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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14658/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14658/2024 promossa da: nata a [...] il [...], residente in [...] Ovest n. 4409, difesa e rappresentata, dall'avvocato Nadia Crea , del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Budrio (BO), via Leonida Bissolati n. 43
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Cesare Battisti n. 78 int.2, attualmente domiciliato presso la di Padova, Controparte_2 rappresentato e difeso per la presente procedura dagli avvocati Ginetta Bono del foro di Verona e Vanessa Migliorini del foro di Verona, presso il cui studio, in Verona, via L. Da Vinci n. 41, elegge domicilio
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note congiunte telematicamente depositate in data 31/03/2025: il P.M è intervenuto
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19/10/2024 hiedeva a questo Tribunale che venisse Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con in data 15/08/1998 in CP_1
Marocco, unione dalla quale nascevano i figli: nata a [...] il [...], CP_3
nata a [...] il [...] e nato a [...] l'[...]. CP_4 CP_5
Parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 2020, data in cui comparivano dinanzi al Giudice nell'ambito del giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. n. 1136/2021 del 30 marzo 2021.
Si costituiva , non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
All'udienza del 4 marzo 2025, era presente solo la signora la quale dichiarava di non Parte_1
volersi riconciliare, mentre il sig. risultava non comparso. Il giudice, sentita la CP_1
ricorrente, attesa la ravvisata possibilità di raggiungere un accordo su tutte le condizioni del divorzio, assumeva, in via provvisoria, i provvedimenti urgenti nell'interesse dei minori;
Il 31/03/2025, le parti depositavano telematicamente delle note scritte in cui davano atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni ivi indicate, di cui i rispettivi procuratori chiedevano la ratifica del tribunale.
$$$
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L.
n. 898/1970 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre un anno dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale definita con sentenza n.
1136/2021 e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie, inerenti all'affido, il collocamento ed il mantenimento dei figli, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge.
Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di pagina 2 di 4 attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 15/08/1998 in NG
(Marocco) tra nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...]; CP_1
2. recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nell e conclusioni congiunte e, per l'effetto:
1) dispone, tenuto conto dell'attuale stato detentivo del sig. l'affido esclusivo dei figli CP_1 minori, e alla madre, con collocazione presso l'abitazione della stessa;
CP_4 CP_5
2) tenuto conto che il sig. al momento si trova ristretto presso la Casa di reclusione di CP_1
Padova, in regime di semilibertà provvisoria e che, il programma di trattamento, quale semilibero, prevede che esca dall'Istituto per andare a lavorare da lunedì al venerdì con uscita alle ore 5.00 e rientro alle ore 21.30, con permanenza in struttura nei giorni di sabato e domenica oltre che i festivi, dispone che il padre effettuerà la visita ai figli mediante videochiamata dalla struttura carceraria con frequenza di almeno un giorno a settimana, da effettuarsi tra le giornate di sabato e/o domenica;
a tal fine verrà utilizzata l'utenza telefonica della figlia maggiorenne;
Persona_1
3) dispone che, una volta terminato il periodo di restrizione della libertà personale, il sig.
[...]
potrà incontrare i figli minori con frequenza di due pomeriggi a settimana, da concordare in CP_1
base alle esigenze di lavoro dello stesso, e gli impegni scolastici dei figli minori;
4) obbliga il sig. a versare alla signora la somma di euro 300,00 mensili CP_1 Parte_1
(150.00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e importo da CP_4 CP_5
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Bologna, da intendersi in questa sede richiamato;
5) obbliga il sig. a corrispondere -entro la stessa data e con le medesime modalità di CP_1
cui sopra, alla signora a titolo di arretrato per assegno di mantenimento dovuto per tutti e Parte_1
tre i figli in seguito alla separazione (con decorrenza dal 30.03.2021 - data di emissione della sentenza di separazione giudiziale tra i coniugi) la somma di euro 200,00 mensili;
con riferimento alla figlia maggiorenne ( l'obbligo del versamento riguarderà l'arretrato dovuto e maturato fino alla data CP_3
del 01.04.2024 (data in cui al stessa ha iniziato a lavorare);
6) revoca l'obbligo in capo al Sig. di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 maggiorenne essendo ella divenuta economicamente indipendente, con decorrenza dall'1 Persona_1
pagina 3 di 4 aprile 2024 (data in cui ha iniziato a lavorare);
7) prende atto che i coniugi dichiarano di godere ciascuno di un proprio reddito da lavoro dipendente/autonomo e di non avere nulla a pretendere reciprocamente, salvo il regolare adempimento delle obbligazioni di mantenimento nei confronti dei minori;
8) prende atto che i coniugi dichiarano di prestare entrambi la loro acquiescenza totale alla presente sentenza di divorzio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Medicina, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4. compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bologna in data 14.5.2025 ____
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14658/2024 promossa da: nata a [...] il [...], residente in [...] Ovest n. 4409, difesa e rappresentata, dall'avvocato Nadia Crea , del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Budrio (BO), via Leonida Bissolati n. 43
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Cesare Battisti n. 78 int.2, attualmente domiciliato presso la di Padova, Controparte_2 rappresentato e difeso per la presente procedura dagli avvocati Ginetta Bono del foro di Verona e Vanessa Migliorini del foro di Verona, presso il cui studio, in Verona, via L. Da Vinci n. 41, elegge domicilio
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note congiunte telematicamente depositate in data 31/03/2025: il P.M è intervenuto
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19/10/2024 hiedeva a questo Tribunale che venisse Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con in data 15/08/1998 in CP_1
Marocco, unione dalla quale nascevano i figli: nata a [...] il [...], CP_3
nata a [...] il [...] e nato a [...] l'[...]. CP_4 CP_5
Parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 2020, data in cui comparivano dinanzi al Giudice nell'ambito del giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. n. 1136/2021 del 30 marzo 2021.
Si costituiva , non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
All'udienza del 4 marzo 2025, era presente solo la signora la quale dichiarava di non Parte_1
volersi riconciliare, mentre il sig. risultava non comparso. Il giudice, sentita la CP_1
ricorrente, attesa la ravvisata possibilità di raggiungere un accordo su tutte le condizioni del divorzio, assumeva, in via provvisoria, i provvedimenti urgenti nell'interesse dei minori;
Il 31/03/2025, le parti depositavano telematicamente delle note scritte in cui davano atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni ivi indicate, di cui i rispettivi procuratori chiedevano la ratifica del tribunale.
$$$
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L.
n. 898/1970 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre un anno dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale definita con sentenza n.
1136/2021 e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie, inerenti all'affido, il collocamento ed il mantenimento dei figli, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge.
Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di pagina 2 di 4 attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 15/08/1998 in NG
(Marocco) tra nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...]; CP_1
2. recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nell e conclusioni congiunte e, per l'effetto:
1) dispone, tenuto conto dell'attuale stato detentivo del sig. l'affido esclusivo dei figli CP_1 minori, e alla madre, con collocazione presso l'abitazione della stessa;
CP_4 CP_5
2) tenuto conto che il sig. al momento si trova ristretto presso la Casa di reclusione di CP_1
Padova, in regime di semilibertà provvisoria e che, il programma di trattamento, quale semilibero, prevede che esca dall'Istituto per andare a lavorare da lunedì al venerdì con uscita alle ore 5.00 e rientro alle ore 21.30, con permanenza in struttura nei giorni di sabato e domenica oltre che i festivi, dispone che il padre effettuerà la visita ai figli mediante videochiamata dalla struttura carceraria con frequenza di almeno un giorno a settimana, da effettuarsi tra le giornate di sabato e/o domenica;
a tal fine verrà utilizzata l'utenza telefonica della figlia maggiorenne;
Persona_1
3) dispone che, una volta terminato il periodo di restrizione della libertà personale, il sig.
[...]
potrà incontrare i figli minori con frequenza di due pomeriggi a settimana, da concordare in CP_1
base alle esigenze di lavoro dello stesso, e gli impegni scolastici dei figli minori;
4) obbliga il sig. a versare alla signora la somma di euro 300,00 mensili CP_1 Parte_1
(150.00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e importo da CP_4 CP_5
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Bologna, da intendersi in questa sede richiamato;
5) obbliga il sig. a corrispondere -entro la stessa data e con le medesime modalità di CP_1
cui sopra, alla signora a titolo di arretrato per assegno di mantenimento dovuto per tutti e Parte_1
tre i figli in seguito alla separazione (con decorrenza dal 30.03.2021 - data di emissione della sentenza di separazione giudiziale tra i coniugi) la somma di euro 200,00 mensili;
con riferimento alla figlia maggiorenne ( l'obbligo del versamento riguarderà l'arretrato dovuto e maturato fino alla data CP_3
del 01.04.2024 (data in cui al stessa ha iniziato a lavorare);
6) revoca l'obbligo in capo al Sig. di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 maggiorenne essendo ella divenuta economicamente indipendente, con decorrenza dall'1 Persona_1
pagina 3 di 4 aprile 2024 (data in cui ha iniziato a lavorare);
7) prende atto che i coniugi dichiarano di godere ciascuno di un proprio reddito da lavoro dipendente/autonomo e di non avere nulla a pretendere reciprocamente, salvo il regolare adempimento delle obbligazioni di mantenimento nei confronti dei minori;
8) prende atto che i coniugi dichiarano di prestare entrambi la loro acquiescenza totale alla presente sentenza di divorzio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Medicina, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4. compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bologna in data 14.5.2025 ____
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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