Ordinanza cautelare 5 maggio 2021
Ordinanza collegiale 24 giugno 2021
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2021
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 11/03/2025, n. 5147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5147 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05147/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01740/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Mezzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Questura di Viterbo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Viterbo n. 39/2020 del 15/10/2020, notificato al ricorrente in data 20/12/2020, con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo n.113453826 rilasciato dalla Questura di Milano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 dicembre 2024 il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Questura di Viterbo, a seguito di istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata del cittadino del -OMISSIS- -OMISSIS-, ha emesso il provvedimento indicato in epigrafe, in forza del quale ha respinto la richiesta dello straniero.
Il diniego è stato motivato con la circostanza che il richiedente è stato condannato dal -OMISSIS- con sentenza in data -OMISSIS-, alla pena di -OMISSIS-, per i seguenti reati:
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS- (art. -OMISSIS-- ter , -OMISSIS-);
- -OMISSIS-.
Pertanto l’istanza non è stata accolta, “… in ragione della condanna irrevocabile per -OMISSIS- e per -OMISSIS- …”, la quale ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 286/1998 costituisce causa ostativa all’ingresso ed alla permanenza del cittadino straniero nel territorio dello Stato italiano.
Il provvedimento è stato impugnato da -OMISSIS-, con atto notificato il 12 febbraio 2021 e depositato il 13 febbraio 2021, che ne ha dedotto l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3 e 5 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ed eccesso di potere sotto vari profili, assumendo – in sintesi – che il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno risulta contraddittorio con le precedenti determinazioni della P.A., che lo avevano concesso pur in presenza della condanna penale intervenuta in data -OMISSIS-, e che la Questura di Viterbo ha omesso qualsiasi valutazione circa la pericolosità sociale di esso ricorrente e la sua situazione familiare.
Costituitosi in giudizio il Ministero dell’Interno, ha dedotto la infondatezza dei motivi del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
L’istanza cautelare abbinata al ricorso è stata dichiarata improcedibile con ordinanza -OMISSIS-.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
I reati per i quali il ricorrente è stato condannato rientrano tra quelli (-OMISSIS-, -OMISSIS-) che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, precludono la permanenza in Italia, per una scelta operata a monte dal legislatore, senza che, di regola, sia necessario l’accertamento in concreto della pericolosità sociale del cittadino straniero, né la valutazione del suo grado di integrazione nel contesto sociale italiano.
La sola eccezione all’operatività dell’automatismo espulsivo è costituita da eventuali legami familiari con soggetti residenti in Italia, nel qual caso si impone una valutazione comparativa discrezionale dell’interesse alla sicurezza pubblica e di quello dello straniero alla tutela dei propri rapporti familiari (cfr. Consiglio di Stato Sez. III, n. 3227/2019; sul punto, Corte costituzionale, n. 202 del 2013).
Alla luce delle considerazioni che precedono le censure formulate con il ricorso devono essere disattese, in quanto:
- il provvedimento impugnato risulta sufficientemente motivato sia con riferimento alla specifica condanna penale del 2008 relativa (anche) a reati c.d. “ostativi”, sia in ragione delle osservazioni prodotte dalla parte, che non sono state in condizione di mutare il giudizio di pericolosità effettuato ex lege ;
- non sembra ravvisabile alcuna contraddittorietà con precedenti determinazioni, poiché i precedenti rinnovi del permesso di soggiorno non sono stati disposti dalla Questura di Viterbo, ma da quella di Milano che, evidentemente, non era a conoscenza della condanna penale emessa nei confronti del ricorrente dal -OMISSIS-;
- nessuna ulteriore valutazione doveva essere effettuata dall’Amministrazione, considerata l’inesistenza di legami familiari apprezzabili ai sensi della vigente normativa (alla data di emanazione del provvedimento impugnato, infatti, ancora non era stato formalizzato il ricongiungimento familiare con la coniuge del ricorrente, che si trovava in -OMISSIS-, dovendo chiedere il visto d’ingresso per entrare nel territorio dello Stato italiano).
3. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, poiché la legittimità dell’atto amministrativo deve essere valutata unicamente con riferimento alla situazione fattuale e normativa esistente al momento della sua emanazione. Tuttavia l’Amministrazione è tenuta ad effettuare una nuova valutazione dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno in favore del ricorrente, alla luce delle circostanze di fatto intervenute nelle more del giudizio (avvenuto ricongiungimento della moglie e dei figli nel territorio dello Stato, durata del pregresso soggiorno in Italia) delle quali si dà atto nella nota della Questura di Viterbo in data 20.05.2021, e che sono già state favorevolmente apprezzate da questo Tribunale in sede cautelare.
4. Si ravvisano ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente, Estensore
Antonella Mangia, Consigliere
Caterina Luperto, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.