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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/02/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile al numero 4969/2017 R.G.,
TRA in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
[...]
[...]
[...]
Parte_2 tutti elettivamente domiciliati in Galatina alla Via Dante Alighieri n.23 presso lo studio dell'Avv.
Filippo Tommaso Onesimo, che li rappresentata e difende, come da mandato in atti (p.e.c.:
fax 0836.210623); Email_1
ATTORI
E
Controparte_1
in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa, come da mandato in Controparte_2 atti, dall'Avv. Marco Pesenti (PEC: FAX 02/48011624) ed Email_2
elettivamente domiciliata in Lecce, alla via S. Trinchese, n. 68, presso l'Avv. Fabio Carrozzo a sua volta presso lo studio dell'Avv. Stefania Mangiulli;
CONVENUTA
NONCHE'
CP_3
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata da in persona CP_4 dell'Amministratore Delegato , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Controparte_5
Avv.ti Andrea Giannelli, Stefano Parlatore e Giacinto Di Donato, in virtù di procura generale alle liti (fax n. 02/896307810, PEC: e Email_3 Email_4
); Email_5
TERZA INTERVENUTA
E
Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata da in persona della Controparte_7
procuratrice speciale , rappresentata e difesa, coma da mandato in atti, dall' Avv. Controparte_8
Giacinto Di Donato, presso il cui studio in Roma, alla via di San Nicola da Tolentino n. 67, è elettivamente domiciliata (fax n. 02/896307810, PEC: ); Email_5
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza dell'8.11.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'8.5.2017, in persona del legale rappresentante Parte_1
CP_ p.t., già , nonché Controparte_10 Parte_2 Parte_2
e questi ultimi quali fideiussori, Parte_2 Parte_2
convenivano in giudizio già deducendo che la società attrice Controparte_1 Controparte_11
intratteneva con la banca convenuta, presso la filiale di Copertino, il rapporto di c/c n.10695021 sul quale era confluito, mediante giroconto, il saldo passivo del c/c n.2575344, già n.8347 (aperto il
22.02.98 ed assistito da un'apertura di credito di € 30.000,00) e del conto anticipi n. 2719023 (già
n.11034) e che era altresì titolare dei conti anticipi nn.10695035 e 101783003. Parte_1
L'attrice evidenziava con riguardo a tali rapporti bancari, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con violazione del divieto di anatocismo;
l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto;
l'applicazione di spese non previste in contratto;
l'illegittima applicazione, senza pattuizione, dell'antergazione e/o postergazione dei c.d. “giorni di valuta”, supportando quanto argomentato con una CTP contabile.
Sosteneva di aver interrotto la prescrizione con raccomandate del 25.01.17 e del 24.04.17 inviate alla convenuta. Pertanto, l'attrice domandava di: “A) In relazione al rapporto di apertura di credito mediante scopertura sul c/c n.10695021 (già n.2575344 e prima ancora n.8347) e sui collegati conti anticipi nn. 2719023 (già n.11034), 10695035 e 101783003 accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità degli addebiti per interessi passivi nonché degli accrediti di interessi attivi per violazione dell'art.
1284 c.c ed art. 117 T.U.B. e per le causali in epigrafe.
B) In relazione al rapporto di apertura di credito mediante scopertura sul c/c n.10695021 (già
n.2575344 e prima ancora n.8347) e sui collegati conti anticipi nn. 2719023 (già n.11034),
10695035 e 101783003 accertare e dichiarare, per violazione dell'art.1283 c.c., la nullità ed illegittimità degli addebiti determinati dalla capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, c.m.s, spese, valute applicata nel corso del suddetto rapporto a carico della correntista e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della capitalizzazione dei suddetti oneri passivi al rapporto in esame.
C) In relazione al rapporto di apertura di credito mediante scopertura sul c/c n.10695021 (già
n.2575344 e prima ancora n.8347) e sui collegati conti anticipi nn. 2719023 (già n.11034),
10695035 e 101783003 accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti per c.m.s, per c.d giorni valuta e per spese varie.
D) Accertare e dichiarare alla data del 31.12.16, a mezzo di espletanda c.t.u., previa eliminazione e rideterminazione delle illegittime competenze addebitate nel rapporto di c/c ordinario n.10695021
(già n.2575344 e prima ancora n.8347) nonché nei collegati rapporti per anticipi fatture nn.
2719023 (già n.11034), 10695035 e 101783003, l'esatto dare – avere del suddetto rapporto di apertura di credito n.10695021 (già n.2575344 e prima ancora n.8347), applicando i tassi di interesse attivi e passivi ex art. 117 T.U.B, escludendo la capitalizzazione degli interessi passivi nonché le non convenute e capitalizzate c.m.s., spese, applicando la capitalizzazione annuale degli interessi attivi e computando le valute dalle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha perduto o acquistato la disponibilità del denaro, applicando la capitalizzazione annuale degli interessi attivi.
E) Ordinare, per l'effetto, alla banca convenuta la rettifica del saldo del suddetto c/c n.10695021
(già n.2575344 e prima ancora n.8347) alla data dell'ultimo e/c disponibile (31.12.16).
F) Condannare la convenuta alle spese e competenze tutte del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che rende la dovuta dichiarazione”.
Con comparsa di risposta depositata il 21.7.2017, si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle rimesse solutorie e la genericità delle contestazioni. Sosteneva, altresì, l'infondatezza delle avverse pretese e il difetto di prova delle contestazioni mosse, concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per la compensazione anche parziale delle reciproche posizioni di debito-credito; con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva, poi, istruita con l'espletamento di CTU di natura contabile e, all'esito, era rinviata per la precisazione delle conclusioni. In seguito, intervenivano in giudizio dapprima e CP_3
poi entrambe quali cessionarie del credito bancario, associandosi alle Controparte_6
conclusioni di Quindi, in data 8.11.2024, la causa era trattenuta in decisione, con Controparte_1
assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente è fondata e va accolta, per quanto di ragione, sulla base dei motivi di seguito esposti.
Infatti, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 5 settembre 2018, n. 21646, ha ritenuto ammissibile l'azione di rideterminazione del saldo, proposta dal cliente, anche nel caso in cui il conto corrente sia ancora aperto. In particolare, la Corte ha individuato l'interesse ad agire da parte del correntista per almeno tre ordini di ragioni: l'esclusione, in futuro, di annotazioni illegittime;
il ripristino per il correntista di una maggiore estensione dell'affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti illegittimi;
la riduzione dell'importo eventualmente a credito richiedibile dalla CP_11
alla chiusura del conto. Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice. Conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il correntista ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e può farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione;
in tal senso anche, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798).
A contrario, deve ritenersi, invece, improponibile, a conto aperto, una contestuale domanda di condanna al pagamento in via di ripetizione di indebito o ad altro titolo, che, tuttavia, nel caso di specie non è stata proposta.
Per quanto concerne l'onere della prova, nel caso in esame, l'attrice ha prodotto, oltre ad una consulenza tecnica di parte, diverse copie di contratti ed estratti conto.
Ebbene, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti. Il giudice, infatti, può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (in tal senso Cass. n.
6155/2009 e Cass. n. 2069/2013).
Più nello specifico, recentemente la Corte di legittimità ha osservato che “In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)” (Cass. 21.12.2020, n. 29190).
Nel caso che ci occupa, dunque, può ritenersi assolto l'onere probatorio da parte del cliente e legittimamente può farsi ricorso alla ctu contabile per ricostruire i rapporti dare-avere tra le parti.
Nel merito, per ciò che riguarda la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità delle clausole che prevedevano la determinazione ed applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, si può ritenere che la stessa meriti accoglimento, alla luce della giurisprudenza della
Suprema Corte ormai consolidata sul punto. Le Sezioni Unite della Corte della Cassazione, infatti, in data 4 novembre 2004, con sentenza n. 21095 hanno confermato che la clausola contenuta nei contratti bancari di conto corrente in forza della quale prima del 22 aprile 2000 sono stati addebitati ai clienti interessi anatocistici su base trimestrale è nulla. Per l'effetto, i clienti hanno diritto di ripetere dalla banca le somme che a questo titolo sono state loro addebitate.
La clausola che consentiva l'anatocismo è certamente nulla laddove è pacifico che: "La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che
l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall' non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere CP_12 di usi negoziali e non quello di usi normativi (Cass. Civ., Sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507). In conclusione deve ribadirsi che gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento il citato art. 1283 c.c., sono soltanto quelli formatisi anteriormente all'entrata in vigore del Codice Civile (né usi contrari avrebbero potuto formarsi in epoca successiva, atteso il carattere imperativo della norma "de qua" impeditiva del riconoscimento di pattuizioni e comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente), e, come, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario e del conto corrente, non sia dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dall'art. 1283 c.c..
Una volta ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale ex art. 1419 c.c., nella sostituzione di tale clausola oggi non appare più convincente la soluzione interpretativa mediana, secondo cui sarebbe legittima una capitalizzazione annuale ex lege degli interessi.
Sul punto le Sezioni Unite, con sentenza n. 24418, del 2 dicembre 2010, hanno chiarito che
"l'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi
a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali
d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole;
con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283
c.c. (il quale osterebbe anche all'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna".
Le Sezioni Unite della Cassazione nella richiamata sentenza del 2010 non dirimono la questione dell'uso della capitalizzazione a favore del cliente, ma si limitano ad ammettere la formazione di usi normativi successivi al 1942, sebbene contrari alla norma imperativa dell'art. 1283 c.c., omettendo di precisare per quale motivo il cliente avverte la clausola come non imposta, solo nel caso di capitalizzazione annuale creditoria, e non nel caso di trimestrale debitoria. Ciò consente di affermare che la Corte ha sostanzialmente riconosciuto la sussistenza di un uso (normativo) legittimo per la capitalizzazione annuale favorevole al cliente.
Pertanto si può concludere che per il conteggio degli interessi, correttamente il CTU abbia escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi laddove non vi fosse pattuizione relativa all'applicazione reciproca. Per quanto concerne la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità della clausola di determinazione e di applicazione delle commissioni di massimo scoperto, per carenza di una valida causa negoziale, si ritiene che la stessa, nella presente controversia, sia fondata.
A tal proposito occorre, però, precisare che tale tipologia di clausola rientra a pieno nella libertà negoziale delle parti e pertanto ove tale pattuizione sia voluta ed approvata non c'è motivo per ritenere che in astratto la stessa sia priva di causa. Peraltro secondo l'interpretazione della Suprema
Corte cui questo giudice ritiene di aderire, la commissione di massimo scoperto può essere letta come remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 870, 18 gennaio 2006). Tale interpretazione risulta poi supportata anche dalla più recente normativa di cui al D.L. 185/08 convertito in L. 2/09, nonché al D.L. 78/09 convertito in L. 102/09, che in particolare hanno riconosciuto l'ammissibilità, pur entro limiti molto rigorosi, di due tipologie di pattuizioni: una vera e propria commissione di massimo scoperto, da calcolare sul picco del credito effettivamente utilizzato dal cliente, ed un'altra che si può qualificare come provvigione d'affidamento, che rappresenta il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, indipendentemente dall'utilizzo delle somme stesse. Alla luce proprio della specificità della succitata disciplina, si può ritenere che per il passato, in assenza di una regolamentazione normativa, la clausola di massimo scoperto sia valida se pattuita per iscritto e calcolata come provvigione sul credito accordato, mentre risulti nulla se calcolata sul credito accordato al netto dell'utilizzato, come commissione determinata sull'ammontare massimo dell'utilizzato nel periodo individuato in contratto, oppure sulla misura massima dello sconfinamento. D'altra parte, la commissione di massimo scoperto deve ritenersi validamente pattuita “allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità). In altre parole, in tema di CMS le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418
c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, né alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la c.m.s. vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento
“X” di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di “N gg” di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, ecc…), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e, quindi, difforme da quanto previsto dall'art.
1346 c.c. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto” (Corte d' Appello di Torino, sent.
4.12.2018, n. 2058; in tal senso vedasi anche Corte d'Appello di Bari, sent. N. 66/2014 e Corte
d'Appello di Milano, sent. 22.7.2016, n. 9266).
Dunque, nel caso in esame, in assenza di pattuizione, correttamente il CTU ha escluso le c.m.s. dal ricalcolo, applicandole, invece, laddove pattuite.
Del pari, il CTU ha eliminato dal conteggio le spese non risultate pattuite.
In ordine alle valute applicate dalla banca, si deve osservare che le stesse sono risultate regolarmente pattuite.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, con sentenza n.
24418/2010, ha distinto le rimesse ripristinatorie dalle rimesse solutorie nei rapporti bancari, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione da parte del cliente inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie (eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido), ed invece da ogni singolo addebito per le rimesse solutorie
(eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso, in cui la rimessa ha l'effetto di estinguere il debito del cliente verso la banca).
Pertanto, nel primo caso (rimesse ripristinatorie) ogni addebito non dovuto è richiedibile alla banca dal cliente, senza alcun limite temporale;
nel secondo caso (rimesse solutorie) sono richiedibili soltanto gli addebiti dell'ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio della banca.
Per quanto concerne la controversa questione concernente l'onere della prova, in relazione alla natura solutoria della rimessa, la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, è recentemente intervenuta sul punto con la sentenza n. 15895/2019, sostenendo che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”.
Inoltre, secondo l'indirizzo della Suprema Corte, consolidatosi recentemente, “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass. 19.5.2020, n. 9141; in tal senso anche Cass. 16.3.2023, n. 7721).
Pertanto, si ritiene di dover considerare, ai fini del ricalcolo dei rapporti tra le parti, l'ipotesi elaborata dal CTU in relazione alla prescrizione nell'elaborato integrativo, depositato il 17.5.2022.
Il calcolo finale, come effettuato dal CTU, ammonta, in definitiva ad € 191.110,24 a credito della banca convenuta.
Alla luce dell'accoglimento della domanda attorea si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto essere poste a carico della banca convenuta, nell'importo liquidato in dispositivo.
Altresì le spese di C.T.U., per lo stesso motivo, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta. CP_11
Le spese tra le due società intervenute e gli attori possono essere compensate, essendo le società in questione intervenute solo nella fase decisoria e non avendo richiesto alcuna modifica della linea difensiva degli attori.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda di rideterminazione del saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto e per l'effetto accerta che in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 risulta debitrice della somma complessiva di € 191.110,24 nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in € 545,00 per spese ed in €
8.000,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
3) compensa interamente le spese tra gli attori e e CP_3 Controparte_6
4) pone, definitivamente, in capo a le spese di C.T.U., già liquidate con separati Controparte_1
decreti.
Lecce, 6.2.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino