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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1068/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1068 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 16 dicembre 2024, in sostituzione dell'udienza.
TRA
, nato in [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 13 (P. Iva e c.f. ) rappresentato e difeso, giusta P.IVA_1 C.F._1
procura speciale in calce all'atto di appello, dall'avv. Pierluigi Morena (c.f.
), nel cui studio in Salerno alla via Luigi Cacciatore n. 55 C.F._2
elettivamente domicilia (pec: . Email_1
APPELLANTE pagina 1 di 13 E
cf. - p. iva , Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_2
, corrente in Milano, Via della Chiusa n. 2, in persona del suo procuratore
[...]
speciale dott. come da procura notarile repertorio n. 59749 Serie 1T CP_3
registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Milano 2 il 29.11.2018, atto Notaio
di Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bottazzoli (cf. Persona_1
- pec e dall'avv. C.F._3 Email_2
Mariachiara Brunetti (cf. - pec C.F._4
ambedue del Foro di Milano e con Email_3
domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Viale Brianza n. 30, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado.
APPELLATA
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 10/2023 dell'11.01.2023, non notificata, resa a definizione del giudizio n. 7/2022 R.G. dal Giudice di Pace di Eboli, dott.ssa Savino,
con la quale veniva rigettata la domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti di Controparte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 16 dicembre 2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
pagina 2 di 13 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione regolarmente notificato il conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi il Giudice di Pace di Eboli, l'odierna appellata al fine di sentir “. . CP_1
. dichiarare il diritto dell'attore . . .a percepire gli indennizzi /o provvigioni e/o rimborsi
di cui alla polizza IFL0008978.4853 e per l'effetto condannare AI . . .. al pagamento,
in favore dell'attore, dell'importo complessivo di euro 4.997,00 a titolo di indennizzo
e/o rimborso in forza dell'operatività della polizza assicurativa sopra detta o di quella
diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia . . . “.
Va premesso che la causale del chiesto pagamento era da ascriversi alla riconosciuta responsabilità professionale del nell'esercizio della sua funzione di Pt_1
Amministratore del IO PA MU di Battipaglia laddove, omettendo di comunicare all'assemblea dei condomini dell'avvenuta notifica di una citazione per risarcimento danni ne aveva, di fatto precluso le difese (la causa fu contumaciale)
esponendola al danno ed al rischio esecuzione forzata: il detto giudizio segnato al RG
1527/18 ed incardinato dianzi al Giudice di pace di Eboli, introdotto dal signor Parte_2
, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni da infiltrazioni nei
[...]
confronti del IO de quo, restava definito con la sentenza n. 372/2019, passata in giudicato, con la quale il IO PA MU veniva condannato a corrispondere, in favore del condomino, la somma di € 4.961,00 a titolo di risarcimento,
oltre interessi e rivalutazione ed oltre le spese lite per un totale di euro 6.472,00.
pagina 3 di 13 Deduceva di aver prontamente denunciato il sinistro alla e di aver Controparte_1
più volte invocato l'operatività del contratto assicurativo e di aver richiesto il rimborso delle somme versate al condomino , evidenziando, altresì, la Parte_2
proposizione di un atto di citazione da parte del IO PA MU nei confronti di sé stesso e della odierna compagnia convenuta, definito con la sentenza n.667/2021
che dichiarava l'inammissibilità della domanda.
Il giudizio veniva iscritto a ruolo e segnato al RG 2255/2019 del Giudice di Pace di
Eboli.
Si costituiva la Compagnia assicurativa eccependo la mancanza di operatività della copertura della polizza in quanto il contravvenendo alle pattuizioni della Pt_1
polizza ometteva di comunicare il sinistro.
Rigettate le richieste istruttorie di parte attrice la causa, sulle conclusioni rassegnate,
restava decisa dalla sentenza n.10/2023 con cui venivano rigettate le pretese attoree e dichiarata l'inammissibilità della domanda promossa
Avverso questa sentenza proponeva impugnazione il sig. lamentando Pt_1
l'erroneità del ragionamento logico giuridico operato dal giudice di prima cure per erronea valutazione della produzione documentale e concludeva affinché rimanesse accertato e dichiarato il diritto dell'appellante, sig. , a percepire le somme, Parte_1
indennizzi e/o provvidenze e/o rimborsi di cui alla polizza n. IFL0008978.4853, e per l'effetto condannare al Controparte_4
pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo complessivo di euro 4.977,00, a titolo pagina 4 di 13 di indennizzo e/o rimborso in forza dell'operatività della polizza assicurativa sopra detta,
o di quella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia con condanna della società appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, con diritti, onorari e con attribuzione a favore del procuratore antistatario.
Iscritto a ruolo l'appello con il n. RG 1068/2023 il contraddittorio veniva integrato dalla costituzione in giudizio dell'appellata che reiterava le doglianze Controparte_5
già esposte nei precedenti giudizi eccependo la inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter cpc;
l'infondatezza dei motivi di gravame e concludeva per il rigetto dell'avverso gravame in quanto irricevibile, inammissibile e/o infondato con conseguente conferma delle statuizioni di cui alla sentenza n. 10/2023 del giudice di Pace di Eboli;
nel denegato caso di accoglimento anche parziale dell'avverso gravame, in via preliminare chiedeva accertarsi e dichiararsi la carenza di copertura assicurativa come avversamente invocata, e per l'effetto rigettare ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'esponente; in via subordinata e nel merito chiedeva il rigetto delle domande formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. e conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa in virtù della polizza prodotta riconducendo,
nella sfera ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata, la eventuale richiesta e/o domanda di manleva proposta dal signor tenuto altresì conto delle condizioni di Pt_1
polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie.
pagina 5 di 13 Assumeva a sostegno delle eccezioni mosse che il aveva stipulato la polizza Pt_1
con l'esponente sottacendo la conoscenza pregressa del danno oggetto della odierna domanda di rivalsa;
che, appariva evidente, alla luce del riconoscimento del danno da parte del , la violazione del disposto di cui all'art. 22 della polizza laddove Pt_3
statuisce che sono esclusi i rischi “per responsabilità volutamente assunte dall'assicurato”; che sussisteva il conflitto di interessi in cui era incorso l'appellante con la quantificazione della misura del danno inferto al condominio (quale amministratore del condominio rappresentato) salvo poi procedere alla ricognizione dell'importo (in qualità di danneggiante) per poi indennizzare il preteso danneggiato (condominio)
rappresentato da sé stesso e procedere (quale asserito danneggiante) a richiedere la rifusione di una somma arbitrariamente stabilita all'esponente.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza cartolare del
16 dicembre 2024 e, queste precisate, veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito e scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato ammissibile in quanto rispondente, in forma e sostanza,
ai dettami imposti dal codice di rito.
Non vi è contestazione in ordine all'esistenza della polizza stipulata dall'appellante
: risulta non contestato, anzi, confermato da entrambe le parti che la stessa Pt_1
pagina 6 di 13 polizza, operante fin dal 2012, con retroattività fin dal 2011, è stata rinnovata di anno in anno.
Dalle risultanze processuali - anche del precedente grado di giudizio - risulta, altresì,
che, per quel che riguarda la decisione della presente controversia, la polizza n.
IFL0008978.4853 in essere a favore del , a garanzia dei rischi da responsabilità Pt_1
civile professionale (per l'attività di amministratore di condominio), è stata rinnovata/stipulata in data 12.11.2018.
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, dietro il pagamento di un corrispettivo, detto premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.).
La disciplina generale dei contratti di assicurazione è contenuta nel Capo XX del Titolo
III del Codice civile a cui si aggiunge la legge speciale del Codice delle Assicurazioni,
entrato in vigore il 1° gennaio 2006 e applicabile insieme alle norme generali per i soli contratti conclusi a partire da tale data. In particolare, poiché l'art. 165 cod. ass. dispone che "fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di
assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del
Codice civile", la legge speciale prevale, in caso di divergenze, su quella generale, pur contenendo poche deroghe importanti, ma conferendo in un corpo unico le varie disposizioni ambito assicurativo.
pagina 7 di 13 Il Codice civile così definisce all'art. 1882 il contratto di assicurazione, distinguendo le due tipologie contrattuali che riguardano l'assicurazione contro i danni e contro la vita.
I beni posseduti o di proprietà sono quotidianamente soggetti a possibili eventi che ne determinano danneggiamento o distruzione, sottrazione o comunque pregiudizio, anche lieve, di natura economica;
la stessa vita umana, al di là dei singoli patrimoni, è esposta a fattori di rischio che ne rendono incerta la durata o, anche solo, il sereno e incolume svolgimento;
così come il mondo del lavoro, trasformatosi radicalmente negli ultimi anni, presenta difficoltà e rischi che potrebbero generare vari tipi di problematiche.
Proprio il concetto di "rischio" è il presupposto che giustifica la diffusione delle assicurazioni nella società moderna in cui l'evento dannoso, il "sinistro", non è più una fatalità, ma la conseguenza dell'uso di massa dei ritrovati della tecnica, prodotti e messi in commercio su larga scala.
L'assicurazione è un contratto tipico, a forma libera (anche se l'art. 1888 prevede a fini probatori la necessità della forma scritta), consensuale (a meno che le parti non prevedano che si perfezioni al momento del pagamento del premio), a effetti obbligatori,
di durata, bilaterale (o plurilaterale, nel caso della coassicurazione), a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive e infine aleatorio, poiché la realizzazione del vantaggio auspicato dalle parti dipende non dalla loro volontà, ma da eventi imprevedibili che esse stesse non possono controllare. La prestazione assicurativa è pertanto solo eventuale,
condizionata dal verificarsi del sinistro, in mancanza del quale non trova alcuna ragion d'essere, mentre il rischio del singolo con la correlativa minaccia al proprio interesse si pagina 8 di 13 trasferisce sull'assicuratore che può così suddividere tra gli altri assicurati l'alea di ogni singolo contratto.
Come elemento determinante del contratto di assicurazione, il rischio è riconducibile all'astratta possibilità che si verifichi un evento dannoso e lesivo di un certo interesse del soggetto.
È facilmente intuibile come possa rimanere in uno stato "latente", più propriamente potenziale o concretizzarsi, quando quella possibilità cui si faceva cenno da astratta diventa reale.
Deve pertanto essere possibile (pur con una maggiore o minore probabilità di verificazione che incide solo sull'entità del premio), ma obiettivamente incerto (ossia provocato da fattori di causalità esterna e non dalle parti, ignare circa l'eventualità che si verifichi e quando), mentre, come accennato, dannoso e lesivo dell'interesse tutelato deve risultare l'evento.
Lo stato d'incertezza oggettiva e assoluta che ne connota i tratti essenziali con la previsione probabilistica del fatto, umano o naturale, lesivo dell'interesse tutelato deve già sussistere effettivamente al momento dell'adesione alla polizza, poiché la sua mancanza ab origine determina la nullità del contratto per assenza di causa (art. 1895),
mentre dalla sopravvenuta cessazione deriva lo scioglimento del rapporto, sempre per mancanza di una giustificazione causale.
Per quanto riguarda gli oneri a carico dell'assicurato, è previsto quello di avviso (art. 1913) con il quale, con una descrizione veritiera dei fatti, dovrà essere denunciato con pagina 9 di 13 qualunque mezzo all'assicuratore il sinistro entro tre giorni dal suo verificarsi (o dal momento in cui il contraente stesso ne ha avuto conoscenza) e l'onere di salvataggio (art. 1914) finalizzato ad attuare condotte dettate da criteri di media diligenza per evitare il sinistro o ridurne le conseguenze. In tal caso l'assicuratore è comunque tenuto a rifondere le spese sostenute dall'assicurato e i danni dallo stesso subiti, salvo provare che l'opera di salvataggio è stata effettuata sconsideratamente. Il mancato assolvimento di tali oneri comporta la perdita del diritto all'indennizzo, se compiuto dolosamente, ad una riduzione dell'indennità, se condizionato da colpa.
Il Codice civile individua e codifica gli obblighi che incombono su entrambi i contraenti: tra gli altri (pagamento del premio) l'assicurato ha anche l'onere, al momento della stipula del contratto, di descrivere il rischio per il quale intende assicurarsi senza reticenze (omissioni intenzionali) o inesattezze (omissioni non intenzionali).
Viene cristallizzato nell'art. 1892, comma 1, per il quale l'onere s'intende inadempiuto quando vengono taciute circostanze che, se correttamente comunicate, avrebbero indotto l'assicuratore a non stipulare o ad applicare condizioni diverse. Pertanto, se le dichiarazioni inesatte sono state fornite con dolo o colpa grave l'assicuratore può
dichiarare al contraente di voler impugnare il contratto entro il termine di decadenza di tre mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza del vizio (art. 1892, comma 2 CC).
In tal caso con l'annullamento del contratto l'assicuratore potrà trattenere i premi corrisposti fino a quel momento e non sarà tenuto ad alcun indennizzo in caso si verifichi il sinistro (art. 1892, comma 3 CC).
pagina 10 di 13 Alla luce di tali presupposti va letto il ragionamento logico giuridico operato dal primo giudice nella impugnata sentenza, in relazione al primo motivo di appello, laddove, nel determinare la mancanza di operatività della polizza assicurativa reclamata dall'appellante, evidenzia come, al momento del rinnovo contrattuale del 12.11.2018, la situazione di cui oggi si chiede il ristoro della manleva (la negligenza riconosciuta dell'amministratore ) non solo si era già verificata ma era a conoscenza dello Pt_1
stesso facendo rientrare, la mancata comunicazione del verificarsi dell'evento Pt_1
sinistro, la fattispecie nell'orbita del citato art. 1892 c.c.
A ciò si aggiunga che, nella stessa previsione contrattuale stipulata tra le parti ed in concomitanza con il detto articolo, sono espressamente escluse le richieste di risarcimento riguardanti fatti la cui conoscenza da parte dell'assicurato sia pregressa alla stipula della stessa.
Per quanto attiene all'obbligo di informazione esistente in capo all'assicurato e relativo alla segnalazione dell'evento “sinistro” alla compagnia per permetterle di gestire lo stesso questa viene ritenuta condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'assicuratore: tale obbligo nasce non appena ne sia venuto a conoscenza, e si estrinseca attraverso l'invio di comunicazione scritta a mezzo racc. a.r., contenente informazioni circa qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.
pagina 11 di 13 Tale condizione, come già detto, è necessaria per l'insorgere degli obblighi assicurativi e anche per la valutazione del rischio in sede di stipula attraverso la dovuta segnalazione di sinistri pregressi, ma nel caso de quo assente.
La prima comunicazione in tal senso, riconducibile alla parte appellante, è infatti riferibile alla notifica della sentenza con cui il IO PA MU (di cui è
amministratore il viene condannato, in via contumaciale, al risarcimento del Pt_1
danno da infiltrazione nei confronti del condominio che viene inoltrata alla compagnia assicurativa il 23.04.2019 (data in cui la Compagnia apriva il sinistro con indicazione di numero 5645648500IT).
Tuttavia, manca e/o non vi è prova della segnalazione, da parte del verso la Pt_1
compagine assicuratrice, dell'intervenuto sinistro al momento della notifica dell'atto di citazione (ricordiamo avvenuta alla data del 18.05.2018 da parte del condomino
): ed è a questa data ed a questa omissione, che il giudice di prima Parte_2
istanza ha inteso far riferimento nel corpo della sentenza per evidenziare il comportamento di negligenza imputabile al e che, qui, in sede di appello, alla Pt_1
luce della disamina effettuata, deve darsi credito confermandone l'esattezza dell'argomentazione esposta.
Il mancato rispetto della tempistica della segnalazione dell'avvenuto sinistro, dunque, va valutata alla luce della duplice inosservanza delle norme codicistiche e di quelle contrattuali e determinano il rigetto del preciso motivo di appello e dell'appello stesso,
investendo tale principale delibazione, ogni altro aspetto e denuncia.
pagina 12 di 13 Di guisa che, per quanto attiene alle ulteriori denunce anche in questo caso va confermato l'orientamento assunto dal giudice di Pace che ha ravvisato un conflitto di interessi tra le ragioni dell'Amministratore ed il IO che lo stesso rappresenta.
Secondo i dettami dei principi del codice di rito le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'atto di appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 10/2023.
- Condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di Parte_1
giudizio, che liquida in euro 1800,00 per onorari oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 16 aprile 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1068 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 16 dicembre 2024, in sostituzione dell'udienza.
TRA
, nato in [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 13 (P. Iva e c.f. ) rappresentato e difeso, giusta P.IVA_1 C.F._1
procura speciale in calce all'atto di appello, dall'avv. Pierluigi Morena (c.f.
), nel cui studio in Salerno alla via Luigi Cacciatore n. 55 C.F._2
elettivamente domicilia (pec: . Email_1
APPELLANTE pagina 1 di 13 E
cf. - p. iva , Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_2
, corrente in Milano, Via della Chiusa n. 2, in persona del suo procuratore
[...]
speciale dott. come da procura notarile repertorio n. 59749 Serie 1T CP_3
registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Milano 2 il 29.11.2018, atto Notaio
di Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bottazzoli (cf. Persona_1
- pec e dall'avv. C.F._3 Email_2
Mariachiara Brunetti (cf. - pec C.F._4
ambedue del Foro di Milano e con Email_3
domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Viale Brianza n. 30, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado.
APPELLATA
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 10/2023 dell'11.01.2023, non notificata, resa a definizione del giudizio n. 7/2022 R.G. dal Giudice di Pace di Eboli, dott.ssa Savino,
con la quale veniva rigettata la domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti di Controparte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 16 dicembre 2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
pagina 2 di 13 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione regolarmente notificato il conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi il Giudice di Pace di Eboli, l'odierna appellata al fine di sentir “. . CP_1
. dichiarare il diritto dell'attore . . .a percepire gli indennizzi /o provvigioni e/o rimborsi
di cui alla polizza IFL0008978.4853 e per l'effetto condannare AI . . .. al pagamento,
in favore dell'attore, dell'importo complessivo di euro 4.997,00 a titolo di indennizzo
e/o rimborso in forza dell'operatività della polizza assicurativa sopra detta o di quella
diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia . . . “.
Va premesso che la causale del chiesto pagamento era da ascriversi alla riconosciuta responsabilità professionale del nell'esercizio della sua funzione di Pt_1
Amministratore del IO PA MU di Battipaglia laddove, omettendo di comunicare all'assemblea dei condomini dell'avvenuta notifica di una citazione per risarcimento danni ne aveva, di fatto precluso le difese (la causa fu contumaciale)
esponendola al danno ed al rischio esecuzione forzata: il detto giudizio segnato al RG
1527/18 ed incardinato dianzi al Giudice di pace di Eboli, introdotto dal signor Parte_2
, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni da infiltrazioni nei
[...]
confronti del IO de quo, restava definito con la sentenza n. 372/2019, passata in giudicato, con la quale il IO PA MU veniva condannato a corrispondere, in favore del condomino, la somma di € 4.961,00 a titolo di risarcimento,
oltre interessi e rivalutazione ed oltre le spese lite per un totale di euro 6.472,00.
pagina 3 di 13 Deduceva di aver prontamente denunciato il sinistro alla e di aver Controparte_1
più volte invocato l'operatività del contratto assicurativo e di aver richiesto il rimborso delle somme versate al condomino , evidenziando, altresì, la Parte_2
proposizione di un atto di citazione da parte del IO PA MU nei confronti di sé stesso e della odierna compagnia convenuta, definito con la sentenza n.667/2021
che dichiarava l'inammissibilità della domanda.
Il giudizio veniva iscritto a ruolo e segnato al RG 2255/2019 del Giudice di Pace di
Eboli.
Si costituiva la Compagnia assicurativa eccependo la mancanza di operatività della copertura della polizza in quanto il contravvenendo alle pattuizioni della Pt_1
polizza ometteva di comunicare il sinistro.
Rigettate le richieste istruttorie di parte attrice la causa, sulle conclusioni rassegnate,
restava decisa dalla sentenza n.10/2023 con cui venivano rigettate le pretese attoree e dichiarata l'inammissibilità della domanda promossa
Avverso questa sentenza proponeva impugnazione il sig. lamentando Pt_1
l'erroneità del ragionamento logico giuridico operato dal giudice di prima cure per erronea valutazione della produzione documentale e concludeva affinché rimanesse accertato e dichiarato il diritto dell'appellante, sig. , a percepire le somme, Parte_1
indennizzi e/o provvidenze e/o rimborsi di cui alla polizza n. IFL0008978.4853, e per l'effetto condannare al Controparte_4
pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo complessivo di euro 4.977,00, a titolo pagina 4 di 13 di indennizzo e/o rimborso in forza dell'operatività della polizza assicurativa sopra detta,
o di quella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia con condanna della società appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, con diritti, onorari e con attribuzione a favore del procuratore antistatario.
Iscritto a ruolo l'appello con il n. RG 1068/2023 il contraddittorio veniva integrato dalla costituzione in giudizio dell'appellata che reiterava le doglianze Controparte_5
già esposte nei precedenti giudizi eccependo la inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter cpc;
l'infondatezza dei motivi di gravame e concludeva per il rigetto dell'avverso gravame in quanto irricevibile, inammissibile e/o infondato con conseguente conferma delle statuizioni di cui alla sentenza n. 10/2023 del giudice di Pace di Eboli;
nel denegato caso di accoglimento anche parziale dell'avverso gravame, in via preliminare chiedeva accertarsi e dichiararsi la carenza di copertura assicurativa come avversamente invocata, e per l'effetto rigettare ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'esponente; in via subordinata e nel merito chiedeva il rigetto delle domande formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. e conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa in virtù della polizza prodotta riconducendo,
nella sfera ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata, la eventuale richiesta e/o domanda di manleva proposta dal signor tenuto altresì conto delle condizioni di Pt_1
polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie.
pagina 5 di 13 Assumeva a sostegno delle eccezioni mosse che il aveva stipulato la polizza Pt_1
con l'esponente sottacendo la conoscenza pregressa del danno oggetto della odierna domanda di rivalsa;
che, appariva evidente, alla luce del riconoscimento del danno da parte del , la violazione del disposto di cui all'art. 22 della polizza laddove Pt_3
statuisce che sono esclusi i rischi “per responsabilità volutamente assunte dall'assicurato”; che sussisteva il conflitto di interessi in cui era incorso l'appellante con la quantificazione della misura del danno inferto al condominio (quale amministratore del condominio rappresentato) salvo poi procedere alla ricognizione dell'importo (in qualità di danneggiante) per poi indennizzare il preteso danneggiato (condominio)
rappresentato da sé stesso e procedere (quale asserito danneggiante) a richiedere la rifusione di una somma arbitrariamente stabilita all'esponente.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza cartolare del
16 dicembre 2024 e, queste precisate, veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito e scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato ammissibile in quanto rispondente, in forma e sostanza,
ai dettami imposti dal codice di rito.
Non vi è contestazione in ordine all'esistenza della polizza stipulata dall'appellante
: risulta non contestato, anzi, confermato da entrambe le parti che la stessa Pt_1
pagina 6 di 13 polizza, operante fin dal 2012, con retroattività fin dal 2011, è stata rinnovata di anno in anno.
Dalle risultanze processuali - anche del precedente grado di giudizio - risulta, altresì,
che, per quel che riguarda la decisione della presente controversia, la polizza n.
IFL0008978.4853 in essere a favore del , a garanzia dei rischi da responsabilità Pt_1
civile professionale (per l'attività di amministratore di condominio), è stata rinnovata/stipulata in data 12.11.2018.
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, dietro il pagamento di un corrispettivo, detto premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.).
La disciplina generale dei contratti di assicurazione è contenuta nel Capo XX del Titolo
III del Codice civile a cui si aggiunge la legge speciale del Codice delle Assicurazioni,
entrato in vigore il 1° gennaio 2006 e applicabile insieme alle norme generali per i soli contratti conclusi a partire da tale data. In particolare, poiché l'art. 165 cod. ass. dispone che "fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di
assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del
Codice civile", la legge speciale prevale, in caso di divergenze, su quella generale, pur contenendo poche deroghe importanti, ma conferendo in un corpo unico le varie disposizioni ambito assicurativo.
pagina 7 di 13 Il Codice civile così definisce all'art. 1882 il contratto di assicurazione, distinguendo le due tipologie contrattuali che riguardano l'assicurazione contro i danni e contro la vita.
I beni posseduti o di proprietà sono quotidianamente soggetti a possibili eventi che ne determinano danneggiamento o distruzione, sottrazione o comunque pregiudizio, anche lieve, di natura economica;
la stessa vita umana, al di là dei singoli patrimoni, è esposta a fattori di rischio che ne rendono incerta la durata o, anche solo, il sereno e incolume svolgimento;
così come il mondo del lavoro, trasformatosi radicalmente negli ultimi anni, presenta difficoltà e rischi che potrebbero generare vari tipi di problematiche.
Proprio il concetto di "rischio" è il presupposto che giustifica la diffusione delle assicurazioni nella società moderna in cui l'evento dannoso, il "sinistro", non è più una fatalità, ma la conseguenza dell'uso di massa dei ritrovati della tecnica, prodotti e messi in commercio su larga scala.
L'assicurazione è un contratto tipico, a forma libera (anche se l'art. 1888 prevede a fini probatori la necessità della forma scritta), consensuale (a meno che le parti non prevedano che si perfezioni al momento del pagamento del premio), a effetti obbligatori,
di durata, bilaterale (o plurilaterale, nel caso della coassicurazione), a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive e infine aleatorio, poiché la realizzazione del vantaggio auspicato dalle parti dipende non dalla loro volontà, ma da eventi imprevedibili che esse stesse non possono controllare. La prestazione assicurativa è pertanto solo eventuale,
condizionata dal verificarsi del sinistro, in mancanza del quale non trova alcuna ragion d'essere, mentre il rischio del singolo con la correlativa minaccia al proprio interesse si pagina 8 di 13 trasferisce sull'assicuratore che può così suddividere tra gli altri assicurati l'alea di ogni singolo contratto.
Come elemento determinante del contratto di assicurazione, il rischio è riconducibile all'astratta possibilità che si verifichi un evento dannoso e lesivo di un certo interesse del soggetto.
È facilmente intuibile come possa rimanere in uno stato "latente", più propriamente potenziale o concretizzarsi, quando quella possibilità cui si faceva cenno da astratta diventa reale.
Deve pertanto essere possibile (pur con una maggiore o minore probabilità di verificazione che incide solo sull'entità del premio), ma obiettivamente incerto (ossia provocato da fattori di causalità esterna e non dalle parti, ignare circa l'eventualità che si verifichi e quando), mentre, come accennato, dannoso e lesivo dell'interesse tutelato deve risultare l'evento.
Lo stato d'incertezza oggettiva e assoluta che ne connota i tratti essenziali con la previsione probabilistica del fatto, umano o naturale, lesivo dell'interesse tutelato deve già sussistere effettivamente al momento dell'adesione alla polizza, poiché la sua mancanza ab origine determina la nullità del contratto per assenza di causa (art. 1895),
mentre dalla sopravvenuta cessazione deriva lo scioglimento del rapporto, sempre per mancanza di una giustificazione causale.
Per quanto riguarda gli oneri a carico dell'assicurato, è previsto quello di avviso (art. 1913) con il quale, con una descrizione veritiera dei fatti, dovrà essere denunciato con pagina 9 di 13 qualunque mezzo all'assicuratore il sinistro entro tre giorni dal suo verificarsi (o dal momento in cui il contraente stesso ne ha avuto conoscenza) e l'onere di salvataggio (art. 1914) finalizzato ad attuare condotte dettate da criteri di media diligenza per evitare il sinistro o ridurne le conseguenze. In tal caso l'assicuratore è comunque tenuto a rifondere le spese sostenute dall'assicurato e i danni dallo stesso subiti, salvo provare che l'opera di salvataggio è stata effettuata sconsideratamente. Il mancato assolvimento di tali oneri comporta la perdita del diritto all'indennizzo, se compiuto dolosamente, ad una riduzione dell'indennità, se condizionato da colpa.
Il Codice civile individua e codifica gli obblighi che incombono su entrambi i contraenti: tra gli altri (pagamento del premio) l'assicurato ha anche l'onere, al momento della stipula del contratto, di descrivere il rischio per il quale intende assicurarsi senza reticenze (omissioni intenzionali) o inesattezze (omissioni non intenzionali).
Viene cristallizzato nell'art. 1892, comma 1, per il quale l'onere s'intende inadempiuto quando vengono taciute circostanze che, se correttamente comunicate, avrebbero indotto l'assicuratore a non stipulare o ad applicare condizioni diverse. Pertanto, se le dichiarazioni inesatte sono state fornite con dolo o colpa grave l'assicuratore può
dichiarare al contraente di voler impugnare il contratto entro il termine di decadenza di tre mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza del vizio (art. 1892, comma 2 CC).
In tal caso con l'annullamento del contratto l'assicuratore potrà trattenere i premi corrisposti fino a quel momento e non sarà tenuto ad alcun indennizzo in caso si verifichi il sinistro (art. 1892, comma 3 CC).
pagina 10 di 13 Alla luce di tali presupposti va letto il ragionamento logico giuridico operato dal primo giudice nella impugnata sentenza, in relazione al primo motivo di appello, laddove, nel determinare la mancanza di operatività della polizza assicurativa reclamata dall'appellante, evidenzia come, al momento del rinnovo contrattuale del 12.11.2018, la situazione di cui oggi si chiede il ristoro della manleva (la negligenza riconosciuta dell'amministratore ) non solo si era già verificata ma era a conoscenza dello Pt_1
stesso facendo rientrare, la mancata comunicazione del verificarsi dell'evento Pt_1
sinistro, la fattispecie nell'orbita del citato art. 1892 c.c.
A ciò si aggiunga che, nella stessa previsione contrattuale stipulata tra le parti ed in concomitanza con il detto articolo, sono espressamente escluse le richieste di risarcimento riguardanti fatti la cui conoscenza da parte dell'assicurato sia pregressa alla stipula della stessa.
Per quanto attiene all'obbligo di informazione esistente in capo all'assicurato e relativo alla segnalazione dell'evento “sinistro” alla compagnia per permetterle di gestire lo stesso questa viene ritenuta condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'assicuratore: tale obbligo nasce non appena ne sia venuto a conoscenza, e si estrinseca attraverso l'invio di comunicazione scritta a mezzo racc. a.r., contenente informazioni circa qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.
pagina 11 di 13 Tale condizione, come già detto, è necessaria per l'insorgere degli obblighi assicurativi e anche per la valutazione del rischio in sede di stipula attraverso la dovuta segnalazione di sinistri pregressi, ma nel caso de quo assente.
La prima comunicazione in tal senso, riconducibile alla parte appellante, è infatti riferibile alla notifica della sentenza con cui il IO PA MU (di cui è
amministratore il viene condannato, in via contumaciale, al risarcimento del Pt_1
danno da infiltrazione nei confronti del condominio che viene inoltrata alla compagnia assicurativa il 23.04.2019 (data in cui la Compagnia apriva il sinistro con indicazione di numero 5645648500IT).
Tuttavia, manca e/o non vi è prova della segnalazione, da parte del verso la Pt_1
compagine assicuratrice, dell'intervenuto sinistro al momento della notifica dell'atto di citazione (ricordiamo avvenuta alla data del 18.05.2018 da parte del condomino
): ed è a questa data ed a questa omissione, che il giudice di prima Parte_2
istanza ha inteso far riferimento nel corpo della sentenza per evidenziare il comportamento di negligenza imputabile al e che, qui, in sede di appello, alla Pt_1
luce della disamina effettuata, deve darsi credito confermandone l'esattezza dell'argomentazione esposta.
Il mancato rispetto della tempistica della segnalazione dell'avvenuto sinistro, dunque, va valutata alla luce della duplice inosservanza delle norme codicistiche e di quelle contrattuali e determinano il rigetto del preciso motivo di appello e dell'appello stesso,
investendo tale principale delibazione, ogni altro aspetto e denuncia.
pagina 12 di 13 Di guisa che, per quanto attiene alle ulteriori denunce anche in questo caso va confermato l'orientamento assunto dal giudice di Pace che ha ravvisato un conflitto di interessi tra le ragioni dell'Amministratore ed il IO che lo stesso rappresenta.
Secondo i dettami dei principi del codice di rito le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'atto di appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 10/2023.
- Condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di Parte_1
giudizio, che liquida in euro 1800,00 per onorari oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 16 aprile 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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