Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: NE LL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5392 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 17.2.2025 tra
(cod. fisc.: , domiciliato presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'avv. Marco Valeau (p.e.c.: , che lo rappre- Email_1 senta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del procuratore speciale, avv. , domiciliata presso l'avv. Controparte_2
Alessandro Villani (p.e.c.: , che la Email_2 rappresenta e difende unitamente all'avv. Manuela Caccialanza per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI DELLE PARTI per “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, reietta Parte_1 ogni contraria istanza, disattesa ogni avversa eccezione sollevata ed argo- mentazione svolta, ad integrale accoglimento della spiegata impugnativa e con piena ed integrale riforma della sentenza n. 1817/2023 pubblicata in data 22.09.2023, notificata in data 25.09.2023, emessa dal Tribunale Civile di Velletri nell'ambito del giudizio recante n. R.G.A.C. 7983/2018:
accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto stipulato tra le parti e per l'effetto dichiarare che il capitale residuo dovuto dal ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote di capitale già resti- tuite, senza alcuna indicizzazione ovvero, in subordine nel caso di mancata dichiarazione di nullità dell'art. 4, queste ultime calcolate secondo la contrat- tuale indicizzazione al , senza praticare la duplice conver- Controparte_3 sione, con successiva detrazione del saldo del conto deposito;
accertare e dichiarare che la detrazione del saldo del conto deposito dal capitale residuo deve avvenire prima che quest'ultimo sia rivalutato;
all'esito dell'avvenuta estinzione anticipata del muto per cui è causa (cfr al- legati al presente atto) e per effetto consequenziale dell'accertata e dichia- rata nullità delle predette clausole, condannare la alla Controparte_1 ripetizione delle somme maggiormente richieste e percepite in applicazione delle clausole suindicate che sono da considerarsi nulle e, pertanto, condan- nare la societ , in accoglimento delle conclusioni sub a) e Controparte_4 sub b) alla restituzione in favore del sig. della somma pari Parte_1 ad € 76.464,84= (Euro settantaseimilaquattrocentosessantaquattro/84=) pari alla differenza tra quanto effettivamente corrisposto in virtù del conteg- gio estintivo del 28.06.2022 e pari ad € 132.281,95= (Euro centotrenta- duemiladuecentoottantuno/95=) e quanto invece dovuto senza alcuna indi- cizzazione e cioè € 55.817,11= (Euro cinquantacinquemilaottocentodicias- sette/11=), corrispondente al capitale residuo oltre spese varie e pari ad € 114.783,01= (Euro centoquattordicimilasettecentoottantatre/01=) meno il conto deposito ammontante ad € 8.965,90= (€ cinquantottomilanovecen- tosessantacinque/90=); ovvero al pagamento della somma, maggiore o mi- nore, che sarà ritenuta d giustizia;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”;
2 per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, re- Controparte_1 spinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, (…)
NEL MERITO
- Respingere integralmente l'appello promosso dal Signor Parte_2 ontro la sentenza resa dal Tribunale di Velletri (G.U. Dott.ssa Federica
[...]
Ferreri, R.G. n. 7983/2018), pubblicata il 22 settembre 2023 e notificata il 25 settembre 2023, e le domande dal medesimo formulate nei confronti di
, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, e, Controparte_1 per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni della sentenza resa dal Tribunale di Velletri (G.U. Dott.ssa Federica Ferreri, R.G. n. 7983/2018), pub- blicata il 22 settembre 2023 e notificata il 25 settembre 2023,per tutti i motivi dedotti in narrativa;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente procedimento e del precedente grado di giudizio, oltre a Spese Generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 26.11.2018, ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri la , Controparte_1 deducendo la nullità delle clausole di cui agli artt. 4, 4-bis e 7 del contratto di mutuo fondiario concluso dallo stesso con il predetto istituto di credito a rogito del notaio dott. in data 10.12.2007 (rep. n. 21.107; Persona_1 racc. n. 14.611), chiedendo per l'effetto di: “- accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli artt. 4 e 4 bis del contratto stipulato tra le parti e, per l'effetto, escludere e disapplicare ab origine qualsivoglia indicizzazione a con conseguente ricalcolo, in melius in favore dell'attore, Controparte_3 del deposito fruttifero;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto stipulato tra le parti e per l'effetto dichiarare che il capitale residuo dovuto dal ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite, senza alcuna indicizzazione ovvero, in subordine nel caso di mancata dichiarazione di nullità dell'art. 4, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione a , senza praticare la Controparte_3 duplice conversione;
- accertare e dichiarare che la detrazione del saldo del 3 conto deposito dal capitale residuo deve avvenire prima che quest'ultimo sia rivalutato;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno delle domande svolte l'attore ha dedotto che:
- in data 10.12.2007 aveva sottoscritto con la il mutuo Controparte_1 fondiario n. 00008/000000207354 in euro indicizzato in franchi svizzeri;
- tale contratto di mutuo fondiario era regolato dalle seguenti condizioni: a) importo mutuato: € 165.000,00 (art. 1); b) tan: 5,040% (art. 4); c) tasso di cambio convenzionale: 1,6835/1€ (art. 4); d) apertura di un deposito frutti- fero (o “conto deposito”) (art.
4-bis); e) tasso di mora: Euribor 3 mesi divisore 360 maggiorato di 3,50 punti percentuali (art. 5); f) concessione di ipoteca: per € 247.500,00 sull'immobile sito in Artena (RM), località La Grazia (art. 6); g) fideiussione personale: prestata da (art.
6-bis); h) Parte_3 estinzione anticipata: “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi svizzeri in base al 'tasso di cambio convenzionale', e successivamente ver- ranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio
[...]
rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su CP_5
'Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso' ” (art. 7, paragrafo 5);
- a gennaio 2016 aveva inviato alla convenuta la richiesta di conteggio CP_6 informativo per l'eventuale estinzione totale anticipata, con specifica richie- sta di indicazione dettagliata delle singole voci di costo;
- con nota del 28.1.2016 la aveva comunicato il seguente Controparte_1 conteggio: “Capitale residuo al 14/02/2016 Euro 141.200,58; Indicizza- zione valutaria Euro 380,07; Indicizzazione finanziaria Euro -1.476,10; Ri- valutazione Euro 73.864,27; cambio storico 1,68350; cambio periodo 1,10530; Spese: Invio Certificazione Interessi Euro 5,16; Spese invio e/c Euro 0,77; Totale spese Euro 5,93; Saldo Conto deposito Euro -33.143,60; Penale contrattuale Euro 0,00”;
- tale conteggio era stato prontamente contestato, a mezzo raccomandata del 19.2.2016, in quanto di difficile interpretazione, in violazione del princi- pio generale di trasparenza;
in particolare, non era dato comprendere se tutte le voci indicate, non esplicitate nel contratto di mutuo, dovessero essere
4 aggiunte, sottratte ovvero se fossero già state incluse dall'istituto di credito nel totale residuo;
- risultava inoltre errata la modalità di detrazione dal capitale residuo del saldo positivo del c.d. “conto deposito”: infatti tale operazione avrebbe do- vuto essere effettuata prima delle varie indicizzazioni da euro a franchi sviz- zeri e da franchi svizzeri ad euro e non dopo, ciò soprattutto in considera- zione e nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 bis del contratto di mutuo;
- con nota del 21.3.2016 la aveva genericamente respinto Controparte_1 ogni contestazione;
- in data 2.9.2016 ha allora presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanzia- rio, chiedendo di: (a) accertare l'assenza di chiarezza e interpretabilità del conteggio informativo del 28.1.2016 in violazione del principio generale di trasparenza, l'errore di calcolo eseguito dall' nell'aver de- Controparte_7 tratto il saldo del conto deposito dopo le operazioni di indicizzazione e ri- valutazione, anziché prima dell'indicizzazione e delle rivalutazioni, la nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 7 del contratto di mutuo, in confor- mità con i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
(b) accertare che le operazioni di indicizzazione e rivalutazione dovessero essere eseguite sul capitale restituito e non, come fatto dalla su quello resi- CP_6 duo;
- con decisione n. 0006558/17 del 12.6.2017 l'Arbitro Bancario Finanzia- rio, Collegio di Roma ha accolto il suo ricorso, dichiarando la nullità dell'art. 7 del contratto di mutuo;
- con comunicazione a mezzo p.e.c. del 25.7.2017, per il tramite del proprio legale, ha chiesto alla alla luce della citata decisione dell'ABF, un CP_6 nuovo conteggio informativo per l'estinzione anticipata del mutuo n.
