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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/06/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3861/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3861/2025 promossa da:
, nato a [...] l'[...], CF e residente a [...]Parte_1 C.F._1
Via Tommaso Martelli 23/7
e
, nata a [...] il [...], CF , con medesima Parte_2 C.F._2 residenza, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rosella Festa (C.F. ) del C.F._3
Foro di Bologna, presso il cui studio, sito in Bologna, Via Belfiore, n. 3, eleggono domicilio,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 27/05/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 18/03/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata una figlia, , maggiorenne ed autosufficiente;
Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] l'[...] e Parte_1 pagina 1 di 2 , nata a [...] il [...] uniti in matrimonio celebrato a Messina il Parte_2
26/08/1983 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Messina al n. 806 parte 2
Serie A anno 1983;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) dispone che l 'immobile adibito a casa familiare e sito in Bologna Via Tommaso Martelli 23/7,
condotto finora in locazione dalle parti con regolare contratto di locazione di case popolari
ACER, resterà in godimento alla Sig.ra che se ne accollerà il canone e che subentrerà a Pt_2
tutti gli effetti nel contratto come coniuge ivi residente, recandosi il Sig. a vivere Parte_1
altrove entro e non oltre 30 giorni dalla firma del presente ricorso. Con obbligo a comunicare tempestivamente, in ogni caso, il nuovo indirizzo di residenza;
3) prende atto che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente, di non avere conti correnti comuni e di non avere beni in comune;
4) prende atto che i coniugi dichiarano di aver compreso appieno il contenuto dell'accordo con le condizioni di cui sopra e di sottoscriverlo liberamente e consapevolmente;
5) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Messina di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
6) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .25.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3861/2025 promossa da:
, nato a [...] l'[...], CF e residente a [...]Parte_1 C.F._1
Via Tommaso Martelli 23/7
e
, nata a [...] il [...], CF , con medesima Parte_2 C.F._2 residenza, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rosella Festa (C.F. ) del C.F._3
Foro di Bologna, presso il cui studio, sito in Bologna, Via Belfiore, n. 3, eleggono domicilio,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 27/05/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 18/03/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata una figlia, , maggiorenne ed autosufficiente;
Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] l'[...] e Parte_1 pagina 1 di 2 , nata a [...] il [...] uniti in matrimonio celebrato a Messina il Parte_2
26/08/1983 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Messina al n. 806 parte 2
Serie A anno 1983;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) dispone che l 'immobile adibito a casa familiare e sito in Bologna Via Tommaso Martelli 23/7,
condotto finora in locazione dalle parti con regolare contratto di locazione di case popolari
ACER, resterà in godimento alla Sig.ra che se ne accollerà il canone e che subentrerà a Pt_2
tutti gli effetti nel contratto come coniuge ivi residente, recandosi il Sig. a vivere Parte_1
altrove entro e non oltre 30 giorni dalla firma del presente ricorso. Con obbligo a comunicare tempestivamente, in ogni caso, il nuovo indirizzo di residenza;
3) prende atto che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente, di non avere conti correnti comuni e di non avere beni in comune;
4) prende atto che i coniugi dichiarano di aver compreso appieno il contenuto dell'accordo con le condizioni di cui sopra e di sottoscriverlo liberamente e consapevolmente;
5) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Messina di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
6) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .25.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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