Articolo 1 della Legge 29 ottobre 1965, n. 1474
Articolo 2
Versione
27 gennaio 1966
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni, con Protocollo ed Annessi, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1966