Articolo 328 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 327Articolo 329
Versione
31 dicembre 2019
Art. 328.


Liquidazione giudiziale delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice

1. Nella liquidazione giudiziale delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente