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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IO Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 04/04/2025 nel procedimento n. 2882 /2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MOLLICA GIOVANNA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Locri (RC), Via
Mercurio 1;
Ricorrente
CONTRO
P.I. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in IO Calabria, viale Calabria
n.82, presso l'Avvocatura distrettuale INPS, rappresentato e difeso dall'avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 1792/2023 art. 445 bis 6° comma c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra in data 11.05.2022 presentava all' domanda Parte_1 CP_1
finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30.03.71 n. ex L. n. 18/ 80 e L. 508/88, altresì domanda per il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92.
La Commissione medica di IO Calabria, dopo aver sottoposto a visita l'interessata, la riconosceva “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88, percentuale: 67%, data decorrenza 11.05.2022” e
“portatrice di handicap ai sensi dell‟art. 3 comma 1 Legge 104/1992”.
Con istanza di A.T.P ex art. 445 bis c.p.c. depositata presso il Tribunale di IO Calabria-
Sezione Lavoro , chiedeva di ottenere riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. n. 18/ 80 - L. 508/88, nonché le condizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma
3, L. 104/92.
L' accertamento tecnico preventivo veniva espletato e non riconosceva in capo alla ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare di quanto richiesto in ricorso..
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis c.p.c. veniva proposto dalla ricorrente, ricorso innanzi all'intestato
Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nel corso dell'ATPO, depositava nuova documentazione sanitaria attestanti aggravamento delle proprie condizioni sanitarie. Chiedeva,
pertanto, la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' , resistendo al ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
Le specifiche deduzioni contenute nell'atto introduttivo della presente fase, con richiesta ex art.
ricorrente, hanno indotto alla integrazione istruttoria, con lo stesso CTU della fase di ATPO. Il CTU, dr. dopo aver sottoposto la ricorrente a nuova visita medico legale, e Persona_1
nell' esaminare la documentazione medica in atti, depositava l' elaborato peritale nel quale concludeva : “Dall' esito di anamnesi, dell'esame obiettivo e dallo studio della documentazione
sanitaria presente in fascicolo si evince che la ricorrente è AFFETTA da Parte_1
patologie che determinano una situazione di non autosufficienza valida ai fini del
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980. La stessa PRESENTA una
condizione di handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/92). Per i motivi specificati nell'apposita
sezione “Considerazioni Medico-Legali”, entrambi gli status sono presenti dalla data del
14/05/2024”.
Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente. Pertanto, la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere i benefici richiesti con decorrenza dal
14.05.2024.
Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6
c.p.c..
Le spese di lite, sia della fase di atpo che di quella di merito, sono suscettibili di compensazione,
in quanto i requisiti sanitari sono insorti successivamente alla proposizione del ricorso;
quelle di consulenza vengono invece poste a carico dell' , già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
P.Q.M.
Il G.O. T. dr.ssa Paola Gargano,
in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, C.F. , nei confronti dell' , ogni Parte_1 C.F._1 CP_1
contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: • Accoglie parzialmente la domanda proposta da parte ricorrente riconoscendo in capo alla stessa il requisito sanitario per l'accesso al beneficio dell'indennità di accompagno ex L. 18/
1980 e riconosce alla ricorrente i benefici derivanti dall'art. 3 comma 3 L. 104/92. La decorrenza di entrambi i benefici si stabilisce a far data dal 14.05.2024 ;
• Compensa per intero le spese di lite (sia della fase di ATP che di quella di merito);
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di questa fase e di quella espletata CP_1
nel procedimento di ATPO liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in IO Calabria, 04/04/2025
Il Giudice
dr.ssa Paola Gargano
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
118 e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di indennità di accompagnamento
149 disp. Att. Cpc volte ad evidenziare un aggravamento delle condizioni sanitarie della