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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4154/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4154/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONACORSI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 39, BOLOGNA presso il difensore avv.
BONACORSI ALESSANDRO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AUFIERO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 25, 40125 BOLOGNA
presso il difensore avv. AUFIERO ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AUFIERO ANDREA, CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 25, 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
AUFIERO ANDREA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AUFIERO ANDREA, _1 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 25, 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
AUFIERO ANDREA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRIOSSI GIAN PIERO, CP_3 C.F._4
elettivamente domiciliato in VIA MARSILI 9, 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. TRIOSSI
GIAN PIERO
pagina 1 di 19 (C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. LUPPINO SAVERIO, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_2
AUDINOT 10, 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. LUPPINO SAVERIO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, elettivamente Controparte_5
domiciliato in VIA GALLIERA 19, 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA MASSIMO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18 giugno 2022 la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Bologna, i sig.ri e la società _1 CP_2
il e Controparte_6 Controparte_7 [...]
, in persona dell'Amministratore pro-tempore Geom. , e Controparte_8 CP_3
citato anche per responsabilità propria per ivi sentire accogliere le seguenti CP_3
conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
Visti gli artt. 2043 e 2051 del Codice Civile,
ACCERTATA E DICHIARATA la responsabilità dei Convenuti per i fatti e gli eventi di cui in narrativa,
di conseguenza,
- ORDINARE al MI Via Guerrazzi n. 5-7-9-11 e Vicolo Posterla n. 4/2- 10-10/2 Bologna, in
persona del suo Amministratore pro-tempore, al sig. e alla sig.ra di eseguire con _1 CP_2
urgenza e senza ulteriori indugi, le necessarie opere di risanamento e di rifacimento del condotto fognario che da
8, versa le acque nel canale Fiaccalcollo. Controparte_4Parte_2
- CONDANNARE il sig. in proprio ed in qualità di socio accomandatario della “ _1 [...]
e la sig.ra a ridurre al pristino stato i luoghi, oggetto degli abusi edilizi accertati Controparte_6 CP_2
in corso di A.T.P. dal C.T.U. Ing. e confermati dalla Polizia Municipale Reparto Edilizia del Persona_1
Comune di Bologna, con ogni necessaria opera di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza, anche pagina 2 di 19 strutturale, degli edifici interessati dai suddetti interventi. In ogni caso, con l'obbligo di procedere ad ogni
adeguata opera di insonorizzazione ed isolamento termico ed acustico dei locali realizzati nel sottosuolo del civico
n. 8 di Vicolo utilizzato come autorimessa, confinanti con i locali attorei;
CP_4
- CONDANNARE i Convenuti, in solido tra loro, a risarcire all'Attrice le spese sostenute, a vario titolo,
per la Procedura di A.T.P. esperita avanti il Tribunale di Bologna n.9342/2018 R.G., oltre ai danni patiti sin dal
2016 e patiendi sino alla risoluzione della problematica relativa alle note infiltrazioni, come specificati e
quantificati in narrativa o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria, ivi
compresi i costi per liberare i locali dai beni ivi contenuti, durante lo svolgimento dei lavori di risanamento delle
pareti ammalorate;
CONDANNARE il Geom. in proprio e quale Amministratore del MI convenuto, per CP_3
responsabilità professionale, a risarcire alla proprietà le somme che quest'ultima dovesse essere Parte_1
chiamata a pagare o avesse già pagato, pro quota, in qualità di Condomina, in conseguenza della Procedura di
A.T.P. di cui in premessa. Responsabilità per comportamento omissivo consistita nel non aver ottemperato agli
obblighi di custodia, vigilanza e manutenzione del bene comune/condominiale, nella specie, il condotto fognario
il cui stato di degrado e conseguente fonte di pericolo sono conosciuti, quanto meno, sin dal Controparte_9
2016 (video-ispezione ), e per i fatti descritti in narrativa. (Cass. Civ. Sez. III sentenza n.25251 del Parte_3
16.10.2008).
- CONDANNARE i sigg.ri e al pagamento, a favore dell'Attrice, di una somma _1 CP_2
equitativamente determinata, a titolo di risarcimento per il disturbo arrecato a causa dell'utilizzo di martelli
pneumatici e macchinari vari, nel periodo di svolgimento delle opere edili e di demolizione, abusivamente
realizzate a partire dal 2016 a tutto il 2018, nonché per il mancato pieno godimento dei propri locali a partire dal
2016 a tutt'oggi.
VISTI GLI ARTT. 1337, 1218 SS. E 2043 C.C.
ACCERTATA la responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale a carico di e _1 CP_2
per aver dato corso a trattative inutili e per il recesso ingiustificato dall'accordo avente ad oggetto il risarcimento
dei danni da liquidare alla dott.ssa di conseguenza, Parte_1
- CONDANNARE i Convenuti e a risarcire all'Attrice le spese, pari ad € 1.700,00, _1 CP_2
sostenute per l'assistenza legale prestata dall'Avv. Alessandro Bonacorsi successivamente alla fallita
Negoziazione, per le trattative condotte tra lo scrivente e l'Avv. Andrea Aufiero e per la stesura della scrittura
privata redatta a seguito della formale accettazione della proposta transattiva. Oltre a rivalutazione ed interessi
al saggio legale, calcolati dalla data degli esborsi ad oggi, e, al saggio previsto dall'art. 1284 c.c., come novellato pagina 3 di 19 dall'art. 17 del D.L. 132/14, sulle somme rivalutate e liquidate anche a titolo di indennizzo e risarcimento, dalla
data di notificazione del presente Atto al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA
- ACQUISIRE i fascicoli di Ufficio e delle Parti della procedura A.T.P. T.Bo. n.9342/2018 R.G.;
- AUTORIZZARE lo scrivente difensore al deposito in Cancelleria del supporto magnetico (doc. 20), a
conferma delle opere edili svolte in data 13.9.2018, nel sottosuolo del civico di Vicolo Posterla n.8, in corso di
A.T.P.;
- ORDINARE al sig. di produrre tutta la documentazione attestante il titolo di provenienza dei _1
locali di Via Guerrazzi n. 9/A in Bologna.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche in via istruttoria, ed indicare testi
da sentire su specifici capitoli di prova.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di Causa, della fase stragiudiziale, della procedura di A.T.P.
T.Bo. n.9342/2018 R.G., della Procedura di Negoziazione Assistita ai sensi dell'art. 2 e ss. D.L. 132/14 conv.
con L. 162/14, e delle trattative intercorse con i sigg.ri , oltre a rivalutazione ed interessi.” Parte_4
L'attrice esponeva:
• di essere proprietaria dell'immobile posto al piano seminterrato dello stabile sito a Bologna in
Via Guerrazzi 7 e di utilizzarlo come studiolo, deposito di sculture e dipinti antichi e come luogo ove ricevere esperti e stimatori;
8 di _10Parte_2 [...]
e nel magazzino al civico 9/A di confinante con l'immobile attoreo, dall'estate CP_4 CP_4
pagina 4 di 19 1. la restrizione per 15 ÷ 20 volte della sezione iniziale del condotto fognario che determina maggiore velocità delle acque meteoriche in condotta, elevata pressione sulle murature ammalorate del condotto fognario e quindi possibili infiltrazioni in caso di forte e prolungate precipitazioni;
2. il pessimo stato di manutenzione del condotto fognario;
3. le vibrazioni conseguenti all'utilizzo di martelli pneumatici
4. la difficoltà di deflusso delle acque lungo il piano di scorrimento del condotto fognario a causa dei molti detriti depositati, con conseguente possibilità di rigurgiti in caso di precipitazioni particolarmente violente.
Ritenuta la responsabilità a carico dei Convenuti ai sensi dell'art. 2043 c.c. per i danni cagionati ed in capo al ai sensi dell'art. 2051 per omessa custodia e vigilanza sui beni comuni, l'attrice CP_4
ritiene altresì il geom. responsabile in proprio per i seguenti motivi: CP_3
• per aver taciuto in merito alla video-ispezione già eseguita il 28.9.2016 dalla
[...]
il cui previo esame, in corso di A.T.P., avrebbe permesso un più snello svolgimento Parte_5
delle attività peritali;
• per non aver fatto eseguire gli interventi di manutenzione e rifacimento del condotto che avrebbero evitato l'aggravamento delle condizioni del locale attoreo;
Controparte_9
• per non aver inserito nel progetto di adeguamento della rete fognaria condominiale l'intervento relativo al condotto;
Controparte_9
• Per non essersi attivato, nell'interesse del e dei singoli Condomini, al fine di CP_4
ottenere la rimessione in pristino dei luoghi interessati dalle opere abusive e non autorizzate;
• per non aver agito al fine di richiedere il risarcimento dei costi sostenuti dal e dai CP_4
singoli Condomini pro quota per l'assistenza professionale prestata nell'A.T.P. e nella procedura di
Negoziazione Assistita.
Inoltre, l'attrice ritiene siano addebitabili ai coniugi le seguenti responsabilità: Parte_6
• per aver eseguito e/o fatto eseguire e/o permesso che venissero eseguiti, a proprio esclusivo vantaggio, gli interventi edilizi abusivi rilevati in corso di A.T.P;
• per non aver provveduto al rifacimento del condotto , facilmente Controparte_9
accessibile dal proprio magazzino di Via Guerrazzi n.9/A, così da evitare il protrarsi delle infiltrazioni,
nonché alla rimessione in pristino dei luoghi oggetto di abusi;
• per aver omesso di riferire circostanze utili al C.T.U. e per aver alterato lo stato dei luoghi mediante l'esecuzione di interventi edilizi e di demolizione;
pagina 5 di 19 • per aver ripetutamente attribuito a terzi la paternità degli interventi eseguiti sulle “Mura del
1000” al confine tra le proprietà , quale causa delle infiltrazioni;
Parte_7
• per aver intavolato e proseguito trattative aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dall'attrice, procrastinando per oltre 5 mesi la sottoscrizione di un accordo già perfezionato ed accettato sin dal 2.4.2021, nella consapevolezza di non voler affatto definire la vertenza.
L'attrice per i danni patiti e patiendi chiedeva a titolo di risarcimento la somma di € =36.631.29=.
I convenuti , e il si costituivano in giudizio in data 23 _1 CP_2 Controparte_1
giugno 2022 per contestare quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In via preliminare di rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per genericità, con ogni conseguenza di
legge.
In via preliminare di rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per inesistenza o nullità insanabile di
mandato difensivo.
In via preliminare di merito, dichiarare l'avvenuta decadenza e prescrizione dell'azione risarcitoria svolta.
Nel merito, dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda e respingerla in ogni sua parte.
Nel merito, in ogni caso, dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda e respingerla in ogni sua
parte per mancanza di legittimazione passiva nei confronti di quale legale rappresentante della ditta _1
Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, rimborso spese 15% ed accessori di legge.”
In particolare, i convenuti eccepivano:
• la mancanza di legittimazione passiva di , quale titolare della ditta _1 Controparte_1
[...]
• la genericità della domanda e la nullità dell'atto di citazione
• il ridimensionamento dell'oggetto del presente giudizio in quanto non risulterebbero danni da risarcire né opere di remissione in pristino da svolgere;
• l'inesistenza dei pretesi danni per mancata transazione;
• l'inesistenza in capo all'attrice del mandato ad agire nei confronti dei convenuti.
Il convenuto geom. , in proprio, si costituiva in giudizio in data 21 giugno 2022 CP_3
per contestare quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE E IN RITO: pagina 6 di 19 - Previo differimento della data di prima udienza, autorizzare la chiamata in causa, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 106 e 269, 3° comma c.p.c., della compagnia assicurativa in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (31021) IA ET (TV), Via Marocchesa n. 14,
affinchè quest'ultima tenga manlevato e comunque indenne il Geom. da ogni e qualsivoglia CP_3
statuizione di condanna, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dispiegate da
parte attrice e/o anche eventualmente da quelle svolte nei suoi confronti da parte degli ulteriori convenuti.
NEL MERITO: Nei confronti della signora Parte_1
- Previo accertamento dei fatti di cui è causa e della assenza di ogni addebito riguardo l'operato del Geom.
respingere tutte le domande di condanna, solidale e dirette, e le eccezioni proposte dall'attrice CP_3
nei confronti dello stesso Geom. in quanto le stesse risultano infondate in fatto ed in diritto e CP_3
comunque non provate.
- nei confronti della nella denegata ipotesi d'accoglimento, anche parziale _11 Controparte_5
delle domande di condanna, solidale e dirette, dispiegate da parte attrice nei confronti del Geom. CP_3
ed anche di quelle eventualmente svolte in danno del Geom. da parte degli ulteriori convenuti, CP_3
dichiarare tenuta la stessa a garantire, sollevare, manlevare e comunque tenere indenne quest'ultimo da ogni
pretesa e domanda contro lo stesso proposta. Con vittoria di spese e compensi professionali con 15% spese gen.,
4% CPA e 22% IVA sulle somme imponibili.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie e produzione documentali
entro gli assegnandi termini di rito di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.
Il convenuto Geom. riteneva non giustificati gli addebiti a lui mossi e li contestava CP_3
analiticamente eccependo punto per punto:
• sulla mancata vigilanza e omessa manutenzione del condotto fognario;
Controparte_12
• sulla mancata consegna al CTU Ing. della documentazione redatta in data 28.09.2016 Per_1
dalla ditta Parte_5
• sugli omessi interventi necessari per il rifacimento del condotto fognario;
Controparte_12
• sulla mancata attivazione per ottenere la demolizione delle opere abbusive eseguite dalla proprietà ; Parte_4
• sulle spese affrontate dal MI per resistere all'ATP e sui danni lamentati.
Alla luce delle contestazioni puntualmente sollevate il geom. preliminarmente, chiedeva CP_3
di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa per la responsabilità civile pagina 7 di 19 ,a. al fine di essere manlevato mentre nel merito chiedeva il rigetto di tutte le Controparte_13
domande attoree.
In data 20 gennaio 2023 si costituiva in giudizio la terza chiamata Controparte_5
eccependo l'inoperatività della polizza e comunque la sussistenza di uno scoperto contrattuale mentre nel merito aderiva alle difese dell'assicurato e quindi chiedendo il rigetto della domanda attorea. La
compagnia rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettare ogni domanda formulata nei confronti della conchiudente siccome
infondata in fatto e in diritto, tenuto conto in ogni caso di tutti i limiti ed esclusioni della denegata obbligazione
assicurativa come previsti dal contratto.
Col favore delle spese”.
Il convenuto si costituiva in giudizio in data 5 luglio 2022 per contestare quanto ex CP_4
adverso dedotto e prodotto e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale:
rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto, e/o comunque non provate per
conseguente nullità dell'atto di citazione ex art. 163 n.4 c.p.c. e art. 164 c.p.c., assolutamente indeterminate in
punto di an e quantum.
Sempre in via principale e nel merito: Rigettare le domande di condanna da chiunque proposte nei confronti
del e per l'effetto, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea integralmente e/o parzialmente, CP_4
accertare che la responsabilità dell'occorso sia interamente da ascrivere agli altri convenuti, secondo quanto
meglio esposto in rassegna e provato in atti.
In via subordinata: In ipotesi, dovesse accertarsi una qualche responsabilità nell'occorso in capo al
si chiede che esso venga manlevato e garantito dall'amministratore in proprio, in ragione della CP_4
violazione degli obblighi di mandato inerenti i doveri di vigilanza e controllo sulle cose in custodia e della
responsabilità per non avere denunciato il sinistro alla compagnia di assicurazione, conseguentemente dovrà
tenere indenne il dal pregiudizio subito”. CP_4
In particolare, il precisava che, per quanto riguardava il petitum nei suoi confronti, la CP_4
domanda dell'attrice era inerente da una parte alla richiesta di esecuzione delle opere di eventuale
, versa Controparte_4Parte_2
le acque nel canale Fiaccacollo, e dall'altra al risarcimento dei danni extracontrattuali ex articoli 2043 e
2051 c.c., quantificati in €. 36.631,29, in solido con gli altri convenuti.
pagina 8 di 19 Il MI, confutando punto per punto le richieste attoree, eccepiva di essere esente da responsabilità, in quanto i responsabili erano da considerarsi esclusivamente i sig.ri e in _1 CP_2
proprio e/o quali titolari di ed eventualmente, per quanto dovesse ascriversi al _1
MI a titolo di colpa/oneri di vigilanza e custodia, l'amministratore geom. in proprio. CP_3
Veniva così instaurata la causa in epigrafe e all'udienza del 29 settembre 2022 il Giudice
autorizzava la chiamata in causa di Controparte_5
Alla successiva udienza del 9 febbraio 2023 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Le parti provvedevano al regolare deposito delle rispettive tre memorie istruttorie e il Giudice,
ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14 dicembre 2023.
Le parti precisavano le conclusioni con note autorizzate nel termine fissato al 23 maggio 2024 in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c., ed il Giudice in data 22 giugno 2024 tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva sia di che di CP_2
in quanto soggetti in capo ai quali non sussiste alcun Controparte_1
obbligo di custodia non essendo proprietari dei locali mentre, per quanto riguarda la società, la stessa fa capo al titolare persona fisica _1
Venendo al merito la fattispecie in oggetto può configurare un'ipotesi di responsabilità per cose in custodia, quindi ai sensi dell'art. 2051 c.c., per quanto riguarda i soggetti proprietari o comunque custodi delle unità immobiliari o delle parti comuni quanto al condominio, o della più generale responsabilità per neminem laedere ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Quanto all'ordinaria azione ex art. 2043 c.c. è fatto onere all'attore danneggiato fornire la prova sia della condotta colposa del danneggiante, sia del danno subito e, infine, sia del nesso causale sussistente tra la condotta colposa ed il danno.
In merito all'azione ex art. 2051 c.c., avente natura oggettivo, il danneggiato deve provare il nesso di causalità tra la cosa ed il danno mentre il custode deve dare prova della sussistenza del caso fortuito. Come ormai pacificamente affermato “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere
oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere
della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un pagina 9 di 19 terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o
adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ., Sez. Un.,
ord. n° 20943/2022 in Giustizia Civile Massimario 2022; Cass. civ., sez. III., ord. n° 21461/2024 in
Redazione Giuffrè 2025; giur. merito: Trib. Venezia, sez. III, sent. n° 1644/2023 in Redazione Giuffrè
2023).
Deve poi evidenziarsi come “nel paradigma dell'art. 2051 c.c., la relazione giuridica con la cosa non
è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053 e 2054
c.c., sicché responsabile ex art. 2051 c.c. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un
titolo giuridico sulla res, rilevando la sola relazione di fatto custodiale” (Cass. civ., sez. III, ord. n°
16034/2023 in Responsabilità Civile e Previdenza 2024, 2, 445; Cass. civ., sez. III, ord. n° 18471/2024
in Guida al diritto 2024, 42; giur. merito: Trib. Foggia, sez. I, sent. n° 1918/2024 in Redazione Giuffrè
2025).
In merito all'accertamento del nesso di causalità la sequenza causale non deve poi risultare alterata da fattori esterni eccezionali ed imprevedibili con la conseguenza che “la causa efficiente
sopravvenuta, imprevedibile ed eccezionale, capace di generare da sola l'evento, interrompe il nesso eziologico,
ancorché dipendente dall'azione colpevole della vittima o di un terzo”. Pertanto, si può affermare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode va esclusa nel caso in cui venga accertata la natura dolosa del fatto del terzo sempreché il custode non avesse comunque la possibilità di evitare che la condotta del terzo esplicasse i suoi effetti in quanto, in tale ipotesi, alla condotta dolosa del terzo si affianca quella colposa del custode.
Nel caso di specie, il giudicante ritiene sussistente un rapporto custodiale nei confronti del convenuto non soltanto perché la conduttura fognaria è in comproprietà dei condomini CP_4
ma anche perché un potere di controllo sull'impianto fognario continuava a mantenerlo avendo comunque l'onere di vigilare sull'attività dell'amministratore.
Il rapporto tra il MI e la res emerge sia dalla Comunicazione del Consorzio delle Acque
del 11 gennaio 2019 (consulenza tecnica procedimento ex art. 696 – 696-bis n° 9342/2018 R.G., pag. 61,
doc. 7 parte attrice). In particolare, in detta mail, proveniente da Consorzi NO e NA
( e diretta anche al c.t.u., emerge che mentre il Consorzio “è tenuto ad Email_1
assicurare il controllo e la manutenzione al canale Fiaccacollo in quante facente parte del reticolo idraulico di
propria pertinenza” le immissioni, ossia le condutture, “non fanno parte del reticolo consorziale, ma sono
invece di interesse dei privati (e loro aventi causa) che le utilizzano e che le hanno realizzate” precisando che pagina 10 di 19 “ordinariamente i condotti vengono mantenuti pro quota dagli utilizzatori”.
La proprietà della condotta del risulta anche confermata dal fatto che in data 31 CP_4
marzo 2023 veniva convocata un'assemblea condominiale il cui punto 1 dell'ordine del giorno aveva ad oggetto la “DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE INTERVENTO DI Controparte_14
NEL TRATTO POSTERLA-FIANCACOLLO E RELATIVA APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO
DELLA (doc. 45 parte attrice). Controparte_15
Infine, il convenuto all'assemblea condominiale del 6 settembre 2024 approvava, CP_4
con maggioranza assoluta (Favorevoli: millesimi 785,707 per 22 teste – punto 2 dell'ordine del giorno avente ad oggetto “DISCUSSIONE E DELIBERA RENDICONTO CONSUNTIVO LAVORI
STRAORDINARI FOGNATURA […]”) il rendiconto consuntivo delle opere realizzate. In tale delibera si legge: “L'amministratore illustra all'assemblea il lavoro eseguito per la realizzazione della nuova fognatura
posta nel canale Fiaccacollo. Informa che la canaletta è stata completata. […] Viene Parte_8
illustrato il rendiconto consuntivo rete fognaria comprensivo dei costi per la sistemazione della canaletta
sotto il civico 7. Il consuntivo ha confermato le spese preventivate sia tecniche che Controparte_12
realizzative. […] Il Presidente, terminata la discussione, invita l'assemblea ad esprimersi sul punto due
dell'ordine del giorno” (doc. 56 fasc. parte attrice: produzione depositata con la comparsa conclusionale ma non tardiva essendosi il documento formato successivamente all'udienza di precisazione delle
conclusioni, tenutasi il 22 giugno 2024). L'esecuzione dei lavori da parte del dimostra CP_4
quindi la sussistenza di un rapporto custodiale sull'impianto fognario e la possibilità di poter compiere interventi sullo stesso.D'altronde, “il è considerato dalla legge custode dei beni CP_4
comuni, con l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per evitare che i beni possano arrecare danno a terzi o
singoli condomini” con la conseguenza che “la responsabilità ascrivibile al medesimo deve essere CP_4
inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.” (Trib. Genova, sent. n° 84/2025 in Diritto &
Giustizia 2025, 3 marzo).
Per quanto riguarda la posizione dell'amministratore del condominio geom. , _16
tenuto conto che “la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della responsabilità
[…] rilevando la sola relazione di fatto custodiale” (Cass. civ., sez. III, ord. n° 16034/2023 in
Responsabilità Civile e Previdenza 2024, 2, 445), deve ritenersi come anche in capo allo stesso amministratore sia configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c.. La giurisprudenza più volte ha avuto occasione di affermare che “l'art. 1130, n. 4, c.c., attribuisce all'amministratore il potere di compiere
atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso pagina 11 di 19 che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore
ha il potere-dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale
unitariamente considerato” (Cass. civ., sez. II, ord. n° 10380/2024 in Redazione Giuffrè 2024). Di più. Si
è condivisibilmente affermato che “l'amministratore del condominio è legittimato ad agire per
l'annullamento del provvedimento di repressione di un abuso edilizio senza necessità di autorizzazione
assembleare a proporre giudizio ex art. 1131 c.c. laddove l'azione avviata ricada nell'ambito delle sue
competenze, tra le quali, a norma dell'art. 1130, comma 1, n. 4) c.c., rientra anche il compimento di atti
conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio” (T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. II, sent. n°
2659/2023 in Rivista Giuridica dell'Edilizia 2023, 6, I, 1318; ved. Cass. civ., sez. II, ord. n° 7874/2021 in
Guida al diritto 2021, 19) e, sempre senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, “non solo per
proporre le azioni nunciatorie o possessorie o altre azioni conservative in via d'urgenza, ma anche per
ottenere il risarcimento del danno cagionato alle parti comuni dello stabile condominiale, allorché
tale danno si concreti nelle spese occorrenti per la rimessione delle cose nel pristino stato” (Cass. civ.,
sez. II, sent. n° 10869/2023 in Guida al diritto 2023, 30). Un'ulteriore conferma del rapporto custodiale dell'amministratore la si rinviene nel fatto che l'eventuale inerzia dell'amministratore può rilevare ai fini della sussistenza di una responsabilità professionale se, pur legittimato a proporre azioni per gli adempimenti di cui all'art. 1130, n° 4) c.c., ometta di compiere le azioni necessarie.
Pertanto, l'amministratore di condominio aveva da un lato l'onere di vigilare su eventuali attività
illecite che incidano sulle parti comuni ed eventualmente procedere, anche con azioni giudiziarie, per porvi fine e chiedere eventuali risarcimenti. Tali obblighi trovano la propria fonte sia nel rapporto professionale che si instaura col MI al momento della nomina sia su fonte normativa (art.
1130 n° 4 c.c.) con la conseguenza che ove l'amministratore vi venga meno si espone, nei confronti dei terzi e fra questi anche al condomino danneggiato, ad una responsabilità ex art. 2051 c.c. e nei confronti del MI ad una responsabilità per inadempimento contrattuale con conseguente risarcimento del danno.
Per quanto riguarda il convenuto il quale di propria iniziativa ha apportato _1
modifiche ai locali così causando dei danni ai locali dell'attrice quantomeno a livello concorsuale, la condotta tenuta è inquadrabile nella generica azione per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c.. Deve
ritenersi provata la violazione di tale norma in quanto con mail del 2 aprile 2021 (doc. 41 fasc. parte attrice) i convenuti e si offrivano di pagare la somma di € =35.000,00=, _1 CP_2
circostanza che, ove non si fossero ritenuti responsabili risulterebbe del tutto contraddittoria e pagina 12 di 19 inspiegabile trattandosi di una grossa somma, corrispondente più o meno alla pretesa attorea, e non
poche migliaia di euro come si è solito versare per evitare conteziosi e senza assunzione di
responsabilità. Nella proposta transattiva si legge infatti:
“[…] i miei clienti, IGnori e sono disponibili a chiudere transattivamente _1 CP_2
tutte le pendenze e le vertenze connesse, annesse, presupposte e conseguenti al procedimento di ATP in
oggetto indicato, il tutto mediante il pagamento, a favore della IGnora dell'importo Parte_1
complessivo ed omnicomprensivo di € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00). Stante la riserva della IGnora
di agire solo contro il MI di Via Guerrazzi, 5-7-9-11, poiché i miei assistiti sono condomini e Parte_1
non intendono “pagare due volte”, nel redigendo accordo transattivo, occorrerà inserire che la IGnora
[...]
CP_ si impegna a retrocedere e pagare, ai IGnori e la quota corrispondente alla proprietà di Parte_1 CP_2
questi ultimi all'interno del predetto MI di quanto la stessa percepirà dal MI di Via Parte_1
Guerrazzi, 5-7-9-11.
In relazione alla “insonorizzazione ed isolamento” dei muri di confine, Ti confermo che tale eventualità deve
essere condizionata alle autorizzazioni da parte delle Autorità Competenti;
pertanto, nel redigendo accordo,
potremo solo introdurre una pattuizione necessariamente generica, come sopra condizionata, e dipendente dallo
sviluppo delle future pratiche urbanistiche”.
Da tale comunicazione emerge che:
- i sig.ri e erano disponibili a chiudere “transattivamente tutte le pendenze e le vertenze _1 CP_2
connesse, annesse, presupposte e conseguenti al procedimento di ATP in oggetto indicato”: l'offerta ha ben tenuto conto e condiviso le conclusioni della c.t.u. e ha evidentemente valutato la sussistenza di ulteriori danni non accertati o che il consulente d'ufficio non è stato in grado di accertare ma di cui i convenuti erano invece a conoscenza,
- tali danni conseguivano ad una condotta propria in quanto si parla di opere di ““insonorizzazione ed
isolamento” dei muri di confine”, quindi tra i locali della e quelli del con ciò confermando Parte_1 _1
che, come rilevato dal c.t.u., il sig. aveva effettuato “ampi lavori murari, peraltro non _1
autorizzati, in confine su tre lati, con la proprietà ricorrente” che hanno costituito una con-causa delle infiltrazioni.
- tra i danni, alla luce della somma offerta, evidentemente venivano considerati non solo quelli per i costi della procedura d'accertamento tecnico preventivo, e più in generale quelle legali (docc. n° 4, da
28 a 32 e 35 fasc. parte attrice), ma anche i danni ai locali ed alle cose (docc. n° 5, 33 e 34 fasc. parte attrice): quanto a questi ultimi si fa riferimento ai costi per il “Restauro dipinti e opere ammalorate”, pagina 13 di 19 per € =4.250,00= (doc. 33), “Uso di altri locali”, per € =3.000,00= (doc. 34), “Ripristino locali ammalorati”, per € =1.775,00= (doc. 12 fasc. parte attrice ancorché la quantificazione è stata ridotta come risulta dal doc. 5 fasc. parte , il tutto per complessivi € =9.025,00= mentre non si CP_3
considerano gli altri in quanto non documentati neppure da un preventivo.
- l'accettazione della proposta transattiva dell'attrice può essere inquadrata come un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., dichiarazione che pur non costituendo un'autonoma fonte di obbligazione “determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce
nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della
ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Cass. civ.,
sez. III, ord. n° 31818/2024 in Giustizia Civile Massimario 2025; C. App. Firenze, sez. I, sent. n°
1562/2024 in Redazione Giuffrè 2025): tale mail costituisce pertanto un'ammissione della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria assunta dai convenuti e i quali avrebbero _1 CP_2
quindi dovuto dar prova che tale obbligo non era mai sorto o che si era estinto. A tal proposito, deve rilevarsi come tale proposta formulata dall'attrice con le mail del 22 e 26 marzo 2021 (doc. 40 fasc.
parte attrice) è stata inizialmente accettata con la mail già indicata del 2 aprile 2021 (doc. 41 fasc. parte attrice) e poi, inspiegabilmente, senza alcuna sostanziale ragione (“[…] debbo comunicarTi che il mio
cliente, IG. mi ha informato che, a causa di alcuni episodi occorsi con il IGnor , sono _1 _17
venute meno le condizioni per addivenire ad un accordo transattivo […]”)), tale accettazione venne revocata con la mail del 7 luglio 2021 (doc. 23 fasc. parte attrice). Nessuna prova del venir meno del rapporto sottostante con la conseguenza che anche in virtù di tale riconoscimento di debito persiste un obbligo risarcitorio, da parte del per i danni subiti ai locali ed alle cose in esso contenute. _1
Quanto ai danni da un lato il c.t.u. rileva che i locali non ne hanno riportati ma dall'altro lato non mette in discussione, così come non lo mettono in discussione le parti convenute, che le infiltrazioni vi sono state. A questo giudicante non appare credibile che un allagamento, anche solo per la parte interessata, non abbia creato dei danni ai locali. In ogni caso, le produzioni fotografiche di parte attrice attestano la presenza delle macchie nei locali (doc. 1 e 11 quanto ai locali), a cose (doc. 33) e dalla fattura emessa per i costi della locazione di altro locale (doc. 34). La presenza di danni, in via presuntiva, si ricava inoltre sia dall'accettazione da parte dei convenuti e della proposta _1 CP_2
formulata dall'attrice (doc. 41), sia, infine, quanto ai danni ai locali, dalla perizia di danni concordata con l'assicurazione su richiesta dell'amministratore di condominio (doc. 1 fasc. . CP_3
Venendo alla ripartizione della responsabilità si osserva come dalla perizia d'ufficio effettuata nel pagina 14 di 19 corso del procedimento ex art. 696-696-bis c.p.c. emerga che (ved. par. 5.3.2):
“
1 - la principale responsabilità è da addebitarsi a chi ha realizzato la riduzione di sezione del condotto fognario
per una portata 15 ÷ 20 volte inferiore rispetto alla conduttura muraria a “monte”. Non pare possa essere
provato ad oggi che tale responsabilità sia addebitabile “in toto” od in parte al Resistente (o _1 [...]
anche se il periodo in cui la modifica, con molta probabilità, è stata eseguita, è compatibile con la _1
CP_ data nella quale i locali erano già nella disponibilità del signor
2 - altra responsabilità primaria è di chi, avendone la titolarità, non si è curato da lungo tempo della
manutenzione del condotto fognario e non ha eventualmente vigilato, se di propria competenza, circa la modifica,
con riduzione, della sezione di scarico del condotto.
A tal proposito è necessario considerare che […] risulterebbe che il condotto fognario in questione, affluente
del canale Fiaccacollo […] è di interesse di privati (e loro aventi causa) che lo utilizzano e lo hanno realizzato;
nel
nostro caso, quindi, del Parte resistente nel presente procedimento […]; CP_4
3 - una responsabilità secondaria, per una con-causa delle infiltrazioni, ricade, a parere del perché sottoscritto, su
parte resistente per avere disposto ampi lavori murari, peraltro non autorizzati, in confine, su tre lati, _1
con la proprietaria Ricorrente […];
4 - ulteriori responsabilità secondaria può essere ascrivibile al per la Parte_9
presenza di detriti e residui di laterizio demolito sul piano di scorrimento del condotto fognario ispezionato
[…]”.
Ritiene il giudicante che per quanto riguarda gli addebiti di responsabilità di cui ai punti 1 e 3
debbano essere imputati al convenuto in via esclusiva. Quanto al punto 1 è vero che il c.t.u. _1
non ha certezza del soggetto cui vada addebitato il fatto ma è anche vero che l'imputazione a carico del viene ritenuta con molta probabilità essendo compatibile con la data nella quale i locali erano _1
già nella disponibilità del sig. Facendo ricorso all'istituto della presunzione può ritenersi che per _1
la condotta dannosa di cui al punto 1 il responsabile del danno sia stato il convenuto Deve _1
infatti ricordarsi che “in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'articolo 2729 del Cc, ad
ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della precisione è riferito al
fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di
probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della
concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto
sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella
dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa pagina 15 di 19 analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva
di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova
presuntiva (cosiddetta convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica
degli stessi […]” (Cass. civ., sez. II, ord. n° 18347/2024 in Guida al diritto 2024, 42). Nel caso di specie il fatto ignoto di chi sia il soggetto che ha commesso il fatto lesivo può essere dedotto dal fatto noto della compatibilità temporale tra la verificazione della causa del danno e la disponibilità dei locali che in quel periodo era del Per quanto riguarda invece gli addebiti di responsabilità di cui ai punti 2 e 4 _1
appare non contestabile la responsabilità del CP_4
In merito alla concreta ripartizione dei danni in termini percentuali il consulente non ha effettuato un preciso accertamento. Ritiene pertanto il giudicante, alla luce del fatto che sia il che il _1
sono responsabili per condotte primarie (rispettivamente punti 1 e 2) e Controparte_18
per condotte secondarie (rispettivamente punti 3 e 4), che in via equitativa può disporsi una ripartizione dei danni nella misura del =50%= ciascuno.
In merito al quantum risarcitorio possono ritenersi provati con certezza i danni emergenti conseguenti ai costi per il procedimento di A.T.P., da stimarsi in € =24.431,29= (docc. 4 e da 28 a 32
fasc. parte attrice), nonché con alta probabilità quelli ai locali ed alle cose contenute (si vedano foto,
non contestazione di tali danni da parte del convenuto determinazione dei danni nella perizia _1
contrattuale), da stimarsi in € =9.025,00=. I danni da riconoscersi a favore della ricorrente sono complessivamente pari ad € =33.456,29= che, per la prospettata paritaria ripartizione fra condominio/amministratore e , debbono essere imputati in € =16.728,15= ciascuno. _1
Deve poi essere accolta la domanda di manleva formulata dal nei confronti del CP_4
convenuto geom. . Il geom. in qualità di amministratore condominiale, aveva CP_3 CP_3
il compito, in virtù del mandato oneroso ricevuto dal , di provvedere alla gestione delle CP_4
parti comuni e quindi di vigilare sul corretto funzionamento delle condotte fognarie e nel caso effettuarne la manutenzione. L'Ordinanza del Comune di Bologna n° 65669 P.G. del 11 febbraio 2019
(doc. 14 fasc. parte attrice) attesta in modo inconfutabile che problemi alla condotta fognaria erano conosciuti, o comunque ben conoscibili, fin da almeno il maggio 2015 e che il avrebbe CP_4
dovuto porvi rimedio. Ciò nonostante, come risulta dall'ordinanza stessa, quanto già intimato all'epoca dal Comune con atto n° 154981/2015 P.G. del 21 maggio 2015 è stato disatteso tanto che il con l'ordinanza del 2019 veniva concessa un'ultima proroga dopo averne già concesse altre due sempre nel 2015 (atto n° 239240/2015 P.G. e n° 335957/2015 P.G.). L'inerzia dell'amministratore va pagina 16 di 19 pertanto ritenuta in nesso causale con i danni subiti dall'attrice in quanto le infiltrazioni risalgono al successivamente ossia al febbraio 2018. Appare pertanto evidente che il geom. venendo meno CP_3
al proprio mandato, ha creato un danno al MI.
Da ultimo va accertata l'operatività della polizza professionale n° 360867396 conclusa da
[...]
con A tal fine, le norme delle condizioni generali di polizza da CP_3 Controparte_5
prendere in considerazione sono le seguenti:
L'art. 1 delle c.g.a. stabilisce che:
“L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge, per perdite
patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività di:
AMMINISTRATORE DI STABILI CONDOMINIALI, svolta nei modi e termini previsti dall'art. 1130
del Codice Civile
[…]”.
L'art. 5 delle c.g.a., rubricato “ESCLUSIONI” stabilisce che:
“Sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni
amministrative, nonché quelle derivanti:
[…]
d) da rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi impianti e/o dipendenze)
[…]”.
Infine, l'art. 9 comma 2 delle c.g.a., rubricato “ESCLUSIONI” stabilisce che:
“nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, l'assicurazione opera
esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della
propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà”.
Prima di tutto deve ritenersi che nel caso di specie non opera la clausola di esclusione prevista dall'art. 5, lett. d) delle condizioni generali. Tale clausola va infatti riferita ai danni che derivano dagli immobili e le sue pertinenze per fatti che prescindono dall'attività stessa dell'amministrator mentre copre eventuali danni conseguenti ad una condotta propria dell'amministratore di condominio che,
nel caso di specie, è consistita nell'omessa vigilanza sulle condizioni dell'impianto fognario e conseguentemente di compiere un tempestivo intervento manutentivo per garantirne il corretto funzionamento.
Non sussiste neppure un vero e proprio obbligo risarcitorio derivante da un mero vincolo di solidarietà. L'errore professionale deriva da una condotta propria e non da una condotta altrui per pagina 17 di 19 cui il geom. deve rispondere per responsabilità oggettiva. Nel caso di specie si è nell'ipotesi CP_3
inversa ossia il vincolo di solidarietà è in capo al che, verso i terzi, deve rispondere, a CP_4
prescindere da una eventuale responsabilità propria ex art. 2051 c.c., solidalmente coi professionisti a cui di volta in volta assegna degli incarichi. Ci si trova piuttosto nell'ipotesi di responsabilità
concorrente onde per cui l'assicurazione, salvi eventuali scoperti o franchigie, dovrà coprire il danno cui l'attore viene condannato a pagare nei limiti della responsabilità del proprio assicurato che, nel caso di specie, soltanto di fatto, viene a sovrapporsi a quella del in quanto aventi CP_4
entrambi un obbligo di custodia sull'impianto fognario.
Le residue domande attoree non possono essere accolte in quanto, come emerso nel corso del giudizio, i lavori di ripristino sono stati effettuati (ved. doc. 56 parte attrice) mentre per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale la domanda non può essere accolta in quanto non allegato e non provato dovendosi evidenziare che trattasi di un danno conseguenza onde per cui,
come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, mai in re ipsa.
Alla soccombenza delle parti convenute consegue la condanna a favore di parte attrice delle spese di lite sostenute per il presente giudizio, ivi comprese quelle per la negoziazione assistita, da porsi a carico di parte e del _1 CP_3 Controparte_4
in via solidale e nella misura di =1/2= ciascuna nei rapporti
[...]
interni tra e _1 Controparte_19
Per la liquidazione degli onorari si fa riferimento al D.M. 55/2014 e succ.
[...]
mod. espunta la fase istruttoria in quanto non espletata. Spese compensate fra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la carenza di legittimazione attiva di che di CP_2 Controparte_1
[...]
2) visto l'art. 2043 c.c.:
- CONDANNA a pagare all'attrice la somma di € =16.728,15= oltre interessi e _1
rivalutazione economica dal 7 febbraio 2018 alla data della presente sentenza (25 marzo 2025) ed
interessi ex art. 1282 c.c. dalla presente sentenza al saldo;
3) visto l'art. 2051 c.c.:
- CONDANNA il Controparte_20 pagina 18 di 19 10-10/2 e , solidalmente fra loro, a pagare all'attrice la somma di € =16.728,15= oltre CP_3
interessi e rivalutazione economica dal 7 febbraio 2018 alla data della presente sentenza (25 marzo
2025) ed interessi ex art. 1282 c.c. dalla presente sentenza al saldo;
4) sulle spese:
a) CONDANNA il _1 Controparte_21
e , in via solidale fra loro e nella misura di =1/2= a carico di
[...] CP_3
e =1/2= a carico del MI (o in alternativa di ) nei rapporti interni, _1 CP_3
a rimborsare all'attrice le spese di lite che si liquidano in € =545,00= per spese vive ed € =4.000,00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%);
b) CONDANNA il _1 Controparte_21
e , in via solidale fra loro e nella misura di =1/2= a carico di
[...] CP_3
e =1/2= a carico del MI (o in alternativa di ) nei rapporti interni, _1 CP_3
a rimborsare all'attrice le spese per la fase di negoziazione assistita che si liquidano in € =1.000,00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%);
c) COMPENSA le spese di lite fra le altre parti;
5) visto l'art. 1218 c.c.:
- STATUISCE azione di regresso anticipato per il Controparte_21
nei confronti di in conseguenza di quanto
[...] CP_3
eventualmente costretto a pagare all'attrice per capitale e spese di lite;
CP_3
6) ACCERTATA l'operatività della polizza n° 360867396:
- CONDANNA a manlevare di quanto condannato a Controparte_5 CP_3
pagare a titolo di capitale e spese detratto lo scoperto contrattuale (10%);
Così deciso in Bologna il 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 a giugno 2018 avevano fatto eseguire nel sottosuolo condominiale rilevanti interventi edili e di demolizione arrecando notevole disturbo a causa del continuo utilizzo di martelli pneumatici, trapani ed altri macchinari rumorosi;
• che durante l'esecuzione di tali lavori si erano verificate delle copiose infiltrazioni di acque luride che avevano danneggiato i beni presenti e reso il locale insalubre ed inutilizzabile;
• a nulla sono serviti i sopralluoghi effettuati in contraddittorio tra le parti al fine di accertare l'origine delle infiltrazioni e le relative responsabilità;
• l'attrice pertanto depositava ricorso per Accertamento Tecnico Prevenivo e il C.T.U. Ing. depositava l'elaborato finale in data 28.1.2019. Persona_1
Sulla base delle risultanze peritali l'attrice ritiene che le cause principali delle infiltrazioni siano :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4154/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONACORSI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 39, BOLOGNA presso il difensore avv.
BONACORSI ALESSANDRO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AUFIERO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 25, 40125 BOLOGNA
presso il difensore avv. AUFIERO ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AUFIERO ANDREA, CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 25, 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
AUFIERO ANDREA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AUFIERO ANDREA, _1 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 25, 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
AUFIERO ANDREA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRIOSSI GIAN PIERO, CP_3 C.F._4
elettivamente domiciliato in VIA MARSILI 9, 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. TRIOSSI
GIAN PIERO
pagina 1 di 19 (C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. LUPPINO SAVERIO, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_2
AUDINOT 10, 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. LUPPINO SAVERIO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, elettivamente Controparte_5
domiciliato in VIA GALLIERA 19, 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA MASSIMO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18 giugno 2022 la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Bologna, i sig.ri e la società _1 CP_2
il e Controparte_6 Controparte_7 [...]
, in persona dell'Amministratore pro-tempore Geom. , e Controparte_8 CP_3
citato anche per responsabilità propria per ivi sentire accogliere le seguenti CP_3
conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
Visti gli artt. 2043 e 2051 del Codice Civile,
ACCERTATA E DICHIARATA la responsabilità dei Convenuti per i fatti e gli eventi di cui in narrativa,
di conseguenza,
- ORDINARE al MI Via Guerrazzi n. 5-7-9-11 e Vicolo Posterla n. 4/2- 10-10/2 Bologna, in
persona del suo Amministratore pro-tempore, al sig. e alla sig.ra di eseguire con _1 CP_2
urgenza e senza ulteriori indugi, le necessarie opere di risanamento e di rifacimento del condotto fognario che da
8, versa le acque nel canale Fiaccalcollo. Controparte_4Parte_2
- CONDANNARE il sig. in proprio ed in qualità di socio accomandatario della “ _1 [...]
e la sig.ra a ridurre al pristino stato i luoghi, oggetto degli abusi edilizi accertati Controparte_6 CP_2
in corso di A.T.P. dal C.T.U. Ing. e confermati dalla Polizia Municipale Reparto Edilizia del Persona_1
Comune di Bologna, con ogni necessaria opera di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza, anche pagina 2 di 19 strutturale, degli edifici interessati dai suddetti interventi. In ogni caso, con l'obbligo di procedere ad ogni
adeguata opera di insonorizzazione ed isolamento termico ed acustico dei locali realizzati nel sottosuolo del civico
n. 8 di Vicolo utilizzato come autorimessa, confinanti con i locali attorei;
CP_4
- CONDANNARE i Convenuti, in solido tra loro, a risarcire all'Attrice le spese sostenute, a vario titolo,
per la Procedura di A.T.P. esperita avanti il Tribunale di Bologna n.9342/2018 R.G., oltre ai danni patiti sin dal
2016 e patiendi sino alla risoluzione della problematica relativa alle note infiltrazioni, come specificati e
quantificati in narrativa o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria, ivi
compresi i costi per liberare i locali dai beni ivi contenuti, durante lo svolgimento dei lavori di risanamento delle
pareti ammalorate;
CONDANNARE il Geom. in proprio e quale Amministratore del MI convenuto, per CP_3
responsabilità professionale, a risarcire alla proprietà le somme che quest'ultima dovesse essere Parte_1
chiamata a pagare o avesse già pagato, pro quota, in qualità di Condomina, in conseguenza della Procedura di
A.T.P. di cui in premessa. Responsabilità per comportamento omissivo consistita nel non aver ottemperato agli
obblighi di custodia, vigilanza e manutenzione del bene comune/condominiale, nella specie, il condotto fognario
il cui stato di degrado e conseguente fonte di pericolo sono conosciuti, quanto meno, sin dal Controparte_9
2016 (video-ispezione ), e per i fatti descritti in narrativa. (Cass. Civ. Sez. III sentenza n.25251 del Parte_3
16.10.2008).
- CONDANNARE i sigg.ri e al pagamento, a favore dell'Attrice, di una somma _1 CP_2
equitativamente determinata, a titolo di risarcimento per il disturbo arrecato a causa dell'utilizzo di martelli
pneumatici e macchinari vari, nel periodo di svolgimento delle opere edili e di demolizione, abusivamente
realizzate a partire dal 2016 a tutto il 2018, nonché per il mancato pieno godimento dei propri locali a partire dal
2016 a tutt'oggi.
VISTI GLI ARTT. 1337, 1218 SS. E 2043 C.C.
ACCERTATA la responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale a carico di e _1 CP_2
per aver dato corso a trattative inutili e per il recesso ingiustificato dall'accordo avente ad oggetto il risarcimento
dei danni da liquidare alla dott.ssa di conseguenza, Parte_1
- CONDANNARE i Convenuti e a risarcire all'Attrice le spese, pari ad € 1.700,00, _1 CP_2
sostenute per l'assistenza legale prestata dall'Avv. Alessandro Bonacorsi successivamente alla fallita
Negoziazione, per le trattative condotte tra lo scrivente e l'Avv. Andrea Aufiero e per la stesura della scrittura
privata redatta a seguito della formale accettazione della proposta transattiva. Oltre a rivalutazione ed interessi
al saggio legale, calcolati dalla data degli esborsi ad oggi, e, al saggio previsto dall'art. 1284 c.c., come novellato pagina 3 di 19 dall'art. 17 del D.L. 132/14, sulle somme rivalutate e liquidate anche a titolo di indennizzo e risarcimento, dalla
data di notificazione del presente Atto al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA
- ACQUISIRE i fascicoli di Ufficio e delle Parti della procedura A.T.P. T.Bo. n.9342/2018 R.G.;
- AUTORIZZARE lo scrivente difensore al deposito in Cancelleria del supporto magnetico (doc. 20), a
conferma delle opere edili svolte in data 13.9.2018, nel sottosuolo del civico di Vicolo Posterla n.8, in corso di
A.T.P.;
- ORDINARE al sig. di produrre tutta la documentazione attestante il titolo di provenienza dei _1
locali di Via Guerrazzi n. 9/A in Bologna.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche in via istruttoria, ed indicare testi
da sentire su specifici capitoli di prova.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di Causa, della fase stragiudiziale, della procedura di A.T.P.
T.Bo. n.9342/2018 R.G., della Procedura di Negoziazione Assistita ai sensi dell'art. 2 e ss. D.L. 132/14 conv.
con L. 162/14, e delle trattative intercorse con i sigg.ri , oltre a rivalutazione ed interessi.” Parte_4
L'attrice esponeva:
• di essere proprietaria dell'immobile posto al piano seminterrato dello stabile sito a Bologna in
Via Guerrazzi 7 e di utilizzarlo come studiolo, deposito di sculture e dipinti antichi e come luogo ove ricevere esperti e stimatori;
8 di _10Parte_2 [...]
e nel magazzino al civico 9/A di confinante con l'immobile attoreo, dall'estate CP_4 CP_4
pagina 4 di 19 1. la restrizione per 15 ÷ 20 volte della sezione iniziale del condotto fognario che determina maggiore velocità delle acque meteoriche in condotta, elevata pressione sulle murature ammalorate del condotto fognario e quindi possibili infiltrazioni in caso di forte e prolungate precipitazioni;
2. il pessimo stato di manutenzione del condotto fognario;
3. le vibrazioni conseguenti all'utilizzo di martelli pneumatici
4. la difficoltà di deflusso delle acque lungo il piano di scorrimento del condotto fognario a causa dei molti detriti depositati, con conseguente possibilità di rigurgiti in caso di precipitazioni particolarmente violente.
Ritenuta la responsabilità a carico dei Convenuti ai sensi dell'art. 2043 c.c. per i danni cagionati ed in capo al ai sensi dell'art. 2051 per omessa custodia e vigilanza sui beni comuni, l'attrice CP_4
ritiene altresì il geom. responsabile in proprio per i seguenti motivi: CP_3
• per aver taciuto in merito alla video-ispezione già eseguita il 28.9.2016 dalla
[...]
il cui previo esame, in corso di A.T.P., avrebbe permesso un più snello svolgimento Parte_5
delle attività peritali;
• per non aver fatto eseguire gli interventi di manutenzione e rifacimento del condotto che avrebbero evitato l'aggravamento delle condizioni del locale attoreo;
Controparte_9
• per non aver inserito nel progetto di adeguamento della rete fognaria condominiale l'intervento relativo al condotto;
Controparte_9
• Per non essersi attivato, nell'interesse del e dei singoli Condomini, al fine di CP_4
ottenere la rimessione in pristino dei luoghi interessati dalle opere abusive e non autorizzate;
• per non aver agito al fine di richiedere il risarcimento dei costi sostenuti dal e dai CP_4
singoli Condomini pro quota per l'assistenza professionale prestata nell'A.T.P. e nella procedura di
Negoziazione Assistita.
Inoltre, l'attrice ritiene siano addebitabili ai coniugi le seguenti responsabilità: Parte_6
• per aver eseguito e/o fatto eseguire e/o permesso che venissero eseguiti, a proprio esclusivo vantaggio, gli interventi edilizi abusivi rilevati in corso di A.T.P;
• per non aver provveduto al rifacimento del condotto , facilmente Controparte_9
accessibile dal proprio magazzino di Via Guerrazzi n.9/A, così da evitare il protrarsi delle infiltrazioni,
nonché alla rimessione in pristino dei luoghi oggetto di abusi;
• per aver omesso di riferire circostanze utili al C.T.U. e per aver alterato lo stato dei luoghi mediante l'esecuzione di interventi edilizi e di demolizione;
pagina 5 di 19 • per aver ripetutamente attribuito a terzi la paternità degli interventi eseguiti sulle “Mura del
1000” al confine tra le proprietà , quale causa delle infiltrazioni;
Parte_7
• per aver intavolato e proseguito trattative aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dall'attrice, procrastinando per oltre 5 mesi la sottoscrizione di un accordo già perfezionato ed accettato sin dal 2.4.2021, nella consapevolezza di non voler affatto definire la vertenza.
L'attrice per i danni patiti e patiendi chiedeva a titolo di risarcimento la somma di € =36.631.29=.
I convenuti , e il si costituivano in giudizio in data 23 _1 CP_2 Controparte_1
giugno 2022 per contestare quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In via preliminare di rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per genericità, con ogni conseguenza di
legge.
In via preliminare di rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per inesistenza o nullità insanabile di
mandato difensivo.
In via preliminare di merito, dichiarare l'avvenuta decadenza e prescrizione dell'azione risarcitoria svolta.
Nel merito, dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda e respingerla in ogni sua parte.
Nel merito, in ogni caso, dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda e respingerla in ogni sua
parte per mancanza di legittimazione passiva nei confronti di quale legale rappresentante della ditta _1
Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, rimborso spese 15% ed accessori di legge.”
In particolare, i convenuti eccepivano:
• la mancanza di legittimazione passiva di , quale titolare della ditta _1 Controparte_1
[...]
• la genericità della domanda e la nullità dell'atto di citazione
• il ridimensionamento dell'oggetto del presente giudizio in quanto non risulterebbero danni da risarcire né opere di remissione in pristino da svolgere;
• l'inesistenza dei pretesi danni per mancata transazione;
• l'inesistenza in capo all'attrice del mandato ad agire nei confronti dei convenuti.
Il convenuto geom. , in proprio, si costituiva in giudizio in data 21 giugno 2022 CP_3
per contestare quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE E IN RITO: pagina 6 di 19 - Previo differimento della data di prima udienza, autorizzare la chiamata in causa, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 106 e 269, 3° comma c.p.c., della compagnia assicurativa in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (31021) IA ET (TV), Via Marocchesa n. 14,
affinchè quest'ultima tenga manlevato e comunque indenne il Geom. da ogni e qualsivoglia CP_3
statuizione di condanna, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dispiegate da
parte attrice e/o anche eventualmente da quelle svolte nei suoi confronti da parte degli ulteriori convenuti.
NEL MERITO: Nei confronti della signora Parte_1
- Previo accertamento dei fatti di cui è causa e della assenza di ogni addebito riguardo l'operato del Geom.
respingere tutte le domande di condanna, solidale e dirette, e le eccezioni proposte dall'attrice CP_3
nei confronti dello stesso Geom. in quanto le stesse risultano infondate in fatto ed in diritto e CP_3
comunque non provate.
- nei confronti della nella denegata ipotesi d'accoglimento, anche parziale _11 Controparte_5
delle domande di condanna, solidale e dirette, dispiegate da parte attrice nei confronti del Geom. CP_3
ed anche di quelle eventualmente svolte in danno del Geom. da parte degli ulteriori convenuti, CP_3
dichiarare tenuta la stessa a garantire, sollevare, manlevare e comunque tenere indenne quest'ultimo da ogni
pretesa e domanda contro lo stesso proposta. Con vittoria di spese e compensi professionali con 15% spese gen.,
4% CPA e 22% IVA sulle somme imponibili.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie e produzione documentali
entro gli assegnandi termini di rito di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.
Il convenuto Geom. riteneva non giustificati gli addebiti a lui mossi e li contestava CP_3
analiticamente eccependo punto per punto:
• sulla mancata vigilanza e omessa manutenzione del condotto fognario;
Controparte_12
• sulla mancata consegna al CTU Ing. della documentazione redatta in data 28.09.2016 Per_1
dalla ditta Parte_5
• sugli omessi interventi necessari per il rifacimento del condotto fognario;
Controparte_12
• sulla mancata attivazione per ottenere la demolizione delle opere abbusive eseguite dalla proprietà ; Parte_4
• sulle spese affrontate dal MI per resistere all'ATP e sui danni lamentati.
Alla luce delle contestazioni puntualmente sollevate il geom. preliminarmente, chiedeva CP_3
di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa per la responsabilità civile pagina 7 di 19 ,a. al fine di essere manlevato mentre nel merito chiedeva il rigetto di tutte le Controparte_13
domande attoree.
In data 20 gennaio 2023 si costituiva in giudizio la terza chiamata Controparte_5
eccependo l'inoperatività della polizza e comunque la sussistenza di uno scoperto contrattuale mentre nel merito aderiva alle difese dell'assicurato e quindi chiedendo il rigetto della domanda attorea. La
compagnia rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettare ogni domanda formulata nei confronti della conchiudente siccome
infondata in fatto e in diritto, tenuto conto in ogni caso di tutti i limiti ed esclusioni della denegata obbligazione
assicurativa come previsti dal contratto.
Col favore delle spese”.
Il convenuto si costituiva in giudizio in data 5 luglio 2022 per contestare quanto ex CP_4
adverso dedotto e prodotto e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale:
rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto, e/o comunque non provate per
conseguente nullità dell'atto di citazione ex art. 163 n.4 c.p.c. e art. 164 c.p.c., assolutamente indeterminate in
punto di an e quantum.
Sempre in via principale e nel merito: Rigettare le domande di condanna da chiunque proposte nei confronti
del e per l'effetto, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea integralmente e/o parzialmente, CP_4
accertare che la responsabilità dell'occorso sia interamente da ascrivere agli altri convenuti, secondo quanto
meglio esposto in rassegna e provato in atti.
In via subordinata: In ipotesi, dovesse accertarsi una qualche responsabilità nell'occorso in capo al
si chiede che esso venga manlevato e garantito dall'amministratore in proprio, in ragione della CP_4
violazione degli obblighi di mandato inerenti i doveri di vigilanza e controllo sulle cose in custodia e della
responsabilità per non avere denunciato il sinistro alla compagnia di assicurazione, conseguentemente dovrà
tenere indenne il dal pregiudizio subito”. CP_4
In particolare, il precisava che, per quanto riguardava il petitum nei suoi confronti, la CP_4
domanda dell'attrice era inerente da una parte alla richiesta di esecuzione delle opere di eventuale
, versa Controparte_4Parte_2
le acque nel canale Fiaccacollo, e dall'altra al risarcimento dei danni extracontrattuali ex articoli 2043 e
2051 c.c., quantificati in €. 36.631,29, in solido con gli altri convenuti.
pagina 8 di 19 Il MI, confutando punto per punto le richieste attoree, eccepiva di essere esente da responsabilità, in quanto i responsabili erano da considerarsi esclusivamente i sig.ri e in _1 CP_2
proprio e/o quali titolari di ed eventualmente, per quanto dovesse ascriversi al _1
MI a titolo di colpa/oneri di vigilanza e custodia, l'amministratore geom. in proprio. CP_3
Veniva così instaurata la causa in epigrafe e all'udienza del 29 settembre 2022 il Giudice
autorizzava la chiamata in causa di Controparte_5
Alla successiva udienza del 9 febbraio 2023 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Le parti provvedevano al regolare deposito delle rispettive tre memorie istruttorie e il Giudice,
ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14 dicembre 2023.
Le parti precisavano le conclusioni con note autorizzate nel termine fissato al 23 maggio 2024 in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c., ed il Giudice in data 22 giugno 2024 tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva sia di che di CP_2
in quanto soggetti in capo ai quali non sussiste alcun Controparte_1
obbligo di custodia non essendo proprietari dei locali mentre, per quanto riguarda la società, la stessa fa capo al titolare persona fisica _1
Venendo al merito la fattispecie in oggetto può configurare un'ipotesi di responsabilità per cose in custodia, quindi ai sensi dell'art. 2051 c.c., per quanto riguarda i soggetti proprietari o comunque custodi delle unità immobiliari o delle parti comuni quanto al condominio, o della più generale responsabilità per neminem laedere ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Quanto all'ordinaria azione ex art. 2043 c.c. è fatto onere all'attore danneggiato fornire la prova sia della condotta colposa del danneggiante, sia del danno subito e, infine, sia del nesso causale sussistente tra la condotta colposa ed il danno.
In merito all'azione ex art. 2051 c.c., avente natura oggettivo, il danneggiato deve provare il nesso di causalità tra la cosa ed il danno mentre il custode deve dare prova della sussistenza del caso fortuito. Come ormai pacificamente affermato “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere
oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere
della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un pagina 9 di 19 terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o
adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ., Sez. Un.,
ord. n° 20943/2022 in Giustizia Civile Massimario 2022; Cass. civ., sez. III., ord. n° 21461/2024 in
Redazione Giuffrè 2025; giur. merito: Trib. Venezia, sez. III, sent. n° 1644/2023 in Redazione Giuffrè
2023).
Deve poi evidenziarsi come “nel paradigma dell'art. 2051 c.c., la relazione giuridica con la cosa non
è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053 e 2054
c.c., sicché responsabile ex art. 2051 c.c. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un
titolo giuridico sulla res, rilevando la sola relazione di fatto custodiale” (Cass. civ., sez. III, ord. n°
16034/2023 in Responsabilità Civile e Previdenza 2024, 2, 445; Cass. civ., sez. III, ord. n° 18471/2024
in Guida al diritto 2024, 42; giur. merito: Trib. Foggia, sez. I, sent. n° 1918/2024 in Redazione Giuffrè
2025).
In merito all'accertamento del nesso di causalità la sequenza causale non deve poi risultare alterata da fattori esterni eccezionali ed imprevedibili con la conseguenza che “la causa efficiente
sopravvenuta, imprevedibile ed eccezionale, capace di generare da sola l'evento, interrompe il nesso eziologico,
ancorché dipendente dall'azione colpevole della vittima o di un terzo”. Pertanto, si può affermare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode va esclusa nel caso in cui venga accertata la natura dolosa del fatto del terzo sempreché il custode non avesse comunque la possibilità di evitare che la condotta del terzo esplicasse i suoi effetti in quanto, in tale ipotesi, alla condotta dolosa del terzo si affianca quella colposa del custode.
Nel caso di specie, il giudicante ritiene sussistente un rapporto custodiale nei confronti del convenuto non soltanto perché la conduttura fognaria è in comproprietà dei condomini CP_4
ma anche perché un potere di controllo sull'impianto fognario continuava a mantenerlo avendo comunque l'onere di vigilare sull'attività dell'amministratore.
Il rapporto tra il MI e la res emerge sia dalla Comunicazione del Consorzio delle Acque
del 11 gennaio 2019 (consulenza tecnica procedimento ex art. 696 – 696-bis n° 9342/2018 R.G., pag. 61,
doc. 7 parte attrice). In particolare, in detta mail, proveniente da Consorzi NO e NA
( e diretta anche al c.t.u., emerge che mentre il Consorzio “è tenuto ad Email_1
assicurare il controllo e la manutenzione al canale Fiaccacollo in quante facente parte del reticolo idraulico di
propria pertinenza” le immissioni, ossia le condutture, “non fanno parte del reticolo consorziale, ma sono
invece di interesse dei privati (e loro aventi causa) che le utilizzano e che le hanno realizzate” precisando che pagina 10 di 19 “ordinariamente i condotti vengono mantenuti pro quota dagli utilizzatori”.
La proprietà della condotta del risulta anche confermata dal fatto che in data 31 CP_4
marzo 2023 veniva convocata un'assemblea condominiale il cui punto 1 dell'ordine del giorno aveva ad oggetto la “DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE INTERVENTO DI Controparte_14
NEL TRATTO POSTERLA-FIANCACOLLO E RELATIVA APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO
DELLA (doc. 45 parte attrice). Controparte_15
Infine, il convenuto all'assemblea condominiale del 6 settembre 2024 approvava, CP_4
con maggioranza assoluta (Favorevoli: millesimi 785,707 per 22 teste – punto 2 dell'ordine del giorno avente ad oggetto “DISCUSSIONE E DELIBERA RENDICONTO CONSUNTIVO LAVORI
STRAORDINARI FOGNATURA […]”) il rendiconto consuntivo delle opere realizzate. In tale delibera si legge: “L'amministratore illustra all'assemblea il lavoro eseguito per la realizzazione della nuova fognatura
posta nel canale Fiaccacollo. Informa che la canaletta è stata completata. […] Viene Parte_8
illustrato il rendiconto consuntivo rete fognaria comprensivo dei costi per la sistemazione della canaletta
sotto il civico 7. Il consuntivo ha confermato le spese preventivate sia tecniche che Controparte_12
realizzative. […] Il Presidente, terminata la discussione, invita l'assemblea ad esprimersi sul punto due
dell'ordine del giorno” (doc. 56 fasc. parte attrice: produzione depositata con la comparsa conclusionale ma non tardiva essendosi il documento formato successivamente all'udienza di precisazione delle
conclusioni, tenutasi il 22 giugno 2024). L'esecuzione dei lavori da parte del dimostra CP_4
quindi la sussistenza di un rapporto custodiale sull'impianto fognario e la possibilità di poter compiere interventi sullo stesso.D'altronde, “il è considerato dalla legge custode dei beni CP_4
comuni, con l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per evitare che i beni possano arrecare danno a terzi o
singoli condomini” con la conseguenza che “la responsabilità ascrivibile al medesimo deve essere CP_4
inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.” (Trib. Genova, sent. n° 84/2025 in Diritto &
Giustizia 2025, 3 marzo).
Per quanto riguarda la posizione dell'amministratore del condominio geom. , _16
tenuto conto che “la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della responsabilità
[…] rilevando la sola relazione di fatto custodiale” (Cass. civ., sez. III, ord. n° 16034/2023 in
Responsabilità Civile e Previdenza 2024, 2, 445), deve ritenersi come anche in capo allo stesso amministratore sia configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c.. La giurisprudenza più volte ha avuto occasione di affermare che “l'art. 1130, n. 4, c.c., attribuisce all'amministratore il potere di compiere
atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso pagina 11 di 19 che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore
ha il potere-dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale
unitariamente considerato” (Cass. civ., sez. II, ord. n° 10380/2024 in Redazione Giuffrè 2024). Di più. Si
è condivisibilmente affermato che “l'amministratore del condominio è legittimato ad agire per
l'annullamento del provvedimento di repressione di un abuso edilizio senza necessità di autorizzazione
assembleare a proporre giudizio ex art. 1131 c.c. laddove l'azione avviata ricada nell'ambito delle sue
competenze, tra le quali, a norma dell'art. 1130, comma 1, n. 4) c.c., rientra anche il compimento di atti
conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio” (T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. II, sent. n°
2659/2023 in Rivista Giuridica dell'Edilizia 2023, 6, I, 1318; ved. Cass. civ., sez. II, ord. n° 7874/2021 in
Guida al diritto 2021, 19) e, sempre senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, “non solo per
proporre le azioni nunciatorie o possessorie o altre azioni conservative in via d'urgenza, ma anche per
ottenere il risarcimento del danno cagionato alle parti comuni dello stabile condominiale, allorché
tale danno si concreti nelle spese occorrenti per la rimessione delle cose nel pristino stato” (Cass. civ.,
sez. II, sent. n° 10869/2023 in Guida al diritto 2023, 30). Un'ulteriore conferma del rapporto custodiale dell'amministratore la si rinviene nel fatto che l'eventuale inerzia dell'amministratore può rilevare ai fini della sussistenza di una responsabilità professionale se, pur legittimato a proporre azioni per gli adempimenti di cui all'art. 1130, n° 4) c.c., ometta di compiere le azioni necessarie.
Pertanto, l'amministratore di condominio aveva da un lato l'onere di vigilare su eventuali attività
illecite che incidano sulle parti comuni ed eventualmente procedere, anche con azioni giudiziarie, per porvi fine e chiedere eventuali risarcimenti. Tali obblighi trovano la propria fonte sia nel rapporto professionale che si instaura col MI al momento della nomina sia su fonte normativa (art.
1130 n° 4 c.c.) con la conseguenza che ove l'amministratore vi venga meno si espone, nei confronti dei terzi e fra questi anche al condomino danneggiato, ad una responsabilità ex art. 2051 c.c. e nei confronti del MI ad una responsabilità per inadempimento contrattuale con conseguente risarcimento del danno.
Per quanto riguarda il convenuto il quale di propria iniziativa ha apportato _1
modifiche ai locali così causando dei danni ai locali dell'attrice quantomeno a livello concorsuale, la condotta tenuta è inquadrabile nella generica azione per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c.. Deve
ritenersi provata la violazione di tale norma in quanto con mail del 2 aprile 2021 (doc. 41 fasc. parte attrice) i convenuti e si offrivano di pagare la somma di € =35.000,00=, _1 CP_2
circostanza che, ove non si fossero ritenuti responsabili risulterebbe del tutto contraddittoria e pagina 12 di 19 inspiegabile trattandosi di una grossa somma, corrispondente più o meno alla pretesa attorea, e non
poche migliaia di euro come si è solito versare per evitare conteziosi e senza assunzione di
responsabilità. Nella proposta transattiva si legge infatti:
“[…] i miei clienti, IGnori e sono disponibili a chiudere transattivamente _1 CP_2
tutte le pendenze e le vertenze connesse, annesse, presupposte e conseguenti al procedimento di ATP in
oggetto indicato, il tutto mediante il pagamento, a favore della IGnora dell'importo Parte_1
complessivo ed omnicomprensivo di € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00). Stante la riserva della IGnora
di agire solo contro il MI di Via Guerrazzi, 5-7-9-11, poiché i miei assistiti sono condomini e Parte_1
non intendono “pagare due volte”, nel redigendo accordo transattivo, occorrerà inserire che la IGnora
[...]
CP_ si impegna a retrocedere e pagare, ai IGnori e la quota corrispondente alla proprietà di Parte_1 CP_2
questi ultimi all'interno del predetto MI di quanto la stessa percepirà dal MI di Via Parte_1
Guerrazzi, 5-7-9-11.
In relazione alla “insonorizzazione ed isolamento” dei muri di confine, Ti confermo che tale eventualità deve
essere condizionata alle autorizzazioni da parte delle Autorità Competenti;
pertanto, nel redigendo accordo,
potremo solo introdurre una pattuizione necessariamente generica, come sopra condizionata, e dipendente dallo
sviluppo delle future pratiche urbanistiche”.
Da tale comunicazione emerge che:
- i sig.ri e erano disponibili a chiudere “transattivamente tutte le pendenze e le vertenze _1 CP_2
connesse, annesse, presupposte e conseguenti al procedimento di ATP in oggetto indicato”: l'offerta ha ben tenuto conto e condiviso le conclusioni della c.t.u. e ha evidentemente valutato la sussistenza di ulteriori danni non accertati o che il consulente d'ufficio non è stato in grado di accertare ma di cui i convenuti erano invece a conoscenza,
- tali danni conseguivano ad una condotta propria in quanto si parla di opere di ““insonorizzazione ed
isolamento” dei muri di confine”, quindi tra i locali della e quelli del con ciò confermando Parte_1 _1
che, come rilevato dal c.t.u., il sig. aveva effettuato “ampi lavori murari, peraltro non _1
autorizzati, in confine su tre lati, con la proprietà ricorrente” che hanno costituito una con-causa delle infiltrazioni.
- tra i danni, alla luce della somma offerta, evidentemente venivano considerati non solo quelli per i costi della procedura d'accertamento tecnico preventivo, e più in generale quelle legali (docc. n° 4, da
28 a 32 e 35 fasc. parte attrice), ma anche i danni ai locali ed alle cose (docc. n° 5, 33 e 34 fasc. parte attrice): quanto a questi ultimi si fa riferimento ai costi per il “Restauro dipinti e opere ammalorate”, pagina 13 di 19 per € =4.250,00= (doc. 33), “Uso di altri locali”, per € =3.000,00= (doc. 34), “Ripristino locali ammalorati”, per € =1.775,00= (doc. 12 fasc. parte attrice ancorché la quantificazione è stata ridotta come risulta dal doc. 5 fasc. parte , il tutto per complessivi € =9.025,00= mentre non si CP_3
considerano gli altri in quanto non documentati neppure da un preventivo.
- l'accettazione della proposta transattiva dell'attrice può essere inquadrata come un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., dichiarazione che pur non costituendo un'autonoma fonte di obbligazione “determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce
nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della
ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Cass. civ.,
sez. III, ord. n° 31818/2024 in Giustizia Civile Massimario 2025; C. App. Firenze, sez. I, sent. n°
1562/2024 in Redazione Giuffrè 2025): tale mail costituisce pertanto un'ammissione della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria assunta dai convenuti e i quali avrebbero _1 CP_2
quindi dovuto dar prova che tale obbligo non era mai sorto o che si era estinto. A tal proposito, deve rilevarsi come tale proposta formulata dall'attrice con le mail del 22 e 26 marzo 2021 (doc. 40 fasc.
parte attrice) è stata inizialmente accettata con la mail già indicata del 2 aprile 2021 (doc. 41 fasc. parte attrice) e poi, inspiegabilmente, senza alcuna sostanziale ragione (“[…] debbo comunicarTi che il mio
cliente, IG. mi ha informato che, a causa di alcuni episodi occorsi con il IGnor , sono _1 _17
venute meno le condizioni per addivenire ad un accordo transattivo […]”)), tale accettazione venne revocata con la mail del 7 luglio 2021 (doc. 23 fasc. parte attrice). Nessuna prova del venir meno del rapporto sottostante con la conseguenza che anche in virtù di tale riconoscimento di debito persiste un obbligo risarcitorio, da parte del per i danni subiti ai locali ed alle cose in esso contenute. _1
Quanto ai danni da un lato il c.t.u. rileva che i locali non ne hanno riportati ma dall'altro lato non mette in discussione, così come non lo mettono in discussione le parti convenute, che le infiltrazioni vi sono state. A questo giudicante non appare credibile che un allagamento, anche solo per la parte interessata, non abbia creato dei danni ai locali. In ogni caso, le produzioni fotografiche di parte attrice attestano la presenza delle macchie nei locali (doc. 1 e 11 quanto ai locali), a cose (doc. 33) e dalla fattura emessa per i costi della locazione di altro locale (doc. 34). La presenza di danni, in via presuntiva, si ricava inoltre sia dall'accettazione da parte dei convenuti e della proposta _1 CP_2
formulata dall'attrice (doc. 41), sia, infine, quanto ai danni ai locali, dalla perizia di danni concordata con l'assicurazione su richiesta dell'amministratore di condominio (doc. 1 fasc. . CP_3
Venendo alla ripartizione della responsabilità si osserva come dalla perizia d'ufficio effettuata nel pagina 14 di 19 corso del procedimento ex art. 696-696-bis c.p.c. emerga che (ved. par. 5.3.2):
“
1 - la principale responsabilità è da addebitarsi a chi ha realizzato la riduzione di sezione del condotto fognario
per una portata 15 ÷ 20 volte inferiore rispetto alla conduttura muraria a “monte”. Non pare possa essere
provato ad oggi che tale responsabilità sia addebitabile “in toto” od in parte al Resistente (o _1 [...]
anche se il periodo in cui la modifica, con molta probabilità, è stata eseguita, è compatibile con la _1
CP_ data nella quale i locali erano già nella disponibilità del signor
2 - altra responsabilità primaria è di chi, avendone la titolarità, non si è curato da lungo tempo della
manutenzione del condotto fognario e non ha eventualmente vigilato, se di propria competenza, circa la modifica,
con riduzione, della sezione di scarico del condotto.
A tal proposito è necessario considerare che […] risulterebbe che il condotto fognario in questione, affluente
del canale Fiaccacollo […] è di interesse di privati (e loro aventi causa) che lo utilizzano e lo hanno realizzato;
nel
nostro caso, quindi, del Parte resistente nel presente procedimento […]; CP_4
3 - una responsabilità secondaria, per una con-causa delle infiltrazioni, ricade, a parere del perché sottoscritto, su
parte resistente per avere disposto ampi lavori murari, peraltro non autorizzati, in confine, su tre lati, _1
con la proprietaria Ricorrente […];
4 - ulteriori responsabilità secondaria può essere ascrivibile al per la Parte_9
presenza di detriti e residui di laterizio demolito sul piano di scorrimento del condotto fognario ispezionato
[…]”.
Ritiene il giudicante che per quanto riguarda gli addebiti di responsabilità di cui ai punti 1 e 3
debbano essere imputati al convenuto in via esclusiva. Quanto al punto 1 è vero che il c.t.u. _1
non ha certezza del soggetto cui vada addebitato il fatto ma è anche vero che l'imputazione a carico del viene ritenuta con molta probabilità essendo compatibile con la data nella quale i locali erano _1
già nella disponibilità del sig. Facendo ricorso all'istituto della presunzione può ritenersi che per _1
la condotta dannosa di cui al punto 1 il responsabile del danno sia stato il convenuto Deve _1
infatti ricordarsi che “in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'articolo 2729 del Cc, ad
ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della precisione è riferito al
fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di
probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della
concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto
sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella
dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa pagina 15 di 19 analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva
di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova
presuntiva (cosiddetta convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica
degli stessi […]” (Cass. civ., sez. II, ord. n° 18347/2024 in Guida al diritto 2024, 42). Nel caso di specie il fatto ignoto di chi sia il soggetto che ha commesso il fatto lesivo può essere dedotto dal fatto noto della compatibilità temporale tra la verificazione della causa del danno e la disponibilità dei locali che in quel periodo era del Per quanto riguarda invece gli addebiti di responsabilità di cui ai punti 2 e 4 _1
appare non contestabile la responsabilità del CP_4
In merito alla concreta ripartizione dei danni in termini percentuali il consulente non ha effettuato un preciso accertamento. Ritiene pertanto il giudicante, alla luce del fatto che sia il che il _1
sono responsabili per condotte primarie (rispettivamente punti 1 e 2) e Controparte_18
per condotte secondarie (rispettivamente punti 3 e 4), che in via equitativa può disporsi una ripartizione dei danni nella misura del =50%= ciascuno.
In merito al quantum risarcitorio possono ritenersi provati con certezza i danni emergenti conseguenti ai costi per il procedimento di A.T.P., da stimarsi in € =24.431,29= (docc. 4 e da 28 a 32
fasc. parte attrice), nonché con alta probabilità quelli ai locali ed alle cose contenute (si vedano foto,
non contestazione di tali danni da parte del convenuto determinazione dei danni nella perizia _1
contrattuale), da stimarsi in € =9.025,00=. I danni da riconoscersi a favore della ricorrente sono complessivamente pari ad € =33.456,29= che, per la prospettata paritaria ripartizione fra condominio/amministratore e , debbono essere imputati in € =16.728,15= ciascuno. _1
Deve poi essere accolta la domanda di manleva formulata dal nei confronti del CP_4
convenuto geom. . Il geom. in qualità di amministratore condominiale, aveva CP_3 CP_3
il compito, in virtù del mandato oneroso ricevuto dal , di provvedere alla gestione delle CP_4
parti comuni e quindi di vigilare sul corretto funzionamento delle condotte fognarie e nel caso effettuarne la manutenzione. L'Ordinanza del Comune di Bologna n° 65669 P.G. del 11 febbraio 2019
(doc. 14 fasc. parte attrice) attesta in modo inconfutabile che problemi alla condotta fognaria erano conosciuti, o comunque ben conoscibili, fin da almeno il maggio 2015 e che il avrebbe CP_4
dovuto porvi rimedio. Ciò nonostante, come risulta dall'ordinanza stessa, quanto già intimato all'epoca dal Comune con atto n° 154981/2015 P.G. del 21 maggio 2015 è stato disatteso tanto che il con l'ordinanza del 2019 veniva concessa un'ultima proroga dopo averne già concesse altre due sempre nel 2015 (atto n° 239240/2015 P.G. e n° 335957/2015 P.G.). L'inerzia dell'amministratore va pagina 16 di 19 pertanto ritenuta in nesso causale con i danni subiti dall'attrice in quanto le infiltrazioni risalgono al successivamente ossia al febbraio 2018. Appare pertanto evidente che il geom. venendo meno CP_3
al proprio mandato, ha creato un danno al MI.
Da ultimo va accertata l'operatività della polizza professionale n° 360867396 conclusa da
[...]
con A tal fine, le norme delle condizioni generali di polizza da CP_3 Controparte_5
prendere in considerazione sono le seguenti:
L'art. 1 delle c.g.a. stabilisce che:
“L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge, per perdite
patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività di:
AMMINISTRATORE DI STABILI CONDOMINIALI, svolta nei modi e termini previsti dall'art. 1130
del Codice Civile
[…]”.
L'art. 5 delle c.g.a., rubricato “ESCLUSIONI” stabilisce che:
“Sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni
amministrative, nonché quelle derivanti:
[…]
d) da rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi impianti e/o dipendenze)
[…]”.
Infine, l'art. 9 comma 2 delle c.g.a., rubricato “ESCLUSIONI” stabilisce che:
“nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, l'assicurazione opera
esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della
propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà”.
Prima di tutto deve ritenersi che nel caso di specie non opera la clausola di esclusione prevista dall'art. 5, lett. d) delle condizioni generali. Tale clausola va infatti riferita ai danni che derivano dagli immobili e le sue pertinenze per fatti che prescindono dall'attività stessa dell'amministrator mentre copre eventuali danni conseguenti ad una condotta propria dell'amministratore di condominio che,
nel caso di specie, è consistita nell'omessa vigilanza sulle condizioni dell'impianto fognario e conseguentemente di compiere un tempestivo intervento manutentivo per garantirne il corretto funzionamento.
Non sussiste neppure un vero e proprio obbligo risarcitorio derivante da un mero vincolo di solidarietà. L'errore professionale deriva da una condotta propria e non da una condotta altrui per pagina 17 di 19 cui il geom. deve rispondere per responsabilità oggettiva. Nel caso di specie si è nell'ipotesi CP_3
inversa ossia il vincolo di solidarietà è in capo al che, verso i terzi, deve rispondere, a CP_4
prescindere da una eventuale responsabilità propria ex art. 2051 c.c., solidalmente coi professionisti a cui di volta in volta assegna degli incarichi. Ci si trova piuttosto nell'ipotesi di responsabilità
concorrente onde per cui l'assicurazione, salvi eventuali scoperti o franchigie, dovrà coprire il danno cui l'attore viene condannato a pagare nei limiti della responsabilità del proprio assicurato che, nel caso di specie, soltanto di fatto, viene a sovrapporsi a quella del in quanto aventi CP_4
entrambi un obbligo di custodia sull'impianto fognario.
Le residue domande attoree non possono essere accolte in quanto, come emerso nel corso del giudizio, i lavori di ripristino sono stati effettuati (ved. doc. 56 parte attrice) mentre per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale la domanda non può essere accolta in quanto non allegato e non provato dovendosi evidenziare che trattasi di un danno conseguenza onde per cui,
come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, mai in re ipsa.
Alla soccombenza delle parti convenute consegue la condanna a favore di parte attrice delle spese di lite sostenute per il presente giudizio, ivi comprese quelle per la negoziazione assistita, da porsi a carico di parte e del _1 CP_3 Controparte_4
in via solidale e nella misura di =1/2= ciascuna nei rapporti
[...]
interni tra e _1 Controparte_19
Per la liquidazione degli onorari si fa riferimento al D.M. 55/2014 e succ.
[...]
mod. espunta la fase istruttoria in quanto non espletata. Spese compensate fra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la carenza di legittimazione attiva di che di CP_2 Controparte_1
[...]
2) visto l'art. 2043 c.c.:
- CONDANNA a pagare all'attrice la somma di € =16.728,15= oltre interessi e _1
rivalutazione economica dal 7 febbraio 2018 alla data della presente sentenza (25 marzo 2025) ed
interessi ex art. 1282 c.c. dalla presente sentenza al saldo;
3) visto l'art. 2051 c.c.:
- CONDANNA il Controparte_20 pagina 18 di 19 10-10/2 e , solidalmente fra loro, a pagare all'attrice la somma di € =16.728,15= oltre CP_3
interessi e rivalutazione economica dal 7 febbraio 2018 alla data della presente sentenza (25 marzo
2025) ed interessi ex art. 1282 c.c. dalla presente sentenza al saldo;
4) sulle spese:
a) CONDANNA il _1 Controparte_21
e , in via solidale fra loro e nella misura di =1/2= a carico di
[...] CP_3
e =1/2= a carico del MI (o in alternativa di ) nei rapporti interni, _1 CP_3
a rimborsare all'attrice le spese di lite che si liquidano in € =545,00= per spese vive ed € =4.000,00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%);
b) CONDANNA il _1 Controparte_21
e , in via solidale fra loro e nella misura di =1/2= a carico di
[...] CP_3
e =1/2= a carico del MI (o in alternativa di ) nei rapporti interni, _1 CP_3
a rimborsare all'attrice le spese per la fase di negoziazione assistita che si liquidano in € =1.000,00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%);
c) COMPENSA le spese di lite fra le altre parti;
5) visto l'art. 1218 c.c.:
- STATUISCE azione di regresso anticipato per il Controparte_21
nei confronti di in conseguenza di quanto
[...] CP_3
eventualmente costretto a pagare all'attrice per capitale e spese di lite;
CP_3
6) ACCERTATA l'operatività della polizza n° 360867396:
- CONDANNA a manlevare di quanto condannato a Controparte_5 CP_3
pagare a titolo di capitale e spese detratto lo scoperto contrattuale (10%);
Così deciso in Bologna il 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 a giugno 2018 avevano fatto eseguire nel sottosuolo condominiale rilevanti interventi edili e di demolizione arrecando notevole disturbo a causa del continuo utilizzo di martelli pneumatici, trapani ed altri macchinari rumorosi;
• che durante l'esecuzione di tali lavori si erano verificate delle copiose infiltrazioni di acque luride che avevano danneggiato i beni presenti e reso il locale insalubre ed inutilizzabile;
• a nulla sono serviti i sopralluoghi effettuati in contraddittorio tra le parti al fine di accertare l'origine delle infiltrazioni e le relative responsabilità;
• l'attrice pertanto depositava ricorso per Accertamento Tecnico Prevenivo e il C.T.U. Ing. depositava l'elaborato finale in data 28.1.2019. Persona_1
Sulla base delle risultanze peritali l'attrice ritiene che le cause principali delle infiltrazioni siano :