Articolo 3 della Legge 11 luglio 1877, n. 3940
Articolo 2Articolo 4
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11 agosto 1877
Art. 3. Nel termine di tre mesi dalla promulgazione della presente legge i comuni che hanno interesse a chiedere la rettificazione della propria circoscrizione territoriale dovranno farne domanda alla Giunta provinciale istituita coll'articolo 2.

Le domande saranno presentate al prefetto della provincia, che fara' constare la data della loro presentazione, e le trasmettera' al presidente della Giunta provinciale.

Scorsi tre mesi non si riceveranno nuove domande.

Entrata in vigore il 11 agosto 1877