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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Sandra Moselli presidente
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
- dr.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 478/2022 R.G., riservata per la decisione con termini ex art. 190, comma 2,
c.p.c. con ordinanza del 6.2.2025, avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Paola A. Mastropierro, presso il cui studio sito in Molfetta, Parte_1
alla Via Imbriani n. 7, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
, rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Simona Lezza e, presso il cui studio sito in Controparte_1
Molfetta, alla Via Leonardo da Vinci n.6, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-resistente
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
“… come da comparse conclusionali e memorie di replica…”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 01.02.2022, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in Molfetta (BA) il 14.09.1988, con;
che dall'unione sono nati tre figli, Controparte_1
(nato il [...]), ( nata il [...]) e (nato il [...]), tutti maggiorenni e Per_1 Per_2 Per_3
autosufficienti; di essere legalmente separato dalla moglie giusto decreto di omologa dei patti della separazione di questo Tribunale del 19.12.2019, in forza del quale la casa coniugale è stata assegnata alla resistente e il ricorrente è stato onerato della corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie di €600,00;
che i coniugi, da allora, hanno vissuto ininterrottamente separati e non si è fra essi più ricostituita la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio;
di esercitare la professione di motorista con stipendio mensile di circa €1.800,00; di avere un debito contratto con l' Agenzia delle entrate per un importo di circa 15.000,00 €,
oltre ad aver contratto un finanziamento presso la Compass Banca S.p.a., alla quale versa una rata mensile di circa €210,00; che la , invece, svolge attività di assistenza per anziani e di collaboratrice domestica, CP_1
senza regolare contratto di lavoro e con retribuzione mensile di circa 1.000,00 €; che la resistente, inoltre,
percepisce il reddito di cittadinanza e convive stabilmente con un nuovo compagno - ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché disporsi la revoca dell' assegno di mantenimento stabilito in favore della . CP_1
All'udienza del 12.7.2022, il Presidente, rilevato il fallimento del tentativo di conciliazione, ha confermato in via provvisoria le condizioni della separazione come vigenti tra le parti;
quindi, ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Al PM è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 15.07.2022, come da attestazione di
Cancelleria.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, in data 17.11.2022, si è costituita , dichiarando: Controparte_1
di essere priva di mezzi economici e di possibilità lavorative, contrariamente a quanto rappresentato dall per essersi sempre occupata della cura della casa e dei figli, avendo contratto matrimonio all'età Pt_1
di 18 anni e avendo subito dato alla luce il primo figlio, per poi averne successivamente altri due;
di aver rinunciato ad una propria formazione professionale, in accordo con il ricorrente, per dedicarsi alla famiglia;
di non svolgere attività lavorativa e di essere casalinga;
di essere, pertanto, allo stato, priva di qualsivoglia reddito o occupazione lavorativa, oltre ad essere gravata del pagamento del canone di locazione dell' appartamento in cui vive da sola, pari ad €410,00 mensili;
che il ricorrente abita in Romania e lavora come operaio motorista presso la ditta Grimaldi Lines con stipendio di circa 4.000,00 € al mese, oltre a percepire, alla fine di ogni imbarco, il corrispondente TFR;
che, a causa delle lunghe assenze dell' dovute al suo lavoro, ha Pt_1
dovuto farsi carico di tutte le incombenze familiari e genitoriali. Tanto premesso, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, onerando il ricorrente del versamento in suo favore della somma di €600,00 a titolo di assegno divorzile.
Depositata la memoria integrativa da parte del ricorrente, concessi i termini ex art. 183, sesto co., c.p.c.,
espletate le prove orali, depositate le rispettive note in sostituzione d' udienza, precisate le conclusioni, la causa
è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190, co.2, c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del
1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia conforme del decreto di omologazione reso dal Tribunale di Trani il 19.12.2019,
previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Deve, pertanto, ritenersi sicuramente decorso, alla data di deposito del presente ricorso, il termine di sei mesi dalla avvenuta comparizione dinanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, che,
come noto, costituisce il dies a quo del periodo richiesto dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del 1970, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda di divorzio.
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il suddetto periodo di tempo, non avendo il resistente, eccepito l'interruzione della separazione.
E', pertanto, certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile di Molfetta, nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 l. n. 898/1970. Non essendovi figli minori, rimane da esaminare la domanda di assegno divorzile avanzata dalla . CP_1
Sul punto, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'importo previsto in sede di separazione a suo carico a titolo di mantenimento della moglie, mentre la ha chiesto disporsi a carico del ricorrente un assegno divorzile CP_1
di €600,00.
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che di seguito si esporranno.
Come è noto, l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il
tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Preliminarmente, osserva in diritto il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le
Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la 'rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio', con conseguente 'inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata e ciò al fine di escludere i rischi di un ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico - patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle
Sezioni Semplici che ha escluso il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio quale parametro per valutare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (cfr. in particolare Cass. n. 15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass.
n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n. 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età
del richiedente.
La giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare come la finalità compensativa o perequativa dell'assegno possa essere ricondotta ai soli casi in cui vi sia la prova di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. Cass. n. 10781 e 10782 del 2019, conf. Cass. civ. Sez. I, Sent., ud.
21/05/2019, 07-10-2019, n. 24932).
Orbene, venendo al caso di specie, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la determinazione dell'assegno divorzile a carico dell e a favore della nell'importo mensile di €480,00. Pt_1 CP_1
È evidente, infatti, che la valutazione comparativa tra le parti non riguarda solo i redditi ma, recuperando i principi elaborati negli ultimi decenni in punto di assegno di separazione e assegno di divorzio non scalfiti dal nuovo orientamento, anche il patrimonio e, in generale, qualunque utilità suscettibile di valutazione economica. Nel corso del giudizio, è emerso quale dato incontestato tra le parti che l ha sempre lavorato, sin Pt_1
dall'inizio del matrimonio nonché dopo l'insorgenza della crisi matrimoniale. Ed infatti, tanto emerge anche dalla documentazione reddituale prodotta.
La , invece, dal canto suo ha allegato di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio per dedicarsi CP_1
alla cura e all'accudimento dei tre figli, allegando che tale disparità professionale tra le parti è dipesa dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante CP_1
endofamiliare, anche in ragione degli impegni lavorativi del resistente che spesso lo portavano lontano da casa per diversi mesi, lavorando egli su un peschereccio sin dall'inizio del matrimonio fino al 2008 fuori sede, con rientro a casa solo per il week end, e, a partire dal 2008 come marittimo, con imbarchi di circa 4 mesi. La
resistente ha poi precisato di aver contratto matrimonio all'età di 18 anni e di aver dato alla luce il primo figlio appena un anno dopo, per poi dare alla luce l'anno seguente la secondogenita e, dopo diversi anni,
l'ultimogenito, Per_3
Il ricorrente, dal canto suo, non ha contestato tali aspetti, limitandosi a chiedere il rigetto della domanda della resistente in quanto diventata economicamente indipendente, svolgendo ella, a partire dall'epoca successiva alla separazione, attività di assistente agli anziani e di collaboratrice domestica in maniera irregolare,
percependo il reddito di cittadinanza, nonchè in ragione della nuova stabile relazione affettiva intrapresa da quest'ultima. Da ultimo, il ricorrente ha escluso la sussistenza in capo alla della spettanza CP_1
dell'assegno divorzile, in quanto giovane e dotata di piena capacità lavorativa.
E' quindi pacifico che il nucleo familiare ha vissuto da sempre mediante il reddito del ricorrente, mentre la resistente non ha mai lavorato continuativamente nel corso della vita matrimoniale, sicché può presumersi che la stessa ha dedicato le proprie attenzioni e le proprie energie alla cura della famiglia e in particolare dei tre figli, con ciò fornendo un indubbio e significativo apporto al menage domestico e al patrimonio familiare.
Ed infatti in tema di presunzioni semplici, vige il criterio secondo cui le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione tra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità. Il relativo accertamento non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici (Cass.
20671-2005).
Vero che non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità
causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. (Cass. n. 16993 del 2007).
Ma si deve partire sempre da allegazioni puntuali e specifiche degli indici rivelatori del sacrificio del coniuge più debole a favore della famiglia (quali, l'età -giovane- dei coniugi al momento del matrimonio, la durata non breve del matrimonio, la presenza di figli, l'età del coniuge, parte debole del rapporto sotto il profilo economico, al momento della separazione, le scelte comuni di conduzione della vita coniugale), da parte del coniuge che richiede l'assegno divorzile, onerato della relativa prova.
In definitiva, il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità
di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia,
rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 38362-2021). Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento;
tuttavia, tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 24250/2021; Cass. 23583/2022).
In definitiva, nel caso di specie, vengono in rilievo la giovane età della ricorrente al momento del matrimonio,
appena diciottenne, età in cui inizia generalmente il percorso formativo professionale di una persona, la nascita del primo figlio appena un anno dopo il matrimonio, la nascita immediatamente successiva del secondogenito,
la specifica allegazione del nesso causale tra le scelte compiute dai coniugi di comune accordo e la disparità
economica attualmente sussistente tra gli stessi, la pacifica lontananza del resistente per ragioni di lavoro dal nucleo familiare.
Del resto, nell'accordo separativo sottoscritto il 28.1.2019, le parti hanno previsto in capo all l'onere Pt_1
di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della la somma di €600,00, essendo il primo CP_1
motorista, la seconda casalinga.
È noto come secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un indice di riferimento della situazione personale ed economica dei coniugi nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (ex multis: cfr. Cass. Civ., sez. I,
28/1/2015 n. 1631, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1758 del 28/01/2008).
Né l'istruttoria svolta ha consentito di provare che la svolga all'attualità un'attività lavorativa tale CP_1
da renderla economicamente indipendente ed infatti, sebbene i testimoni , escussa all'udienza Testimone_1
del 11.10.2023, e , escusso alla medesima udienza, abbiano riferito, confermando il Testimone_2
capitolo di prova n.1 della memoria ex art.183, co.6, c.p.c. n. 2 del ricorrente (“la resistente successivamente alla separazione dei coniugi ha svolto e svolge tuttora attività di assistente agli anziani, nonché collaboratrice domestica senza un contratto di lavoro”) che la resistente ha svolto attività come assistente agli anziani, in primo luogo, va rilevata l'eccessiva genericità delle dichiarazioni rese dai testi, del tutto prive di circostanze di tempo e di luogo;
in secondo luogo, tali dichiarazioni sono state smentite dai testi, e Testimone_3
i quali, sentiti all'udienza del 21.1.2024, hanno riferito che la resistente pur avendo tentato Testimone_4
di introdursi nel mondo del lavoro, non v'è riuscita a causa della propria età, nonché dai testi Testimone_5
e , sentiti alla successiva udienza. Testimone_6 Analoghe considerazioni valgono in merito all'allegata convivenza more uxorio che la resistente avrebbe intrapreso, tale circostanza è stata genericamente allegata dal ricorrente ma non suffragata da alcuna prova,
non avendo nessun teste confermato la circostanza.
Per questi motivi
, il Tribunale ravvisa i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della in funzione compensativa-perequativa degli apporti dalla stessa forniti alla formazione del CP_1
patrimonio familiare.
Quanto alla situazione economico patrimoniale delle parti, il ricorrente, come detto, è motorista presso la
Grimaldi con reddito netto annuo per l'anno di imposta del 2022, di €29.000,00 e per l'anno di imposta del
2021 di €27.000,00, svolgendo egli la medesima attività lavorativa svolta al momento della convenzione di separazione, come da lui dichiarato in sede di udienza presidenziale, sostiene il canone di locazione di €600,00,
la è ora, come al tempo della separazione priva di un'occupazione lavorativa in grado di conferirle CP_1
autonomia economica, non ha entrate economiche al di fuori dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente (pari all'importo di €600,00 mensili), avendo percepito per alcuni mesi il reddito di cittadinanza, per la somma di circa €700,00, ha un'età (55 anni) che non le consente neppure un inserimento agevole nel mondo del lavoro, vive in una casa in locazione per la quale paga il canone di €350,00.
Nella vicenda in parola, valutato l'oggettivo squilibrio fra le rispettive situazioni economiche determinato dalla mancanza da parte della di redditi propri per essersi ella sempre dedicata all'accudimento della CP_1
famiglia, considerati allora la durata ultratrentennale del matrimonio, il tenore dei patti della separazione da cui possono trarsi elementi di valutazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11686 del 15/05/2013), le attuali rispettive condizioni economiche, reputa il Collegio di riconoscere alla un assegno divorzile da porre a carico CP_1
dell da corrisponderle mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese, nella misura reputata congrua di Pt_1
€ 480,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Infatti, il reddito di cittadinanza o altra misura equipollente, anche ove fosse eventualmente dalla stessa nuovamente percepito, in primo luogo, costituisce una misura caratterizzata dalla provvisorietà (come dimostrato dalla circostanza che attualmente tale misura di sostegno è stata sostituita per scelta governativa dal reddito di inclusione con caratteristiche differenti e non è più percepito dalla ricorrente), in secondo luogo,
non la rende economicamente indipendente né le consente una esistenza dignitosa nel contesto da cui proviene e in cui vive, tenuto conto dell'accresciuto costo della vita. Da ultimo, va infatti osservato che, per quanto attiene invece ai finanziamenti documentati dal ricorrente, il
Collegio condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui gli oneri economici volontariamente assunti dal coniuge onerato, privi di uno stringente collegamento con le esigenze familiari
(come confermato dal ricorrente in quanto ha dedotto genericamente che trattasi di finanziamenti per esigenze personali), non possono giustificare la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e del coniuge
(ex plurimis, Cass. ordinanza n.19107/2015).
Rimane da statuire sulle spese di lite, che seguono la soccombenza del ricorrente in ragione dell'accoglimento della domanda di assegno divorzile, e si liquidano come da dispositivo, in base ai valori minimi dello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, considerato il valore indeterminabile della controversia ai sensi dell'art.5, co.6,
del d.m.55/2014, con applicazione della tabella numero 2 dell'allegato attesa la natura contenziosa del presente procedimento.
P.Q.M.
Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta, con ricorso depositato in data 01.02.2022 da nei confronti di e viceversa, con Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del P.M., così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Molfetta, in data 14.09.1988 (Ufficio
dello Stato Civile di Molfetta, atto n. 297 Parte II, Serie A, Anno 1988);
2. per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
3. dispone che, a titolo di assegno divorzile, corrisponda a la somma di € Parte_1 Controparte_1
480,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4. condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, liquidando il Parte_1 Controparte_1
dovuto in €3.808,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 25.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli