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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Nicola Saracino Presidente Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA Nelle cause riunite iscritte ai nn. 2384 e 2376 del Ruolo generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 riservate in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 10.12.2024 e vertenti TRA
nel giudizio n.r.g. 2384/2020:
( ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Impastato Appellante E
( , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( , Controparte_2 P.IVA_2
( , Controparte_3 P.IVA_3 [...]
( CP_4 P.IVA_4
in persona del pro tempore e dei rispettivi Ministri pro Controparte_5 tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato Appellati
NONCHE' nel giudizio n.r.g. 2736/2020:
TRA
1. ( ) Parte_2 C.F._2
2. CO LO ( C.F._3
3. ( ) CP_6 C.F._4
1 4. ( ) Controparte_7 C.F._5
5. ( ) Parte_3 C.F._6
6. ( Parte_4 C.F._7
7. ( Controparte_8 C.F._8
8. DONATI ( CP_9 C.F._9
9. ( ) Parte_5 C.F._10
10. ( ) Controparte_10 C.F._11
11. ( ) CP_11 C.F._12
12. ( ) Parte_6 C.F._13
13. ( ) Parte_7 C.F._14
14. ( ) CP_12 C.F._15
15. ( ) Parte_8 C.F._16
16. ( Controparte_13 C.F._17
17. ( ) Parte_9 C.F._18
18. ( ) Controparte_14 C.F._19
19. ( ) Parte_10 C.F._20
20. ( ) Parte_11 C.F._21
21. ( ) Controparte_15 C.F._22
22. ( ) Parte_12 C.F._23
23. ( ) Controparte_16 C.F._24
24. ( ) Parte_13 C.F._25
25. ( ) CP_17 C.F._26
26. ( Parte_14 C.F._27 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella Appellanti
E
( , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( , Controparte_2 P.IVA_2
( , Controparte_3 P.IVA_3 [...]
( in persona del pro CP_4 P.IVA_4 Controparte_5 tempore e dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 22131/2019 del Tribunale civile di Roma – risarcimento danno da ritardato adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee
Conclusioni: come in atti.
Motivi della decisione
I soggetti indicati in epigrafe adivano il Tribunale di Roma riferendo di aver frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche, di essersi iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione in anni accademici successivi al 1990/1991 e anteriori al
2 2006/2007 e di avere usufruito solamente di una borsa di studio, prevista dal D.Lgs n. 257/1991. Lamentavano di avere subito un danno patrimoniale a causa del ritardo con cui lo Stato italiano aveva recepito integralmente le direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE, poiché la previsione contenuta nel D. Lgs. n. 368/99 circa il diritto degli specializzandi ad ottenere la sottoscrizione di un contratto di formazione-lavoro era stata attuata solo a partire dall'anno accademico 2006/2007. Chiedevano, dunque, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della differenza tra quanto percepito e il trattamento riconosciuto dal D.P.C.M. del 7/3/2007 e del 6/7/2007, asseritamente spettante a titolo di adeguata remunerazione, nonché l'indicizzazione annuale e la rideterminazione triennale delle borse di studio. Si costituivano in giudizio le Amministrazioni convenute, che eccepivano l'infondatezza nel merito delle domande e, comunque, la prescrizione delle pretese attoree. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22131/2010, rigettava le domande attoree in quanto infondate.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello, con distinti atti di citazione, gli appellanti indicati in epigrafe, chiedendo, previo interpello della CGUE, la condanna di tutte le parti convenute in solido tra loro:
- al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie;
- alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione o retribuzione durante la frequenza del corso di specializzazione;
- alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe, ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi;
- alla mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera (ex art. 45 D.Lgs. 368/99);
- alla mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex D.Lgs. 368/99, artt. 34
e seguenti e successive modificazioni, nonché previsti dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa;
- al risarcimento del danno per l'omesso e/o tardivo recepimento delle direttive comunitarie, per il mancato incremento dell'emolumento di cui all'art. 6 del D.lgs 257/91 secondo il tasso annuale di inflazione e secondo la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, nella misura pari a tale incremento o in quella ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Hanno chiesto, infine, la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Si sono costituite in giudizio tutte le amministrazioni appellate, chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato. Precisate le conclusioni la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Gli appelli, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati e devono essere respinti. In via preliminare, è sufficiente osservare che l'orientamento giurisprudenziale sulle questioni poste ha natura consolidata tale da rendere superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di
3 Giustizia. Nel merito si osserva quanto segue. Rispetto alla domanda risarcitoria per violazione dell'obbligazione ex lege che impone allo Stato il corretto e tempestivo recepimento della normativa di fonte comunitaria non self- executing, deve escludersi che il nuovo trattamento economico e previdenziale previsto per gli specializzandi medici a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, alla stregua degli artt. 39 e 41 e 46 D.Lgs. n. 368/1999, come sostituiti dall'art. 1, comma 300, L. n. 266/2005, rilevi come tardivo ed erroneo recepimento da parte dello Stato italiano delle direttive indicate. Va rilevato, infatti, che la direttiva n. 93/16/CEE, come del resto anche quelle precedenti, non ha fissato dei criteri certi di determinazione della remunerazione da considerarsi adeguata. Lo scopo della direttiva n. 75/363 e dei successivi interventi comunitari è stato quello di introdurre in ambito comunitario disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di medico, prevedendo, altresì, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli. Per quanto attiene, in particolare, all'attività di specializzazione, è da evidenziare che la richiamata normativa – al fine di porre tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della Comunità – ha introdotto disposizioni di coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista, fissando alcuni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata. Anche la successiva direttiva 93/16/CEE, pur avendo ribadito che per l'attività di formazione deve essere corrisposta un'adeguata remunerazione, nulla ha imposto agli Stati membri con specifico riferimento alla necessità di garantire agli specializzandi:
1) la stipula, all'atto dell'iscrizione, di un contratto annuale di formazione rinnovabile di anno in anno per l'intera durata del corso;
2) un trattamento economico di miglior favore rispetto alla remunerazione prevista dal D. Lgs n. 257/91;
3) i versamenti contributivi;
4) la copertura assicurativa;
5) un incremento annuale della borsa di studio, nella misura del tasso programmato di inflazione, o un adeguamento periodico della stessa. Né a tal fine rileva il fatto che il D. Lgs. n. 368/1999 abbia introdotto una tale disciplina. Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria. Tali principi sono stati affermati in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, con la sentenza n. 4449/2018, in tema di trattamento economico ha precisato: “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;
tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del
4 SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica” (in senso conforme, Cass. nn. 13445/2018 e 14168/2019). Per quanto concerne il trattamento previdenziale, con l'ordinanza n. 11761/2022 la Suprema Corte ha chiarito: “Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del 1991, non integra alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza rispetto al trattamento riservato a tali figure dalla disciplina posteriore - rispondendo, quest'ultimo, alla scelta discrezionale del legislatore nazionale di regolare diversamente situazioni successive nel tempo - né si pone in contrasto con la normativa comunitaria, posto che quest'ultima, non avendo stabilito una definizione di adeguata remunerazione, non può ritenersi avere imposto agli Stati uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto.” Quanto all'adeguamento triennale della borsa di studio, con sentenza 4449/2018, i giudici di legittimità hanno appurato che: “L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6” (in senso conforme, Cass. nn. 13572/2019; 12702/2023; 23810/2021; 26923, 18106, 13283, 8997/2020). Alla luce dei consolidati arresti della Suprema Corte in tema di mancata indicizzazione della borsa di studio, con l'ordinanza n. 9104/2021 la Corte ha ulteriormente precisato: “In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato.” Detti principi sono stati nuovamente ribaditi dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 2513/2024 e con la sentenza a Sez. Un. n. 20006/2024. Per quanto sopra esposto gli appelli devono essere integralmente rigettati, con conseguente assorbimento di ogni altra questione relativa al merito delle domande. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a norma dei parametri forensi vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1-quater T.U.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta gli appelli;
- condanna gli appellanti di entrambi i giudizi alla rifusione delle spese del grado che liquida in Euro 45.000,00 per compensi, in favore della Controparte_1
[...]
5 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1-quater T.U.115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1.04.2025
Il Consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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