Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 18 marzo 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 655/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Guerrera Grimaldi, Manuela Parte_1
Guerrera e Stefania Guerrera, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Battiato, giusta Controparte_2
procura in atti;
-resistente-
e
, in persona del Controparte_3
Direttore pro-tempore, con il funzionario Filippo Calì;
- resistente-
e
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4
tempore;
- convenuto contumace -
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
1
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239029117965/000, notificata in data
11.12.2023, afferente, tra l'altro, le cartelle n. 29320050009626418000, n. 29320050015339648000, n.
29320090042348085000, n. 29320090063791966000, n.29320090121529101000 e n.
29320100003066080000.
Avanzava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento impugnata.
Eccepiva la prescrizione ultradecennale, rilevando che dalla presunta notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione era decorso oltre un decennio.
Affermava di non aver mai ricevuto le cartelle asseritamente notificate il 30 marzo 2010, il 5 maggio
2010, il 31 luglio 2010 ed il 6 dicembre 2011.
Concludeva chiedendo: “- in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, sussistendo gravi motivi, l'esecutività dell'intimazione di pagamento n. 29320239029117965/000 notificato in data
11/12/2023; - di seguito dichiarare prescritte le richieste portate dall'intimazione di pagamento, essendo trascorso oltre un decennio dal momento della presunta notifica delle cartelle, oggetto dell'intimazione, che non sono più opponibili come titoli esecutivi, restando, comunque, non opponibili quelle cartelle che
non sono state mai notificate ed in tal senso si eccepisce anche la nullità dell'intimazione opposta…Con
vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e salvo ogni altro diritto.”
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 9 febbraio 2024, si costituiva in giudizio l'
[...]
, pure evocata in giudizio, chiedendo di dichiarare il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva stante la estraneità alla fattispecie in esame e di condannare la parte ricorrente alle spese del giudizio per averla colposamente chiamata, a fronte del palese difetto di legittimazione passiva.
CP_
1.3 Con memoria difensiva, depositata in data 27 maggio 2024, si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione stante il decorso del termine per impugnare ex articolo 24 del D. Lgs
n. 46/99 e adducendo, altresì, la corretta notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento.
L'Ente Previdenziale, inoltre, rilevata la carenza, in capo alla parte ricorrente, di interesse ad agire nei confronti dello stesso, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, contestava l'asserita prescrizione, evidenziando in particolare la sospensione dell'attività di riscossione prevista dalla normativa emergenziale Covid-19.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine per impugnare ex. art. 24 del dlgs. 46/99 o per carenza di interesse ad agire
2 nonché per il difetto di legittimazione passiva dell' - in via principale e nel merito rigettare il ricorso CP_1
perché infondato in fatto ed in diritto, confermando gli avvisi di addebito, dichiarando dovute le somme residue;
- in subordine dichiarare dovute le somme che saranno accertate in corso di causa;
- in estremo subordine, in caso di soccombenza dovuta alla maturazione della prescrizione in capo
Con all' per mancata produzione di atti interruttivi alla prescrizione o per altre omissioni, di tenere indenne l' dal pagamento delle spese processuali;
Con vittoria delle spese di lite, anche nei confronti CP_1 del Concessionario della Riscossione.”
1.4 Accolta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva dei ruoli portati dalle cartelle di pagamento indicate in ricorso sottese alla intimazione di pagamento impugnata;
con ordinanza dell'1 luglio 2024, rilevato che, dall'esame della relazione di notificazione effettuata ad il Controparte_4
7 febbraio 2024 (dopo che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione erano stati notificati il 6 febbraio 2024 alla Direzione provinciale di dell ), l'indirizzo CP_3 Controparte_3
di posta elettronica certificata di , non costituitasi in giudizio, era stato Controparte_4
tratto dal registro IPA e che il procuratore di parte ricorrente aveva precisato che l'indirizzo PEC dell' era stato estratto dall'elenco IPA in quanto non presente nel Controparte_4
registro PP.AA (condizione da cui dipende la validità della notificazione effettuata ad un indirizzo tratto dall'elenco IPA), parte ricorrente veniva invitata a documentare quanto asserito, tramite produzione di un estratto del registro PP.AA; all' udienza del 26 settembre 2024, richiesto da parte ricorrente un nuovo termine per rinnovare la notificazione, atteso che ad una più attenta analisi del registro PP.AA risultava l'indirizzo PEC comunicato da ( t), si Controparte_4 Email_1 autorizzava il a rinnovare la notificazione ad che tuttavia non si costituiva;
con ordinanza Pt_1 CP_4 del 8 novembre 2024, ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Disposta la trattazione della udienza di discussione del 18 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate dalla sola parte ricorrente, la causa, istruita mediante produzione documentale, è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
2.1 Sulla qualificazione della domanda.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il
3 difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella,
sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”
(il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione delle richieste portate dall'intimazione di pagamento, asserendo che dal momento della presunta notifica delle cartelle era trascorso oltre un decennio;
ha, altresì, eccepito, in ordine alle cartelle asseritamente mai notificale, la nullità dell'intimazione.
Ebbene dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999, avendo parte ricorrente contestato che le cartelle “dopo l'anno 2008” le siano state notificate.
4 Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie
la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294/2019; cfr. La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente
l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass.
n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass., sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
Ciò posto in termini di qualificazione della domanda, sì come prospettata, deve tuttavia procedersi alla verifica della notifica degli atti in discussione, atteso che tale verifica, laddove positiva, precluderebbe ogni contestazione in ordine al merito della pretesa, solo restando in esame la questione afferente alla prescrizione successiva.
2.2 Sul difetto di legittimazione passiva dell' , Direzione Provinciale di CP_1 Controparte_3
e . CP_3 CP_4
In via preliminare, in ragione dei motivi di opposizione spesi da parte ricorrente, va comunque in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_1
Va, infatti, rilevato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'agente della riscossione - quale adiectus solutionis causa -
l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass. Sez. Unite 8.03.2022 n.
7514).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 … la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale
(come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere
5 debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio… … …
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso
Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
(salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995;
Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... " (Cass. S.U. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie concreta, come anzidetto, le doglianze mosse dalla parte ricorrente investono il merito della pretesa contributiva senza far valere vizi dell'azione esecutiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., “…contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte… … … Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez.
U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè l' non già l'Agente della Riscossione, mero destinatario del CP_1
6 pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007
n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento…” (cfr., tra le varie, Tribunale di
Catania sez. lav. 23.02.2023 n. 701; id. 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
E' dunque l' l'unico corretto contraddittore. CP_1
Va accolta in quanto fondata, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
del tutta estranea alla fattispecie per cui è causa. Controparte_3
2.3 Sulla notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione anche successiva.
Nel merito, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione anche a voler ritenere notificate le cartelle esattoriali.
Si rammenta che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. È poi ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n.
335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263), atteso che la cartella esattoriale è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Tanto premesso, giova poi rilevare che, dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' , emerge che le cartelle n. 29320050009626418000 e n. 29320050015339648000, sono CP_1
state correttamente notificate rispettivamente in data 30 marzo 2005 e 22 aprile 2005, in via Asiago
7 n. 10 (CT), ovvero presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, sì come comprovato dal certificato di residenza storico allegato al ricorso (cfr. doc. 2), mediante la consegna di copia dell'atto al portiere dello stabile, seguita da raccomandata integrativa;
della cartella n. 29320090042348085000 non risulta alcuna prova dell'avvenuta notifica, stante la mancata produzione dell'apposita relata;
le cartelle n. 29320090063791966000, n.29320090121529101000 e n. 29320100003066080000, sono state notificate rispettivamente in data 29.03.2010, 30.04.2010 e 30.07.2010 al predetto indirizzo di in via Asiago 10 (CT), che tuttavia, come emerge dal succitato certificato di residenza allegato in seno al ricorso (cfr. doc. 2), non risultava più essere a far data dal 4 ottobre 2008 quello del ricorrente.
Ciò posto, in disparte la prova o meno della regolare notifica delle cartelle come in sintesi riportata, va rilevato che il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995 risulta essere ampiamente decorso anche a considerare la data di ricezione – ove data per avvenuta – delle cartelle, atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione posto in essere dall'agente della riscossione è costituito dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320239029117965 in data
11.12.2023, la precedente intimazione risultando notificata in ogni caso sempre a prescrizione maturata il giorno 11.7.2022 a mani del portiere ed in assenza degli adempimenti di legge (l'invio della raccomandata informativa costituendo un adempimento necessario ai fini della validità della notificazione, cfr. Cass. 13493 del 15/05/2024).
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto.
3. Le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e l' seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. CP_1
e, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022 seguono la soccombenza.
Vanno invece compensate quanto ad in ragione del difetto di legittimazione della stessa. CP_4
Le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e Provinciale di CP_4 Controparte_3
vanno, invece, compensate per metà in considerazione della qualità delle parti in causa e CP_3
considerata l'attività processuale svolta limitata alla sola memoria. Le spese vanno in tal caso ridotte considerato che la parte si è difesa per il tramite di propri funzionari (art. 152 bis disp. di attuaz.
c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che si liquidano CP_1 in complessivi € 4.200,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge;
8 compensa le spese di lite tra parte ricorrente e;
CP_4
compensa per metà le spese di lite nei confronti di Controparte_3
, spese che per il residuo pone a carico della parte ricorrente e liquida in euro 1.680,20 oltre
[...]
spese generali, IVA e CPA ove dovuti.
Così deciso in Catania il 19 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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