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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2888/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 09/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. IERVOLINO ANNAMARIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. TOMASI ANNA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 20/12/2014 da e Parte_1
trascritto al n. 2, Parte 1, Serie _, Anno 2014 del registro degli atti Parte_2
di matrimonio del Comune di REVINE LAGO alle seguenti condizioni:
1) La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia. Ciascun
genitore deciderà in autonomia le questioni di ordinaria amministrazione che riguardano la minore durante i periodi di rispettiva competenza.
2) La minore avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
3) Il Sig. avrà facoltà di stare con , secondo i tempi e le modalità che Pt_2 Per_1
2 seguono, fatti salvi diversi accordi che i genitori si riservano di assumere all'occorrenza,
con il necessario preavviso:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì, all'uscita dall'asilo, sino al lunedì mattina alle
08:00, quando il padre avrà cura di condurre la figlia alla scuola materna e, in futuro,
presso le scuole frequentate dalla minore;
b) il mercoledì dalle ore 16:00, prelevandola dalla residenza materna, sino al giovedì
mattina con riaccompagno della stessa, alle ore 08:00 presso la scuola materna e, in futuro, presso le scuole frequentate dalla minore;
c) durante il periodo di vacanza scolastica, il calendario e gli orari di visita rimangono invariati e, salvi diversi accordi, il Sig. avrà cura di prelevare la figlia dalla casa Pt_2
materna, tenendola con sé e conducendola nuovamente dalla madre, al termine della permanenza con lui;
d) Il padre avrà facoltà di trascorrere con la minore un periodo di 3 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive che dovrà essere concordato, di anno in anno, in relazione agli impegni lavorativi dei genitori, entro il 30 maggio di ogni anno, nonché metà
delle vacanze natalizie e pasquali, in modo tale che la figlia possa trascorrere i giorni di
Natale e di Pasqua, ad anni alterni, presso ciascun genitore.
4) Il padre avrà sempre facoltà di contattare telefonicamente e, previo accordo Per_1
con la Sig.ra potrà far visita alla stessa nella casa familiare, con un preavviso di Pt_1
almeno due giorni, ma ciò nel rispetto degli impegni della figlia e della madre.
Analogamente, anche alla madre saranno garantiti i contatti telefonici con Per_1
quando la piccola sarà con il padre.
5) Il Sig. i impegna a corrispondere, a titolo di contributo nel mantenimento della Pt_2
minore la somma mensile di Euro 270,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da accreditarsi, entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto
3 intestato alla Sig.ra Pt_1
6) Le spese straordinarie (medico specialistiche, dentistiche o altro) e, in genere, ogni esborso di natura non voluttuaria da sostenersi nell'esclusivo interesse della minore,
saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, facendo riferimento, per la loro individuazione e per le modalità di rimborso, al Protocollo di Famiglia del Tribunale
di Treviso di data 01.12.2016, che si allega.
7) L'assegno unico verrà suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) Si dà atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e, quindi, non avanzano alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altra, avendo già definito ogni altra questione di carattere patrimoniale.
9) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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