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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
n. 5/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato il 3.1.2025 da
nata ad [...] in data [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'avv. Elisabetta Rota del Foro di AN, che la rappresenta e difende APPELLANTE nei confronti di
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. _1
Giuseppe Barreca del Foro di AN, che lo rappresenta e difende APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
con l'intervento di Avv. Zanardini Claudia del foro di Brescia quale curatrice speciale del minore nato il Persona_1
2.11.2011.
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 371/2024 del Tribunale di AN pubblicata il 25.11.2024 e notificata il 4.12.2024 pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 2798/2023 R.G, in punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minori.
Conclusioni delle parti: Appellante:
- in via preliminare e/o pregiudiziale: sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 371/2024, emessa dal Tribunale di AN in data 21.11.2024, notificata in data 04.12.2024, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c;
1 n. 5/2025 RG
- in via principale e nel merito: voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti a) disporre l'affidamento condiviso del giovane ad entrambi Persona_2
i genitori e sancire la sua collocazione stabile e prevalente presso la madre, riconoscendo e regolamentando il diritto del padre a vedere e frequentare il figlio nelle modalità che verranno ritenute opportune, nell'interesse del minore;
b) fissare la residenza abituale del figlio presso l'abitazione della madre, ove è cresciuto e ha sempre risieduto sin dalla nascita;
c) disporre che, durante il periodo in cui il minore frequenta, alternativamente, i genitori, questi provvedano direttamente a soddisfare le sue esigenze, salva la ripartizione al 50% tra i medesimi delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di AN;
d) disporre che la misura dell'assegno unico universale, erogato dall' CP_2 competa alla sig.ra in virtù del collocamento prevalente del minore presso di lei;
Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese (incluso rimborso, spese generali) e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, nonché delle spese di CTU e CTP, a favore della SI . Parte_1
In via istruttoria: si chiede la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio, instando affinché vengano sentite anche altre figure significative di riferimento o con le quali il minore ha abitudini di vita e venga estesa l'indagine anche all'istituto scolastico frequentato dal medesimo. In via subordinata istruttoria: nella denegata ipotesi in cui non vengano totalmente accolte le richieste e le conclusioni sopra formulate, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie esperite e non accolte nel corso del giudizio di primo grado, dalla difesa della sig.ra che devono Parte_1 intendersi qui integralmente ritrascritte.”
appellato/appellante incidentale:
. in via preliminare respingersi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 371/2024 Tribunale di AN, per l'assenza dei presupposti ex lege previsti per l'accoglimento di tale domanda avanzata da pure considerando, rebus sic stantibus, che non sussiste e non deriva Parte_1 alcun pregiudizio per il minore dall'esecuzione della sentenza ingiustamente gravata;
. in via pregiudiziale dichiararsi ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile l'appello ex adverso avanzato in accoglimento di tutte le eccezioni in rito svolte come nella narrativa che precede in quest'atto, sia per l'assenza di specifici motivi di impugnazione, sia per l'intervenuta acquiescenza alla sentenza, nonché per la manifesta infondatezza dello stesso
. in via principale rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la Parte_1
Sentenza n. 371/2024 pubbl. il 25/11/2024 - RG n. 2798/202 del Tribunale di AN e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata
. in accoglimento del proposto appello incidentale, riformarla, sia nella parte motiva che nel dispositivo, con riguardo al capo relativo alle spese e competenze del giudizio, di CTU e CTP e dunque, sempre per l'effetto, condannare alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di primo grado e Parte_1 al rimborso delle spese sostenute da per CTU e CTP. _1
. in ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre a oneri di legge, del presente grado di giudizio, in favore di _1
In via istruttoria ci si oppone a tutte le richieste istruttorie avanzate da parte appellante in quanto del tutto inammissibili e prive di rilevanza ai fini del decidere;
ci si oppone, altresì, alla richiesta di rinnovazione della CTU in quanto la stessa si presenta del tutto ultronea, nonché esplorativa e finalizzata
2 n. 5/2025 RG
a sollevare parte avversa dall'onere allegatorio e probatorio interamente gravante su Parte_1 nonché perché ritenuta dannosa per il minore.”
Curatrice speciale del minore: in via preliminare, respingersi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 371/2024 Tribunale di AN, non sussistendo i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda sul punto formulata dalla sig.ra oltreché per il fatto che non emergono, Parte_1 allo stato, pregiudizi di sorta per il minore nel vedere applicato il provvedimento oggetto di gravame fino all'esito del giudizio;
In via principale: rigettare le domande formulate dalla sig.ra on il ricorso in appello e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 371/2024 resa dal Tribunale di AN in data 25.11.2024 all'esito del procedimento n. R.G. 2798/2023; con espressa riserva di modificare le conclusioni qui formulate all'esito del richiesto intervento del Servizio Sociale e di replicare alle deduzioni della sig.ra Parte_1
e alla comparsa di costituzione del sig. _1
In via istruttoria:- ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita - pur richiamandosi quanto dedotto nella parte narrativa del presente atto - in relazione alla richiesta di rinnovazione C.T.U. formulata dalla sig.ra con l'atto d'appello; - confermare incarico al Parte_1
Servizio Sociale territorialmente competente di mantenere il monitoraggio del nucleo familiare dei sig.ri ed con onere di riferire al Tribunale per i Minorenni in caso di _1 Parte_1 eventuale pregiudizio per il minore e di esprimere un parere in relazione Persona_2 all'eventuale ampliamento - nei termini di cui in narrativa - dei tempi di permanenza del minore presso la madre.
Procuratore Generale: ritenuto di dover rimettere alla Corte la valutazione in ordine ad una rinnovazione istruttoria mediante apposita CTU finalizzata in primo luogo a valutare le condizioni psichiche dell'appellante e la sua idoneità genitoriale, che si riterrebbe opportuna stante la delicatezza della materia, le divergenze emerse fra la CTU già espletata in primo grado e la consulenza di parte effettuata nell'interesse dell'appellante, il tenore di alcune delle relazioni dei servizi sociali acquisite in primo grado (che non avrebbero evidenziato alcuna particolare problematica nel rapporto madre- figlio), le ripetute illazioni di parzialità e/o inidoneità tecnica della CTU disposta dal Giudice di primo grado formulate nell'appello, con conseguente analitica indicazione delle criticità che dalla stessa emergerebbero. CTU sulle risultanze della quale modulare ogni conseguente decisione. Ritenuto, laddove Codesta Corte non ritenesse necessario l'approfondimento istruttorio di cui sopra, di condividere nella sostanza e qui richiamare le osservazioni del curatore speciale del minore, con conseguente rigetto parziale dell'appello ed accoglimento dello stesso unicamente nella parte in cui – con istanza da ritenersi implicita in quella di collocamento permanente del figlio presso se stessa – si prospetta comunque la necessità di un ampliamento delle possibilità di frequentazione tra madre e figlio. Con conferma dei provvedimenti inerenti al contributo per il mantenimento del minore, e rigetto dell'appello incidentale, ritenendosi corretta la decisione di compensazione delle spese, essendo l'appellato risultato soccombente in relazione alle istanze cautelari, a quella di affidamento superesclusivo, nonché a quelle istruttorie formulate nell'originario ricorso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Dalla convivenza “more uxorio” tra e nasceva il figlio Parte_1 _1 Per_2
(2.11.2011). A seguito della fine della relazione, in data 15.6.2023 proponeva ricorso ex art. 337 bis _1
e segg CC e 473 bis e sgg CPC con contestuale istanza ex artt. 337 ter CC e 473 bis n. 15 CPC chiedendo in via preliminare e cautelare urgente “inaudita altera parte” l'affidamento super esclusivo del figlio e il suo collocamento presso il padre con incontri con la madre alla presenza e con monitoraggio dei Servizi Sociali;
porre a carico della 500 mensili oltre al 50% spese straordinarie per il mantenimento
Parte_1 del figlio e attribuire l'assegno unico interamente al padre;
in via istruttoria chiedeva ammettere prova testimoniale e CTU volta a valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori nonché lo stato di salute psico-fisico in cui versava la Il ricorrente evidenziava come la dal 2014 aveva
Parte_1 Parte_1 mostrato comportamenti di irrequietezza personale pregiudizievoli nella crescita equilibrata del minore nei confronti del quale era iperprotettiva;
era convinta di essere spiata quando era al lavoro, che il posto di villeggiatura non era più sicuro, aveva privato il compagno delle chiavi della casa familiare ritenendosi unica proprietaria, fino ad arrivare ad assumere ogni decisione sul figlio in piena autonomia. Nonostante negli anni il compagno l'avesse più volta incoraggiata ad andare da uno specialista, la si era
Parte_1 sempre rifiutata di farsi aiutare e curare;
tale atteggiamento era pregiudizievole per il figlio, oggi dodicenne e che si accingeva alla prepubertà; le problematiche della impedivano quindi a
Parte_1 quest'ultima di gestire correttamente la crescita del figlio.
Con provvedimento del 19.6.2023 il Giudice delegato rigettava l'istanza di adozione dei provvedimenti indifferibili e incaricava il Servizio Sociale di Asola di compiere un'approfondita indagine psicosociale sul nucleo familiare.
Si costituiva in giudizio contestando le allegazioni del e chiedendo disporre Parte_1 _1
l'affidamento congiunto del figlio, mantenere il collocamento presso la madre con incontri padre -figlio almeno tre giorni infrasettimanali e nel fine settimana, o il sabato o la domenica;
chiedeva porre a carico del per il mantenimento del figlio euro 500 mensili oltre al 50% spese straordinarie e l'assegno _1 unico interamente a proprio favore, con condanna del al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. _1
96 CPC. Negava di essere mai stata iperprotettiva con il figlio tant'è che l'aveva iscritto all'età di 10 mesi all'asilo nido pur potendolo lasciare ai nonni;
aveva sempre favorito la frequentazione del figlio con altri bambini, sia in ambito scolastico che extra scolastico ritenendo importante che stabilisse rapporti con i coetanei;
non aveva mai riferito di sentirsi spiata sul posto di lavoro e la villeggiatura era stata interrotta perché la località non era all'altezza delle aspettative a causa della mancanza di aree giochi adatte al figlio;
infine non si era fatta seguire da alcuno psicologo poiché non ne aveva mai sentito l'esigenza.
Pervenivano relazioni dei Servizi Sociali di dalle quali emergeva che gli operatori non erano Per_3 riusciti ad incontrare il minore a causa delle resistenze della madre e che quel servizio non aveva acquisito elementi sufficienti per esprimere un giudizio.
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Con ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis.22 CPC del 26.10.2023 venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
1) DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore (nato a [...]_2 il 02.11.2011) ad entrambi i genitori;
2) DISPONE il collocamento del minore presso l'abitazione materna;
3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere il figlio: (i) nei fine settimana (nella specie: sabato dall'uscita da scuola o dalle ore 9,00 in periodo non scolastico sino alla domenica sera alle ore 21,00), a settimane alternate;
(ii) nonché tre giorni infrasettimanali (nella specie: lunedì, martedì e venerdì, dall'uscita da scuola o, nei periodi non scolastici, dalle ore 14,00), con pernottamento (ed accompagnamento del minore a scuola la mattina successiva o, nei periodi non scolastici, rientro presso l'abitazione materna entro le ore 9,00), nelle settimane in cui il minore trascorre il fine settimana (sabato e domenica) con la madre e due giorni infrasettimanali (mercoledì e giovedì, con le stesse modalità di cui sopra), con pernottamento, nelle settimane in cui trascorre il fine settimana con il padre;
3) DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio in forma diretta durante i periodi di permanenza del minore presso l'uno o l'altro;
4) PONE A CARICO di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. RICHIEDE al Servizio Tutela Minori di di attivare l'intervento dell'educativa domiciliare presso Per_3
l'abitazione materna, onde monitorare l'andamento dei rapporti tra la madre e il figlio;
Per_2
RICHIEDE altresì al Servizio Tutela Minori di di trasmettere entro il 13.11.2023 la relazione Per_3 psicologica del Consultorio Familiare menzionata nella relazione del 19.10.2023; - NOMINA consulente tecnico d'ufficio il Prof. Persona_4
Dalla relazione psicologica e da una prima relazione del CTU dott. - incaricato di verificare le Per_4 capacità genitoriali della e del la loro relazione col figlio e il regime di affidamento Parte_1 _1
e di collocamento più idoneo - emergeva che la madre presentava gravi problematiche psicopatologiche sicché il Giudice delegato, con ordinanza ex art. 473 bis.15 CPC del 6.12.2023, a modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti in precedenza adottati, disponeva l'affidamento esclusivo di Per_2 al padre con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna, prevedendo visite madre - figlio fine settimana alternati e due pomeriggi infrasettimanali nelle settimane in cui il minore trascorreva il fine settimana con il padre e un pomeriggio infrasettimanale nelle settimane in cui trascorreva il fine settimana con la madre;
la madre veniva invitata a rivolgersi al CPS per l'attivazione di un percorso terapeutico.
In data 23.4.2024 veniva depositata relazione finale del CTU che concludeva per la conferma dell'affidamento esclusivo di al padre in quanto “le condotte della madre e la sua pretesa di Per_2 assumere decisioni unilaterali interpretando impropriamente l'interesse e le esigenze del figlio risultano infatti pregiudizievoli per il figlio stesso, tanto più in assenza di qualsivoglia consapevolezza nella SI della psicopatologia dalla quale è affetta e delle conseguenze che essa produce”; il CTU riteneva andassero confermate pure le frequentazioni madre - figlio disposte nell'ordinanza, salvo una variazione in merito all'orario di ritorno infrasettimanale presso il padre;
suggeriva di offrire a , Per_2 seppur non urgentemente, uno spazio psicoterapeutico;
da ultimo rilevava che la ecessitava Parte_1 di una presa in carico specialistica, finora rifiutata.
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Cont In data 7.6.2024 il ricorrente depositava ricorso ex art. 473 bis. 38 e 39 allegando che la Parte_1 disattendeva il provvedimento con il quale il Tribunale aveva disposto l'affido esclusivo di al Per_2 padre: chiedeva quindi disporre l'affidamento super esclusivo al padre e prevedere un assegno di mantenimento del figlio a carico della oltre al 50% delle spese straordinarie e oltre alla Parte_1 condanna al risarcimento dei danni conseguenti ai comportamenti censurati in favore del ricorrente e del figlio. Di contro la chiedeva rispristinare l'affidamento congiunto del minore o in subordine Parte_1 ampliare i tempi di frequentazione e permanenza del minore presso la madre.
Con ordinanza del 21.6.2024 il Giudice delegato rigettava le istanze di modifica dei provvedimenti vigenti proposte dai due genitori e confermava il regime di affidamento precedentemente assunto con limitate modifiche ai tempi di permanenza del minore presso la madre;
disponeva in via provvisoria ed urgente che a far data dal mese di dicembre 2023 la madre corrispondesse al padre 400 euro mensili per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ammoniva la resistente a rispettare le prescrizioni assunte dal Tribunale in punto di affidamento esclusivo del minore.
Ritenuta dal Giudice la causa matura per la decisione, le parti così precisavano le conclusioni: il _1 chiedeva l'affidamento super esclusivo del figlio e il collocamento presso il padre, frequentazioni madre- figlio con il costante monitoraggio dei Servizi Sociali almeno fino a quando la non avesse Parte_1 avviato un percorso terapeutico, onerare la di un assegno di 500 euro mensili per il Parte_1 mantenimento del figlio, oltre al 50% spese straordinarie, con assegno unico interamente al padre e mantenere il provvedimento di ammonimento nei confronti della La resistente chiedeva Parte_1
l'affidamento congiunto con collocamento presso la madre del minore e che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto del figlio quando era presso di sé, con divisione a metà delle spese straordinarie.
Con sentenza emessa il 21.11.2024, qui oggetto di impugnazione, il Tribunale di AN così statuiva:
1) DISPONE l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, Persona_2 prevedendo altresì che egli possa assumere anche autonomamente e senza il consenso della madre anche le decisioni di maggior interesse della vita del figlio, tra cui quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla residenza ed alla salute;
2) DISPONE che il minore abbia residenza e collocamento prevalente presso l'abitazione paterna;
3) DISPONE che la madre possa vedere e tenere il figlio: (i) nei fine settimana (nella specie: dal sabato all'uscita da scuola o dalle ore 9,00 in periodo non scolastico sino alla domenica sera alle ore 21,00), a settimane alternate;
(ii) nonché due pomeriggi infrasettimanali (nella specie: salvo diverso accordo, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola alle ore 21,00) nelle settimane in cui il minore trascorre il fine settimana con il padre e un pomeriggio infrasettimanale (nella specie: salvo diverso accordo, il mercoledì con gli stessi orari) nelle settimane in cui trascorre il fine settimana con la madre;
Inoltre durante l'estate ogni genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane di vacanza anche consecutive;
le vacanze di Natale potranno essere suddivise in due periodi da trascorrere ad anni alterni presso ciascun genitore, dal 25 dicembre mattino al 31 dicembre mattino e dal 31 dicembre mattino al 6 gennaio sera;
le vacanze pasquali potranno essere suddivise in due periodi di due giorni e mezzo tra trascorrere
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ad anni alterni presso ciascun genitore. Nei periodi di trasferta all'estero del padre, il minore Per_2 rimarrà parimenti collocato presso la madre;
4) DISPONE la prosecuzione del monitoraggio sull'andamento dei rapporti tra madre e figlio da parte dei Servizi Sociali per almeno un ulteriore anno, sollecitando i Servizi a segnalare al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
5) DISPONE che, a far data dal mese di dicembre 2023, la resistente Parte_1 corrisponda a a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore la somma mensile _1 di Euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese;
6) DISPONE che le spese straordinarie siano ripartite al 50% tra le parti, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di AN sottoscritto il 28.05.2024;
7) DISPONE che l'assegno unico sia percepito integralmente dal padre, quale affidatario esclusivo del minore;
8) AMMONISCE la resistente a rispettare le prescrizioni assunte dal Tribunale;
9) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
10) PONE definitivamente a carico delle parti in solido le spese relative alla CTU, liquidate come da separato decreto.” Osservava:
. in merito all'affidamento di , durante l'istruttoria erano emersi elementi tali da far ritenere di Per_2 derogare al regime ordinario di affidamento condiviso prevedendo l'affido esclusivo al padre attesa la carenza e inidoneità educativa della madre: sia le relazioni dei Servizi Sociali sia il CTU avevano riscontrato nella una condizione psicologica critica e delicata della quale ella era totalmente Parte_1 inconsapevole, tanto che rifiutava qualsiasi aiuto e supporto psicologico nonostante i suggerimenti degli operatori sociali e del Tribunale. I Servizi Sociali avevano avuto difficoltà a contattare il minore a causa del rifiuto della madre che riteneva tale contatto superfluo;
era emerso altresì che la non Parte_1 rispettava le prescrizioni rese dal Tribunale nonostante l'ammonimento e continuava ad assumere unilateralmente ogni decisione riguardante la vita del figlio senza consenso del che era stato del _1 tutto estromesso dalla vita del figlio;
ancora, la aveva un rapporto simbiotico con del Parte_1 Per_2 quale ostacolava l'autonomia e mancava una sincronizzazione emotiva tra madre e figlio. Il CTU aveva confermato quanto relazionato dai Servizi Sociali ritenendo che la resistente manifestasse “significative problematiche cliniche (presenza di un disturbo psichiatrico di natura psicotica) tali da comportare una compromissione del funzionamento della personalità in misura tale da riflettersi negativamente sulle funzioni genitoriali “di base”. Invece il non presentava incompetenze e incapacità che _1 ostacolassero l'esercizio della responsabilità genitoriale ed era in grado di esercitare funzioni critiche e riflessive. Il CTU aveva rilevato che il minore, seppur non si riscontrassero disturbi del funzionamento psicologico e socio-relazionale e risultasse molto legato ad entrambi i genitori, risentiva in misura significativa dello stretto legame, ai confini con la morbosità, con la madre e che il comportamento della madre aveva oggettive ricadute sulle sue esperienze di socializzazione, come emerso dalla relazione delle insegnanti di scuola le quali avevano riferito come la madre non aveva dato il consenso ad una gita scolastica a Verona pretendendo di sapere dettagli specifici sui tragitti che la scolaresca avrebbe seguito, impossibili da fornire col livello di dettaglio richiesto, tanto più che la madre era già in possesso di un puntuale programma per la giornata. Non solo, il comportamento della resistente, eccentrico e del tutto
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inappropriato rispetto al contesto, era emerso anche dal reiterato tentativo della stessa di introdurre nel processo “autodichiarazioni” circa la propria sanità mentale e capacità genitoriale, peraltro con strumenti irrituali (email personali al Giudice) nonché dagli screenshot inviati dalla nella chat della Parte_1 scuola di . Per tutti questi motivi andava disposto, fintantoché la resistente non si fosse attivata Per_2 concretamente per superare le criticità rilevate, l'affido esclusivo al padre con facoltà per lo stesso di assumere autonomamente e senza il consenso della madre le decisioni di maggior interesse della vita del figlio.
. andava reiterato l'ammonimento nei confronti della d attenersi alle prescrizioni assunte dal Parte_1
Tribunale.
. in merito alle frequentazioni madre-figlio, andavano confermate quelle già assunte in seno all'ordinanza del 6.12.2023 come integrata nell'ordinanza del 21.06.2024 (fine settimana alternati, due pomeriggi infrasettimanali nelle settimane in cui il minore trascorreva il fine settimana con il padre e un pomeriggio infrasettimanale nelle settimane in cui trascorreva il fine settimana con la madre).
. andava altresì mantenuta la prosecuzione del monitoraggio sull'andamento dei rapporti tra madre e figlio da parte dei Servizi Sociali, per almeno un ulteriore anno, sollecitando i Servizi a segnalare al Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
. preso atto delle dichiarazioni dei redditi delle parti1, la vrebbe versato per il mantenimento Parte_1 del figlio euro 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico, come per legge in caso di affidamento esclusivo, andava interamente assegnato al padre.
. le spese di lite andavano compensate così come andavano poste in solido a carico di entrambe le parti le spese di CTU stante la reciproca soccombenza in punto di affidamento e in riferimento ai rapporti economici e considerata pure la natura degli interessi coinvolti.
Con ricorso depositato il 3.1.2025 avverso tale sentenza proponeva appello la chiedendo, Parte_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'affidamento condiviso del figlio, il collocamento presso la madre, la previsione di un calendario di visite padre- figlio, che ciascun genitore fosse dichiarato tenuto a provvedere al mantenimento diretto del figlio nei giorni in cui lo aveva presso di sé con divisione al 50% delle spese straordinarie e che l'assegno unico fosse attribuito interamente alla madre;
chiedeva rinnovarsi CTU rendendosi necessario sentire altre figure significative e che l'indagine si estendesse anche all'istituto scolastico frequentato dal minore;
in via subordinata, reiterava le domande istruttorie già richieste in primo grado.
Il Cons rel. nel decreto di fissazione di udienza nominava al minore un curatore speciale. n. 5/2025 RG
Si costituiva in giudizio l'Avv. Claudia Zanardini, curatrice speciale del minore, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ritenendo superfluo un rinnovo della CTU;
chiedeva la conferma dell'incarico al Servizio Sociale di monitoraggio sul nucleo familiare.
Si costituiva in giudizio il quale si opponeva alla richiesta di sospensiva, chiedeva di _1 dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis CPC e comunque il rigetto dell'appello; in via incidentale chiedeva la riforma della sentenza in punto di spese di lite e di spese di CTU.
In data 30.4.2025 la depositava memoria ex art. 473 bis 32 comma 2 CPC contestando le Parte_1 eccezioni avversarie. Riferiva che nel periodo durante il quale il minore era affidato al padre veniva spesso portato a Rivalta sul Mincio presso l'abitazione della zia paterna, venendo privato, in tal modo, sia della possibilità di raggiungere autonomamente la casa del padre sia della possibilità di incontrare gli amici di scuola dopo pranzo, residenti nel Comune di Piubega. Qualora invece il minore fosse stato affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, nei giorni di permanenza presso la madre avrebbe potuto frequentare i pari. Infine rilevava che il era risultato soccombente in merito alla domanda _1 proposta in via preliminare cautelare urgente di affidamento del minore al padre in via super esclusiva e che non era stata accolta l'istanza del di prevedere incontri protetti madre-figlio; inoltre non era _1 neanche stata accolta integralmente la domanda di assegno di mantenimento avendo il Tribunale posto a carico della 400 euro in luogo dei 500 euro chiesti dal Parte_1 _1
In data 9.5.2025 il depositava memoria ex art. 473 bis 32 comma 2 CPC richiamando le _1 conclusioni già dedotte nell'atto di costituzione. Allegava documentazione attestante come la Parte_1 continuasse a rifiutarsi di consegnare all'ex compagno i documenti di identità nonché quelli sanitari e di ogni altra specie e natura riguardanti il figlio, lo accusava di non seguire adeguatamente il figlio a scuola e non aveva prestato alcuna collaborazione per il cambio di residenza del figlio o per ottenere il certificato medico per l'attività sportiva di;
ancora, la si presentava ogni mattina a scuola e Per_2 Parte_1 quando si recava ad atletica. Inoltre non si era mai voluta sottoporre ad alcun percorso di natura Per_2 psicologica/psichiatrica e per questo non era possibile accogliere la richiesta del figlio di trascorrere un pomeriggio/sera infrasettimanale in più con la madre.
Il 9.5.2025 perveniva relazione del Servizio Sociale nella quale si osservava che il rapporto di Per_3
con entrambi i genitori era positivo anche se ciascuno dei due adulti aveva comportamenti diversi Per_2 nei confronti del figlio, soprattutto in relazione alla costruzione dell'autonomia e alla responsabilizzazione del figlio: infatti, mentre il padre faceva in modo che si autodeterminasse Per_2 nelle scelte, la madre tendeva a controllare e a monitorare il ragazzo orientandolo nelle scelte;
Per_2 esprimeva il suo affetto per la mamma e il desiderio di trascorrere più tempo con lei, ma allo stesso tempo voleva che la madre capisse la sua necessità di avere più libertà, gli sarebbe piacito che la madre capisse che lui ora aveva “altre esigenze” e per questo era del parere che per crescere in modo più responsabile doveva continuare a vivere dal padre. Aveva riferito che quando era dal papà il pomeriggio restava dalla zia , sorella del padre, fino a quando questi rientrava dal lavoro, tre volte alla settimana praticava Per_5 atletica a Ceresara e, quando era dalla mamma, pranzava dai nonni. Diceva di non avere vissuto bene all'inizio il trasferimento dal padre, ma ora aveva capito che dalla mamma “faceva poco”. La Mondadori
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aveva nel corso del colloquio con gli operatori sociali sostenuto che il rapporto padre -figlio era
“inesistente” perché il figlio trascorreva dalla zia tutti i pomeriggi ed aveva espresso timore di una non corretta gestione da parte del del figlio. Il padre aveva riferito che la sente tutti i _1 Parte_1 giorni il figlio al telefono e lo saluta tutte le mattine posizionandosi fuori dalla scuola.
In data 16.5.2025 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
L'udienza del 20.5.2025 veniva rinviata non essendo ancora pervenuta la relazione psicologica del Servizio Sociale ASST AN.
In data 30.6.2025 perveniva relazione psicologica dell' Parte_2
All'udienza del 1.7.2025 i difensori dei genitori si riportavano ai loro atti, il difensore del _1 produceva mail recenti intercorse tra i genitori e chiedeva l'aggravamento dell'ammonimento a carico della a quale continuava a non rispettare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
la curatrice Parte_1 speciale dava atto di avere ascoltato pochi giorni prima e chiedeva il rigetto dell'appello. La Per_2 dava lettura di un breve scritto da lei preparato e la Corte tratteneva la causa in decisione. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante lamenta:
. l'omessa valutazione di tutte le circostanze positive emerse in relazione all'appellante durante l'espletata istruttoria;
in particolare il Tribunale aveva omesso di considerare la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali Aspa trasmessa il 12.4.2024 nella quale era stata rappresentata la situazione del minore e nella quale si faceva presente che da gennaio 2024 era stato attivato il servizio di educativa domiciliare per osservare le dinamiche madre -figlio e che l'educatore aveva espresso un parere positivo sia in ordine al contesto domestico, pulito e ordinato, che in merito al contesto relazionale descrivendo la capacità di di esprimere liberamente quello che preferiva fare, possibilità gli veniva Per_2 anche data dalla madre. La madre era stata collaborativa e secondo l'educatore il rapporto tra madre e figlio non destava alcuna preoccupazione. Invece il Tribunale, nell'adottare la decisione impugnata, aveva solo fatto riferimento, inspiegabilmente, alla contrarietà dall'appellante manifestata all'inizio – ma poi superata - a far ascoltare il figlio dal CTU. Anche la coordinatrice scolastica aveva riferito di avere avuto contatti solo con la madre, persona partecipe e con la quale il dialogo era costante. L'assistente sociale dott.ssa aveva riferito nella sua relazione che la richiesta di affido super esclusivo del Tes_1 era dettata, più che dall'interesse per il benessere del figlio, dal desiderio di stimolare la _1
d approfondire la sua situazione psicologica e che era opportuno, per non turbare le abitudini Parte_1 di , lasciarlo collocato in via prevalente presso la madre con regolari tempi di permanenza presso Per_2 il padre. Anche la coordinatrice della classe aveva segnalato che era un bambino sereno e che la Per_2 madre era colei che aveva sempre avuti rapporti con la scuola. Né il Tribunale aveva preso in considerazione le criticità rilevate dalla psicologa dott.ssa la quale aveva evidenziato che il Per_6 era insicuro nella sua funzione educativa e tendeva ad essere genitore accomodante e passivo. _1
. la CTU non era completa rispetto ai quesiti formulati dal Giudice nell'ordinanza del 26.10.2023: in particolare il dott. non aveva approfondito né valutato le capacità del padre e della madre di Per_4
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rapportarsi adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale e la qualità della relazione dei genitori con il figlio e non aveva sentito le altre figure affettive del minore, come i nonni materni, ai quali era Per_2 molto legato;
tuttavia, nonostante queste carenze istruttorie, il Tribunale aveva ritenuto esaustive le risposte fornite dal CTU e le aveva pure condivise nel pronunciare l'affidamento esclusivo di a Per_2 favore del padre. Ci si domandava inoltre come, se avesse avuto le gravi problematiche psicopatologiche descritte dal CTU, avrebbe potuto la mantenere il lavoro presso una prestigiosa società Parte_1 ininterrottamente per 25 anni raggiungendo brillanti risultati professionali.
. le risultanze della CTU del dott. erano inattendibili: dopo la sentenza la aveva Per_4 Parte_1 incaricato il dott. psicologo psicoterapeuta, CTU iscritto all'Albo del Tribunale di Persona_7
Brescia, di valutare la correttezza delle procedure utilizzate dal dott. e il dott. aveva Per_4 Per_7 sottoposto l'appellante a test psicodiagnostici giungendo ad un risultato diametralmente opposto rispetto a quello fornito dal CTU. A riguardo il dott. aveva evidenziato sette criticità nell'elaborato Per_7 peritale: in primo grado la non aveva avuto un CTP e non era stato rispettato quindi il Parte_1 contraddittorio;
la seconda criticità atteneva al fatto che fin da subito la ra stata “etichettata” Parte_1 con diverse diagnosi psichiatriche solo perché così suggerite dal difensore del e il CTU era giunto _1
a una diagnosi di “psicosi” non meglio specificata e non fondata scientificamente;
la terza criticità andava rinvenuta nel fatto che la diagnosi fatta dal CTU era frutto di un parere personale non convalidato da test nonostante il CTU si fosse avvalso dell'ausilio psicologico della dott.ssa ; la diagnosi di Persona_8 psicosi posta dal CTU era quindi del tutto priva di giustificazione clinica;
ancora, il CTU aveva espresso una valutazione di inidoneità genitoriale della madre non approfondendo al contempo la valutazione psichica del padre;
il CTU aveva poi violato le regole etico-deontologiche basilari del setting psicologico e/o psichiatrico giuridico forense avendo fatto presenziare i difensori delle parti alle operazioni peritali e aveva pure permesso all'avv. Barreca di prendere la parola durante la condivisione tecnica tra i consulenti. Insomma, nella CTU erano presenti carenze metodologiche e il dott. era giunto a Per_4 conclusioni faziose e non equilibrate.
. non si comprendeva come il Tribunale avesse potuto, per giustificare l'inidoneità genitoriale della valorizzare i messaggi dalla stessa scritti sulla chat dei genitori, riportati in modo del tutto Parte_1 decontestualizzato.
. si chiede che non si preveda alcun mantenimento a carico della salva la ripartizione al 50% Parte_1 delle spese straordinarie e che ogni genitore sia gravato dal solo mantenimento diretto.
Di contro il AC ha evidenziato:
. in rito l'appello è inammissibile sia per violazione dell'art. 342 CPC sia in quanto fondato su una consulenza tecnica di parte che non ha alcuna rilevanza probatoria in quanto redatta unilateralmente per gli interessi dell'appellante, perizia di parte nella quale vengono poste diagnosi mediche provenienti da soggetto privo della qualifica di psichiatra.
. l'appello è inammissibile per intervenuta acquiescenza ex art. 329 CPC relativamente ai punti nn. 7, 8,10,11,22 e 24, non impugnati dalla pertanto il capo 9 (relativo al regime di affidamento, Parte_1 collocamento e regolamentazione del diritto di vista) della sentenza era divenuto irrevocabile.
. non è vero che il Tribunale non ha valutato e analizzato le relazioni del Servizio Sociale avendo rilevato la conformità tra le conclusioni contenute in tali relazioni e le risultanze della CTU.
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. quanto alle critiche alla CTU, la aveva deliberatamente scelto di non farsi assistere da un Parte_1 proprio consulente di parte;
non erano state violate neppure le tecniche regole etico-deontologiche basilari del setting psicologico e/o psichiatrico giuridico forense in quanto la difesa del aveva _1 partecipato ad un solo incontro senza intervenire nei colloqui tra genitori e CTU, a differenza del difensore della sempre presente a tutto lo svolgimento delle operazione peritali;
nessuno dei Parte_1 legali era comunque presente durante l'ascolto del minore. Quanto al fatto che il CTU non avesse somministrato alla test si faceva presente che la donna aveva tempestato il CTU di mail dal Parte_1 contenuto farneticante e che era sembrato urgente che fosse messo al più presto al riparo e protetto Per_2 da comportamenti materni confusivi.
. l'appellato, in via incidentale, non condivide l'asserita reciproca soccombenza delle parti posta dal Tribunale alla base della compensazione delle spese di lite in quanto le domande del avevano _1 trovato tutte accoglimento (affidamento esclusivo del minore;
collocamento presso il padre;
regolamentazione del diritto di visita madre-figlio; prosecuzione del monitoraggio sui rapporti madre e figlio;
previsione di un assegno di mantenimento in capo alla per il mantenimento del figlio Parte_1 pari a 400 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, e l'assegno unico in favore del padre). Pertanto chiede la riforma della sentenza in punto di spese di lite.
La curatrice speciale del minore ha riferito che dall'incontro da lei svolto recentemente con è
Per_2 emerso che non vi sono particolari problematiche nel rapporto tra il ragazzo e i genitori i quali, con le loro diversità caratteriali, sono comunque importanti punti di riferimento per . Tuttavia dal
Per_2 racconto di è emerso come la mamma sia oltremodo apprensiva ed esageratamente protettiva nei
Per_2 suoi confronti, atteggiamento che il ragazzo, con il tempo, ha imparato a riconoscere ma che spesso vive con frustrazione. ha riferito di volere continuare a mantenere l'assetto di vita attuale chiedendo
Per_2 solo di poter trascorrere un giorno in più infrasettimanale con la mamma quando è con lei nel fine settimana. Si ritiene superfluo un rinnovo della CTU che si è svolta col pieno contraddittorio tra le parti e senza alcuna lesione dei diritti di difesa.
La Corte osserva: Va premesso che l'appello proposto dalla si pone, per le modalità di redazione dell'atto, ai Parte_1 limiti dell'inammissibilità: si tratta di un atto di 54 pagine (non numerate) nelle quali viene trascritto integralmente, occupando molte pagine, il lungo testo di una perizia psicologica di parte fatta redigere dalla dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale per dimostrare l'inattendibilità e Parte_1
l'erroneità scientifica della CTU del dott. Inoltre l'intero atto di appello è redatto con modalità Per_4 confuse, eccessivamente prolisse ed è privo dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità richiesti dall'art. 342 CPC.
Non è fondata l'eccezione sollevata dal di inammissibilità dell'appello per intervenuta _1 acquiescenza ex art. 329 CPC in relazione alle statuizioni in punto affidamento, collocamento e diritto di visita: in realtà dalla lettura del sia pure troppo prolisso atto di appello si evince che la hiede Parte_1
l'affido condiviso e il collocamento del figlio presso di sé contestando la decisione di affidamento super esclusivo al e di collocamento presso il padre. _1
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Nel merito l'appello principale della infondato: è necessario ricordare che nella CTU svolta Parte_1 dal dott. neuropsichiatra infantile e psichiatra, depositata nel marzo 2024, e ancor Persona_4 prima nella relazione urgente inviata dal dott. al giudice a dicembre 2023 – relazione che ha Per_4 portato alla decisione del giudice di collocare dal padre (decreto 6.12.2023) - si evidenziava: Per_2
- nel corso dei colloqui col CTU la sig.ra veva utilizzato un linguaggio incoerente mostrando
Parte_1 un allentamento dei nessi associativi, risposte tangenziali e ideazioni dereistiche coerenti con una condizione psicotica caratterizzata da perdita dell'esame di realtà e alterazione del giudizio. Il CTU rilevava anche che la li aveva inviato messaggi confusi e incoerenti che palesavano assenza
Parte_1 di adeguato autocontrollo. La aveva mostrato un disturbo formale del pensiero, produzione
Parte_1 di “insalata di parole”, risposte “iperanalitiche” ma poco convincenti e dispersive, incoerenza, alterazione dei nessi associativi, alterazioni del giudizio che trasformavano le idee in ragionamenti illogici e incoerenti e comportamenti bizzarri e incongrui rispetto alla situazione. Ha rilevato nella
Parte_1 nulle capacità autoriflessive e funzione riflessiva gravemente carente.
- il CTU ha evidenziato che la i era presentata a colloquio tenendo davanti a sé una fotografia Parte_1 di neonato attaccato al suo seno, il CTU l'aveva inviata a rimuoverla e le aveva spiegato che la Per_2 sua patologia la allontanava da un corretto esame di realtà, che il rapporto simbiotico che aveva con
, che viveva come un prolungamento di se stessa, nuoceva al ragazzino perché non ne favoriva le Per_2 autonomie e l'aveva inviata a farsi aiutare avvertendola che la sua patologia incideva sulla sua capacità genitoriale: dalla trascrizione dei colloqui (pagg. 18 – 20 e pagg. 28 -33 elaborato peritale) tra la e il CTU emerge che la a fronte dei rilievi del CTU, aveva fornito risposte non Parte_1 Parte_1 pertinenti. Inoltre la nonostante le spiegazioni del CTU che le aveva illustrato la necessità Parte_1 che si facesse curare, non era parsa minimamente consapevole della sua patologia.
- la cercava di mantenere sul figlio uno stretto controllo alimentando una forte dipendenza;
Parte_1 nel 2023 aveva impedito al Servizio Sociale di incontrare il figlio e al momento della cessazione della relazione col aveva impedito all'ex compagno di frequentare del tutto ingiustificatamente. _1 Per_2
. il invece per il CTU non aveva mostrato incompetenze genitoriali. _1
- il CTU ha quindi concluso per la necessità di un affidamento esclusivo di al padre con incontri Per_2 madre -figlio fine settimana alternati dalle ore 9 del sabato alle 21 della domenica e due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita da scuola alle ore 21) nella settimana con fine settimana di competenza paterna e un pomeriggio alla settimana nelle settimana con fine settimana di competenza materna, e in estate due settimane, una settimana nelle vacanze natalizie e due giorni e mezzo nelle vacanze pasquali: tale regolamentazione delle visite madre -figlio è stata suggerita dal CTU in quanto ha un forte Per_2 legame con la madre. La nell'atto di appello ha contestato gli esiti di tale CTU e ha criticato il metodo seguito dal Parte_1 dott. producendo, in allegato all'atto di appello, una perizia di parte redatta dopo la Per_4 pubblicazione della sentenza del Tribunale. Con riferimento a tale consulenza di parte, redatta dal dott.
