Sentenza 20 novembre 2012
Massime • 1
In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito. Ne consegue che, qualora il creditore assegnatario si avvalga, come titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato, dell'ordinanza predetta, è preclusa a quest'ultimo, assoggettato a tale esecuzione, la deduzione, mediante l'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., di quei medesimi vizi della menzionata ordinanza che, nel procedimento di espropriazione presso terzi, abbia già fatto valere con opposizione agli atti esecutivi definitivamente respinta.
Commentario • 1
- 1. Esigibilità - Pagina 3https://www.brocardi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/2012, n. 20310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20310 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dctt. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5419/2007 proposto da:
ASSESSORATO TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI DELLA REGIONE SICILIANA 80012000826, in persona dell'Assessore in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- ricorrente -
contro
CO.RE.TUR. S.R.L. 02675120824, in persona del suo legale rappresentante Dr. CASSARÀ GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio dell'avvocato CIPOLLONE GIOVANNI, rappresentata e difesa dall'avvocato BELLAVISTA Maurizio giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
BANCO DI SICILIA S.P.A., COMITATO MONDIALI 1994 DI CICLISMO IN SICILIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 70/2006 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/01/2006, R.G.N. 578/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata l'11 febbraio 2006, la Corte d'Appello di Palermo ha accolto l'appello proposto dalla società CO.RE.TUR. s.r.l., nei confronti dell'Assessorato Turismo Comunicazioni e Trasporti della Regione Siciliana, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 18 dicembre 2001. Il Tribunale era stato adito a seguito di una prima opposizione all'esecuzione proposta dall'Assessorato avverso il precetto intimato dalla CO.RE.TUR. s.r.l., in data 24 dicembre 1998, per il pagamento della somma di L. 545.170.567, in forza dell'ordinanza di assegnazione resa dal Pretore di Palermo il 5/6 luglio 1996. Al giudizio di cui sopra era stato riunito l'altro, introdotto dall'Assessorato, quale debitore esecutato in base alla stessa ordinanza di assegnazione, con ricorso proposto il 27 marzo 1999 nel processo di espropriazione presso terzi intentato dalla detta società creditrice con pignoramento nei confronti del terzo Banco di Sicilia S.p.a..
Entrambe le opposizioni erano fondate sulle medesime argomentazioni difensive, per le quali l'Assessorato sosteneva che la società procedente non avrebbe avuto titolo a procedere esecutivamente nei suoi confronti poiché il credito oggetto dell'ordinanza di assegnazione del Pretore di Palermo sarebbe stato assegnato subordinatamente alla sua venuta ad esistenza in capo all'esecutato Comitato Organizzatore dei Mondiali 1994 di Ciclismo in Sicilia e che esso sarebbe sorto a favore del Comitato ed a carico dell'Assessorato, a titolo di contributi per il campionato mondiale di ciclismo svoltosi in Sicilia nel 1994, soltanto dopo l'approvazione del conto consuntivo e previa verifica dell'esistenza del disavanzo di gestione;
aggiungeva che così era stato statuito all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso avverso l'ordinanza di assegnazione e definito con sentenza del Pretore di Palermo del 15 aprile 1998 n. 413, oramai passata in giudicato.
In entrambi i giudizi si era costituita la CO.RE.TUR. s.r.l., chiedendo il rigetto dell'opposizione. In subordine, aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto di agire in esecutivis nei confronti dell'Assessorato della L.R. Sicilia n. 4 del 2000, ex art.47. 1.2.- Il Tribunale accoglieva le opposizioni e dichiarava la nullità del precetto e del pignoramento, dichiarando inammissibile la domanda subordinata dell'opposta; compensava le spese processuali tra le parti costituite.
2.- Proposto appello da parte della CO.RE.TUR. s.r.l., e costituitosi l'Assessorato appellato, nella contumacia del Banco di Sicilia s.p.a. e del Comitato Mondiali 1994 di Ciclismo in Sicilia, la Corte d'Appello di Palermo ha, come detto, accolto il gravame, ritenendo che la dichiarazione resa dall'Assessorato nel procedimento per pignoramento presso terzi conclusosi con l'ordinanza di assegnazione del 5/6 luglio 1996 fosse stata considerata positiva e che tale dovesse essere considerata anche dopo che il Tribunale di Palermo aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso la stessa ordinanza dall'Assessorato, allora terzo pignorato;
in conseguenza di ciò, ha reputato che fosse oramai incontestabile l'obbligo del terzo e che fosse perciò preclusa a quest'ultimo la possibilità di eccepire la non assoggettabilità del credito all'esecuzione; quindi, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato entrambe le opposizioni ed ha compensato le spese dei due gradi.
3.- Avverso la sentenza della Corte d'Appello l'Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti della Regione Siciliana propone ricorso affidato a quattro motivi.
La CO.RE.TUR. s.r.l. resiste con controricorso. Non si difendono gli altri intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 4, al fine di sostenere che con l'ordinanza di assegnazione del 5 luglio 1996 sarebbe stata assegnata una situazione giuridica o una "posizione giuridica attiva" vantata dal Comitato Mondiali 1994 di Ciclismo in Sicilia nei confronti dell'Assessorato e che questa sarebbe consistita in una spes, cioè in un credito non ancora certo, ne' liquido, ne' esigibile, che sarebbe divenuto tale soltanto se e quando si fosse avverata la condizione alla quale il credito sarebbe stato sottoposto (nella specie, approvazione del rendiconto sul disavanzo di gestione). Questa conclusione si dovrebbe trarre, secondo il ricorrente sia dal tenore della dichiarazione resa dal terzo (vale a dire lo stesso Assessorato) nel processo per pignoramento presso terzi concluso con detta ordinanza sia dalla sentenza n. 413/98 del Pretore di Palermo, di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione;
quest'ultima sentenza avrebbe acquistato autorità di cosa giudicata quanto all'accertamento in essa contenuto sulla natura del credito assegnato, "consistente in una mera spes". 1.1.- Col secondo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che l'ordinanza di assegnazione ha "consacrato l'obbligo del terzo" in relazione alla parte della motivazione in cui, invece, la Corte territoriale avrebbe riconosciuto che anche il giudice dell'esecuzione si sarebbe riferito all'ammissibilità dell'espropriazione di "crediti eventuali". 1.2.- Col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 474 cod. proc. civ., comma 1, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 4, perché, nel caso di specie,
l'ordinanza di assegnazione, secondo il ricorrente, non sarebbe stata idoneo titolo esecutivo in ragione della natura del credito assegnato alla CO.RE.TUR. s.r.l., trattandosi, come già detto, di credito eventuale e sottoposto ad una condizione che non si sarebbe mai verificata.
2.- I tre motivi di ricorso, che, per l'evidente connessione, vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
A prescindere dal profilo di inammissibilità conseguente alla mancata riproduzione in ricorso dell'ordinanza di assegnazione del 5 luglio 1996, che costituisce il titolo esecutivo in contestazione, non può non rilevarsi come risulti comunque dagli atti che con questo provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., venne assegnato alla CO.RE. TUR. s.r.l. il credito vantato dal Comitato Mondiali 1994 di Ciclismo in Sicilia, senza alcuna precisazione, vale a dire che, avendo il giudice dell'esecuzione ritenuto la dichiarazione del terzo, non solo positiva, ma anche riferita o riferibile ad un credito certo ed esigibile, assegnò il credito siffatto, senza indicare nel titolo esecutivo alcuna condizione alla quale il credito stesso sarebbe stato subordinato, quanto alla sua venuta ad esistenza o quanto alla sua esigibilità. Pertanto, contrariamente a quanto sembra ritenere l'Assessorato, la questione posta dal ricorso non è affatto quella dell'ammissibilità, in astratto, dell'assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., di un credito non esigibile, perché sottoposto a termine o a condizione, o addirittura di un credito futuro od eventuale, quanto quella della natura del credito che, in concreto, risulta essere stato assegnato con l'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., del 5 luglio 1996.
Orbene, l'individuazione del credito oggetto di assegnazione è fatta nell'ordinanza di assegnazione;
con questa, il giudice dell'esecuzione, valutate l'idoneità del titolo esecutivo e la pretesa del creditore (cfr. Cass. n. 5510/03 cit.), gli trasferisce il credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, tenendo conto della dichiarazione resa da quest'ultimo. In particolare, spetta al giudice dell'esecuzione, non solo il potere- dovere di delibare sommariamente il titolo esecutivo e la correttezza della quantificazione operata dal creditore nel precetto, ma anche quello di interpretare la dichiarazione del terzo e trarne le dovute conseguenze quanto al credito oggetto dell'assegnazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 5529/11, in tema di compensazione). La natura e l'entità del credito oggetto dell'assegnazione si desumono dal tenore e dal contenuto dell'ordinanza di assegnazione: se questa abbia assegnato un credito come sottoposto a termine o a condizione allora l'obbligo del terzo nei confronti del creditore assegnatario diventerà attuale nel momento in cui il credito sarà divenuto esigibile ovvero sarà venuto ad esistenza;
se, invece, l'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., abbia assegnato il credito senza alcuna limitazione, in conseguenza dell'interpretazione della dichiarazione del terzo come positiva e come riferita ad un credito certo, determinato nell'ammontare ed esigibile, il terzo pignorato sarà immediatamente obbligato nei confronti del creditore,, che potrà avvalersi di tale ordinanza (cfr. Cass. n. 3581/11). L'ordinanza di assegnazione, pur contenendo un accertamento che si esaurisce in ambito esecutivo (cfr., tra le altre, Cass. n. 5510/03 e Cass. n. 11404/09), costituisce titolo esecutivo contro il terzo pignorato (cfr. Cass. n. 3976/03 e n. 19363/07) e vincola quest'ultimo nei confronti del creditore assegnatario (cfr. Cass. n. 17367/03), qualora non sia stata tempestivamente opposta ovvero qualora sia stata opposta e l'opposizione sia stata rigettata. 2.1.- Ed invero, il terzo pignorato può contestare il provvedimento di assegnazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione abbia errato nell'interpretare la sua dichiarazione come positiva, ed in tal caso il rimedio offerto dall'ordinamento, per sostenere che, in effetti, la dichiarazione era negativa, è quello dell'opposizione agli atti esecutivi (cfr., tra le altre, n. 10180/05 e Cass. n. 4578/08); lo stesso rimedio è a disposizione del terzo il quale intenda contestare l'interpretazione data dal giudice dell'esecuzione alla dichiarazione del terzo anche sotto altri profili, specificamente quanto all'attualità o all'esigibilità o all'entità del credito di che trattasi.
Giova aggiungere che viene in rilievo l'attività di interpretazione della dichiarazione del terzo, che, come detto, è tipicamente riservata al giudice dell'esecuzione ed è funzionale all'emissione di un atto, conclusivo, dell'esecuzione: ne segue che l'opposizione agli atti esecutivi è l'unico rimedio esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione, sia da parte del terzo, che da parte del debitore o del creditore, che lamentino l'erroneità di detta interpretazione, per avere inteso come positiva una dichiarazione negativa, ovvero per avere determinato il credito, nei suoi caratteri o nel suo ammontare, erroneamente intendendo la dichiarazione del terzo. Non si attaglia pertanto ai vizi in esame l'affermazione, pure presente nella giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche nella sentenza impugnata, oltreché nel controricorso, per la quale l'ordinanza di assegnazione sarebbe impugnabile col rimedio dell'appello ogniqualvolta abbia contenuto decisorio diverso da quello suo proprio ed assuma il carattere sostanziale di una sentenza, incidendo sulle posizioni sostanziali di diritto soggettivo del creditore e del debitore (cfr., da ultimo, Cass. n. 5529/11 cit.).
In conclusione, anche quando l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., sia stata emessa all'esito di un giudizio sommario sui presupposti della pretesa del creditore - senza tuttavia spingersi fino all'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata che è l'oggetto tipico del giudizio di opposizione all'esecuzione-, nonché all'esito di una valutazione sull'esistenza e sull'entità del credito pignorato quale desumibile dalla dichiarazione del terzo - senza spingersi fino all'accertamento sulla sussistenza e sulla quantificazione del credito che è riservato al giudizio ex art. 549 cod. proc. civ. - l'unico rimedio esperibile è quello dell'opposizione agli atti esecutivi. In particolare, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali dell'ordinanza o degli atti che l'hanno preceduta, ma anche quando si intenda contestare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto all'entità ed all'esigibilità del credito.
3.- Nel caso di specie, l'ordinanza di assegnazione contestata dall'Assessorato con la presente opposizione ha ad oggetto un credito assegnato come certo, liquido ed immediatamente esigibile. Avverso questa ordinanza è stato esperito dall'Assessorato, nella sua qualità di terzo pignorato, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, proprio al fine di contestare che il credito vantato nei suoi confronti dal Comitato Mondiali 1994 di Ciclismo in Sicilia fosse certo ed esigibile, in quanto sarebbe stato subordinato alla condizione dell'approvazione del conto consuntivo e della verifica del disavanzo di gestione. Va, in particolare, sottolineato che l'opposizione agli atti esecutivi è stata esperita da parte del terzo pignorato e ritenuta ammissibile dal Pretore di Palermo proprio per i medesimi motivi che l'Assessorato ha posto a fondamento delle due opposizioni all'esecuzione su cui si è pronunciata la sentenza della Corte d'Appello di Palermo qui impugnata.
La sentenza n. 413/98 del Pretore di Palermo, che ha deciso detta opposizione, ha riconosciuto, in motivazione, per la gran parte, la fondatezza delle contestazioni dell'opponente, ma ha rigettato l'opposizione, senza quindi addivenire all'annullamento o alla revoca dell'ordinanza di assegnazione;
trattandosi di sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, ne è risultata confermata l'ordinanza opposta, negli stessi termini in cui questa è stata pronunciata dal giudice dell'esecuzione. In sostanza, il giudicato si è formato in modo da rendere non più contestabile, non solo la validità formale, ma anche la giustizia sostanziale dell'assegnazione.
La sentenza predetta ha determinato un giudicato sfavorevole all'Assessorato.
Contrariamente a quanto sostenuto col primo motivo di ricorso, non rilevano ne' il contenuto della dichiarazione resa ex art. 547 cod. proc. civ., ne' il tenore della motivazione della sentenza n. 413/98,
ma soltanto la statuizione di rigetto.
Pur essendo configurabile, con riguardo a tale ultima sentenza, un contrasto tra il dispositivo di rigetto e quella parte della motivazione che ha riconosciuto fondate le contestazioni dell'opponente, esso non potrebbe certo essere risolto nel senso preteso dal ricorrente, dando la prevalenza alla motivazione sul dispositivo. Va invece ribadito il principio per il quale nel caso di motivazione e dispositivo in contrasto tra loro la sentenza è suscettibile di passare in giudicato e questo si forma sul dispositivo e non sulla motivazione;
è onere della parte che ha visto rigettare la propria domanda sulla base del dispositivo evitarne il passaggio in giudicato lamentando, con l'impugnazione, il vizio della sentenza, consistente nell'avere il giudice rigettato la domanda senza il supporto di adeguata motivazione (cfr. Cass. n. 12331/05, nonché n. 13325/05). 3.1.- Ne segue che, contrariamente a quanto sostenuto col terzo motivo di ricorso, l'ordinanza di assegnazione del 5 luglio 1996 è titolo esecutivo valido ed efficace nei confronti dell'Assessorato con riguardo al credito così come determinato nell'ordinanza medesima.
In particolare, va affermato il principio per cui, in tema di espropriazione presso terzi, qualora il creditore assegnatario si avvalga, quale titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato, dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., è preclusa al terzo, assoggettato a tale esecuzione, la deduzione, con opposizione all'esecuzione, di quei medesimi vizi dell'ordinanza che, nel procedimento di espropriazione presso terzi, abbia già fatto valere con opposizione agli atti esecutivi reputata ammissibile ma rigettata, con sentenza oramai irrevocabile. Risulta pertanto scorretta, pur se irrilevante, la motivazione della sentenza impugnata laddove fa conseguire la vincolatività dell'ordinanza di assegnazione nei confronti dell'Assessorato alla mancata proposizione dell'appello, rimedio, come detto sopra, non esperibile nel caso di specie. Piuttosto, essendo stato esperito il rimedio oppositivo, l'opponente, per ottenere una statuizione favorevole, avrebbe dovuto impugnare quella di rigetto, al fine di impedirne il passaggio in giudicato.
Al riguardo va ribadito il principio per il quale nell'ipotesi in cui vi sia insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e la sentenza sia ancora impugnabile, prospettandosi la possibilità non tanto della sentenza inesistente (che radicherebbe nell'attore l'interesse all'impugnazione), quanto del passaggio in giudicato della pronunzia sulla base del dispositivo, interessata ad impugnare la decisione è unicamente la parte la cui domanda sia stata rigettata, la quale deve lamentare il vizio logico della sentenza costituito dalla mancanza di una motivazione idonea a sorreggerla (così, oltre a Cass. n. 13325/05 cit., da ultimo, Cass. ord. n. 10747/12). È invece corretta, e per nulla contraddittoria, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l'effetto, sia formale che sostanziale, derivante dalla conferma dell'ordinanza di assegnazione, che non può più essere messa in discussione, dopo il giudicato di cui sopra, è quello dell'incontestabilità dell'obbligo del terzo.
I primi tre motivi di ricorso vanno perciò rigettati. 4.- Col quarto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 615 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 4, al fine di censurare l'affermazione della Corte territoriale secondo cui sarebbe stata rilevante, ai fini del rigetto delle presenti opposizioni all'esecuzione, la conclusione (con ordinanza di assegnazione dell'11 aprile 2000, oramai divenuta irrevocabile) del procedimento presso terzi nel quale è stata proposta la seconda opposizione (vale a dire quello intentato dalla CO.RE.TUR. s.r.l. contro l'Assessorato, quale debitore esecutato in forza dell'ordinanza di assegnazione del 5 luglio 1996, e nei confronti del Banco di Sicilia, quale terzo pignorato).
4.1.- Orbene, è corretto quanto sostiene il ricorrente riguardo alla (stabilità della) ordinanza di assegnazione conclusiva di un'espropriazione presso terzi nel corso della quale sia stata già proposta, e sia ancora pendente, un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 7993/94): l'accoglimento di questa, ove conseguente all'accertamento dell'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata ovvero dell'impignorabilità del credito assegnato, comporta la caducazione dell'assegnazione.
Contrariamente a quanto sembra ritenere la Corte territoriale, la situazione non è affatto equiparabile a quella di cui si è detto trattando dei primi tre motivi di ricorso: l'ordinanza di assegnazione del 5 luglio 1996 era stata emessa a conclusione di un processo esecutivo nel corso del quale non risulta fosse stata mai proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.; al contrario, l'ordinanza di assegnazione dell'11 aprile 2000 aveva concluso l'espropriazione presso terzi nell'ambito della quale è stata proposta l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., decisa con la sentenza impugnata (peraltro, preceduta dall'opposizione a precetto, riunita e decisa con la stessa sentenza).
4.2.- Il ricorrente non ha tuttavia interesse alcuno ad impugnare la sentenza in parte qua.
In primo luogo, l'ordinanza dell'11 aprile 2000 sarebbe venuta meno soltanto se le opposizioni all'esecuzione definite con la sentenza impugnata fossero state accolte;
così non è stato, dato il rigetto delle opposizioni all'esecuzione, pronunciato dalla Corte d'Appello in accoglimento del gravame.
In secondo luogo, siffatta accoglimento non è fondato sull'affermazione della Corte territoriale relativa all'irrevocabilità dell'ordinanza dell'11 aprile 2000, come sopra censurata, che appare inserita ad abundantiam: il rigetto delle opposizioni all'esecuzione (preventiva e successiva, come riunite) è conseguito, come detto trattando dei primi tre motivi di ricorso, alla ritenuta incontestabilità dell'obbligo del terzo consacrato nell'ordinanza di assegnazione del 5 luglio 1996 ed alla ritenuta idoneità di questa a costituire valido titolo esecutivo;
quindi, al riconoscimento del diritto di CO.RE.TUR. s.r.l. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti della Regione Siciliana. È quest'ultima la principale ratio decidendi della decisione impugnata. Deve perciò concludersi nel senso dell'inammissibilità del quarto motivo di ricorso.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della società resistente, nella somma di Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2012