Sentenza 6 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 06/11/2023, n. 6034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6034 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/11/2023
N. 06034/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01604/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1604 del 2023, proposto da
ZA TE, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Liguori, Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sul decreto monocratico depositato in data 6/9/2021 n. cronol. 848 con cui la Corte di Appello di Napoli ha ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare in favore della ricorrente “l’importo di € 2.400,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda (12/5/2020) fino al soddisfo” e con decreto collegiale depositato in data 21/10/2020 n. cronol. 2782/2020 ha accolto in parte l’opposizione proposta dalla ricorrente in punto esborsi e ha confermato per il resto l’impugnato decreto monocratico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Rilevato, in punto di fatto, che:
-) ricorre TE ZA per l’esecuzione del decreto n. 1661/2020 – non revocato dal successivo decreto collegiale n. 2782/2020 - con cui la Corte d’Appello ha condannato il Ministero intimato, al pagamento in proprio favore di €. 2400,00, quale equa riparazione ex artt. 2 e 3 l. n. 89/2001 (cd. legge Pinto) per l’irragionevole durata di un processo a cui aveva partecipato (oltre a interessi e spese come indicato nel decreto medesimo);
-) copia informatica del decreto collegiale è stata notificata al Ministero della Giustizia in data 27/10/2020 e copia esecutiva del ricorso di equa riparazione e del pedissequo decreto collegiale è stato notificato all’ente debitore in data 26/11/2020 e sono passati in giudicato come da attestazione in atti;
-) in data 20/05/2021 è stata presentata l’autodichiarazione di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001;
-) il Ministero intimato si è costituito senza nulla osservare quanto al merito della pretesa;
II. Considerato che parte ricorrente chiede, quindi, al presente T.A.R.:
-) di disporre l’esecuzione del decreto suindicato;
-) di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione intimata;
-) di condannare l’ente intimato al pagamento di una somma di denaro ex art. 114 co. 4 lett. e del c.p.a. per ogni ulteriore ritardo;
-) di condannare l’ente intimato al pagamento delle spese di lite, con liquidazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
III. Quanto alla legittimazione del Ministero della Giustizia;
Ritenuto che sussiste la legittimazione passiva del Ministero della giustizia (arg. ex artt. 3 co. 2 L. 89/2001 e 114 c.p.a.; v. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 14/04/2014, n. 1804; Consiglio di Stato, sez. IV, 28/11/2012, n. 6021; T.A.R. Campania, sez. IV, n.4840/2014; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 06/11/2012, n. 650);
IV. Quanto all’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114 co. 4 c.p.a.,
Considerato che:
-) la domanda di applicazione della cd. astreinte, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., inizialmente ritenuta dalla giurisprudenza prevalente inapplicabile alle somme di denaro, deve ritenersi accoglibile alla luce dei principi affermati dall’Adunanza plenaria del C.d.S., con Sentenza n. 15/2014;
-) la misura della sanzione vada ora individuata, in presenza di una specifica disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta (v. art. 114 co. 4 secondo periodo, lett. e, cit.);
-) la sanzione vada erogata assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo;
V. Quanto alle spese del presente giudizio, considerato che per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094);
-) in particolare, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (v. Sent. T.A.R. Campania, sez. IV n. 01103/2016);
-) non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle relativa all’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87);
Ritenuto, pertanto, che le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;
Dato atto che la liquidazione delle spese è effettuata alla stregua dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 in rapporto al valore e alla serialità della lite;
Ritenuto, infine, che non si debbano riconoscere le maggiorazioni di cui all’art. 4, comma 8, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in quanto la causa è sostanzialmente seriale e di complessità oggettivamente modesta, nonché quelle “di regola” corrisposte ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis, dello stesso D.M., poiché ragionevolmente connesse alla difficoltà del deposito di una mole di atti rilevante, elemento che certamente non si è verificato nel caso di specie (Tar Lazio, sez. II ter, Sent. 25/5/2021 n. 2363; T.A.R. Campania, sez. VIII, Sent. n. 3121 dell’11.05.2021);
Quanto alla nomina del commissario ad acta, ritenuto che quale commissario ad acta debba essere individuato un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da designarsi a cura del Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;
Precisato che nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies L.89/2001 come introdotto dalla citata, L. n.208/2015 («qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 04, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi Dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti»);
Quanto all’ammissibilità e alla fondatezza della pretesa, considerato che, come risulta dalla ricostruzione che precede, sono ampiamente elassi:
-) il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D.L. 31-12-1996 n. 669 («Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»);
-) l’ulteriore termine dilatorio di cui all’art. 5 sexies della L. 89/2001 (come introdotto dalla legge n. 208/2015, cd. legge di stabilità 2016: “al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3”);
Considerato che il Ministero intimato non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01);
Ritenuto, pertanto, che:
-) la domanda di esecuzione debba essere accolta nei termini sopra precisati;
-) l’Amministrazione debba effettuare il calcolo delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti dal giudice nel titolo qui azionato, comprendendovi, quindi, gli interessi come indicato nel titolo portato a esecuzione;
-) in mancanza di spontaneo adempimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, possa essere nominato il commissario ad acta secondo quanto sopra precisato;
-) dalle somme dovute, come indicate nel titolo esecutivo, andranno sottratte le somme eventualmente pagate per il medesimo titolo;
-) l’amministrazione sia tenuta al pagamento della penalità di mora ex art. 114 lett. e) c.p.a., nella misura sopra precisata sino al momento in cui si insedierà il commissario ad acta;
-) le spese, come liquidate in dispositivo anche in funzione della serialità della controversia, debbano essere poste a carico del Ministero della Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
-) dichiara l’obbligo del Ministero intimato di dare esecuzione - entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente Sentenza - in favore della parte ricorrente somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. (nella misura specificata in motivazione);
-) nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione intimata da individuarsi a cura del Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto riconoscendo alla parte ricorrente anche quanto dovutole ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
-) Condanna l’amministrazione intimata al pagamento, nei confronti dei difensori dichiaratisi antistatari, delle spese di giudizio che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Cernese | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO