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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/09/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5794/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANGINO MARIO e Parte_1 C.F._1 nte Roma, 110 71121 Foggia ITALIApresso il difensore avv. ANGINO MARIO
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro CP_1 Controparte_2
CP_2 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 18/07/2022 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1
A.G. chiedendo la ricostruzione della pensione in godimento (VO 10075632, decorrenza 1-7-2015 ) avendo l errato: CP_1
- Nel calcolo dell'anzianità contributiva e della r.m.s. in quota A;
- Nel calcolo della r.m.s. in quota B;
- Dei massimali in quota C e D;
- Nel calcolo della contribuzione virtuale per malattia per l'anno 2012; determinando in rateo mensile in misura inferiore al dovuto per un importo mensile di € 33,54,
Specificava di potere fare valere:
- 524 settimane in quota A (in luogo delle 468 in TE08: n.d.r.);
- 55 settimane in quota B (come in TE08); una r.m.s. in quota A di € 326,33 (€ 319,90 in TE08);
1 una r.m.s. in quota B di € 392,00 (€ 390,62 in TE08);
una quota A pari ad € 263,08 (€ 230,32 in TE08);
una quota B pari ad € 33,17 (€ 33,05 in TE08);
una quota di pensione contributiva di € 329,40 .
Per quanto sopra erroneamente l' aveva liquidato un rateo di € 618,51, a fronte di un dovuto di € CP_1 652,05.
Si costituiva l' resistente eccependo in via preliminare la intervenuta decadenza CP_2 triennale;
nel hiedendo il rigetto della domanda.
Deduceva l' che la pensione era stata (ri)calcolata sulla base di quanto segue: La CP_2 pensione è ai fini del diritto sulla base di un'anzianità contributiva di 1263 contributi Part settimanali come lavoratore dipendente dal 08.09.1969 al 31.12.2014 così suddivise:
- n. 555 settimane di contribuzione al 31/12/1995, e
- n. 708 settimane di contribuzione dal 01/01/1996.
Ai fini della misura e del calcolo per 1223 contributi settimanali come lavoratore di-pendente Part così suddivisi:
- n. 523 settimane di contribuzione al 31/12/1995, e
- n. 700 settimane di contribuzione dal 01/01/1996.
La differenza di 40 settimane tra il diritto e la misura dipende dalla valutazione diversa che si attribuisce al lavoro dipendente (vedi estratto conto dal 1.05.1994 al 31.05.1996 – Parte_3 doc. 4)…….
…..richiamando nella memoria di costituzione (pg. 5) i dati risultanti nel TE08.
Contestava l' il calcolo di controparte: Il ricorrente, infatti, non fa nessuna differenza nel CP_1 calcolo della ibuzione ai fini del diritto e nel calcolo della contribuzione ai fini della misura.
Il calcolo, ai fini della misura, proposto dal ricorrente riporta un'anzianità di 1260 settimane ripartendo come lavoro dipendente nelle quote:
Quota A settimane 524 CALCOLO RETRIBUTIVO
Quota B settimane 55 CALCOLO RETRIBUTIVO
Quota C settimane 623 CALCOLO CONTRIBUTIVO
Quota D settimane 58 CALCOLO CONTRIBUTIVO
Tale calcolo è errato in quanto: la differenza in più nella QUOTA A (richieste 524 settimane anziché 468 settimane erogato dall e in meno nella QUOTA C (richieste 623 settimane anziché 643 settimane erogato CP_1 dall sussiste sulla interpretazione della utilizzazione delle giornate eccedenti le 270 CP_1 ann r i lavoratori agricoli dipendenti.
I contributi versati o accreditati figurativamente in relazione a periodi di lavoro agricolo dipendente per un numero di giornate superiori a 270 annue possono essere attribuiti ad un anno successivo a condizione che, nell'anno stesso, risultano accreditate almeno 30 giornate di contribuzione per lavoro effettivo.
Le giornate eccedenti le 270 annue possono essere utilizzate anche in più anni successivi.
2 Con specifico rifermento alla eccedenze deduceva l' che nel calcolare l'importo di CP_2 pensione ha utilizzato le eccedenze scaturite negli anni come salariato agricolo (dal 1.1.1972 al 31.12.1974) pari a giornate 42 per anno per un totale di 126 giornate negli anni a ritroso a far tempo dall'anno di decorrenza della pensione (a condizione che, nell'anno stesso, risultano accreditate almeno 30 giornate di contribuzione per lavoro effettivo).
Infatti, le 126 giornate scaturite di eccedenza sono state così ripartite fino al raggiungimento delle 270 giornate complessive per anno:
20 giorni per l'anno 2012
33 giorni per l'anno 2006
38 giorni per l'anno 2005 e
35 giorni per l'anno 2004.
Invece il ricorrente ripartisce 130 giorni di eccedenza (oltre alle annate 1974, 1975 e 1976 aggiunge, in modo errato, 4 giorni di eccedenza scaturite dall'anno 1971) in:
52 giorni per l'anno 1975
53 giorni per l'anno 1976 e
25 giorni per l'anno 1977.
In ordine al mancato accredito della figurativa per malattia 2012 eccepiva l'istituto che il mancato utilizzo ai fini del calcolo era dipeso dal non avere il ricorrente formulato alcuna domanda in tal senso, non operando l'utilizzo in modo automatico.
Il Magistrato già titolare del procedimento disponeva procedersi a CTU.
Di seguito lo stesso Magistrato disponeva procedersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; a seguito del trasferimento ad altra sede di quello la causa veniva riassegnata allo scrivente.
Il CTU depositava il proprio elaborato in data 23-7-2025.
Osserva
La domanda giudiziale risulta proponibile, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale.
Ne deriva che l'istanza deve intendersi quella originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n. 20892).
Il termine di decadenza (di tre anni) introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, con riguardo alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte e trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a partire dall'entrata in vigore della disposizione (da ultimo Cassazione civile sez. lav., 18/09/2023, (ud. 28/06/2023, dep. 18/09/2023), n.26730: …… la sentenza impugnata ha ritenuto non soggetta ad alcun termine decadenziale la domanda di riliquidazione della pensione di vecchiaia già in godimento al momento dell'entrata in vigore della citata disposizione;
il motivo è fondato e va accolto….).
Detto in altri termini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del
3 termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa (Cassazione civile sez. un., 22/07/2015, n.15352).
In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17430-
Né, d'altro canto, può attribuirsi rilievo, al fine di consentire uno spostamento in avanti della decorrenza del termine decadenziale, alla circostanza che – in data successiva alla inziale decorrenza– CP_ l' abbia riliquidato il trattamento pensionistico di cui si discute.
Difatti, è pacifico che la decadenza sia evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria, dovendo altresì presumersi – in assenza di specifiche risultanze di segno contrario – che gli elementi in forza dei quali individuare eventuali errori di calcolo nella determinazione del rateo pensionistico fossero nella disponibilità della parte ricorrente già a partire dalla liquidazione originaria della prestazione.
Restano, tuttavia, astrattamente salvi, in aderenza ai principi sopra riportati, gli ultimi tre anni decorrenti a ritroso dal deposito del predetto libello introduttivo della lite, col che risulta pure assorbita la residua eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_2
***
E' incontroverso il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente (ex art. 8 L. n. 155/1981), posto che la stessa parte ricorrente, nel calcolare il maggior rateo pensionistico, ha utilizzato le retribuzioni medie settimanali desumibili dal modello TE08.
Pacifico che la pensione del ricorrente è stata liquidata con il c.d. sistema misto (analogamente il CTU, pg. 7 dell'elaborato: …….In questo caso, le quote di pensione sono quattro: una quota A per i contributi versati dall'inizio dell'assicurazione fino al 31 dicembre 1992, una quota B per quelli versati dal 1°gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, una quota C per i contributi versati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011, proprio in virtù di quanto previsto dal D.L. 201/2011, e una quota D dal 1°gennaio 2012 in poi……). CP_ Come evidenziato dal CTU l ha eseguito tale liquidazione in parte con il sistema retributivo e in parte con quello contributivo. Nel sistema retributivo ha assegnato al pensionato, nella gestione dei lavorator dipendenti, una anzianità di 468 settimane in quota A con una Retribuzione Media Settimanale di 319,90 euro e di 55 settimane in quota B con una RMS di 390,62 euro. Con il sistema contributivo, CP_ l ha assegnato 643 settimane per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011 (quota C), con un montante contributivo di 75.892,07 euro, e altre 57 settimane per il periodo successivo (quota D), con montante pari a 5.465,14 euro. Tale riliquidazione è stata contestata dal ricorrente, che ha calcolato 524 settimane in quota A e 55 in quota B nella gestione dei lavoratori dipendenti, oltre a 623 settimane nel sistema contributivo fino al 2011 e 58 in quello successivo. Inoltre, nei calcoli del ricorrente si utilizzano retribuzioni medie differenti da quelle dell'ente previdenziale, e cioè 326,33 euro nella quota A e 392 in quota B. Il montante contributivo per il calcolo della quota D leggermente inferiore per il periodo fino al 2011, risultando di 75.463,9118, e superiore per il periodo successivo, ammontando a 6.050,3954 euro….
……La differenza tra le due opposte posizioni, come già evidenziato in epigrafe, è dovuta principalmente alla differente interpretazione sull'utilizzo delle giornate eccedenti le 270 negli anni dal 1972 al 1974.
Riscontrando il computo della quota A (con considerazione della retribuzione media settimanale calcolata sulle ultime 260 settimane per il coefficiente fisso 0,00153846154, esattamente come nei conteggi di parte ricorrente, pg. 2 atto introduttivo) l'Ausiliario ha notato che Una prima differenza che si riscontra tra i calcoli eseguiti dalle due parti riguarda l'inserimento dei contributi relativi agli anni dal 1972 al 1974, durante i quali il ricorrente ha superato le 270 giornate agricole, che danno diritto al massimo dei contributi possibili per ogni anno. Si tratta di una agevolazione per il lavoratore agricolo dipendente, che gli consente di non perdere le giornate lavorate in misura eccedente, che altrimenti non sarebbero utili per la misura del rateo pensionistico……l'attribuzione delle eccedenze va fatta
4 procedendo a ritroso a far tempo dall'anno di decorrenza della pensione considerato che tale criterio è quello che più favorisce il pensionando……Nel 1972 e nel 1973 l'estratto conto contributivo presenta invece 12 mesi di contribuzione, che moltiplicati per 26 giorni al mese corrispondono a 312 giorni, con un'eccedenza di 42 giorni per ogni anno. Nel 1974 sono maturati altri 42 giorni eccedenti, giacché lìestratto riporta direttamente 312 giorni contribuiti. Il totale dei giorni eccedenti, perciò è pari a 42 x 3
= 126 giorni Il ricorrente, inoltre, imputa i giorni eccedenti partendo dalle prime annualità, quelle più CP_ vecchie, invece che dalle ultime, come indicato dalla delibera sopra citata, con la conseguenza di aggiungere contributi alla quota A e toglierli dalla quota C, rispetto al calcolo dell'ente previdenziale. CP_ L ha calcolato, per gli anni 1972, 1973 e 1974, 126 giorni eccedenti i 270 (42 per ognuno dei tre anni) e li ha utilizzati per consentire al signor di raggiungere l'intera contribuzione annuale Pt_1 per il 2012 e per gli anni dal 2004 al 2006 compresi. Rispettando le indicazioni riportate nei CP_ provvedimenti queste giornate in più dovranno essere attribuite ai periodi più vicini alla data di pensionament ndi, non vanno considerati negli anni antecedenti al 31 dicembre 1992. Esaminando i dati riportati nell'estratto contributivo ed escludendo anche i contributi versati dal 1978 al 1980, perché imputati alla gestione dei coltivatori diretti, diversa da quella dei dipendenti agricoli, si ottiene perciò un numero di settimane utili alla misura del rateo pari a 468, come si vede dall'allegato 1.
Una seconda differenza nelle rispettive posizioni riguarda la retribuzione media settimanale: …….il ricorrente indica una retribuzione complessiva rivalutata di 84.846,96 euro (vedi pagine 2 e 6 del CP_ ricorso). L invece, riporta una retribuzione rivalutata di 83.172,9195 euro (vedi pagina 4 dell'allegato 3 alla comparsa di costituzione).
Tale discrasia è il portato della omessa considerazione della retribuzione 2012 (…..la diversa retribuzione acquisita per il 2012, che è di 17.587,96 euro, a fronte dell'importo di € 15.935,40 indicato nella comparsa).
Tanto premesso il CTU ha determinato le componenti del rateo nel modo che segue;
- …..la quota A di pensione nella gestione dipendenti, quella maturata con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 1992, si calcolerà in questo modo: 468 x 319,8958 x 0,00153846154 = 230,3248…
- …la quotaB di pensione nella gestione dipendenti, quella maturata con il sistema retributivo dopo il 31 dicembre 1992, si calcolerà in questo modo: 55 x 390,6177 x 0,00153846154 = 33,0522….
- …..La quota C nel sistema contributivo è pari a 75.892,0742 x 5,6745% : 13 = 331,2689……
- ….la quota D nel sistema contributivo è pari ad € 4.465,1374 x 5,6745% : 13 = 23,8553
Il CTU ha pertanto determinato il rateo di pensione dovuto in € 618,5012 sostanzialmente identica a CP_ quella calcolata dall
E tuttavia, considerando la contribuzione figurativa per malattia il CTU ha determinato in € 625,8233 (…….234.9606 + 33,1838 + 331,2689 + 26,4100….) l'ammontare perequabile del rateo (…..Si determina, quindi, una differenza perequabile a credito del ricorrente pari a 7,3221 euro……).
La parte ricorrente (cfr. note di trattazione) deduce che l'accredito dei periodi di malattia era stato proposto in uno al ricorso amministrativo;
in ogni caso era parte integrante della domanda qui al vaglio.
La questione perde di rilevanza pratica, considerato che l'accredito della contribuzione figurativa deve avere luogo d'ufficio.
Le spese di lite liquidate sull'ammontare del rateo differenziale (non contestato il titolo) nei limiti della decadenza triennale
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
5 - ridetermina l'ammontare perequabile della pensione indicata in ricorso nella misura di 625,82 alla data del 1-7-2015;
- condanna l' nei limiti della decadenza triennale, a corrispondere i ratei differenziali CP_1 arretrati dovuti per il triennio anteriore alla domanda proposta il 18/07/2022 con accessori di legge;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 341,00 per onorari, oltre CP_1 spese gene A e CPA come per legge;
con attribuzione;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato provvedimento. CP_1
-
- Foggia, 24 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANGINO MARIO e Parte_1 C.F._1 nte Roma, 110 71121 Foggia ITALIApresso il difensore avv. ANGINO MARIO
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro CP_1 Controparte_2
CP_2 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 18/07/2022 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1
A.G. chiedendo la ricostruzione della pensione in godimento (VO 10075632, decorrenza 1-7-2015 ) avendo l errato: CP_1
- Nel calcolo dell'anzianità contributiva e della r.m.s. in quota A;
- Nel calcolo della r.m.s. in quota B;
- Dei massimali in quota C e D;
- Nel calcolo della contribuzione virtuale per malattia per l'anno 2012; determinando in rateo mensile in misura inferiore al dovuto per un importo mensile di € 33,54,
Specificava di potere fare valere:
- 524 settimane in quota A (in luogo delle 468 in TE08: n.d.r.);
- 55 settimane in quota B (come in TE08); una r.m.s. in quota A di € 326,33 (€ 319,90 in TE08);
1 una r.m.s. in quota B di € 392,00 (€ 390,62 in TE08);
una quota A pari ad € 263,08 (€ 230,32 in TE08);
una quota B pari ad € 33,17 (€ 33,05 in TE08);
una quota di pensione contributiva di € 329,40 .
Per quanto sopra erroneamente l' aveva liquidato un rateo di € 618,51, a fronte di un dovuto di € CP_1 652,05.
Si costituiva l' resistente eccependo in via preliminare la intervenuta decadenza CP_2 triennale;
nel hiedendo il rigetto della domanda.
Deduceva l' che la pensione era stata (ri)calcolata sulla base di quanto segue: La CP_2 pensione è ai fini del diritto sulla base di un'anzianità contributiva di 1263 contributi Part settimanali come lavoratore dipendente dal 08.09.1969 al 31.12.2014 così suddivise:
- n. 555 settimane di contribuzione al 31/12/1995, e
- n. 708 settimane di contribuzione dal 01/01/1996.
Ai fini della misura e del calcolo per 1223 contributi settimanali come lavoratore di-pendente Part così suddivisi:
- n. 523 settimane di contribuzione al 31/12/1995, e
- n. 700 settimane di contribuzione dal 01/01/1996.
La differenza di 40 settimane tra il diritto e la misura dipende dalla valutazione diversa che si attribuisce al lavoro dipendente (vedi estratto conto dal 1.05.1994 al 31.05.1996 – Parte_3 doc. 4)…….
…..richiamando nella memoria di costituzione (pg. 5) i dati risultanti nel TE08.
Contestava l' il calcolo di controparte: Il ricorrente, infatti, non fa nessuna differenza nel CP_1 calcolo della ibuzione ai fini del diritto e nel calcolo della contribuzione ai fini della misura.
Il calcolo, ai fini della misura, proposto dal ricorrente riporta un'anzianità di 1260 settimane ripartendo come lavoro dipendente nelle quote:
Quota A settimane 524 CALCOLO RETRIBUTIVO
Quota B settimane 55 CALCOLO RETRIBUTIVO
Quota C settimane 623 CALCOLO CONTRIBUTIVO
Quota D settimane 58 CALCOLO CONTRIBUTIVO
Tale calcolo è errato in quanto: la differenza in più nella QUOTA A (richieste 524 settimane anziché 468 settimane erogato dall e in meno nella QUOTA C (richieste 623 settimane anziché 643 settimane erogato CP_1 dall sussiste sulla interpretazione della utilizzazione delle giornate eccedenti le 270 CP_1 ann r i lavoratori agricoli dipendenti.
I contributi versati o accreditati figurativamente in relazione a periodi di lavoro agricolo dipendente per un numero di giornate superiori a 270 annue possono essere attribuiti ad un anno successivo a condizione che, nell'anno stesso, risultano accreditate almeno 30 giornate di contribuzione per lavoro effettivo.
Le giornate eccedenti le 270 annue possono essere utilizzate anche in più anni successivi.
2 Con specifico rifermento alla eccedenze deduceva l' che nel calcolare l'importo di CP_2 pensione ha utilizzato le eccedenze scaturite negli anni come salariato agricolo (dal 1.1.1972 al 31.12.1974) pari a giornate 42 per anno per un totale di 126 giornate negli anni a ritroso a far tempo dall'anno di decorrenza della pensione (a condizione che, nell'anno stesso, risultano accreditate almeno 30 giornate di contribuzione per lavoro effettivo).
Infatti, le 126 giornate scaturite di eccedenza sono state così ripartite fino al raggiungimento delle 270 giornate complessive per anno:
20 giorni per l'anno 2012
33 giorni per l'anno 2006
38 giorni per l'anno 2005 e
35 giorni per l'anno 2004.
Invece il ricorrente ripartisce 130 giorni di eccedenza (oltre alle annate 1974, 1975 e 1976 aggiunge, in modo errato, 4 giorni di eccedenza scaturite dall'anno 1971) in:
52 giorni per l'anno 1975
53 giorni per l'anno 1976 e
25 giorni per l'anno 1977.
In ordine al mancato accredito della figurativa per malattia 2012 eccepiva l'istituto che il mancato utilizzo ai fini del calcolo era dipeso dal non avere il ricorrente formulato alcuna domanda in tal senso, non operando l'utilizzo in modo automatico.
Il Magistrato già titolare del procedimento disponeva procedersi a CTU.
Di seguito lo stesso Magistrato disponeva procedersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; a seguito del trasferimento ad altra sede di quello la causa veniva riassegnata allo scrivente.
Il CTU depositava il proprio elaborato in data 23-7-2025.
Osserva
La domanda giudiziale risulta proponibile, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale.
Ne deriva che l'istanza deve intendersi quella originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n. 20892).
Il termine di decadenza (di tre anni) introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, con riguardo alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte e trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a partire dall'entrata in vigore della disposizione (da ultimo Cassazione civile sez. lav., 18/09/2023, (ud. 28/06/2023, dep. 18/09/2023), n.26730: …… la sentenza impugnata ha ritenuto non soggetta ad alcun termine decadenziale la domanda di riliquidazione della pensione di vecchiaia già in godimento al momento dell'entrata in vigore della citata disposizione;
il motivo è fondato e va accolto….).
Detto in altri termini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del
3 termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa (Cassazione civile sez. un., 22/07/2015, n.15352).
In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17430-
Né, d'altro canto, può attribuirsi rilievo, al fine di consentire uno spostamento in avanti della decorrenza del termine decadenziale, alla circostanza che – in data successiva alla inziale decorrenza– CP_ l' abbia riliquidato il trattamento pensionistico di cui si discute.
Difatti, è pacifico che la decadenza sia evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria, dovendo altresì presumersi – in assenza di specifiche risultanze di segno contrario – che gli elementi in forza dei quali individuare eventuali errori di calcolo nella determinazione del rateo pensionistico fossero nella disponibilità della parte ricorrente già a partire dalla liquidazione originaria della prestazione.
Restano, tuttavia, astrattamente salvi, in aderenza ai principi sopra riportati, gli ultimi tre anni decorrenti a ritroso dal deposito del predetto libello introduttivo della lite, col che risulta pure assorbita la residua eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_2
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E' incontroverso il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente (ex art. 8 L. n. 155/1981), posto che la stessa parte ricorrente, nel calcolare il maggior rateo pensionistico, ha utilizzato le retribuzioni medie settimanali desumibili dal modello TE08.
Pacifico che la pensione del ricorrente è stata liquidata con il c.d. sistema misto (analogamente il CTU, pg. 7 dell'elaborato: …….In questo caso, le quote di pensione sono quattro: una quota A per i contributi versati dall'inizio dell'assicurazione fino al 31 dicembre 1992, una quota B per quelli versati dal 1°gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, una quota C per i contributi versati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011, proprio in virtù di quanto previsto dal D.L. 201/2011, e una quota D dal 1°gennaio 2012 in poi……). CP_ Come evidenziato dal CTU l ha eseguito tale liquidazione in parte con il sistema retributivo e in parte con quello contributivo. Nel sistema retributivo ha assegnato al pensionato, nella gestione dei lavorator dipendenti, una anzianità di 468 settimane in quota A con una Retribuzione Media Settimanale di 319,90 euro e di 55 settimane in quota B con una RMS di 390,62 euro. Con il sistema contributivo, CP_ l ha assegnato 643 settimane per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011 (quota C), con un montante contributivo di 75.892,07 euro, e altre 57 settimane per il periodo successivo (quota D), con montante pari a 5.465,14 euro. Tale riliquidazione è stata contestata dal ricorrente, che ha calcolato 524 settimane in quota A e 55 in quota B nella gestione dei lavoratori dipendenti, oltre a 623 settimane nel sistema contributivo fino al 2011 e 58 in quello successivo. Inoltre, nei calcoli del ricorrente si utilizzano retribuzioni medie differenti da quelle dell'ente previdenziale, e cioè 326,33 euro nella quota A e 392 in quota B. Il montante contributivo per il calcolo della quota D leggermente inferiore per il periodo fino al 2011, risultando di 75.463,9118, e superiore per il periodo successivo, ammontando a 6.050,3954 euro….
……La differenza tra le due opposte posizioni, come già evidenziato in epigrafe, è dovuta principalmente alla differente interpretazione sull'utilizzo delle giornate eccedenti le 270 negli anni dal 1972 al 1974.
Riscontrando il computo della quota A (con considerazione della retribuzione media settimanale calcolata sulle ultime 260 settimane per il coefficiente fisso 0,00153846154, esattamente come nei conteggi di parte ricorrente, pg. 2 atto introduttivo) l'Ausiliario ha notato che Una prima differenza che si riscontra tra i calcoli eseguiti dalle due parti riguarda l'inserimento dei contributi relativi agli anni dal 1972 al 1974, durante i quali il ricorrente ha superato le 270 giornate agricole, che danno diritto al massimo dei contributi possibili per ogni anno. Si tratta di una agevolazione per il lavoratore agricolo dipendente, che gli consente di non perdere le giornate lavorate in misura eccedente, che altrimenti non sarebbero utili per la misura del rateo pensionistico……l'attribuzione delle eccedenze va fatta
4 procedendo a ritroso a far tempo dall'anno di decorrenza della pensione considerato che tale criterio è quello che più favorisce il pensionando……Nel 1972 e nel 1973 l'estratto conto contributivo presenta invece 12 mesi di contribuzione, che moltiplicati per 26 giorni al mese corrispondono a 312 giorni, con un'eccedenza di 42 giorni per ogni anno. Nel 1974 sono maturati altri 42 giorni eccedenti, giacché lìestratto riporta direttamente 312 giorni contribuiti. Il totale dei giorni eccedenti, perciò è pari a 42 x 3
= 126 giorni Il ricorrente, inoltre, imputa i giorni eccedenti partendo dalle prime annualità, quelle più CP_ vecchie, invece che dalle ultime, come indicato dalla delibera sopra citata, con la conseguenza di aggiungere contributi alla quota A e toglierli dalla quota C, rispetto al calcolo dell'ente previdenziale. CP_ L ha calcolato, per gli anni 1972, 1973 e 1974, 126 giorni eccedenti i 270 (42 per ognuno dei tre anni) e li ha utilizzati per consentire al signor di raggiungere l'intera contribuzione annuale Pt_1 per il 2012 e per gli anni dal 2004 al 2006 compresi. Rispettando le indicazioni riportate nei CP_ provvedimenti queste giornate in più dovranno essere attribuite ai periodi più vicini alla data di pensionament ndi, non vanno considerati negli anni antecedenti al 31 dicembre 1992. Esaminando i dati riportati nell'estratto contributivo ed escludendo anche i contributi versati dal 1978 al 1980, perché imputati alla gestione dei coltivatori diretti, diversa da quella dei dipendenti agricoli, si ottiene perciò un numero di settimane utili alla misura del rateo pari a 468, come si vede dall'allegato 1.
Una seconda differenza nelle rispettive posizioni riguarda la retribuzione media settimanale: …….il ricorrente indica una retribuzione complessiva rivalutata di 84.846,96 euro (vedi pagine 2 e 6 del CP_ ricorso). L invece, riporta una retribuzione rivalutata di 83.172,9195 euro (vedi pagina 4 dell'allegato 3 alla comparsa di costituzione).
Tale discrasia è il portato della omessa considerazione della retribuzione 2012 (…..la diversa retribuzione acquisita per il 2012, che è di 17.587,96 euro, a fronte dell'importo di € 15.935,40 indicato nella comparsa).
Tanto premesso il CTU ha determinato le componenti del rateo nel modo che segue;
- …..la quota A di pensione nella gestione dipendenti, quella maturata con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 1992, si calcolerà in questo modo: 468 x 319,8958 x 0,00153846154 = 230,3248…
- …la quotaB di pensione nella gestione dipendenti, quella maturata con il sistema retributivo dopo il 31 dicembre 1992, si calcolerà in questo modo: 55 x 390,6177 x 0,00153846154 = 33,0522….
- …..La quota C nel sistema contributivo è pari a 75.892,0742 x 5,6745% : 13 = 331,2689……
- ….la quota D nel sistema contributivo è pari ad € 4.465,1374 x 5,6745% : 13 = 23,8553
Il CTU ha pertanto determinato il rateo di pensione dovuto in € 618,5012 sostanzialmente identica a CP_ quella calcolata dall
E tuttavia, considerando la contribuzione figurativa per malattia il CTU ha determinato in € 625,8233 (…….234.9606 + 33,1838 + 331,2689 + 26,4100….) l'ammontare perequabile del rateo (…..Si determina, quindi, una differenza perequabile a credito del ricorrente pari a 7,3221 euro……).
La parte ricorrente (cfr. note di trattazione) deduce che l'accredito dei periodi di malattia era stato proposto in uno al ricorso amministrativo;
in ogni caso era parte integrante della domanda qui al vaglio.
La questione perde di rilevanza pratica, considerato che l'accredito della contribuzione figurativa deve avere luogo d'ufficio.
Le spese di lite liquidate sull'ammontare del rateo differenziale (non contestato il titolo) nei limiti della decadenza triennale
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
5 - ridetermina l'ammontare perequabile della pensione indicata in ricorso nella misura di 625,82 alla data del 1-7-2015;
- condanna l' nei limiti della decadenza triennale, a corrispondere i ratei differenziali CP_1 arretrati dovuti per il triennio anteriore alla domanda proposta il 18/07/2022 con accessori di legge;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 341,00 per onorari, oltre CP_1 spese gene A e CPA come per legge;
con attribuzione;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato provvedimento. CP_1
-
- Foggia, 24 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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