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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/08/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Forlì
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa BARBARA VACCA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 3548/2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. MAMBELLI MASSIMO (c.f. e dall'avv. C.F._1
BOSCHETTI CHIARA (c.f. ), ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il loro studio legale sito a Forlì, Piazza Aurelio Saffi n. 32
ATTORE
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 CP_2
rappresentati e difesi dall'avv. RANIERI FRANCESCO (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito a C.F._5
Forlì, C.so Garibaldi n. 54
CONVENUTI
CONCLUSIONI ATTORE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- accertato l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di appalto stipulato tra l'attrice e i sig.ri e , condannare questi ultimi per i titoli dedotti in CP_1 CP_2
narrativa al pagamento in favore dell'attrice di € 59.018,66, oltre al risarcimento del danno che verrà ritenuto di giustizia;
- in via subordinata istruttoria, previa revoca dell'ordinanza di rigetto, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse;
- con vittoria di spese”
CONCLUSIONI CONVENUTI: “ricordato il rifiuto opposto il 26/02/2024 della sola parte attrice alla proposta conciliativa ex art 185-bis, cpc, formulata dal Giudice con provvedimento 30/01/2024, accettata, se pur vanamente, dalle parti convenute con nota
23/02/2024 e dunque con necessaria applicazione degli effetti di cui all'articolo 91, I co., cpc, a carico della parte attrice;
ribadite tutte le eccezioni, istanze e deduzioni formulate in atti, ai verbali udienza e nelle note scritte depositate per le parti convenute, richiamati i documenti prodotti, ribadite altresì le richieste istruttorie formulate in memoria 183, VI co., n. 2, cpc, 22/12/2023 e non ammesse, si confermano le conclusioni formulate per il signor nella comparsa di CP_1
Costituzione e risposta 29/03/2023, come richiamate in memoria 183, VI co., n. 1, cpc,
21/12/2023, con le quali il detto convenuto chiede respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari di lite;
si confermano le conclusioni formulate per la signora nella comparsa di CP_2
Costituzione e risposta 22/09/2023, richiamate in memoria 183, VI co., n. 1,
21/12/2023, ribadita l'eccezione preliminare di improcedibilità formulata nella predetta
Comparsa di Costituzione e risposta, chiede respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari di lite”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (concisa esposizione)
(in breve solo Parte_1 Parte_2
ha convenuto in giudizio e premettendo che gli CP_1 CP_2
stessi nella primavera-estate 2021, avendogli in passato già commissionato lavori di
2 ristrutturazione e manutenzione di un appartamento sito in via F.lli Basini, gli avevano rappresentato l'intenzione di ristrutturare una palazzina bifamiliare di recente acquistata in via Plauto a Forlì e, a fronte della manifestata disponibilità, aveva eseguito svariati sopralluoghi su loro richiesta e in loro presenza, effettuando anche saggi e prendendo contatti con professionisti e imprese specializzate per l'esecuzione dei lavori.
In particolare, l'attrice ha riferito che, d'intesa e previa autorizzazione e nulla osta dei convenuti, aveva:
▪ eseguito saggi (della muratura portante e del pavimento) e rilievi (per le linee delle fognature e per le pareti da demolire) necessari per la redazione del progetto;
▪ incontrato ed effettuati confronti con la ditta Arte e Giardini, azienda di Imola, per definire l'architettura del cortile e progettare il sistema di irrigazione del giardino;
▪ incontrato ed effettuati confronti con la ditta ER LUX, per la progettazione degli impianti elettrici tradizionali, domotici e fotovoltaici;
▪ incontrato ed effettuati confronti con la ditta AL Ascensori e Montacarichi, per definire la collocazione dell'ascensore;
▪ incontrato ed effettuati confronti con la ditta per definire il progetto Controparte_3
e l'esatta posizione delle colonne di scarico, dorsali di adduzione delle linee idriche,
l'impianto di riscaldamento, le canne fumarie e di ventilazione delle cappe delle cucine;
▪ incontrato ed effettuati confronti con lo al Controparte_4
fine di determinare la tipologia di impianti da realizzare e verificare la possibilità per usufruire dei vantaggi fiscali del 110%;
▪ incontrato ed effettuati confronti con il Geom. dello Controparte_5 Controparte_6
per la messa a punto della pratica d'accesso al cosiddetto superbonus 110%;
[...]
▪ incontrato ed effettuati confronti con il sig. per definire Controparte_7 CP_8
i dettagli dei serramenti;
▪ unitamente all'Arch. incaricato della direzione lavori, effettuato saggi Persona_1
ai pavimenti alle pareti, sopralluoghi per verificare l'impianto di fognatura preesistente nonché coperture, linee elettriche, del gas, dell'acqua, la presenza (rinvenuta) di strutture in eternit e lo stato della cisterna interrata, degli scarichi neri;
▪ sempre assieme all'Arch. partecipato ed incontrato i progettisti d'interni ed il Per_1
termotecnico, per definire la disposizione degli interni e degli impianti termoidraulici;
3 ▪ incontrato ed effettuati confronti con l'Ing. incaricato della direzione Tes_1
Lavori Strutturali, per definire modalità di progettazione e particolari costruttivi della fossa;
▪ partecipato a svariati incontri presso lo cui era affidata la gestione ed il Controparte_9
rilievo delle fognature;
▪ incontrato ed effettuati confronti con la ditta IO MP elettrici per un preventivo dell'impianto elettrico;
▪ effettuati confronti con la ditta della Virtual PH per avere una visualizzazione tridimensionale delle varie progettazioni;
▪ effettuati confronti con la ditta . che avrebbe realizzato l'impianto CP_10
fotovoltaico;
▪ partecipato a svariati incontri e sopralluoghi l'impresa RU TT di RU
RL per l'esecuzione del termocappotto e degli isolamenti;
▪ acquistato presso M.T. per la realizzazione del cappotto;
Controparte_11
▪ acquistato presso l'azienda FR SA tutto il materiale isolante e gli accessori per il termo cappotto;
▪ effettuati confronti con la sig.ra dello per la Parte_3 Controparte_12
disposizione degli interni;
▪ commissionato all'impresa E Murador il trasporto in cantiere delle attrezzature per inizio lavori.
L'attrice ha altresì precisato che, una volta definito l'intervento da realizzare, i convenuti gli avevano commissionato l'esecuzione di opere e l'acquisto di materiali preliminari e in data 13/02/2022 era stato trasmesso loro il computo metrico, confezionato ai fini delle agevolazioni del c.d. “superbonus 110%” sulla base del prezziario D.E.I. del primo semestre 2021, cui aveva fatto seguito il 05/03/2022 un'integrazione relativa ad ulteriori opere commissionate dai convenuti e, per la precisione, la finitura intonaco premiscelato, fondo impregnante all'acqua fissativo, struttura in legno lamellare, finitura rigata cappotto, carotaggi diam. 100/150, fornitura posa controtelaio in abete per porte interne, demolizione struttura in calcestruzzo, e in data 07/03/2022 il preventivo con gli interventi necessari per portare a termine l'appalto ma non rientranti nel superbonus, con successiva apertura del cantiere.
4 La società attrice ha ulteriormente dedotto che il 10/03/2022 i committenti avevano depositato SCIA dagli stessi sottoscritta, in cui l' era indicata come Parte_1
appaltatrice, il cui nome figurava in tutta la modulistica allegata, nella pratica sismica e nel cartello di cantiere e che il 21/03/2022 era stato inviato il preventivo riepilogativo dei prezzi già condivisi e contenuti nei computi metrici. Benché i lavori preliminari, già iniziati, stessero proseguendo, ha lamentato l' che dalla fine di aprile 2022 i Pt_1
committenti avevano cessato ogni comunicazione, interrompendo i contatti telefonici ed omettendo di rispondere alle sue chiamate e richieste di incontro, tanto che in data
05/05/2022 aveva segnalato di aver chiuso e messo in sicurezza il cantiere per l'impossibilità di proseguire i lavori e con p.e.c. del 06/05/2022 aveva quantificato le competenze maturate per quanto già fino ad allora eseguito e i materiali acquisti, per complessivi € 59.018,66, precisando che al saldo di tale importo avrebbe provveduto a liberare il cantiere e restituito le chiavi.
A fronte del rifiuto dei convenuti di provvedere al pagamento ed avendo gli stessi eccepito di aver rifiutato il preventivo, contestando così la stessa avvenuta conclusione di un contratto d'appalto e l'illegittima apposizione di lucchetti ai passi carrai della loro proprietà, l' dopo uno scambio di corrispondenza tra i rispettivi legali, ha Parte_1
avviato il presente giudizio per chiedere, previo accertamento dell'avvenuto recesso unilaterale da parte dei convenuti dal contratto d'appalto, la loro condanna al rimborso delle spese sostenute e dei lavori eseguiti nonché al risarcimento del danno per mancato guadagno per l'importo indicato di € 59.018,66.
si è costituito con comparsa depositata il 29/03/2023 contestando la CP_1
ricostruzione dei fatti attore e la domanda proposta, di cui ha chiesto il rigetto.
Il ha riferito che unitamente alla moglie avendo acquistato una CP_1 CP_2
villetta da ristrutturare e cercando un progettista e direttore lavori che potesse seguirli nella ristrutturazione di tutto l'immobile, dirigesse i lavori, redigesse il capitolato delle opere e portasse avanti la pratica per l'ottenimento del bonus 110%, su indicazione di
, titolare della Ditta IV ER & C. S.a.s. di Galeata, da loro già Parte_1
conosciuto per precedenti lavori, si erano rivolti all'arch. di Forlì ed Persona_1
avevano altresì richiesto all'impresa di formulare un'offerta economica, Pt_1
5 sottoponendogli i progetti delle varie lavorazioni al fine di poter presentare un computo metrico, previa effettuazione dei necessari rilievi e sopralluoghi.
Il ha evidenziato che nel febbraio 2022 l' aveva sottoposto loro un CP_1 Parte_1
preventivo di € 369.000, comunicando subito dopo che in tale preventivo mancavano alcune voci da integrare e chiedendo, al contempo, in attesa di sottoporre l'integrazione del preventivo, di poter depositare nel giardino della casa alcune attrezzature e materiali dismessi da altro cantiere per non riportarli a Galeata, come in effetti avvenuto, avendo l' depositato nell'area cortilizia un vecchio cassone arrugginito, qualche tubo per le Pt_1
impalcature anch'essi arrugginiti, reti metalliche non poste in opera e alcuni sacchetti di materiali per costruzioni edili. Ha aggiunto il convenuto che il 10/03/2022 era stata formalmente aperta la pratica edilizia con comunicazione presso l'arch. e la ditta Per_1
era stata effettivamente indicata nella SCIA-CILA, stante l'urgenza di abbattere gli Pt_1
alberi del giardino, operazione eseguita da altra ditta in data 15/03/2022.
Ha inoltre riferito il che in data 15/03/2022 l' aveva trasmesso CP_1 Parte_1
l'annunciata integrazione al preventivo del 12/02/2022, inserendovi le voci “Opere aggiuntive Dei” e “Opere di completamento” ed applicando un aumento del 7,3% sul totale per un lamentato aumento costi, aumentando l'offerta economico all'importo totale di € 640.000 che, tuttavia, non era stato da loro accettato in quanto ritenuto dai loro tecnici fuori mercato e inidoneo ad essere asseverato ai fini della pratica relativa alla detrazione del 110%, come spiegato nel corso di un incontro tenutosi tra le parti, anche alla presenza dell'arch. cui aveva fatto seguito una riduzione dell'offerta a € Per_1
571.000 comunicata a mezzo messaggio WhatsApp del 21/03/2022. Avendo ricevuto dai tecnici incaricati di seguire le pratiche delle agevolazioni fiscali conferma che tali importi non erano asseverabili, in quanto fuori mercato, il ha precisato di aver comunicato CP_1
telefonicamente all' la sera del 23/03/2022 la non accettazione della sua offerta e il Pt_1
successivo reperimento di altra impresa che aveva proposto la realizzazione dei lavori al costo di € 390.000 con sottoscrizione del contratto d'appalto in data 09/05/2022.
Il ha evidenziato di aver immediatamente contestato con p.e.c. dell'11/05/2022 la CP_1
richiesta dell' di pagamento della somma di ca. € 59.000, negando l'avvenuta Pt_1
conclusione di un qualsiasi rapporto contrattuale, diffidandolo dall'immediata liberazione dell'area cortilizia e rilevando l'illegittima apposizione di lucchetti ai cancelli
6 dei passi carrai di accesso alla proprietà, cui erano seguite scambi di missive dei rispettivi legali e lo sgombro del cantiere con rimozione dei lucchetti, senza tuttavia raggiungimento di un accordo sull'aspetto economico, stante l'abissale differenza tra gli importi, quantificati dal proprio tecnico in € 930 rispetto a quanto richiesto dall' Pt_1
Alla prima udienza del 19/04/2023, dato atto del mancato perfezionamento della notifica alla convenuta , è stata ordinata la rinnovazione della notifica con CP_2
rinvio alla successiva udienza del 18/10/2023, poi rinviata d'ufficio per impedimento al
23/10/2023.
Con comparsa depositata il 22/09/2023 si è costituita sollevando in CP_2
via preliminare eccezione di improcedibilità della causa nei suoi confronti in quanto la prima notifica doveva considerarsi inesistente e non nulla e come tale non sanabile. In via subordinata nel merito, si è riportata al contenuto della difesa del marito di cui ha CP_1
replicato il contenuto.
In esito all'udienza del 23/10/2023, su istanza delle parti, sono stati concessi i termini ex art. 183, 6° co. c.p.c. con deposito delle relative memorie e rinvio all'udienza del
17/01/2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza del 30/01/2024 sono state parzialmente ammesse le richieste istruttorie formulate dalle parti ed è stata formulata proposta conciliativa, che, pur accettata dai convenuti, non è stata accettata dall'attore.
La causa è stata quindi istruita con l'interpello delle parti e l'escussione di alcuni testi sentiti alle udienze dell'08/05/2024, 10/07/2024 e 16/10/2024.
Respinta con ordinanza del 19/10/2024 l'istanza di espletamento di una CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/04/2025, con sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Con ordinanza in parti data, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini per il deposito delle conclusioni e repliche, ritualmente svolte.
Va anzitutto esaminata, e respinta, l'eccezione di improcedibilità della domanda nei confronti della per asserita inesistenza della prima notifica e conseguente CP_2
insanabilità della stessa.
Contrariamente a quanto eccepito, parte attrice ha documentato di aver eseguito la
7 notifica in proprio al e alla presso l'indirizzo di loro residenza in via Plauto CP_1 CP_2
n. 17 Forlì con raccomandate AR di cui ha indicato i rispettivi numeri di spedizione come da stralcio che si riporta e depositato le relative ricevute di accettazione.
Non contestata l'avvenuta rituale notifica al ZZ, ritirata il 27/12/2022, nel corso della prima udienza, a fronte della mancata costituzione della e della mancata prova CP_2
del valido completamento del processo notificatorio avviato in data 12/12/2022 e conclusosi il 23/12/2022 con la mancata consegna per irreperibilità, essendo risultata sconosciuta all'indirizzo e non presente il nome nei campanelli e buchette (come si evince dal doc. 33 prodotto dall'attore), è stata disposta la rinnovazione della notifica.
La circostanza che nella cartolina postale di ritorno della notifica alla , accanto alla CP_2
data di avvenuto deposito del 23/12/2022, non risulti indicata dal postino la data di avvenuta spedizione della raccomandata con avviso del deposito (come invece avvenuto per la notifica al , non rende la notifica inesistente ma solo nulla ed incompleta. Ciò CP_1
anche nell'ipotesi in cui tale adempimento non fosse stato eseguito.
Peraltro, dal citato doc. 33 emerge che dopo tale tentativo di notifica, è stata tentata una seconda notifica alla a mezzo Ufficiale giudiziario in data 10/01/2023 non CP_2
andata a buon fine per assenza, con invio della raccomandata ex art. 140 c.p.c. in pari data.
8 A fronte di ciò, alla prima udienza del 19/04/2023, stante la mancata prova dell'avvenuta notifica alla né è stata disposta la rinnovazione, eseguita con ricevuta a mani del CP_2
marito convivente in data 24/04/2023 nel rispetto del termine perentorio assegnato.
In esito a tale rinnovazione della notifica (cui è seguita la costituzione in giudizio anche della , alcun vizio di validità della stessa è configurabile e il contraddittorio risulta CP_2
ritualmente integrato.
Si aggiunge, peraltro, che quandanche si volesse ritenere inesistente la prima notifica, la successiva notifica validamente effettuata ha consentito di integrare correttamente il contraddittorio anche nei confronti della litisconsorte necessaria con CP_2
l'unica conseguenza che per quest'ultima gli effetti processuali e sostanziali della domanda si sarebbero verificati solo dalla seconda e non dalla prima notifica. Ciò non rende certamente improcedibile il giudizio, né si sono verificate prescrizioni o decadenze.
Ciò precisato e respinta l'eccezione, passando all'esame della domanda proposta dall' si rileva che la stessa è solo parzialmente fondata e può, quindi, Parte_1
trovare accoglimento nei ristretti limiti di seguito esposti.
All'esito dell'istruttoria può infatti ritenersi provato unicamente il fatto che tra le parti vi siano stati accordi preliminari prodromici al conferimento dell'incarico all'Impresa edile di procedere alla ristrutturazione della palazzina di via Plauto, acquistata dai Parte_1
coniugi , senza che tuttavia si sia mai giunti all'effettiva stipula e CP_13
perfezionamento di un contratto d'appalto.
Pur essendo innegabile che la stipula di un contratto d'appalto non richieda la forma scritta, né ad substantiam per la sua validità né ad probationem per la sua prova, deve nondimeno evidenziarsi che costituisce prassi diffusa e costante nel settore, soprattutto in caso di lavori di una certa consistenza economica come quelli in esame, che gli accordi contrattuali vengano pattuiti per iscritto, quanto meno in relazione agli aspetti essenziali e alle condizioni economiche, di norma racchiuse nei capitolati di spesa e computi metrici.
Nel caso in esame non solo non è stato mai stipulato un contratto d'appalto ma non è stato neppure mai raggiunto – o fornita la prova dell'avvenuto raggiungimento – un accordo sulle condizioni economiche, tanto che il preventivo finale predisposto dall' contenente l'offerta economica per l'esecuzione ei lavori, inviato ai Parte_1
convenuti in data 20/03/2022 all'esito della compilazione di vari computi metrici e ella
9 revisione di un primo preventivo, non è mai stato accettato con la sottoscrizione di tali condizioni.
Agli atti risultano prodotti, quali docc. 2, 3 e 4 di parte attrice, tre computi metrici estimativi predisposti dal direttore lavori arch. e “prezzati” dall' Per_1 Parte_1
esponenti quello datato 12/02/2022 un totale lavori di € 369.000, quello datato
05/03/2022, con opere aggiuntive non presenti nel primo computo estimativo, di ulteriori € 57.074,82 e quello datato 07/03/2022 con le “opere non contemplate nel prezziario ufficiale” per ulteriori € 171.000.
All'esito della compilazione dei computi metrici, in data 15/03/2022 l ha Pt_1
sottoposto ai convenuti un preventivo che, sommando le voci dei suddetti tre computi estimativi e inserendo una maggiorazione di ca. € 43.000 per l'aumento dei costi di acquisto delle materie prime e trasporti, conteneva un'offerta economica di € 640.000
(cfr. doc. 14 parte convenuta).
Pacifica la circostanza che tale preventivo non sia stato accettato e ne sia stata chiesta una revisione, risulta prodotto da entrambe le parti un secondo preventivo predisposto dall' datato 20/03/2022, contenente una revisione della precedente Parte_1
offerta, in cui veniva esposto un importo complessivo dei lavori di € 571.290, determinato dalla sommatoria dei tre computi metrici, con alcune riduzioni e una maggiorazione per l'aumento dei costi di acquisto delle materie prime e trasporti ridotta a
€ 21.790 (la metà di quella inizialmente prevista) con nuova formulazione, in calce a tale preventivo, dell'offerta economica finale di € 571.000, come da stralcio del documento che, per comodità espositiva, di seguito si riporta________________________________
10 Tale offerta non risulta, tuttavia, essere mai stata accettata dai convenuti e il doc. 21 prodotto dall'attore, a dispetto della denominazione utilizzata dal difensore nell'elenco delle produzioni documentali, non costituisce affatto “l'elenco delle condizioni
11 contrattuali concordate tra le parti”, ma è solo un riepilogo dell'offerta economica formulata dall'impresa su carta intestata e sottoposta ai coniugi , come Pt_1 CP_13
si rileva dal semplice esame di tale documento, privo di qualsiasi sottoscrizione e che per comodità di esame di seguito si riporta
Tale preventivo con l'offerta economica è stato trasmesso dall' al ZZ in data Pt_1
21/03/2022, come dimostra lo scambio di messaggi via whatsapp prodotto da entrambi
(cfr. doc. 27 attore e doc. 15 convenuti), al quale il ha risposto riferendo di aver CP_1
inoltrato il documento anche al resto della famiglia e comunicandogli che si sarebbero risentiti nel pomeriggio.
Tale offerta economica non è mai stata accettata dai convenuti, avendola ritenuta, anche previo confronto con i propri tecnici, ancora eccessiva e con prezzi superiori a quelli dei prezziari ufficiali, cosa che avrebbe precluso, per l'eccedenza, l'ammissione ai benefici fiscali del c.d. “superbonus”.
Su tale punto vi è stata una chiara conferma testimoniale.
12 Anche senza considerare le dichiarazioni testimoniali dei rispettivi padri dei convenuti a conferma che il preventivo non era stato accettato, come comunicato all' nel corso di Pt_1
una telefonata, sono concludenti quelle dei due tecnici.
Il teste , progettista termotecnico dei lavori e asseveratore per Testimone_2
l'ecobonus, rispondendo al Cap. 10 di parte convenuta (“Vero che i tecnici dei Sigg.ri e esaminata l'offerta della ditta di cui al doc. 14, riferivano che CP_1 CP_2 Pt_1
secondo loro l'importo del preventivo eccedeva i parametri di asseverabilità relativi alla detrazione del 110%?”), ha riferito: “oltre al preventivo che mi viene mostrato vi era un computo metrico con i prezzi esposti da prezziario ufficiale DEI da cui si evince che i prezzi formulati dalla ditta erano superiori a quelli limite da prezziario e quindi non sarebbero stati ammessi alla Pt_1
detrazione fiscale perché per accedere al bonus fiscale i prezzi devono essere pari o inferiori a quelli dei prezziari ufficiali” e, in risposta al Cap. 14 (“ Vero che in data 23.03.2022 si svolgeva un incontro presso (ditta progettista degli impianti nella villetta di via Plauto 17, CP_4
Forlì), alla presenza del Perito sig. (Clima.Pro), dell'Arch. Testimone_2 Per_1
(progettista lavori architettonici, nonché estensore del computo metrico 30.12.2021) e del sig. nel quale incontro detti tecnici ribadivano che diverse voci del CP_1
preventivo 20/21.3.2022, non potevano essere ricomprese nel 110% e che il complesso del preventivo era ritenuto fuori mercato?”), ha riferito: “ il doc. 15 che mi viene mostrato è il computo metrico di cui ho detto prima e ribadisco che ciò che sfora dai prezziari non è ammesso ai benefici fiscali e in quel computo metrico il totale complessivo era superiore a quello del prezziario.
Ciò avrebbe comportato la riduzione del bonus fiscale al limite massimo dei prezzi dei prezziari ufficiali. Non ricordo la data dell'incontro ma l'incontro vi è stato tra me, e Preciso Per_1 CP_1
che la parola “fuori mercato” io non la uso perché non è un parametro indicativo, soprattutto dopo
l'avvento del bonus 110% che ha alterato i valori del mercato. Posso dire che quel preventivo aveva un valore di ca. 10% superiore a quello dei prezziari ufficiali”.
Anche il teste direttore dei lavori, nella sua deposizione, oltre a riferire Persona_1
di ricordare tale incontro con il e che quest'ultimo aveva effettuato una analisi Tes_2
economica più dettagliata con le voci ricomprendibili nel bonus fiscale da quelle escluse, ha confermato che nella nuova offerta, prezzata dall' sulla base del computo metrico Pt_1
che lui aveva predisposto, “per alcune voci erano stati indicati prezzi, soprattutto per le assistenze agli impianti, in maniera spropositata rispetto alle richieste dei clienti”.
13 A riprova di ciò, nel maggio 2022 i convenuti hanno documentato che, dopo aver comunicato telefonicamente la non accettazione dell'offerta, avevano affidato le opere di ristrutturazione ad altra ditta, nel frattempo reperita, sottoscrivendo con la stessa in data
09/05/2022 il relativo contratto d'appalto al prezzo complessivo di € 390.000.
D'altra parte, si evidenzia che lo stesso non ha mai effettivamente ritenuto concluso Pt_1
il rapporto contrattuale con la stipula di un contratto, tanto che nella stessa email inviata il 06/05/2022, in cui ha formalizzato la richiesta di pagamento delle spettanze maturate preannunciando l'emissione della relativa fattura, ha allegato un “consuntivo per consulenza alla progettazione, lavori edili per assaggi ed impianto cantiere, acquisto materiali per vs. conto, relativamente al fabbricato ubicato in Forlì, via Plauto n. 17”, descrivendo poi nel dettaglio le relative voci, senza mai fare riferimento all'avvenuta conclusione di un contratto d'appalto e al recesso dallo stesso.
In ogni caso, dall'istruttoria svolta non è emersa la prova che tra le parti sia mai stato concluso un contratto d'appalto e, in particolare, raggiunto l'accordo su un elemento essenziale del contratto quale è il corrispettivo per i lavori da eseguire ed anzi vi è prova che l'ultima offerta economica formulata il 20/03/2022 e trasmessa il giorno successivo non è mai stata accettata dai convenuti.
Si aggiunge, inoltre, che, il marzo 2022 non vi è prova che siano state compiute ulteriori attività da parte dell' in quanto tutte quelle dallo stesso indicate sono antecedenti, Pt_1
salva la chiusura e poi rimozione dell'iniziale allestimento del cantiere.
Va dunque senz'altro esclusa la conclusione tra le parti di un contratto d'appalto e, di conseguenza, una responsabilità di tipo contrattuale per il recesso dal contratto.
Peraltro, come era già stato anticipato in occasione della formulazione della proposta conciliativa poi non accettata da parte attrice (a fronte, invece, dell'avvenuta accettazione da parte dei convenuti), la documentazione prodotta agli atti, e la stessa istruttoria orale svolta, dimostrano in maniera inequivoca che già nel primo semestre 2021 i convenuti avevano contattato l' – che conoscevano già da tempo, avendogli in passato, nel Pt_1
2018, affidato lavori di manutenzione e ristrutturazione di un appartamento, e con il quale avevano anche un rapporto amicale, come dimostra lo scambio di messaggi tra Pt_1
e anche solo per auguri (cfr. doc. 27 attore) e e (cfr. doc. 28 attore) – CP_1 Pt_1 CP_2
in occasione della progettazione dei lavori di ristrutturazione della villetta dagli stessi
14 acquistata, con l'evidente intento di rivolgersi alla sua impresa edile per la relativa esecuzione, senza che poi si sia tuttavia giunti alla stipula del contratto per mancato raggiungimento di un accordo sul corrispettivo, come già sopra chiarito.
Oltre ai primi contatti in cui l' ha indicato alla il nominativo dell' Pt_1 CP_2 Per_1
poi effettivamente incaricato della direzione lavori (cfr. messaggi del 15/02/2021), vi sono i messaggi inviati dal ZZ all' nel giugno 2021 con richiesta di prendere parte Pt_1
ad un previsto sopralluogo per fargli vedere la casa di via Plauto, poi effettivamente concordato per il pomeriggio del 25 giugno 2021, anche con la progettista di interni di
Genova.
Si riporta uno stralcio della cronologia di messaggi intercorsi tra e per Pt_1 CP_1
prendere accordi in merito.
Successivamente, il ZZ ha richiesto la presenza dell' per effettuare un'ispezione del Pt_1
pavimento, come si evince dai messaggi intercorsi nel luglio 2021 e di cui si riporta il relativo stralcio.
Con successive mail inviate il 30/07/2021 e il 21/08/2021, la ha trasmesso CP_2
all' e all' i progetti relativi agli appartamenti al primo e al secondo piano Pt_1 Per_1
15 della palazzina di via Plauto per la presentazione del computo metrico, cui hanno fatto seguito successive mail con aggiornamento del progetto del 31/08/2021 e con trasmissione del progetto definitivo del 22/10/2021 e schema progettuale delle demolizioni/costruzioni del 02/12/2021.
Ad ulteriore conferma delle interlocuzioni contrattuali intercorse, nell'ottobre 2021 la ha trasmesso all' i dati che le aveva fornito il termotecnico per gli CP_2 Pt_1 Tes_2
isolamenti e il cappotto termico, con richiesta di procedere già all'ordine dei materiali occorrenti per portarsi avanti con le tempistiche, come si evince dallo scambio di messaggi del 18/10/2021 che di seguito si riporta.
Che i convenuti avessero intenzione di incaricare l'impresa dell'esecuzione dei Pt_1
lavori lo si evince anche dall'indicazione di tale ditta come esecutrice dei lavori nella documentazione tecnica depositata presso gli enti interessati.
Nella notifica preliminare ex art. 99 e all. XII d.lgs. 81/2008 l'impresa compare tra Pt_1
le imprese selezionate per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energico nella palazzina di via Plauto con committenti e CP_1
(cfr. doc. 6 e 7 attore). CP_2
16 L'impresa edile di è stata indicata quale costruttore nel deposito del Parte_1
progetto esecutivo presso il Comune di Forlì sottoscritto dal denunciante e CP_1
nella pratica SCIA del 10/03/2022 (cfr. doc. 9 attore).
Dovendo procedere all'abbattimento di alcuni alberi presenti nel cortile per eseguire i lavori di ristrutturazione, necessitante di specifica pratica comunale presentata dal e CP_1
di apertura del cantiere (lavori della cui esecuzione era stato conferito incarico alla ditta
Arte & Giardini S.r.l. con contratto del 01/03/2022), il ha chiesto all' di CP_1 Pt_1
presenziare a tale lavoro, come dimostra lo scambio di messaggi intercorso il 02/03/2022 che si riporta:
Anche i testi escussi hanno confermato la fattiva presenza dell' e le interlocuzioni da Pt_1
questi avute con le varie maestranze nella fase progettuale dei lavori.
, titolare della ditta incaricata dai coniugi CP_14 Controparte_3 CP_13
di realizzare l'impianto di climatizzazione, idrico e igienico-sanitario, nella sua deposizione, ha riferito che gli era stato da questi indicato che “per problematiche di natura termoidraulica avrei dovuto fare riferimento al progettista da loro incaricato mentre per questioni edili e murarie di fare riferimento al geom. . Ha poi aggiunto il teste che da quel che Pt_1
sapeva “era l che doveva fare il lavoro” e che aveva “già fatto un precedente lavoro per i Pt_1
signori insieme all e da quanto mi venne detto dal anche per questo lavoro ci CP_1 Pt_1 CP_1
sarebbe stato l Io sono stato contattato direttamente dal sig. . Pt_1 CP_1
Il ha poi riferito che, pur non ricordando la data, ricordava “di aver ricevuto nella CP_3
primavera 2022 una telefonata da che mi diceva di aver ricevuto l'incarico e che di lì a breve Pt_1
avrei dovuto fare l'allaccio per avere l'acqua in cantiere”, salvo poi precisare che “i lavori li ho poi eseguiti, mentre l'allaccio dell'acqua di cantiere non l'ho fatto io in quanto se ne è occupata la ditta edile incaricata dal e quando io sono andato in cantiere per eseguire i lavori di mia CP_1
competenza l'acqua vi era già”.
titolare della ditta Emurador con rapporti di collaborazione con Testimone_3
l' ha riferito di essere stato contattato dall' per eseguire gli assaggi, poi Pt_1 Pt_1
effettivamente eseguiti sul marciapiede e passi carrai e all'interno dell'immobile, su pareti
17 e pavimento sia del piano terra che negli appartamenti. Il teste ha spiegato che era stato l' a dargli l'incarico e a farlo entrare, essendo in possesso di un mazzo di chiavi Pt_1
(riconosciuto in quello prodotto agli atti dall'attore) e avendogli riferito di aver ricevuto l'incarico dai , con i quali tuttavia lui non aveva mai direttamente parlato. CP_13
La circostanza è stata confermata anche dal teste libero professionista Testimone_4
con rapporti di frequente collaborazione con l'impresa il quale ha riferito di essere Pt_1
stato presente durante l'esecuzione degli assaggi nei muri e pavimenti, effettuati insieme al muratore, e che nell'occasione era stato l' ad aprire l'immobile con un mazzo di Pt_1
chiavi in suo possesso (riconoscendo il mazzo di chiavi prodotto agli atti) non essendo presenti il e la CP_1 CP_2
In particolare, il rispondendo al Cap. 21 di parte attrice, ha confermato di aver CP_9
eseguito, su mandato di le verifiche per il progetto del sistema di scarico, verifica Pt_1
delle quote, etc. e di aver redatto il progetto esecutivo, per il quale era stato pagato da come da fattura prodotta in atti Pt_1
Il teste , ha poi confermato che era stato incaricato da di portare presso Tes_3 Pt_1
tale immobile le attrezzature per allestire il cantiere, precisando a tale riguardo: “Avevo portato diverse attrezzature e quelle più di valore, come il montacarichi ed altro, li avevamo messi in garage chiuse a chiavi, visto che avevamo le chiavi. Vi erano ponteggi, zavorre, puntelli, tubi innocenti e morsetti, lamiere, tubi corrugati, cestone in ferro e quanto occorreva per allestire il cantiere e montare le impalcature”. Il ha anche riferito che “Il cantiere poi non è Tes_3
stato allestito e le impalcature non sono state montate perché il lavoro non si è più fatto e sono andato a ritirare tutto verso fine aprile 2022 ma non ricordo esattamente la data. Non so dire se fosse maggio piuttosto che aprile”.
Le attrezzature e i materiali dallo stesso portati in cantiere sono stati riconosciuti in quelli raffigurati nelle fotografie prodotte quale doc. 26 di parte convenuta (dossier fotografico), salvo precisare che in caso di avvio del cantiere ne sarebbe servito altro.
Anche il direttore lavori nella sua deposizione, ha confermato che Persona_1
l'intenzione dei convenuti era di affidare i lavori all'impresa e che, in tale Pt_1
prospettiva, erano stati fatti vari sopralluoghi dall' due anche in sua presenza, Pt_1
precisando che tali “sopralluoghi servivano per verificare le condizioni dell'immobile e fare la progettazione delle opere da eseguire”.
18 In particolare, l' ha ricordato di essere stato presente ai sondaggi che avevano Per_1
riguardato i muri e una piccola zona del pavimento, precisando anche che “era stato fatto un sondaggio per verificare lo spessore del pavimento e capire se era possibile realizzare l'impianto a pavimento e sicuramente se ne è parlato anche con l nel corso degli incontri che ci sono stati” Pt_1
e che altro sopralluogo era stato fatto con AL (ditta che si è occupata dell'ascensore) per definire la posizione del macchinario in cui era presente anche Pt_1
Ciò era avvenuto “nella fase del preventivo e della progettazione preliminare finalizzata anche alla quotazione dei prezzi”.
Da tali elementi emerge con evidenzia che l' abbia concretamente svolto una serie di Pt_1
attività preliminari e prodromiche all'avvio dei lavori, fornendo anche aiuto e consulenza ai convenuti nel reperimento delle varie maestranze, presenziando ai sopralluoghi, interfacciandosi con l'arch. per la predisposizione dei computi metrici, il tutto Per_1
nella seria prospettiva, avallata dal comportamento tenuto dai convenuti, di ottenere l'incarico per la realizzazione dei lavori.
Pur non essendo stato poi stipulato il contratto d'appalto per mancato raggiungimento dell'accordo sulle condizioni economiche (ribadendo quanto già sopra esposto, si evidenzia che tali elementi non sono sufficienti a comprovare l'avvenuta stipula di un contratto d'appalto e le dichiarazioni testimoniali sulla questione dell'avvenuto conferimento dell'incarico all' sono irrilevanti e non idonee a fornire la conferma di Pt_1
tale assunto, in quanto tutte de relato actoris e nessuna per conoscenza diretta), deve in ogni caso ritenersi accertato il diritto di parte attrice a ricevere il pagamento, a titolo di indennizzo, per quanto svolto. Ciò non per una responsabilità precontrattuale dei convenuti nelle trattive, non essendo configurabile un loro comportamento contrario a buona fede come prevede l'art. 1337 c.c., posto che la mancata stipula del contratto è giustificata dalla ritenuta eccessività delle condizioni economiche, ma facendo analogica applicazione del disposto dell'art. 1328 c.c., qualificando le richieste dei convenuti formulate nei confronti dell'impresa e il suo diretto coinvolgimento nella fase di Pt_1
progettazione dei lavori di ristrutturazione, in termini di “proposta” di conclusione di un contratto d'appalto, con dovere, in caso di revoca della proposta – che nel caso in esame è configurabile nella mancata conclusione del contratto ed affidamento dei lavori ad altra
19 ditta – ad indennizzare la controparte per le sese e le perdite subite per aver iniziato l'esecuzione.
Non è, infatti, sostenibile che l' abbia operato a titolo di amicizia, essendo stato Pt_1
interpellato dai convenuti nella sua qualità di titolare di un'impresa edile alla quale erano intenzionati ad affidare i lavori di ristrutturazione, cosa poi non avvenuta in quanto l'offerta economica di cui al preventivo del 20/03/2022, ancorché ribassata rispetto alla prima, è stata valutata troppo onerosa.
I convenuti si sono tuttavia giovati delle prestazioni fornite dall' che andranno, Pt_1
quindi, indennizzate.
Con riguardo alla quantificazione dell'indennizzo, l' ha prodotto alcune fatture di Pt_1
spesa.
Tra queste è sicuramente indennizzabile quella sostenuta per far eseguire alla ditta l'esecuzione dei rilievi delle fognature e linee esterne presso il cantiere Testimone_4
di via Plauto, pari a € 3.780 di cui è stato provato il pagamento (doc. 30) e l'avvenuta esecuzione, come confermato dal teste.
Quanto invece alle fatture per l'acquisto di materiali e in particolare il doc. 25 relativo all'acquisto dalla FR SA di materiali per la realizzazione del cappotto esterno per un imponibile di € 14.034,05 (fattura del 17/03/2022) e di € 837,90 (fattura del
15/03/2022), trattandosi, come emerge dalla descrizione delle fatture, di materiali normalmente in uso per l'edilizia – peraltro molto ricercati in quel periodo per il notorio aumento di lavori di realizzazione di cappotti esterni per l'efficientamento energetico degli edifici fruendo delle agevolazioni fiscali – non è provato che gli stessi siano stati ordinati su misura e che fossero quindi utilizzabili solo nel cantiere dei convenuti, senza possibilità di essere riutilizzati in altri cantieri.
Tale circostanza è stata infatti solo affermata nella comparsa conclusionale ma non provata, posto che le fatture della FR SA non sembrano affatto riguardare la fornitura di spallette per le finestre su misura ma la fornitura di specifico materiale per la realizzazione del cappotto.
D'altra parte, l'attore non ha fornito alcuna prova di avere ancora tale merce in giacenza nel proprio magazzino e di aver quindi subito un danno.
20 La stessa valutazione va fatta per le fatture della MT datate 11/02/2022 e 15/03/2022
(doc. 26) relative a “Aeropan 14000x720 gr. 20MM” per un corrispettivo complessivo di €
15.000 quanto all'imponibile, di cui è stata peraltro fornita prova di pagamento solo per
€ 2.745 senza prova di effettiva avvenuta consegna del materiale ordinato o di impossibilità di riutilizzo.
Tenuto conto delle prestazioni, anche di consulenza, svolte dall' non rientranti tra Pt_1
quelle funzionali alla predisposizione del preventivo e di cui i convenuti hanno indubbiamente beneficiato (quali la predisposizione dei documenti necessari per consentire l'apertura del cantiere e l'avvio dei lavori di potatura, l'effettuazione dei sondaggi al pavimento e ai muri, l'assistenza a sopralluoghi con alcune maestranze per i rilievi e lavori preliminari, compresa la potatura degli alberi), e l'iniziale allestimento del cantiere, poi rimosso a seguito della mancata stipula del contratto, l'indennizzo allo stesso spettante va equitativamente quantificato, senza alcuna necessità di effettuare una CTU, in € 16.500, importo comprensivo anche delle spese sostenute per il pagamento del documentate in € 3.780, e determinato applicando una percentuale del 2,2% CP_3
(la stessa utilizzata dall'attore nella sua quantificazione) sull'importo dei lavori in base all'ultimo preventivo di € 571.000, con arrotondamento.
I convenuti vanno dunque condannati a corrispondere all'impresa edile la somma Pt_1
di € 16.500.
Le spese vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto del rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda su cui hanno insistito i convenuti e del fatto che la domanda è stata sostanzialmente accolta nella stessa misura della proposta conciliativa, non accettata dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta da Parte_1
con citazione notificata nei confronti di e , CP_1 CP_2
rispettivamente in data 27/12/2022 e 24/04/2023, così provvede: ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta, in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti e a corrispondere CP_1 CP_2
21 all' la somma di € 16.500 oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Forlì, lì 20/08/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Forlì
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa BARBARA VACCA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 3548/2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. MAMBELLI MASSIMO (c.f. e dall'avv. C.F._1
BOSCHETTI CHIARA (c.f. ), ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il loro studio legale sito a Forlì, Piazza Aurelio Saffi n. 32
ATTORE
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 CP_2
rappresentati e difesi dall'avv. RANIERI FRANCESCO (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito a C.F._5
Forlì, C.so Garibaldi n. 54
CONVENUTI
CONCLUSIONI ATTORE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- accertato l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di appalto stipulato tra l'attrice e i sig.ri e , condannare questi ultimi per i titoli dedotti in CP_1 CP_2
narrativa al pagamento in favore dell'attrice di € 59.018,66, oltre al risarcimento del danno che verrà ritenuto di giustizia;
- in via subordinata istruttoria, previa revoca dell'ordinanza di rigetto, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse;
- con vittoria di spese”
CONCLUSIONI CONVENUTI: “ricordato il rifiuto opposto il 26/02/2024 della sola parte attrice alla proposta conciliativa ex art 185-bis, cpc, formulata dal Giudice con provvedimento 30/01/2024, accettata, se pur vanamente, dalle parti convenute con nota
23/02/2024 e dunque con necessaria applicazione degli effetti di cui all'articolo 91, I co., cpc, a carico della parte attrice;
ribadite tutte le eccezioni, istanze e deduzioni formulate in atti, ai verbali udienza e nelle note scritte depositate per le parti convenute, richiamati i documenti prodotti, ribadite altresì le richieste istruttorie formulate in memoria 183, VI co., n. 2, cpc, 22/12/2023 e non ammesse, si confermano le conclusioni formulate per il signor nella comparsa di CP_1
Costituzione e risposta 29/03/2023, come richiamate in memoria 183, VI co., n. 1, cpc,
21/12/2023, con le quali il detto convenuto chiede respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari di lite;
si confermano le conclusioni formulate per la signora nella comparsa di CP_2
Costituzione e risposta 22/09/2023, richiamate in memoria 183, VI co., n. 1,
21/12/2023, ribadita l'eccezione preliminare di improcedibilità formulata nella predetta
Comparsa di Costituzione e risposta, chiede respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari di lite”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (concisa esposizione)
(in breve solo Parte_1 Parte_2
ha convenuto in giudizio e premettendo che gli CP_1 CP_2
stessi nella primavera-estate 2021, avendogli in passato già commissionato lavori di
2 ristrutturazione e manutenzione di un appartamento sito in via F.lli Basini, gli avevano rappresentato l'intenzione di ristrutturare una palazzina bifamiliare di recente acquistata in via Plauto a Forlì e, a fronte della manifestata disponibilità, aveva eseguito svariati sopralluoghi su loro richiesta e in loro presenza, effettuando anche saggi e prendendo contatti con professionisti e imprese specializzate per l'esecuzione dei lavori.
In particolare, l'attrice ha riferito che, d'intesa e previa autorizzazione e nulla osta dei convenuti, aveva:
▪ eseguito saggi (della muratura portante e del pavimento) e rilievi (per le linee delle fognature e per le pareti da demolire) necessari per la redazione del progetto;
▪ incontrato ed effettuati confronti con la ditta Arte e Giardini, azienda di Imola, per definire l'architettura del cortile e progettare il sistema di irrigazione del giardino;
▪ incontrato ed effettuati confronti con la ditta ER LUX, per la progettazione degli impianti elettrici tradizionali, domotici e fotovoltaici;
▪ incontrato ed effettuati confronti con la ditta AL Ascensori e Montacarichi, per definire la collocazione dell'ascensore;
▪ incontrato ed effettuati confronti con la ditta per definire il progetto Controparte_3
e l'esatta posizione delle colonne di scarico, dorsali di adduzione delle linee idriche,
l'impianto di riscaldamento, le canne fumarie e di ventilazione delle cappe delle cucine;
▪ incontrato ed effettuati confronti con lo al Controparte_4
fine di determinare la tipologia di impianti da realizzare e verificare la possibilità per usufruire dei vantaggi fiscali del 110%;
▪ incontrato ed effettuati confronti con il Geom. dello Controparte_5 Controparte_6
per la messa a punto della pratica d'accesso al cosiddetto superbonus 110%;
[...]
▪ incontrato ed effettuati confronti con il sig. per definire Controparte_7 CP_8
i dettagli dei serramenti;
▪ unitamente all'Arch. incaricato della direzione lavori, effettuato saggi Persona_1
ai pavimenti alle pareti, sopralluoghi per verificare l'impianto di fognatura preesistente nonché coperture, linee elettriche, del gas, dell'acqua, la presenza (rinvenuta) di strutture in eternit e lo stato della cisterna interrata, degli scarichi neri;
▪ sempre assieme all'Arch. partecipato ed incontrato i progettisti d'interni ed il Per_1
termotecnico, per definire la disposizione degli interni e degli impianti termoidraulici;
3 ▪ incontrato ed effettuati confronti con l'Ing. incaricato della direzione Tes_1
Lavori Strutturali, per definire modalità di progettazione e particolari costruttivi della fossa;
▪ partecipato a svariati incontri presso lo cui era affidata la gestione ed il Controparte_9
rilievo delle fognature;
▪ incontrato ed effettuati confronti con la ditta IO MP elettrici per un preventivo dell'impianto elettrico;
▪ effettuati confronti con la ditta della Virtual PH per avere una visualizzazione tridimensionale delle varie progettazioni;
▪ effettuati confronti con la ditta . che avrebbe realizzato l'impianto CP_10
fotovoltaico;
▪ partecipato a svariati incontri e sopralluoghi l'impresa RU TT di RU
RL per l'esecuzione del termocappotto e degli isolamenti;
▪ acquistato presso M.T. per la realizzazione del cappotto;
Controparte_11
▪ acquistato presso l'azienda FR SA tutto il materiale isolante e gli accessori per il termo cappotto;
▪ effettuati confronti con la sig.ra dello per la Parte_3 Controparte_12
disposizione degli interni;
▪ commissionato all'impresa E Murador il trasporto in cantiere delle attrezzature per inizio lavori.
L'attrice ha altresì precisato che, una volta definito l'intervento da realizzare, i convenuti gli avevano commissionato l'esecuzione di opere e l'acquisto di materiali preliminari e in data 13/02/2022 era stato trasmesso loro il computo metrico, confezionato ai fini delle agevolazioni del c.d. “superbonus 110%” sulla base del prezziario D.E.I. del primo semestre 2021, cui aveva fatto seguito il 05/03/2022 un'integrazione relativa ad ulteriori opere commissionate dai convenuti e, per la precisione, la finitura intonaco premiscelato, fondo impregnante all'acqua fissativo, struttura in legno lamellare, finitura rigata cappotto, carotaggi diam. 100/150, fornitura posa controtelaio in abete per porte interne, demolizione struttura in calcestruzzo, e in data 07/03/2022 il preventivo con gli interventi necessari per portare a termine l'appalto ma non rientranti nel superbonus, con successiva apertura del cantiere.
4 La società attrice ha ulteriormente dedotto che il 10/03/2022 i committenti avevano depositato SCIA dagli stessi sottoscritta, in cui l' era indicata come Parte_1
appaltatrice, il cui nome figurava in tutta la modulistica allegata, nella pratica sismica e nel cartello di cantiere e che il 21/03/2022 era stato inviato il preventivo riepilogativo dei prezzi già condivisi e contenuti nei computi metrici. Benché i lavori preliminari, già iniziati, stessero proseguendo, ha lamentato l' che dalla fine di aprile 2022 i Pt_1
committenti avevano cessato ogni comunicazione, interrompendo i contatti telefonici ed omettendo di rispondere alle sue chiamate e richieste di incontro, tanto che in data
05/05/2022 aveva segnalato di aver chiuso e messo in sicurezza il cantiere per l'impossibilità di proseguire i lavori e con p.e.c. del 06/05/2022 aveva quantificato le competenze maturate per quanto già fino ad allora eseguito e i materiali acquisti, per complessivi € 59.018,66, precisando che al saldo di tale importo avrebbe provveduto a liberare il cantiere e restituito le chiavi.
A fronte del rifiuto dei convenuti di provvedere al pagamento ed avendo gli stessi eccepito di aver rifiutato il preventivo, contestando così la stessa avvenuta conclusione di un contratto d'appalto e l'illegittima apposizione di lucchetti ai passi carrai della loro proprietà, l' dopo uno scambio di corrispondenza tra i rispettivi legali, ha Parte_1
avviato il presente giudizio per chiedere, previo accertamento dell'avvenuto recesso unilaterale da parte dei convenuti dal contratto d'appalto, la loro condanna al rimborso delle spese sostenute e dei lavori eseguiti nonché al risarcimento del danno per mancato guadagno per l'importo indicato di € 59.018,66.
si è costituito con comparsa depositata il 29/03/2023 contestando la CP_1
ricostruzione dei fatti attore e la domanda proposta, di cui ha chiesto il rigetto.
Il ha riferito che unitamente alla moglie avendo acquistato una CP_1 CP_2
villetta da ristrutturare e cercando un progettista e direttore lavori che potesse seguirli nella ristrutturazione di tutto l'immobile, dirigesse i lavori, redigesse il capitolato delle opere e portasse avanti la pratica per l'ottenimento del bonus 110%, su indicazione di
, titolare della Ditta IV ER & C. S.a.s. di Galeata, da loro già Parte_1
conosciuto per precedenti lavori, si erano rivolti all'arch. di Forlì ed Persona_1
avevano altresì richiesto all'impresa di formulare un'offerta economica, Pt_1
5 sottoponendogli i progetti delle varie lavorazioni al fine di poter presentare un computo metrico, previa effettuazione dei necessari rilievi e sopralluoghi.
Il ha evidenziato che nel febbraio 2022 l' aveva sottoposto loro un CP_1 Parte_1
preventivo di € 369.000, comunicando subito dopo che in tale preventivo mancavano alcune voci da integrare e chiedendo, al contempo, in attesa di sottoporre l'integrazione del preventivo, di poter depositare nel giardino della casa alcune attrezzature e materiali dismessi da altro cantiere per non riportarli a Galeata, come in effetti avvenuto, avendo l' depositato nell'area cortilizia un vecchio cassone arrugginito, qualche tubo per le Pt_1
impalcature anch'essi arrugginiti, reti metalliche non poste in opera e alcuni sacchetti di materiali per costruzioni edili. Ha aggiunto il convenuto che il 10/03/2022 era stata formalmente aperta la pratica edilizia con comunicazione presso l'arch. e la ditta Per_1
era stata effettivamente indicata nella SCIA-CILA, stante l'urgenza di abbattere gli Pt_1
alberi del giardino, operazione eseguita da altra ditta in data 15/03/2022.
Ha inoltre riferito il che in data 15/03/2022 l' aveva trasmesso CP_1 Parte_1
l'annunciata integrazione al preventivo del 12/02/2022, inserendovi le voci “Opere aggiuntive Dei” e “Opere di completamento” ed applicando un aumento del 7,3% sul totale per un lamentato aumento costi, aumentando l'offerta economico all'importo totale di € 640.000 che, tuttavia, non era stato da loro accettato in quanto ritenuto dai loro tecnici fuori mercato e inidoneo ad essere asseverato ai fini della pratica relativa alla detrazione del 110%, come spiegato nel corso di un incontro tenutosi tra le parti, anche alla presenza dell'arch. cui aveva fatto seguito una riduzione dell'offerta a € Per_1
571.000 comunicata a mezzo messaggio WhatsApp del 21/03/2022. Avendo ricevuto dai tecnici incaricati di seguire le pratiche delle agevolazioni fiscali conferma che tali importi non erano asseverabili, in quanto fuori mercato, il ha precisato di aver comunicato CP_1
telefonicamente all' la sera del 23/03/2022 la non accettazione della sua offerta e il Pt_1
successivo reperimento di altra impresa che aveva proposto la realizzazione dei lavori al costo di € 390.000 con sottoscrizione del contratto d'appalto in data 09/05/2022.
Il ha evidenziato di aver immediatamente contestato con p.e.c. dell'11/05/2022 la CP_1
richiesta dell' di pagamento della somma di ca. € 59.000, negando l'avvenuta Pt_1
conclusione di un qualsiasi rapporto contrattuale, diffidandolo dall'immediata liberazione dell'area cortilizia e rilevando l'illegittima apposizione di lucchetti ai cancelli
6 dei passi carrai di accesso alla proprietà, cui erano seguite scambi di missive dei rispettivi legali e lo sgombro del cantiere con rimozione dei lucchetti, senza tuttavia raggiungimento di un accordo sull'aspetto economico, stante l'abissale differenza tra gli importi, quantificati dal proprio tecnico in € 930 rispetto a quanto richiesto dall' Pt_1
Alla prima udienza del 19/04/2023, dato atto del mancato perfezionamento della notifica alla convenuta , è stata ordinata la rinnovazione della notifica con CP_2
rinvio alla successiva udienza del 18/10/2023, poi rinviata d'ufficio per impedimento al
23/10/2023.
Con comparsa depositata il 22/09/2023 si è costituita sollevando in CP_2
via preliminare eccezione di improcedibilità della causa nei suoi confronti in quanto la prima notifica doveva considerarsi inesistente e non nulla e come tale non sanabile. In via subordinata nel merito, si è riportata al contenuto della difesa del marito di cui ha CP_1
replicato il contenuto.
In esito all'udienza del 23/10/2023, su istanza delle parti, sono stati concessi i termini ex art. 183, 6° co. c.p.c. con deposito delle relative memorie e rinvio all'udienza del
17/01/2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza del 30/01/2024 sono state parzialmente ammesse le richieste istruttorie formulate dalle parti ed è stata formulata proposta conciliativa, che, pur accettata dai convenuti, non è stata accettata dall'attore.
La causa è stata quindi istruita con l'interpello delle parti e l'escussione di alcuni testi sentiti alle udienze dell'08/05/2024, 10/07/2024 e 16/10/2024.
Respinta con ordinanza del 19/10/2024 l'istanza di espletamento di una CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/04/2025, con sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Con ordinanza in parti data, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini per il deposito delle conclusioni e repliche, ritualmente svolte.
Va anzitutto esaminata, e respinta, l'eccezione di improcedibilità della domanda nei confronti della per asserita inesistenza della prima notifica e conseguente CP_2
insanabilità della stessa.
Contrariamente a quanto eccepito, parte attrice ha documentato di aver eseguito la
7 notifica in proprio al e alla presso l'indirizzo di loro residenza in via Plauto CP_1 CP_2
n. 17 Forlì con raccomandate AR di cui ha indicato i rispettivi numeri di spedizione come da stralcio che si riporta e depositato le relative ricevute di accettazione.
Non contestata l'avvenuta rituale notifica al ZZ, ritirata il 27/12/2022, nel corso della prima udienza, a fronte della mancata costituzione della e della mancata prova CP_2
del valido completamento del processo notificatorio avviato in data 12/12/2022 e conclusosi il 23/12/2022 con la mancata consegna per irreperibilità, essendo risultata sconosciuta all'indirizzo e non presente il nome nei campanelli e buchette (come si evince dal doc. 33 prodotto dall'attore), è stata disposta la rinnovazione della notifica.
La circostanza che nella cartolina postale di ritorno della notifica alla , accanto alla CP_2
data di avvenuto deposito del 23/12/2022, non risulti indicata dal postino la data di avvenuta spedizione della raccomandata con avviso del deposito (come invece avvenuto per la notifica al , non rende la notifica inesistente ma solo nulla ed incompleta. Ciò CP_1
anche nell'ipotesi in cui tale adempimento non fosse stato eseguito.
Peraltro, dal citato doc. 33 emerge che dopo tale tentativo di notifica, è stata tentata una seconda notifica alla a mezzo Ufficiale giudiziario in data 10/01/2023 non CP_2
andata a buon fine per assenza, con invio della raccomandata ex art. 140 c.p.c. in pari data.
8 A fronte di ciò, alla prima udienza del 19/04/2023, stante la mancata prova dell'avvenuta notifica alla né è stata disposta la rinnovazione, eseguita con ricevuta a mani del CP_2
marito convivente in data 24/04/2023 nel rispetto del termine perentorio assegnato.
In esito a tale rinnovazione della notifica (cui è seguita la costituzione in giudizio anche della , alcun vizio di validità della stessa è configurabile e il contraddittorio risulta CP_2
ritualmente integrato.
Si aggiunge, peraltro, che quandanche si volesse ritenere inesistente la prima notifica, la successiva notifica validamente effettuata ha consentito di integrare correttamente il contraddittorio anche nei confronti della litisconsorte necessaria con CP_2
l'unica conseguenza che per quest'ultima gli effetti processuali e sostanziali della domanda si sarebbero verificati solo dalla seconda e non dalla prima notifica. Ciò non rende certamente improcedibile il giudizio, né si sono verificate prescrizioni o decadenze.
Ciò precisato e respinta l'eccezione, passando all'esame della domanda proposta dall' si rileva che la stessa è solo parzialmente fondata e può, quindi, Parte_1
trovare accoglimento nei ristretti limiti di seguito esposti.
All'esito dell'istruttoria può infatti ritenersi provato unicamente il fatto che tra le parti vi siano stati accordi preliminari prodromici al conferimento dell'incarico all'Impresa edile di procedere alla ristrutturazione della palazzina di via Plauto, acquistata dai Parte_1
coniugi , senza che tuttavia si sia mai giunti all'effettiva stipula e CP_13
perfezionamento di un contratto d'appalto.
Pur essendo innegabile che la stipula di un contratto d'appalto non richieda la forma scritta, né ad substantiam per la sua validità né ad probationem per la sua prova, deve nondimeno evidenziarsi che costituisce prassi diffusa e costante nel settore, soprattutto in caso di lavori di una certa consistenza economica come quelli in esame, che gli accordi contrattuali vengano pattuiti per iscritto, quanto meno in relazione agli aspetti essenziali e alle condizioni economiche, di norma racchiuse nei capitolati di spesa e computi metrici.
Nel caso in esame non solo non è stato mai stipulato un contratto d'appalto ma non è stato neppure mai raggiunto – o fornita la prova dell'avvenuto raggiungimento – un accordo sulle condizioni economiche, tanto che il preventivo finale predisposto dall' contenente l'offerta economica per l'esecuzione ei lavori, inviato ai Parte_1
convenuti in data 20/03/2022 all'esito della compilazione di vari computi metrici e ella
9 revisione di un primo preventivo, non è mai stato accettato con la sottoscrizione di tali condizioni.
Agli atti risultano prodotti, quali docc. 2, 3 e 4 di parte attrice, tre computi metrici estimativi predisposti dal direttore lavori arch. e “prezzati” dall' Per_1 Parte_1
esponenti quello datato 12/02/2022 un totale lavori di € 369.000, quello datato
05/03/2022, con opere aggiuntive non presenti nel primo computo estimativo, di ulteriori € 57.074,82 e quello datato 07/03/2022 con le “opere non contemplate nel prezziario ufficiale” per ulteriori € 171.000.
All'esito della compilazione dei computi metrici, in data 15/03/2022 l ha Pt_1
sottoposto ai convenuti un preventivo che, sommando le voci dei suddetti tre computi estimativi e inserendo una maggiorazione di ca. € 43.000 per l'aumento dei costi di acquisto delle materie prime e trasporti, conteneva un'offerta economica di € 640.000
(cfr. doc. 14 parte convenuta).
Pacifica la circostanza che tale preventivo non sia stato accettato e ne sia stata chiesta una revisione, risulta prodotto da entrambe le parti un secondo preventivo predisposto dall' datato 20/03/2022, contenente una revisione della precedente Parte_1
offerta, in cui veniva esposto un importo complessivo dei lavori di € 571.290, determinato dalla sommatoria dei tre computi metrici, con alcune riduzioni e una maggiorazione per l'aumento dei costi di acquisto delle materie prime e trasporti ridotta a
€ 21.790 (la metà di quella inizialmente prevista) con nuova formulazione, in calce a tale preventivo, dell'offerta economica finale di € 571.000, come da stralcio del documento che, per comodità espositiva, di seguito si riporta________________________________
10 Tale offerta non risulta, tuttavia, essere mai stata accettata dai convenuti e il doc. 21 prodotto dall'attore, a dispetto della denominazione utilizzata dal difensore nell'elenco delle produzioni documentali, non costituisce affatto “l'elenco delle condizioni
11 contrattuali concordate tra le parti”, ma è solo un riepilogo dell'offerta economica formulata dall'impresa su carta intestata e sottoposta ai coniugi , come Pt_1 CP_13
si rileva dal semplice esame di tale documento, privo di qualsiasi sottoscrizione e che per comodità di esame di seguito si riporta
Tale preventivo con l'offerta economica è stato trasmesso dall' al ZZ in data Pt_1
21/03/2022, come dimostra lo scambio di messaggi via whatsapp prodotto da entrambi
(cfr. doc. 27 attore e doc. 15 convenuti), al quale il ha risposto riferendo di aver CP_1
inoltrato il documento anche al resto della famiglia e comunicandogli che si sarebbero risentiti nel pomeriggio.
Tale offerta economica non è mai stata accettata dai convenuti, avendola ritenuta, anche previo confronto con i propri tecnici, ancora eccessiva e con prezzi superiori a quelli dei prezziari ufficiali, cosa che avrebbe precluso, per l'eccedenza, l'ammissione ai benefici fiscali del c.d. “superbonus”.
Su tale punto vi è stata una chiara conferma testimoniale.
12 Anche senza considerare le dichiarazioni testimoniali dei rispettivi padri dei convenuti a conferma che il preventivo non era stato accettato, come comunicato all' nel corso di Pt_1
una telefonata, sono concludenti quelle dei due tecnici.
Il teste , progettista termotecnico dei lavori e asseveratore per Testimone_2
l'ecobonus, rispondendo al Cap. 10 di parte convenuta (“Vero che i tecnici dei Sigg.ri e esaminata l'offerta della ditta di cui al doc. 14, riferivano che CP_1 CP_2 Pt_1
secondo loro l'importo del preventivo eccedeva i parametri di asseverabilità relativi alla detrazione del 110%?”), ha riferito: “oltre al preventivo che mi viene mostrato vi era un computo metrico con i prezzi esposti da prezziario ufficiale DEI da cui si evince che i prezzi formulati dalla ditta erano superiori a quelli limite da prezziario e quindi non sarebbero stati ammessi alla Pt_1
detrazione fiscale perché per accedere al bonus fiscale i prezzi devono essere pari o inferiori a quelli dei prezziari ufficiali” e, in risposta al Cap. 14 (“ Vero che in data 23.03.2022 si svolgeva un incontro presso (ditta progettista degli impianti nella villetta di via Plauto 17, CP_4
Forlì), alla presenza del Perito sig. (Clima.Pro), dell'Arch. Testimone_2 Per_1
(progettista lavori architettonici, nonché estensore del computo metrico 30.12.2021) e del sig. nel quale incontro detti tecnici ribadivano che diverse voci del CP_1
preventivo 20/21.3.2022, non potevano essere ricomprese nel 110% e che il complesso del preventivo era ritenuto fuori mercato?”), ha riferito: “ il doc. 15 che mi viene mostrato è il computo metrico di cui ho detto prima e ribadisco che ciò che sfora dai prezziari non è ammesso ai benefici fiscali e in quel computo metrico il totale complessivo era superiore a quello del prezziario.
Ciò avrebbe comportato la riduzione del bonus fiscale al limite massimo dei prezzi dei prezziari ufficiali. Non ricordo la data dell'incontro ma l'incontro vi è stato tra me, e Preciso Per_1 CP_1
che la parola “fuori mercato” io non la uso perché non è un parametro indicativo, soprattutto dopo
l'avvento del bonus 110% che ha alterato i valori del mercato. Posso dire che quel preventivo aveva un valore di ca. 10% superiore a quello dei prezziari ufficiali”.
Anche il teste direttore dei lavori, nella sua deposizione, oltre a riferire Persona_1
di ricordare tale incontro con il e che quest'ultimo aveva effettuato una analisi Tes_2
economica più dettagliata con le voci ricomprendibili nel bonus fiscale da quelle escluse, ha confermato che nella nuova offerta, prezzata dall' sulla base del computo metrico Pt_1
che lui aveva predisposto, “per alcune voci erano stati indicati prezzi, soprattutto per le assistenze agli impianti, in maniera spropositata rispetto alle richieste dei clienti”.
13 A riprova di ciò, nel maggio 2022 i convenuti hanno documentato che, dopo aver comunicato telefonicamente la non accettazione dell'offerta, avevano affidato le opere di ristrutturazione ad altra ditta, nel frattempo reperita, sottoscrivendo con la stessa in data
09/05/2022 il relativo contratto d'appalto al prezzo complessivo di € 390.000.
D'altra parte, si evidenzia che lo stesso non ha mai effettivamente ritenuto concluso Pt_1
il rapporto contrattuale con la stipula di un contratto, tanto che nella stessa email inviata il 06/05/2022, in cui ha formalizzato la richiesta di pagamento delle spettanze maturate preannunciando l'emissione della relativa fattura, ha allegato un “consuntivo per consulenza alla progettazione, lavori edili per assaggi ed impianto cantiere, acquisto materiali per vs. conto, relativamente al fabbricato ubicato in Forlì, via Plauto n. 17”, descrivendo poi nel dettaglio le relative voci, senza mai fare riferimento all'avvenuta conclusione di un contratto d'appalto e al recesso dallo stesso.
In ogni caso, dall'istruttoria svolta non è emersa la prova che tra le parti sia mai stato concluso un contratto d'appalto e, in particolare, raggiunto l'accordo su un elemento essenziale del contratto quale è il corrispettivo per i lavori da eseguire ed anzi vi è prova che l'ultima offerta economica formulata il 20/03/2022 e trasmessa il giorno successivo non è mai stata accettata dai convenuti.
Si aggiunge, inoltre, che, il marzo 2022 non vi è prova che siano state compiute ulteriori attività da parte dell' in quanto tutte quelle dallo stesso indicate sono antecedenti, Pt_1
salva la chiusura e poi rimozione dell'iniziale allestimento del cantiere.
Va dunque senz'altro esclusa la conclusione tra le parti di un contratto d'appalto e, di conseguenza, una responsabilità di tipo contrattuale per il recesso dal contratto.
Peraltro, come era già stato anticipato in occasione della formulazione della proposta conciliativa poi non accettata da parte attrice (a fronte, invece, dell'avvenuta accettazione da parte dei convenuti), la documentazione prodotta agli atti, e la stessa istruttoria orale svolta, dimostrano in maniera inequivoca che già nel primo semestre 2021 i convenuti avevano contattato l' – che conoscevano già da tempo, avendogli in passato, nel Pt_1
2018, affidato lavori di manutenzione e ristrutturazione di un appartamento, e con il quale avevano anche un rapporto amicale, come dimostra lo scambio di messaggi tra Pt_1
e anche solo per auguri (cfr. doc. 27 attore) e e (cfr. doc. 28 attore) – CP_1 Pt_1 CP_2
in occasione della progettazione dei lavori di ristrutturazione della villetta dagli stessi
14 acquistata, con l'evidente intento di rivolgersi alla sua impresa edile per la relativa esecuzione, senza che poi si sia tuttavia giunti alla stipula del contratto per mancato raggiungimento di un accordo sul corrispettivo, come già sopra chiarito.
Oltre ai primi contatti in cui l' ha indicato alla il nominativo dell' Pt_1 CP_2 Per_1
poi effettivamente incaricato della direzione lavori (cfr. messaggi del 15/02/2021), vi sono i messaggi inviati dal ZZ all' nel giugno 2021 con richiesta di prendere parte Pt_1
ad un previsto sopralluogo per fargli vedere la casa di via Plauto, poi effettivamente concordato per il pomeriggio del 25 giugno 2021, anche con la progettista di interni di
Genova.
Si riporta uno stralcio della cronologia di messaggi intercorsi tra e per Pt_1 CP_1
prendere accordi in merito.
Successivamente, il ZZ ha richiesto la presenza dell' per effettuare un'ispezione del Pt_1
pavimento, come si evince dai messaggi intercorsi nel luglio 2021 e di cui si riporta il relativo stralcio.
Con successive mail inviate il 30/07/2021 e il 21/08/2021, la ha trasmesso CP_2
all' e all' i progetti relativi agli appartamenti al primo e al secondo piano Pt_1 Per_1
15 della palazzina di via Plauto per la presentazione del computo metrico, cui hanno fatto seguito successive mail con aggiornamento del progetto del 31/08/2021 e con trasmissione del progetto definitivo del 22/10/2021 e schema progettuale delle demolizioni/costruzioni del 02/12/2021.
Ad ulteriore conferma delle interlocuzioni contrattuali intercorse, nell'ottobre 2021 la ha trasmesso all' i dati che le aveva fornito il termotecnico per gli CP_2 Pt_1 Tes_2
isolamenti e il cappotto termico, con richiesta di procedere già all'ordine dei materiali occorrenti per portarsi avanti con le tempistiche, come si evince dallo scambio di messaggi del 18/10/2021 che di seguito si riporta.
Che i convenuti avessero intenzione di incaricare l'impresa dell'esecuzione dei Pt_1
lavori lo si evince anche dall'indicazione di tale ditta come esecutrice dei lavori nella documentazione tecnica depositata presso gli enti interessati.
Nella notifica preliminare ex art. 99 e all. XII d.lgs. 81/2008 l'impresa compare tra Pt_1
le imprese selezionate per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energico nella palazzina di via Plauto con committenti e CP_1
(cfr. doc. 6 e 7 attore). CP_2
16 L'impresa edile di è stata indicata quale costruttore nel deposito del Parte_1
progetto esecutivo presso il Comune di Forlì sottoscritto dal denunciante e CP_1
nella pratica SCIA del 10/03/2022 (cfr. doc. 9 attore).
Dovendo procedere all'abbattimento di alcuni alberi presenti nel cortile per eseguire i lavori di ristrutturazione, necessitante di specifica pratica comunale presentata dal e CP_1
di apertura del cantiere (lavori della cui esecuzione era stato conferito incarico alla ditta
Arte & Giardini S.r.l. con contratto del 01/03/2022), il ha chiesto all' di CP_1 Pt_1
presenziare a tale lavoro, come dimostra lo scambio di messaggi intercorso il 02/03/2022 che si riporta:
Anche i testi escussi hanno confermato la fattiva presenza dell' e le interlocuzioni da Pt_1
questi avute con le varie maestranze nella fase progettuale dei lavori.
, titolare della ditta incaricata dai coniugi CP_14 Controparte_3 CP_13
di realizzare l'impianto di climatizzazione, idrico e igienico-sanitario, nella sua deposizione, ha riferito che gli era stato da questi indicato che “per problematiche di natura termoidraulica avrei dovuto fare riferimento al progettista da loro incaricato mentre per questioni edili e murarie di fare riferimento al geom. . Ha poi aggiunto il teste che da quel che Pt_1
sapeva “era l che doveva fare il lavoro” e che aveva “già fatto un precedente lavoro per i Pt_1
signori insieme all e da quanto mi venne detto dal anche per questo lavoro ci CP_1 Pt_1 CP_1
sarebbe stato l Io sono stato contattato direttamente dal sig. . Pt_1 CP_1
Il ha poi riferito che, pur non ricordando la data, ricordava “di aver ricevuto nella CP_3
primavera 2022 una telefonata da che mi diceva di aver ricevuto l'incarico e che di lì a breve Pt_1
avrei dovuto fare l'allaccio per avere l'acqua in cantiere”, salvo poi precisare che “i lavori li ho poi eseguiti, mentre l'allaccio dell'acqua di cantiere non l'ho fatto io in quanto se ne è occupata la ditta edile incaricata dal e quando io sono andato in cantiere per eseguire i lavori di mia CP_1
competenza l'acqua vi era già”.
titolare della ditta Emurador con rapporti di collaborazione con Testimone_3
l' ha riferito di essere stato contattato dall' per eseguire gli assaggi, poi Pt_1 Pt_1
effettivamente eseguiti sul marciapiede e passi carrai e all'interno dell'immobile, su pareti
17 e pavimento sia del piano terra che negli appartamenti. Il teste ha spiegato che era stato l' a dargli l'incarico e a farlo entrare, essendo in possesso di un mazzo di chiavi Pt_1
(riconosciuto in quello prodotto agli atti dall'attore) e avendogli riferito di aver ricevuto l'incarico dai , con i quali tuttavia lui non aveva mai direttamente parlato. CP_13
La circostanza è stata confermata anche dal teste libero professionista Testimone_4
con rapporti di frequente collaborazione con l'impresa il quale ha riferito di essere Pt_1
stato presente durante l'esecuzione degli assaggi nei muri e pavimenti, effettuati insieme al muratore, e che nell'occasione era stato l' ad aprire l'immobile con un mazzo di Pt_1
chiavi in suo possesso (riconoscendo il mazzo di chiavi prodotto agli atti) non essendo presenti il e la CP_1 CP_2
In particolare, il rispondendo al Cap. 21 di parte attrice, ha confermato di aver CP_9
eseguito, su mandato di le verifiche per il progetto del sistema di scarico, verifica Pt_1
delle quote, etc. e di aver redatto il progetto esecutivo, per il quale era stato pagato da come da fattura prodotta in atti Pt_1
Il teste , ha poi confermato che era stato incaricato da di portare presso Tes_3 Pt_1
tale immobile le attrezzature per allestire il cantiere, precisando a tale riguardo: “Avevo portato diverse attrezzature e quelle più di valore, come il montacarichi ed altro, li avevamo messi in garage chiuse a chiavi, visto che avevamo le chiavi. Vi erano ponteggi, zavorre, puntelli, tubi innocenti e morsetti, lamiere, tubi corrugati, cestone in ferro e quanto occorreva per allestire il cantiere e montare le impalcature”. Il ha anche riferito che “Il cantiere poi non è Tes_3
stato allestito e le impalcature non sono state montate perché il lavoro non si è più fatto e sono andato a ritirare tutto verso fine aprile 2022 ma non ricordo esattamente la data. Non so dire se fosse maggio piuttosto che aprile”.
Le attrezzature e i materiali dallo stesso portati in cantiere sono stati riconosciuti in quelli raffigurati nelle fotografie prodotte quale doc. 26 di parte convenuta (dossier fotografico), salvo precisare che in caso di avvio del cantiere ne sarebbe servito altro.
Anche il direttore lavori nella sua deposizione, ha confermato che Persona_1
l'intenzione dei convenuti era di affidare i lavori all'impresa e che, in tale Pt_1
prospettiva, erano stati fatti vari sopralluoghi dall' due anche in sua presenza, Pt_1
precisando che tali “sopralluoghi servivano per verificare le condizioni dell'immobile e fare la progettazione delle opere da eseguire”.
18 In particolare, l' ha ricordato di essere stato presente ai sondaggi che avevano Per_1
riguardato i muri e una piccola zona del pavimento, precisando anche che “era stato fatto un sondaggio per verificare lo spessore del pavimento e capire se era possibile realizzare l'impianto a pavimento e sicuramente se ne è parlato anche con l nel corso degli incontri che ci sono stati” Pt_1
e che altro sopralluogo era stato fatto con AL (ditta che si è occupata dell'ascensore) per definire la posizione del macchinario in cui era presente anche Pt_1
Ciò era avvenuto “nella fase del preventivo e della progettazione preliminare finalizzata anche alla quotazione dei prezzi”.
Da tali elementi emerge con evidenzia che l' abbia concretamente svolto una serie di Pt_1
attività preliminari e prodromiche all'avvio dei lavori, fornendo anche aiuto e consulenza ai convenuti nel reperimento delle varie maestranze, presenziando ai sopralluoghi, interfacciandosi con l'arch. per la predisposizione dei computi metrici, il tutto Per_1
nella seria prospettiva, avallata dal comportamento tenuto dai convenuti, di ottenere l'incarico per la realizzazione dei lavori.
Pur non essendo stato poi stipulato il contratto d'appalto per mancato raggiungimento dell'accordo sulle condizioni economiche (ribadendo quanto già sopra esposto, si evidenzia che tali elementi non sono sufficienti a comprovare l'avvenuta stipula di un contratto d'appalto e le dichiarazioni testimoniali sulla questione dell'avvenuto conferimento dell'incarico all' sono irrilevanti e non idonee a fornire la conferma di Pt_1
tale assunto, in quanto tutte de relato actoris e nessuna per conoscenza diretta), deve in ogni caso ritenersi accertato il diritto di parte attrice a ricevere il pagamento, a titolo di indennizzo, per quanto svolto. Ciò non per una responsabilità precontrattuale dei convenuti nelle trattive, non essendo configurabile un loro comportamento contrario a buona fede come prevede l'art. 1337 c.c., posto che la mancata stipula del contratto è giustificata dalla ritenuta eccessività delle condizioni economiche, ma facendo analogica applicazione del disposto dell'art. 1328 c.c., qualificando le richieste dei convenuti formulate nei confronti dell'impresa e il suo diretto coinvolgimento nella fase di Pt_1
progettazione dei lavori di ristrutturazione, in termini di “proposta” di conclusione di un contratto d'appalto, con dovere, in caso di revoca della proposta – che nel caso in esame è configurabile nella mancata conclusione del contratto ed affidamento dei lavori ad altra
19 ditta – ad indennizzare la controparte per le sese e le perdite subite per aver iniziato l'esecuzione.
Non è, infatti, sostenibile che l' abbia operato a titolo di amicizia, essendo stato Pt_1
interpellato dai convenuti nella sua qualità di titolare di un'impresa edile alla quale erano intenzionati ad affidare i lavori di ristrutturazione, cosa poi non avvenuta in quanto l'offerta economica di cui al preventivo del 20/03/2022, ancorché ribassata rispetto alla prima, è stata valutata troppo onerosa.
I convenuti si sono tuttavia giovati delle prestazioni fornite dall' che andranno, Pt_1
quindi, indennizzate.
Con riguardo alla quantificazione dell'indennizzo, l' ha prodotto alcune fatture di Pt_1
spesa.
Tra queste è sicuramente indennizzabile quella sostenuta per far eseguire alla ditta l'esecuzione dei rilievi delle fognature e linee esterne presso il cantiere Testimone_4
di via Plauto, pari a € 3.780 di cui è stato provato il pagamento (doc. 30) e l'avvenuta esecuzione, come confermato dal teste.
Quanto invece alle fatture per l'acquisto di materiali e in particolare il doc. 25 relativo all'acquisto dalla FR SA di materiali per la realizzazione del cappotto esterno per un imponibile di € 14.034,05 (fattura del 17/03/2022) e di € 837,90 (fattura del
15/03/2022), trattandosi, come emerge dalla descrizione delle fatture, di materiali normalmente in uso per l'edilizia – peraltro molto ricercati in quel periodo per il notorio aumento di lavori di realizzazione di cappotti esterni per l'efficientamento energetico degli edifici fruendo delle agevolazioni fiscali – non è provato che gli stessi siano stati ordinati su misura e che fossero quindi utilizzabili solo nel cantiere dei convenuti, senza possibilità di essere riutilizzati in altri cantieri.
Tale circostanza è stata infatti solo affermata nella comparsa conclusionale ma non provata, posto che le fatture della FR SA non sembrano affatto riguardare la fornitura di spallette per le finestre su misura ma la fornitura di specifico materiale per la realizzazione del cappotto.
D'altra parte, l'attore non ha fornito alcuna prova di avere ancora tale merce in giacenza nel proprio magazzino e di aver quindi subito un danno.
20 La stessa valutazione va fatta per le fatture della MT datate 11/02/2022 e 15/03/2022
(doc. 26) relative a “Aeropan 14000x720 gr. 20MM” per un corrispettivo complessivo di €
15.000 quanto all'imponibile, di cui è stata peraltro fornita prova di pagamento solo per
€ 2.745 senza prova di effettiva avvenuta consegna del materiale ordinato o di impossibilità di riutilizzo.
Tenuto conto delle prestazioni, anche di consulenza, svolte dall' non rientranti tra Pt_1
quelle funzionali alla predisposizione del preventivo e di cui i convenuti hanno indubbiamente beneficiato (quali la predisposizione dei documenti necessari per consentire l'apertura del cantiere e l'avvio dei lavori di potatura, l'effettuazione dei sondaggi al pavimento e ai muri, l'assistenza a sopralluoghi con alcune maestranze per i rilievi e lavori preliminari, compresa la potatura degli alberi), e l'iniziale allestimento del cantiere, poi rimosso a seguito della mancata stipula del contratto, l'indennizzo allo stesso spettante va equitativamente quantificato, senza alcuna necessità di effettuare una CTU, in € 16.500, importo comprensivo anche delle spese sostenute per il pagamento del documentate in € 3.780, e determinato applicando una percentuale del 2,2% CP_3
(la stessa utilizzata dall'attore nella sua quantificazione) sull'importo dei lavori in base all'ultimo preventivo di € 571.000, con arrotondamento.
I convenuti vanno dunque condannati a corrispondere all'impresa edile la somma Pt_1
di € 16.500.
Le spese vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto del rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda su cui hanno insistito i convenuti e del fatto che la domanda è stata sostanzialmente accolta nella stessa misura della proposta conciliativa, non accettata dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta da Parte_1
con citazione notificata nei confronti di e , CP_1 CP_2
rispettivamente in data 27/12/2022 e 24/04/2023, così provvede: ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta, in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti e a corrispondere CP_1 CP_2
21 all' la somma di € 16.500 oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Forlì, lì 20/08/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
22