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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/06/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT1ALIANO
N. 124/2022 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Natalino Sapone – Presidente
Dott. ssa Federica Rende – Consigliera
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 124/2022 R.G., vertente
TRA
(C.F. ) residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Bottiglieri Concetta del Foro di Milano con studio in Rozzano, Via
Mimose 25, C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, C.F._2 giusta procura in atti e da intendersi parte integrante del presente atto, autorizzando comunicazioni e/o notificazioni afferenti il presente procedimento al seguente indirizzo pec:
Email_1
– appellante –
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Antonino Napoli, pec Email_2
- appellato contumace –
( c.f. , residente in [...]; CP_2 C.F._4
- appellato contumace –
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel giudizio di Controparte_3 P.IVA_1 primo grado con gli gli Avv.ti Roberta Russo (C.F. ) pec C.F._5
e Daniele Fumagalli (C.F. pec Email_3 C.F._6
Email_4 - appellata contumace –
-
p.Iva Controparte_4
, pec rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo P.IVA_2 Email_5
( ) PEC: ed elettivamente C.F._7 Email_6 domiciliata presso lo studio dell'Avv. AB NA, in Reggio Calabria, via Argine Dx Calopinace,
34 Pa
- appellata -
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, n. 50/2022, pubblicata il 17.1.2022, nella causa n. 830/2016 R.G.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECSIONE
Con atto di appello tempestivo e ritualmente notificato, iscritto a ruolo il 4.3.2022, Parte_1 impugnava la sentenza in oggetto.
La data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione in appello veniva differita d'ufficio all'udienza del 7.9.2023, sostituita con la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
In data 2.9.2022, si costituiva nel presente grado di giudizio, proponendo altresì Controparte_4 appello incidentale.
Con decreto depositato il 28.8.2023, la causa veniva ulteriormente differita d'ufficio al 21.3.2024.
In data 20.3.2024, e IS IN depositavano rispettive note di trattazione Parte_1 mediante le quali entrambe le parti chiedevano un rinvio della causa per formalizzare un accordo transattivo.
A scioglimento della riserva assunta, la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 7.11.2024, onerando altresì parte appellante a fornire prova della notifica dell'appello ad , che veniva CP_2 depositata il 10.4.2024.
In data 6.11.2024, e IS IN depositavano rispettive note di trattazione Parte_1 mediante le quali entrambe le parti chiedevano un ulteriore rinvio della causa per formalizzare un accordo transattivo.
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, questa Corte dichiarava la contumacia di CP_1
, e dichiara non luogo a provvedere sulla
[...] CP_2 Controparte_3 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, avanzata come in atti;
rimetteva le parti all'udienza collegiale del giorno 13.3.2025 per gli adempimenti di cui in motivazione e per la trattazione.
All'esito di tale udienza, rilevato il mancato deposito di note di trattazione e stante l'equiparabilità di tale condotta processuale all'assenza delle parti all'udienza, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., la causa pag. 2/3 veniva differita all'udienza del 24.4.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da ordinanza comunicata alle parti costituite.
Anche a tale nuova udienza nessuna parte ha depositato note scritte, occorrendo dunque dichiarare l'estinzione della procedura ex artt. 309, 181 e 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi assunta in decisone senza termini, da ordinanza comunicata alle parti costituite, e viene definita con la presente sentenza.
P Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello proposto da avverso la Parte_1 Controparte_4 sentenza del Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, n. 50/2022, pubblicata il 17.1.2022, nella causa n. 830/2016 R.G., così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza:
Così deciso, nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT1ALIANO
N. 124/2022 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Natalino Sapone – Presidente
Dott. ssa Federica Rende – Consigliera
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 124/2022 R.G., vertente
TRA
(C.F. ) residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Bottiglieri Concetta del Foro di Milano con studio in Rozzano, Via
Mimose 25, C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, C.F._2 giusta procura in atti e da intendersi parte integrante del presente atto, autorizzando comunicazioni e/o notificazioni afferenti il presente procedimento al seguente indirizzo pec:
Email_1
– appellante –
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Antonino Napoli, pec Email_2
- appellato contumace –
( c.f. , residente in [...]; CP_2 C.F._4
- appellato contumace –
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel giudizio di Controparte_3 P.IVA_1 primo grado con gli gli Avv.ti Roberta Russo (C.F. ) pec C.F._5
e Daniele Fumagalli (C.F. pec Email_3 C.F._6
Email_4 - appellata contumace –
-
p.Iva Controparte_4
, pec rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo P.IVA_2 Email_5
( ) PEC: ed elettivamente C.F._7 Email_6 domiciliata presso lo studio dell'Avv. AB NA, in Reggio Calabria, via Argine Dx Calopinace,
34 Pa
- appellata -
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, n. 50/2022, pubblicata il 17.1.2022, nella causa n. 830/2016 R.G.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECSIONE
Con atto di appello tempestivo e ritualmente notificato, iscritto a ruolo il 4.3.2022, Parte_1 impugnava la sentenza in oggetto.
La data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione in appello veniva differita d'ufficio all'udienza del 7.9.2023, sostituita con la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
In data 2.9.2022, si costituiva nel presente grado di giudizio, proponendo altresì Controparte_4 appello incidentale.
Con decreto depositato il 28.8.2023, la causa veniva ulteriormente differita d'ufficio al 21.3.2024.
In data 20.3.2024, e IS IN depositavano rispettive note di trattazione Parte_1 mediante le quali entrambe le parti chiedevano un rinvio della causa per formalizzare un accordo transattivo.
A scioglimento della riserva assunta, la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 7.11.2024, onerando altresì parte appellante a fornire prova della notifica dell'appello ad , che veniva CP_2 depositata il 10.4.2024.
In data 6.11.2024, e IS IN depositavano rispettive note di trattazione Parte_1 mediante le quali entrambe le parti chiedevano un ulteriore rinvio della causa per formalizzare un accordo transattivo.
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, questa Corte dichiarava la contumacia di CP_1
, e dichiara non luogo a provvedere sulla
[...] CP_2 Controparte_3 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, avanzata come in atti;
rimetteva le parti all'udienza collegiale del giorno 13.3.2025 per gli adempimenti di cui in motivazione e per la trattazione.
All'esito di tale udienza, rilevato il mancato deposito di note di trattazione e stante l'equiparabilità di tale condotta processuale all'assenza delle parti all'udienza, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., la causa pag. 2/3 veniva differita all'udienza del 24.4.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da ordinanza comunicata alle parti costituite.
Anche a tale nuova udienza nessuna parte ha depositato note scritte, occorrendo dunque dichiarare l'estinzione della procedura ex artt. 309, 181 e 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi assunta in decisone senza termini, da ordinanza comunicata alle parti costituite, e viene definita con la presente sentenza.
P Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello proposto da avverso la Parte_1 Controparte_4 sentenza del Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, n. 50/2022, pubblicata il 17.1.2022, nella causa n. 830/2016 R.G., così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza:
Così deciso, nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
pag. 3/3