Articolo 3 della Legge 28 ottobre 1980, n. 687
Articolo 2Articolo 4
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31 ottobre 1980
Art. 3.
Le agevolazioni di cui all' articolo 20 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288 , e all' articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503 , restano applicabili, fino alla scadenza dei prestiti, agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi dal 3 luglio al 30 settembre 1980. A tal fine per obbligazioni e titoli similari emessi si intendono quelli che siano stati sottoscritti.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1980
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