Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2003 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Valeria Aresti, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Senni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 03/09/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pula, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il minore figlio viene affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e all'attività sportiva, utilizzo di mezzi pubblici e viaggi, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. Il minore viene collocato presso la casa familiare a Villa San Pietro, via Antonio de Curtis n. 30, dove manterrà la residenza anagrafica, insieme alla madre.
5. La casa familiare, sita in Villa San Pietro via Antonio de Curtis n. 30, di proprietà comune ai coniugi e composta da due livelli, è assegnata alla signora quanto al piano terra, mentre il piano primo è assegnato al signor Pt_2 Pt_1
6. Il Signor si occuperà, a sue spese, dei lavori necessari alla divisione Pt_1 dell'immobile affinché risultino indipendenti.
Pag. 2 di 4 In particolare, verranno eseguite le seguenti modifiche: costruzione scala esterna, chiusura parte di veranda sia nel piano terra che nel primo piano, riallocazione porta d'ingresso piano terra, divisione Giardino, eliminazione scala interna.
7. Altresì, il signor si occuperà di montare dei contascatti per le utenze, in Pt_1 considerazione dell'impossibilità di suddividerle.
8. Nel periodo in cui sarà necessario eseguire i lavori, la casa dovrà essere libera per un massimo di quattro mesi.
9. L'eventuale canone di altra abitazione, che la signora reperirà per sé e Pt_2 per il minore figlio, sarà a carico di quest'ultima.
10. Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2 del minore figlio la somma mensile di €. 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie richiamando sul punto le Linee Guida del CNF, ed €. 600,00 per il mantenimento della signora per la durata di un anno a decorrere dalla Pt_2 presentazione della presente domanda e fatto salvo il reperimento anteriore di attività lavorativa da parte della stessa;
somme da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
11. Poiché il mutuo sull'abitazione di entrambi i coniugi resterà a carico del signor al 100%, anche i canoni di locazione della porzione dell'immobile a lui Pt_1 assegnata (piano primo), che verrà locata al termine dei lavori, saranno da lui interamente percepiti.
Nel caso in cui la signora decidesse di locare la porzione dell'immobile Pt_2
a lei assegnata, i relativi canoni di locazione saranno percepiti dai coniugi in misura pari al 50% e la signora provvederà al pagamento del 50% del Pt_2 mutuo sull'abitazione.
12. Salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé il figlio secondo il calendario e i tempi finora osservati e di seguito indicati: il minore starà presso il padre durante la settimana: il martedì e il mercoledì il padre prenderà il bambino dall'abitazione familiare per portarlo a scuola e riprenderlo all'uscita con pernottamento presso la propria abitazione fino al giovedì mattina, allorché lo riaccompagnerà a scuola.
A settimane alterne dal venerdì dall'uscita di scuola (ore 15.30) fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
13. Durante l'estate, salvo diverso accordo, il minore starà con entrambi i genitori una settimana consecutiva nel mese di luglio e una consecutiva nel mese di agosto da concordare entro il mese di maggio.
Durante le festività di Natale ad anni alterni, salvo diverso accordo, il minore starà con la madre il 24.12 e con il padre il 31.12 e, previo accordo, ad anni alterni dal 23.12 al 30.12 e dal 1° al 6 gennaio.
Pag. 3 di 4 Durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni il minore starà con ciascun genitore la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Il compleanno del bambino verrà festeggiato in presenza di entrambi i genitori.
Il bambino trascorrerà con ciascun genitore il compleanno di questi ultimi.
14. L'assegno unico per il figlio verrà percepito interamente dalla signora . Pt_2
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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