Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2015, n. 2271
CASS
Sentenza 6 febbraio 2015

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Nell'ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione di personale, a norma dell'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, diverso dal licenziamento collettivo preceduto dalla mobilità previsto dall'art. 4 della stessa legge, la procedura di consultazione deve considerarsi esaurita, ai fini dell'accertamento dell'inefficacia o meno dei licenziamenti intimati, con riferimento esclusivo alle attività ed ai termini previsti dall'art. 4, dal quinto al nono comma, e non anche alla fase amministrativa presso le Regioni, limitata alle procedure con intervento di integrazione salariale straordinaria, nonché per la dichiarazione di mobilità del personale, in assenza del trattamento di integrazione salariale nel licenziamento collettivo per riduzione di personale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2015, n. 2271
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2271
Data del deposito : 6 febbraio 2015

Testo completo