Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 162 dell'anno 2021
T R A
e entrambi rappresentati e difesi, giusta procura Parte_1 Parte_2 allegata all'atto di appello, dall'avv. Maria Cesarea Losito, ed elettivamente domiciliati in n
Peschici alla Via T. Tasso n. 15, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_1
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Enricomaria Orsitto, giusta Controparte_1
procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Lucera alla via Firenze 5, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_2
APPELLATA
N O N C H E'
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Fasanella, giusta procura in Controparte_2
atti, ed elettivamente domiciliato in Bari, alla via F.S. Abbrescia n. 83/B (c/o avv. Antonio L.
Deramo), nonché al domicilio digitale Email_3
APPELLATA, APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
All'udienza collegiale tenutasi il 21 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
l'adita Corte di Appello, in riforma della sentenza n. 1257/2020, del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 2 ottobre 2022 ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le seguenti conclusioni :
In via preliminare e cautelare:
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia in ordine alla condanna delle sig.re e al pagamento della Parte_2 Parte_1 somma di €. 4.000,00 per spese di giudizio oltre gli accessori di legge e spese generali in favore della ed di €. 4.000,00 per spese di giudizio oltre gli accessori di legge Controparte_1
e spese generali in favore del , in considerazione della sussistenza dei Controparte_2
presupposti richiesti dagli artt. 283 e 351 co. 2 c.p.c., che si leggono nel presente atto.
In via definitiva e nel merito:
- accogliere, in totale riforma della impugnata sentenza, la domanda proposta dalle Parte_2
e , le seguenti conclusioni:
[...] Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari:
1) Disporre la revocatoria dell'atto di compravendita rep. 44.273, n. 18,611 di racc. del
30.10.2014, a rogito Notaio , trascritto il 4.11.2014, stipulato tra la sig.ra Persona_1
, debitrice ed il sig. , terzo acquirente, dichiarando Controparte_1 Controparte_2
inefficace nei confronti delle attrici/appellanti il succitato atto di disposizione del patrimonio recante pregiudizio alle loro ragioni:
2) Condannare, altresì, i sigg. ed al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2
spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
3) Disporre la restituzione delle eventuali somme pagate ai sigg. ed Controparte_1 [...]
in esecuzione della sentenza impugnata. CP_2
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata nella qualità in atti, formulava le Controparte_3
seguenti conclusioni :
“1) in via preliminare, rigettare l'istanza di inibitoria della sentenza di primo grado spiegata dalle appellanti, non ricorrendone in alcun modo i presupposti di legge;
2) nel merito, rigettare l'appello principale siccome inammissibile, oltre che comunque del tutto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, anche previo eventuale emendamento della motivazione nei sensi prospettati dal deducente appellato;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della gravata sentenza del Tribunale di Foggia n. 1257/2020 del 2.10.2020, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dal sig. e per l'effetto condannare le Controparte_2
sigg.re ed a rimborsare in favore del sig. Parte_1 Parte_2 Controparte_2
2 l'indennità per i miglioramenti e le addizioni dallo stesso apportati in via esclusiva all'immobile oggetto di causa, ai sensi dell'art. 1150 c.c., ovvero, in via residuale, ai sensi dell'art. 2041 c.c., da determinarsi quantomeno nella misura indicata dal deducente appellato di € 248.625,81, già riconosciuta anche dalle medesime parti attrici, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da quantificarsi in corso di causa;
4) in ogni caso, condannare le sigg.re ed al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore del deducente appellato-appellante incidentale delle spese e del compenso professionale relativi al presente giudizio d'appello, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, l'appellato , formulava le seguenti conclusioni : Controparte_2
“1) in via preliminare, rigettare l'istanza di inibitoria della sentenza di primo grado spiegata dalle appellanti, difettandone i presupposti di legge;
2) nel merito, rigettare l'appello principale siccome inammissibile, e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, anche previo eventuale emendamento della motivazione nei sensi innanzi prospettati;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della gravata sentenza n. 1257/2020 del 2.10.2020 del Tribunale di Foggia, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dal sig. , e per l'effetto condannare le Controparte_2
sigg.re ed a rimborsare a favore del sig. Parte_1 Parte_2 Controparte_2
l'indennità per i miglioramenti e le addizioni dallo stesso apportati in via esclusiva al detto immobile, ai sensi dell'art. 1150 c.c., ovvero, in via residuale, ai sensi dell'art. 2041 c.c., da determinarsi quantomeno nella misura in premessa indicata di € 248.625,81, già riconosciuta dalle medesime parti attrici, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da determinarsi in corso di causa;
4) in ogni caso, condannare le sigg.re ed al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore del deducente appellato-appellante incidentale delle spese e del compenso professionale relativi al presente giudizio d'appello, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Con ordinanza del 10-15 gennaio 2025, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del
10 gennaio 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 21 febbraio 2025.
All'udienza del 21 febbraio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore
3 dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1257/2020, del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 2 ottobre 2022 e sull'appello incidentale avverso la medesima sentenza proposto con la comparsa di costituzione dagli appellati, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 24 febbraio 2026 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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