8/207354, ma la richiesta è rimasta priva di riscontro;
- soltanto dopo ulteriori solleciti la ha comunicato la decisione di non CP_6 uniformarsi al dictum dell'ABF, giacché ciò avrebbe comportato il porsi in contrasto con la posizione assunta in tutti i giudizi pendenti, incardinati da diversi mutuatari.
Si è costituita nel giudizio di primo grado, con comparsa depositata il 21.2.2019, la , deducendo la piena validità, già Controparte_1
5 riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, delle clausole di cui agli artt. 4, 4-bis e 7 del contratto di mutuo stipulato da e Parte_1 chiedendo, per l'effetto, il rigetto delle domande attoree. In sintesi, la conve- nuta ha affermato che gli artt. 4, 4-bis e 7, oltre ad esporre in maniera chiara, intellegibile e non ambigua, per il mutuatario, il meccanismo sotteso al mu- tuo indicizzato prescelto, non costituivano clausole vessatorie, come tali nulle, perché non davano luogo ad alcuno squilibrio dei diritti e degli obbli- ghi delle parti;
e che, in ogni caso, che il difetto di chiarezza, al più, avrebbe imposto al giudice un'interpretazione di dette clausole contra stipulatorem ai sensi dell'art. 35 cod. consumo.
Con sentenza n. 1817/2023 emessa il 22.9.2023 il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, ha “1) rigetta[to] le domande proposte da
[...] nei confronti di;
2) compensa[to] per metà Parte_4 Controparte_1 le spese processuali e condann al pagamento della residua Parte_1 metà in favore di , che [ha] liquida[to] in € 3.808,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello che ha Parte_1 svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la , che ha Controparte_1 contestato la fondatezza delle censure svolte dall'odierno appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritento che gli artt. 7, 4 e 4-bis del contratto di mutuo stipulato in data 10.12.2007 siano formulate in maniera chiara e trasparente e, pertanto, non siano da considerare vessatorie o abusive, ritenendo così infondata la domanda attorea di nullità delle stesse per violazione degli artt. 33 e segg. cod. consumo. In particolare, l'appellante, premesso che “Il prov- vedimento dell'AGCM [n. 27214/2018 del 9.7.2018] appura la natura pro- priamente vessatoria, e non solo non trasparente, delle clausole in discorso”; e che “La Cassazione [Cass. civ., Sez. I, 31.8.2021, 23655] sul punto è ferma: l'accertamento dell'AGCM nel giudizio civile ha valore di “presunzione legale, pur suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge ma desunta dal sistema e in particolare dalla funzione stessa nel nostro
6 ordinamento assegnata agli strumenti di public enforcement”; deduce: (i) il suddetto accertamento dell'AGCM “genera un dovere di motivazione raffor- zata e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario dal cui responso si voglia discostare”; (ii) “Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dare atto del valore di presunzione legale della vessatorietà delle clausole oggetto di giudizio e, stante l'assenza di allegazione di prova contraria da parte della convenut , oggi appellata, idonea a dimostrare la chiarezza, la com- CP_1 prensibilità e la trasparenza delle clausole per cui è processo nonché la loro specifica trattativa ed informativa, avrebbe dovuto accogliere la domanda attorea”.
Il motivo non è fondato.
Secondo quanto ritenuto di recente dalla Suprema Corte, discostandosi dal precedente di legittimità richiamato da parte appellante, il provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'assenza di chiarezza e di comprensibilità di alcune clausole contrattuali non deter- mina nel giudizio civile, promosso ex art. 37-bis, co. 4, del d.lgs. 6.9.2005, n. 206 (c.d. "Codice del consumo"), alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché la predetta Autorità esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di accer- tamento dell'abuso di posizione dominante, nella specie si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimme- tria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.1.2025, n. 1580).
Questo giudicante ritiene di dover prestare adesione a tale orientamento e che, pertanto, non sia possibile ritenere fondata il motivo di appello in esame, con cui censura la decisione di primo grado per non Parte_1 avere ritenuto sussistente una presunzione legale di vessatorietà delle tre clausole contrattuali censurate sulla scorta di quanto ritenuto dall' con CP_8 il provvedimento n. 27214/2018 del 9.7.2018.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha affermato che, “ai sensi del combinato disposto di tali norme, e segnatamente per quanto riguarda l'ordinamento nazionale degli artt. 33 e 36, comma 1, 35, comma 1, 34, comma 2, e per quanto riguarda
7 l'ordinamento europeo degli artti. 3, 6, 5, comma 1, e 4, comma 2, della Direttiva 1993/13/CEE, le clausole contrattuali di un contratto fra professio- nista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella ter- minologia europea), se determinano a carico del consumatore un significa- tivo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile (…) Nel caso di specie, nes- suna delle clausole censurate dal ha dato luogo ad un genetico e Parte_1 significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto, né da un punto di vista normativo né, a ben vedere, sul piano della conve- nienza economica dell'affare (…)”.
In particolare, l'appellante deduce che il giudice di prime cure “ha errato nell'affermare che le clausole per cui è processo non abbiano generato un 'significativo squilibrio' a danno dell'odierno appellante – consumatore”, in quanto “Se è vero che per 'significativo squilibrio' si intende '(…) uno squi- librio di carattere giuridico e normativo riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e non anche economico (…)' (cfr Cass., Sez. VI, sent. N. 36740 del 25.11.2021), è altrettanto vero – contrariamente rispetto a quanto affermato dal Tribunale di Velletri – che le clausole di cui agli artt. 4, 4 bis e 7 del contratto di mutuo del 10.12.2007 (quest'ultima in particolare, n.d.r.) hanno dato luogo ad uno squilibrio tanto giuridico e normativo quanto economico”. E, quindi, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle clausole contrattuali sopra indicate.
Il motivo non merita accoglimento.
3.1. Parte appellante deduce, infatti, che “le clausole per cui è processo hanno dato luogo nel caso specifico ad un vero e proprio squilibrio giuridico e normativo, imponendo a carico dell'appellante impegni a suo esclusivo ca- rico, non compensati da equivalente sacrificio della Banca”. Segnatamente,
“con specifico riferimento alla clausola di cui all'art. 7 del contratto di mutuo per cui è causa, rileva che: la circostanza (pacifica, n.d.r.) che il calcolo del capitale residuo da rimborsare in occasione di estinzione anticipata sia vin- colata a due (2) operazioni di cambio (o indicizzazione, n.d.r.) elimina l'alea
8 in sfavore della Banca”. In particolare, “il 'tasso di cambio convenzionale' è stato stabilito, in via del tutto autonoma dall in una misura (1,6835) CP_6 di gran lunga superiore a tutti i valori assunti dal tasso storico di cambio CHF/Euro dalla data di assunzione dell'Euro (04.01.1994) ad oggi. Ciò ha comportato come diretta ed automatica conseguenza che, essendo il primo parametro di indicizzazione (il famoso 'tasso di cambio convenzionale', n.d.r.) sempre e comunque maggiore rispetto al secondo parametro di indicizza- zione (il tasso di cambio storico, n.d.r.) l'importo di capitale da rimborsare, per effetto delle due operazioni di cambio, sarebbe stato sempre e comun- que superiore all'importo mutuato e previsto nel piano di ammortamento”.
In buona sostanza, sostiene che la previsione contrattuale Controparte_9 dell'art. 7 avrebbe realizzato uno squilibrio economico, a danno dello stesso, proprio mediante il meccanismo di calcolo previsto dalla stessa, e quindi vi sarebbe anche quello squilibrio giuridico e normativo richiesto perché la di- sposizione possa essere ritenuta vessatoria, oltre il dedotto squilibrio eco- nomico. Ciò nondimeno resta assorbente che il precipitato di tale clausola contrattuale, tacciata di determinate un'asimmetria a danno del consumatore, determina una penalizzazione sotto il profilo economico del mutuatario qua- lora decida di estinguere anticipatamente il contratto.
3.2. La Suprema Corte ha ritenuto che “Un controllo del giudice quanto alla sostanza economica dell'affare, e quindi quanto alla rispondenza del valore economico della prestazione a quello della controprestazione, non è tuttavia sempre precluso, poiché lo stesso secondo comma dell'art. 34 precisa che l'impraticabilità del giudizio di vessatorietà alla componente economica del contratto in tanto opera in quanto l'oggetto del contratto e l'adeguatezza del corrispettivo «siano individuati in modo chiaro e comprensibile». In con- clusione, dunque, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se deter- minano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corri- spettivo dei beni e dei servizi negoziati (Cass. 31 agosto 2021, n. 23655; Cass. 3 novembre 2023, n. 30556).
9 L'approdo è conforme alla disciplina unionale, di cui costituisce recepimento quella consumeristica nazionale: secondo la Corte di giustizia, infatti, in base all'articolo 4, par. 2, della dir. 93/13/CE, le clausole che vertono sull'oggetto principale del contratto, o sulla perequazione tra il prezzo e la remunera- zione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, pur rientrando nel settore disciplinato da tale direttiva, esulano dalla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora il giudice nazio- nale competente dovesse considerare, in seguito ad un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e compren- sibile (Corte giust. UE 30 aprile 2014 C-26/13, 41; Per_2 Persona_3
Corte giust. UE 9 luglio 2015, C-348/14, 50; Corte giust. UE 26 Per_4 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14, 62; Corte giust. UE 21 dicembre 2021, DP, C-243/20, 59)”.
In altri termini, perché una clausola contrattuale che determina uno squilibrio economico possa ritenersi vessatoria è necessario che la stessa non sia chiara o comprensibile dal consumatore. Vi deve essere, dunque, un accer- tamento in tale senso da parte del giudice, perché possa dichiararne la nul- lità. Nel caso in esame, invece, il Tribunale di Velletri ha accertato il contrario, vale a dire che tale mancanza di chiarezza non sussiste (come si è detto sopra).
Soprattutto, il giudice di legittimità ha evidenziato che “l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa. Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un signifi- cativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. Può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un rego- lamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i con- cetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa de- vono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons.. Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod.
10 cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti” (così Cass. civ., Sez. I, 25.1.2025, n. …).
3.3. Tutto ciò chiarito, nel caso di specie non deduce, nel Parte_1 proporre appello, che la suddetta previsione dell'art. 7 del contratto di mu- tuo, che pure prevedrebbe il significativo squilibrio economico sopra eviden- ziato, non sia chiara, come pure aveva fatto nell'introdurre il giudizio di primo grado, ma si limita a dedurre – come si è detto sopra – che la stessa sarebbe vessatoria in quanto determina uno squilibrio economico.
Ad ogni buon conto, a voler ritenere che, con la censura in esame, nel fare riferimento (esclusivamente: nello svolgere il motivo non viene svolto alcun riferimento, ancora prima che censura, agli artt. 4 e 4-bis) all'art. 7 del con- tratto di mutuo stipulato in data 10.12.2007 abbia inteso dedurre la non chiarezza dello stesso, parte appellante non ha però censurato la decisione del Tribunale di Velletri laddove ha osservato, specificamente, che “Quanto all'art. 7 del contratto, il carattere non ambiguo della disposizione si evince dallo stesso contegno processuale dell'attore: i lungi dall'aver pro- Parte_1 spettato un diverso significato da attribuire alla clausola de qua, ha semmai invocato, da parte del Tribunale, la sostituzione delle regole ivi contemplate per la quantificazione del conteggio estintivo con quelle previste dall'art. 125 sexies T.U.B. Per tal via, la stessa parte attrice ha implicitamente ricono- sciuto l'impossibilità di un'interpretazione diversa all'art. 7 del contratto, che perciò non si pone quale clausola polisenso”.
A fronte di una tale statuizione da parte del giudice di primo grado, dunque, non assume alcuna rilevanza che – come pure rilevato da parte appellante, nella premessa in fatto dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio
– “il Collegio di Roma dell'ABF, chiamato a decidere il ricorso presentato dall'odierno attore, ha fatto proprio l'orientamento oramai maggioritario (se non univoco, n.d.r.) in essere presso lo stesso ABF, ovvero quello che sanci- sce la nullità della clausola contrattuale (l'art. 7, n.d.r.) che disciplina l'estin- zione anticipata, ritenendo che il meccanismo cd “di doppia conversione” ivi previsto sia contrario alle regole di trasparenza, correttezza ed equità che presiedono allo svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori (in tal senso: n. 7727/2014 – all. n. 8; n. Controparte_10 Controparte_10
11 4135/2015 – all. n. 9; ABF, Coll n. 6165/2016 – all. n. 10 CP_11 CP_12
n. 9866/2016 – all. n. 11; ABF, Coll n. 89/2017)”.
[...] CP_11
4. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1817/2023 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocra- tica, il 22.9.2023 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1817/2023 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, il 22.9.2023; condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55),
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 17.2.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary
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