Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/02/2007, n. 4636
CASS
Sentenza 28 febbraio 2007

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In tema di riparto di giurisdizione in controversia relativa a fattispecie di intermediazione di mano d'opera ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ove il lavoratore proponga, sulla base dei medesimi fatti attinenti alla stessa prestazione lavorativa, due domande in via alternativa (la cui decisione dipenda dalla qualificazione giuridica dei fatti emersi in causa), una principale, appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo - giacché riguardante ipotesi riconducibile all'art. 1 della citata legge n. 1369 del 1960, in riferimento ad ente pubblico utilizzatore della prestazione in epoca antecedente al 30 giugno 1998 - ed una subordinata, che, di per sé, esulerebbe dalla cognizione di detto giudice per appartenere a quella del giudice ordinario - in quanto lo stesso ente pubblico viene evocato non come datore di lavoro, ma come soggetto coobbligato al rispetto dei minimi retributivi, in base all'art. 3 della medesima legge n. 1369 - il principio di concentrazione delle tutele, insito nell'art. 111 Cost., impone di ritenere che il giudice amministrativo, avente giurisdizione sulla domanda principale, possa e debba conoscere di tutte le pretese originate dalla situazione lavorativa dedotta.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/02/2007, n. 4636
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4636
Data del deposito : 28 febbraio 2007

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