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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3444/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 26/03/2024
da
, con il proc. e dom. avv. VALOTI SABRINA Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv. RICHICHI ROMUALDO, Parte_2
avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 02/07/2005 in ARZACHENA, Fraz.
Porto Cervo (SS), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
ARZACHENA, Fraz. Porto Cervo (SS) al n. 15, Parte 2, Serie A dell'anno 2005;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 26/03/2024, i signori Parte_1
e hanno presentato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., domanda di Parte_2
separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 220/2024 del 29/08/2024, depositata in data 02/09/2024, l'intestato
Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1
; Parte_2
- dato atto che con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 26/03/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 220/2024, come da attestazione del
Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 10/07/2024 – Sentenza n. 220/2024 del
29/08/2024);
- rilevato che dal matrimonio sono nati la figlia (il 13/12/2006), maggiorenne non Per_1
economicamente indipendente, e il figlio (il 27/03/2009), minore;
Persona_2
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi e rilevato che gli stessi corrispondono agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando tra le parti,
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in ARZACHENA, Fraz.
Porto Cervo (SS) il 02/07/2005 tra , nato a [...] il Parte_1
25/06/1963, e , nata a [...] il [...], alle seguenti Parte_2
condizioni: 1) dispone l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2
presso la madre nella sua abitazione di Udine, Via Pracchiuso 31, dove vivrà anche la primogenita che è divenuta nel frattempo maggiorenne (il 13.12.2024). Per_1
2) Nulla quanto all'assegnazione della casa coniugale di Udine, Viale Venezia n. 189 -costituita dall'alloggio di servizio concesso al generale in virtù del proprio impiego- essendo la Pt_1
stessa già stata rilasciata dall'intero nucleo famigliare;
dà atto che le parti hanno già provveduto a suddividersi arredi, suppellettili e corredi ivi contenuti.
3) Dispone che, in ragione del trasferimento del generale a Roma e compatibilmente con Pt_1
i suoi impegni istituzionali, trascorrerà con il padre un fine settimana su due, Persona_2
indicativamente dal venerdì alla domenica sera, nonché ogniqualvolta il padre ne avrà la possibilità, purché ne dia preavviso alla moglie di un paio di giorni.
Le visite padre-figli (seppur per non si possa regolamentare giudizialmente alcunché, Per_1
dato che la ragazza è divenuta maggiorenne) potranno svolgersi a Roma, dove i ragazzi raggiungeranno autonomamente il padre, oppure a Udine, nell'ipotesi in cui gli impegni lavorativi del generale lielo consentano. Dà atto che le parti concordano di suddividersi, Pt_1
nella misura del 50% ciascuno, gli esborsi per gli spostamenti dei ragazzi per recarsi a Roma
dal padre, impegnandosi le stesse a cercare di programmare le trasferte a Roma con congruo anticipo, così da contenere i relativi costi.
4) Dispone che, in ragione della peculiare attività lavorativa della signora , che richiede Pt_2
il trasferimento della stessa in Sardegna per tutto il periodo estivo, la gestione del figlio minore
(ed anche della primogenita seppur in termini non giuridicamente vincolanti, stante la Per_1
raggiunta maggiore età) per il periodo di sospensione scolastica da giugno a settembre sarà così
organizzato:
- resterà con il padre, con sospensione delle visite materne, dalla fine Persona_2
degli impegni scolastici sino al 30 giugno compreso, nonché dal 1° settembre sino alla ripresa delle lezioni;
- Dal 1° luglio sino al 31 agosto compresi, il ragazzo si trasferirà in Sardegna con la madre, con sospensione delle visite ordinarie paterne. Durante il suddetto periodo il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo di due settimane,
anche non consecutive, oltre ad una terza settimana opzionale, in periodi da comunicare alla moglie non appena in grado. Durante tali periodi, resteranno sospese le visite materne.
5) Dispone che le festività natalizie verranno suddivise equamente;
Persona_2
trascorrerà, quindi, con un genitore il periodo dalla fine delle lezioni scolastiche sino alla sera del 29 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. Per
l'anno 2025, il ragazzo trascorrerà con la madre il secondo periodo.
Dispone che le vacanze pasquali verranno, invece, trascorse integralmente con un solo genitore,
con alternanza annuale. Per l'anno 2025, il ragazzo trascorrerà la Pasqua con il padre.
Analogamente al periodo estivo, la suddetta organizzazione varrà anche per la primogenita sebbene non abbia carattere giuridicamente vincolante, data la raggiunta maggiore età. Per_1
6) In ragione del collocamento di presso la madre, con la quale abiterà anche Persona_2
la primogenita – maggiorenne, ma non economicamente indipendente -, dispone che il Per_1
padre corrisponda alla signora , quale contributo al mantenimento dei due figli, un Pt_2
assegno di € 1.100 (€ 550 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025 – somme rivalutabili annualmente ISTAT a decorrere da marzo 2026.
7) Dispone che ciascun genitore concorrerà alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo d'intesa fra magistrati e avocati in uso presso il Tribunale di Udine:
7.1. Le spese straordinarie escluse dall'assegno mensile, da rimborsarsi al genitore che le ha sostenute, senza necessità di preventivo accordo, sono le seguenti:
a) Spese medico-specialistiche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e richieste dal medico di base, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, oculistiche,
protesiche e terapeutiche, nonché odontoiatriche (esclusi i trattamenti ortodontici) di cura e mantenimento;
in dette spese vanno compresi tutti i ticket di tutte le prestazioni sanitarie e dei farmaci. b) Spese scolastiche, ossia rette, imposte e costi d'iscrizione alla scuola pubblica di tutti i gradi,
compresa la frequentazione di un corso universitario limitatamente alla durata integrale del corso universitario scelto dai figli. Libri di testo, corredo di inizio anno richiesto dagli insegnanti, trasporto pubblico da e per la scuola (con scuolabus o altro mezzo pubblico) fino al completamento del percorso di studi, compreso quello universitario. Gite ed attività scolastiche che comportino un costo massimo complessivo di € 300,00 per tutto l'anno scolastico. Lezioni
private di sostegno scolastico consigliate dagli insegnanti di riferimento. Alloggio, utenze per la sede universitaria frequentata dalla prole, qualora la facoltà prescelta non sia presente nella
Provincia di residenza del figlio e qualora la sede Universitaria disti più di 100 Km dal luogo di residenza di costui.
c) Spese per attività sportive, artistiche (ad esempio musica o danza), scoutistiche, comprensive dei costi per le relative iscrizioni, attrezzature, spese accessorie, oneri di trasferta, ritiri estivi e tornei di categoria. Tali spese si riferiscono alla frequentazione di un'unica attività sportiva, o ricreativa, o artistica per figlio e sono dovute senza preventivo accordo nel limite mensile di €
50,00 a carico di ciascun genitore. La frequentazione di più di un'attività ricreativa-sportiva è,
invece, subordinata al preventivo accordo tra genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio.
d) Spese per la custodia della prole infra-dodicenne (omissis, per essere entrambi i figli ultradodicenni)
e) nel periodo delle vacanze estive in cui entrambi i genitori svolgano un'attività lavorativa,
entrambi dovranno dividere le spese relative a centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa della scuola e/o della associazione sportiva frequentate dal figlio durante l'anno, delle locali parrocchie e/o di enti analoghi (colonie e luoghi assimilati).
7.2. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo, a decorrere dalla richiesta scritta, comunque comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mediante posta elettronica, richiesta che dovrà essere corredata da idonea documentazione (anche in copia semplice).
7.3. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori ed il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto ove quest'ultimo, debitamente informato per iscritto, non manifesti per iscritto e motivatamente il proprio dissenso decorso un mese dalla data della richiesta formale.
7.4. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico, o privato, per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7.5. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Le deduzioni per i figli a carico saranno beneficiate, salvo accordo diverso, al 50% tra i genitori.
8) Prende atto che le parti si sono date atto reciprocamente e hanno dichiarato di godere ciascuna di mezzi adeguati e di redditi propri, sicché nessun assegno divorzile viene previsto in favore dell'uno o dell'altro coniuge.
9) Dà atto che le parti si sono concesse sin dal momento della sottoscrizione del ricorso il reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e del figlio minore.
10) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ARZACHENA, Fraz. Porto Cervo (SS) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 15, parte II – Serie A del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2005.
Udine, li 31/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3444/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 26/03/2024
da
, con il proc. e dom. avv. VALOTI SABRINA Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv. RICHICHI ROMUALDO, Parte_2
avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 02/07/2005 in ARZACHENA, Fraz.
Porto Cervo (SS), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
ARZACHENA, Fraz. Porto Cervo (SS) al n. 15, Parte 2, Serie A dell'anno 2005;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 26/03/2024, i signori Parte_1
e hanno presentato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., domanda di Parte_2
separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 220/2024 del 29/08/2024, depositata in data 02/09/2024, l'intestato
Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1
; Parte_2
- dato atto che con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 26/03/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 220/2024, come da attestazione del
Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 10/07/2024 – Sentenza n. 220/2024 del
29/08/2024);
- rilevato che dal matrimonio sono nati la figlia (il 13/12/2006), maggiorenne non Per_1
economicamente indipendente, e il figlio (il 27/03/2009), minore;
Persona_2
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi e rilevato che gli stessi corrispondono agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando tra le parti,
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in ARZACHENA, Fraz.
Porto Cervo (SS) il 02/07/2005 tra , nato a [...] il Parte_1
25/06/1963, e , nata a [...] il [...], alle seguenti Parte_2
condizioni: 1) dispone l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2
presso la madre nella sua abitazione di Udine, Via Pracchiuso 31, dove vivrà anche la primogenita che è divenuta nel frattempo maggiorenne (il 13.12.2024). Per_1
2) Nulla quanto all'assegnazione della casa coniugale di Udine, Viale Venezia n. 189 -costituita dall'alloggio di servizio concesso al generale in virtù del proprio impiego- essendo la Pt_1
stessa già stata rilasciata dall'intero nucleo famigliare;
dà atto che le parti hanno già provveduto a suddividersi arredi, suppellettili e corredi ivi contenuti.
3) Dispone che, in ragione del trasferimento del generale a Roma e compatibilmente con Pt_1
i suoi impegni istituzionali, trascorrerà con il padre un fine settimana su due, Persona_2
indicativamente dal venerdì alla domenica sera, nonché ogniqualvolta il padre ne avrà la possibilità, purché ne dia preavviso alla moglie di un paio di giorni.
Le visite padre-figli (seppur per non si possa regolamentare giudizialmente alcunché, Per_1
dato che la ragazza è divenuta maggiorenne) potranno svolgersi a Roma, dove i ragazzi raggiungeranno autonomamente il padre, oppure a Udine, nell'ipotesi in cui gli impegni lavorativi del generale lielo consentano. Dà atto che le parti concordano di suddividersi, Pt_1
nella misura del 50% ciascuno, gli esborsi per gli spostamenti dei ragazzi per recarsi a Roma
dal padre, impegnandosi le stesse a cercare di programmare le trasferte a Roma con congruo anticipo, così da contenere i relativi costi.
4) Dispone che, in ragione della peculiare attività lavorativa della signora , che richiede Pt_2
il trasferimento della stessa in Sardegna per tutto il periodo estivo, la gestione del figlio minore
(ed anche della primogenita seppur in termini non giuridicamente vincolanti, stante la Per_1
raggiunta maggiore età) per il periodo di sospensione scolastica da giugno a settembre sarà così
organizzato:
- resterà con il padre, con sospensione delle visite materne, dalla fine Persona_2
degli impegni scolastici sino al 30 giugno compreso, nonché dal 1° settembre sino alla ripresa delle lezioni;
- Dal 1° luglio sino al 31 agosto compresi, il ragazzo si trasferirà in Sardegna con la madre, con sospensione delle visite ordinarie paterne. Durante il suddetto periodo il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo di due settimane,
anche non consecutive, oltre ad una terza settimana opzionale, in periodi da comunicare alla moglie non appena in grado. Durante tali periodi, resteranno sospese le visite materne.
5) Dispone che le festività natalizie verranno suddivise equamente;
Persona_2
trascorrerà, quindi, con un genitore il periodo dalla fine delle lezioni scolastiche sino alla sera del 29 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. Per
l'anno 2025, il ragazzo trascorrerà con la madre il secondo periodo.
Dispone che le vacanze pasquali verranno, invece, trascorse integralmente con un solo genitore,
con alternanza annuale. Per l'anno 2025, il ragazzo trascorrerà la Pasqua con il padre.
Analogamente al periodo estivo, la suddetta organizzazione varrà anche per la primogenita sebbene non abbia carattere giuridicamente vincolante, data la raggiunta maggiore età. Per_1
6) In ragione del collocamento di presso la madre, con la quale abiterà anche Persona_2
la primogenita – maggiorenne, ma non economicamente indipendente -, dispone che il Per_1
padre corrisponda alla signora , quale contributo al mantenimento dei due figli, un Pt_2
assegno di € 1.100 (€ 550 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025 – somme rivalutabili annualmente ISTAT a decorrere da marzo 2026.
7) Dispone che ciascun genitore concorrerà alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo d'intesa fra magistrati e avocati in uso presso il Tribunale di Udine:
7.1. Le spese straordinarie escluse dall'assegno mensile, da rimborsarsi al genitore che le ha sostenute, senza necessità di preventivo accordo, sono le seguenti:
a) Spese medico-specialistiche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e richieste dal medico di base, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, oculistiche,
protesiche e terapeutiche, nonché odontoiatriche (esclusi i trattamenti ortodontici) di cura e mantenimento;
in dette spese vanno compresi tutti i ticket di tutte le prestazioni sanitarie e dei farmaci. b) Spese scolastiche, ossia rette, imposte e costi d'iscrizione alla scuola pubblica di tutti i gradi,
compresa la frequentazione di un corso universitario limitatamente alla durata integrale del corso universitario scelto dai figli. Libri di testo, corredo di inizio anno richiesto dagli insegnanti, trasporto pubblico da e per la scuola (con scuolabus o altro mezzo pubblico) fino al completamento del percorso di studi, compreso quello universitario. Gite ed attività scolastiche che comportino un costo massimo complessivo di € 300,00 per tutto l'anno scolastico. Lezioni
private di sostegno scolastico consigliate dagli insegnanti di riferimento. Alloggio, utenze per la sede universitaria frequentata dalla prole, qualora la facoltà prescelta non sia presente nella
Provincia di residenza del figlio e qualora la sede Universitaria disti più di 100 Km dal luogo di residenza di costui.
c) Spese per attività sportive, artistiche (ad esempio musica o danza), scoutistiche, comprensive dei costi per le relative iscrizioni, attrezzature, spese accessorie, oneri di trasferta, ritiri estivi e tornei di categoria. Tali spese si riferiscono alla frequentazione di un'unica attività sportiva, o ricreativa, o artistica per figlio e sono dovute senza preventivo accordo nel limite mensile di €
50,00 a carico di ciascun genitore. La frequentazione di più di un'attività ricreativa-sportiva è,
invece, subordinata al preventivo accordo tra genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio.
d) Spese per la custodia della prole infra-dodicenne (omissis, per essere entrambi i figli ultradodicenni)
e) nel periodo delle vacanze estive in cui entrambi i genitori svolgano un'attività lavorativa,
entrambi dovranno dividere le spese relative a centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa della scuola e/o della associazione sportiva frequentate dal figlio durante l'anno, delle locali parrocchie e/o di enti analoghi (colonie e luoghi assimilati).
7.2. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo, a decorrere dalla richiesta scritta, comunque comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mediante posta elettronica, richiesta che dovrà essere corredata da idonea documentazione (anche in copia semplice).
7.3. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori ed il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto ove quest'ultimo, debitamente informato per iscritto, non manifesti per iscritto e motivatamente il proprio dissenso decorso un mese dalla data della richiesta formale.
7.4. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico, o privato, per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7.5. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Le deduzioni per i figli a carico saranno beneficiate, salvo accordo diverso, al 50% tra i genitori.
8) Prende atto che le parti si sono date atto reciprocamente e hanno dichiarato di godere ciascuna di mezzi adeguati e di redditi propri, sicché nessun assegno divorzile viene previsto in favore dell'uno o dell'altro coniuge.
9) Dà atto che le parti si sono concesse sin dal momento della sottoscrizione del ricorso il reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e del figlio minore.
10) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ARZACHENA, Fraz. Porto Cervo (SS) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 15, parte II – Serie A del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2005.
Udine, li 31/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini