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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/07/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 221/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO Parte_1 C.F._1
TRONI e dell'avv. GIAN LUCA SANTINI;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MATTEO Parte_2 C.F._2
TRONI e dell'avv. GIAN LUCA SANTINI;
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVID AR P.IVA_1
OR;
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 652/2021 del Tribunale di Lucca, emessa e pubblicata il 30/6/2021;
CONCLUSIONI
con ordinanza del 10 aprile 2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'1.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 37 Per parte appellante (Colonna): “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza di primo grado n. 652 / 2021, emessa dal Tribunale di Lucca ed in particolare delle parti specificatamente indicate nell'atto di appello, respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione, previa ammissione delle richieste istruttorie formulate da parte attrice appellante nel giudizio di primo grado e non ammesse: • accertare la responsabilità di (già ) per AR CP_2
l'attività svolta per suo conto nel periodo che va dall'anno 2007 all'anno 2012 dal sig.
sia in qualità di agente che di sub-agente; • accertare che a causa Controparte_3 dell'attività svolta dal sig. quale incaricato di , ai sigg. Controparte_3 CP_2
e sono derivati danni patrimoniali per il mancato Parte_1 Parte_2 riconoscimento da parte della compagnia di premi versati su diverse posizioni contrattuali Con e di seguito indicate: • 1) con riferimento alle polizze Studio pol. n. 63938083/48 a favore di e pol. n. 63938074/39 a favore di , stipulate da Parte_3 Parte_4
, accertare che i sigg. e , hanno effettuato a Parte_2 Parte_1 Parte_2 favore della Compagnia convenuta i pagamenti oltre che delle annualità 2005 e 2006 per complessivi euro 8.000,00, anche delle annualità 2007 e 2008 per ulteriori euro
8.000,00; in conseguenza di ciò, accertare come i versamenti sulle suddette polizze siano stati eseguiti per almeno 3 annualità e pertanto al caso di specie non sia applicabile la clausola di cui al Punto (F) delle condizioni generali di polizza relativa alla risoluzione automatica del rapporto e la perdita di quanto versato;
per l'effetto di quanto sopra, in via principale, condannare al pagamento agli appellanti di tutto AR quanto versato a far data dall'anno 2005 in forza delle polizze NA Studio pol. n.
63938083/48 a favore di n. 63938074/39 a favore di Parte_5 Parte_4 pari a complessivi euro 16.000,00, oltre interessi dai versamenti al saldo, nella misura contrattualmente stabilita o in ipotesi subordinata al tasso legale;
in ipotesi subordinata, condannare a contabilizzare la somma di euro 16.000,00 versata AR per le annualità dal 2005 al 2008, oltre interessi come sopra indicati, in previsione della liquidazione delle suddette polizze. • 2) Con riferimento alla Polizza Vita n. 63084627/95 con effetto dal 29.09.2000, accertare che i sigg. e hanno Parte_1 Parte_2 effettuato i pagamenti delle annualità 2009 – 2010 – 2011 per complessivi euro 4.650,00
(euro 1.550,00 x 3) e per l'effetto condannare al pagamento in AR favore di di tale importo, ulteriore rispetto a quanto già liquidato dalla Parte_2 convenuta in data 21.09.2012 con assegno di euro 7.152,02, oltre interessi dai versamenti al saldo, nella misura contrattualmente stabilita o in ipotesi subordinata al pagina 2 di 37 tasso legale. • 3) Con riferimento alla Polizza Fondo pensione (PIP) n. 5870941/16 poi sostituita nella n.63697873, intestata a , accertare che i sigg. Parte_2 Pt_1
e hanno effettuato i pagamenti delle annualità 2010 e 2011 per
[...] Parte_2 complessivi euro 2.000,00 e per l'effetto di quanto sopra condannare la compagnia convenuta ad accreditare a favore dell'attrice il suddetto importo di euro Parte_2
2.000,00 sulla polizza in conto della futura liquidazione. • 4) Con riferimento alla Polizza
Vita n.70443368 stipulata da , accertare che l'attrice in data 27.11.2007 Parte_2 corrispose il premio per l'importo di euro 8.000,00 con assegno CA RS UN
FA cred. coop. n.7281797-03; accertare che alla sig.ra Controparte_4
della suddetta polizza venne pagato da parte della compagnia convenuta il
[...] minor importo di euro 1.309,80 e che alla stessa è dovuta la differenza rispetto a quanto
a suo tempo versato, per ulteriori euro 6.690,20; per l'effetto di quanto sopra, condannare al pagamento a favore della sig.ra AR Parte_2 dell'importo di euro 6.690,20, o dell'importo che sarà ritenuto come provato, oltre interessi dai versamenti al saldo, nella misura contrattualmente stabilita o in ipotesi subordinata al tasso legale. • 5) accertare che in data 25.10.2012 i sigg. Parte_6
hanno provveduto ad emettere assegno di euro 7.152,02 CA RS
[...]
UN FA cred. coop. n.0008156834-10 a favore dell'agente NA AS
ER s.n.c. ed in data 24.10.2012 assegno di euro 1.309,80 CA RS UN
FA cred. coop. n.0008156835-11 a favore dell'agente per Controparte_3 procedere all'apertura di nuova polizza vita;
accertare che tali importi non sono mai stati imputati da parte della compagnia convenuta a avore degli attori e che nessuna posizione contrattuale è stata aperta a loro nome da parte della compagnia convenuta in conseguenza dell'incasso dei suddetti assegni bancari;
per l'effetto di quanto sopra, condannare alla restituzione agli attori del complessivo importo di AR euro 8.461,82., per indebito arricchimento, oltre interessi legali dal versamento al saldo.
• 6) Con riferimento alla polizza fondo pensione n.70611985/59 stipulata da Pt_1
accertare che il medesimo ha provveduto a versare, oltre le
[...] Parte_1 annualità 2009 e 2010, anche le annualità 2008 e 2011 per complessivi euro 1.000,00; per l'effetto condannare la compagnia convenuta ad accreditare a favore dell'attore
il suddetto importo di euro 1.000,00 sulla polizza in conto della futura Parte_1 liquidazione. • 7) con riferimento alle due polizze falsamente stipulate in data 28.04.2009
a nome di , la n. 70679646 a favore di e la n. 70679664 a Parte_1 Parte_4 favore di con il versamento di euro 1.000,00 per ciascuna;
accertata la Parte_3
pagina 3 di 37 falsità delle sottoscrizioni apposte sui relativi contratti di stipula a seguito di CTU grafologica svolta nel procedimento di primo grado;
si accerti che per il pagamento delle suddette polizze sono stati utilizzati euro 2.000,00 versati da a favore Parte_1 dell'Agente NA AS CC ER illegittimamente imputati in pagamento delle medesime polizze, quando invece, tale somma era stata versata per il pagamento parziale del rateo per l'anno 2008 relativo alle polizze stipulate dalla sig.ra Parte_2
n. 63938083/48 INA Studio a favore di e n. 63938074/39 INA Studio a Parte_3 favore di;
• per l'effetto di quanto sopra, a fronte della prova della falsità Parte_4 delle sottoscrizioni apposte sui contratti, dichiarare la nullità e la mancanza di efficacia dei contratti apparentemente stipulati in data 28.04.2009 a nome di , Parte_1 polizza n. 70679646 a favore di e polizza n. 70679664 a favore di Parte_4 Pt_3
; si proceda così, in via principale, ad imputare l'importo versato di euro 2.000,00 in
[...]
Con pagamento parziale dell'annualità 2008 delle polizze studio originariamente stipulate dalla sig.ra per le due figlie: pol. n. 63938083/48 INA Studio a favore di Parte_2
e pol. n. 63938074/39 INA Studio a favore di;
in ipotesi Parte_3 Parte_4 subordinata, si condanni la compagnia convenuta alla restituzione a favore di Pt_1
del complessivo importo di euro 2.000,00. Respinto l'appello incidentale
[...] formulato da in quanto infondato. • Condannare AR AR al pagamento integrale delle spese della CTU grafologica svolta nel procedimento
[...] di primo grado e delle spese di CTP sostenute dagli attori. • Condannare AR al rimborso ai sigg. e delle spese e competenze
[...] Parte_1 Parte_2 legali dei due gradi di giudizio, aggiunte spese generali 15%, cap e iva di Legge.”;
Per parte appellante ( : “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma Pt_2 della impugnata sentenza di primo grado n. 652 / 2021, emessa dal Tribunale di Lucca ed in particolare delle parti specificatamente indicate nell'atto di appello, respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione, previa ammissione delle richieste istruttorie formulate da parte attrice appellante nel giudizio di primo grado e non ammesse: • accertare la responsabilità di (già ) per AR CP_2
l'attività svolta per suo conto nel periodo che va dall'anno 2007 all'anno 2012 dal sig.
sia in qualità di agente che di sub-agente; • accertare che a causa Controparte_3 dell'attività svolta dal sig. quale incaricato di , ai sigg. Controparte_3 CP_2
e sono derivati danni patrimoniali per il mancato Parte_1 Parte_2 riconoscimento da parte della compagnia di premi versati su diverse posizioni contrattuali
e di seguito indicate: • 1) con riferimento alle polizze NA Studio pol. n. 63938083/48 a pagina 4 di 37 favore di n. 63938074/39 a favore di , stipulate da Parte_5 Parte_4
, accertare che i sigg. e , hanno effettuato a Parte_2 Parte_1 Parte_2 favore della Compagnia convenuta i pagamenti oltre che delle annualità 2005 e 2006 per complessivi euro 8.000,00, anche delle annualità 2007 e 2008 per ulteriori euro
8.000,00; in conseguenza di ciò, accertare come i versamenti sulle suddette polizze siano stati eseguiti per almeno 3 annualità e pertanto al caso di specie non sia applicabile la clausola di cui al Punto (F) delle condizioni generali di polizza relativa alla risoluzione automatica del rapporto e la perdita di quanto versato;
per l'effetto di quanto sopra, in via principale, condannare al pagamento agli appellanti di tutto AR quanto versato a far data dall'anno 2005 in forza delle polizze NA Studio pol. n.
63938083/48 a favore di n. 63938074/39 a favore di Parte_5 Parte_4 pari a complessivi euro 16.000,00, oltre interessi dai versamenti al saldo, nella misura contrattualmente stabilita o in ipotesi subordinata al tasso legale;
in ipotesi subordinata, condannare a contabilizzare la somma di euro 16.000,00 versata AR per le annualità dal 2005 al 2008, oltre interessi come sopra indicati, in previsione della liquidazione delle suddette polizze. • 2) Con riferimento alla Polizza Vita n. 63084627/95 con effetto dal 29.09.2000, accertare che i sigg. e hanno Parte_1 Parte_2 effettuato i pagamenti delle annualità 2009 – 2010 – 2011 per complessivi euro 4.650,00
(euro 1.550,00 x 3) e per l'effetto condannare al pagamento in AR favore di di tale importo, ulteriore rispetto a quanto già liquidato dalla Parte_2 convenuta in data 21.09.2012 con assegno di euro 7.152,02, oltre interessi dai versamenti al saldo, nella misura contrattualmente stabilita o in ipotesi subordinata al tasso legale. • 3) Con riferimento alla Polizza Fondo pensione (PIP) n. 5870941/16 poi sostituita nella n.63697873, intestata a , accertare che i sigg. Parte_2 Pt_1
e hanno effettuato i pagamenti delle annualità 2010 e 2011 per
[...] Parte_2 complessivi euro 2.000,00 e per l'effetto di quanto sopra condannare la compagnia convenuta ad accreditare a favore dell'attrice il suddetto importo di euro Parte_2
2.000,00 sulla polizza in conto della futura liquidazione. • 4) Con riferimento alla Polizza
Vita n.70443368 stipulata da , accertare che l'attrice in data 27.11.2007 Parte_2 corrispose il premio per l'importo di euro 8.000,00 con assegno CA RS UN
FA cred. coop. n.7281797-03; accertare che alla sig.ra Controparte_4
della suddetta polizza venne pagato da parte della compagnia convenuta il
[...] minor importo di euro 1.309,80 e che alla stessa è dovuta la differenza rispetto a quanto
a suo tempo versato, per ulteriori euro 6.690,20; per l'effetto di quanto sopra, pagina 5 di 37 condannare al pagamento a favore della sig.ra AR Parte_2 dell'importo di euro 6.690,20, o dell'importo che sarà ritenuto come provato, oltre interessi dai versamenti al saldo, nella misura contrattualmente stabilita o in ipotesi subordinata al tasso legale. • 5) accertare che in data 25.10.2012 i sigg. Parte_6
hanno provveduto ad emettere assegno di euro 7.152,02 CA RS
[...]
UN FA cred. coop. n.0008156834-10 a favore dell'agente NA AS
ER s.n.c. ed in data 24.10.2012 assegno di euro 1.309,80 CA RS UN
FA cred. coop. n.0008156835-11 a favore dell'agente per Controparte_3 procedere all'apertura di nuova polizza vita;
accertare che tali importi non sono mai stati imputati da parte della compagnia convenuta a favore degli attori e che nessuna posizione contrattuale è stata aperta a loro nome da parte della compagnia convenuta in conseguenza dell'incasso dei suddetti assegni bancari;
per l'effetto di quanto sopra, condannare alla restituzione agli attori del complessivo importo di AR euro 8.461,82., per indebito arricchimento, oltre interessi legali dal versamento al saldo.
• 6) Con riferimento alla polizza fondo pensione n.70611985/59 stipulata da Pt_1
accertare che il medesimo ha provveduto a versare, oltre le
[...] Parte_1 annualità 2009 e 2010, anche le annualità 2008 e 2011 per complessivi euro 1.000,00; per l'effetto condannare la compagnia convenuta ad accreditare a favore dell'attore
il suddetto importo di euro 1.000,00 sulla polizza in conto della futura Parte_1 liquidazione. • 7) con riferimento alle due polizze falsamente stipulate in data 28.04.2009
a nome di , la n. 70679646 a favore di e la n. 70679664 a Parte_1 Parte_4 favore di con il versamento di euro 1.000,00 per ciascuna;
accertata la Parte_3 falsità delle sottoscrizioni apposte sui relativi contratti di stipula a seguito di CTU grafologica svolta nel procedimento di primo grado;
si accerti che per il pagamento delle suddette polizze sono stati utilizzati euro 2.000,00 versati da a favore Parte_1 dell'Agente NA AS CC ER illegittimamente imputati in pagamento delle medesime polizze, quando invece, tale somma era stata versata per il pagamento parziale del rateo per l'anno 2008 relativo alle polizze stipulate dalla sig.ra Parte_2
n. 63938083/48 INA Studio a favore di e n. 63938074/39 INA Studio a Parte_3 favore di;
• per l'effetto di quanto sopra, a fronte della prova della falsità Parte_4 delle sottoscrizioni apposte sui contratti, dichiarare la nullità e la mancanza di efficacia dei contratti apparentemente stipulati in data 28.04.2009 a nome di , Parte_1 polizza n. 70679646 a favore di e polizza n. 70679664 a favore di Parte_4 Pt_3
; si proceda così, in via principale, ad imputare l'importo versato di euro 2.000,00 in
[...]
pagina 6 di 37 Con pagamento parziale dell'annualità 2008 delle polizze studio originariamente stipulate Con dalla sig.ra per le due figlie: pol. n. 63938083/48 Studio a favore di Parte_2
Con
e pol. n. 63938074/39 Studio a favore di;
in ipotesi Parte_3 Parte_4 subordinata, si condanni la compagnia convenuta alla restituzione a favore di Pt_1
del complessivo importo di euro 2.000,00. Respinto l'appello incidentale
[...] formulato da in quanto infondato. • Condannare AR AR al pagamento integrale delle spese della CTU grafologica svolta nel procedimento
[...] di primo grado e delle spese di CTP sostenute dagli attori. • Condannare AR al rimborso ai sigg. e delle spese e competenze
[...] Parte_1 Parte_2 legali dei due gradi di giudizio, aggiunte spese generali 15%, cap e iva di Legge.”;
Per parte appellata/appellante incidentale: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutte le ragioni sopra esposte, in rigetto dell'appello principale avversario e in accoglimento dell'appello incidentale proposto da con CP_1 conseguente riforma della sentenza n. 652/2021 del Tribunale di Lucca in parte qua, 1 in via principale: rigettare integralmente le domande svolte dagli originari attori e l'appello avversario per difetto della titolarità passiva in capo alla Compagnia del rapporto in contestazione e perché le avverse domande sono infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
2 in subordine: nella denegata ed assolutamente non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità della Compagnia, a escludere comunque ogni addebito in capo a in quanto i pregiudizi lamentati da controparte sono CP_1 interamente riconducibili alle negligenza degli stessi originari attori o, gradatamente, b accertare il concorso colposo degli attori nella causazione delle perdite lamentate e, conseguentemente, determinare quanto eventualmente dovuto da ai sensi CP_1 dell'art. 1227 cod. civ. in misura inferiore a quanto accertato dal primo Giudice o gradatamente per il medesimo importo o per l'importo ritenuto di giustizia;
c in ogni caso, accertare rigorosamente l'entità degli importi eventualmente a carico di CP_1 riducendo la liquidazione effettuata dal primo Giudice, con riserva di agire in via di manleva e/o di regresso nei Firmato Da: DAVID OR Emesso Da: TI Trust
Technologies QTSP CA 1 Serial#: 2013a1 3 confronti dei responsabili. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 652/2021, emessa e pubblicata il 30.9.2021, il Tribunale di Lucca, in parziale accoglimento della domanda formulata da e Parte_1 Parte_2
pagina 7 di 37 condannava a pagare agli attori la somma di € 7.000,00, oltre AR interessi legali dalla domanda, compensando integralmente le spese di lite e ponendo a carico di entrambe le parti, per la metà, le spese di CTU.
Il giudice di prime cure premetteva che il e la avevano chiesto la Pt_1 Pt_2 condanna di al pagamento della maggior somma di € 37.000,00, in AR conseguenza degli ammanchi e delle erronee imputazioni di versamenti compiuti tra il
2007 e 2012 nelle mani di agente di NA-AS (oggi Controparte_3 AR
, in relazione ad alcune polizze assicurative da essi stipulate.
[...]
Ciò premesso, osservava che dagli elementi di prova acquisiti al processo non emergeva che il prima del 2009/2010 fosse agente o avesse comunque un rapporto diretto CP_3 con NA – AS.
Riteneva pertanto che, stante la qualifica, al più, di sub-agente del in quegli CP_3 anni, fosse da disattendere la prospettazione degli attori dal momento che non ricorreva nella fattispecie nessuna delle circostanze sintomatiche indicate dalla giurisprudenza di legittimità per configurare la responsabilità indiretta, ex art. 2049 c.c., della compagnia assicuratrice per l'illecito del sub-agente.
Per contro, relativamente al periodo successivo al 2009-2010, rilevava che le testimonianze e la documentazione acquisite in causa dimostravano sia la qualifica di agente NA – AS del sia l'effettiva commissione degli illeciti da parte di CP_3 quest'ultimo con conseguente responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2049 c.c., ricorrendo il nesso di occasionalità necessaria tra gli incombenti affidati al e la CP_3 tipologia degli illeciti commessi.
Infine, osservava che la condotta dei danneggiati – i quali avevano effettuato pagamenti in contanti anche per importi non modesti o a mezzo di assegni intestati al e non CP_3 alla compagnia, senza farsi rilasciare gli originali delle polizze sottoscritte, stipulando le polizze ed effettuando le operazioni connesse presso il bar della o l'abitazione Pt_2 degli attori e non presso i locali dell'agenzia – consentiva di ravvisare a loro carico un concorso colposo nella causazione del danno, con conseguente riduzione della somma dovuta fino all'importo, da ritenersi congruo, di € 7.000,00, al cui pagamento andava pertanto condannata AR
pagina 8 di 37 La minor somma riconosciuta - concludeva - giustificava poi la compensazione delle spese di lite nonché l'appostazione a carico di entrambe le parti, per la metà, delle spese della CTU grafologica espletata in corso di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il e la interponevano Pt_1 Pt_2 appello contro la suddetta sentenza, sulla base di cinque motivi di gravame.
Con il primo motivo, essi si dolevano del “Mancato riconoscimento della responsabilità della compagnia convenuta per l'attività svolta per conto della stessa da parte del sig.
negli anni dal 2005 al 2009-2010”. Controparte_3
A sostegno del motivo, gli appellanti, nel contestare la ricostruzione in fatto e in diritto operata dal Tribunale di Lucca, deducevano che: 1) le risultanze della documentazione prodotta e gli esiti della prova testimoniale deponevano univocamente nel senso che il anche prima degli anni 2009-2010 avesse svolto l'attività di sub-agente di CP_3 [...]
; 2) il primo giudice aveva escluso che ricorressero le circostanze indicate dalla CP_2 giurisprudenza di legittimità per ritenere integrata la responsabilità della compagnia assicuratrice per l'attività svolta dal sub-agente, fornendo delle risultanze processuali un'interpretazione non conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza e omettendo di considerare il dettato normativo degli artt. 118 e art. 109, comma 2, lettera (e) del codice delle assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005).
Con il secondo motivo, deducevano l'“Errato riconoscimento di una corresponsabilità dei sigg. e ex art. 1227 c.c.”. Parte_1 Parte_2
In proposito, osservavano che il giudice di prime cure li aveva ritenuti corresponsabili del danno subito per aver tenuto comportamenti imprudenti, quando invece tali comportamenti rientravano nella piena normalità delle cose o addirittura, come dichiarato dal teste ex sub-agente , erano richiesti dalla stessa compagnia. Tes_1 CP_2
Con il terzo motivo, lamentavano la “Mancata esposizione del criterio di determinazione dell'importo da rimborsare ai sigg. – . Pt_1 Pt_2
Sul punto, deducevano che la determinazione della somma di € 7.000,00 oggetto di condanna, non aveva alcun fondamento logico e risultava del tutto immotivata.
Con il quarto motivo, censuravano la “Ingiusta compensazione delle spese di CTU” compiuta dal giudice di primo grado nonostante il consulente d'ufficio incaricato, a differenza di quanto erroneamente ritenuto in sentenza, avesse confermato la falsità di tutte le firme disconosciute dal . Pt_1 pagina 9 di 37 Infine, con il quinto motivo, si dolevano della “Ingiusta compensazione delle spese di giudizio” osservando che la loro domanda era stata accolta, sebbene in misura ridotta.
Per tali ragioni, veniva formulata dagli appellanti richiesta di riforma parziale della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa ammissione delle prove testimoniali sui capitoli non ammessi dal primo giudice, nn. 1, 2,
3, 4, 10 e 11 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., e di CTU contabile volta a determinare, sulla base della documentazione prodotta, l'ammontare del danno patrimoniale subito.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la AR quale contestava in fatto e in diritto i motivi di appello e ne chiedeva il rigetto. Inoltre, proponeva a sua volta appello incidentale diretto ad ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto come provata la qualifica di agente di
[...]
del a far data dagli anni 2009/2010 e nella parte in cui aveva liquidato CP_2 CP_3 in favore degli attori l'importo di € 7.000,00 benché le pretese da costoro avanzate fossero rimaste prive di riscontro probatorio riguardo (i) all'effettivo esborso delle somme asseritamente investite, (ii) al correlativo incasso da parte del e, soprattutto, (iii) CP_3 all'imputazione e riconducibilità dei versamenti alle operazioni negoziali contestate.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 15.11.2023 (a seguito di udienza cartolare del 9 novembre 2023); quindi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 10 aprile 2025 (a seguito di udienza a trattazione scritta dell'1 aprile 2025) e concessione di termini ridotti (30+20) ex art. 190 c.p.c., veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
L'appello principale merita parziale accoglimento, nei termini che si andranno esponendo, mentre deve essere respinto l'appello incidentale proposto da AR
[...]
Gli attori/odierni appellanti lamentano che taluni pagamenti da essi effettuati in relazione a polizze – piani di risparmio, da essi sottoscritti tramite il dal 2005 al 2012, non CP_3 sarebbero stati di fatto imputati ai prodotti assicurativi per i quali erano stati di volta in pagina 10 di 37 volta eseguiti e che sarebbero state stipulate, a loro insaputa, nuove polizze assicurative con firma apocrifa.
Per il periodo precedente al 2009/2010, il giudice di prime cure ha escluso la responsabilità di da essi invocata ai sensi dell'art. 2049 c.c., quale AR compagnia assicuratrice preponente, ritenendo che non vi fosse prova del fatto che in quegli anni il rivestiva la qualifica di agente di NA – AS. CP_3
Con il primo motivo, gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza di prime cure in parte qua nel senso che sia invece riconosciuto come provato il rapporto di collaborazione tra il e la compagnia anche per il periodo CP_3 CP_2 antecedente agli anni 2009 e 2010.
Più precisamente, sulla base delle doglianze espresse, ciò che rimane controverso è se possa essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., AR dell'attività compiuta dal in quegli anni in qualità di sub-agente. CP_3
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata sul punto da AR
Non è vero, infatti, che gli appellanti si sarebbero limitati a dedurre che CP_1 dovrebbe rispondere delle condotte poste in essere dal quale subagente, senza CP_3 formulare specifiche censure contro la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude che sia stata fornita prova “delle circostanze sintomatiche particolari” richieste dalla giurisprudenza di legittimità al fine di ritenere integrati i presupposti della responsabilità dell'impresa per fatto del subagente.
È sufficiente ripercorrere le pagine 14, 15 e 16 dell'atto di appello per avvedersi che gli appellanti hanno non solo specificamente contestato la ricostruzione in fatto e in diritto compiuta dal primo giudice ma anche offerto elementi valutativi, attraverso precisi riferimenti alle prove orali e documentali acquisite al processo, per contrapporre, a quella del primo giudice, una diversa ricostruzione a loro dire rispondente alla fattispecie normativa invocata, come delineata nei suoi presupposti applicativi dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, entrambe le doglianze mosse con il motivo di appello al percorso motivazionale della sentenza gravata risultano fondate.
pagina 11 di 37 In diritto, si osserva che la subagenzia costituisce un particolare contratto derivato
(subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne è il necessario presupposto.
La figura del sub-agente non è espressamente disciplinata dal codice civile, di talché, per esso, trovano applicazione gioco-forza le norme del contratto di agenzia (artt. 1742-1753
c.c.), con esclusione di quelle sull'esercizio del potere rappresentativo dell'impresa assicuratrice (artt. 1745 e 1903 c.c.).
Ne deriva, che i contratti di agenzia e di sub-agenzia, nonostante la sostanziale sovrapponibilità dell'oggetto, si differenziano con riguardo alla persona del preponente
(che nel primo è l'impresa di assicurazioni e nel secondo l'agente).
Ciò premesso, in punto di fatto si osserva che l'attività di sub-agente per CP_2 svolta dal negli anni dal 2005 al 2009/2010 – ritenuta “al più” esistente da parte CP_3 del primo giudice – è sicuramente emersa sulla base delle prove orali espletate in primo grado.
In particolare, i testi escussi padre dell'attrice, e Testimone_2 [...]
ex dipendente del bar della hanno confermato che Tes_3 Pt_2 Controparte_3 dopo aver affiancato negli anni 1999 e 2000 il padre, nell'attività di Testimone_4 gestione dell'agenzia di Pietrasanta (capitolo n. 5 memoria ex art. 183, CP_2 sesto comma n. 2 c.p.c.), aveva in seguito esercitato insieme al genitore l'attività di agente (capitolo n. 6 memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c.) e ciò aveva fatto recandosi personalmente presso i clienti (tra i quali si annoveravano anche la e Pt_2 il : capitolo n. 9 memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c.), proponendo la Pt_1 stipula di polizze, facendo sottoscrivere i contratti, riscuotendo i premi, sottoponendo all'atto della stipula e dei pagamenti documentazione recante marchio , CP_2 rilasciando ricevute intestate a (capitoli nn. 8, 9, 12, 16, 17, 18 memoria ex CP_2 art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c.) (cfr. verbale udienza 26.6.2019).
Il teste - ex subagente di e, successivamente, dipendente Testimone_5 CP_2 della società - ha dichiarato, a sua volta, che da quando, nel CP_5 Parte_7 settembre dell'anno 2005, era entrato “all'interno della struttura di ”, CP_2 era sub-agente della medesima compagnia e svolgeva l'attività con il Controparte_3 padre presso l'agenzia di Pietrasanta;
ciò fino agli anni 2008/2009 Testimone_4 quando le subagenzie vennero accorpate a Viareggio;
in seguito, nel 2009/2010 creò (e divenne socio de) la che era agente Controparte_3 Controparte_6 pagina 12 di 37 . Per il resto, anch'egli ha confermato: con riferimento al capitolo n. 8, che CP_2 esercitava la propria attività di agente recandosi Controparte_3 CP_2 personalmente presso i propri clienti, proponendo la stipula di polizze, facendo firmare loro i contratti e riscuotendo premi e ha aggiunto: che “si trattava di una caratteristica di
” e che tale attività “per un 20% veniva svolta in ufficio”; con riferimento al CP_2 capitolo n. 12, che la documentazione che faceva sottoscrivere al Controparte_3 momento della stipula del contratto assicurativo e dei pagamenti recava il marchio
[...]
; con riferimento al capitolo n. 18, che le ricevute esibitegli (docc. 6 - 13 a, b, c – CP_2
15 - 16) erano quelle che l'agenzia di Pietrasanta e poi di Viareggio, e in CP_2 particolare quelle che rilasciava ai clienti a seguito del Controparte_3 CP_2 pagamento del premio (cfr. verbale udienza 26.6.2019).
Le circostanze emerse, relative al compimento da parte di di attività Controparte_3 del tutto omogenee sotto il profilo oggettivo a quelle svolte dall'agente, ben consentono di affermare che costui negli anni precedenti al 2009/2010 operasse in veste di subagente.
Rimane quindi da indagare sull'ulteriore aspetto in contestazione, oggetto della seconda doglianza posta a fondamento del motivo di gravame, vale a dire se, premessa la veste di subagente del negli anni dal 2005 al 2009/2010, possa CP_3 AR essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c. degli eventuali fatti illeciti compiuti dallo stesso.
A giudizio del Collegio la risposta a tale interrogativo deve essere positiva.
L'art. 2049 c.c. disciplina la responsabilità dei preponenti per gli illeciti compiuti dai propri preposti nell'esercizio delle incombenze loro affidate.
Il “rapporto di preposizione” rimanda a tutte le forme giuridiche (rapporto di lavoro subordinato, rapporto institorio, lavoro d'opera, ecc.) in cui un soggetto (preponente) utilizza e dispone per i propri fini dell'attività di un altro soggetto (preposto), in forza di vincoli di varia natura.
Le Sezioni Unite, con la sentenza del 16/05/2019, n. 13246, hanno analiticamente esaminato la natura della responsabilità ex art. 2049 c.c., alla luce della più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, e, richiamando i principi da questa affermati, hanno ribadito che si tratta di responsabilità oggettiva per fatto altrui e, in particolare, di un'applicazione moderna del principio “cuius commoda eius et
pagina 13 di 37 incommoda”, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli.
Tale appropriazione di attività deve comportarne l'imputazione nel suo complesso e, così, sia degli effetti favorevoli che di quelli pregiudizievoli, rispondendo un simile principio ad esigenze generali dell'ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi dell'operato di altri (così SS.UU. par. 25 cit.).
Quale ultimo elemento costitutivo della fattispecie - oltre al rapporto di preposizione ed all'illiceità del fatto del preposto - occorre la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra esercizio delle incombenze e danno al terzo, con la precisazione che questo sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, a condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze (cfr. anche Cass. 20799/2024).
Quanto, in particolare, alla responsabilità indiretta dell'impresa di assicurazione per l'illecito del subagente, l'orientamento giurisprudenziale tradizionale è nel senso che la responsabilità dell'assicuratore è esclusa per fatto illecito del sub-agente in virtù del fatto che ciascun padrone o committente risponde, ex artt. 2049 e 1228 c.c., dei fatti illeciti commessi soltanto dai propri collaboratori e non dai collaboratori dei soggetti ai quali essi sono legati mediante rapporti contrattuali che lasciano all'autonomia organizzativa dei commissionari lo svolgimento dell'attività loro affidata (cfr. Cass. n. 7634 del 16/5/2012; nello stesso senso, Cass. 23448/2014; Cass. n. 3703 del 2018).
Tuttavia, la Suprema Corte con la sentenza n. 23973 del 26/09/2019 – richiamata nella sentenza gravata – nel solco di tale indirizzo ha precisato che “oltre alla pacifica sussistenza di una diretta responsabilità dell'assicuratore preponente nei casi in cui sia quest'ultimo ad attribuire i poteri di rappresentanza direttamente al sub-agente, criteri di ragionevolezza impongono di ritenere operative le tutele offerte dall'art. 2049 c.c. anche con riferimento a quelle strutture imprenditoriali che operano attraverso una rete di agenzie consentendo ai sub-agenti di agire usando i locali e la carta intestata della
Compagnia”. pagina 14 di 37 In altre parole, secondo tale impostazione nomofilattica - che ha preso le mosse da un caso analogo a quello in esame – il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del sub- agente e il preponente sussiste nel caso in cui al sub-agente venga consentito, per l'esercizio della propria attività, l'uso - continuativo, protratto nel tempo, pubblico e notorio - dei locali della sede dell'assicurazione, nonché l'utilizzo di carta intestata della società di assicurazioni con abilitazione tout court a vendere prodotti del preponente, nonché in presenza di Accordo Nazionale di categoria dal quale si evinca la pacifica conoscenza da parte del preponente della circostanza secondo cui gli agenti operassero attraverso subagenti (cfr. pag. 11 e 12 sentenza n. 23973/19).
Nella prospettiva di tutela del cliente, assume quindi rilievo la verifica in fatto dell'inserimento del sub-agente nell'apparato organizzativo dell'assicuratore, nonché la sua eventuale abilitazione, pubblica e risalente, a stipulare contratti relativi a prodotti assicurativi riferibili, tout court, alla preponente, in maniera idonea a fare apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere per la consumazione dell'illecito rientri nell'incarico affidato dalla società mandante.
Orbene, nel caso di specie, alla stregua delle complessive risultanze acquisite al processo, lo scrutinio che compete compiere è favorevole agli attori/appellanti.
Ed invero, è emerso dalle circostanze già richiamate che il avesse, sin dal 2005 e CP_3 ininterrottamente, svolto attività del tutto equiparabili a quelle dell'agente , CP_2 recandosi periodicamente presso i clienti, promuovendo la conclusione di polizze, facendo concludere contratti, riscuotendo i relativi premi e rilasciando le ricevute, il tutto presentandosi alla clientela come agente , servendosi di carta intestata CP_2 [...]
e utilizzando all'occorrenza i locali dell'agenzia di Pietrasanta. Tutti elementi CP_2 idonei ad ingenerare il ragionevole e generale convincimento all'interno della piccola realtà del centro lucchese, e degli attori in particolare, che l'attività svolta rientrasse nell'incarico affidato da all'agenzia di Pietrasanta. CP_2
Al riguardo, oltre ai numerosi documenti versati in atti da cui emerge la conclusione per il tramite del di contratti intestati alla preponente, firmati NA AS s.p.a, CP_3 ovvero il rilascio di quietanze/ricevute su carta intestata NA AS s.p.a. o assegni con firma NA AS s.p.a. in relazione alla liquidazione di polizze concluse per il tramite del
(doc. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/A, 13B, 13C, 14, 15, 16, 17, 19, 20, CP_3
23, 24), rilevano le dichiarazioni rese dai testi escussi, Testimone_2
e Testimone_3 Testimone_5 pagina 15 di 37 Il primo ha riferito: [“Conosco entrambi i era agente dell' , CP_3 Tes_4 CP_2 poi poi dopo un periodo di affiancamento gli subentrò il figlio , ciò mi CP_1 CP_3 pare a cavallo tra il 2003 e il 2008. Io stesso stipulai polizze con loro (…)”: cap. 5]; [“(..)
Venivano loro al mio negozio o alla mia abitazione (…)”: cap. 6]; [“Confermo che
veniva presso il mio negozio e presso la mia abitazione. Svolgeva le attività CP_3 indicate nel capitolo. Appariva agente perché rilasciava ricevute intestate CP_2
NA-AS. Lui mi riferiva che svolgeva le stesse attività anche con altri clienti”: cap.
8]; la seconda ha dichiarato: [“(…) Entrambi venivano in negozio per le polizze e si presentavano nel ruolo indicato nel capitolo (…)”: cap. 5]; [“(…) Aggiungo che vedevo
all'interno dell'Agenzia posta a pochi metri dal bar (…)”: cap. 5]; [“(…) Li CP_3 vedevo spesso al bar che si occupavano delle polizze e si mettevano su un tavolo in un angolo del bar”: cap. 6]; [“(…) Li vedevo spesso al bar che si occupavano delle polizze e si mettevano su un tavolo in un angolo del bar. Vedevo anche pagamenti con assegni e rilascio di ricevute (…)”: cap. 8]; il terzo ha confermato che esercitava Controparte_3 la propria attività di agente recandosi personalmente presso i propri clienti, CP_2 proponendo la stipula di polizze, facendo firmare loro i contratti e riscuotendo premi e ha aggiunto: che “si trattava di una caratteristica di ” e che tale attività “per un CP_2
20% veniva svolta in ufficio” (capitoli 6 e 8); con riferimento al capitolo n. 12, che la documentazione che faceva sottoscrivere al momento della stipula del Controparte_3 contratto assicurativo e dei pagamenti recava il marchio;
con riferimento al CP_2 capitolo n. 18, che le ricevute esibitegli (docc. 6 - 13 a, b, c – 15 - 16) erano quelle che l'agenzia di Pietrasanta e poi di Viareggio, e in particolare quelle che CP_2
rilasciava ai clienti a seguito del pagamento del premio Controparte_3 CP_2
(cfr. verbale udienza 26.6.2019).
Quanto alla consapevolezza da parte di dell'attività svolta da CP_2 CP_3 con le caratteristiche sopra evidenziate, essa può agevolmente desumersi – oltre
[...] che dal documento n. 26 prodotto dagli attori (Polizza NA Studio n. 63938083/48 e
Polizza NA Studio n. 63938074/39) nel quale le proposte di assicurazione sottoscritte da Con
nel 2005, per conto di , risultano controfirmate dall'agente generale Controparte_3
- dalla consistenza della stessa, dalla sua notorietà nonché dal lungo arco CP_2 temporale in cui risulta che il agì nel piccolo centro lucchese spendendo il nome CP_3 di , vendendo prodotti assicurativi riferibili tout court alla preponente, CP_2 compiendo attività di riscossione e di quietanza per la stessa, pubblicizzando l'agenzia di
Pietrasanta con l'inserimento del proprio nome (cfr. doc. 29 all. fascicolo parte attrice). Il pagina 16 di 37 tutto, in guisa da far apparire assolutamente improbabile - alla stregua della ripetizione di quei comportamenti, della pubblicità impressa all'attività, della rilevabilità delle sottoscrizioni apposte sulla documentazione, dei poteri di monitoraggio e di sorveglianza esercitati dall'impresa proponente sulle agenzie, attraverso i suoi organi di vigilanza - che questa non avesse la conoscenza e il controllo di quelle attività, che si presentavano perfettamente inserite nel contesto della sua organizzazione imprenditoriale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, era perfettamente in grado di CP_2 raffigurarsi ex ante quali potevano essere gli effetti delle attività compiute dal e CP_3 prevenirli o comunque tenerli in debita considerazione nell'organizzazione della propria attività quali componenti potenzialmente pregiudizievoli, conformemente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. U. 16/05/2019, n. 13246).
E' quanto basta, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, per configurare la responsabilità oggettiva e indiretta della società appellata ex art. 2049 cod. civ., la quale trova la sua ragion d'essere, per un verso, nel fatto che l'agire del rappresenta CP_3 uno degli strumenti dei quali il preponente si è avvalso nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, secondo l'antica regola cuius commoda eius et incommoda; per altro verso, nell'esigenza di offrire una adeguata garanzia agli attori/odierni appellanti delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del giacché appunto per le caratteristiche di CP_3 questo genere di offerte la buona fede dei clienti può più facilmente esserne sorpresa e aggirata (cfr. Cass. Sez. U. n. 13246 del 2019).
Ne deriva, che il giudice di prime cure ha effettivamente errato nel ritenere che nella fattispecie non ricorressero i presupposti per configurare la responsabilità indiretta dell'impresa assicuratrice per i fatti illeciti compiuti dal CP_3
Ragioni di ordine logico, impongono di esaminare a questo punto il primo motivo di appello incidentale proposto da con riferimento alla ritenuta qualità AR di agente del relativamente al periodo successivo al 2009/2010. CP_2 CP_3
L'appellante incidentale deduce che la prova dell'esistenza del rapporto di agenzia tra il e avrebbe dovuto essere fornita documentalmente, cioè, CP_3 CP_2 dimostrando che all'epoca dei fatti il fosse iscritto al RUI (Registro Unico degli CP_3
Intermediari assicurativi tenuto dall'IVASS), alla Sezione A dedicata agli agenti con la qualifica di Agente di Generali o mediante la richiesta di esibizione del contratto di agenzia e non attraverso le risultanze testimoniali e documentali richiamate dal giudice di pagina 17 di 37 prime cure nella sentenza impugnata, che erano del tutto inidonee a fornire la pretesa dimostrazione in difetto della necessaria prova documentale.
La doglianza è destituita di fondamento.
La natura del rapporto intercorrente tra il e ha una limitata CP_3 CP_2 rilevanza nell'accertamento della responsabilità della preponente ai sensi dell'art. 2049
c.c.
Ed invero, per la sua configurabilità è necessaria e sufficiente la prova dell'esistenza del
«rapporto di occasionalità necessaria» tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque il collaboratore dell'imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli.
Come osservato dalla Suprema Corte, siamo in presenza di «una peculiare specie di relazione di causalità», da valutarsi alla stregua del criterio di regolarità causale con il quale è declinato in ambito civile il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 cpv. cod. pen., tale per cui «la verificazione del danno-conseguenza non sarebbe stata possibile senza l'esercizio dei poteri conferiti da altri, che assurge ad antecedente necessario anche se non sufficiente» (Cass. Sez. U. n. 13246 del 2019, cit.).
Ne deriva, che non assumono rilievo decisivo la natura e la fonte del rapporto esistente tra preponente e preposto, essendo sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarietà del preposto, nel quadro dell'organizzazione e delle finalità dell'impresa gestita dal preponente. Il fondamento della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. va, infatti, rinvenuto non già nella formale esistenza di un rapporto di lavoro o di agenzia, ma nel rapporto effettuale che si istituisce quando per volontà di un soggetto
(committente), altro soggetto (commesso) esplica in fatto attività per di lui conto e sotto il suo potere. In altre parole, è sufficiente che l'agente sia inserito, anche se temporaneamente o occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbia agito per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 5414 del
2021).
Che ciò sia avvenuto nel caso di specie è incontestabile, come emerge sia dalle testimonianze raccolte, che attestano come il in tutto l'arco temporale CP_3
pagina 18 di 37 considerato, svolgesse l'attività prima di subagente e poi di agente per conto di
[...]
(cfr. cap. 6: testi , stipulando nuove polizze CP_2 Pt_2 Tes_3 Tes_1 [...]
(cfr. cap. 13: testi e e cap. 17: teste , incassando CP_2 Pt_2 Tes_3 Tes_3 somme (cap. 17: teste e rilasciando quietanze intestate a (cap. 12 Tes_3 CP_2
e 18: testi e , sia dalle ricevute prodotte in atti, riconosciute Pt_2 Tes_3 Tes_1 dai testi e come quelle rilasciate ai propri clienti dal (doc. 6, Tes_3 Tes_1 CP_3
13/A, 13/B e 13/C, 15 e 16).
In tale quadro, già di per sé esaustivo, appaiono ulteriormente confermativi i documenti
29 e 31 allegati al fascicolo di parte attrice, segnatamente rappresentanti un inserto pubblicitario dell'Agenzia NA AS di Pietrasanta, nel quale compare anche il nominativo del e un bollettino di pagamento riportante il logo CP_3 CP_2 agenzia generale di Viareggio intestato a e Controparte_3 Parte_8
Va poi conclusivamente rilevato che la forma scritta ad probationem richiesta dall'art. 1742, secondo comma, c.c., per il contratto di agenzia rileva solo nel rapporto tra le parti e non anche nei confronti dei terzi.
Il motivo va quindi nel complesso disatteso.
Quanto ai comportamenti illeciti che sarebbero stato tenuti dal dei quali gli CP_3 attori/appellanti hanno chiesto l'accertamento, valgono le considerazioni che seguono.
Con 1) Polizza n. 63938083/48 Studio a favore di e Polizza n. Parte_3
Con 63938074/39 Studio a favore di , stipulate nell'anno 2005 a Parte_4 favore delle due figlie all'epoca minorenni, con rata annua per ciascuna di circa
2.000,00 euro.
Per entrambe le polizze, a detta degli attori/odierni appellanti, non risulterebbe contabilizzata la rata relativa all'anno 2007, che invece essi avrebbero provveduto a versare a mezzo di assegno bancario del 27.11.2007 di € 4.000,00 tratto sulla CA della RS UN e FA Cred. coop. (doc.5).
Ugualmente, la rata relativa all'annualità 2008, pagata in due tranches di euro 2.000,00, di cui la prima attraverso rimessa in contanti al e la seconda mediante assegno CP_3 dell'importo di € 2.000,00 (doc. 6), non sarebbe stata contabilizzata.
Gli attori hanno quindi chiesto di “accertare come i versamenti sulle suddette polizze siano stati eseguiti per almeno 3 annualità e pertanto al caso di specie non sia applicabile la clausola di cui al Punto (F) delle condizioni generali di polizza relativa alla risoluzione pagina 19 di 37 automatica del rapporto e la perdita di quanto versato;
per l'effetto di quanto sopra, in via principale, condannare al pagamento agli appellanti di tutto AR quanto versato a far data dall'anno 2005 in forza delle polizze NA Studio pol. n.
63938083/48 a favore di n. 63938074/39 a favore di Parte_5 Parte_4 pari a complessivi euro 16.000,00, oltre interessi dai versamenti al saldo, nella misura contrattualmente stabilita o in ipotesi subordinata al tasso legale;
in ipotesi subordinata, condannare a contabilizzare la somma di euro 16.000,00 versata AR per le annualità dal 2005 al 2008, oltre interessi come sopra indicati, in previsione della liquidazione delle suddette polizze”.
La domanda può essere accolta solo in parte.
Sono in atti le Polizze in questione e le quietanze relative alle annualità del 2005 e del
2006 (doc. 1 e 2 all. fascicolo attoreo).
Parimenti prodotto in atti è l'assegno bancario di € 4.000,00, con firma di traenza
, emesso all'ordine di , in data 27.11.2007. Parte_1 Controparte_3
Rispetto ad esso, ha dedotto che mancherebbe la prova della riconducibilità CP_1 degli asseriti pagamenti alle polizze in questione.
Si tratta di eccezione fondata dal momento che i testi e Testimone_2
escussi sul capitolo n. 14 della prova articolata dagli attori, hanno Testimone_3 dichiarato: il primo, che gli pareva di aver visto l'assegno in questione e di ricordare di avere lui stesso aperto le polizze;
la seconda, di nulla sapere.
La deposizione del è priva di valore probatorio, attesa la genericità delle Pt_2 dichiarazioni riferite all'assegno e l'irrilevanza della circostanza che fosse stato lui stesso a suo tempo ad accendere le polizze. A tal fine, si evidenzia che le polizze furono aperte nel 2005 e che, stando alle dichiarazioni degli attori, l'assegno si riferirebbe al rateo del
2007.
Con riferimento alle due tranches di € 2.000,00 ciascuna, asseritamente versate per la rata relativa all'anno 2008, valgono considerazioni parzialmente diverse.
Quanto al primo preteso pagamento di € 2.000,00 in contanti, non vi è alcuna prova di esso. Inoltre, l'allegazione degli attori secondo cui tale somma sarebbe stata indebitamente “stornata” per accendere senza il loro consenso due polizze in favore delle due figlie minorenni, come si vedrà in seguito (vedi punto n. 7), non può ritenersi circostanza provata. pagina 20 di 37 Quanto al secondo, vi è in atti una “ricevuta di versamento per incasso premi” datata 4 maggio 2009 per la somma di € 2.000,00 (doc. 6 all. fascicolo attoreo), da cui emerge la Con causale “Versamento su polizza STUDIO”.
Poiché non risulta che la avesse stipulato altre Polizze NA Studio al di fuori di Pt_2 quelle in discussione e poiché non ha mosso alcuna contestazione sulla loro CP_1 mancata contabilizzazione, la domanda di restituzione proposta è fondata limitatamente a tale somma.
Quanto alla rimanente somma di € 14.000,00 che gli attori hanno chiesto in restituzione, assumendo la non applicabilità della clausola di cui al Punto (F) delle suddette polizze, si osserva che, risultando, per quanto detto, un numero di annualità di premio corrisposte inferiore a tre (anni 2005 e 2006), lo scioglimento non appare illegittimo.
Ne deriva che la domanda di restituzione proposta in ipotesi deve essere accolta nei più contenuti limiti di € 2.000,00, in favore della sola avuto riguardo alla titolarità Pt_2 della polizza.
Trattandosi non di posta risarcitoria ma di pagamento non dovuto in quanto eseguito in assenza di causa, su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso di legge dal giorno della domanda.
2) Polizza Vita n. 63084627/95 con effetto dal 29.09.2000 con premio pari ad euro
1.550,00, parzialmente liquidata il 21.09.2012 con assegno di euro 7.152,02.
Gli attori hanno dedotto che non sarebbero stati contabilizzati i versamenti relativi alle annualità 2009 – 2010 – 2011 effettuati dalla Pt_2
Con riferimento a tale polizza hanno quindi chiesto di “accertare che i sigg. Pt_1
e hanno effettuato i pagamenti delle annualità 2009 – 2010 –
[...] Parte_2
2011 per complessivi euro 4.650,00 (euro 1.550,00 x 3) e per l'effetto condannare al pagamento in favore di di tale importo, ulteriore AR Parte_2 rispetto a quanto già liquidato dalla convenuta in data 21.09.2012 con assegno di euro
7.152,02, oltre interessi dai versamenti al saldo, nella misura contrattualmente stabilita o in ipotesi subordinata al tasso legale”.
La domanda è fondata.
È in atti la Polizza in questione (doc. 10 all. fascicolo attoreo).
pagina 21 di 37 Parimenti prodotte dagli attori sono le tre ricevute/quietanze da cui emerge il pagamento a mani del per le annualità 2009, 2010 e 2011, dei ratei di € 1.550,00 ciascuno CP_3 eseguiti rispettivamente in data 5.10.2009 (doc. 13/A), 10.9.2010 (doc. 13/B) e il
27.12.2011 (doc. 13/C), e imputati alla polizza in questione.
Inoltre, dal documento n. 11 “Liquidazione e quietanza di riscatto (27/8/2012)” relativo alla suddetta polizza, emerge “quale prima rata insoluta” quella del 29/9/2009, a conferma della mancata contabilizzazione dei ratei successivi al 2008, nonostante gli avvenuti versamenti.
Con riferimento a tale posta, infine, non ha mosso nessuna contestazione né CP_1 relativa alla riferibilità dei pagamenti alla polizza né relativa alla mancata contabilizzazione dei tre ratei, entrambe risultanti per tabulas.
Ne deriva, che la domanda proposta deve essere accolta, con l'unica precisazione, sotto il profilo soggettivo, che il diritto alla restituzione delle somme spetta alla in via Pt_2 esclusiva, avuto riguardo alla titolarità della polizza.
Trattandosi di posta risarcitoria derivante da fatto illecito, e dunque di debito di valore, sulla stessa, anche in assenza di esplicita richiesta, spetta la rivalutazione monetaria a decorrere dalle date di versamento dei tre ratei. Quanto agli interessi compensativi, pur considerando i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in forza dei quali la relativa determinazione non può essere né automatica né presunta "iuris et de iure", (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19063 del 05/07/2023; Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 6351 del 10/03/2025), il Collegio ritiene che, nel caso di specie, il mancato guadagno derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione può senz'altro essere desunto dalla propensione agli investimenti dimostrata dall'attrice. Donde la spettanza degli interessi al tasso di legge sulle somme devalutate dalle date dei singoli versamenti e via via rivalutate, anno per anno.
3) Polizza Fondo pensione (PIP) n. 5870941/16 poi sostituita nella n. 63697873, intestata a con rateo annuale pari ad euro 1.000,00, con effetto a Parte_2 partire dal 16.09.2003.
Gli attori lamentano il mancato accredito delle rate pagate per le annualità 2010 – 2011, pari a complessivi € 2.000,00.
pagina 22 di 37 Con riferimento a tale polizza hanno quindi chiesto di “accertare che i sigg. Pt_1
e hanno effettuato i pagamenti delle annualità 2010 e 2011 per
[...] Parte_2 complessivi euro 2.000,00 e per l'effetto di quanto sopra condannare la compagnia convenuta ad accreditare a favore dell'attrice il suddetto importo di euro Parte_2
2.000,00 sulla polizza in conto della futura liquidazione”.
La domanda è fondata.
È in atti la Polizza in questione (doc. 14 all. fascicolo attoreo).
Parimenti prodotte dagli attori sono due “ricevute di versamento premio”, per le somme: di 1.000,00 euro, in data 10.3.2010, intestata a , con causale “versamento Parte_2 volontario fondo pensione” (cfr. doc. 15, con allegato assegno e contabili bancarie) e di €
2.100,00 in data 30.12.2010, intestata a , con causale “polizze varie” Parte_1
Con specificate con asterisco in calce, tra cui “ € 1.000,00 ” (cfr. doc. 16, con allegato Pt_2 assegno bancario).
Con riferimento a tale posta, ha eccepito che mancherebbe “la prova della CP_1 riconducibilità dei pagamenti asseritamente eseguiti in contanti per le annualità 2010 e
2011 alla polizza n. 5870941/16”.
Il Collegio reputa infondata tale eccezione dal momento che i pagamenti risultano effettivamente eseguiti a mani del come emerge dalla firma di costui a tergo CP_3 per girata, e ulteriormente dalla contabile bancaria prodotta con il documento n. 15; Con inoltre, dalle ricevute prodotte in giudizio emerge l'imputazione dei pagamenti al , vale a dire all'unica Polizza Fondo Pensione intestata alla Pt_2
Ne deriva che la domanda proposta deve essere accolta.
4) Polizza vita n.70443368 (durata 5 anni) stipulata in data 27.11.2007 intestata a
. Parte_2
Gli attori hanno dedotto di aver versato € 8.000,00 mediante assegno bancario BVLG
n.7281797-03 intestato a ER S.n.c. emesso nella stessa data di stipula della polizza e che, risultando ad versato il minore importo di euro 1.600,00, al momento CP_2 del riscatto erano stati liquidati e restituiti alla solo euro 1.309,80. Pt_2
Con riferimento a tale polizza hanno quindi chiesto di “accertare che alla sig.ra Parte_2
in liquidazione della suddetta polizza venne pagato da parte della compagnia
[...] convenuta il minor importo di euro 1.309,80 e che alla stessa è dovuta la differenza
pagina 23 di 37 rispetto a quanto a suo tempo versato, per ulteriori euro 6.690,20; per l'effetto di quanto sopra, condannare al pagamento a favore della sig.ra AR Parte_2
dell'importo di euro 6.690,20, o dell'importo che sarà ritenuto come provato, oltre
[...] interessi dai versamenti al saldo, nella misura contrattualmente stabilita o in ipotesi subordinata al tasso legale.”
La domanda è fondata.
Sono in atti i documenti che attestano che al 30.7.2012 risultava versata soltanto la somma di € 1.610,00 (cfr. doc. 19 all fascicolo attoreo) e che liquidò in data CP_2
21.9.2012 in favore di la sola somma di € 1.309,80 (doc. 17 e 20 all. Parte_2 fascicolo attoreo).
Parimenti prodotto dagli attori è l'assegno bancario per la somma di € 8.000,00 emesso all'ordine di ER s.n.c. (con data illeggibile), con firma di (doc. Controparte_8
18).
La teste escussa sul capitolo n. 16 della memoria istruttoria degli attori, ha Tes_3 confermato le circostanze in esso indicate [“Dite come vero che la sig.ra in Parte_2 data 27.11.2007 stipulava con la Polizza vita n.70443368 (doc.17 parte CP_2 attrice) corrispondendo in una unica soluzione la somma di euro 8.000,00 con assegno
BVLG n.7281797-03 in medesima data della stipula (doc.18 parte attrice) intestato a
ER S.n.c.”].
Il teste sentito sullo stesso capitolo, ha reso dichiarazioni de Testimone_2 relato actoris, in quanto, dopo aver riferito che sua figlia aveva stipulato più di una
Polizza con ma di non ricordare le date, ha affermato: “Quanto al CP_2 pagamento indicato nel capitolo mi è stato riferito da mia figlia”.
Con riferimento a tale posta, ha dedotto che mancherebbe “la prova della CP_1 riconducibilità del pagamento asseritamente eseguito con assegno alla polizza n.
70443368”.
Il Collegio reputa infondata tale eccezione dal momento che il pagamento risulta effettivamente eseguito alla ER s.n.c., come emerge dal timbro e dalla firma apposta a tergo per girata;
inoltre - al netto di quanto dichiarato dal padre della Pt_2 stante la rilevanza sostanzialmente nulla della testimonianza de relato actoris (cfr. da ult.
Cass. ord. n. 4530/2025) - la teste ha confermato che l'assegno era stato Tes_3 emesso per il pagamento della polizza in questione. pagina 24 di 37 La dichiarazione resa dalla teste non è de relato, in quanto la stessa – a domanda del primo giudice - ha specificamente riferito di aver appreso la circostanza de visu all'interno del bar della presso cui ella all'epoca lavorava;
inoltre, la stessa ha Pt_2 dichiarato di ricordare la circostanza in quanto non solo si trattava di un importo alto ma anche perché quell'anno il bar era stato diviso e “ si era messa per conto suo”. Il che Pt_2 tranquillizza sia sotto il profilo della congruenza temporale degli avvenimenti, sia sotto il profilo della loro congruenza logica avuto riguardo alla disponibilità della somma da parte della ed al suo investimento nella Polizza Vita. Pt_2
Infine, non vi è violazione del divieto posto dall'art. 2726 c.c. in quanto la teste ha deposto su circostanze di fatto relative alla riferibilità dell'assegno prodotto in giudizio alla stipulazione della polizza in questione.
Ne deriva, che deve essere accolta la domanda proposta di pagamento in favore della della somma di € 6.690,20 (€ 8.000,00 - € 1.309,80). Pt_2
Trattandosi di posta risarcitoria derivante da fatto illecito, e dunque di debito di valore, sulla stessa, anche in assenza di esplicita richiesta, spetta la rivalutazione monetaria a far data dal 27.11.2007. Quanto agli interessi compensativi, pur considerando i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in forza dei quali la relativa determinazione non può essere né automatica né presunta "iuris et de iure", (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19063 del 05/07/2023; Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 6351 del 10/03/2025), il Collegio ritiene che, nel caso di specie, il mancato guadagno derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione può senz'altro essere desunto dalla propensione agli investimenti dimostrata dall'attrice. Donde la spettanza degli interessi al tasso di legge sulla somma devalutata a far data dal versamento e via via rivalutata, anno per anno.
5) Mancata contabilizzazione delle somme di euro 7.152,02 e di euro 1.309,80.
Gli attori hanno dedotto che, nel settembre 2012, in seguito alla riscossione da parte della della somma di euro 7.152.02, quale liquidazione della polizza Pt_2
n.63084627/95, nonché della somma di euro 1.309,80, quale liquidazione della polizza vita n.70443368, il suggerì loro di reinvestire gli stessi importi in un'altra polizza CP_3
con rendimento maggiore. Essi, quindi, in data 25.10.2012 emisero due CP_2 assegni, di euro 7.152,02 e di euro 1.309,80, in favore del senza però ricevere CP_3
pagina 25 di 37 mai la documentazione inerente al nuovo investimento, salvo poi scoprire nel novembre
2012 che il non lavorava più per l'agenzia di Viareggio (LU). CP_3 CP_2
Hanno quindi chiesto di “accertare che tali importi non sono mai stati imputati da parte della compagnia convenuta a favore degli attori e che nessuna posizione contrattuale è stata aperta a loro nome da parte della compagnia convenuta in conseguenza dell'incasso dei suddetti assegni bancari;
per l'effetto di quanto sopra, condannare AR alla restituzione agli attori del complessivo importo di euro 8.461,82., per indebito
[...] arricchimento, oltre interessi legali dal versamento al saldo”.
In ordine alla disponibilità delle somme asseritamente reinvestite da parte degli attori si vedano i punti 2 e 4 che precedono (doc. 11 e doc. 17 all. fascicolo attoreo).
Sono stati prodotti dagli attori i due assegni: di euro 7.152,02 tratto su CA RS
UN FA cred.coop. n.0008156834-10 all'ordine di ER s.n.c. in data
24.10.2012 (doc. 21) e di euro 1.309,80 tratto su CA RS UN FA cred.coop. n.0008156835-11 all'ordine di in data 24.10.2012 (doc. Controparte_3
22), entrambi con firma di gira apposta a tergo.
La teste escussa sui capitoli 13 [Dite come vero che il alla scadenza Tes_3 CP_3 delle polizze proponeva ai sigg. e nuovi prodotti nei quali Pt_2 Pt_1 CP_2 reinvestire il riscosso dalla liquidazione di precedenti polizze – piani di accumulo e CP_9 così fece nell'ottobre 2012 quando i sigg. riscossero le somme di euro Parte_6
1.309,80 ed euro 7.152,02 e li girarono al sig. ] e 17 [Dite come vero Controparte_3 che i sigg. e a metà del mese di ottobre 2012 Parte_1 Parte_2 emettevano assegno di euro 7.152,02 CA RS UN FA cred. coop.
n.0008156834-10 a favore dell'agente NA AS ER s.n.c. e assegno di euro
1.309,80 CA RS UN FA cred. coop. n.0008156835-11 a favore dell'agente in quanto quest'ultimo aveva riferito di procedere Controparte_3 all'apertura di nuova polizza vita, come da assegni bancari che le si mostrano doc. 34] della memoria istruttoria degli attori, ha dichiarato: sul capitolo 13), “Confermo la prima parte, ero lì presente e sentivo. Confermo anche la seconda parte perché ero presente”; sul capitolo 17), ha confermato quanto già dichiarato rispondendo al capitolo 13, precisando di non ricordare né le banche né gli intestatari degli assegni.
Il teste sentito sugli stessi capitoli, ha reso dichiarazioni de Testimone_2 relato actoris, in quanto, rispondendo sul capitolo n. 13, ha confermato la prima parte
“per avermelo riferito mia figlia” e ha aggiunto “Anche la seconda parte mi è stata riferita pagina 26 di 37 da mia figlia in particolare mi disse che le somme riscosse vennero reinvestite, se ben mi ricordo”; dopo aver riferito che sua figlia aveva stipulato più di una Polizza con
[...]
ma di non ricordare le date, ha affermato: “Quanto al pagamento indicato nel CP_2 capitolo mi è stato riferito da mia figlia”; analogamente, rispondendo sul capitolo n. 17, ha dichiarato “Ho già risposto in relazione alla seconda parte del capitolo 13. I particolari ulteriori indicati nel cap. 17 (intestatari degli assegni e motivo costituito dall'apertura di nuova polizza) mi sono stati riferiti da mia figlia”
Con riferimento a tale posta, ha eccepito che mancherebbe “la prova che gli CP_1 assegni prodotti da controparte sub documenti nn. 21 e 22 siano relativi a pagamenti effettuati per un nuovo investimento;
peraltro trattasi di pagamenti eseguiti, secondo la prospettazione di parte attrice, quando il non collaborava neppure più con CP_3
l'Agenzia di Viareggio.
Il Collegio reputa infondata tale eccezione dal momento che – al netto di quanto dichiarato dal padre della stante la rilevanza sostanzialmente nulla della Pt_2 testimonianza de relato actoris (cfr. da ult. Cass. ord. n. 4530/2025) - la prova che i pagamenti eseguiti nelle mani del con i due assegni prodotti dovessero essere CP_3 Con reinvestiti in una nuova polizza emerge dalle dichiarazioni della teste della Tes_3 cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
Infine, non vi è violazione del divieto posto dall'art. 2726 c.c. in quanto la teste ha deposto su circostanze di fatto e non su pagamenti.
Quanto alla circostanza, dedotta da relativa alla cessazione della collaborazione CP_1 del con l'agenzia di Viareggio , mette conto evidenziare che essa è CP_3 CP_2 stata riferita dagli attori come notizia acquisita nel novembre 2012, allorché, stante l'irreperibilità del si recarono personalmente presso l'Agenzia di Viareggio, e CP_3 dunque successivamente ai pagamenti;
del resto, non vi è in atti prova che il CP_3 avesse cessato la collaborazione già nell'ottobre 2012; peraltro, dall'inserto on line prodotto dagli attori risultava ancora pubblicizzata alla data dell'11.1.2019 l'agenzia
[...]
“ (cfr. doc. 29 all. fascicolo CP_2 Controparte_3 CP_6 Parte_8 attoreo).
Ciò premesso, la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dagli attori merita accoglimento.
pagina 27 di 37 Ed invero, una volta accertata la riferibilità dei pagamenti effettuati con i due assegni al nuovo investimento e l'assenza dell'apertura da parte di di una corrispondente CP_1 posizione contrattuale in favore degli attori, risulta esservi stato un depauperamento in danno degli attori con corrispondente arricchimento ingiustificato della convenuta/appellata, con conseguente obbligo di indennizzo a suo carico nella misura corrispondente ai pagamenti effettuati, pari a € 8.461,82.
Inoltre, l'azione si giustifica come unico rimedio diretto contro non avendo AR quest'ultima contestato specificamente di aver incassato le somme.
Trattandosi di debito di valore (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1889 del 28/01/2013; nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 28930 del 05/10/2022) sulla somma dovuta, anche in assenza di esplicita richiesta, spetta la rivalutazione monetaria a far data dal 24.10.2012. Quanto agli interessi compensativi, pur considerando i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in forza dei quali la relativa determinazione non può essere né automatica né presunta "iuris et de iure", (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez.
3, Sentenza n. 19063 del 05/07/2023; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del
10/03/2025), il Collegio ritiene che, nel caso di specie, il mancato guadagno derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione può senz'altro essere desunto dalla propensione agli investimenti dimostrata dagli attori. Donde la spettanza degli interessi sulla somma devalutata a far data dal versamento e via via rivalutata, anno per anno.
6) Polizza fondo pensione n.70611985/59 con versamento di premio pari ad euro
500,00 annui.
Gli attori hanno dedotto, con riferimento a tale polizza, la mancata contabilizzazione delle rate relative agli anni 2008 e 2011, per complessivi euro 1.000,00, e hanno chiesto di
“accertare che il medesimo ha provveduto a versare, oltre le annualità Parte_1
2009 e 2010, anche le annualità 2008 e 2011 per complessivi euro 1.000,00; per l'effetto condannare la compagnia convenuta ad accreditare a favore dell'attore Parte_1 il suddetto importo di euro 1.000,00 sulla polizza in conto della futura liquidazione”.
La domanda è fondata.
È in atti la Polizza in questione (doc. 23 all. fascicolo attoreo).
Parimenti prodotta dagli attori è la ricevuta di riscossione per la somma di € 500,00 relativa all'annualità 2011 (cfr. doc. 24). pagina 28 di 37 Con riferimento a tale posta, ha eccepito che mancherebbe “la prova CP_1 dell'esecuzione dei pagamenti per la polizza n. 70611985 per l'annualità 2008, non avendo controparte prodotto alcuna quietanza”.
Il Collegio reputa infondata tale eccezione dal momento che, relativamente al pagamento della rata annuale del 2008, dalla stessa polizza prodotta con il documento n. 23 emerge che all'atto della stipula fu eseguito il primo versamento annuale, pari a € 500,00.
Ne deriva che la domanda proposta deve essere accolta.
7) Polizze n. 70679646 per la figlia e n. 70679664 per la figlia ad Pt_4 Pt_3 apparente firma . Parte_1
Il ha negato di averle stipulate disconoscendo le sottoscrizioni apposte sui due Pt_1 contratti.
Con riferimento a tali polizze gli attori hanno chiesto, previo accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte sui relativi contratti di stipula a seguito di CTU grafologica svolta nel procedimento di primo grado, di accertare “che per il pagamento delle suddette polizze sono stati utilizzati euro 2.000,00 versati da a favore Parte_1 dell'Agente NA AS CC ER illegittimamente imputati in pagamento delle medesime polizze, quando invece, tale somma era stata versata per il pagamento parziale del rateo per l'anno 2008 relativo alle polizze stipulate dalla sig.ra Parte_2
n. 63938083/48 INA Studio a favore di e n. 63938074/39 INA Studio a Parte_3 favore di e per l'effetto di quanto sopra, a fronte della prova della falsità Parte_4 delle sottoscrizioni apposte sui contratti, dichiarare la nullità e la mancanza di efficacia dei contratti apparentemente stipulati in data 28.04.2009 a nome di , Parte_1 polizza n. 70679646 a favore di e polizza n. 70679664 a favore di Parte_4 Pt_3
; si proceda così, in via principale, ad imputare l'importo versato di euro 2.000,00 in
[...]
Con pagamento parziale dell'annualità 2008 delle polizze studio originariamente stipulate dalla sig.ra per le due figlie: pol. n. 63938083/48 INA Studio a favore di Parte_2
e pol. n. 63938074/39 INA Studio a favore di;
in ipotesi Parte_3 Parte_4 subordinata, si condanni la compagnia convenuta alla restituzione a favore di Pt_1
del complessivo importo di euro 2.000,00”.
[...]
La domanda è solo parzialmente fondata.
Sono in atti le polizze in questione (doc. 7, 8 e 25 all. fascicolo attoreo).
pagina 29 di 37 Nel corso del giudizio di primo grado si è svolto il procedimento di verificazione sulle due polizze acquisite in originale, previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto a
CP_1
Il ha precisato quali erano, tra le firme apposte sui documenti originali, le firme Pt_1 disconosciute, quelle incerte e quelle dubbie (cfr. allegati al preverbale del 3.7.2020).
Il CTU ha concluso: “dalle analisi effettuate si può affermare, con massimo grado di certezza tecnica, che le sottoscrizioni disconosciute sui documenti contestati non sono autografe. Si può altresì affermare che le tre sottoscrizioni dichiarate dubbie sono autografe e riferibili al sig. ”. Parte_1
ha dedotto che la presenza di firme autografe su documenti in cui il riferimento CP_1 alle polizze sarebbe chiaro e inequivocabile dimostrerebbe in definitiva che il non Pt_1 era all'oscuro delle operazioni in essere;
inoltre, mancherebbe “qualsiasi documentazione
a riprova del pagamento di € 2.000,00 asseritamente eseguito in contanti per l'annualità
2008 delle polizze n. 63938083/48 e n. 63938074/39”.
Il Collegio osserva che, per ciascuna polizza, risultano presenti ad apparente firma
, tre diversi moduli: un modulo denominato “proposta di assicurazione” datato Pt_1
27.4.2009, con firme autentiche del , in cui risulta il pagamento di € 1.000,00 Pt_1 quietanzato;
un altro modulo, denominato anch'esso “proposta di assicurazione” datato
27.4.2009, in tutto e per tutto identico nel contenuto all'altro ma con firme apocrife del
; infine, un modulo denominato “polizza di assicurazione” datato 28.5.2009 Pt_1
(quanto alla polizza n. 70679664 a favore di ) e 29.5.2009 (quanto alla Parte_3 polizza n. 70679646 a favore di ), con firme apocrife del , cui è Parte_4 Pt_1 allegata un'informativa ai sensi dell'art. 13 D.L.vo 196/2003, con firma autentica del
. Pt_1
Sulla base dei suddetti rilievi, può dunque ritenersi che il , pur avendo anticipato Pt_1 il rateo di € 1.000,00 per ciascuna di esse, non abbia sottoscritto le polizze in questione dal momento che le firme apposte su di esse sono state verificate come apocrife, mentre nessuna efficacia di accettazione può essere attribuita alla firma autentica apposta sull'informativa, che peraltro richiama solo il numero della proposta e non anche quello di polizza.
Tanto premesso, la domanda proposta in ipotesi, di condanna di a restituire al CP_1
la somma di € 2.000,00, va accolta, trattandosi di importo il cui pagamento non Pt_1
pagina 30 di 37 trova alcuna giustificazione causale, stante la mancata conclusione dei contratti. In assenza di domanda, non sono dovuti gli interessi.
Per contro, deve essere respinta la domanda formulata in tesi e ciò, oltre che per l'estraneità dell'oggetto (imputazione della somma di € 2.000,00 in pagamento parziale dell'annualità 2008 delle polizze NA studio) all'ambito dei poteri attribuiti a questo
Collegio, per la mancanza di prova circa la pretesa illegittimità dell'imputazione della somma di € 2.000,00 al pagamento delle polizze n. 63938083/48 n. 63938074/39, stante la firma del apposta sui moduli verificati come autentici da cui risulta il Pt_1 versamento quietanzato dei due ratei di € 1.000,00 da parte dello stesso.
Passando ora ad esaminare il secondo motivo di gravame, con cui gli appellanti contestano l'iter decisionale nella parte in cui è stato riconosciuto il loro concorso colposo nella causazione del fatto lesivo, il Collegio osserva quanto segue.
Il giudice di prime cure ha ritenuto di ravvisare gli estremi della colpa a carico degli attori/odierni appellanti, i quali si sarebbero resi responsabili di condotte imprudenti che avrebbero agevolato la commissione dei fatti illeciti.
Tale divisamento non si sottrae alle censure mosse dagli appellanti.
Giova premettere che, nel caso di responsabilità indiretta ex art. 2049 cod. civ., la credulità del danneggiato va ponderata tenendo conto della giustificazione che, almeno in parte, ne può derivare proprio dall'inserimento del preposto nell'organizzazione dell'impresa preponente.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha già più volte affermato che, nella prospettiva qualificatoria di cui all'art. 2049 cod. civ., la condotta del terzo — non inserendosi nella situazione di potenzialità dannosa determinata dal contegno della preponente, ma appartenendo ad una serie eziologica diversa e determinante dell'evento
— può giungere a interrompere il nesso causale solo allorché gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con il preponente ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal preposto o ancora quando avesse prestato acquiescenza all'irregolare condotta di questo, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il loro valore complessivo, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue pagina 31 di 37 complessive condizioni culturali e socio-economiche (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 857 del 17/01/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018; Cass. 14/12/2018, n.
32514).
Spetta al preponente provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dal terzo e la giurisprudenza di legittimità, in tema di intermediazione finanziaria - ma sulla base di principi che ben possono applicarsi anche alla responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dal proprio agente - ha definito il contenuto di tale prova escludendo che la consegna di somme di denaro da parte del cliente con modalità difformi a quelle cui il promotore dovrebbe attenersi possa di per sé escludere il rapporto di necessaria occasionalità ed anche che possa costituire concausa del danno o determinare l'applicazione dell'art. 1227
c.c. ai fini della riduzione del risarcimento spettante all'investitore (cfr. Cass. Civ. Sez. 1,
Sentenza n. 17393 del 24/07/2009; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 4037 del
01/03/2016).
Ciò premesso, dalle testimonianze acquisite è emerso con evidenza che il agiva CP_3 con modalità del tutto analoghe a quelle già precedentemente adoperate dal proprio genitore, agente , al quale era stato affiancato per un certo periodo di tempo CP_2
a far data dall'anno 2000 nell'espletamento della stessa attività di promozione e collocazione di prodotti assicurativi. Sicché è ragionevole ritenere che l'affidamento riposto dagli attori nel fosse il frutto di invalse pratiche in uso da tempo, che i CP_3 clienti della piccola comunità di Pietrasanta avevano avuto modo di sperimentare nel tempo, di condividere e di ritenere consone rispetto ai prodotti proposti. In tal senso, eloquenti sono le dichiarazioni del teste [“(…) Conosco entrambi i Pt_2 CP_3
era agente dell' , poi poi dopo un periodo di affiancamento Tes_4 CP_2 CP_1 gli subentrò il figlio , ciò mi pare a cavallo tra il 2003 e il 2008. Io stesso stipulai CP_3 polizze con loro (…)”: cap. 5]; [“(..) Venivano loro al mio negozio o alla mia abitazione
(…)”: cap. 6]; [“Confermo che veniva presso il mio negozio e presso la mia CP_3 abitazione. Svolgeva le attività indicate nel capitolo. Appariva agente CP_2 perché rilasciava ricevute intestate NA-AS. Lui mi riferiva che svolgeva le stesse attività anche con altri clienti”: cap. 8]; della teste [“(…) Entrambi venivano in Tes_3 negozio per le polizze e si presentavano nel ruolo indicato nel capitolo (…)”: cap. 5];
[“(…) Li vedevo spesso al bar che si occupavano delle polizze e si mettevano su un tavolo in un angolo del bar. Vedevo anche pagamenti con assegni e rilascio di ricevute (…)”:
pagina 32 di 37 cap. 8]; e del teste [“Confermo si trattava di una caratteristica di NA – Tes_1
AS”: cap. 8].
Per il resto, sono stati depositati dagli attori numerosi documenti, tra polizze, quietanze con firma NA s.p.a. o su carta intesta NA AS s.p.a., assegni per liquidazioni
[...]
(doc. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/A, 13B, 13C, 14, 15, 16, 17, 19, 20, CP_2
23, 24), a fronte dei quali è difficile dubitare della incolpevole buona fede degli attori/odierni appellanti, soprattutto se si considera che le omesse contabilizzazioni si sono verificate a decorrere dal 2007, e dunque a distanza di svariati anni dall'inizio dell'attività del e per lo più in ambito di posizioni contrattuali promosse e aperte CP_3 dal per le quali gli attori non potevano nutrire sospetti circa il fatto che gli CP_3 importi versati, per isolate annualità, non andassero a coprire, come in precedenza, i ratei dovuti.
Quanto ai pagamenti in contanti, è emerso che tutte le volte in cui ciò avvenne il CP_3
Con provvide a rilasciare quietanza o ricevuta su carta intestata .
Ancora, quella che definisce essere una fantomatica ER s.n.c. è la società CP_1 Con attraverso la quale il agiva come diretto collaboratore di , come emerge dal CP_3 documento 26 allegato dagli attori (pag. 9 e pag. 18).
Quanto poi alla consegna fatta dagli attori, dopo il settembre 2012, delle ulteriori somme di € 7.152,02 e di € 1.309,80 per l'accensione di una nuova polizza, nonostante essi avessero già ricevuto da la liquidazione della polizza vita n.70443368 per la CP_2 somma di € 1.309,80, invece di quella di 8.000,00 da loro versata (cfr. punto n. 4 ut supra), s'impongono considerazioni di tenore diverso.
In questo caso, infatti, trattandosi di indebito arricchimento non risulta applicabile la disposizione di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c. In proposito la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ritiene che la semplice inerzia dell'impoverito, ancorché riconducibile a difetto di diligenza nel ridurre la portata della subita diminuzione patrimoniale ove ciò gli sia possibile, non esonera l'arricchito dall'obbligo di indennizzare la controparte né diminuisce l'entità dell'indennizzo dovuto, non trovando applicazione in materia di arricchimento, per la diversità dei rispettivi presupposti, la norma dettata, in tema di risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5690 del 10/03/2011;
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11454 del 23/07/2003).
pagina 33 di 37 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, rimane assorbito il terzo motivo di gravame principale mentre va disatteso il secondo motivo di appello incidentale in quanto l'importo complessivo riconosciuto in favore degli attori, per le omesse contabilizzazioni/restituzioni ammonta a € 22.571,11 (€ 2.000,00 + € 4.650,00 + € 2.000,00 + € 6.690,20 + €
8.461,82 + € 1.000,00 + 2.000,00) e quindi a somma ben superiore a quella determinata dal primo giudice, ciò che fa apparire priva di consistenza in radice la prospettazione di secondo cui il primo giudice avrebbe errato nel riconoscere CP_1 agli attori la somma – a detta dell'appellante principale, eccessiva - di € 7.000,00.
Il quarto motivo di appello principale è fondato.
Con esso gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente posto a loro carico per la metà le spese della CTU grafologica.
La doglianza coglie nel segno.
La consulenza espletata ha accertato che, per ciascuna delle polizze di cui al punto n. 7 che precede, le firme disconosciute apposte sulle polizze di assicurazione e su uno dei due moduli denominato “Proposta di assicurazione” erano effettivamente apocrife.
Ciò rileva sul piano della causalità degli oneri di spesa. Invero, per un verso, la CTU si è resa necessaria per la presenza di firme non autentiche, per altro verso, dall'accertamento della falsità delle firme apposte sulla Polizza di Assicurazione è derivato l'accoglimento della domanda proposta in tesi dagli attori/appellanti.
Ne consegue, che la sentenza deve essere riformata sul punto dovendo essere poste in via definitiva ed esclusiva a carico di le spese della CTU grafologica AR espletata in primo grado, nella misura liquidata con decreto in data 9.4.2021, con conseguente rimborso della quota anticipata dagli attori a tale titolo.
Analogamente, deve essere condannata a rimborsare agli AR attori/appellanti le spese di CTP nella misura che si reputa congruo determinare nell'importo di € 1.500,20 di cui alla fattura in atti, che appare congruo.
Il quinto motivo di gravame rimane assorbito dalla nuova regolamentazione delle spese processuali conseguente alla riforma della pronuncia di primo grado, in forza del disposto dell'art. 336 c.p.c..
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza
pagina 34 di 37 impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello principale deve essere accolto nei termini sopra indicati, con assorbimento di ogni ulteriore questione o istanza, mentre deve essere integralmente respinto l'appello incidentale.
In punto di spese di lite, gli attori/appellanti hanno visto accolte tutte le loro domande sebbene talvolta in misura più limitata, e ciò fa sì che debba essere esclusa nel caso di specie una loro soccombenza reciproca alla luce dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità nella materia (cfr. Cass. S.U. 32061/2022).
La liquidazione deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (accertato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n.
115/02 nello scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00) e l'impegno difensivo prestato: quanto al primo grado, in complessivi € 6.100,00 per compensi (di cui €
1.100,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 2.500,00 per la fase decisoria) e in € 565,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al presente grado di appello, esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, in complessivi €
5.700,00 per compensi (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva e € 3.000,00 per la fase decisoria) ed in € 804,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione incidentale è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore pagina 35 di 37 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da e da Parte_2
nonché sull'appello incidentale proposto da avverso Parte_1 AR la sentenza n. 652/2021 del Tribunale di Lucca, emessa e pubblicata il 30/6/2021, in parziale accoglimento dell'appello principale, respinto l'appello incidentale, così provvede:
1) con riferimento alle polizze NA Studio n. 63938083/48 in favore di e Parte_3
n. 63938074/39 in favore di , condanna a Parte_4 AR versare ad la somma di € 2.000,00, oltre interessi al tasso di legge Parte_2 dalla domanda;
2) con riferimento alla Polizza Vita n. 63084627/95, condanna a AR versare ad la somma di € 4.650,00, oltre rivalutazione monetaria a Parte_2 decorrere dalle date di versamento dei tre ratei ed interessi al tasso di legge sulle somme devalutate dalle date dei singoli versamenti e via via rivalutate, anno per anno;
3) con riferimento alla Polizza Fondo pensione (PIP) n. 5870941/16 poi sostituita nella n.63697873, accerta e dichiara l'obbligo di di accreditare in AR favore di l'importo di € 2.000,00 sulla suddetta polizza in conto Parte_2 della futura liquidazione;
4) con riferimento alla Polizza Vita n.70443368, condanna a AR versare ad la somma di € 6.690,20, oltre rivalutazione monetaria a Parte_2 far data dal 27.11.2007 ed interessi al tasso di legge sulla somma devalutata dalla stessa data e via via rivalutata, anno per anno;
5) condanna a versare agli attori, a titolo di ingiustificato AR arricchimento, la somma di € 8.461,82, oltre rivalutazione monetaria a far data dal
24.10.2012 ed interessi sulla somma devalutata dalla stessa data e via via rivalutata, anno per anno;
6) con riferimento alla polizza fondo pensione n.70611985/59, accerta e dichiara l'obbligo di di accreditare in favore di AR Parte_1
l'importo di € 1.000,00 sulla suddetta polizza in conto della futura liquidazione;
pagina 36 di 37 7) condanna a restituire ad la somma di € AR Parte_1
2.000,00, in quanto corrisposta sine titulo;
8) pone definitivamente le spese di CTU a carico di e condanna AR
a rimborsare agli attori la quota da essi anticipata a tale AR titolo;
9) condanna a rimborsare agli attori le spese di CTP, liquidate in AR
€ 1.500,20;
10) condanna a rifondere agli attori le spese di entrambi i gradi AR di giudizio liquidate, in base al calcolo specificato in parte motiva, quanto al primo grado, in complessivi € 6.100,00 per compensi e in € 565,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al presente grado di appello, in complessivi € 5.700,00 per compensi e in € 804,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 37 di 37
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 221/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO Parte_1 C.F._1
TRONI e dell'avv. GIAN LUCA SANTINI;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MATTEO Parte_2 C.F._2
TRONI e dell'avv. GIAN LUCA SANTINI;
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVID AR P.IVA_1
OR;
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 652/2021 del Tribunale di Lucca, emessa e pubblicata il 30/6/2021;
CONCLUSIONI
con ordinanza del 10 aprile 2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'1.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 37 Per parte appellante (Colonna): “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza di primo grado n. 652 / 2021, emessa dal Tribunale di Lucca ed in particolare delle parti specificatamente indicate nell'atto di appello, respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione, previa ammissione delle richieste istruttorie formulate da parte attrice appellante nel giudizio di primo grado e non ammesse: • accertare la responsabilità di (già ) per AR CP_2
l'attività svolta per suo conto nel periodo che va dall'anno 2007 all'anno 2012 dal sig.
sia in qualità di agente che di sub-agente; • accertare che a causa Controparte_3 dell'attività svolta dal sig. quale incaricato di , ai sigg. Controparte_3 CP_2
e sono derivati danni patrimoniali per il mancato Parte_1 Parte_2 riconoscimento da parte della compagnia di premi versati su diverse posizioni contrattuali Con e di seguito indicate: • 1) con riferimento alle polizze Studio pol. n. 63938083/48 a favore di e pol. n. 63938074/39 a favore di , stipulate da Parte_3 Parte_4
, accertare che i sigg. e , hanno effettuato a Parte_2 Parte_1 Parte_2 favore della Compagnia convenuta i pagamenti oltre che delle annualità 2005 e 2006 per complessivi euro 8.000,00, anche delle annualità 2007 e 2008 per ulteriori euro
8.000,00; in conseguenza di ciò, accertare come i versamenti sulle suddette polizze siano stati eseguiti per almeno 3 annualità e pertanto al caso di specie non sia applicabile la clausola di cui al Punto (F) delle condizioni generali di polizza relativa alla risoluzione automatica del rapporto e la perdita di quanto versato;
per l'effetto di quanto sopra, in via principale, condannare al pagamento agli appellanti di tutto AR quanto versato a far data dall'anno 2005 in forza delle polizze NA Studio pol. n.
63938083/48 a favore di n. 63938074/39 a favore di Parte_5 Parte_4 pari a complessivi euro 16.000,00, oltre interessi dai versamenti al saldo, nella misura contrattualmente stabilita o in ipotesi subordinata al tasso legale;
in ipotesi subordinata, condannare a contabilizzare la somma di euro 16.000,00 versata AR per le annualità dal 2005 al 2008, oltre interessi come sopra indicati, in previsione della liquidazione delle suddette polizze. • 2) Con riferimento alla Polizza Vita n. 63084627/95 con effetto dal 29.09.2000, accertare che i sigg. e hanno Parte_1 Parte_2 effettuato i pagamenti delle annualità 2009 – 2010 – 2011 per complessivi euro 4.650,00
(euro 1.550,00 x 3) e per l'effetto condannare al pagamento in AR favore di di tale importo, ulteriore rispetto a quanto già liquidato dalla Parte_2 convenuta in data 21.09.2012 con assegno di euro 7.152,02, oltre interessi dai versamenti al saldo, nella misura contrattualmente stabilita o in ipotesi subordinata al pagina 2 di 37 tasso legale. • 3) Con riferimento alla Polizza Fondo pensione (PIP) n. 5870941/16 poi sostituita nella n.63697873, intestata a , accertare che i sigg. Parte_2 Pt_1
e hanno effettuato i pagamenti delle annualità 2010 e 2011 per
[...] Parte_2 complessivi euro 2.000,00 e per l'effetto di quanto sopra condannare la compagnia convenuta ad accreditare a favore dell'attrice il suddetto importo di euro Parte_2
2.000,00 sulla polizza in conto della futura liquidazione. • 4) Con riferimento alla Polizza
Vita n.70443368 stipulata da , accertare che l'attrice in data 27.11.2007 Parte_2 corrispose il premio per l'importo di euro 8.000,00 con assegno CA RS UN
FA cred. coop. n.7281797-03; accertare che alla sig.ra Controparte_4
della suddetta polizza venne pagato da parte della compagnia convenuta il
[...] minor importo di euro 1.309,80 e che alla stessa è dovuta la differenza rispetto a quanto
a suo tempo versato, per ulteriori euro 6.690,20; per l'effetto di quanto sopra, condannare al pagamento a favore della sig.ra AR Parte_2 dell'importo di euro 6.690,20, o dell'importo che sarà ritenuto come provato, oltre interessi dai versamenti al saldo, nella misura contrattualmente stabilita o in ipotesi subordinata al tasso legale. • 5) accertare che in data 25.10.2012 i sigg. Parte_6
hanno provveduto ad emettere assegno di euro 7.152,02 CA RS
[...]
UN FA cred. coop. n.0008156834-10 a favore dell'agente NA AS
ER s.n.c. ed in data 24.10.2012 assegno di euro 1.309,80 CA RS UN
FA cred. coop. n.0008156835-11 a favore dell'agente per Controparte_3 procedere all'apertura di nuova polizza vita;
accertare che tali importi non sono mai stati imputati da parte della compagnia convenuta a avore degli attori e che nessuna posizione contrattuale è stata aperta a loro nome da parte della compagnia convenuta in conseguenza dell'incasso dei suddetti assegni bancari;
per l'effetto di quanto sopra, condannare alla restituzione agli attori del complessivo importo di AR euro 8.461,82., per indebito arricchimento, oltre interessi legali dal versamento al saldo.
• 6) Con riferimento alla polizza fondo pensione n.70611985/59 stipulata da Pt_1
accertare che il medesimo ha provveduto a versare, oltre le
[...] Parte_1 annualità 2009 e 2010, anche le annualità 2008 e 2011 per complessivi euro 1.000,00; per l'effetto condannare la compagnia convenuta ad accreditare a favore dell'attore
il suddetto importo di euro 1.000,00 sulla polizza in conto della futura Parte_1 liquidazione. • 7) con riferimento alle due polizze falsamente stipulate in data 28.04.2009
a nome di , la n. 70679646 a favore di e la n. 70679664 a Parte_1 Parte_4 favore di con il versamento di euro 1.000,00 per ciascuna;
accertata la Parte_3
pagina 3 di 37 falsità delle sottoscrizioni apposte sui relativi contratti di stipula a seguito di CTU grafologica svolta nel procedimento di primo grado;
si accerti che per il pagamento delle suddette polizze sono stati utilizzati euro 2.000,00 versati da a favore Parte_1 dell'Agente NA AS CC ER illegittimamente imputati in pagamento delle medesime polizze, quando invece, tale somma era stata versata per il pagamento parziale del rateo per l'anno 2008 relativo alle polizze stipulate dalla sig.ra Parte_2
n. 63938083/48 INA Studio a favore di e n. 63938074/39 INA Studio a Parte_3 favore di;
• per l'effetto di quanto sopra, a fronte della prova della falsità Parte_4 delle sottoscrizioni apposte sui contratti, dichiarare la nullità e la mancanza di efficacia dei contratti apparentemente stipulati in data 28.04.2009 a nome di , Parte_1 polizza n. 70679646 a favore di e polizza n. 70679664 a favore di Parte_4 Pt_3
; si proceda così, in via principale, ad imputare l'importo versato di euro 2.000,00 in
[...]
Con pagamento parziale dell'annualità 2008 delle polizze studio originariamente stipulate dalla sig.ra per le due figlie: pol. n. 63938083/48 INA Studio a favore di Parte_2
e pol. n. 63938074/39 INA Studio a favore di;
in ipotesi Parte_3 Parte_4 subordinata, si condanni la compagnia convenuta alla restituzione a favore di Pt_1
del complessivo importo di euro 2.000,00. Respinto l'appello incidentale
[...] formulato da in quanto infondato. • Condannare AR AR al pagamento integrale delle spese della CTU grafologica svolta nel procedimento
[...] di primo grado e delle spese di CTP sostenute dagli attori. • Condannare AR al rimborso ai sigg. e delle spese e competenze
[...] Parte_1 Parte_2 legali dei due gradi di giudizio, aggiunte spese generali 15%, cap e iva di Legge.”;
Per parte appellante ( : “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma Pt_2 della impugnata sentenza di primo grado n. 652 / 2021, emessa dal Tribunale di Lucca ed in particolare delle parti specificatamente indicate nell'atto di appello, respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione, previa ammissione delle richieste istruttorie formulate da parte attrice appellante nel giudizio di primo grado e non ammesse: • accertare la responsabilità di (già ) per AR CP_2
l'attività svolta per suo conto nel periodo che va dall'anno 2007 all'anno 2012 dal sig.
sia in qualità di agente che di sub-agente; • accertare che a causa Controparte_3 dell'attività svolta dal sig. quale incaricato di , ai sigg. Controparte_3 CP_2
e sono derivati danni patrimoniali per il mancato Parte_1 Parte_2 riconoscimento da parte della compagnia di premi versati su diverse posizioni contrattuali
e di seguito indicate: • 1) con riferimento alle polizze NA Studio pol. n. 63938083/48 a pagina 4 di 37 favore di n. 63938074/39 a favore di , stipulate da Parte_5 Parte_4
, accertare che i sigg. e , hanno effettuato a Parte_2 Parte_1 Parte_2 favore della Compagnia convenuta i pagamenti oltre che delle annualità 2005 e 2006 per complessivi euro 8.000,00, anche delle annualità 2007 e 2008 per ulteriori euro
8.000,00; in conseguenza di ciò, accertare come i versamenti sulle suddette polizze siano stati eseguiti per almeno 3 annualità e pertanto al caso di specie non sia applicabile la clausola di cui al Punto (F) delle condizioni generali di polizza relativa alla risoluzione automatica del rapporto e la perdita di quanto versato;
per l'effetto di quanto sopra, in via principale, condannare al pagamento agli appellanti di tutto AR quanto versato a far data dall'anno 2005 in forza delle polizze NA Studio pol. n.
63938083/48 a favore di n. 63938074/39 a favore di Parte_5 Parte_4 pari a complessivi euro 16.000,00, oltre interessi dai versamenti al saldo, nella misura contrattualmente stabilita o in ipotesi subordinata al tasso legale;
in ipotesi subordinata, condannare a contabilizzare la somma di euro 16.000,00 versata AR per le annualità dal 2005 al 2008, oltre interessi come sopra indicati, in previsione della liquidazione delle suddette polizze. • 2) Con riferimento alla Polizza Vita n. 63084627/95 con effetto dal 29.09.2000, accertare che i sigg. e hanno Parte_1 Parte_2 effettuato i pagamenti delle annualità 2009 – 2010 – 2011 per complessivi euro 4.650,00
(euro 1.550,00 x 3) e per l'effetto condannare al pagamento in AR favore di di tale importo, ulteriore rispetto a quanto già liquidato dalla Parte_2 convenuta in data 21.09.2012 con assegno di euro 7.152,02, oltre interessi dai versamenti al saldo, nella misura contrattualmente stabilita o in ipotesi subordinata al tasso legale. • 3) Con riferimento alla Polizza Fondo pensione (PIP) n. 5870941/16 poi sostituita nella n.63697873, intestata a , accertare che i sigg. Parte_2 Pt_1
e hanno effettuato i pagamenti delle annualità 2010 e 2011 per
[...] Parte_2 complessivi euro 2.000,00 e per l'effetto di quanto sopra condannare la compagnia convenuta ad accreditare a favore dell'attrice il suddetto importo di euro Parte_2
2.000,00 sulla polizza in conto della futura liquidazione. • 4) Con riferimento alla Polizza
Vita n.70443368 stipulata da , accertare che l'attrice in data 27.11.2007 Parte_2 corrispose il premio per l'importo di euro 8.000,00 con assegno CA RS UN
FA cred. coop. n.7281797-03; accertare che alla sig.ra Controparte_4
della suddetta polizza venne pagato da parte della compagnia convenuta il
[...] minor importo di euro 1.309,80 e che alla stessa è dovuta la differenza rispetto a quanto
a suo tempo versato, per ulteriori euro 6.690,20; per l'effetto di quanto sopra, pagina 5 di 37 condannare al pagamento a favore della sig.ra AR Parte_2 dell'importo di euro 6.690,20, o dell'importo che sarà ritenuto come provato, oltre interessi dai versamenti al saldo, nella misura contrattualmente stabilita o in ipotesi subordinata al tasso legale. • 5) accertare che in data 25.10.2012 i sigg. Parte_6
hanno provveduto ad emettere assegno di euro 7.152,02 CA RS
[...]
UN FA cred. coop. n.0008156834-10 a favore dell'agente NA AS
ER s.n.c. ed in data 24.10.2012 assegno di euro 1.309,80 CA RS UN
FA cred. coop. n.0008156835-11 a favore dell'agente per Controparte_3 procedere all'apertura di nuova polizza vita;
accertare che tali importi non sono mai stati imputati da parte della compagnia convenuta a favore degli attori e che nessuna posizione contrattuale è stata aperta a loro nome da parte della compagnia convenuta in conseguenza dell'incasso dei suddetti assegni bancari;
per l'effetto di quanto sopra, condannare alla restituzione agli attori del complessivo importo di AR euro 8.461,82., per indebito arricchimento, oltre interessi legali dal versamento al saldo.
• 6) Con riferimento alla polizza fondo pensione n.70611985/59 stipulata da Pt_1
accertare che il medesimo ha provveduto a versare, oltre le
[...] Parte_1 annualità 2009 e 2010, anche le annualità 2008 e 2011 per complessivi euro 1.000,00; per l'effetto condannare la compagnia convenuta ad accreditare a favore dell'attore
il suddetto importo di euro 1.000,00 sulla polizza in conto della futura Parte_1 liquidazione. • 7) con riferimento alle due polizze falsamente stipulate in data 28.04.2009
a nome di , la n. 70679646 a favore di e la n. 70679664 a Parte_1 Parte_4 favore di con il versamento di euro 1.000,00 per ciascuna;
accertata la Parte_3 falsità delle sottoscrizioni apposte sui relativi contratti di stipula a seguito di CTU grafologica svolta nel procedimento di primo grado;
si accerti che per il pagamento delle suddette polizze sono stati utilizzati euro 2.000,00 versati da a favore Parte_1 dell'Agente NA AS CC ER illegittimamente imputati in pagamento delle medesime polizze, quando invece, tale somma era stata versata per il pagamento parziale del rateo per l'anno 2008 relativo alle polizze stipulate dalla sig.ra Parte_2
n. 63938083/48 INA Studio a favore di e n. 63938074/39 INA Studio a Parte_3 favore di;
• per l'effetto di quanto sopra, a fronte della prova della falsità Parte_4 delle sottoscrizioni apposte sui contratti, dichiarare la nullità e la mancanza di efficacia dei contratti apparentemente stipulati in data 28.04.2009 a nome di , Parte_1 polizza n. 70679646 a favore di e polizza n. 70679664 a favore di Parte_4 Pt_3
; si proceda così, in via principale, ad imputare l'importo versato di euro 2.000,00 in
[...]
pagina 6 di 37 Con pagamento parziale dell'annualità 2008 delle polizze studio originariamente stipulate Con dalla sig.ra per le due figlie: pol. n. 63938083/48 Studio a favore di Parte_2
Con
e pol. n. 63938074/39 Studio a favore di;
in ipotesi Parte_3 Parte_4 subordinata, si condanni la compagnia convenuta alla restituzione a favore di Pt_1
del complessivo importo di euro 2.000,00. Respinto l'appello incidentale
[...] formulato da in quanto infondato. • Condannare AR AR al pagamento integrale delle spese della CTU grafologica svolta nel procedimento
[...] di primo grado e delle spese di CTP sostenute dagli attori. • Condannare AR al rimborso ai sigg. e delle spese e competenze
[...] Parte_1 Parte_2 legali dei due gradi di giudizio, aggiunte spese generali 15%, cap e iva di Legge.”;
Per parte appellata/appellante incidentale: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutte le ragioni sopra esposte, in rigetto dell'appello principale avversario e in accoglimento dell'appello incidentale proposto da con CP_1 conseguente riforma della sentenza n. 652/2021 del Tribunale di Lucca in parte qua, 1 in via principale: rigettare integralmente le domande svolte dagli originari attori e l'appello avversario per difetto della titolarità passiva in capo alla Compagnia del rapporto in contestazione e perché le avverse domande sono infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
2 in subordine: nella denegata ed assolutamente non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità della Compagnia, a escludere comunque ogni addebito in capo a in quanto i pregiudizi lamentati da controparte sono CP_1 interamente riconducibili alle negligenza degli stessi originari attori o, gradatamente, b accertare il concorso colposo degli attori nella causazione delle perdite lamentate e, conseguentemente, determinare quanto eventualmente dovuto da ai sensi CP_1 dell'art. 1227 cod. civ. in misura inferiore a quanto accertato dal primo Giudice o gradatamente per il medesimo importo o per l'importo ritenuto di giustizia;
c in ogni caso, accertare rigorosamente l'entità degli importi eventualmente a carico di CP_1 riducendo la liquidazione effettuata dal primo Giudice, con riserva di agire in via di manleva e/o di regresso nei Firmato Da: DAVID OR Emesso Da: TI Trust
Technologies QTSP CA 1 Serial#: 2013a1 3 confronti dei responsabili. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 652/2021, emessa e pubblicata il 30.9.2021, il Tribunale di Lucca, in parziale accoglimento della domanda formulata da e Parte_1 Parte_2
pagina 7 di 37 condannava a pagare agli attori la somma di € 7.000,00, oltre AR interessi legali dalla domanda, compensando integralmente le spese di lite e ponendo a carico di entrambe le parti, per la metà, le spese di CTU.
Il giudice di prime cure premetteva che il e la avevano chiesto la Pt_1 Pt_2 condanna di al pagamento della maggior somma di € 37.000,00, in AR conseguenza degli ammanchi e delle erronee imputazioni di versamenti compiuti tra il
2007 e 2012 nelle mani di agente di NA-AS (oggi Controparte_3 AR
, in relazione ad alcune polizze assicurative da essi stipulate.
[...]
Ciò premesso, osservava che dagli elementi di prova acquisiti al processo non emergeva che il prima del 2009/2010 fosse agente o avesse comunque un rapporto diretto CP_3 con NA – AS.
Riteneva pertanto che, stante la qualifica, al più, di sub-agente del in quegli CP_3 anni, fosse da disattendere la prospettazione degli attori dal momento che non ricorreva nella fattispecie nessuna delle circostanze sintomatiche indicate dalla giurisprudenza di legittimità per configurare la responsabilità indiretta, ex art. 2049 c.c., della compagnia assicuratrice per l'illecito del sub-agente.
Per contro, relativamente al periodo successivo al 2009-2010, rilevava che le testimonianze e la documentazione acquisite in causa dimostravano sia la qualifica di agente NA – AS del sia l'effettiva commissione degli illeciti da parte di CP_3 quest'ultimo con conseguente responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2049 c.c., ricorrendo il nesso di occasionalità necessaria tra gli incombenti affidati al e la CP_3 tipologia degli illeciti commessi.
Infine, osservava che la condotta dei danneggiati – i quali avevano effettuato pagamenti in contanti anche per importi non modesti o a mezzo di assegni intestati al e non CP_3 alla compagnia, senza farsi rilasciare gli originali delle polizze sottoscritte, stipulando le polizze ed effettuando le operazioni connesse presso il bar della o l'abitazione Pt_2 degli attori e non presso i locali dell'agenzia – consentiva di ravvisare a loro carico un concorso colposo nella causazione del danno, con conseguente riduzione della somma dovuta fino all'importo, da ritenersi congruo, di € 7.000,00, al cui pagamento andava pertanto condannata AR
pagina 8 di 37 La minor somma riconosciuta - concludeva - giustificava poi la compensazione delle spese di lite nonché l'appostazione a carico di entrambe le parti, per la metà, delle spese della CTU grafologica espletata in corso di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il e la interponevano Pt_1 Pt_2 appello contro la suddetta sentenza, sulla base di cinque motivi di gravame.
Con il primo motivo, essi si dolevano del “Mancato riconoscimento della responsabilità della compagnia convenuta per l'attività svolta per conto della stessa da parte del sig.
negli anni dal 2005 al 2009-2010”. Controparte_3
A sostegno del motivo, gli appellanti, nel contestare la ricostruzione in fatto e in diritto operata dal Tribunale di Lucca, deducevano che: 1) le risultanze della documentazione prodotta e gli esiti della prova testimoniale deponevano univocamente nel senso che il anche prima degli anni 2009-2010 avesse svolto l'attività di sub-agente di CP_3 [...]
; 2) il primo giudice aveva escluso che ricorressero le circostanze indicate dalla CP_2 giurisprudenza di legittimità per ritenere integrata la responsabilità della compagnia assicuratrice per l'attività svolta dal sub-agente, fornendo delle risultanze processuali un'interpretazione non conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza e omettendo di considerare il dettato normativo degli artt. 118 e art. 109, comma 2, lettera (e) del codice delle assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005).
Con il secondo motivo, deducevano l'“Errato riconoscimento di una corresponsabilità dei sigg. e ex art. 1227 c.c.”. Parte_1 Parte_2
In proposito, osservavano che il giudice di prime cure li aveva ritenuti corresponsabili del danno subito per aver tenuto comportamenti imprudenti, quando invece tali comportamenti rientravano nella piena normalità delle cose o addirittura, come dichiarato dal teste ex sub-agente , erano richiesti dalla stessa compagnia. Tes_1 CP_2
Con il terzo motivo, lamentavano la “Mancata esposizione del criterio di determinazione dell'importo da rimborsare ai sigg. – . Pt_1 Pt_2
Sul punto, deducevano che la determinazione della somma di € 7.000,00 oggetto di condanna, non aveva alcun fondamento logico e risultava del tutto immotivata.
Con il quarto motivo, censuravano la “Ingiusta compensazione delle spese di CTU” compiuta dal giudice di primo grado nonostante il consulente d'ufficio incaricato, a differenza di quanto erroneamente ritenuto in sentenza, avesse confermato la falsità di tutte le firme disconosciute dal . Pt_1 pagina 9 di 37 Infine, con il quinto motivo, si dolevano della “Ingiusta compensazione delle spese di giudizio” osservando che la loro domanda era stata accolta, sebbene in misura ridotta.
Per tali ragioni, veniva formulata dagli appellanti richiesta di riforma parziale della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa ammissione delle prove testimoniali sui capitoli non ammessi dal primo giudice, nn. 1, 2,
3, 4, 10 e 11 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., e di CTU contabile volta a determinare, sulla base della documentazione prodotta, l'ammontare del danno patrimoniale subito.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la AR quale contestava in fatto e in diritto i motivi di appello e ne chiedeva il rigetto. Inoltre, proponeva a sua volta appello incidentale diretto ad ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto come provata la qualifica di agente di
[...]
del a far data dagli anni 2009/2010 e nella parte in cui aveva liquidato CP_2 CP_3 in favore degli attori l'importo di € 7.000,00 benché le pretese da costoro avanzate fossero rimaste prive di riscontro probatorio riguardo (i) all'effettivo esborso delle somme asseritamente investite, (ii) al correlativo incasso da parte del e, soprattutto, (iii) CP_3 all'imputazione e riconducibilità dei versamenti alle operazioni negoziali contestate.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 15.11.2023 (a seguito di udienza cartolare del 9 novembre 2023); quindi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 10 aprile 2025 (a seguito di udienza a trattazione scritta dell'1 aprile 2025) e concessione di termini ridotti (30+20) ex art. 190 c.p.c., veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
L'appello principale merita parziale accoglimento, nei termini che si andranno esponendo, mentre deve essere respinto l'appello incidentale proposto da AR
[...]
Gli attori/odierni appellanti lamentano che taluni pagamenti da essi effettuati in relazione a polizze – piani di risparmio, da essi sottoscritti tramite il dal 2005 al 2012, non CP_3 sarebbero stati di fatto imputati ai prodotti assicurativi per i quali erano stati di volta in pagina 10 di 37 volta eseguiti e che sarebbero state stipulate, a loro insaputa, nuove polizze assicurative con firma apocrifa.
Per il periodo precedente al 2009/2010, il giudice di prime cure ha escluso la responsabilità di da essi invocata ai sensi dell'art. 2049 c.c., quale AR compagnia assicuratrice preponente, ritenendo che non vi fosse prova del fatto che in quegli anni il rivestiva la qualifica di agente di NA – AS. CP_3
Con il primo motivo, gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza di prime cure in parte qua nel senso che sia invece riconosciuto come provato il rapporto di collaborazione tra il e la compagnia anche per il periodo CP_3 CP_2 antecedente agli anni 2009 e 2010.
Più precisamente, sulla base delle doglianze espresse, ciò che rimane controverso è se possa essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., AR dell'attività compiuta dal in quegli anni in qualità di sub-agente. CP_3
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata sul punto da AR
Non è vero, infatti, che gli appellanti si sarebbero limitati a dedurre che CP_1 dovrebbe rispondere delle condotte poste in essere dal quale subagente, senza CP_3 formulare specifiche censure contro la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude che sia stata fornita prova “delle circostanze sintomatiche particolari” richieste dalla giurisprudenza di legittimità al fine di ritenere integrati i presupposti della responsabilità dell'impresa per fatto del subagente.
È sufficiente ripercorrere le pagine 14, 15 e 16 dell'atto di appello per avvedersi che gli appellanti hanno non solo specificamente contestato la ricostruzione in fatto e in diritto compiuta dal primo giudice ma anche offerto elementi valutativi, attraverso precisi riferimenti alle prove orali e documentali acquisite al processo, per contrapporre, a quella del primo giudice, una diversa ricostruzione a loro dire rispondente alla fattispecie normativa invocata, come delineata nei suoi presupposti applicativi dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, entrambe le doglianze mosse con il motivo di appello al percorso motivazionale della sentenza gravata risultano fondate.
pagina 11 di 37 In diritto, si osserva che la subagenzia costituisce un particolare contratto derivato
(subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne è il necessario presupposto.
La figura del sub-agente non è espressamente disciplinata dal codice civile, di talché, per esso, trovano applicazione gioco-forza le norme del contratto di agenzia (artt. 1742-1753
c.c.), con esclusione di quelle sull'esercizio del potere rappresentativo dell'impresa assicuratrice (artt. 1745 e 1903 c.c.).
Ne deriva, che i contratti di agenzia e di sub-agenzia, nonostante la sostanziale sovrapponibilità dell'oggetto, si differenziano con riguardo alla persona del preponente
(che nel primo è l'impresa di assicurazioni e nel secondo l'agente).
Ciò premesso, in punto di fatto si osserva che l'attività di sub-agente per CP_2 svolta dal negli anni dal 2005 al 2009/2010 – ritenuta “al più” esistente da parte CP_3 del primo giudice – è sicuramente emersa sulla base delle prove orali espletate in primo grado.
In particolare, i testi escussi padre dell'attrice, e Testimone_2 [...]
ex dipendente del bar della hanno confermato che Tes_3 Pt_2 Controparte_3 dopo aver affiancato negli anni 1999 e 2000 il padre, nell'attività di Testimone_4 gestione dell'agenzia di Pietrasanta (capitolo n. 5 memoria ex art. 183, CP_2 sesto comma n. 2 c.p.c.), aveva in seguito esercitato insieme al genitore l'attività di agente (capitolo n. 6 memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c.) e ciò aveva fatto recandosi personalmente presso i clienti (tra i quali si annoveravano anche la e Pt_2 il : capitolo n. 9 memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c.), proponendo la Pt_1 stipula di polizze, facendo sottoscrivere i contratti, riscuotendo i premi, sottoponendo all'atto della stipula e dei pagamenti documentazione recante marchio , CP_2 rilasciando ricevute intestate a (capitoli nn. 8, 9, 12, 16, 17, 18 memoria ex CP_2 art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c.) (cfr. verbale udienza 26.6.2019).
Il teste - ex subagente di e, successivamente, dipendente Testimone_5 CP_2 della società - ha dichiarato, a sua volta, che da quando, nel CP_5 Parte_7 settembre dell'anno 2005, era entrato “all'interno della struttura di ”, CP_2 era sub-agente della medesima compagnia e svolgeva l'attività con il Controparte_3 padre presso l'agenzia di Pietrasanta;
ciò fino agli anni 2008/2009 Testimone_4 quando le subagenzie vennero accorpate a Viareggio;
in seguito, nel 2009/2010 creò (e divenne socio de) la che era agente Controparte_3 Controparte_6 pagina 12 di 37 . Per il resto, anch'egli ha confermato: con riferimento al capitolo n. 8, che CP_2 esercitava la propria attività di agente recandosi Controparte_3 CP_2 personalmente presso i propri clienti, proponendo la stipula di polizze, facendo firmare loro i contratti e riscuotendo premi e ha aggiunto: che “si trattava di una caratteristica di
” e che tale attività “per un 20% veniva svolta in ufficio”; con riferimento al CP_2 capitolo n. 12, che la documentazione che faceva sottoscrivere al Controparte_3 momento della stipula del contratto assicurativo e dei pagamenti recava il marchio
[...]
; con riferimento al capitolo n. 18, che le ricevute esibitegli (docc. 6 - 13 a, b, c – CP_2
15 - 16) erano quelle che l'agenzia di Pietrasanta e poi di Viareggio, e in CP_2 particolare quelle che rilasciava ai clienti a seguito del Controparte_3 CP_2 pagamento del premio (cfr. verbale udienza 26.6.2019).
Le circostanze emerse, relative al compimento da parte di di attività Controparte_3 del tutto omogenee sotto il profilo oggettivo a quelle svolte dall'agente, ben consentono di affermare che costui negli anni precedenti al 2009/2010 operasse in veste di subagente.
Rimane quindi da indagare sull'ulteriore aspetto in contestazione, oggetto della seconda doglianza posta a fondamento del motivo di gravame, vale a dire se, premessa la veste di subagente del negli anni dal 2005 al 2009/2010, possa CP_3 AR essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c. degli eventuali fatti illeciti compiuti dallo stesso.
A giudizio del Collegio la risposta a tale interrogativo deve essere positiva.
L'art. 2049 c.c. disciplina la responsabilità dei preponenti per gli illeciti compiuti dai propri preposti nell'esercizio delle incombenze loro affidate.
Il “rapporto di preposizione” rimanda a tutte le forme giuridiche (rapporto di lavoro subordinato, rapporto institorio, lavoro d'opera, ecc.) in cui un soggetto (preponente) utilizza e dispone per i propri fini dell'attività di un altro soggetto (preposto), in forza di vincoli di varia natura.
Le Sezioni Unite, con la sentenza del 16/05/2019, n. 13246, hanno analiticamente esaminato la natura della responsabilità ex art. 2049 c.c., alla luce della più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, e, richiamando i principi da questa affermati, hanno ribadito che si tratta di responsabilità oggettiva per fatto altrui e, in particolare, di un'applicazione moderna del principio “cuius commoda eius et
pagina 13 di 37 incommoda”, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli.
Tale appropriazione di attività deve comportarne l'imputazione nel suo complesso e, così, sia degli effetti favorevoli che di quelli pregiudizievoli, rispondendo un simile principio ad esigenze generali dell'ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi dell'operato di altri (così SS.UU. par. 25 cit.).
Quale ultimo elemento costitutivo della fattispecie - oltre al rapporto di preposizione ed all'illiceità del fatto del preposto - occorre la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra esercizio delle incombenze e danno al terzo, con la precisazione che questo sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, a condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze (cfr. anche Cass. 20799/2024).
Quanto, in particolare, alla responsabilità indiretta dell'impresa di assicurazione per l'illecito del subagente, l'orientamento giurisprudenziale tradizionale è nel senso che la responsabilità dell'assicuratore è esclusa per fatto illecito del sub-agente in virtù del fatto che ciascun padrone o committente risponde, ex artt. 2049 e 1228 c.c., dei fatti illeciti commessi soltanto dai propri collaboratori e non dai collaboratori dei soggetti ai quali essi sono legati mediante rapporti contrattuali che lasciano all'autonomia organizzativa dei commissionari lo svolgimento dell'attività loro affidata (cfr. Cass. n. 7634 del 16/5/2012; nello stesso senso, Cass. 23448/2014; Cass. n. 3703 del 2018).
Tuttavia, la Suprema Corte con la sentenza n. 23973 del 26/09/2019 – richiamata nella sentenza gravata – nel solco di tale indirizzo ha precisato che “oltre alla pacifica sussistenza di una diretta responsabilità dell'assicuratore preponente nei casi in cui sia quest'ultimo ad attribuire i poteri di rappresentanza direttamente al sub-agente, criteri di ragionevolezza impongono di ritenere operative le tutele offerte dall'art. 2049 c.c. anche con riferimento a quelle strutture imprenditoriali che operano attraverso una rete di agenzie consentendo ai sub-agenti di agire usando i locali e la carta intestata della
Compagnia”. pagina 14 di 37 In altre parole, secondo tale impostazione nomofilattica - che ha preso le mosse da un caso analogo a quello in esame – il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del sub- agente e il preponente sussiste nel caso in cui al sub-agente venga consentito, per l'esercizio della propria attività, l'uso - continuativo, protratto nel tempo, pubblico e notorio - dei locali della sede dell'assicurazione, nonché l'utilizzo di carta intestata della società di assicurazioni con abilitazione tout court a vendere prodotti del preponente, nonché in presenza di Accordo Nazionale di categoria dal quale si evinca la pacifica conoscenza da parte del preponente della circostanza secondo cui gli agenti operassero attraverso subagenti (cfr. pag. 11 e 12 sentenza n. 23973/19).
Nella prospettiva di tutela del cliente, assume quindi rilievo la verifica in fatto dell'inserimento del sub-agente nell'apparato organizzativo dell'assicuratore, nonché la sua eventuale abilitazione, pubblica e risalente, a stipulare contratti relativi a prodotti assicurativi riferibili, tout court, alla preponente, in maniera idonea a fare apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere per la consumazione dell'illecito rientri nell'incarico affidato dalla società mandante.
Orbene, nel caso di specie, alla stregua delle complessive risultanze acquisite al processo, lo scrutinio che compete compiere è favorevole agli attori/appellanti.
Ed invero, è emerso dalle circostanze già richiamate che il avesse, sin dal 2005 e CP_3 ininterrottamente, svolto attività del tutto equiparabili a quelle dell'agente , CP_2 recandosi periodicamente presso i clienti, promuovendo la conclusione di polizze, facendo concludere contratti, riscuotendo i relativi premi e rilasciando le ricevute, il tutto presentandosi alla clientela come agente , servendosi di carta intestata CP_2 [...]
e utilizzando all'occorrenza i locali dell'agenzia di Pietrasanta. Tutti elementi CP_2 idonei ad ingenerare il ragionevole e generale convincimento all'interno della piccola realtà del centro lucchese, e degli attori in particolare, che l'attività svolta rientrasse nell'incarico affidato da all'agenzia di Pietrasanta. CP_2
Al riguardo, oltre ai numerosi documenti versati in atti da cui emerge la conclusione per il tramite del di contratti intestati alla preponente, firmati NA AS s.p.a, CP_3 ovvero il rilascio di quietanze/ricevute su carta intestata NA AS s.p.a. o assegni con firma NA AS s.p.a. in relazione alla liquidazione di polizze concluse per il tramite del
(doc. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/A, 13B, 13C, 14, 15, 16, 17, 19, 20, CP_3
23, 24), rilevano le dichiarazioni rese dai testi escussi, Testimone_2
e Testimone_3 Testimone_5 pagina 15 di 37 Il primo ha riferito: [“Conosco entrambi i era agente dell' , CP_3 Tes_4 CP_2 poi poi dopo un periodo di affiancamento gli subentrò il figlio , ciò mi CP_1 CP_3 pare a cavallo tra il 2003 e il 2008. Io stesso stipulai polizze con loro (…)”: cap. 5]; [“(..)
Venivano loro al mio negozio o alla mia abitazione (…)”: cap. 6]; [“Confermo che
veniva presso il mio negozio e presso la mia abitazione. Svolgeva le attività CP_3 indicate nel capitolo. Appariva agente perché rilasciava ricevute intestate CP_2
NA-AS. Lui mi riferiva che svolgeva le stesse attività anche con altri clienti”: cap.
8]; la seconda ha dichiarato: [“(…) Entrambi venivano in negozio per le polizze e si presentavano nel ruolo indicato nel capitolo (…)”: cap. 5]; [“(…) Aggiungo che vedevo
all'interno dell'Agenzia posta a pochi metri dal bar (…)”: cap. 5]; [“(…) Li CP_3 vedevo spesso al bar che si occupavano delle polizze e si mettevano su un tavolo in un angolo del bar”: cap. 6]; [“(…) Li vedevo spesso al bar che si occupavano delle polizze e si mettevano su un tavolo in un angolo del bar. Vedevo anche pagamenti con assegni e rilascio di ricevute (…)”: cap. 8]; il terzo ha confermato che esercitava Controparte_3 la propria attività di agente recandosi personalmente presso i propri clienti, CP_2 proponendo la stipula di polizze, facendo firmare loro i contratti e riscuotendo premi e ha aggiunto: che “si trattava di una caratteristica di ” e che tale attività “per un CP_2
20% veniva svolta in ufficio” (capitoli 6 e 8); con riferimento al capitolo n. 12, che la documentazione che faceva sottoscrivere al momento della stipula del Controparte_3 contratto assicurativo e dei pagamenti recava il marchio;
con riferimento al CP_2 capitolo n. 18, che le ricevute esibitegli (docc. 6 - 13 a, b, c – 15 - 16) erano quelle che l'agenzia di Pietrasanta e poi di Viareggio, e in particolare quelle che CP_2
rilasciava ai clienti a seguito del pagamento del premio Controparte_3 CP_2
(cfr. verbale udienza 26.6.2019).
Quanto alla consapevolezza da parte di dell'attività svolta da CP_2 CP_3 con le caratteristiche sopra evidenziate, essa può agevolmente desumersi – oltre
[...] che dal documento n. 26 prodotto dagli attori (Polizza NA Studio n. 63938083/48 e
Polizza NA Studio n. 63938074/39) nel quale le proposte di assicurazione sottoscritte da Con
nel 2005, per conto di , risultano controfirmate dall'agente generale Controparte_3
- dalla consistenza della stessa, dalla sua notorietà nonché dal lungo arco CP_2 temporale in cui risulta che il agì nel piccolo centro lucchese spendendo il nome CP_3 di , vendendo prodotti assicurativi riferibili tout court alla preponente, CP_2 compiendo attività di riscossione e di quietanza per la stessa, pubblicizzando l'agenzia di
Pietrasanta con l'inserimento del proprio nome (cfr. doc. 29 all. fascicolo parte attrice). Il pagina 16 di 37 tutto, in guisa da far apparire assolutamente improbabile - alla stregua della ripetizione di quei comportamenti, della pubblicità impressa all'attività, della rilevabilità delle sottoscrizioni apposte sulla documentazione, dei poteri di monitoraggio e di sorveglianza esercitati dall'impresa proponente sulle agenzie, attraverso i suoi organi di vigilanza - che questa non avesse la conoscenza e il controllo di quelle attività, che si presentavano perfettamente inserite nel contesto della sua organizzazione imprenditoriale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, era perfettamente in grado di CP_2 raffigurarsi ex ante quali potevano essere gli effetti delle attività compiute dal e CP_3 prevenirli o comunque tenerli in debita considerazione nell'organizzazione della propria attività quali componenti potenzialmente pregiudizievoli, conformemente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. U. 16/05/2019, n. 13246).
E' quanto basta, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, per configurare la responsabilità oggettiva e indiretta della società appellata ex art. 2049 cod. civ., la quale trova la sua ragion d'essere, per un verso, nel fatto che l'agire del rappresenta CP_3 uno degli strumenti dei quali il preponente si è avvalso nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, secondo l'antica regola cuius commoda eius et incommoda; per altro verso, nell'esigenza di offrire una adeguata garanzia agli attori/odierni appellanti delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del giacché appunto per le caratteristiche di CP_3 questo genere di offerte la buona fede dei clienti può più facilmente esserne sorpresa e aggirata (cfr. Cass. Sez. U. n. 13246 del 2019).
Ne deriva, che il giudice di prime cure ha effettivamente errato nel ritenere che nella fattispecie non ricorressero i presupposti per configurare la responsabilità indiretta dell'impresa assicuratrice per i fatti illeciti compiuti dal CP_3
Ragioni di ordine logico, impongono di esaminare a questo punto il primo motivo di appello incidentale proposto da con riferimento alla ritenuta qualità AR di agente del relativamente al periodo successivo al 2009/2010. CP_2 CP_3
L'appellante incidentale deduce che la prova dell'esistenza del rapporto di agenzia tra il e avrebbe dovuto essere fornita documentalmente, cioè, CP_3 CP_2 dimostrando che all'epoca dei fatti il fosse iscritto al RUI (Registro Unico degli CP_3
Intermediari assicurativi tenuto dall'IVASS), alla Sezione A dedicata agli agenti con la qualifica di Agente di Generali o mediante la richiesta di esibizione del contratto di agenzia e non attraverso le risultanze testimoniali e documentali richiamate dal giudice di pagina 17 di 37 prime cure nella sentenza impugnata, che erano del tutto inidonee a fornire la pretesa dimostrazione in difetto della necessaria prova documentale.
La doglianza è destituita di fondamento.
La natura del rapporto intercorrente tra il e ha una limitata CP_3 CP_2 rilevanza nell'accertamento della responsabilità della preponente ai sensi dell'art. 2049
c.c.
Ed invero, per la sua configurabilità è necessaria e sufficiente la prova dell'esistenza del
«rapporto di occasionalità necessaria» tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque il collaboratore dell'imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli.
Come osservato dalla Suprema Corte, siamo in presenza di «una peculiare specie di relazione di causalità», da valutarsi alla stregua del criterio di regolarità causale con il quale è declinato in ambito civile il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 cpv. cod. pen., tale per cui «la verificazione del danno-conseguenza non sarebbe stata possibile senza l'esercizio dei poteri conferiti da altri, che assurge ad antecedente necessario anche se non sufficiente» (Cass. Sez. U. n. 13246 del 2019, cit.).
Ne deriva, che non assumono rilievo decisivo la natura e la fonte del rapporto esistente tra preponente e preposto, essendo sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarietà del preposto, nel quadro dell'organizzazione e delle finalità dell'impresa gestita dal preponente. Il fondamento della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. va, infatti, rinvenuto non già nella formale esistenza di un rapporto di lavoro o di agenzia, ma nel rapporto effettuale che si istituisce quando per volontà di un soggetto
(committente), altro soggetto (commesso) esplica in fatto attività per di lui conto e sotto il suo potere. In altre parole, è sufficiente che l'agente sia inserito, anche se temporaneamente o occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbia agito per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 5414 del
2021).
Che ciò sia avvenuto nel caso di specie è incontestabile, come emerge sia dalle testimonianze raccolte, che attestano come il in tutto l'arco temporale CP_3
pagina 18 di 37 considerato, svolgesse l'attività prima di subagente e poi di agente per conto di
[...]
(cfr. cap. 6: testi , stipulando nuove polizze CP_2 Pt_2 Tes_3 Tes_1 [...]
(cfr. cap. 13: testi e e cap. 17: teste , incassando CP_2 Pt_2 Tes_3 Tes_3 somme (cap. 17: teste e rilasciando quietanze intestate a (cap. 12 Tes_3 CP_2
e 18: testi e , sia dalle ricevute prodotte in atti, riconosciute Pt_2 Tes_3 Tes_1 dai testi e come quelle rilasciate ai propri clienti dal (doc. 6, Tes_3 Tes_1 CP_3
13/A, 13/B e 13/C, 15 e 16).
In tale quadro, già di per sé esaustivo, appaiono ulteriormente confermativi i documenti
29 e 31 allegati al fascicolo di parte attrice, segnatamente rappresentanti un inserto pubblicitario dell'Agenzia NA AS di Pietrasanta, nel quale compare anche il nominativo del e un bollettino di pagamento riportante il logo CP_3 CP_2 agenzia generale di Viareggio intestato a e Controparte_3 Parte_8
Va poi conclusivamente rilevato che la forma scritta ad probationem richiesta dall'art. 1742, secondo comma, c.c., per il contratto di agenzia rileva solo nel rapporto tra le parti e non anche nei confronti dei terzi.
Il motivo va quindi nel complesso disatteso.
Quanto ai comportamenti illeciti che sarebbero stato tenuti dal dei quali gli CP_3 attori/appellanti hanno chiesto l'accertamento, valgono le considerazioni che seguono.
Con 1) Polizza n. 63938083/48 Studio a favore di e Polizza n. Parte_3
Con 63938074/39 Studio a favore di , stipulate nell'anno 2005 a Parte_4 favore delle due figlie all'epoca minorenni, con rata annua per ciascuna di circa
2.000,00 euro.
Per entrambe le polizze, a detta degli attori/odierni appellanti, non risulterebbe contabilizzata la rata relativa all'anno 2007, che invece essi avrebbero provveduto a versare a mezzo di assegno bancario del 27.11.2007 di € 4.000,00 tratto sulla CA della RS UN e FA Cred. coop. (doc.5).
Ugualmente, la rata relativa all'annualità 2008, pagata in due tranches di euro 2.000,00, di cui la prima attraverso rimessa in contanti al e la seconda mediante assegno CP_3 dell'importo di € 2.000,00 (doc. 6), non sarebbe stata contabilizzata.
Gli attori hanno quindi chiesto di “accertare come i versamenti sulle suddette polizze siano stati eseguiti per almeno 3 annualità e pertanto al caso di specie non sia applicabile la clausola di cui al Punto (F) delle condizioni generali di polizza relativa alla risoluzione pagina 19 di 37 automatica del rapporto e la perdita di quanto versato;
per l'effetto di quanto sopra, in via principale, condannare al pagamento agli appellanti di tutto AR quanto versato a far data dall'anno 2005 in forza delle polizze NA Studio pol. n.
63938083/48 a favore di n. 63938074/39 a favore di Parte_5 Parte_4 pari a complessivi euro 16.000,00, oltre interessi dai versamenti al saldo, nella misura contrattualmente stabilita o in ipotesi subordinata al tasso legale;
in ipotesi subordinata, condannare a contabilizzare la somma di euro 16.000,00 versata AR per le annualità dal 2005 al 2008, oltre interessi come sopra indicati, in previsione della liquidazione delle suddette polizze”.
La domanda può essere accolta solo in parte.
Sono in atti le Polizze in questione e le quietanze relative alle annualità del 2005 e del
2006 (doc. 1 e 2 all. fascicolo attoreo).
Parimenti prodotto in atti è l'assegno bancario di € 4.000,00, con firma di traenza
, emesso all'ordine di , in data 27.11.2007. Parte_1 Controparte_3
Rispetto ad esso, ha dedotto che mancherebbe la prova della riconducibilità CP_1 degli asseriti pagamenti alle polizze in questione.
Si tratta di eccezione fondata dal momento che i testi e Testimone_2
escussi sul capitolo n. 14 della prova articolata dagli attori, hanno Testimone_3 dichiarato: il primo, che gli pareva di aver visto l'assegno in questione e di ricordare di avere lui stesso aperto le polizze;
la seconda, di nulla sapere.
La deposizione del è priva di valore probatorio, attesa la genericità delle Pt_2 dichiarazioni riferite all'assegno e l'irrilevanza della circostanza che fosse stato lui stesso a suo tempo ad accendere le polizze. A tal fine, si evidenzia che le polizze furono aperte nel 2005 e che, stando alle dichiarazioni degli attori, l'assegno si riferirebbe al rateo del
2007.
Con riferimento alle due tranches di € 2.000,00 ciascuna, asseritamente versate per la rata relativa all'anno 2008, valgono considerazioni parzialmente diverse.
Quanto al primo preteso pagamento di € 2.000,00 in contanti, non vi è alcuna prova di esso. Inoltre, l'allegazione degli attori secondo cui tale somma sarebbe stata indebitamente “stornata” per accendere senza il loro consenso due polizze in favore delle due figlie minorenni, come si vedrà in seguito (vedi punto n. 7), non può ritenersi circostanza provata. pagina 20 di 37 Quanto al secondo, vi è in atti una “ricevuta di versamento per incasso premi” datata 4 maggio 2009 per la somma di € 2.000,00 (doc. 6 all. fascicolo attoreo), da cui emerge la Con causale “Versamento su polizza STUDIO”.
Poiché non risulta che la avesse stipulato altre Polizze NA Studio al di fuori di Pt_2 quelle in discussione e poiché non ha mosso alcuna contestazione sulla loro CP_1 mancata contabilizzazione, la domanda di restituzione proposta è fondata limitatamente a tale somma.
Quanto alla rimanente somma di € 14.000,00 che gli attori hanno chiesto in restituzione, assumendo la non applicabilità della clausola di cui al Punto (F) delle suddette polizze, si osserva che, risultando, per quanto detto, un numero di annualità di premio corrisposte inferiore a tre (anni 2005 e 2006), lo scioglimento non appare illegittimo.
Ne deriva che la domanda di restituzione proposta in ipotesi deve essere accolta nei più contenuti limiti di € 2.000,00, in favore della sola avuto riguardo alla titolarità Pt_2 della polizza.
Trattandosi non di posta risarcitoria ma di pagamento non dovuto in quanto eseguito in assenza di causa, su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso di legge dal giorno della domanda.
2) Polizza Vita n. 63084627/95 con effetto dal 29.09.2000 con premio pari ad euro
1.550,00, parzialmente liquidata il 21.09.2012 con assegno di euro 7.152,02.
Gli attori hanno dedotto che non sarebbero stati contabilizzati i versamenti relativi alle annualità 2009 – 2010 – 2011 effettuati dalla Pt_2
Con riferimento a tale polizza hanno quindi chiesto di “accertare che i sigg. Pt_1
e hanno effettuato i pagamenti delle annualità 2009 – 2010 –
[...] Parte_2
2011 per complessivi euro 4.650,00 (euro 1.550,00 x 3) e per l'effetto condannare al pagamento in favore di di tale importo, ulteriore AR Parte_2 rispetto a quanto già liquidato dalla convenuta in data 21.09.2012 con assegno di euro
7.152,02, oltre interessi dai versamenti al saldo, nella misura contrattualmente stabilita o in ipotesi subordinata al tasso legale”.
La domanda è fondata.
È in atti la Polizza in questione (doc. 10 all. fascicolo attoreo).
pagina 21 di 37 Parimenti prodotte dagli attori sono le tre ricevute/quietanze da cui emerge il pagamento a mani del per le annualità 2009, 2010 e 2011, dei ratei di € 1.550,00 ciascuno CP_3 eseguiti rispettivamente in data 5.10.2009 (doc. 13/A), 10.9.2010 (doc. 13/B) e il
27.12.2011 (doc. 13/C), e imputati alla polizza in questione.
Inoltre, dal documento n. 11 “Liquidazione e quietanza di riscatto (27/8/2012)” relativo alla suddetta polizza, emerge “quale prima rata insoluta” quella del 29/9/2009, a conferma della mancata contabilizzazione dei ratei successivi al 2008, nonostante gli avvenuti versamenti.
Con riferimento a tale posta, infine, non ha mosso nessuna contestazione né CP_1 relativa alla riferibilità dei pagamenti alla polizza né relativa alla mancata contabilizzazione dei tre ratei, entrambe risultanti per tabulas.
Ne deriva, che la domanda proposta deve essere accolta, con l'unica precisazione, sotto il profilo soggettivo, che il diritto alla restituzione delle somme spetta alla in via Pt_2 esclusiva, avuto riguardo alla titolarità della polizza.
Trattandosi di posta risarcitoria derivante da fatto illecito, e dunque di debito di valore, sulla stessa, anche in assenza di esplicita richiesta, spetta la rivalutazione monetaria a decorrere dalle date di versamento dei tre ratei. Quanto agli interessi compensativi, pur considerando i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in forza dei quali la relativa determinazione non può essere né automatica né presunta "iuris et de iure", (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19063 del 05/07/2023; Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 6351 del 10/03/2025), il Collegio ritiene che, nel caso di specie, il mancato guadagno derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione può senz'altro essere desunto dalla propensione agli investimenti dimostrata dall'attrice. Donde la spettanza degli interessi al tasso di legge sulle somme devalutate dalle date dei singoli versamenti e via via rivalutate, anno per anno.
3) Polizza Fondo pensione (PIP) n. 5870941/16 poi sostituita nella n. 63697873, intestata a con rateo annuale pari ad euro 1.000,00, con effetto a Parte_2 partire dal 16.09.2003.
Gli attori lamentano il mancato accredito delle rate pagate per le annualità 2010 – 2011, pari a complessivi € 2.000,00.
pagina 22 di 37 Con riferimento a tale polizza hanno quindi chiesto di “accertare che i sigg. Pt_1
e hanno effettuato i pagamenti delle annualità 2010 e 2011 per
[...] Parte_2 complessivi euro 2.000,00 e per l'effetto di quanto sopra condannare la compagnia convenuta ad accreditare a favore dell'attrice il suddetto importo di euro Parte_2
2.000,00 sulla polizza in conto della futura liquidazione”.
La domanda è fondata.
È in atti la Polizza in questione (doc. 14 all. fascicolo attoreo).
Parimenti prodotte dagli attori sono due “ricevute di versamento premio”, per le somme: di 1.000,00 euro, in data 10.3.2010, intestata a , con causale “versamento Parte_2 volontario fondo pensione” (cfr. doc. 15, con allegato assegno e contabili bancarie) e di €
2.100,00 in data 30.12.2010, intestata a , con causale “polizze varie” Parte_1
Con specificate con asterisco in calce, tra cui “ € 1.000,00 ” (cfr. doc. 16, con allegato Pt_2 assegno bancario).
Con riferimento a tale posta, ha eccepito che mancherebbe “la prova della CP_1 riconducibilità dei pagamenti asseritamente eseguiti in contanti per le annualità 2010 e
2011 alla polizza n. 5870941/16”.
Il Collegio reputa infondata tale eccezione dal momento che i pagamenti risultano effettivamente eseguiti a mani del come emerge dalla firma di costui a tergo CP_3 per girata, e ulteriormente dalla contabile bancaria prodotta con il documento n. 15; Con inoltre, dalle ricevute prodotte in giudizio emerge l'imputazione dei pagamenti al , vale a dire all'unica Polizza Fondo Pensione intestata alla Pt_2
Ne deriva che la domanda proposta deve essere accolta.
4) Polizza vita n.70443368 (durata 5 anni) stipulata in data 27.11.2007 intestata a
. Parte_2
Gli attori hanno dedotto di aver versato € 8.000,00 mediante assegno bancario BVLG
n.7281797-03 intestato a ER S.n.c. emesso nella stessa data di stipula della polizza e che, risultando ad versato il minore importo di euro 1.600,00, al momento CP_2 del riscatto erano stati liquidati e restituiti alla solo euro 1.309,80. Pt_2
Con riferimento a tale polizza hanno quindi chiesto di “accertare che alla sig.ra Parte_2
in liquidazione della suddetta polizza venne pagato da parte della compagnia
[...] convenuta il minor importo di euro 1.309,80 e che alla stessa è dovuta la differenza
pagina 23 di 37 rispetto a quanto a suo tempo versato, per ulteriori euro 6.690,20; per l'effetto di quanto sopra, condannare al pagamento a favore della sig.ra AR Parte_2
dell'importo di euro 6.690,20, o dell'importo che sarà ritenuto come provato, oltre
[...] interessi dai versamenti al saldo, nella misura contrattualmente stabilita o in ipotesi subordinata al tasso legale.”
La domanda è fondata.
Sono in atti i documenti che attestano che al 30.7.2012 risultava versata soltanto la somma di € 1.610,00 (cfr. doc. 19 all fascicolo attoreo) e che liquidò in data CP_2
21.9.2012 in favore di la sola somma di € 1.309,80 (doc. 17 e 20 all. Parte_2 fascicolo attoreo).
Parimenti prodotto dagli attori è l'assegno bancario per la somma di € 8.000,00 emesso all'ordine di ER s.n.c. (con data illeggibile), con firma di (doc. Controparte_8
18).
La teste escussa sul capitolo n. 16 della memoria istruttoria degli attori, ha Tes_3 confermato le circostanze in esso indicate [“Dite come vero che la sig.ra in Parte_2 data 27.11.2007 stipulava con la Polizza vita n.70443368 (doc.17 parte CP_2 attrice) corrispondendo in una unica soluzione la somma di euro 8.000,00 con assegno
BVLG n.7281797-03 in medesima data della stipula (doc.18 parte attrice) intestato a
ER S.n.c.”].
Il teste sentito sullo stesso capitolo, ha reso dichiarazioni de Testimone_2 relato actoris, in quanto, dopo aver riferito che sua figlia aveva stipulato più di una
Polizza con ma di non ricordare le date, ha affermato: “Quanto al CP_2 pagamento indicato nel capitolo mi è stato riferito da mia figlia”.
Con riferimento a tale posta, ha dedotto che mancherebbe “la prova della CP_1 riconducibilità del pagamento asseritamente eseguito con assegno alla polizza n.
70443368”.
Il Collegio reputa infondata tale eccezione dal momento che il pagamento risulta effettivamente eseguito alla ER s.n.c., come emerge dal timbro e dalla firma apposta a tergo per girata;
inoltre - al netto di quanto dichiarato dal padre della Pt_2 stante la rilevanza sostanzialmente nulla della testimonianza de relato actoris (cfr. da ult.
Cass. ord. n. 4530/2025) - la teste ha confermato che l'assegno era stato Tes_3 emesso per il pagamento della polizza in questione. pagina 24 di 37 La dichiarazione resa dalla teste non è de relato, in quanto la stessa – a domanda del primo giudice - ha specificamente riferito di aver appreso la circostanza de visu all'interno del bar della presso cui ella all'epoca lavorava;
inoltre, la stessa ha Pt_2 dichiarato di ricordare la circostanza in quanto non solo si trattava di un importo alto ma anche perché quell'anno il bar era stato diviso e “ si era messa per conto suo”. Il che Pt_2 tranquillizza sia sotto il profilo della congruenza temporale degli avvenimenti, sia sotto il profilo della loro congruenza logica avuto riguardo alla disponibilità della somma da parte della ed al suo investimento nella Polizza Vita. Pt_2
Infine, non vi è violazione del divieto posto dall'art. 2726 c.c. in quanto la teste ha deposto su circostanze di fatto relative alla riferibilità dell'assegno prodotto in giudizio alla stipulazione della polizza in questione.
Ne deriva, che deve essere accolta la domanda proposta di pagamento in favore della della somma di € 6.690,20 (€ 8.000,00 - € 1.309,80). Pt_2
Trattandosi di posta risarcitoria derivante da fatto illecito, e dunque di debito di valore, sulla stessa, anche in assenza di esplicita richiesta, spetta la rivalutazione monetaria a far data dal 27.11.2007. Quanto agli interessi compensativi, pur considerando i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in forza dei quali la relativa determinazione non può essere né automatica né presunta "iuris et de iure", (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19063 del 05/07/2023; Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 6351 del 10/03/2025), il Collegio ritiene che, nel caso di specie, il mancato guadagno derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione può senz'altro essere desunto dalla propensione agli investimenti dimostrata dall'attrice. Donde la spettanza degli interessi al tasso di legge sulla somma devalutata a far data dal versamento e via via rivalutata, anno per anno.
5) Mancata contabilizzazione delle somme di euro 7.152,02 e di euro 1.309,80.
Gli attori hanno dedotto che, nel settembre 2012, in seguito alla riscossione da parte della della somma di euro 7.152.02, quale liquidazione della polizza Pt_2
n.63084627/95, nonché della somma di euro 1.309,80, quale liquidazione della polizza vita n.70443368, il suggerì loro di reinvestire gli stessi importi in un'altra polizza CP_3
con rendimento maggiore. Essi, quindi, in data 25.10.2012 emisero due CP_2 assegni, di euro 7.152,02 e di euro 1.309,80, in favore del senza però ricevere CP_3
pagina 25 di 37 mai la documentazione inerente al nuovo investimento, salvo poi scoprire nel novembre
2012 che il non lavorava più per l'agenzia di Viareggio (LU). CP_3 CP_2
Hanno quindi chiesto di “accertare che tali importi non sono mai stati imputati da parte della compagnia convenuta a favore degli attori e che nessuna posizione contrattuale è stata aperta a loro nome da parte della compagnia convenuta in conseguenza dell'incasso dei suddetti assegni bancari;
per l'effetto di quanto sopra, condannare AR alla restituzione agli attori del complessivo importo di euro 8.461,82., per indebito
[...] arricchimento, oltre interessi legali dal versamento al saldo”.
In ordine alla disponibilità delle somme asseritamente reinvestite da parte degli attori si vedano i punti 2 e 4 che precedono (doc. 11 e doc. 17 all. fascicolo attoreo).
Sono stati prodotti dagli attori i due assegni: di euro 7.152,02 tratto su CA RS
UN FA cred.coop. n.0008156834-10 all'ordine di ER s.n.c. in data
24.10.2012 (doc. 21) e di euro 1.309,80 tratto su CA RS UN FA cred.coop. n.0008156835-11 all'ordine di in data 24.10.2012 (doc. Controparte_3
22), entrambi con firma di gira apposta a tergo.
La teste escussa sui capitoli 13 [Dite come vero che il alla scadenza Tes_3 CP_3 delle polizze proponeva ai sigg. e nuovi prodotti nei quali Pt_2 Pt_1 CP_2 reinvestire il riscosso dalla liquidazione di precedenti polizze – piani di accumulo e CP_9 così fece nell'ottobre 2012 quando i sigg. riscossero le somme di euro Parte_6
1.309,80 ed euro 7.152,02 e li girarono al sig. ] e 17 [Dite come vero Controparte_3 che i sigg. e a metà del mese di ottobre 2012 Parte_1 Parte_2 emettevano assegno di euro 7.152,02 CA RS UN FA cred. coop.
n.0008156834-10 a favore dell'agente NA AS ER s.n.c. e assegno di euro
1.309,80 CA RS UN FA cred. coop. n.0008156835-11 a favore dell'agente in quanto quest'ultimo aveva riferito di procedere Controparte_3 all'apertura di nuova polizza vita, come da assegni bancari che le si mostrano doc. 34] della memoria istruttoria degli attori, ha dichiarato: sul capitolo 13), “Confermo la prima parte, ero lì presente e sentivo. Confermo anche la seconda parte perché ero presente”; sul capitolo 17), ha confermato quanto già dichiarato rispondendo al capitolo 13, precisando di non ricordare né le banche né gli intestatari degli assegni.
Il teste sentito sugli stessi capitoli, ha reso dichiarazioni de Testimone_2 relato actoris, in quanto, rispondendo sul capitolo n. 13, ha confermato la prima parte
“per avermelo riferito mia figlia” e ha aggiunto “Anche la seconda parte mi è stata riferita pagina 26 di 37 da mia figlia in particolare mi disse che le somme riscosse vennero reinvestite, se ben mi ricordo”; dopo aver riferito che sua figlia aveva stipulato più di una Polizza con
[...]
ma di non ricordare le date, ha affermato: “Quanto al pagamento indicato nel CP_2 capitolo mi è stato riferito da mia figlia”; analogamente, rispondendo sul capitolo n. 17, ha dichiarato “Ho già risposto in relazione alla seconda parte del capitolo 13. I particolari ulteriori indicati nel cap. 17 (intestatari degli assegni e motivo costituito dall'apertura di nuova polizza) mi sono stati riferiti da mia figlia”
Con riferimento a tale posta, ha eccepito che mancherebbe “la prova che gli CP_1 assegni prodotti da controparte sub documenti nn. 21 e 22 siano relativi a pagamenti effettuati per un nuovo investimento;
peraltro trattasi di pagamenti eseguiti, secondo la prospettazione di parte attrice, quando il non collaborava neppure più con CP_3
l'Agenzia di Viareggio.
Il Collegio reputa infondata tale eccezione dal momento che – al netto di quanto dichiarato dal padre della stante la rilevanza sostanzialmente nulla della Pt_2 testimonianza de relato actoris (cfr. da ult. Cass. ord. n. 4530/2025) - la prova che i pagamenti eseguiti nelle mani del con i due assegni prodotti dovessero essere CP_3 Con reinvestiti in una nuova polizza emerge dalle dichiarazioni della teste della Tes_3 cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
Infine, non vi è violazione del divieto posto dall'art. 2726 c.c. in quanto la teste ha deposto su circostanze di fatto e non su pagamenti.
Quanto alla circostanza, dedotta da relativa alla cessazione della collaborazione CP_1 del con l'agenzia di Viareggio , mette conto evidenziare che essa è CP_3 CP_2 stata riferita dagli attori come notizia acquisita nel novembre 2012, allorché, stante l'irreperibilità del si recarono personalmente presso l'Agenzia di Viareggio, e CP_3 dunque successivamente ai pagamenti;
del resto, non vi è in atti prova che il CP_3 avesse cessato la collaborazione già nell'ottobre 2012; peraltro, dall'inserto on line prodotto dagli attori risultava ancora pubblicizzata alla data dell'11.1.2019 l'agenzia
[...]
“ (cfr. doc. 29 all. fascicolo CP_2 Controparte_3 CP_6 Parte_8 attoreo).
Ciò premesso, la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dagli attori merita accoglimento.
pagina 27 di 37 Ed invero, una volta accertata la riferibilità dei pagamenti effettuati con i due assegni al nuovo investimento e l'assenza dell'apertura da parte di di una corrispondente CP_1 posizione contrattuale in favore degli attori, risulta esservi stato un depauperamento in danno degli attori con corrispondente arricchimento ingiustificato della convenuta/appellata, con conseguente obbligo di indennizzo a suo carico nella misura corrispondente ai pagamenti effettuati, pari a € 8.461,82.
Inoltre, l'azione si giustifica come unico rimedio diretto contro non avendo AR quest'ultima contestato specificamente di aver incassato le somme.
Trattandosi di debito di valore (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1889 del 28/01/2013; nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 28930 del 05/10/2022) sulla somma dovuta, anche in assenza di esplicita richiesta, spetta la rivalutazione monetaria a far data dal 24.10.2012. Quanto agli interessi compensativi, pur considerando i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in forza dei quali la relativa determinazione non può essere né automatica né presunta "iuris et de iure", (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez.
3, Sentenza n. 19063 del 05/07/2023; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del
10/03/2025), il Collegio ritiene che, nel caso di specie, il mancato guadagno derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione può senz'altro essere desunto dalla propensione agli investimenti dimostrata dagli attori. Donde la spettanza degli interessi sulla somma devalutata a far data dal versamento e via via rivalutata, anno per anno.
6) Polizza fondo pensione n.70611985/59 con versamento di premio pari ad euro
500,00 annui.
Gli attori hanno dedotto, con riferimento a tale polizza, la mancata contabilizzazione delle rate relative agli anni 2008 e 2011, per complessivi euro 1.000,00, e hanno chiesto di
“accertare che il medesimo ha provveduto a versare, oltre le annualità Parte_1
2009 e 2010, anche le annualità 2008 e 2011 per complessivi euro 1.000,00; per l'effetto condannare la compagnia convenuta ad accreditare a favore dell'attore Parte_1 il suddetto importo di euro 1.000,00 sulla polizza in conto della futura liquidazione”.
La domanda è fondata.
È in atti la Polizza in questione (doc. 23 all. fascicolo attoreo).
Parimenti prodotta dagli attori è la ricevuta di riscossione per la somma di € 500,00 relativa all'annualità 2011 (cfr. doc. 24). pagina 28 di 37 Con riferimento a tale posta, ha eccepito che mancherebbe “la prova CP_1 dell'esecuzione dei pagamenti per la polizza n. 70611985 per l'annualità 2008, non avendo controparte prodotto alcuna quietanza”.
Il Collegio reputa infondata tale eccezione dal momento che, relativamente al pagamento della rata annuale del 2008, dalla stessa polizza prodotta con il documento n. 23 emerge che all'atto della stipula fu eseguito il primo versamento annuale, pari a € 500,00.
Ne deriva che la domanda proposta deve essere accolta.
7) Polizze n. 70679646 per la figlia e n. 70679664 per la figlia ad Pt_4 Pt_3 apparente firma . Parte_1
Il ha negato di averle stipulate disconoscendo le sottoscrizioni apposte sui due Pt_1 contratti.
Con riferimento a tali polizze gli attori hanno chiesto, previo accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte sui relativi contratti di stipula a seguito di CTU grafologica svolta nel procedimento di primo grado, di accertare “che per il pagamento delle suddette polizze sono stati utilizzati euro 2.000,00 versati da a favore Parte_1 dell'Agente NA AS CC ER illegittimamente imputati in pagamento delle medesime polizze, quando invece, tale somma era stata versata per il pagamento parziale del rateo per l'anno 2008 relativo alle polizze stipulate dalla sig.ra Parte_2
n. 63938083/48 INA Studio a favore di e n. 63938074/39 INA Studio a Parte_3 favore di e per l'effetto di quanto sopra, a fronte della prova della falsità Parte_4 delle sottoscrizioni apposte sui contratti, dichiarare la nullità e la mancanza di efficacia dei contratti apparentemente stipulati in data 28.04.2009 a nome di , Parte_1 polizza n. 70679646 a favore di e polizza n. 70679664 a favore di Parte_4 Pt_3
; si proceda così, in via principale, ad imputare l'importo versato di euro 2.000,00 in
[...]
Con pagamento parziale dell'annualità 2008 delle polizze studio originariamente stipulate dalla sig.ra per le due figlie: pol. n. 63938083/48 INA Studio a favore di Parte_2
e pol. n. 63938074/39 INA Studio a favore di;
in ipotesi Parte_3 Parte_4 subordinata, si condanni la compagnia convenuta alla restituzione a favore di Pt_1
del complessivo importo di euro 2.000,00”.
[...]
La domanda è solo parzialmente fondata.
Sono in atti le polizze in questione (doc. 7, 8 e 25 all. fascicolo attoreo).
pagina 29 di 37 Nel corso del giudizio di primo grado si è svolto il procedimento di verificazione sulle due polizze acquisite in originale, previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto a
CP_1
Il ha precisato quali erano, tra le firme apposte sui documenti originali, le firme Pt_1 disconosciute, quelle incerte e quelle dubbie (cfr. allegati al preverbale del 3.7.2020).
Il CTU ha concluso: “dalle analisi effettuate si può affermare, con massimo grado di certezza tecnica, che le sottoscrizioni disconosciute sui documenti contestati non sono autografe. Si può altresì affermare che le tre sottoscrizioni dichiarate dubbie sono autografe e riferibili al sig. ”. Parte_1
ha dedotto che la presenza di firme autografe su documenti in cui il riferimento CP_1 alle polizze sarebbe chiaro e inequivocabile dimostrerebbe in definitiva che il non Pt_1 era all'oscuro delle operazioni in essere;
inoltre, mancherebbe “qualsiasi documentazione
a riprova del pagamento di € 2.000,00 asseritamente eseguito in contanti per l'annualità
2008 delle polizze n. 63938083/48 e n. 63938074/39”.
Il Collegio osserva che, per ciascuna polizza, risultano presenti ad apparente firma
, tre diversi moduli: un modulo denominato “proposta di assicurazione” datato Pt_1
27.4.2009, con firme autentiche del , in cui risulta il pagamento di € 1.000,00 Pt_1 quietanzato;
un altro modulo, denominato anch'esso “proposta di assicurazione” datato
27.4.2009, in tutto e per tutto identico nel contenuto all'altro ma con firme apocrife del
; infine, un modulo denominato “polizza di assicurazione” datato 28.5.2009 Pt_1
(quanto alla polizza n. 70679664 a favore di ) e 29.5.2009 (quanto alla Parte_3 polizza n. 70679646 a favore di ), con firme apocrife del , cui è Parte_4 Pt_1 allegata un'informativa ai sensi dell'art. 13 D.L.vo 196/2003, con firma autentica del
. Pt_1
Sulla base dei suddetti rilievi, può dunque ritenersi che il , pur avendo anticipato Pt_1 il rateo di € 1.000,00 per ciascuna di esse, non abbia sottoscritto le polizze in questione dal momento che le firme apposte su di esse sono state verificate come apocrife, mentre nessuna efficacia di accettazione può essere attribuita alla firma autentica apposta sull'informativa, che peraltro richiama solo il numero della proposta e non anche quello di polizza.
Tanto premesso, la domanda proposta in ipotesi, di condanna di a restituire al CP_1
la somma di € 2.000,00, va accolta, trattandosi di importo il cui pagamento non Pt_1
pagina 30 di 37 trova alcuna giustificazione causale, stante la mancata conclusione dei contratti. In assenza di domanda, non sono dovuti gli interessi.
Per contro, deve essere respinta la domanda formulata in tesi e ciò, oltre che per l'estraneità dell'oggetto (imputazione della somma di € 2.000,00 in pagamento parziale dell'annualità 2008 delle polizze NA studio) all'ambito dei poteri attribuiti a questo
Collegio, per la mancanza di prova circa la pretesa illegittimità dell'imputazione della somma di € 2.000,00 al pagamento delle polizze n. 63938083/48 n. 63938074/39, stante la firma del apposta sui moduli verificati come autentici da cui risulta il Pt_1 versamento quietanzato dei due ratei di € 1.000,00 da parte dello stesso.
Passando ora ad esaminare il secondo motivo di gravame, con cui gli appellanti contestano l'iter decisionale nella parte in cui è stato riconosciuto il loro concorso colposo nella causazione del fatto lesivo, il Collegio osserva quanto segue.
Il giudice di prime cure ha ritenuto di ravvisare gli estremi della colpa a carico degli attori/odierni appellanti, i quali si sarebbero resi responsabili di condotte imprudenti che avrebbero agevolato la commissione dei fatti illeciti.
Tale divisamento non si sottrae alle censure mosse dagli appellanti.
Giova premettere che, nel caso di responsabilità indiretta ex art. 2049 cod. civ., la credulità del danneggiato va ponderata tenendo conto della giustificazione che, almeno in parte, ne può derivare proprio dall'inserimento del preposto nell'organizzazione dell'impresa preponente.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha già più volte affermato che, nella prospettiva qualificatoria di cui all'art. 2049 cod. civ., la condotta del terzo — non inserendosi nella situazione di potenzialità dannosa determinata dal contegno della preponente, ma appartenendo ad una serie eziologica diversa e determinante dell'evento
— può giungere a interrompere il nesso causale solo allorché gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con il preponente ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal preposto o ancora quando avesse prestato acquiescenza all'irregolare condotta di questo, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il loro valore complessivo, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue pagina 31 di 37 complessive condizioni culturali e socio-economiche (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 857 del 17/01/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018; Cass. 14/12/2018, n.
32514).
Spetta al preponente provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dal terzo e la giurisprudenza di legittimità, in tema di intermediazione finanziaria - ma sulla base di principi che ben possono applicarsi anche alla responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dal proprio agente - ha definito il contenuto di tale prova escludendo che la consegna di somme di denaro da parte del cliente con modalità difformi a quelle cui il promotore dovrebbe attenersi possa di per sé escludere il rapporto di necessaria occasionalità ed anche che possa costituire concausa del danno o determinare l'applicazione dell'art. 1227
c.c. ai fini della riduzione del risarcimento spettante all'investitore (cfr. Cass. Civ. Sez. 1,
Sentenza n. 17393 del 24/07/2009; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 4037 del
01/03/2016).
Ciò premesso, dalle testimonianze acquisite è emerso con evidenza che il agiva CP_3 con modalità del tutto analoghe a quelle già precedentemente adoperate dal proprio genitore, agente , al quale era stato affiancato per un certo periodo di tempo CP_2
a far data dall'anno 2000 nell'espletamento della stessa attività di promozione e collocazione di prodotti assicurativi. Sicché è ragionevole ritenere che l'affidamento riposto dagli attori nel fosse il frutto di invalse pratiche in uso da tempo, che i CP_3 clienti della piccola comunità di Pietrasanta avevano avuto modo di sperimentare nel tempo, di condividere e di ritenere consone rispetto ai prodotti proposti. In tal senso, eloquenti sono le dichiarazioni del teste [“(…) Conosco entrambi i Pt_2 CP_3
era agente dell' , poi poi dopo un periodo di affiancamento Tes_4 CP_2 CP_1 gli subentrò il figlio , ciò mi pare a cavallo tra il 2003 e il 2008. Io stesso stipulai CP_3 polizze con loro (…)”: cap. 5]; [“(..) Venivano loro al mio negozio o alla mia abitazione
(…)”: cap. 6]; [“Confermo che veniva presso il mio negozio e presso la mia CP_3 abitazione. Svolgeva le attività indicate nel capitolo. Appariva agente CP_2 perché rilasciava ricevute intestate NA-AS. Lui mi riferiva che svolgeva le stesse attività anche con altri clienti”: cap. 8]; della teste [“(…) Entrambi venivano in Tes_3 negozio per le polizze e si presentavano nel ruolo indicato nel capitolo (…)”: cap. 5];
[“(…) Li vedevo spesso al bar che si occupavano delle polizze e si mettevano su un tavolo in un angolo del bar. Vedevo anche pagamenti con assegni e rilascio di ricevute (…)”:
pagina 32 di 37 cap. 8]; e del teste [“Confermo si trattava di una caratteristica di NA – Tes_1
AS”: cap. 8].
Per il resto, sono stati depositati dagli attori numerosi documenti, tra polizze, quietanze con firma NA s.p.a. o su carta intesta NA AS s.p.a., assegni per liquidazioni
[...]
(doc. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/A, 13B, 13C, 14, 15, 16, 17, 19, 20, CP_2
23, 24), a fronte dei quali è difficile dubitare della incolpevole buona fede degli attori/odierni appellanti, soprattutto se si considera che le omesse contabilizzazioni si sono verificate a decorrere dal 2007, e dunque a distanza di svariati anni dall'inizio dell'attività del e per lo più in ambito di posizioni contrattuali promosse e aperte CP_3 dal per le quali gli attori non potevano nutrire sospetti circa il fatto che gli CP_3 importi versati, per isolate annualità, non andassero a coprire, come in precedenza, i ratei dovuti.
Quanto ai pagamenti in contanti, è emerso che tutte le volte in cui ciò avvenne il CP_3
Con provvide a rilasciare quietanza o ricevuta su carta intestata .
Ancora, quella che definisce essere una fantomatica ER s.n.c. è la società CP_1 Con attraverso la quale il agiva come diretto collaboratore di , come emerge dal CP_3 documento 26 allegato dagli attori (pag. 9 e pag. 18).
Quanto poi alla consegna fatta dagli attori, dopo il settembre 2012, delle ulteriori somme di € 7.152,02 e di € 1.309,80 per l'accensione di una nuova polizza, nonostante essi avessero già ricevuto da la liquidazione della polizza vita n.70443368 per la CP_2 somma di € 1.309,80, invece di quella di 8.000,00 da loro versata (cfr. punto n. 4 ut supra), s'impongono considerazioni di tenore diverso.
In questo caso, infatti, trattandosi di indebito arricchimento non risulta applicabile la disposizione di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c. In proposito la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ritiene che la semplice inerzia dell'impoverito, ancorché riconducibile a difetto di diligenza nel ridurre la portata della subita diminuzione patrimoniale ove ciò gli sia possibile, non esonera l'arricchito dall'obbligo di indennizzare la controparte né diminuisce l'entità dell'indennizzo dovuto, non trovando applicazione in materia di arricchimento, per la diversità dei rispettivi presupposti, la norma dettata, in tema di risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5690 del 10/03/2011;
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11454 del 23/07/2003).
pagina 33 di 37 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, rimane assorbito il terzo motivo di gravame principale mentre va disatteso il secondo motivo di appello incidentale in quanto l'importo complessivo riconosciuto in favore degli attori, per le omesse contabilizzazioni/restituzioni ammonta a € 22.571,11 (€ 2.000,00 + € 4.650,00 + € 2.000,00 + € 6.690,20 + €
8.461,82 + € 1.000,00 + 2.000,00) e quindi a somma ben superiore a quella determinata dal primo giudice, ciò che fa apparire priva di consistenza in radice la prospettazione di secondo cui il primo giudice avrebbe errato nel riconoscere CP_1 agli attori la somma – a detta dell'appellante principale, eccessiva - di € 7.000,00.
Il quarto motivo di appello principale è fondato.
Con esso gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente posto a loro carico per la metà le spese della CTU grafologica.
La doglianza coglie nel segno.
La consulenza espletata ha accertato che, per ciascuna delle polizze di cui al punto n. 7 che precede, le firme disconosciute apposte sulle polizze di assicurazione e su uno dei due moduli denominato “Proposta di assicurazione” erano effettivamente apocrife.
Ciò rileva sul piano della causalità degli oneri di spesa. Invero, per un verso, la CTU si è resa necessaria per la presenza di firme non autentiche, per altro verso, dall'accertamento della falsità delle firme apposte sulla Polizza di Assicurazione è derivato l'accoglimento della domanda proposta in tesi dagli attori/appellanti.
Ne consegue, che la sentenza deve essere riformata sul punto dovendo essere poste in via definitiva ed esclusiva a carico di le spese della CTU grafologica AR espletata in primo grado, nella misura liquidata con decreto in data 9.4.2021, con conseguente rimborso della quota anticipata dagli attori a tale titolo.
Analogamente, deve essere condannata a rimborsare agli AR attori/appellanti le spese di CTP nella misura che si reputa congruo determinare nell'importo di € 1.500,20 di cui alla fattura in atti, che appare congruo.
Il quinto motivo di gravame rimane assorbito dalla nuova regolamentazione delle spese processuali conseguente alla riforma della pronuncia di primo grado, in forza del disposto dell'art. 336 c.p.c..
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza
pagina 34 di 37 impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello principale deve essere accolto nei termini sopra indicati, con assorbimento di ogni ulteriore questione o istanza, mentre deve essere integralmente respinto l'appello incidentale.
In punto di spese di lite, gli attori/appellanti hanno visto accolte tutte le loro domande sebbene talvolta in misura più limitata, e ciò fa sì che debba essere esclusa nel caso di specie una loro soccombenza reciproca alla luce dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità nella materia (cfr. Cass. S.U. 32061/2022).
La liquidazione deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (accertato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n.
115/02 nello scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00) e l'impegno difensivo prestato: quanto al primo grado, in complessivi € 6.100,00 per compensi (di cui €
1.100,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 2.500,00 per la fase decisoria) e in € 565,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al presente grado di appello, esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, in complessivi €
5.700,00 per compensi (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva e € 3.000,00 per la fase decisoria) ed in € 804,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione incidentale è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore pagina 35 di 37 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da e da Parte_2
nonché sull'appello incidentale proposto da avverso Parte_1 AR la sentenza n. 652/2021 del Tribunale di Lucca, emessa e pubblicata il 30/6/2021, in parziale accoglimento dell'appello principale, respinto l'appello incidentale, così provvede:
1) con riferimento alle polizze NA Studio n. 63938083/48 in favore di e Parte_3
n. 63938074/39 in favore di , condanna a Parte_4 AR versare ad la somma di € 2.000,00, oltre interessi al tasso di legge Parte_2 dalla domanda;
2) con riferimento alla Polizza Vita n. 63084627/95, condanna a AR versare ad la somma di € 4.650,00, oltre rivalutazione monetaria a Parte_2 decorrere dalle date di versamento dei tre ratei ed interessi al tasso di legge sulle somme devalutate dalle date dei singoli versamenti e via via rivalutate, anno per anno;
3) con riferimento alla Polizza Fondo pensione (PIP) n. 5870941/16 poi sostituita nella n.63697873, accerta e dichiara l'obbligo di di accreditare in AR favore di l'importo di € 2.000,00 sulla suddetta polizza in conto Parte_2 della futura liquidazione;
4) con riferimento alla Polizza Vita n.70443368, condanna a AR versare ad la somma di € 6.690,20, oltre rivalutazione monetaria a Parte_2 far data dal 27.11.2007 ed interessi al tasso di legge sulla somma devalutata dalla stessa data e via via rivalutata, anno per anno;
5) condanna a versare agli attori, a titolo di ingiustificato AR arricchimento, la somma di € 8.461,82, oltre rivalutazione monetaria a far data dal
24.10.2012 ed interessi sulla somma devalutata dalla stessa data e via via rivalutata, anno per anno;
6) con riferimento alla polizza fondo pensione n.70611985/59, accerta e dichiara l'obbligo di di accreditare in favore di AR Parte_1
l'importo di € 1.000,00 sulla suddetta polizza in conto della futura liquidazione;
pagina 36 di 37 7) condanna a restituire ad la somma di € AR Parte_1
2.000,00, in quanto corrisposta sine titulo;
8) pone definitivamente le spese di CTU a carico di e condanna AR
a rimborsare agli attori la quota da essi anticipata a tale AR titolo;
9) condanna a rimborsare agli attori le spese di CTP, liquidate in AR
€ 1.500,20;
10) condanna a rifondere agli attori le spese di entrambi i gradi AR di giudizio liquidate, in base al calcolo specificato in parte motiva, quanto al primo grado, in complessivi € 6.100,00 per compensi e in € 565,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al presente grado di appello, in complessivi € 5.700,00 per compensi e in € 804,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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