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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 24/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 806/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 806 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Michele Parte_1 C.F._1
CIPRIANI (C.F. ), elettivamente domiciliata a San Miniato, Piazza M. C.F._2
Marinelli n.17, presso lo studio del difensore;
attrice
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanna GODDI
(C.F. , elettivamente domiciliato a Nuoro, via Leonardo Da Vinci n. C.F._3
40, presso lo studio del difensore;
convenuto
e nei confronti di
1 (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_2 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Melchiorre CAREDDU (C.F. ), elettivamente C.F._4
domiciliato a Siniscola, via Olbia n. 88, presso lo studio del difensore;
chiamato in causa
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 6.3.2025):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) previa rimessione del fascicolo sul ruolo istruttorio ed in modifica dell'ordinanza del 19.11.2024: 1) dichiarare l'ammissibilità delle produzioni istruttorie effettuate dall'attrice in data 27.03.2024, 31.03.2024 ed a corredo delle note ex art.
127 ter cpc depositate il 17.10.2024; 2) ammettere le istanze istruttorie di prove per testi, con riferimento ai capitoli 2,3 e 4 indicati in atto di citazione e nelle note ex art. 127 ter cpc in quanto ammissibili e rilevanti ai fini della decisione;
3) ammettere CTU, quale mezzo di ricerca della prova nella disponibilità del Giudice anche ex officio, diretta ad accertare se la progettazione e realizzazione dell'intervento relativamente all'area di sosta picnic “vista lago”
(area 1) sia rispondente o meno alle prescrizioni dettate dalla vigente normativa in materia di prevenzione dei rischi anticaduta per la realizzazione di edifici e relativi spazi esterni di pertinenza e dei relativi percorsi di accessibilità pedonale, con riferimento allo stato dei luoghi in cui è accaduto l'incidente che ha coinvolto l'attrice; 4) ammettere, ove ritenuto necessario,
CTU medico-legale per accertare la percentuale di invalidità temporanea ed assoluta, comprensiva della riduzione della capacità lavorativa specifica, residuata all'attrice in conseguenza delle lesioni subite a causa del sinistro occorso il 24.08.2022 ed il conseguente ammontare del danno non patrimoniale derivante dalla menomazione dell'integrità psico- fisica dell'attrice cagionata dal sinistro;
5) Nel merito, in tesi accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell' , ovvero in ipotesi Controparte_1 subordinata accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o concorrente del CP_2
nella causazione del sinistro descritto in narrativa occorso in data 24.08.2022 alla
[...] sig.ra , ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c.; 2) Parte_1 per l'effetto condannare in tesi l' , ovvero in ipotesi Controparte_1 subordinata il al pagamento della somma di €. 100.813,18, oltre interessi Controparte_2 fino alla data dell'effettivo soddisfo o della diversa somma che il Tribunale riterrà dovuta, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'evento dannoso occorso in data 24.08.2022 come descritto in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge” Nell'interesse del convenuto (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 10.01.2025
e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.3.2025):
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza anche istruttoria:
2 A) Nel merito in via principale: rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
B) Nel merito in via subordinata: accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento per cui è causa con ogni conseguente determinazione in punto di quantificazione del risarcimento del danno;
C) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attorea, accertare e dichiarare, altresì, l'eventuale fatto colposo del creditore e decurtare dalle somme eventualmente riconosciute come dovute dal convenuto all'attrice, quelle già percepite per il medesimo titolo;
D) nei confronti del chiamato in causa: dichiarare il unico Controparte_2 Controparte_2 proprietario e custode dell in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., unico Parte_2 responsabile dei danni eventualmente riconosciuti all'attore e per l'effetto tenuto lo stesso a sollevare da ogni responsabilità al riguardo e da ogni avversa Controparte_1 pretesa;
E) In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari del giudizio”. Nell'interesse del chiamato in causa (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 7.3.2025):
“
1. In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Controparte_2
2. Nel merito, respingere comunque ogni avversa domanda, eccezione e conclusione spiegate dalle parti in quanto infondate in fatto ed in diritto.
3. Condannare l'attrice ex art. 96 c.p.c.
4. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto Parte_1
dinanzi a questo Tribunale l' , Controparte_1
chiedendone la condanna a pagarle 100.813,18 euro, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsole il 24.8.2022, esponendo quanto segue:
a. nella suddetta data, in orario diurno, mentre stava passeggiando nella pineta dell'Oasi Sa Dea del Parco Naturale Regionale di Tepilora – porzione ricadente nel territorio del nei pressi del lago di Maccheronis – in Controparte_2
compagnia di , giunta in prossimità di un'area attrezzata con tavoli Persona_1
da picnic posizionati su terrazzamenti – priva di recinzioni, staccionate o cartelli di pericolo – a suo dire, a causa della presenza di un nugolo di vespe, essa attrice aveva poggiato il piede all'indietro, cadendo nel vuoto da un'altezza di circa 1,5-2 metri e
3 sbattendo la gamba sinistra su un grande masso di pietra;
b. subito dopo la caduta era stata soccorsa dal e da altri due visitatori del parco Per_1
( e ) e, successivamente, trasportata al Pronto Parte_3 Parte_4
Soccorso dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia (ricovero durato dal 24.8.2022
al 28.8.2022), i cui sanitari avevano accertato la frattura scomposta ed esposta pluri-
frammentaria di tibia e perone, sottoponendola ad intervento d'urgenza di riduzione e sintesi con placche delle fratture di tibia e perone, nonché a trazione senza mettere in carico la gamba sinistra;
c. il 27.9.2022 nella struttura Ospedaliera Ars Medica di Roma essa attrice si era dovuta sottoporre ad un ulteriore intervento “di rimozione dei fili di k e del fissatore
esterno alla tibia e di riduzione della tibia distale con placca e viti, escarectomia e
copertura con lembo di vicinanza alla tibia distale a sinistra”, con dimissioni il giorno seguente (prognosi ortopedica di 30 gg.) e successivo percorso riabilitativo;
d. in conseguenza delle lesioni subite – come risultante dai certificati medici prodotti,
nonché accertato nella consulenza medico-legale di parte), essa attrice aveva subito i seguenti pregiudizi:
i. riguardo ai danni non patrimoniali:
o 70.435,00 euro per danno biologico permanente del 20%
o 5.940,00 euro per 60 giorni di I.T.T.;
o 4.455,00 euro 90 giorni di I.T.P. a scalare;
ii. quanto ai danni patrimoniali:
o 6.344,82 euro per mancato guadagno (da riduzione della capacità
lavorativa specifica nella misura del 25%, in riferimento all'attività
professionale di architetto) nell'anno 2022 per 4.614,57 euro in relazione all'I.T.T. e per 1.730,25 euro in riferimento all'I.T.P.;
4 o 13.638,36 per spese mediche documentate;
e. a suo dire, la responsabilità del sinistro era ascrivibile in via esclusiva all' CP_1
convenuto, ai sensi dell'art. 2051 (o, in subordine, dell'art. 2043 c.c.), quale custode del ove si era verificata la caduta, non avendo il medesimo adottato alcuna CP_1
misura a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei visitatori, sebbene prescritte dalla disciplina di settore (D.P.R. 503/1994 e normativa EN ISO 14112-3);
f. nonostante le diffide ricevute, l' aveva declinato Controparte_1
qualsiasi responsabilità, sostenendo, da un lato che il sinistro si fosse verificato in un'area ricadente all'interno del territorio di proprietà del Controparte_2
nonché come la caduta fosse imputabile alla condotta imprudente di essa attrice,
circostanze a suo dire infondate, rispettivamente:
i. la prima, perché la parte convenuta era l'effettivo gestore del parco, avendo appaltato i lavori di manutenzione dell'oasi (deliberazione n. Pt_2
30/2017 dell'Assemblea), oltre ad approvare la progettazione definitiva
(degli “Interventi e Accordo di programma RAS-Parco di Tepilora) ed esecutiva (determinazione n. 91/2017);
ii. la seconda, perché la caduta era stata provocata, non già da un contegno negligente o imprudente di essa attrice, bensì “dalla mancanza di parapetti
anticaduta e di segnaletica di pericolo in un luogo destinato alla fruizione
dei visitatori del che presentava pericolo di caduta per il notevole CP_1
dislivello del terreno fra il terrazzamento sul quale si trovavano i tavoli da
picnic e l'area sottostante”.
2. Con comparsa di riposta, depositata il 27.10.2023, l'
[...]
si è così difeso: Controparte_1
a. ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il Controparte_2
5 avverso il quale intendeva proporre domanda riconvenzionale subordinata di manleva, poiché l'area nella quale si era verificato il sinistro ricadeva nel territorio di proprietà – come evincibile dalla “cartografia allegata sub. A) alla L.R. 21/2014
istitutiva del , estrapolata dal sito della Regione Sardegna” – ed assoggettato CP_1
alla custodia – laddove gli interventi manutentivi oggetto dell'accordo di programma menzionato dall'attrice risalivano al 2010, data precedente la costituzione di esso convenuto – di detto ente locale;
CP_1
b. ha comunque contestato la fondatezza della domanda risarcitoria formulata da
, sostenendo quanto segue: Parte_1
i. il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità della danneggiata,
poiché:
o la caduta era avvenuta all'interno di un sito aperto al pubblico, nel cui ingresso era presente un cartello di pericolo (“l'accesso in
Foresta è consentito sotto la propria responsabilità. Le piste
forestali non sono collaudate per il pubblico transito, i punti
panoramici, aree di sosta e similari possono essere privi di
segnaletica e opere di protezione idonee”);
o l'assenza di barriere e protezioni – in ordine a cui nell'atto di citazione erano stati menzionati obblighi derivanti da normative inconferenti – era agevolmente evitabile prestando un livello minimo di attenzione, considerato peraltro che la caduta si era verificata durante il giorno, in condizioni ottimali di luce;
o l'attrice non aveva fornito prova della dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione, nel quale, peraltro, il dislivello tra il terrazzamento e il punto della caduta era stato erroneamente indicato
6 in 1,5-2 metri, mentre si trattava di soli 90 cm.;
ii. il quantum preteso dall'attrice era basato su mere allegazioni, oltre che eccessivo.
3. Con decreto reso il 13.11.2023 ex art. 171 bis c.p.c. il giudice ha autorizzato l'
[...]
a chiamare in causa il Controparte_1 CP_2
[...]
4. Con comparsa di risposta, depositata il 27.3.2024, il si è così difeso: Controparte_2
a. ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sul rilievo che, pur ricadendo all'interno del territorio di proprietà di esso chiamato, la gestione del parco di era stata affidata all' convenuto, in virtù delle varie CP_1 CP_1
determinazioni amministrative succedutesi nel corso degli anni, quali la n. 118/2017
del Direttore del Parco, la n. 30/2017 dell'assemblea del e, in particolare, la CP_1
n. 91/2017, con la quale la parte convenuta aveva approvato il progetto esecutivo degli interventi da attuare, ivi compresa l'area nella quale si era verificato il sinistro;
b. ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, in capo alla quale, a suo dire, era ascrivibile la responsabilità esclusiva del sinistro,
verificatosi perché quest'ultima non aveva adottato le cautele e la diligenza necessarie in relazione allo stato dei luoghi.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 22.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 23.10.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice:
a. ha rigettato le istanze istruttorie formulate dall'attrice;
b. ha rilevato l'inammissibilità delle produzioni documenti effettuate dall'attrice il
27.3.2024 e 31.3.2024;
c. ha rinviato all'udienza dell'11.3.2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi degli artt. 281 quinquies, comma 1, c.p.c., assegnando alle parti i termini a
7 ritroso previsti dall'art. 189 c.p.c.
6. Con ordinanza pronunciata il 19.11.2024 il giudice ha rigettato l'istanza con cui la parte attrice aveva chiesto la modifica del provvedimento menzionato nel punto 5 che precede.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza dell'11.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note scritte nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 21.3.2025 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione.
***
8. La domanda risarcitoria formulata da deve essere respinta. Parte_1
8.1 Nell'art. 2051 c.c. si legge che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose
che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
8.2 Occorre anzitutto evidenziare come, ai fini della decisione, è superflua la delibazione sulla questione relativa alla sussistenza della qualità di custode in capo all'
[...]
o al – nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
quest'ultimo opera, peraltro, l'estensione automatica della domanda attorea, essendo stato chiamato in causa non già quale garante, bensì quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto principale (sul punto, tra le tante, Cass. n. 8778/2024, n. 15232/2021, n. 516/2020,
n. 5400/2013) – laddove la pretesa in esame si appalesa comunque infondata, per le ragioni di seguito esposte.
8.3 Il suddetto art. 2051 c.c. è stato oggetto di un'articolata e complessa evoluzione ermeneutica, in relazione alla natura giuridica della responsabilità del custode ed agli ulteriori requisiti costitutivi della fattispecie.
Chiarire siffatte questioni è dirimente, poiché nel caso in cui l'art. 2051 cc. non debba ritenersi applicabile, opererebbe la disposizione generale dell'art. 2043 c.c. (norma, peraltro invocata dall'odierna attrice in via subordinata), aggravando considerevolmente l'onere
8 probatorio in capo al soggetto danneggiato.
8.4 Con riferimento al primo profilo, la Suprema Corte ha statuito che “la presunzione sancita
dall'art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul
bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in
base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso
concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione
della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di
sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili” (tra le tante, Cass. n. 1257/2018, n.
9546/2010, n. 5307/2007; n. 16770/2006), ciò in quanto “Le caratteristiche della cosa
custodita, infatti, plasmano e delimitano il caso fortuito, configurando l'obbligo custodiale
sotto il profilo ex ante, ovvero della prevedibilità che rientra quindi nella possibilità
giuridica dell'adempimento dell'obbligo stesso (Cass. 23/01/2019, n. 1725; sulla
prevedibilità dell'evento di danno quale causa ostativa al caso fortuito cfr. anche Cass.
19/01/2018, n. 1257; Cass. 01/02/2018, n. 2482; Cass. 21/10/2017, n. 25837; Cass.
27/06/2016, n. 13222)” (Cass. n. 9693/2020).
Nel caso in esame è indubbio che trovi applicazione l'art. 2051 c.c., poiché il sinistro è
avvenuto all'interno dell' gestita dall' Parte_2 Controparte_1
e ricadente all'interno del territorio del ,
[...] Controparte_2
non potendosi quindi predicare alcuna impossibilità concreta di esercitare il potere di fatto sul bene de quo, circostanza peraltro non allegata da alcuna delle parti.
8.5 Gli ulteriori presupposti necessari per l'integrazione dell'art. 2051 c.c. sono stati oramai perspicuamente individuati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale –
superando alcune pregresse oscillazioni interpretative in ordine alla sua natura o all'atteggiarsi dei singoli requisiti – ha chiarito che “La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione,
9 la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il
danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza
alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (SS.U. 20943/2022, che ha sostanzialmente confermato gli approdi delle precedenti Cass. n. 4588/2022 n. 27724/2018,
n. 2480/2018 e n. 2481/2018).
Nella sopra menzionata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono stati inoltre precisati diversi profili che compongono lo statuto giuridico della figura in esame, ossia che:
- “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni
da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che
prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato
allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso,
indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche
della prima”;
- “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di
criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie
dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo
stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova
del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
- “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e
della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della
diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della
cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del
tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa
10 stessa, di cui il custode deve rispondere”;
- “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato
dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta
del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a
seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche
ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto
del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall'art. 2 Cost.”;
- “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente
deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo
nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso
comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Riguardo alla prova liberatoria, di cui è logicamente onerato il custode, è stato inoltre affermato che “il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in
relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun
elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano
come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 I comma), con rilevanza causale
esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n.
21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente
imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode”, nonché come, “sia il
fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con
11 l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra
cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango
di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità
materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente
naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità
concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione
della res, il danno non si verificherebbe” (Cass. n. n. 11152/2023; n. 27648/2023) e,
pertanto, “è indispensabile anche di ufficio valutare una eventuale rilevanza causale,
esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un
terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima
dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675,
Rv. 668745-01; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, soltanto la seconda dalle
oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. n.
9487/2024, n. 9730/2024, n. 8306/2024), le quali debbono essere tali “per qualunque
persona, e non solo per il custode” (Cass. n. 7505/2024).
In sostanza, “quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come
ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, dal
comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori
costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico. In tale ipotesi,
nel caso in cui la condotta del danneggiato assurga al rango di causa autonomamente
sopravvenuta dell'evento, viene meno il nesso eziologico con la res, anche se la condotta
del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come
avvenimento ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale. Quindi, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia
diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione
12 dell'art. 1227, 1° comma, cod.civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere
generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost. (Cass. 15/09/2023, n. 26682; Cass. 28/11/2023, n.33074)” (Cass. n. 12770/2024).
8.6 Applicando le sopra esposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, quand'anche si ritenesse provata la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione (ossia la sussistenza del nesso eziologico sul piano squisitamente naturalistico), la valutazione di non accoglibilità della domanda risarcitoria formulata da si giustifica Parte_1
in base alle seguenti considerazioni.
a. L'attrice sostiene di essere caduta il 24.8.2022, in orario diurno, durante una passeggiata nella pineta dell' all'interno del Parte_2 Controparte_1
, quando, giunta in prossimità di un'area attrezzata con tavoli da pic-nic
[...]
posizionati su terrazzamenti, “nel poggiare il piede all'indietro a causa della presenza
di un nugolo di vespe, ha improvvisamente sentito mancare il terreno sotto i piedi ed
è caduta nel vuoto precipitando in piedi da un'altezza di 1,5/2 mt. ed andando
rovinosamente a sbattere la gamba sinistra su un grande masso di pietra”.
b. Alla luce della natura e geomorfologia del teatro del sinistro, nonché delle fotografie prodotte dalle parti, si osserva che:
i. il , esteso circa 8000 ettari, è costituito Controparte_1
da sorgenti, sentieri, aree scoscese e dislivelli;
ii. tale conformazione caratterizza anche lo specifico punto in cui – nella prospettazione di – si è verificato l'evento, ossia Parte_1
un terrazzamento nel quale sono posizionati tavoli da pic-nic e panchine in pietra, privo di barriere o recinzioni ai lati, ma il cui limite, superato il quale vi è il dislivello in corrispondenza del quale è caduta l'attrice, è ampiamente visibile ed agevolmente percepibile, come si evince chiaramente dall'analisi
13 congiunta delle fotografie prodotte dall' convenuto (doc. 6 comparsa CP_1
di risposta, da cui si evince tra l'altro come il dislivello sia di 90 cm., non già di 1,5-2 m., come sostenuto nell'atto di citazione) – decisamente più
nitide rispetto a quelle depositate a corredo dell'atto introduttivo, nonostante siano state scattate dal basso, ossia dal punto in cui sarebbe avvenuto l'impatto finale – e dall'attrice – in bianco e nero e di scarsa qualità – in particolare, la n. 4, dalla quale emerge chiaramente come la visuale dall'alto non fosse minimamente ostacolata da vegetazione o manufatti, ivi non presenti;
iii. è pacifico come il sinistro sia occorso il 24.8.2022, in orario diurno e,
pertanto, con buone condizioni di luminosità.
c. In questo quadro, la situazione di pericolo era altamente prevedibile e,
conseguentemente, superabile attraverso l'adozione di normali cautele da parte dell'utente, la quale avrebbe dovuto adeguare la propria condotta, ragionevolmente esigibile, al modo di essere della cosa.
Nonostante tali condizioni favorevoli, le quali, come detto, rendevano agevolmente visibile e percepibile il dislivello, l'attrice ha invero tenuto un contegno evidentemente imprudente, assunto che trova altresì conferma nella ricostruzione dei fatti esposta nell'atto di citazione, ove ha individuato Parte_1
l'antecedente causale più prossimo della caduta nell'avere poggiato “il piede
all'indietro a causa della presenza di un nugolo di vespe”, allegazione che disvela plasticamente come la medesima stesse passeggiando in prossimità del limite del terrazzamento, non già tenendosi a debita distanza, data l'assenza di barriere o recinzioni;
d. di fronte a tale condotta, si appalesano del tutto ininfluenti, siccome totalmente
14 deprivate di efficienza causale:
i. la presenza o meno del cartello di pericolo all'ingresso del menzionata CP_1
dall convenuto, laddove, anche in ipotesi negativa, uno sguardo anche CP_1
superficiale dei luoghi rendeva ab initio evidente la necessità di conformare il livello di cautela durante la visita all'interno del , specie nei punti analoghi CP_1
a quello in cui l'attrice sarebbe caduta;
ii. l'omessa installazione di recinzioni e barriere o, comunque la mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie, quand'anche obbligatorie (ex lege o in virtù
di provvedimenti amministrativi) – unico profilo su cui si incentrano le doglianze dell'attrice, la quale non ha neppure allegato di avere tenuto una condotta prudente durante la passeggiata – sull'assorbente rilievo che, come detto, la colpa del custode non è ricompreso tra gli elementi costitutivi dell'ipotesi di responsabilità
de qua.
e. Deve quindi confermarsi la valutazione con la quale in sede istruttoria non sono stati ammessi i capitoli di prova per testimoni formulati dalla parte attrice, la cui conferma da parte dei soggetti citati sarebbe stata comunque inidonea a superare le considerazioni sopra riportate, analogamente alla documentazione la cui produzione è stata ritenuta inammissibile, siccome tardiva, con il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. depositato il
23.10.2024.
f. Nel caso in esame, pertanto, il sinistro occorso a si è Parte_1
verificato per responsabilità esclusiva di quest'ultima, la cui condotta ha relegato al rango di mera occasione la relazione materiale tra la cosa in custodia (dislivello presente al limite di un terrazzamento privo di barriere o recinzioni) e l'evento dannoso (caduta).
8.7 Poiché, in via subordinata, l'attrice ha invocato la responsabilità dell'
[...]
anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., si osserva che: Controparte_1
15 a. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in linea generale, “già sul piano
logico, se deve escludersi che sia stato dimostrato che l'incidente è stato causato dalla
cosa in custodia del a maggior ragione esso non potrebbe ritenersi causato CP_2
dalla condotta colposa dello stesso, ove riferita alla manutenzione di quella cosa
(Cass. 27/12/2023, n.35991)” (Cass. n. 12770/2024), considerato peraltro che “la
violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni
amministrative, e certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile
al gestore (art. 2043 cod. civ.), così come al custode (art. 2051 cod. civ.), non possono
spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta incauta che sia giudicata
tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso oggettivo” e, pertanto,
la mancata adozione di tali misure non esime l'utente “dalle ovvie cautele per evitarne
le conseguenze, non predisponendo le quali può innescare, secondo un giudizio
fattuale proprio della sede giudicante di merito, una serie causale autonoma dal punto
di vista della responsabilità civile risarcitoria” (Cass. n. 21675/2023);
b. quand'anche si ritenessero sussistenti le omissioni in punto di manutenzione e adozione delle misure di sicurezza lamentate dall'attrice, trattasi di aspetti che recedono di fronte al contegno negligente e imprudente tenuto da quest'ultima, a cui deve quindi ricondursi interamente (sul piano della causalità materiale) la verificazione del sinistro oggetto di causa.
9. Nel rapporto processuale tra e l' Parte_1 [...]
, le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio Controparte_1
della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico dell'attrice, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, stante l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi
16 previsti dal D.M. 55/2014, applicando lo scaglione compreso tra 52.001,00 e 260.000,00
euro (ossia in relazione all'importo di 100.813,18 euro preteso dall'attrice con la domanda risarcitoria), con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, considerato che la convenuta non ha prodotto documenti ulteriori rispetto a quelli versati in atti a corredo della sua comparsa di risposta,
né ha formulato istanze istruttorie;
c. per la fase decisionale, sul rilievo che nella comparsa conclusionale e nelle note di replica l' convenuto ha insistito sui medesimi argomenti in CP_1
fatto e in diritto già esposti nei suoi precedenti scritti difensivi.
10. Le spese processuali relative alla chiamata in causa del debbono Controparte_3
essere poste interamente a carico di , poiché: Parte_1
a. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il rimborso delle spese
processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere
posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in
relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a
nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna
domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto
chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi
manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo
del diritto di difesa» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979
– 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021, Rv. 661752 – 01; Sez. 1,
Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023, Rv. 667650 - 01)”, principio che deve ritenersi applicabile “non solo in caso di chiamata in garanzia ma, in linea generale, in tutti
17 i casi di chiamata in giudizio di terzi, da parte del convenuto, al fine di evitare la
propria condanna, per lo meno nei casi in cui sia esclusa l'estensione della
domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (Cass. n.
6144/2024), non anche, quindi nelle ipotesi di estensione della domanda nei confronti del chiamato, indipendentemente se operante in via automatica o per volontà espressa dalla parte attrice (sempreché tempestiva, ove non operi il predetto automatismo);
b. nel caso in esame, le spese di lite in esame non possono quindi essere poste a carico dell' , laddove, come già Controparte_1
esposto nel punto 8.2 che precede, il è stato chiamato in causa Controparte_2
dal convenuto quale effettivo titolare del rapporto principale dal lato passivo del rapporto (ossia sull'assunto della sua qualità di proprietario e custode), con conseguente estensione automatica della domanda attorea nei suoi confronti (profilo che rende superflua la volontà in tal senso manifestata solo in sede di precisazione delle conclusioni dall'attrice, la quale ha ivi chiesto per la prima volta la condanna della parte chiamata, seppure in via subordinata).
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai medesimi criteri applicati per ciascuna fase nel punto 9 che precede.
11. La domanda ex art. 96 c.p.c., formulata nei confronti dell'attrice dal , Controparte_2
il quale non ha specificato quale tra le ipotesi annoverate da detta norma stessero invocando
(in disparte il comma 2, che nulla ha a che vedere con la presente causa) deve essere respinta, poiché:
a. quanto al primo comma (“Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito
in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la
condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche
18 d'ufficio, nella sentenza”), la pretesa non è fondata perché il chiamato in causa non ha allegato, né tantomeno provato, quali danni avrebbe concretamente subito in conseguenza del contegno di – pregiudizi la cui Parte_1
sussistenza è presupposto indefettibile per integrare tale fattispecie – tenuto peraltro conto che la chiamata in causa del è stata chiesta dalla parte CP_2
convenuta, non già dall'attrice;
b. in relazione al terzo comma (“il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare
la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata”), giacché:
i. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale ipotesi di responsabilità presuppone “sotto il profilo soggettivo, una concreta
presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire
in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta
rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a
tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto
dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura
automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare
con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. n. 19948/2023, SS.UU. n.
9912/2018);
ii. nel caso in esame non è emerso alcun indice rivelatore di abuso dello strumento processuale da parte della ricorrente, elemento come detto non ravvisabile nella mera infondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attrice.
PER QUESTI MOTIVI
12. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
19 a. rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
Parte_1
b. condanna a rimborsare all' Parte_1 [...]
le spese processuali, così liquidate: Controparte_1
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.051,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. condanna a rimborsare al le spese Parte_1 Controparte_2
processuali, così liquidate:
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.051,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
d. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., formulata dal . Controparte_2
Nuoro 22.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
20
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 806 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Michele Parte_1 C.F._1
CIPRIANI (C.F. ), elettivamente domiciliata a San Miniato, Piazza M. C.F._2
Marinelli n.17, presso lo studio del difensore;
attrice
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanna GODDI
(C.F. , elettivamente domiciliato a Nuoro, via Leonardo Da Vinci n. C.F._3
40, presso lo studio del difensore;
convenuto
e nei confronti di
1 (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_2 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Melchiorre CAREDDU (C.F. ), elettivamente C.F._4
domiciliato a Siniscola, via Olbia n. 88, presso lo studio del difensore;
chiamato in causa
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 6.3.2025):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) previa rimessione del fascicolo sul ruolo istruttorio ed in modifica dell'ordinanza del 19.11.2024: 1) dichiarare l'ammissibilità delle produzioni istruttorie effettuate dall'attrice in data 27.03.2024, 31.03.2024 ed a corredo delle note ex art.
127 ter cpc depositate il 17.10.2024; 2) ammettere le istanze istruttorie di prove per testi, con riferimento ai capitoli 2,3 e 4 indicati in atto di citazione e nelle note ex art. 127 ter cpc in quanto ammissibili e rilevanti ai fini della decisione;
3) ammettere CTU, quale mezzo di ricerca della prova nella disponibilità del Giudice anche ex officio, diretta ad accertare se la progettazione e realizzazione dell'intervento relativamente all'area di sosta picnic “vista lago”
(area 1) sia rispondente o meno alle prescrizioni dettate dalla vigente normativa in materia di prevenzione dei rischi anticaduta per la realizzazione di edifici e relativi spazi esterni di pertinenza e dei relativi percorsi di accessibilità pedonale, con riferimento allo stato dei luoghi in cui è accaduto l'incidente che ha coinvolto l'attrice; 4) ammettere, ove ritenuto necessario,
CTU medico-legale per accertare la percentuale di invalidità temporanea ed assoluta, comprensiva della riduzione della capacità lavorativa specifica, residuata all'attrice in conseguenza delle lesioni subite a causa del sinistro occorso il 24.08.2022 ed il conseguente ammontare del danno non patrimoniale derivante dalla menomazione dell'integrità psico- fisica dell'attrice cagionata dal sinistro;
5) Nel merito, in tesi accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell' , ovvero in ipotesi Controparte_1 subordinata accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o concorrente del CP_2
nella causazione del sinistro descritto in narrativa occorso in data 24.08.2022 alla
[...] sig.ra , ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c.; 2) Parte_1 per l'effetto condannare in tesi l' , ovvero in ipotesi Controparte_1 subordinata il al pagamento della somma di €. 100.813,18, oltre interessi Controparte_2 fino alla data dell'effettivo soddisfo o della diversa somma che il Tribunale riterrà dovuta, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'evento dannoso occorso in data 24.08.2022 come descritto in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge” Nell'interesse del convenuto (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 10.01.2025
e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.3.2025):
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza anche istruttoria:
2 A) Nel merito in via principale: rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
B) Nel merito in via subordinata: accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento per cui è causa con ogni conseguente determinazione in punto di quantificazione del risarcimento del danno;
C) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attorea, accertare e dichiarare, altresì, l'eventuale fatto colposo del creditore e decurtare dalle somme eventualmente riconosciute come dovute dal convenuto all'attrice, quelle già percepite per il medesimo titolo;
D) nei confronti del chiamato in causa: dichiarare il unico Controparte_2 Controparte_2 proprietario e custode dell in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., unico Parte_2 responsabile dei danni eventualmente riconosciuti all'attore e per l'effetto tenuto lo stesso a sollevare da ogni responsabilità al riguardo e da ogni avversa Controparte_1 pretesa;
E) In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari del giudizio”. Nell'interesse del chiamato in causa (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 7.3.2025):
“
1. In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Controparte_2
2. Nel merito, respingere comunque ogni avversa domanda, eccezione e conclusione spiegate dalle parti in quanto infondate in fatto ed in diritto.
3. Condannare l'attrice ex art. 96 c.p.c.
4. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto Parte_1
dinanzi a questo Tribunale l' , Controparte_1
chiedendone la condanna a pagarle 100.813,18 euro, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsole il 24.8.2022, esponendo quanto segue:
a. nella suddetta data, in orario diurno, mentre stava passeggiando nella pineta dell'Oasi Sa Dea del Parco Naturale Regionale di Tepilora – porzione ricadente nel territorio del nei pressi del lago di Maccheronis – in Controparte_2
compagnia di , giunta in prossimità di un'area attrezzata con tavoli Persona_1
da picnic posizionati su terrazzamenti – priva di recinzioni, staccionate o cartelli di pericolo – a suo dire, a causa della presenza di un nugolo di vespe, essa attrice aveva poggiato il piede all'indietro, cadendo nel vuoto da un'altezza di circa 1,5-2 metri e
3 sbattendo la gamba sinistra su un grande masso di pietra;
b. subito dopo la caduta era stata soccorsa dal e da altri due visitatori del parco Per_1
( e ) e, successivamente, trasportata al Pronto Parte_3 Parte_4
Soccorso dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia (ricovero durato dal 24.8.2022
al 28.8.2022), i cui sanitari avevano accertato la frattura scomposta ed esposta pluri-
frammentaria di tibia e perone, sottoponendola ad intervento d'urgenza di riduzione e sintesi con placche delle fratture di tibia e perone, nonché a trazione senza mettere in carico la gamba sinistra;
c. il 27.9.2022 nella struttura Ospedaliera Ars Medica di Roma essa attrice si era dovuta sottoporre ad un ulteriore intervento “di rimozione dei fili di k e del fissatore
esterno alla tibia e di riduzione della tibia distale con placca e viti, escarectomia e
copertura con lembo di vicinanza alla tibia distale a sinistra”, con dimissioni il giorno seguente (prognosi ortopedica di 30 gg.) e successivo percorso riabilitativo;
d. in conseguenza delle lesioni subite – come risultante dai certificati medici prodotti,
nonché accertato nella consulenza medico-legale di parte), essa attrice aveva subito i seguenti pregiudizi:
i. riguardo ai danni non patrimoniali:
o 70.435,00 euro per danno biologico permanente del 20%
o 5.940,00 euro per 60 giorni di I.T.T.;
o 4.455,00 euro 90 giorni di I.T.P. a scalare;
ii. quanto ai danni patrimoniali:
o 6.344,82 euro per mancato guadagno (da riduzione della capacità
lavorativa specifica nella misura del 25%, in riferimento all'attività
professionale di architetto) nell'anno 2022 per 4.614,57 euro in relazione all'I.T.T. e per 1.730,25 euro in riferimento all'I.T.P.;
4 o 13.638,36 per spese mediche documentate;
e. a suo dire, la responsabilità del sinistro era ascrivibile in via esclusiva all' CP_1
convenuto, ai sensi dell'art. 2051 (o, in subordine, dell'art. 2043 c.c.), quale custode del ove si era verificata la caduta, non avendo il medesimo adottato alcuna CP_1
misura a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei visitatori, sebbene prescritte dalla disciplina di settore (D.P.R. 503/1994 e normativa EN ISO 14112-3);
f. nonostante le diffide ricevute, l' aveva declinato Controparte_1
qualsiasi responsabilità, sostenendo, da un lato che il sinistro si fosse verificato in un'area ricadente all'interno del territorio di proprietà del Controparte_2
nonché come la caduta fosse imputabile alla condotta imprudente di essa attrice,
circostanze a suo dire infondate, rispettivamente:
i. la prima, perché la parte convenuta era l'effettivo gestore del parco, avendo appaltato i lavori di manutenzione dell'oasi (deliberazione n. Pt_2
30/2017 dell'Assemblea), oltre ad approvare la progettazione definitiva
(degli “Interventi e Accordo di programma RAS-Parco di Tepilora) ed esecutiva (determinazione n. 91/2017);
ii. la seconda, perché la caduta era stata provocata, non già da un contegno negligente o imprudente di essa attrice, bensì “dalla mancanza di parapetti
anticaduta e di segnaletica di pericolo in un luogo destinato alla fruizione
dei visitatori del che presentava pericolo di caduta per il notevole CP_1
dislivello del terreno fra il terrazzamento sul quale si trovavano i tavoli da
picnic e l'area sottostante”.
2. Con comparsa di riposta, depositata il 27.10.2023, l'
[...]
si è così difeso: Controparte_1
a. ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il Controparte_2
5 avverso il quale intendeva proporre domanda riconvenzionale subordinata di manleva, poiché l'area nella quale si era verificato il sinistro ricadeva nel territorio di proprietà – come evincibile dalla “cartografia allegata sub. A) alla L.R. 21/2014
istitutiva del , estrapolata dal sito della Regione Sardegna” – ed assoggettato CP_1
alla custodia – laddove gli interventi manutentivi oggetto dell'accordo di programma menzionato dall'attrice risalivano al 2010, data precedente la costituzione di esso convenuto – di detto ente locale;
CP_1
b. ha comunque contestato la fondatezza della domanda risarcitoria formulata da
, sostenendo quanto segue: Parte_1
i. il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità della danneggiata,
poiché:
o la caduta era avvenuta all'interno di un sito aperto al pubblico, nel cui ingresso era presente un cartello di pericolo (“l'accesso in
Foresta è consentito sotto la propria responsabilità. Le piste
forestali non sono collaudate per il pubblico transito, i punti
panoramici, aree di sosta e similari possono essere privi di
segnaletica e opere di protezione idonee”);
o l'assenza di barriere e protezioni – in ordine a cui nell'atto di citazione erano stati menzionati obblighi derivanti da normative inconferenti – era agevolmente evitabile prestando un livello minimo di attenzione, considerato peraltro che la caduta si era verificata durante il giorno, in condizioni ottimali di luce;
o l'attrice non aveva fornito prova della dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione, nel quale, peraltro, il dislivello tra il terrazzamento e il punto della caduta era stato erroneamente indicato
6 in 1,5-2 metri, mentre si trattava di soli 90 cm.;
ii. il quantum preteso dall'attrice era basato su mere allegazioni, oltre che eccessivo.
3. Con decreto reso il 13.11.2023 ex art. 171 bis c.p.c. il giudice ha autorizzato l'
[...]
a chiamare in causa il Controparte_1 CP_2
[...]
4. Con comparsa di risposta, depositata il 27.3.2024, il si è così difeso: Controparte_2
a. ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sul rilievo che, pur ricadendo all'interno del territorio di proprietà di esso chiamato, la gestione del parco di era stata affidata all' convenuto, in virtù delle varie CP_1 CP_1
determinazioni amministrative succedutesi nel corso degli anni, quali la n. 118/2017
del Direttore del Parco, la n. 30/2017 dell'assemblea del e, in particolare, la CP_1
n. 91/2017, con la quale la parte convenuta aveva approvato il progetto esecutivo degli interventi da attuare, ivi compresa l'area nella quale si era verificato il sinistro;
b. ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, in capo alla quale, a suo dire, era ascrivibile la responsabilità esclusiva del sinistro,
verificatosi perché quest'ultima non aveva adottato le cautele e la diligenza necessarie in relazione allo stato dei luoghi.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 22.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 23.10.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice:
a. ha rigettato le istanze istruttorie formulate dall'attrice;
b. ha rilevato l'inammissibilità delle produzioni documenti effettuate dall'attrice il
27.3.2024 e 31.3.2024;
c. ha rinviato all'udienza dell'11.3.2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi degli artt. 281 quinquies, comma 1, c.p.c., assegnando alle parti i termini a
7 ritroso previsti dall'art. 189 c.p.c.
6. Con ordinanza pronunciata il 19.11.2024 il giudice ha rigettato l'istanza con cui la parte attrice aveva chiesto la modifica del provvedimento menzionato nel punto 5 che precede.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza dell'11.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note scritte nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 21.3.2025 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione.
***
8. La domanda risarcitoria formulata da deve essere respinta. Parte_1
8.1 Nell'art. 2051 c.c. si legge che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose
che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
8.2 Occorre anzitutto evidenziare come, ai fini della decisione, è superflua la delibazione sulla questione relativa alla sussistenza della qualità di custode in capo all'
[...]
o al – nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
quest'ultimo opera, peraltro, l'estensione automatica della domanda attorea, essendo stato chiamato in causa non già quale garante, bensì quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto principale (sul punto, tra le tante, Cass. n. 8778/2024, n. 15232/2021, n. 516/2020,
n. 5400/2013) – laddove la pretesa in esame si appalesa comunque infondata, per le ragioni di seguito esposte.
8.3 Il suddetto art. 2051 c.c. è stato oggetto di un'articolata e complessa evoluzione ermeneutica, in relazione alla natura giuridica della responsabilità del custode ed agli ulteriori requisiti costitutivi della fattispecie.
Chiarire siffatte questioni è dirimente, poiché nel caso in cui l'art. 2051 cc. non debba ritenersi applicabile, opererebbe la disposizione generale dell'art. 2043 c.c. (norma, peraltro invocata dall'odierna attrice in via subordinata), aggravando considerevolmente l'onere
8 probatorio in capo al soggetto danneggiato.
8.4 Con riferimento al primo profilo, la Suprema Corte ha statuito che “la presunzione sancita
dall'art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul
bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in
base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso
concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione
della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di
sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili” (tra le tante, Cass. n. 1257/2018, n.
9546/2010, n. 5307/2007; n. 16770/2006), ciò in quanto “Le caratteristiche della cosa
custodita, infatti, plasmano e delimitano il caso fortuito, configurando l'obbligo custodiale
sotto il profilo ex ante, ovvero della prevedibilità che rientra quindi nella possibilità
giuridica dell'adempimento dell'obbligo stesso (Cass. 23/01/2019, n. 1725; sulla
prevedibilità dell'evento di danno quale causa ostativa al caso fortuito cfr. anche Cass.
19/01/2018, n. 1257; Cass. 01/02/2018, n. 2482; Cass. 21/10/2017, n. 25837; Cass.
27/06/2016, n. 13222)” (Cass. n. 9693/2020).
Nel caso in esame è indubbio che trovi applicazione l'art. 2051 c.c., poiché il sinistro è
avvenuto all'interno dell' gestita dall' Parte_2 Controparte_1
e ricadente all'interno del territorio del ,
[...] Controparte_2
non potendosi quindi predicare alcuna impossibilità concreta di esercitare il potere di fatto sul bene de quo, circostanza peraltro non allegata da alcuna delle parti.
8.5 Gli ulteriori presupposti necessari per l'integrazione dell'art. 2051 c.c. sono stati oramai perspicuamente individuati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale –
superando alcune pregresse oscillazioni interpretative in ordine alla sua natura o all'atteggiarsi dei singoli requisiti – ha chiarito che “La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione,
9 la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il
danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza
alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (SS.U. 20943/2022, che ha sostanzialmente confermato gli approdi delle precedenti Cass. n. 4588/2022 n. 27724/2018,
n. 2480/2018 e n. 2481/2018).
Nella sopra menzionata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono stati inoltre precisati diversi profili che compongono lo statuto giuridico della figura in esame, ossia che:
- “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni
da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che
prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato
allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso,
indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche
della prima”;
- “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di
criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie
dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo
stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova
del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
- “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e
della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della
diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della
cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del
tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa
10 stessa, di cui il custode deve rispondere”;
- “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato
dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta
del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a
seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche
ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto
del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall'art. 2 Cost.”;
- “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente
deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo
nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso
comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Riguardo alla prova liberatoria, di cui è logicamente onerato il custode, è stato inoltre affermato che “il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in
relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun
elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano
come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 I comma), con rilevanza causale
esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n.
21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente
imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode”, nonché come, “sia il
fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con
11 l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra
cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango
di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità
materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente
naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità
concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione
della res, il danno non si verificherebbe” (Cass. n. n. 11152/2023; n. 27648/2023) e,
pertanto, “è indispensabile anche di ufficio valutare una eventuale rilevanza causale,
esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un
terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima
dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675,
Rv. 668745-01; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, soltanto la seconda dalle
oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. n.
9487/2024, n. 9730/2024, n. 8306/2024), le quali debbono essere tali “per qualunque
persona, e non solo per il custode” (Cass. n. 7505/2024).
In sostanza, “quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come
ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, dal
comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori
costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico. In tale ipotesi,
nel caso in cui la condotta del danneggiato assurga al rango di causa autonomamente
sopravvenuta dell'evento, viene meno il nesso eziologico con la res, anche se la condotta
del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come
avvenimento ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale. Quindi, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia
diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione
12 dell'art. 1227, 1° comma, cod.civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere
generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost. (Cass. 15/09/2023, n. 26682; Cass. 28/11/2023, n.33074)” (Cass. n. 12770/2024).
8.6 Applicando le sopra esposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, quand'anche si ritenesse provata la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione (ossia la sussistenza del nesso eziologico sul piano squisitamente naturalistico), la valutazione di non accoglibilità della domanda risarcitoria formulata da si giustifica Parte_1
in base alle seguenti considerazioni.
a. L'attrice sostiene di essere caduta il 24.8.2022, in orario diurno, durante una passeggiata nella pineta dell' all'interno del Parte_2 Controparte_1
, quando, giunta in prossimità di un'area attrezzata con tavoli da pic-nic
[...]
posizionati su terrazzamenti, “nel poggiare il piede all'indietro a causa della presenza
di un nugolo di vespe, ha improvvisamente sentito mancare il terreno sotto i piedi ed
è caduta nel vuoto precipitando in piedi da un'altezza di 1,5/2 mt. ed andando
rovinosamente a sbattere la gamba sinistra su un grande masso di pietra”.
b. Alla luce della natura e geomorfologia del teatro del sinistro, nonché delle fotografie prodotte dalle parti, si osserva che:
i. il , esteso circa 8000 ettari, è costituito Controparte_1
da sorgenti, sentieri, aree scoscese e dislivelli;
ii. tale conformazione caratterizza anche lo specifico punto in cui – nella prospettazione di – si è verificato l'evento, ossia Parte_1
un terrazzamento nel quale sono posizionati tavoli da pic-nic e panchine in pietra, privo di barriere o recinzioni ai lati, ma il cui limite, superato il quale vi è il dislivello in corrispondenza del quale è caduta l'attrice, è ampiamente visibile ed agevolmente percepibile, come si evince chiaramente dall'analisi
13 congiunta delle fotografie prodotte dall' convenuto (doc. 6 comparsa CP_1
di risposta, da cui si evince tra l'altro come il dislivello sia di 90 cm., non già di 1,5-2 m., come sostenuto nell'atto di citazione) – decisamente più
nitide rispetto a quelle depositate a corredo dell'atto introduttivo, nonostante siano state scattate dal basso, ossia dal punto in cui sarebbe avvenuto l'impatto finale – e dall'attrice – in bianco e nero e di scarsa qualità – in particolare, la n. 4, dalla quale emerge chiaramente come la visuale dall'alto non fosse minimamente ostacolata da vegetazione o manufatti, ivi non presenti;
iii. è pacifico come il sinistro sia occorso il 24.8.2022, in orario diurno e,
pertanto, con buone condizioni di luminosità.
c. In questo quadro, la situazione di pericolo era altamente prevedibile e,
conseguentemente, superabile attraverso l'adozione di normali cautele da parte dell'utente, la quale avrebbe dovuto adeguare la propria condotta, ragionevolmente esigibile, al modo di essere della cosa.
Nonostante tali condizioni favorevoli, le quali, come detto, rendevano agevolmente visibile e percepibile il dislivello, l'attrice ha invero tenuto un contegno evidentemente imprudente, assunto che trova altresì conferma nella ricostruzione dei fatti esposta nell'atto di citazione, ove ha individuato Parte_1
l'antecedente causale più prossimo della caduta nell'avere poggiato “il piede
all'indietro a causa della presenza di un nugolo di vespe”, allegazione che disvela plasticamente come la medesima stesse passeggiando in prossimità del limite del terrazzamento, non già tenendosi a debita distanza, data l'assenza di barriere o recinzioni;
d. di fronte a tale condotta, si appalesano del tutto ininfluenti, siccome totalmente
14 deprivate di efficienza causale:
i. la presenza o meno del cartello di pericolo all'ingresso del menzionata CP_1
dall convenuto, laddove, anche in ipotesi negativa, uno sguardo anche CP_1
superficiale dei luoghi rendeva ab initio evidente la necessità di conformare il livello di cautela durante la visita all'interno del , specie nei punti analoghi CP_1
a quello in cui l'attrice sarebbe caduta;
ii. l'omessa installazione di recinzioni e barriere o, comunque la mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie, quand'anche obbligatorie (ex lege o in virtù
di provvedimenti amministrativi) – unico profilo su cui si incentrano le doglianze dell'attrice, la quale non ha neppure allegato di avere tenuto una condotta prudente durante la passeggiata – sull'assorbente rilievo che, come detto, la colpa del custode non è ricompreso tra gli elementi costitutivi dell'ipotesi di responsabilità
de qua.
e. Deve quindi confermarsi la valutazione con la quale in sede istruttoria non sono stati ammessi i capitoli di prova per testimoni formulati dalla parte attrice, la cui conferma da parte dei soggetti citati sarebbe stata comunque inidonea a superare le considerazioni sopra riportate, analogamente alla documentazione la cui produzione è stata ritenuta inammissibile, siccome tardiva, con il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. depositato il
23.10.2024.
f. Nel caso in esame, pertanto, il sinistro occorso a si è Parte_1
verificato per responsabilità esclusiva di quest'ultima, la cui condotta ha relegato al rango di mera occasione la relazione materiale tra la cosa in custodia (dislivello presente al limite di un terrazzamento privo di barriere o recinzioni) e l'evento dannoso (caduta).
8.7 Poiché, in via subordinata, l'attrice ha invocato la responsabilità dell'
[...]
anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., si osserva che: Controparte_1
15 a. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in linea generale, “già sul piano
logico, se deve escludersi che sia stato dimostrato che l'incidente è stato causato dalla
cosa in custodia del a maggior ragione esso non potrebbe ritenersi causato CP_2
dalla condotta colposa dello stesso, ove riferita alla manutenzione di quella cosa
(Cass. 27/12/2023, n.35991)” (Cass. n. 12770/2024), considerato peraltro che “la
violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni
amministrative, e certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile
al gestore (art. 2043 cod. civ.), così come al custode (art. 2051 cod. civ.), non possono
spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta incauta che sia giudicata
tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso oggettivo” e, pertanto,
la mancata adozione di tali misure non esime l'utente “dalle ovvie cautele per evitarne
le conseguenze, non predisponendo le quali può innescare, secondo un giudizio
fattuale proprio della sede giudicante di merito, una serie causale autonoma dal punto
di vista della responsabilità civile risarcitoria” (Cass. n. 21675/2023);
b. quand'anche si ritenessero sussistenti le omissioni in punto di manutenzione e adozione delle misure di sicurezza lamentate dall'attrice, trattasi di aspetti che recedono di fronte al contegno negligente e imprudente tenuto da quest'ultima, a cui deve quindi ricondursi interamente (sul piano della causalità materiale) la verificazione del sinistro oggetto di causa.
9. Nel rapporto processuale tra e l' Parte_1 [...]
, le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio Controparte_1
della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico dell'attrice, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, stante l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi
16 previsti dal D.M. 55/2014, applicando lo scaglione compreso tra 52.001,00 e 260.000,00
euro (ossia in relazione all'importo di 100.813,18 euro preteso dall'attrice con la domanda risarcitoria), con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, considerato che la convenuta non ha prodotto documenti ulteriori rispetto a quelli versati in atti a corredo della sua comparsa di risposta,
né ha formulato istanze istruttorie;
c. per la fase decisionale, sul rilievo che nella comparsa conclusionale e nelle note di replica l' convenuto ha insistito sui medesimi argomenti in CP_1
fatto e in diritto già esposti nei suoi precedenti scritti difensivi.
10. Le spese processuali relative alla chiamata in causa del debbono Controparte_3
essere poste interamente a carico di , poiché: Parte_1
a. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il rimborso delle spese
processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere
posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in
relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a
nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna
domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto
chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi
manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo
del diritto di difesa» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979
– 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021, Rv. 661752 – 01; Sez. 1,
Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023, Rv. 667650 - 01)”, principio che deve ritenersi applicabile “non solo in caso di chiamata in garanzia ma, in linea generale, in tutti
17 i casi di chiamata in giudizio di terzi, da parte del convenuto, al fine di evitare la
propria condanna, per lo meno nei casi in cui sia esclusa l'estensione della
domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (Cass. n.
6144/2024), non anche, quindi nelle ipotesi di estensione della domanda nei confronti del chiamato, indipendentemente se operante in via automatica o per volontà espressa dalla parte attrice (sempreché tempestiva, ove non operi il predetto automatismo);
b. nel caso in esame, le spese di lite in esame non possono quindi essere poste a carico dell' , laddove, come già Controparte_1
esposto nel punto 8.2 che precede, il è stato chiamato in causa Controparte_2
dal convenuto quale effettivo titolare del rapporto principale dal lato passivo del rapporto (ossia sull'assunto della sua qualità di proprietario e custode), con conseguente estensione automatica della domanda attorea nei suoi confronti (profilo che rende superflua la volontà in tal senso manifestata solo in sede di precisazione delle conclusioni dall'attrice, la quale ha ivi chiesto per la prima volta la condanna della parte chiamata, seppure in via subordinata).
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai medesimi criteri applicati per ciascuna fase nel punto 9 che precede.
11. La domanda ex art. 96 c.p.c., formulata nei confronti dell'attrice dal , Controparte_2
il quale non ha specificato quale tra le ipotesi annoverate da detta norma stessero invocando
(in disparte il comma 2, che nulla ha a che vedere con la presente causa) deve essere respinta, poiché:
a. quanto al primo comma (“Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito
in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la
condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche
18 d'ufficio, nella sentenza”), la pretesa non è fondata perché il chiamato in causa non ha allegato, né tantomeno provato, quali danni avrebbe concretamente subito in conseguenza del contegno di – pregiudizi la cui Parte_1
sussistenza è presupposto indefettibile per integrare tale fattispecie – tenuto peraltro conto che la chiamata in causa del è stata chiesta dalla parte CP_2
convenuta, non già dall'attrice;
b. in relazione al terzo comma (“il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare
la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata”), giacché:
i. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale ipotesi di responsabilità presuppone “sotto il profilo soggettivo, una concreta
presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire
in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta
rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a
tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto
dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura
automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare
con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. n. 19948/2023, SS.UU. n.
9912/2018);
ii. nel caso in esame non è emerso alcun indice rivelatore di abuso dello strumento processuale da parte della ricorrente, elemento come detto non ravvisabile nella mera infondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attrice.
PER QUESTI MOTIVI
12. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
19 a. rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
Parte_1
b. condanna a rimborsare all' Parte_1 [...]
le spese processuali, così liquidate: Controparte_1
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.051,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. condanna a rimborsare al le spese Parte_1 Controparte_2
processuali, così liquidate:
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.051,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
d. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., formulata dal . Controparte_2
Nuoro 22.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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