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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3837 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 890/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 890/2020 R.G. promossa da
(P. IVA: - C.F.: Parte_1 P.IVA_1
), con sede in Mugnano di Napoli (NA), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Pasquale Ranieri (C.F.: ) per procura a margine della comparsa di C.F._2
costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado ed allegata all'atto di appello
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA: , con sede in GL ET (TV) alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Chiesa di Campocroce n. 4, in persona del l.r.p.t.
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2211/2019 del Tribunale di Napoli Nord RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, già Controparte_1 [...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_2
559/2015, emesso dal Tribunale di Napoli Nord su istanza di , Parte_1
con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 51.000,00 per la fornitura di merci di cui alle fatture n. 1 del 31.8.2014, n. 2 del 30.9.2014 e n. 3 del 31.10.2014, oltre interessi al tasso legale sino al soddisfo e spese di procedura monitoria.
L'opponente preliminarmente eccepiva: l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Treviso ex art. 19 c.p.c.; la nullità della procura;
la carenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., siccome il ricorso ex art. 633 c.p.c. aveva ad oggetto la somma di euro 50.213,49, oltre interessi e rivalutazione, mentre l'ingiunzione era stata emessa per l'importo di euro 51.000,00, oltre interessi legali sino al saldo.
Nel merito, deduceva che il credito azionato era insussistente.
Invero, essa , occupandosi di consulenza nel settore della moda, aveva intrattenuto Controparte_1
con l' rapporti per il lancio e la commercializzazione dei capi di abbigliamento da lui Parte_1
prodotti con il marchio “ , attivandosi per la loro distribuzione sul mercato secondo Parte_1
gli accordi intrapresi con l' sin dal mese di giugno 2014. Parte_1
A tal fine, quest'ultimo aveva fatto pervenire alcuni quantitativi di capi di abbigliamento in conto vendita, con l'accordo che essa sviluppasse un piano di vendite nella distribuzione Controparte_1
che usualmente trattava, per cui non vi era stata alcuna fornitura o vendita dei capi di abbigliamento.
L'opponente lamentava che, sebbene l'accordo prevedesse che la fatturazione della merce consegnata sarebbe stata effettuata successivamente e soltanto sul venduto, potendo essa
[...]
procedere al reso di quanto sarebbe rimasto invenduto, aveva agito in CP_1 Parte_1
via monitoria senza aver precedentemente inviato le fatture azionate ed intimato il relativo pagamento.
Peraltro, le fatture indicavano prezzi mai concordati ed una quantità di merce mai verificata, né
confermata, ed i quattro documenti di trasporto ad esse relativi presentavano elementi di criticità,
perché tre non recavano la firma né del destinatario, né del conducente, mentre il quarto recava due sottoscrizioni identiche con riferimento al conducente ed al cessionario, entrambe riconducibili all' ; inoltre, in detti documenti essa opponente era indicata solo come destinataria della Parte_1
spedizione, in quanto essi erano intestati a sicché era evidente che avevano Parte_1
accompagnato l'acquisto di merce, da parte di quest'ultima, da soggetti terzi.
Conseguentemente, essendo contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere dal ricorrente, il decreto ingiuntivo andava revocato, mentre andava accolta la domanda riconvenzionale di pagamento delle spese sostenute e del compenso spettante ad essa per l'attività di Controparte_1
consulenza per il lancio e la distribuzione dei capi prodotti a marchio svolta sin Parte_1
dal mese di giugno 2014. Al riguardo, deduceva che, nonostante avesse formalizzato la richiesta di pagamento via mail in data 14.12.2014, controparte non l'aveva riscontrata, ma aveva proceduto a chiedere il decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva, pertanto, oltre che per la revoca del decreto, per la condanna di controparte al pagamento della complessiva somma di euro 50.000,00 a titolo di rimborso spese e compenso professionale, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia e, in subordine, per la compensazione tra gli importi riconosciuti, in ipotesi, all'opposta, con quelli vantati da essa opponente. Vinte le spese di lite.
L'opposta, costituendosi, ribadita la competenza del Tribunale di Napoli Nord, adito in base alle regole sul foro delle obbligazioni, preliminarmente eccepiva la sanatoria del difetto di procura e della prova scritta del credito, avendo integrato i documenti nel procedimento monitorio.
Nel merito, deduceva che, per la stessa ammissione di controparte, il rapporto commerciale andava ricondotto al contratto estimatorio (o contratto di conto vendita), frequentemente utilizzato nel settore dell'abbigliamento per consentire al rivenditore di disporre di un vasto assortimento di prodotti senza dover sostenere a priori il relativo costo di acquisto, essendo facultato a pagare al fornitore solo ciò che è venduto e a restituirgli l'invenduto; d'altra parte, il fornitore, a fronte dei costi di produzione e del rischio dell'invenduto, si garantisce una distribuzione più capillare su tutto il territorio.
Ciò posto, deduceva di essere creditrice dell'opponente, che non aveva pagato il corrispettivo dovuto in ragione delle vendite effettuate per i prodotti ad essa consegnati, né aveva reso l'invenduto.
Infine, si opponeva alla domanda riconvenzionale, asserendo che l'assunto di controparte era fantasioso, occupandosi la prevalentemente di vendita di prodotti o collezioni di Controparte_1
abbigliamento sia in proprio che per conto terzi, come risultava dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale in atti, e che la merce indicata nei documenti di trasporto prodotti era destinata proprio a , mentre , seppure indicata come mittente, non era altro che Controparte_1 CP_3
produttrice per conto di essa Parte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione al monitorio,
il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese di lite.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., istruita la causa con documenti e prove orali, con sentenza n.
2211/2019, pubblicata il 24.7.2019, il Tribunale di Napoli Nord, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, accoglieva l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 559/2015, rigettava la domanda riconvenzionale e compensava integralmente le spese di lite.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che, a fronte della contestazione della natura del rapporto compiuta dall'opponente, parte opposta non aveva fornito la prova dell'esistenza del credito, in quanto: le fatture commerciali prodotte non costituiscono prova idonea nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
i DDT prodotti non risultavano sottoscritti;
il teste escusso all'udienza dell'11.1.2018 aveva reso dichiarazioni generiche e non era a conoscenza diretta dei fatti di causa.
Allo stesso modo, non poteva trovare accoglimento la domanda riconvenzionale dell'opponente,
in quanto non provata, avendo il teste reso dichiarazioni altrettanto generiche.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto di appello notificato il 24.2.2020 ed iscritto a ruolo il 4.3.2020, di Parte_1
proponeva gravame avverso la suddetta pronuncia, non notificata, affidandolo a Parte_1
quattro motivi, così rubricati:
1) “violazione dell'art. 116 c.p.c. ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie”;
2) “violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 115 c.p.c.”;
3) “violazione degli artt. 111 … Cost. e 132 c.p.c.”;
4) “errato accoglimento della opposizione – sussistenza del credito azionato con il D.I.”
Pertanto, concludeva chiedendo, in accoglimento dell'impugnazione ed in totale riforma della sentenza di primo grado, di confermare il decreto ingiuntivo e di condannare controparte al pagamento “di quelle somme maggiori e/o minori non contestate e pacificamente riconosciute e/o
provate”. Vinte le spese del doppio grado.
L'appellata non si costituiva.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. dell'8.10.2020 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 23.6.2022.
Dopo vari rinvii, il fascicolo era trasmesso alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR. All'udienza del 16.4.2025 l'appellante precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
§ 3. Questioni preliminari.
Va dichiarata la contumacia dell'appellata, che non si è costituita nel presente giudizio malgrado le notifiche dell'atto di appello con p.e.c. del 24.2.2020 presso il difensore costituito in primo grado,
Avv. Federica Suine, e presso la domiciliataria, Avv. Rossella Longobardi.
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 116 c.p.c., in quanto il primo giudice aveva posto a fondamento della decisione esclusivamente la deposizione testimoniale di
, erroneamente definita generica, ed aveva omesso di valutare quella di Erminia Testimone_1
Della Corte.
Per converso, dalla corretta valutazione delle risultanze dell'istruttoria risultava:
a) che il rapporto intercorso tra le parti era riconducibile al contratto estimatorio, in quanto Tes_1
aveva riferito che “l'accordo era nel senso che dava la merce a per
[...] Parte_1 CP_2
farla vendere, l'invenduto doveva essere restituito e per il venduto doveva avvenire il pagamento ...
l'accordo era solo per la vendita di prodotti, non anche la promozione del marchio… “;
b) l'inadempimento di , la quale non aveva corrisposto l'importo di euro 50.213,49 Controparte_1
a saldo delle fatture azionate;
c) la ricezione da parte di della merce riportata nelle fatture e nei DDT, in quanto Controparte_1
, indicata in detti documenti di trasporto come “mittente”, era stata incaricata da essa CP_4
appellante della produzione di capi di abbigliamento, tant'è che il aveva riferito “Sono Tes_1
produttore di capi di abbigliamento, ho prodotto capi per il sig. e ho avuto rapporti Parte_1
commerciali solo con lui”;
d) l'omessa restituzione, da parte dell'appellata, della merce consegnatale e rimasta invenduta,
comprovata dalla mail del 27.10.2014 con cui il suo legale rappresentante aveva comunicato all che, presso i propri depositi, vi erano giacenze di prodotti a marchio il Parte_1 Parte_1
cui costo ammontava ad euro 21.179,00, sicché l'importo dei capi venduti era pari ad euro
29.034,49, non essendo state disconosciute le fatture prodotte prima della notifica del decreto opposto;
e) la deposizione della teste , coniuge dell' , che aveva riferito di essere Testimone_2 Parte_1
stata presente la sera in cui, nel corso di una cena presso l'abitazione coniugale, il marito e CP_2
si erano accordati “nelle seguenti modalità: mio marito doveva produrre dei capi di
[...]
abbigliamento finiti che poi avrebbe dovuto vendere nella sua zona di competenza che era CP_2
quella del Triveneto… posso dire che mio marito dopo aver inviato i capi di abbigliamento finiti
non ha ricevuto né i capi di abbigliamento rimasti invenduti, né i soldi quale ricavato della vendita
di tali capi di abbigliamento”.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata per non aver fatto applicazione del principio di non contestazione in merito all'esistenza, tra le parti, di un contratto estimatorio,
atteso che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo aveva precisato, a pag. Controparte_1
8, che i DDT della merce dovevano indicare la causale “C/VENDITA” e che la fatturazione degli articoli sarebbe stata effettuata in seguito soltanto sui capi venduti.
Da tali allegazioni, dalla prova testimoniale e dalla corrispondenza e-mail prodotta - che, in assenza di disconoscimento, forma piena prova dei fatti rappresentati, in quanto riproduzione meccanica ex
art. 2712 c.c. - risultava che l'esistenza del credito era provata, per cui era errata la statuizione del primo giudice di accoglimento dell'opposizione.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che la sentenza era totalmente priva di motivazione,
in quanto non era dato comprendere le ragioni di diritto che avevano indotto il primo giudice ad accogliere l'opposizione: invero, il decidente aveva espresso esclusivamente considerazioni di valore negativo sul comportamento processuale tenuto dalle parti, avendo affermato che “parte
opposta non ha provato l'esistenza del credito” e ritenuto “la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente … non provata”.
In particolare, l'appellante ha criticato la pronuncia per omessa indicazione dei presupposti fattuali da cui erano state fatte discendere le suddette conclusioni e l'assenza di un'approfondita ricognizione critica delle prove testimoniali e documentali prodotte;
in particolare, il decidente non aveva indicato le ragioni per cui aveva conferito un maggior peso a talune dichiarazioni, in luogo di altre.
Con il quarto motivo, l'appellante si è doluta dell'accoglimento dell'opposizione, malgrado con comunicazione a mezzo e-mail del 23.10.2014 controparte avesse compiuto una ricognizione di debito, dichiarando l'ammontare del ricavato dalla vendita di alcuni articoli, oltre alla quantità di merce invenduta ed in giacenza presso la propria sede.
Tali essendo le censure dell'appellante, ritiene il Collegio che non ricorra il vizio di difetto di motivazione, come censurato nel terzo motivo, atteso che il primo giudice, sia pure in modo sintetico, ha dato atto delle ragioni per cui le contrapposte pretese non potevano essere accolte.
In particolare, per quanto attiene alla domanda di pagamento veicolata con il ricorso monitorio, il decidente ha spiegato che l'attrice sostanziale non aveva fornito la prova dell'esistenza del credito,
in quanto: le fatture commerciali prodotte non costituiscono prova idonea nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
i DDT prodotti non risultavano sottoscritti;
il teste escusso all'udienza dell'11.1.2018 aveva reso dichiarazioni generiche e non era a conoscenza diretta dei fatti di causa.
Del resto, costituisce ius receptum che il giudice di merito, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive.
Il secondo motivo, con cui l'appellante ha lamentato che costituiva fatto pacifico, siccome non contestato, che il rapporto intercorso tra le parti fosse stato riconducibile al contratto estimatorio, è infondato. Invero, l'opponente ha dedotto di aver intrattenuto con controparte un rapporto per il lancio e la commercializzazione dei capi di abbigliamento prodotti con il marchio Parte_1
e di essersi attivata per la loro distribuzione sul mercato, secondo gli accordi intrapresi con
[...]
l' sin dal mese di giugno 2014. Conseguentemente, secondo la ricostruzione di Parte_1 [...]
, la consegna di capi di abbigliamento non era l'oggetto diretto ed esclusivo del contratto, CP_1
bensì una prestazione richiesta onde consentirle l'attività di promozione e di successiva distribuzione sul mercato.
Il primo motivo, laddove l'appellante ha censurato la pronunzia per aver ritenuto che le dichiarazioni del teste fossero generiche, omettendo di valutarle, è inammissibile ai sensi Tes_1
dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Invero, poiché il primo giudice ha considerato non solo la genericità delle dichiarazioni, ma anche il fatto che il teste le aveva rese
“senza avere conoscenza diretta dei fatti”, l'appellante avrebbe dovuto confutare specificamente tale affermazione, spiegando che essa era smentita dal tenore testuale della deposizione, così da sovvertire la conclusione a cui è giunto il primo giudice. Tanto, invece, non è accaduto, per cui resta fermo che il ha reso dichiarazioni su fatti di cui non ha avuto una conoscenza diretta, Tes_1
avendo egli dichiarato “In merito ai rapporti tra e so che ci sono stati Parte_1 CP_2
disguidi…” (v. atto di appello, pag. 6), senza indicare di essere stato presente all'atto del raggiungimento dell'accordo.
Quanto alle ulteriori doglianze veicolate con lo stesso motivo, si osserva che dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio non risultano elementi che consentono di ascrivere i documenti di trasporto alle fatture azionate ed alla ricezione della merce indicata da parte dell'opponente: in particolare, quello n. 2014-623 del 27.8.2014 indica come mittente BMA S.r.l. e destinataria presso presso DB Group S.p.a. in Parte_1 Controparte_2
Montebelluna; il bollettino di spedizione n. GLS 21200865, pur provenendo da , Parte_1
indica come destinatario in GL ET;
la lettera di vettura n. Controparte_2 8008993 indica come mittente di e come destinataria CP_3 Persona_1 [...]
presso DB Group S.p.A. In ogni caso, detti DDT non risultano sottoscritti, come CP_1
evidenziato dal primo giudice, per cui non comprovano la ricezione della merce indicata nelle fatture azionate, di cui, peraltro, non è stata fornita prova del loro inoltro all'opponente prima del deposito del ricorso monitorio.
In tale contesto, l'omessa valutazione della testimonianza della teste non vale a Tes_2
sovvertire l'esito del giudizio, avendo ella reso dichiarazioni generiche in merito ad un accordo verbale intervenuto tra il marito e un certo , e non con la . CP_2 Controparte_1
Il quarto motivo relativo all'errore commesso dal giudice per non aver considerato il riconoscimento del debito compiuto da controparte con la e-mail del 23.10.2014 è privo di fondamento.
A prescindere dal fatto che, per quanto esposto nel primo motivo, deve trattarsi della e-mail del
27.10.2014, anche in considerazione del fatto che non risulta in atti altra comunicazione inviata in data precedente nel mese di ottobre, si osserva che in essa ha comunicato la Controparte_2
giacenza fisica della collezione invernale al 23.10.2014, indicando che “gli articoli evidenziati in
giallo sono quelli NON più vendibili vista la mancanza di quantità su più taglie… Con la prossima
mail ricevi il venduto alla stessa data”.
Tale essendo il contenuto della comunicazione, è di palmare evidenza che con essa il mittente non ha riconosciuto, a carico di l'esistenza di una specifica posta debitoria che, Controparte_1
peraltro, non è suscettibile di determinazione neanche dalla mail successiva, siccome indicante il numero dei pezzi “relativi agli ordini e non allo spedito effettivo”.
In conclusione, l'appello va rigettato.
§ 5. Le spese di lite.
Nulla va disposto sulle spese processuali, stante la contumacia dell'appellata.
Stante l'esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
b) rigetta l'appello;
c) nulla per le spese;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 9.7.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 890/2020 R.G. promossa da
(P. IVA: - C.F.: Parte_1 P.IVA_1
), con sede in Mugnano di Napoli (NA), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Pasquale Ranieri (C.F.: ) per procura a margine della comparsa di C.F._2
costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado ed allegata all'atto di appello
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA: , con sede in GL ET (TV) alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Chiesa di Campocroce n. 4, in persona del l.r.p.t.
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2211/2019 del Tribunale di Napoli Nord RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, già Controparte_1 [...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_2
559/2015, emesso dal Tribunale di Napoli Nord su istanza di , Parte_1
con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 51.000,00 per la fornitura di merci di cui alle fatture n. 1 del 31.8.2014, n. 2 del 30.9.2014 e n. 3 del 31.10.2014, oltre interessi al tasso legale sino al soddisfo e spese di procedura monitoria.
L'opponente preliminarmente eccepiva: l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Treviso ex art. 19 c.p.c.; la nullità della procura;
la carenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., siccome il ricorso ex art. 633 c.p.c. aveva ad oggetto la somma di euro 50.213,49, oltre interessi e rivalutazione, mentre l'ingiunzione era stata emessa per l'importo di euro 51.000,00, oltre interessi legali sino al saldo.
Nel merito, deduceva che il credito azionato era insussistente.
Invero, essa , occupandosi di consulenza nel settore della moda, aveva intrattenuto Controparte_1
con l' rapporti per il lancio e la commercializzazione dei capi di abbigliamento da lui Parte_1
prodotti con il marchio “ , attivandosi per la loro distribuzione sul mercato secondo Parte_1
gli accordi intrapresi con l' sin dal mese di giugno 2014. Parte_1
A tal fine, quest'ultimo aveva fatto pervenire alcuni quantitativi di capi di abbigliamento in conto vendita, con l'accordo che essa sviluppasse un piano di vendite nella distribuzione Controparte_1
che usualmente trattava, per cui non vi era stata alcuna fornitura o vendita dei capi di abbigliamento.
L'opponente lamentava che, sebbene l'accordo prevedesse che la fatturazione della merce consegnata sarebbe stata effettuata successivamente e soltanto sul venduto, potendo essa
[...]
procedere al reso di quanto sarebbe rimasto invenduto, aveva agito in CP_1 Parte_1
via monitoria senza aver precedentemente inviato le fatture azionate ed intimato il relativo pagamento.
Peraltro, le fatture indicavano prezzi mai concordati ed una quantità di merce mai verificata, né
confermata, ed i quattro documenti di trasporto ad esse relativi presentavano elementi di criticità,
perché tre non recavano la firma né del destinatario, né del conducente, mentre il quarto recava due sottoscrizioni identiche con riferimento al conducente ed al cessionario, entrambe riconducibili all' ; inoltre, in detti documenti essa opponente era indicata solo come destinataria della Parte_1
spedizione, in quanto essi erano intestati a sicché era evidente che avevano Parte_1
accompagnato l'acquisto di merce, da parte di quest'ultima, da soggetti terzi.
Conseguentemente, essendo contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere dal ricorrente, il decreto ingiuntivo andava revocato, mentre andava accolta la domanda riconvenzionale di pagamento delle spese sostenute e del compenso spettante ad essa per l'attività di Controparte_1
consulenza per il lancio e la distribuzione dei capi prodotti a marchio svolta sin Parte_1
dal mese di giugno 2014. Al riguardo, deduceva che, nonostante avesse formalizzato la richiesta di pagamento via mail in data 14.12.2014, controparte non l'aveva riscontrata, ma aveva proceduto a chiedere il decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva, pertanto, oltre che per la revoca del decreto, per la condanna di controparte al pagamento della complessiva somma di euro 50.000,00 a titolo di rimborso spese e compenso professionale, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia e, in subordine, per la compensazione tra gli importi riconosciuti, in ipotesi, all'opposta, con quelli vantati da essa opponente. Vinte le spese di lite.
L'opposta, costituendosi, ribadita la competenza del Tribunale di Napoli Nord, adito in base alle regole sul foro delle obbligazioni, preliminarmente eccepiva la sanatoria del difetto di procura e della prova scritta del credito, avendo integrato i documenti nel procedimento monitorio.
Nel merito, deduceva che, per la stessa ammissione di controparte, il rapporto commerciale andava ricondotto al contratto estimatorio (o contratto di conto vendita), frequentemente utilizzato nel settore dell'abbigliamento per consentire al rivenditore di disporre di un vasto assortimento di prodotti senza dover sostenere a priori il relativo costo di acquisto, essendo facultato a pagare al fornitore solo ciò che è venduto e a restituirgli l'invenduto; d'altra parte, il fornitore, a fronte dei costi di produzione e del rischio dell'invenduto, si garantisce una distribuzione più capillare su tutto il territorio.
Ciò posto, deduceva di essere creditrice dell'opponente, che non aveva pagato il corrispettivo dovuto in ragione delle vendite effettuate per i prodotti ad essa consegnati, né aveva reso l'invenduto.
Infine, si opponeva alla domanda riconvenzionale, asserendo che l'assunto di controparte era fantasioso, occupandosi la prevalentemente di vendita di prodotti o collezioni di Controparte_1
abbigliamento sia in proprio che per conto terzi, come risultava dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale in atti, e che la merce indicata nei documenti di trasporto prodotti era destinata proprio a , mentre , seppure indicata come mittente, non era altro che Controparte_1 CP_3
produttrice per conto di essa Parte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione al monitorio,
il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese di lite.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., istruita la causa con documenti e prove orali, con sentenza n.
2211/2019, pubblicata il 24.7.2019, il Tribunale di Napoli Nord, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, accoglieva l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 559/2015, rigettava la domanda riconvenzionale e compensava integralmente le spese di lite.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che, a fronte della contestazione della natura del rapporto compiuta dall'opponente, parte opposta non aveva fornito la prova dell'esistenza del credito, in quanto: le fatture commerciali prodotte non costituiscono prova idonea nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
i DDT prodotti non risultavano sottoscritti;
il teste escusso all'udienza dell'11.1.2018 aveva reso dichiarazioni generiche e non era a conoscenza diretta dei fatti di causa.
Allo stesso modo, non poteva trovare accoglimento la domanda riconvenzionale dell'opponente,
in quanto non provata, avendo il teste reso dichiarazioni altrettanto generiche.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto di appello notificato il 24.2.2020 ed iscritto a ruolo il 4.3.2020, di Parte_1
proponeva gravame avverso la suddetta pronuncia, non notificata, affidandolo a Parte_1
quattro motivi, così rubricati:
1) “violazione dell'art. 116 c.p.c. ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie”;
2) “violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 115 c.p.c.”;
3) “violazione degli artt. 111 … Cost. e 132 c.p.c.”;
4) “errato accoglimento della opposizione – sussistenza del credito azionato con il D.I.”
Pertanto, concludeva chiedendo, in accoglimento dell'impugnazione ed in totale riforma della sentenza di primo grado, di confermare il decreto ingiuntivo e di condannare controparte al pagamento “di quelle somme maggiori e/o minori non contestate e pacificamente riconosciute e/o
provate”. Vinte le spese del doppio grado.
L'appellata non si costituiva.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. dell'8.10.2020 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 23.6.2022.
Dopo vari rinvii, il fascicolo era trasmesso alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR. All'udienza del 16.4.2025 l'appellante precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
§ 3. Questioni preliminari.
Va dichiarata la contumacia dell'appellata, che non si è costituita nel presente giudizio malgrado le notifiche dell'atto di appello con p.e.c. del 24.2.2020 presso il difensore costituito in primo grado,
Avv. Federica Suine, e presso la domiciliataria, Avv. Rossella Longobardi.
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 116 c.p.c., in quanto il primo giudice aveva posto a fondamento della decisione esclusivamente la deposizione testimoniale di
, erroneamente definita generica, ed aveva omesso di valutare quella di Erminia Testimone_1
Della Corte.
Per converso, dalla corretta valutazione delle risultanze dell'istruttoria risultava:
a) che il rapporto intercorso tra le parti era riconducibile al contratto estimatorio, in quanto Tes_1
aveva riferito che “l'accordo era nel senso che dava la merce a per
[...] Parte_1 CP_2
farla vendere, l'invenduto doveva essere restituito e per il venduto doveva avvenire il pagamento ...
l'accordo era solo per la vendita di prodotti, non anche la promozione del marchio… “;
b) l'inadempimento di , la quale non aveva corrisposto l'importo di euro 50.213,49 Controparte_1
a saldo delle fatture azionate;
c) la ricezione da parte di della merce riportata nelle fatture e nei DDT, in quanto Controparte_1
, indicata in detti documenti di trasporto come “mittente”, era stata incaricata da essa CP_4
appellante della produzione di capi di abbigliamento, tant'è che il aveva riferito “Sono Tes_1
produttore di capi di abbigliamento, ho prodotto capi per il sig. e ho avuto rapporti Parte_1
commerciali solo con lui”;
d) l'omessa restituzione, da parte dell'appellata, della merce consegnatale e rimasta invenduta,
comprovata dalla mail del 27.10.2014 con cui il suo legale rappresentante aveva comunicato all che, presso i propri depositi, vi erano giacenze di prodotti a marchio il Parte_1 Parte_1
cui costo ammontava ad euro 21.179,00, sicché l'importo dei capi venduti era pari ad euro
29.034,49, non essendo state disconosciute le fatture prodotte prima della notifica del decreto opposto;
e) la deposizione della teste , coniuge dell' , che aveva riferito di essere Testimone_2 Parte_1
stata presente la sera in cui, nel corso di una cena presso l'abitazione coniugale, il marito e CP_2
si erano accordati “nelle seguenti modalità: mio marito doveva produrre dei capi di
[...]
abbigliamento finiti che poi avrebbe dovuto vendere nella sua zona di competenza che era CP_2
quella del Triveneto… posso dire che mio marito dopo aver inviato i capi di abbigliamento finiti
non ha ricevuto né i capi di abbigliamento rimasti invenduti, né i soldi quale ricavato della vendita
di tali capi di abbigliamento”.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata per non aver fatto applicazione del principio di non contestazione in merito all'esistenza, tra le parti, di un contratto estimatorio,
atteso che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo aveva precisato, a pag. Controparte_1
8, che i DDT della merce dovevano indicare la causale “C/VENDITA” e che la fatturazione degli articoli sarebbe stata effettuata in seguito soltanto sui capi venduti.
Da tali allegazioni, dalla prova testimoniale e dalla corrispondenza e-mail prodotta - che, in assenza di disconoscimento, forma piena prova dei fatti rappresentati, in quanto riproduzione meccanica ex
art. 2712 c.c. - risultava che l'esistenza del credito era provata, per cui era errata la statuizione del primo giudice di accoglimento dell'opposizione.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che la sentenza era totalmente priva di motivazione,
in quanto non era dato comprendere le ragioni di diritto che avevano indotto il primo giudice ad accogliere l'opposizione: invero, il decidente aveva espresso esclusivamente considerazioni di valore negativo sul comportamento processuale tenuto dalle parti, avendo affermato che “parte
opposta non ha provato l'esistenza del credito” e ritenuto “la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente … non provata”.
In particolare, l'appellante ha criticato la pronuncia per omessa indicazione dei presupposti fattuali da cui erano state fatte discendere le suddette conclusioni e l'assenza di un'approfondita ricognizione critica delle prove testimoniali e documentali prodotte;
in particolare, il decidente non aveva indicato le ragioni per cui aveva conferito un maggior peso a talune dichiarazioni, in luogo di altre.
Con il quarto motivo, l'appellante si è doluta dell'accoglimento dell'opposizione, malgrado con comunicazione a mezzo e-mail del 23.10.2014 controparte avesse compiuto una ricognizione di debito, dichiarando l'ammontare del ricavato dalla vendita di alcuni articoli, oltre alla quantità di merce invenduta ed in giacenza presso la propria sede.
Tali essendo le censure dell'appellante, ritiene il Collegio che non ricorra il vizio di difetto di motivazione, come censurato nel terzo motivo, atteso che il primo giudice, sia pure in modo sintetico, ha dato atto delle ragioni per cui le contrapposte pretese non potevano essere accolte.
In particolare, per quanto attiene alla domanda di pagamento veicolata con il ricorso monitorio, il decidente ha spiegato che l'attrice sostanziale non aveva fornito la prova dell'esistenza del credito,
in quanto: le fatture commerciali prodotte non costituiscono prova idonea nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
i DDT prodotti non risultavano sottoscritti;
il teste escusso all'udienza dell'11.1.2018 aveva reso dichiarazioni generiche e non era a conoscenza diretta dei fatti di causa.
Del resto, costituisce ius receptum che il giudice di merito, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive.
Il secondo motivo, con cui l'appellante ha lamentato che costituiva fatto pacifico, siccome non contestato, che il rapporto intercorso tra le parti fosse stato riconducibile al contratto estimatorio, è infondato. Invero, l'opponente ha dedotto di aver intrattenuto con controparte un rapporto per il lancio e la commercializzazione dei capi di abbigliamento prodotti con il marchio Parte_1
e di essersi attivata per la loro distribuzione sul mercato, secondo gli accordi intrapresi con
[...]
l' sin dal mese di giugno 2014. Conseguentemente, secondo la ricostruzione di Parte_1 [...]
, la consegna di capi di abbigliamento non era l'oggetto diretto ed esclusivo del contratto, CP_1
bensì una prestazione richiesta onde consentirle l'attività di promozione e di successiva distribuzione sul mercato.
Il primo motivo, laddove l'appellante ha censurato la pronunzia per aver ritenuto che le dichiarazioni del teste fossero generiche, omettendo di valutarle, è inammissibile ai sensi Tes_1
dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Invero, poiché il primo giudice ha considerato non solo la genericità delle dichiarazioni, ma anche il fatto che il teste le aveva rese
“senza avere conoscenza diretta dei fatti”, l'appellante avrebbe dovuto confutare specificamente tale affermazione, spiegando che essa era smentita dal tenore testuale della deposizione, così da sovvertire la conclusione a cui è giunto il primo giudice. Tanto, invece, non è accaduto, per cui resta fermo che il ha reso dichiarazioni su fatti di cui non ha avuto una conoscenza diretta, Tes_1
avendo egli dichiarato “In merito ai rapporti tra e so che ci sono stati Parte_1 CP_2
disguidi…” (v. atto di appello, pag. 6), senza indicare di essere stato presente all'atto del raggiungimento dell'accordo.
Quanto alle ulteriori doglianze veicolate con lo stesso motivo, si osserva che dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio non risultano elementi che consentono di ascrivere i documenti di trasporto alle fatture azionate ed alla ricezione della merce indicata da parte dell'opponente: in particolare, quello n. 2014-623 del 27.8.2014 indica come mittente BMA S.r.l. e destinataria presso presso DB Group S.p.a. in Parte_1 Controparte_2
Montebelluna; il bollettino di spedizione n. GLS 21200865, pur provenendo da , Parte_1
indica come destinatario in GL ET;
la lettera di vettura n. Controparte_2 8008993 indica come mittente di e come destinataria CP_3 Persona_1 [...]
presso DB Group S.p.A. In ogni caso, detti DDT non risultano sottoscritti, come CP_1
evidenziato dal primo giudice, per cui non comprovano la ricezione della merce indicata nelle fatture azionate, di cui, peraltro, non è stata fornita prova del loro inoltro all'opponente prima del deposito del ricorso monitorio.
In tale contesto, l'omessa valutazione della testimonianza della teste non vale a Tes_2
sovvertire l'esito del giudizio, avendo ella reso dichiarazioni generiche in merito ad un accordo verbale intervenuto tra il marito e un certo , e non con la . CP_2 Controparte_1
Il quarto motivo relativo all'errore commesso dal giudice per non aver considerato il riconoscimento del debito compiuto da controparte con la e-mail del 23.10.2014 è privo di fondamento.
A prescindere dal fatto che, per quanto esposto nel primo motivo, deve trattarsi della e-mail del
27.10.2014, anche in considerazione del fatto che non risulta in atti altra comunicazione inviata in data precedente nel mese di ottobre, si osserva che in essa ha comunicato la Controparte_2
giacenza fisica della collezione invernale al 23.10.2014, indicando che “gli articoli evidenziati in
giallo sono quelli NON più vendibili vista la mancanza di quantità su più taglie… Con la prossima
mail ricevi il venduto alla stessa data”.
Tale essendo il contenuto della comunicazione, è di palmare evidenza che con essa il mittente non ha riconosciuto, a carico di l'esistenza di una specifica posta debitoria che, Controparte_1
peraltro, non è suscettibile di determinazione neanche dalla mail successiva, siccome indicante il numero dei pezzi “relativi agli ordini e non allo spedito effettivo”.
In conclusione, l'appello va rigettato.
§ 5. Le spese di lite.
Nulla va disposto sulle spese processuali, stante la contumacia dell'appellata.
Stante l'esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
b) rigetta l'appello;
c) nulla per le spese;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 9.7.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi