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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3714/2019 posta in deliberazione il giorno 8.1.2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. RANIERI MASSIMO;
( Parte_2 C.F._1
VIA TRE OROLOGI,14/A C/O AVV.RANIERI 00100 ROMA;
E
, in proprio Parte_3
( ) Parte_4 C.F._2
) Parte_5 C.F._3
Parte_3
nella qualità di eredi di , Persona_1
1
Controparte_1
[...]
[.
)
[...] P.IVA_2
Avv. FERRARI MICHELE ( ) VIA LUIGI LILIO, 95 C.F._4
00142 ROMA;
E
Controparte_2 P.IVA_3
Avv. DAMINELLI SIMONA ,PESENTI MARCO, , Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5
CIPOLLA LUCIANA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1089/2018 emessa dal Tribunale di Latina
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. debitore principale, Controparte_6 Persona_1
e , fideiussori, hanno proposto appello avverso la
[...] Parte_3
sentenza in oggetto che aveva così statuito: “ in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 [...]
, revoca il decreto ingiuntivo n. 153/04, emesso da Parte_6
questo Tribunale il 3.2.2004 e depositato il 5.2.2004; condanna Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Parte_6
, in via solidale, al pagamento, in favore di
[...] CP_7
e, per essa, di quale mandataria di
[...] CP_8 Controparte_1
dell'importo di euro 280.647,74, oltre interessi di mora come in motivazione;
2 respinge la domanda di risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da parte opponente;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico delle parti, in ragione di un mezzo ciascuna, le spese di c.t.u..”
Interrotto il giudizio per il decesso di e poi Persona_1
riassunto da e dagli eredi di di , si sono Parte_3 Per_1 Persona_1
costituiti in giudizio e , cessionaria del credito, CP_2 CP_1
costituita già nella fase antecedente all'interruzione instando per il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni, all'udienza in epigrafe la causa è stata decisa trattenuta n decisione all'udienza in epigrafe con i termini di cui all'art190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda processuale si richiama per relationem l'impugnata sentenza.
2. Con il primo motivo di appello gli appellanti principali lamentano” Erroneità della sentenza per avere accertato un credito della sulla base di una CP_7
consulenza contabile che ha avuto ad oggetto solo una parte della documentazione bancaria-violazione dell'art 2697 c.c. in tema di onere della prova- vizio di motivazione”.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono della “ Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il credito della correntista benchè accertato dal ctu” dott. del 2014. Per_2
I suddetti motivi, che attengono a profili di carattere processuale, possono essere congiuntamente esaminati.
A. Essi sono infondati per quanto concerne l'accertamento di un proprio credito, mentre sono inammissibili ex art 342 c.p.c. per quanto concerne l'accertamento del credito della AN .
Noti sono i principi della Corte di Cassazione in materia.
3 Posto che la stessa parte appellante sostiene l'incompletezza della documentazione posta a fondamento dell'ultima ctu espletata, è evidente che parte appellante non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante dell'accertamento di un credito, anziché di un debito in suo favore, neppure reiterando in grado di appello quell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c che le avrebbe consentito di colmare le lacune documentali per l'accertamento di un proprio maggiore credito.
Proprio sulla base di tali lacune, utilizzando la sola documentazione ritualmente prodotta, l'ultimo elaborato peritale, quello posto a base della decisione da parte del Tribunale, è l'unico condivisibile perché corretto sul piano processuale.
Condivisibilmente il Tribunale ha affermato, infatti, sul piano processuale: “
Meritano solo in parte condivisione i rilievi formulati dagli attori in ordine all'idoneità probatoria della documentazione prodotta dalla CP_7
a sostegno della domanda monitoria.
[...]
Sin dalla fase monitoria l'istituto di credito ha, infatti, prodotto tutti i contratti ed i titoli di credito azionati, oltre ai negozi di garanzia invocati a sostegno della proprie pretesa (cfr. l'elenco degli allegati al ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 13.1.2004, in atti).
A ciò si aggiunga che con la memoria ex art. 184 c.p.c. depositata il 12.3.2006 parte opponente ha poi depositato parte degli estratti conto relativi ai suddetti rapporti.
Non possono, invece, essere utilizzati ai fini della decisione i documenti acquisiti dal c.t.u nel corso delle operazioni peritali, ostandovi il principio, costituente ius receptum, secondo il quale la c.t.u. costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti;
essa, tuttavia, può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente
4 con l'ausilio di un perito. Ne consegue che, qualora la c.t.u. sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111
Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata (Cass., n. 21487/2017; Cass., n. 8989/2011).
Nel corso della consulenza contabile, si deve, infatti, escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c. tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice e non anche con riferimento ai documenti comprovanti il credito (Cass., n. 19427/2017; Cass., n. 8403/2016;
Cass., n. 24549/2010).
Per questi motivi
con ordinanza in data 12.1.2017 è stata disposta dal nuovo giudice assegnatario del procedimento c.t.u. integrativa volta all'elaborazione di un'ipotesi di calcolo utilizzando la sola documentazione prodotta dalle parti entro il termine ex art. 184 c.p.c..
In ottemperanza al nuovo quesito il c.t.u. ha esaminato:
- gli estratti conto dei conti correnti di corrispondenza n. 121851, n. 632759, n.
1398458 e n. 1563751 alla data del 2.4.2004;
- le staffe dei 14 conti correnti accesi per operazioni di anticipo sbf;
- le staffe dei 44 conti correnti accesi per operazioni di finanziamento all'importazione;
- le contabili delle 588 operazioni di anticipo valutario e relativi rinnovi.”
5 B. Per quanto concerne invece la contestazione della pretesa creditoria della il primo motivo di appello è inammissibile ex art 342 c.p.c. CP_7
Con la sentenza a Sezioni Unite 27199/2017 la Corte di Cassazione ha precisato:
“ Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” Nello stesso senso Cass. 13535/2018.”
Parte appellante si duole dell'accertamento di un debito, fondato su documentazione incompleta, ma non indica in alcun modo in cosa consisterebbe l'incompletezza della documentazione e a quali effetti essa porterebbe.
Con le più recenti pronunzie della Corte di Cassazione è stato superato,
d'altronde, con una serie di correttivi, l'orientamento originario che imponeva la produzione integrale degli estratti conto a carico del soggetto onerato.
Da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza 1763/2024 ha affermato al riguardo:
“In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti
6 conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1)
nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2)
laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso,
però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi,
7 nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo.”
L'applicabilità di tale principio in una ipotesi, non di assenza di produzione, ma di produzione asseritamente incompleta, implica però che, a fronte di una sentenza di primo grado che abbia determinato il saldo debitore enunziando tutta la documentazione esaminata, l'appellante non si limiti ad invocare il principio generale, ma specifichi le lacune documentali che avrebbero determinato l'erroneità della sentenza e postula una censura circostanziata che consenta al Collegio, di valutare se e, e in che misura ciò abbia inciso sull'erroneità dell'accertamento del credito.
La censura dell'accertamento compiuto dal Tribunale è pertanto aspecifica .
3.Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono della “ Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha espunto dal saldo dei conti gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto” ( c.m.s.)”
Le doglianze dell'appellante sono infondate, in quanto superate dai principi di recente espressi dalla Corte di Cassazione in materia .
Con l'ordinanza 1373/2024 la Corte di Cassazione ha affermato: “ In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti.”
8 Ciò a seguito della sentenza 12997/ 2019 che aveva affermato: “ L'art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 2 del 2009, disciplina le condizioni di validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto in relazione ai soli contratti di conto corrente bancario affidati, tanto se si configuri come semplice remunerazione legata al solo affidamento, quanto se sia commisurata anche all'effettiva utilizzazione dei fondi, avendo invece il legislatore, con riferimento ai conti correnti non affidati, inteso sanzionare con la nullità tutte le clausole contrattuali che prevedano commissioni per scoperto di conto - indipendentemente dal fatto che siano commisurate alla punta del massimo dello scoperto nel trimestre o alla durata del medesimo scoperto - trattandosi di commissioni non legate a servizi effettivamente resi dalla banca.”.
4. Con il quarto motivo parte appellante si duole del riconoscimento degli interessi di mora come richiesti nel decreto ingiuntivo.
Parte appellante si duole della indeterminatezza del criterio di calcolo adottato dal
Tribunale.
Il Tribunale ha infatti affermato sul punto: “ gli opponenti devono essere condannati al pagamento, in via solidale, in favore dell'opposta , dell'importo di euro 280.647,74 , maggiorato dagli interessi di mora nella misura richiesta nel ricorso monitorio e riconosciuta con il decreto ingiuntivo”
La doglianza è fondata.
Da un lato si osserva che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto sulla base di una serie di distinti rapporti diversamente disciplinati , che il debito accertato dal Tribunale è di € 280.647,74, per effetto di una serie di compensazioni, ma restano indeterminati tassi e decorrenze . Sotto altro autonomo dirimente aspetto si osserva che il decreto ingiuntivo nulla prevede al riguardo, sicchè in difetto di specificazione e in assenza di una domanda riconvenzionale della nella comparsa di risposta del primo grado, gli interessi non possono CP_7
che seguire la regola generale del saggio legale dalla domanda giudiziale.
9 5. Con il quinto motivo viene dedotta la nullità delle fideiussioni rilasciate “dai signori e . Persona_1 Pt_3
La doglianza è infondata.
Condivisibilmente la ha rilevato : “A ciò è da aggiungere che i rapporti CP_7
con la si sono tutti interamente risolti nell'anno 2003 Parte_1
con la revoca degli affidamenti da parte della AN e con il successivo procedimento monitorio nel 2004.
Si rileva altresì che il testo delle dette fidejussioni non riporta pedissequamente le indicazioni ABI e peraltro che l'istituto non si è avvalso della deroga all'art. 1957 c.c., avendo proposto le sue istanze tempestivamente contro la società debitrice principale e peraltro dagli appellanti non è stata dedotta alcuna prova od allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso.
Pertanto i contratti di fidejussioni sono tuttora validi, efficaci ed esistenti tra le parti.”
Con la sentenza 41994/2021 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato:
“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Vertendosi però in una ipotesi di nullità di singole clausole, i contratti di fideiussione restano validi.
Parte appellante nell'eccepire la nullità di tali cause ha omesso di allegare quali sarebbero stati gli effetti della espunzione di tali sole clausole rispetto alla obbligazione di garanzia assunta, vale a dire se avrebbero escluso il debito ovvero
10 se lo avrebbero ridotto e in che misura. Tale onere, se non di prova, quanto meno di allegazione in ordine alle conseguenze derivanti da una nullità di singole clausole, specie nell'ambito di un'azione di accertamento negativo, come quella in esame, non può che gravare sulla parte processuale che intende far valere la nullità, al fine di accertare l'inesistenza o la diversa misura del proprio debito.
6. Parte appellante si duole del rigetto della domanda risarcitoria.
La doglianza è generica ed infondata.
Giova riportarla: “ Il Tribunale di Latina ha respinto la domanda risarcitoria degli opponenti, per mancata allegazione e dimostrazione dei danni subiti, “ a prescindere da ogni considerazione in ordine alla conformità a buona fede della revoca degli afifdamenti operata dall'istituto di credito” opposto'^ (sent, pag.
15). Anche tale statuizione appare censurabile, sotto più profili. In primo luogo, non si comprende come si possa prescindere dal carattere palesemente abusivo del recesso operato dalla sul falso presupposto di un credito verso la CP_7
correntista superiore agli affidamenti concessi. Alla fine del 2003 era già consolidato l' orientamento giurisprudenziale in tema di illegittimità delle pratiche anatocistiche bancarie e l'allora avrebbe quindi CP_7
dovuto verificare con la massima diligenza se la correntista fosse davvero debitrice di una somma eccedente gli affidamenti autorizzati.
Non si vede peraltro per quale ragione il Giudice di primo grado non abbia tenuto conto che, per rimanere nei limiti delle aperture di credito concesse, per quasi 20 anni la ha dovuto drenare liquidità (che avrebbe Parte_1
potuto destinare allo sviluppo della propria attività produttiva) dalle proprie casse, pur essendo in realtà creditrice e non debitrice della AN. Senza considerare che l'iscrizione in Centrale Rischi di una posizione debitoria elevatissima e comunque inesistente (anche alla luce del presunto debito , che pure si contesta, quantificato dal Tribunale di Latina in circa 1/6 della pretesa)
11 ha azzerato il merito creditizio della società, provocando un rapido “effetto domino” presso l'intero ceto bancario e la drastica riduzione del giro di affari della società stessa. Tutto ciò si era chiesto di quantificare attraverso una CTU contabile, che purtroppo non è stata disposta.”
Rilievo assorbente ha il fatto che parte appellante resta debitrice della cospicua somma di € 280.674,74. e che una ctu sul punto sarebbe del tutto esplorativa.
In particolare parte appellante deduce la corresponsione, imprecisata e non dimostrata, di somme di denaro, di concessione di garanzie ipotecarie , di illegittimo recesso restando tuttavia inadempiente. Chiede il riconoscimento di danni da illegittima segnalazione alla centrale rischi – danno conseguenza indimostrato e di danni morali – non allegati nella consistenza –
Trattasi di allegazioni generiche e non circostanziate di per sé, avulse dalla pronunzia impugnata, che avrebbe imposto una analitica censura delle valutazioni del tribunale
8 Le spese del grado possono essere compensate per ¼ in considerazione del limitato accoglimento dell'appello.
La restante parte segue la prevalente soccombenza degli appellanti e si liquida come da dispositivo in favore delle controparti, in solido ex latere creditorum, con unica liquidazione, nonostante la diversità dei difensori, in quanto la posizione di è inscritta in quella di . CP_1 CP_2
PQM
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara dovuti sull'importo di €
280.647,74 gli interessi legali dalla domanda giudiziale e condanna gli appellanti in solido alla rifusione dei ¾ delle spese del grado in favore delle controparti, in solido ex latere creditorum, l'appellato che liquida in € 13.500,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
12 Roma, 19.2.2025
Il PRESIDENTE EST
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