi dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace, e conseguentemente revocarlo, il decreto ingiuntivo emesso in via solidale anche nei loro confronti;
sempre nel merito, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace, e conseguentemente revocarlo, il decreto ingiuntivo per cui è causa, nei confronti del debitore principale e di tutti gli ingiunti, con ogni conseguenziale statuizione di legge;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 12.11.2020, si costituiva in giudizio l'opposta la quale, sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle eccezioni degli opponenti, in via preliminare, chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex 648 c.p.c.; in via principale confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili, prescritte ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
in ogni caso, accertato il credito di per Controparte_2
l'effetto, condannare gli odierni opponenti al pagamento della somma di € 142.134,25, nei limiti della garanzia prestata, o di quella diversa, maggiore o minore che risulterà dovuta, maggiorata di interessi al tasso legale dalla data dell'ingiunzione di pagamento al saldo effettivo;
con vittoria di spese di lite.
Espletata la trattazione della controversia, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione, esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva depositata e acquisita idonea documentazione, le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025, autorizzate dal
Giudice e depositate telematicamente dalle parti, precisavano le conclusioni e la causa veniva introitata a sentenza. Considerato l'oggetto del contendere, occorre premettere, innanzitutto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001). Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n.
6421). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, infatti, come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Sicché, il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Quindi,
l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre,
Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002); sicché il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) deve essere congruamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 20613/2011).
E', poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte (nella specie, la parte opposta) deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore convenuto (nella specie, la parte opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento
(derivando quest'ultimo dalla violazione di doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalla difformità, quantitativa o qualitativa, dei beni ricevuti), grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione
a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Preliminarmente, si rileva che, nonostante non sia stato eccepito alcun difetto di prova della cessione del credito, è utile chiarire, ai fini della ricostruzione della vicenda, che la titolarità del credito per cui è causa in capo a risulta pacifica e adeguatamente provata. Controparte_2
La quale procuratrice di ha prodotto non solo l'avviso di CP_1 Controparte_2 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017, con l'indicazione delle categorie dei crediti ceduti in blocco, ma anche il numero del Servizio Fidi e Garanzie, dal quale è interamente consultabile l'elenco dei crediti oggetto di cessione, sicché non vi è alcun dubbio sulla titolarità in capo all'opposta del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto e della sua opponibilità ai debitori ceduti e ai relativi fideiussori, senza necessità di comunicazioni individuali
(Cass. Sez. III, n. 15884 del 13.06.2019 “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118). Alla stregua del suddetto principio di diritto, la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio recasse una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzava di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchiassero fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non era affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentissero d'individuarli senza incertezze”).
Tanto chiarito, l'opposizione è infondata e, come tale, meritevole di rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, preliminarmente, evidenziare che la parte opponente, seppure solo in sede di comparsa conclusionale, assume che, avverso il disconoscimento delle fideiussioni, parte opposta non avrebbe, all'uopo, formulato alcuna istanza di verificazione, ex art. 216 c.p.c., con conseguente impossibilità di avvalersi del relativo documento.
A norma di quanto dispone l'art. 214 c.p.c. “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata
[2702 c.c. ss.], se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”.
Dirimente, sul punto, è il recente principio giurisprudenziale enunciato dalla Corte di legittimità a parere della quale “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte. (Rigetta,
COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/06/2014)” (cfr. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 17313 del
17 giugno 2021).
Tanto non risulta essere avvenuto nella fattispecie in esame.
Infatti, dal tenore letterale dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, invero, si rileva come parte opponente si sia in realtà limitato, nell'eccepire la nullità delle fideiussioni, siccome conformi allo schema di contratto prospettato dall'ABI, ad ivi inserire, nel corpo della frase, un mero accenno, ictu oculi, del tutto generico, al dedotto disconoscimento delle citate fideiussioni, senza null'altro precisare a tal riguardo, ma limitandosi ad affermare “l'eventuale fidejussione prestata, e comunque, qui disconosciuta, è nulla …” (cfr. pag. 2 atto di citazione). Indi, non solo gli opponenti muovono, dunque, una contestazione del tutto generica, frammista, proprio come sostiene la Cassazione, ad altre difese (eccezione di nullità della fideiussione), ma gli stessi non fanno alcuno specifico riferimento né alla sottoscrizione che si intende disconoscere, né comunque al documento specifico e al profilo di esso che gli stessi hanno inteso contestare. Peraltro, stando al disposto normativo sopracitato, ossia l'art. 214 c.p.c., è lapalissiano che eccependo la nullità delle fideiussioni gli opponenti non hanno né negato formalmente la scrittura, né la propria sottoscrizione, chiedendo, invero, accertarsi l'illegittimità e/o inefficacia e/o nullità delle fideiussioni personali rese.
Alla luce, quindi, di tali argomentazioni, stante la genericità dell'operato disconoscimento, alcuna istanza di verificazione l'opposta aveva l'onere di proporre.
Entrando ora nel merito delle doglianze sollevate dagli opponenti circa la conformità delle fideiussioni al modello ABI e, indi, in ordine all'eccepita nullità delle medesime, si rileva quanto segue.
A parere dell'intestato Tribunale non sussiste nullità alcuna delle fideiussioni per presenza delle clausole cc.dd. di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., corrispondenti agli artt. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus), le quali, secondo il provvedimento della Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
2.5.2005, “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
In effetti, la fideiussione de qua presenta tali clausole ed esse coincidono con i predetti articoli del citato modello ABI, la cui contrarietà con la disciplina antitrust, come ravvisata nel citato provvedimento della Banca d'Italia in esito a capillare indagine, non può essere negata sulla base delle considerazioni formulate con la comparsa di risposta.
Ciò, tuttavia, ad avviso di questo giudicante, non determina la nullità né dell'intero contratto, né delle singole clausole, anche se sul punto è sorta un'ampia querelle giurisprudenziale che ha visto il profilarsi di persistenti contrasti nella giurisprudenza delle corti di merito, le quale offrono, per come evidenziato e riportato, tanto da parte opponente, quanto da parte opposta, a differenti letture delle medesime pertinenti sentenze della Suprema Corte.
In una fattispecie analoga a quella di cui all'odierno giudizio, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 26.09.2019 n. 24044, ha affermato: “nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la banca, siano presenti le clausole sopra riportate (2, 6 e 8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'autorità garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti”.
Indi, nel caso sottoposto al vaglio dell'intestato Tribunale, alcun riscontro probatorio si ravvisa a tal riguardo.
In particolare, poi, con riguardo alle corti territoriali, si evidenzia che un primo orientamento di merito mutua la nullità delle singole fideiussioni o delle singole clausole dalla nullità del predetto schema contrattuale ABI quale intesa restrittive della concorrenza in violazione della normativa antitrust di carattere imperativo, oscillando tra la qualificazione della nullità dei singoli contratti (o delle singole clausole) come derivata o virtuale.
Un secondo indirizzo di merito, condiviso dall'intestato Tribunale, esclude tale nullità in quanto non prevista espressamente (art. 1418, III comma c.c.), non derivabile dalla nullità delle intese vietate in assenza di collegamento negoziale funzionale (art. 1419 c.c.) e neppure ricavabile ai sensi dell'art. 1418, I comma, c.c. in presenza di altri specifici rimedi approntati dalla normativa speciale.
In tal senso appare, peraltro, essere orientata anche la Suprema Corte, la quale in più occasioni “ha già avuto modo di chiarire che dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del
1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa (cfr. Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass., sez.
3. n. 13486 del 20/06/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9116 del 2014)” (Cass. Sez. 3 n.
4175 del 19.2.2020; analogamente Cass. Sez. 1 n. 24044 del 26.7.2019): infatti, “all'art. 33 co. 2°, la legge ha previsto una tutela civilistica, autonoma e concorrente rispetto alle funzioni esercitate dall'Autorità, ad opera della Corte d'appello (ndr: ora Tribunale Specializzato per le imprese) competente per territorio in relazione ad azioni di nullità, risarcimento danni e ricorsi diretti ad ottenere provvedimenti d'urgenza per violazione delle disposizioni antitrust;
la qual cosa lascia dedurre che se l'accordo antitrust può essere dichiarato nullo, i contratti scaturiti in dipendenza di tale accordo o intesa mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento del danno nei confronti dei distributori da parte degli utenti” (Cass. Sez. 3 n. 9384 dell'11.6.2003, sul punto espressamente ripresa dalla citata Sez. 1 n. 24044/2019).
Non si ravvisano, invece, contrarie pronunce della Corte di Cassazione, giacché le sentenze che contengono riferimenti alla nullità delle singole fideiussioni o delle singole clausole in realtà si limitano a prendere atto di valutazioni dei giudici di merito che non erano oggetto di ricorso, per affermare altri principi: la Corte di Cassazione, Sezione 1, n. 29810 del 12/12/2017 si è occupata solo della possibilità di estendere la valenza dell'accertamento della Banca d'Italia con il citato provvedimento del 2.5.2005 a contratti stipulati anteriormente, senza esprimersi sulla nullità delle fideiussioni (“il fondamento sostanziale della contrarietà di alcune clausole tipiche alle norme imperative non è propriamente oggetto di discussione tra le parti […] ciò che forma oggetto di discussione è il fatto che, il contratto stipulato tra il fideiussore (il sig. ) e la Pt_5 [...]
il 18 febbraio 2005, non potrebbe essere dichiarato nullo in forza di un dictum CP_6
(dell'Autorità di garanzia) sopravvenuto al patto (il provvedimento della Banca d'Italia n. B423 del
2 maggio 2005)”); parimenti la sezione 1, n. 24044 del 25.9.2019, in una controversia nella quale non è più in discussione la nullità delle singole clausole corrispondenti a quelle del modello ABI valutate ha soltanto puntualizzato che “avendo l'Autorità amministrativa Controparte_7
circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle NBU trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese (fol. 3 della sent. imp.), ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e che possa trovare applicazione l'art.
1419 cod. civ., come avvenuto nel presente caso, laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rinvenienti dalle intese illecite. Non merita condivisione il profilo di doglianza relativo alla impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in disparte dalla assertività della censura, risulta decisiva la preliminare considerazione che le clausole in questione erano funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione”, mostrando comunque espressa adesione all'orientamento (nel cui ambito ha collocato anche la sentenza della Prima Sezione n. 29810/2017, appena citata) secondo cui dalla nullità delle intese non discende automaticamente la nullità dei singoli contratti perché essi mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azioni di risarcimento danni (“quanto agli effetti della nullità di un'intesa, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti.» (Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema
Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011). Questi principi trovano conferma anche nella recente ordinanza, richiamata dai ricorrenti, secondo la quale, «In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della I. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato.» (Cass. n. 29810 del 12/12/2017).
La Suprema Corte, poi, Sez. 3 n. 4175/2020 ha precisato le modalità di formulazione dell'eccezione di nullità della fideiussione in sede di legittimità, senza dare in alcun modo per scontato la configurabilità di tale nullità, anzi richiamando comunque il consolidato orientamento che ne esclude la derivazione automatica dalla nullità delle intese anticoncorrenziali. Invero, la legge
287/1990 in nessun luogo prevede la nullità dei singoli contratti o di singoli clausole stipulate in attuazione di intese anticoncorrenziali, ma solo, all'art. 2, 3° comma, la nullità di queste ultime, e, all'art. 33, 2° comma, la possibilità di agire – davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata per le imprese (in precedenza, cioè dell'entrata in vigore del d.l. 1/2012, davanti alla Corte di Appello) – per la declaratoria di nullità delle intese e per il risarcimento del danno ingiusto ex 2043 c.c., il quale, nel caso del consumatore consiste specificamente “nel danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione a monte” (S.U. n. 2207 del 4.2.2005), nel quadro di una prospettiva, anche comunitaria
(cfr. Corte di Giustizia n. 453 del 1999, Courage), “che valorizza proprio le azioni risarcitorie, quali mezzi capaci di mantenere effettività alla struttura competitiva del mercato” (S.U. n. 2207 del
4.2.2005).
Dunque, innanzitutto, non vi è alcun spazio per ravvisare, con riferimento ai singoli contratti attuativi delle intese anticoncorrenziali, nullità testuali ai sensi dell'art. 1418, III comma, c.c.
Non ricorrono neppure ipotesi di nullità virtuali, ai sensi dell'art. 1481, I comma, c.c. per due concorrenti ragioni.
In primo luogo, tali nullità discendono dalla violazione di norme imperative “salvo che la legge disponga diversamente”, ossia in assenza di specifici rimedi, che, nel settore che qui occupa, sono ben presenti in quanto espressamente previsti dal combinato disposto degli artt. 2 e 33 l. 287/1990 e consistono nella nullità delle intese anticoncorrenziali e nel risarcimento del danno (cfr. Cass. Sez. 3
n. 525 del 15.1.2020: “in tema di cd. nullità virtuale, la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia altrimenti stabilito dalla legge. Pertanto, questo esito va escluso sia quando risulti indicata una differente forma di invalidità (ad esempio, l'annullabilità) sia ove la legge assicuri l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi”; cfr. Cass, Sez. 6 - 3 n. 25222 del
14.12.2010: “in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, che va, pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una diversa forma di invalidità (es. annullabilità), sia quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi”).
In secondo luogo, per consolidata giurisprudenza, le nullità virtuali non derivano dalla violazione di qualsiasi norma imperativa, ma unicamente di quelle “concernenti la validità del contratto”, mentre l'inosservanza delle norme inderogabili riguardanti “il comportamento” di singoli contraenti può dare luogo a responsabilità risarcitorie ed alla risoluzione del contratto (S.U. n.
26724 del 19/12/2007). Tanto si verifica, come espressamente previsto dall'art. 33 l. 287/1990, nel caso di “comportamento” dell'imprenditore che, in attuazione di un'intesa anticorrenziale a monte, imponga determinate clausole al suo cliente, privandolo di alternative reali (“Il consumatore, che è
l'acquirente finale del prodotto offerto al mercato, chiude la filiera che inizia con la produzione del bene. Pertanto, la funzione illecita di una intesa si realizza per l'appunto con la sostituzione del suo diritto di scelta effettiva tra prodotti in concorrenza con una scelta apparente” S.U. n. 2207 del
4.2.2005).
Infine, non appare possibile ritenere che sussista alcun collegamento negoziale funzionale (nel senso richiesto dalla giurisprudenza per produrre nullità derivate ai sensi dell'art. 1419 c.c.) tra lo schema contrattuale ABI e le singole fideiussioni in quanto difetta il necessario comune intento pratico delle parti, atteso che l'imposizione delle clausole previste nel modello generale da parte della banca al singolo cliente risponde esclusivamente a logiche economiche anticoncorrenziali degli istituti di credito a scapito del libero mercato e, quindi, della effettiva possibilità di scelta dei consumatori finali, piuttosto che ad un effettivo scopo concreto condiviso tra le parti (Sez. 1 n.
22216 del 12/9/2018: “affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale”).
Alla luce, dunque, di quanto argomentato, l'eccepita nullità delle fideiussioni si appalesa del tutto infondata e come tale non meritevole di accoglimento.
Conseguentemente non ricorre l'eccepita violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., che, come visto, è espressamente derogato con apposita clausola, valida ed efficace, nella fideiussione in esame (cfr. art. 6 del contratto di fideiussione), sicché anche sul punto non si ravvisano le condizioni prospettate dagli opponenti a sostegno della domanda di liberazione dagli obblighi di garanzia e non è stato prospettato alcunché a sostegno dell'invalidità della clausola.
Parimenti infondate si appalesano poi le ulteriori doglianze sollevate dalle parti opponenti, con riguardo all'eccepita erroneità del saldo di c/c per illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, c.d. anatocismo, per commissioni di massimo scoperto, costi e spese a vario titolo addebitate, per indeterminatezza del tasso applicato, per superamento del tasso soglia ex l. 108/96, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c., per violazione dell'art. 118 TUB e, infine, ma non per importanza, cosa ancor più rilevante, per inesistenza del contratto di conto corrente, privo di sottoscrizione.
Ebbene, le suesposte doglianze sollevate dal debitore principale e dai suoi fideiussori, prima che ictu oculi generiche, sono del tutto prive di riscontro probatorio.
Per come sopra argomentato, le difese con le quali l'opponente mira ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o, comunque, la non azionabilità del credito ex adverso vantato non si collocano, infatti, sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione), ma configurano altrettante eccezioni ex art. 2697, comma 2, c.c. (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). Sicché, qualora nessun fatto estintivo o modificativo del rapporto dedotto in giudizio risulti specificamente allegato e provato dal debitore opponente,
l'opposizione va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo (cfr., in questo senso, tra le altre, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Salerno dell'11.11.2015 n. 4736, Tribunale
Lucca del 2.12.2015 n. 2095, Tribunale Arezzo n. 34 dell'11.01.2017). Quindi, con specifico riferimento al decreto ingiuntivo avente ad oggetto (come nella specie) la contestazione di un credito, l'istituto bancario, in quanto creditore, assolve il proprio onere con la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto contenenti le operazioni eseguite, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. A fronte di ciò, spetta alla parte opponente, quale debitrice, contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, l'eventuale erroneità delle singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto (cfr., in tal senso, ex multis, Tribunale Roma sez. VI del
13.03.2012 n. 5283).
Ebbene, fermo restando il riparto dell'onere probatorio in tema di opposizione, di cui si è ampiamente disquisito, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la creditrice opposta, già sin dal procedimento monitorio ha adeguatamente dato prova dell'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, sia mediante l'allegazione, già in tale giudizio sommario, del contratto di conto corrente bancario n. 6807743, del 27.07.2005, all'uopo recante il timbro e la relativa sottoscrizione riconducibile alla società , contraente e debitrice Parte_1 principale, quanto dei relativi contratti di fideiussione, anch'essi sottoscritti, sicchè del tutto infondata si appalesa l'eccepita inesistenza del contratto di conto corrente per cui è causa sollevata dagli opponenti.
Altresì, pur dando atto che, nel caso di specie, la banca opposta ha prodotto (già nella fase monitoria) l'estratto di saldaconto di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 e, nel presente giudizio di opposizione, in sede di costituzione (cfr. doc. 9), anche gli estratti conto attestanti la debenza del credito ingiunto, giova evidenziare la differente natura e valenza probatoria di tali documenti. In particolare, l'estratto di saldaconto è una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, mentre l'ordinario estratto conto è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Dunque, se il saldaconto riveste efficacia probatoria nel procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dall'istituto di credito, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ai sensi degli artt. 1832 e 1857 c.c., ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da piena prova anche nel successivo giudizio contenzioso di opposizione instaurato dal cliente (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 25.02.2002 n. 2751). Invero, “Con riguardo ai contratti bancari in conto corrente, le scritturazioni contenute negli estratti conto e nel documento di saldaconto sono assistite da una presunzione di veridicità, onde la pretesa di pagamento del saldo passivo del conto non può essere respinta sulla base di una contestazione generica, che investa cioè il documento nel suo complesso, o si limiti alla semplice dichiarazione di nulla dovere all'istituto di credito, occorrendo piuttosto la formulazione di censure circostanziate, specificamente, dirette contro singole e determinate annotazioni” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 7.03.1992 n. 2765).
Inoltre, secondo pacifica ed unanime giurisprudenza, nel rapporto di conto corrente, la produzione in giudizio degli estratti conto da parte dell'istituto di credito costituisce una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione che, ai sensi dell'art. 1832 c.c. (applicabile anche alle anticipazioni bancarie regolate in conto corrente ex art. 1857 c.c.), determina l'onere, per il correntista, della specifica contestazione e la presunzione, in mancanza, della sua approvazione con effetti vincolanti sotto il profilo contabile. Invero, detta approvazione produce effetti anche nei confronti del fideiussore, sicché, ove il debitore principale sia decaduto, ai sensi dell'art. 1832 c.c., dal diritto di impugnare gli estratti conto, egli non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività dei medesimi estratti conto (cfr., in questo senso, tra le altre, Cass. civ. sez. II del
10.11.1993 n. 11084, Cass. civ. sez. I del 18.09.2008 n. 23807, Cass. civ. sez. I del 18.05.2006 n.
11749 e Cass. civ. sez. III del 5.12.2003 n. 18650, nonché, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Roma sez. XI del 13.11.2009 n. 23348, Tribunale Avellino sez. I del 2.02.2011,
Tribunale Monza sez. III del 5.03.2008, Tribunale Lucca del 5.06.2015 n. 1027). Pertanto, “Nei rapporti di conto corrente bancario, l'estratto conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista e non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso ed in ogni altro procedimento di cognizione” (cfr. Cass. civ. sez. VI del 24.05.2017 n. 13127). Efficacia probatoria, invero, riconosciuta nei confronti del fideiussore non solo agli estratti conto, ma anche al cosiddetto certificato di “saldaconto” (cfr., in tal senso, Cass. civ. sez. I del 9.01.2019 n. 279).
Ebbene, la banca opposta, oltre che in sede monitoria, con l'estratto ex art. 50 TUB, anche all'atto di costituzione nel presente giudizio, ha, comunque, depositato gli estratti conto del rapporto di conto corrente posto a base del credito ingiunto, così pienamente assolvendo gli oneri probatori posti a suo carico e superando le carenze documentali contestate dall'opponente. Tuttavia, il tenore vago e generico delle contestazioni mosse da parte opponente non è in alcun modo mutato.
Dunque, applicando i richiamati pacifici principi di diritto alla fattispecie in esame, in primo luogo, non possono ritenersi rilevanti dette generiche e vaghe contestazioni mosse dagli opponenti in ordine ad un'asserita indebita applicazione da parte della banca opposta, nel corso del rapporto di conto corrente, di illegittime cms, nonché di costi e spese a vario titolo, in quanto non pattuiti in contratto e/o privi di una giustificazione causale. Invero, nell'atto di opposizione è stata lamentata, altresì, l'erroneità dei saldi di c/c per anatocismo, stante la mancanza della clausola di reciprocità degli interessi, antergazioni e postergazioni delle valute e l'illegittima applicazione di interessi superiori al tasso soglia. Ebbene, l'opponente non fornisce alcuna specifica allegazione e prova delle ragioni sottese a tali (generiche ed imprecise) contestazioni, degli importi indebitamente computati e degli eventuali errori contabili riscontrati negli estratti conto prodotti dalla banca opposta nella presente fase del giudizio. Invero, nel contratto di apertura di credito in conto corrente per cui è causa, n. 68077 del 27.07.2005 e nei documenti ad esso allegati (debitamente sottoscritti dagli opponenti e prodotti in atti dalla banca opposta) risultano pattuiti, con congrua specificazione, gli oneri economici applicati al medesimo rapporto (cfr., pag. 12 dell'anzidetto contratto). In particolare, oltre alla pattuizione sia della pari periodicità trimestrale, nei rapporti di dare e avere relativi al conto, indi, degli interessi a credito e a debito, del tasso di interesse applicato TAN, della commissione di massimo scoperto, sono stati espressamente previsti e pattuiti, oneri, spese e valute, siccome sottoscritti in contratto. E, comunque, si ribadisce, alcun supporto assertivo e probatorio è stato offerto dagli opponenti a suffragio delle contestazioni da loro mosse. Giova, infatti, solo evidenziare che la previsione di un tasso di interesse ultralegale non è di per sé illegittima, potendo, piuttosto, derivare la sua invalidità dalle ragioni più varie (comunque, non ricorrenti nella fattispecie in esame), ovvero, ad esempio, perché carente dell'espressa determinazione per iscritto;
perché il tasso, pur richiamato per iscritto, non sia determinabile ex art. 1346 c.c.; o, ancora, perché il tasso ultralegale sia superiore al tasso soglia usurario determinato ai sensi della legge n. 108/96.
Sicché, è indubbio che gli opponenti, adempiendo agli oneri posti a loro carico, avrebbero dovuto specificamente indicare, mediante un congruo supporto motivazionale e probatorio, nell'atto introduttivo del giudizio o, al più, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., neppure, nella specie, depositata, i fatti costitutivi delle illegittimità da loro prospettate, con la debita cristallizzazione del thema decindendum e probandum, anche al fine di consentire alla controparte l'esercizio del proprio diritto di difesa (cfr. al riguardo, ex plurimis, Tribunale Roma sez. XVII del
2.08.2019 n. 15979, secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è giudizio a cognizione ordinaria, parte opponente pur essendo attrice in senso formale, è convenuta in senso sostanziale mentre parte opposta, sebbene convenuta in senso formale, è attrice in senso sostanziale;
fatta tale doverosa premessa si evidenzia che sebbene il ricorrente è tenuto a dare prova del fatto costitutivo della sua pretesa, l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica, essendo egli tenuto a proporre tutte le sue difese, quale convenuto in senso sostanziale (ai sensi del comma uno dell'articolo 167 c.p.c.), prendendo posizione specifica sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”; nonché, in senso conforme, Tribunale Milano sez. VII del 22.10.2018 n. 10657, secondo cui “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115 c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici”).
Né si sarebbe potuto, in ogni caso, sopperire alle anzidette lacune mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile (come richiesta da parte opponente nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.). A parte, infatti, l'impossibile formulazione di quesiti volti ad accertare illegittimità del tutto imprecise ed indefinite, oltre che non suffragate dal compendio documentale in atti, è sufficiente ricordare che la consulenza tecnica d'ufficio, come noto, non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, sicché non può, comunque, essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume;
quindi, è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 30.01.2014 n.
2072). Alla luce, pertanto, di quanto sinora rilevato, non può ritenersi, anche a fronte della produzione documentale prodotta dalla banca opposta, che gli opponenti abbiano prospettato contestazioni (specifiche e circostanziate) idonee a supportare i motivi di doglianza denunciati, nonché a vincere la presunzione di veridicità contabile e l'efficacia probatoria che connota le risultanze degli estratti conto e del saldaconto depositati in atti;
efficacia probatoria, si ribadisce, valevole nei confronti sia della società debitrice, sia dei fideiussori, sig.ri Parte_1
e . Parte_3 Parte_2
Pur senza recedere dalle superiori argomentazioni, giova, in ogni caso evidenziare, che, esaminando il materiale probatorio in atti, non sussiste alcuna illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Il contratto di conto corrente de quo è stato acceso il 27.07.2005,
è conforme alle prescrizioni imposte con la delibera CICR 9.2.2000, cui l'art. 120 Tub ha demandato il compito di dettare le condizioni alle quali è possibile prevedere la capitalizzazione degli interessi passivi e contiene l'esplicita previsione della clausola di capitalizzazione e la sua espressa approvazione da parte del correntista (cfr. doc. n. 4, pag. 5 e pag. 12, produzione di parte opposta). La circostanza che la reciprocità della capitalizzazione avvenga a condizioni ritenute sostanzialmente inique, in ragione della grave disparità tra gli interessi passivi e quelli attivi non influisce sulla validità in sé della pattuizione e, quindi, sulla struttura e sull'efficacia della clausola negoziale, involgendo il diverso profilo della convenienza economica dell'operazione, situazione della quale l'ordinamento giuridico (e per esso il giudice) si disinteressa, rimettendola all'esclusivo apprezzamento delle parti contraenti.
Generiche e altresì indimostrate si presentano anche le doglianze in punto di illegittima antergazione o postergazione di valute, come anche quelle relative all'applicazione di commissioni e costi mai pattuiti. Si tratta di assunzioni estremamente vaghe, dalle quali non è dato comprendere se e in che misura l'applicazione di tali costi (che non sono nemmeno elencati e concretamente indicati dagli opponenti) siano stati applicati durante il corso del rapporto in maniera difforme rispetto alle pattuizioni iniziali e/o successive. A fronte di tale genericità, alla quale non è possibile ovviare attraverso indagini esplorative, non sorge proprio il dovere decisorio da parte del Giudice investito della causa. L'onere di contestazione gravante sul convenuto e quello di allegazione gravante sull'attore sono, infatti, tra loro speculari e complementari: sicché il mancato assolvimento del secondo, non fa sorgere il primo (cfr. Cass. civ. Sez. U, sentenza n. 11353 del 17/06/2004). Infine, per quanto concerne la commissione di massimo scoperto, la stessa è, comunque, sufficientemente determinata. Le condizioni economiche del contratto di apertura del conto corrente ad esso allegate e facenti parte integrante dello stesso (cfr. pag. 12 doc. 4 fascicolo monitorio), oltre che essere autonomamente sottoscritto da parte del legale rappresentante, contengono una puntuale determinazione della cms nella sua misura percentuale: “aliquota 0,7500%”; “aliquota agg.va
1,2500% su sconfinamento se autorizzato”; “limite massimo somma commissioni applicate
2,00000%”; sicché non sussiste alcuna indeterminatezza, per come dedotto. Anche le commissioni che hanno poi preso il posto della cms (commissione disponibilità fondi e commissione di istruttoria veloce) risultano espressamente pattuite. In conclusione, il rapporto di conto corrente non presenta alcuno dei vizi denunciati.
Alla luce, pertanto, di quanto sinora rilevato, l'opposizione proposta dalla società
[...]
e dai sig.ri e va disattesa, siccome Parte_1 Parte_3 Parte_2
infondata, con la conferma, per l'effetto, del decreto ingiuntivo n. 233/19.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza delle parti opponenti, le quali sono condannate, in solido, alla rifusione delle medesime in favore dell'opposta, liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, (scaglione da
52.001 – 260.000), tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1183/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione proposta dalla in p.l.r.p.t., e dai sig.ri Parte_1
e , e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_3 Parte_2
233/2019 del 25.05.2019, emesso dal Tribunale di Paola all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 795/2019 r.g., dichiarandone l'esecutorietà;
2. CONDANNA le parti opponenti, in solido, a rifondere in favore dell'opposta le spese di lite, liquidate in euro 14.103,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Paola, lì 22.05.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli