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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/04/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1328/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1328/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. LUMIA ROSARIO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. GIUDICI MARIA GRAZIA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , esponevano di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario il 15.9.2007, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2007 Parte II Serie A n. 282, unione dalla quale non nascevano figli, e che con
Decreto del 14.6.2023 il Tribunale di Gela ha omologato la loro separazione personale.
1 Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio – non essendosi medio tempore riconciliati – chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
All'udienza del 14.1.2025, sentite le parti, dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento del ricorso e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ossia – nel caso che ci occupa – almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione (udienza celebrata in data 29.5.2023).
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – anche considerando che neppure il Pubblico
Ministero si è opposto alla richieste avanzate dalle parti– il collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo non essendo contraria a principi di ordine pubblico né contenendo atti dispositivi di diritti indisponibili.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a [...] il 28.2.1982, in data [...], CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 282 Parte II Serie A dell'anno
2007
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 15.9.2007, indicate nel ricorso congiunto;
Parte_1 CP_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1328/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. LUMIA ROSARIO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. GIUDICI MARIA GRAZIA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , esponevano di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario il 15.9.2007, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2007 Parte II Serie A n. 282, unione dalla quale non nascevano figli, e che con
Decreto del 14.6.2023 il Tribunale di Gela ha omologato la loro separazione personale.
1 Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio – non essendosi medio tempore riconciliati – chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
All'udienza del 14.1.2025, sentite le parti, dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento del ricorso e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ossia – nel caso che ci occupa – almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione (udienza celebrata in data 29.5.2023).
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – anche considerando che neppure il Pubblico
Ministero si è opposto alla richieste avanzate dalle parti– il collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo non essendo contraria a principi di ordine pubblico né contenendo atti dispositivi di diritti indisponibili.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a [...] il 28.2.1982, in data [...], CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 282 Parte II Serie A dell'anno
2007
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 15.9.2007, indicate nel ricorso congiunto;
Parte_1 CP_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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