, psicologo psicoterapeuta, e alle criticità dallo stesso rilevate nell'elaborato del CTU la Persona_7
Corte osserva:
- la on può ora lamentare il mancato rispetto del contraddittorio perché in primo grado aveva Parte_1 liberamente scelto di non farsi assistere da un CTP e comunque nei colloqui col CTU (colloqui del 1.12.2023, 14.12.2023, 17.1.2024 e 27.2.2024) la è stata assistita dal suo difensore. Parte_1
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- il CTU ha operato la valutazione clinica sulla ritenendo sufficienti i colloqui clinici con lei Parte_1 svolti e ha valutato anche le mail che la perizianda gli aveva fatto pervenire: e, ai fini di un inquadramento diagnostico non è indispensabile la somministrazione dei test (che peraltro non hanno alti livelli di precisione e di significatività in generale) ben potendo il CTU avvalersi anche solo dei colloqui clinici. Parimenti infondata è poi la censura del dott. secondo la quale il CTU avrebbe posto in capo Per_7 alla a diagnosi di psicosi solo perché gli era stata suggerita dal difensore del il CTU Parte_1 _1 ha ampiamente motivato la diagnosi posta e ha trascritto dettagliatamente il contenuto dei colloqui con la peraltro la semplice lettura della trascrizione di tali colloqui rende piuttosto evidente anche Parte_1
a un non esperto in psichiatria che la perizianda aveva fornito al CTU risposte spesso non pertinenti e confuse. Da ultimo non si rileva nella trascrizione dei dialoghi tra la e il CTU quel “clima Parte_1 indagatorio, vessatorio e stigmatizzante” descritto a pag. 5 dal dott. Per_7
- il CTU ha ben spiegato che la patologia della urtroppo incide sulle sue capacità genitoriali Parte_1 in quanto innanzitutto non consente l'accesso del minore al padre (come si è verificato in passato) e poi in quanto il legame fusionale madre finisce col mantenere una forte dipendenza di dalla Per_9 Per_2 madre e impedisce a lo sviluppo delle autonomie proprie della sua età. Per_2
- la patologia riscontrata dal CTU nella Mondadori ha natura psichiatrica: è quindi senz'altro più affidabile una diagnosi effettuata da uno psichiatra - qual'è il CTU dott. - piuttosto che una Per_4 effettuata dal dott. che, oltre ad essere un perito di parte, è uno psicologo, non un medico Per_7 psichiatra.
Ma, soprattutto, va rilevato che le risultanze della CTU del dott. trovano riscontro anche nelle Per_4 relazioni del Servizio Sociale pervenute al Tribunale: nella relazione sociale del Servizio ASPA del 19.10.2023 si leggeva che i colloqui con la erano stati particolarmente complicati: la stessa Parte_1 aveva dimostrato sin dall'inizio resistenza ai colloqui ed aveva espresso poca fiducia nelle figure professionali del Servizio Sociale;
aveva partecipato comunque ai colloqui, ma aveva raccontato fatti ed espresso opinioni solo in modo parziale;
era emerso un indubbio legame col figlio ma la Parte_1 aveva manifestato verso un quadro di “ipercura” (aveva raccontato di dormire con nella Per_2 Per_2 camera matrimoniale); aveva inoltre mostrato una non corretta visione della realtà perché aveva rimandato una vita di coppia ancora attuale col (che all'epoca già aveva depositato il ricorso _1 giudiziale per ottenere l'affido del figlio) e aveva sostenuto che il risultava residente altrove solo _1 per questioni fiscali (mentre il aveva riferito agli operatori sociali che la relazione di coppia era _1 terminata da tempo e che lui si recava a casa dell'ex compagna e del figlio solo per potere frequentare che, diversamente, non avrebbe potuto vedere perché l'ex compagna glielo impediva). Per_2
Nella relazione psicologica del 20.11.2023 si leggeva che la veva tenuto un comportamento Parte_1 non del tutto adeguato al contesto: si era presentata con al collo il tesserino di riconoscimento lavorativo ben visibile e aveva portato con sé un grosso plico di documenti;
si era seduta mantenendosi a distanza dalla psicologa, si era posizionata mostrando solo la parte laterale del corpo, aveva evitato di posizionarsi di fronte alla psicologa, non aveva mai incrociato lo sguardo dell'interlocutrice e nel parlare si era rivolta alla parete laterale di fronte a lei;
nel corso del colloquio si era mostrata incapace di fornire ascolto all'altro, non aveva saputo rispettare i turni della comunicazione, aveva incalzato l'operatrice cercando di condurre il colloquio, non aveva risposto alle domande ostacolando il lavoro valutativo;
aveva mostrato tendenza a divagare fornendo pochissime informazioni su di sé e il suo eloquio era fluente ma
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poco informativo (trattasi dello stesso rilievo poi fatto dal CTU); aveva mostrato rigidità cognitiva e tendenza a un pensiero dicotomico sulle cose, faticando a mettersi in discussione e a considerare visioni differenti dalla propria sulla realtà circostante. Parlando del lo aveva appellato con gli epiteti _1
“egli”, “lui” “il riconoscente”. Aveva, parlando del figlio, mostrato di accudirlo come un bambino piccolo (gli preparava lo zaino, dormiva con lui, aveva sottolineato di coccolarlo tantissimo e di averlo allattato fin quasi ai 3 anni); quando le era stato chiesto come mai il non si occupasse della _1 gestione del figlio, la aveva fornito spiegazioni incentrate sui pericoli connessi al trasporto Parte_1 dei bambini facendo riferimento ai casi di bambini deceduti perché dimenticati all'interno delle auto dai genitori, mostrando così di avere in mente l'immagine di un figlio ancora molto piccolo e non in grado di esprimersi. La psicologa aveva rilevato nella assenza di capacità empatica nella relazione Parte_1 col figlio e una mera forma di accudimento concreto non consono all'età di e frustrante dei suoi Per_2 bisogni di autonomia e differenziazione. Era presente una relazione fusionale col figlio, iperprotettiva e controllante. La psicologa aveva invece rilevato nel uno stile genitoriale permissivo e indulgente _1 ma comunque non erano emerse inadeguatezze rilevanti. La circostanza, sottolineata nell'atto di appello, che se la fosse affetta dalla patologia Parte_1 rappresentata dal CTU non riuscirebbe a mantenere il lavoro presso una prestigiosa impresa, lavoro che prosegue da 25 anni, non risulta pertinente dal momento che la patologia della è Parte_1 evidentemente centrata principalmente sull'aspetto genitoriale e sulla relazione simbiotica col figlio. Non si conosce, peraltro, la qualità dei rapporti e delle relazioni che la intrattiene con i colleghi Parte_1 nel contesto lavorativo. Anche il fatto che il CTU non abbia indagato sulla relazione tra e i nonni materni non pare Per_2 rilevante: , del resto, trascorre tanto tempo con la mamma e ha in questo modo la possibilità di Per_2 frequentare anche i nonni materni ai quali non si dubita sia sinceramente legato. Pertanto questa Corte, ritenendo attendibile il lavoro svolto dal CTU dott. i cui esiti sono Per_4 coerenti con le risultanze delle indagini svolte dal Servizio Sociale di non ritiene necessario Per_3 disporre altra CTU, come richiesto dall'appellante. Va rilevato che è stato recentemente sentito sia dalla psicologa dell'ASST di AN (v. relazione Per_2 pervenuta a questa Corte il 27.6.2025) sia dalla curatrice speciale e ad entrambe ha dichiarato di volere molto bene ad entrambi i genitori, di volere rimanere fuori dal loro conflitto e di essersi reso conto che il giudice aveva fatto bene a collocarlo in via prevalente dal padre anche se lui inizialmente non aveva preso bene tale decisione. Sia alla curatrice speciale sia alla psicologa il minore ha dichiarato di volere rimanere a vivere dal padre ma chiesto di vedere la mamma anche un pomeriggio aggiuntivo;
tuttavia la psicologa ha rilevato che avverte preoccupazione e senso di colpa verso la madre vedendola Per_2 soffrire per la situazione di maggiore distacco tra loro e, in una sorta di inversione di ruoli, si preoccupa del benessere della madre più che del proprio;
la psicologa ha rilevato di non avere colto in un Per_2 autentico desiderio di maggiore vicinanza alla madre, ma piuttosto l'obiettivo di assecondare il desiderio materno: la psicologa ha quindi suggerito il mantenimento dell'attuale regime di frequentazioni madre - figlio. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, la Corte condivide la decisione del Tribunale di affidare in via super esclusiva al padre: come si è visto, si è trattato di decisione inevitabile assunta dopo Per_2 che in primo tempo era stato disposto l'affido condiviso e il collocamento presso la madre;
tuttavia, dopo che si era verificato che di fatto la continuava ad assumere da sola ogni decisione relativa al Parte_1
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figlio estromettendo completamente l'ex compagno e, dopo la prima comunicazione del CTU che aveva segnalato la problematica psichica della il legame altamente disfunzionale che intercorreva Parte_1 col figlio, il Tribunale ha disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre e il collocamento presso lo stesso. In seguito, avendo la ontinuato a non rispettare e a non riconoscere la genitorialità Parte_1 dell'ex compagno assumendo sempre da sola ogni decisione relativa al figlio, si è reso inevitabile l'affidamento super esclusivo di al padre perché diversamente ogni decisione rilevante relativa a Per_2
sarebbe stata paralizzata dalle condotte materne. Per_2
All'udienza del 1.7.2025 è emerso che dopo l'emissione della sentenza impugnata la situazione non è cambiata: la difesa del ha prodotto recenti mail intercorse tra i due genitori dalle quali si ricava _1 che la noncurante della decisione del Tribunale che ha autorizzato il ad assumere Parte_1 _1 ogni decisione ordinaria e straordinaria relativa al figlio, ancora pretende di occuparsi, senza neppure preventivamente contattare l'ex compagno, affidatario esclusivo del figlio, degli appuntamenti dentistici di e dei suoi libri di scuola. Ancora, emergono condotte disturbate e disturbanti della Per_2 Parte_1 la quale – nonostante il CTU l'avesse avvertita della necessità di interrompere tale pratica - pressoché ogni mattina si presenta fuori dalla scuola del figlio per salutarlo (nonostante lo incontri fine settimana alternati e uno/due pomeriggi infrasettimanali); ha cominciato lei stessa ad allenarsi allo stesso campo di atletica frequentato dal figlio e si presenta comunque spesso al campo di atletica per vedere , come Per_2 emerge dai messaggi prodotti dal all'udienza del 1.7.2025: tale condotta non è naturalmente _1 gradita al ragazzino il quale, come si ricava dal messaggio whatsapp datato 21.5.2025, ha chiesto al padre di avvisare la madre di non continuare a metterlo a disagio davanti ai suoi amici. L'affido super esclusivo al padre va quindi confermato: come sopra sottolineato, la a sempre Parte_1 inteso assumere lei ogni decisione per il figlio e ancora oggi, nonostante il quadro rassicurante circa l'accudimento e la serenità di fornito dal Servizio Sociale, ritiene che tra padre e figlio non vi sia Per_2 un valido legame e che il non sia in grado di provvedere in modo adeguato al figlio (v. relazione _1 sociale pervenuta a questa Corte il 9.5.2025): questo da un lato evidenzia che la on è capace Parte_1 di una corretta lettura della realtà e dall'altro fa ritenere che, se fossero attribuiti alla poteri Parte_1 decisionali in relazione al figlio, il sarebbe estromesso da ogni decisione e non sarebbe possibile _1 concordare alcunché tra i due genitori, non essendo con la possibile alcuna forma di Parte_1 mediazione e di collaborazione: non resta quindi, nell'interesse di , che sia il solo padre ad Per_2 assumere le decisioni rilevanti per il figlio. Ancora, dalle mail allegate alla memoria di parte depositata il 9.5.2025 si evince che la _1 si è rifiutata – adducendo come giustificazione la circostanza che la sentenza era stata da lei Parte_1 impugnata - di consegnare al la carta d'identità (che serviva per il cambio di residenza) e la _1 tessera sanitaria del figlio: è quindi evidente che l'unico modo per evitare che venga danneggiato Per_2 da continue problematiche nelle decisioni che lo riguardano è quello di fare sì che il padre possa gestirlo senza necessità del consenso materno.
Va altresì mantenuto il collocamento prevalente di presso il padre, che è il genitore maggiormente Per_2 adeguato e presso il quale il minore, peraltro, vuole continuare a restare. Gli ampi tempi di permanenza di presso la madre, suggeriti sia dal CTU che dal Servizio Sociale, Per_2 si giustificano sulla base del forte affetto reciproco che lega madre e figlio e sulla base del fatto che, a
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fronte di atteggiamenti possessivi e poco adeguati della madre, , vista l'età e la consapevolezza Per_2 delle caratteristiche personologiche materne, è ormai in grado di farvi fronte e di farsi valere. Non si ritiene di aggiungere un pomeriggio settimanale di permanenza di presso la madre alla luce Per_2 delle osservazioni della psicologa contenute nella relazione pervenuta a questa Corte il 30.6.2025.
Per quanto concerne l'assegno di mantenimento di posto nella sentenza appellata a carico della Per_2
(400 euro mensili oltre alla metà delle spese straordinarie), nell'atto di appello si chiede che Parte_1 non sia previsto a carico della madre l'assegno di mantenimento una volta ripristinato il collocamento di dalla madre anche se poi nelle conclusioni si chiede genericamente che ogni genitore provveda al Per_2 mantenimento diretto del figlio nel periodo in cui è collocatario: manca quindi una specifica e motivata censura della decisione del Tribunale in punto quantificazione dell'assegno di mantenimento a carico dell'appellante per il caso di rigetto della domanda di collocamento presso la madre.
Circa le spese di lite, va accolto l'appello incidentale del infatti le domande dallo stesso proposte
_1 in primo grado erano state pressoché interamente accolte: la domanda ad affidamento super esclusivo è stata accolta, quella di collocamento di presso il padre è stata accolta, la domanda di condanna Per_2 della a versare un contributo di mantenimento per il figlio è stata accolta (non rileva che sia Parte_1 stato determinato un assegno di 400 euro mensili al posto dei 500 richiesti dal , come pure quella
_1 di versamento al dell'intero assegno unico e di ammonimento della Quanto al diritto
_1 Parte_1 di visita della madre, nel ricorso il aveva chiesto incontri protetti dal Servizio Sociale ma nella
_1 memoria depositata il 9.7.2024 aveva così concluso: “quanto al diritto di visita della madre ci si affida al Tribunale adito per le valutazioni del caso in esito ai risultati dell'istruttoria che si è svolta nel presente giudizio, ferma restando la richiesta intesa ad ottenere che i Servizi Sociali competenti siano incaricati di monitorare costantemente le capacità genitoriali di , quanto meno sino Parte_1
a quando la stessa non deciderà di sottoporsi a un trasparente e idoneo percorso terapeutico, così come anche suggerito dal CTU e da questo Tribunale”: quindi, in sostanza, in tema rapporti madre -figlio il si era rimesso alla decisione del Tribunale chiedendo solo la prosecuzione del monitoraggio del _1
Servizio Sociale: neppure sotto questo profilo, quindi, vi è stata soccombenza del _1
In accoglimento dell'appello incidentale le spese di lite del primo grado vanno poste a carico della si liquidano in 7.616 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, avendo riguardo ai Parte_1 parametri previsti per i procedimenti dinnanzi al Tribunale, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi per le quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria. Le spese di CTU sono state correttamente poste dal Tribunale a carico di entrambe le parti atteso che l'indagine è servita per fare chiarezza sulla complessiva situazione familiare e sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori e la CTU era stata chiesta anche dal _1
L'ammonimento alla i sensi dell'art. 473 bis. 39 CPC va confermato non essendo opportuna Parte_1
l'applicazione di un'ulteriore sanzione (condanna al pagamento di una somma di denaro per ciascuna violazione o inosservanza o di una sanzione amministrativa pecuniaria in favore della CP_4
che produrrebbe verosimilmente risultati controproducenti vista la personalità dell'appellante.
[...]
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Considerato l'esito del presente giudizio anche le spese del giudizio di appello vanno poste a carico della soccombente nei confronti del e si liquidano in 6.946 euro (parametri previsti per i Parte_1 _1 procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria), oltre accessori. Non si ritiene di condannare la a rifondere le spese di lite al curatore speciale, nominato da Parte_1 questa Corte e ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non ravvisandosi una soccombenza nei confronti del curatore stesso.
L'appellante va dichiarata tenuta ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Brescia, sull'appello proposto da e sull'appello incidentale Parte_1 proposto da avverso la sentenza del Tribunale di AN n. 371/2024 pubblicata il _1
25.11.2024 resa nel proc. 2798/2023 RG, nel contraddittorio delle parti e sentito il PG, in parziale riforma della sentenza appellata, così decide:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata salvo quanto Parte_1 previsto al punto 2 in relazione alla statuizione sulle spese di lite.
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da condanna _1 Parte_1
a rifondere a le spese di lite del giudizio di primo grado che si liquidano in 7.616 euro, _1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
3) condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio che Parte_1 _1 si liquidano in 6.946 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Dichiara tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1 se dovuto.
Brescia, 1.7.2025
il Consigliere rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il padre, lavoratore dipendente aveva avuto nell'anno 2022 redditi da lavoro a tempo indeterminato per euro 40.127 circa, pari ad un reddito mensile netto di euro 2.422; era proprietario in via esclusiva dell'immobile in cui viveva unitamente al figlio, sito in Piubega, oltre che, pro quota, di un ulteriore immobile sito in Rodigo ereditato dal padre;
era titolare di diversi investimenti presso Allianz BA (uno di euro 54.614 e l'altro cointestato con la mamma e la sorella di circa 45.614 euro) e di un ulteriore conto corrente con saldo di euro 12.181 circa. La lavoratrice dipendente, aveva percepito nell'anno Parte_1 2023 redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato di euro 52.818 circa, pari ad un reddito mensile netto di euro 2.987; era proprietaria di un'abitazione sita a Piubega e titolare di due conti correnti con saldo complessivo, al 30.06.2023 e di euro 220.845 euro circa.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato il 3.1.2025 da
nata ad [...] in data [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'avv. Elisabetta Rota del Foro di AN, che la rappresenta e difende APPELLANTE nei confronti di
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. _1
Giuseppe Barreca del Foro di AN, che lo rappresenta e difende APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
con l'intervento di Avv. Zanardini Claudia del foro di Brescia quale curatrice speciale del minore nato il Persona_1
2.11.2011.
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 371/2024 del Tribunale di AN pubblicata il 25.11.2024 e notificata il 4.12.2024 pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 2798/2023 R.G, in punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minori.
Conclusioni delle parti: Appellante:
- in via preliminare e/o pregiudiziale: sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 371/2024, emessa dal Tribunale di AN in data 21.11.2024, notificata in data 04.12.2024, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c;
1 n. 5/2025 RG
- in via principale e nel merito: voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti a) disporre l'affidamento condiviso del giovane ad entrambi Persona_2
i genitori e sancire la sua collocazione stabile e prevalente presso la madre, riconoscendo e regolamentando il diritto del padre a vedere e frequentare il figlio nelle modalità che verranno ritenute opportune, nell'interesse del minore;
b) fissare la residenza abituale del figlio presso l'abitazione della madre, ove è cresciuto e ha sempre risieduto sin dalla nascita;
c) disporre che, durante il periodo in cui il minore frequenta, alternativamente, i genitori, questi provvedano direttamente a soddisfare le sue esigenze, salva la ripartizione al 50% tra i medesimi delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di AN;
d) disporre che la misura dell'assegno unico universale, erogato dall' CP_2 competa alla sig.ra in virtù del collocamento prevalente del minore presso di lei;
Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese (incluso rimborso, spese generali) e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, nonché delle spese di CTU e CTP, a favore della SI . Parte_1
In via istruttoria: si chiede la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio, instando affinché vengano sentite anche altre figure significative di riferimento o con le quali il minore ha abitudini di vita e venga estesa l'indagine anche all'istituto scolastico frequentato dal medesimo. In via subordinata istruttoria: nella denegata ipotesi in cui non vengano totalmente accolte le richieste e le conclusioni sopra formulate, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie esperite e non accolte nel corso del giudizio di primo grado, dalla difesa della sig.ra che devono Parte_1 intendersi qui integralmente ritrascritte.”
appellato/appellante incidentale:
. in via preliminare respingersi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 371/2024 Tribunale di AN, per l'assenza dei presupposti ex lege previsti per l'accoglimento di tale domanda avanzata da pure considerando, rebus sic stantibus, che non sussiste e non deriva Parte_1 alcun pregiudizio per il minore dall'esecuzione della sentenza ingiustamente gravata;
. in via pregiudiziale dichiararsi ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile l'appello ex adverso avanzato in accoglimento di tutte le eccezioni in rito svolte come nella narrativa che precede in quest'atto, sia per l'assenza di specifici motivi di impugnazione, sia per l'intervenuta acquiescenza alla sentenza, nonché per la manifesta infondatezza dello stesso
. in via principale rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la Parte_1
Sentenza n. 371/2024 pubbl. il 25/11/2024 - RG n. 2798/202 del Tribunale di AN e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata
. in accoglimento del proposto appello incidentale, riformarla, sia nella parte motiva che nel dispositivo, con riguardo al capo relativo alle spese e competenze del giudizio, di CTU e CTP e dunque, sempre per l'effetto, condannare alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di primo grado e Parte_1 al rimborso delle spese sostenute da per CTU e CTP. _1
. in ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre a oneri di legge, del presente grado di giudizio, in favore di _1
In via istruttoria ci si oppone a tutte le richieste istruttorie avanzate da parte appellante in quanto del tutto inammissibili e prive di rilevanza ai fini del decidere;
ci si oppone, altresì, alla richiesta di rinnovazione della CTU in quanto la stessa si presenta del tutto ultronea, nonché esplorativa e finalizzata
2 n. 5/2025 RG
a sollevare parte avversa dall'onere allegatorio e probatorio interamente gravante su Parte_1 nonché perché ritenuta dannosa per il minore.”
Curatrice speciale del minore: in via preliminare, respingersi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 371/2024 Tribunale di AN, non sussistendo i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda sul punto formulata dalla sig.ra oltreché per il fatto che non emergono, Parte_1 allo stato, pregiudizi di sorta per il minore nel vedere applicato il provvedimento oggetto di gravame fino all'esito del giudizio;
In via principale: rigettare le domande formulate dalla sig.ra on il ricorso in appello e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 371/2024 resa dal Tribunale di AN in data 25.11.2024 all'esito del procedimento n. R.G. 2798/2023; con espressa riserva di modificare le conclusioni qui formulate all'esito del richiesto intervento del Servizio Sociale e di replicare alle deduzioni della sig.ra Parte_1
e alla comparsa di costituzione del sig. _1
In via istruttoria:- ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita - pur richiamandosi quanto dedotto nella parte narrativa del presente atto - in relazione alla richiesta di rinnovazione C.T.U. formulata dalla sig.ra con l'atto d'appello; - confermare incarico al Parte_1
Servizio Sociale territorialmente competente di mantenere il monitoraggio del nucleo familiare dei sig.ri ed con onere di riferire al Tribunale per i Minorenni in caso di _1 Parte_1 eventuale pregiudizio per il minore e di esprimere un parere in relazione Persona_2 all'eventuale ampliamento - nei termini di cui in narrativa - dei tempi di permanenza del minore presso la madre.
Procuratore Generale: ritenuto di dover rimettere alla Corte la valutazione in ordine ad una rinnovazione istruttoria mediante apposita CTU finalizzata in primo luogo a valutare le condizioni psichiche dell'appellante e la sua idoneità genitoriale, che si riterrebbe opportuna stante la delicatezza della materia, le divergenze emerse fra la CTU già espletata in primo grado e la consulenza di parte effettuata nell'interesse dell'appellante, il tenore di alcune delle relazioni dei servizi sociali acquisite in primo grado (che non avrebbero evidenziato alcuna particolare problematica nel rapporto madre- figlio), le ripetute illazioni di parzialità e/o inidoneità tecnica della CTU disposta dal Giudice di primo grado formulate nell'appello, con conseguente analitica indicazione delle criticità che dalla stessa emergerebbero. CTU sulle risultanze della quale modulare ogni conseguente decisione. Ritenuto, laddove Codesta Corte non ritenesse necessario l'approfondimento istruttorio di cui sopra, di condividere nella sostanza e qui richiamare le osservazioni del curatore speciale del minore, con conseguente rigetto parziale dell'appello ed accoglimento dello stesso unicamente nella parte in cui – con istanza da ritenersi implicita in quella di collocamento permanente del figlio presso se stessa – si prospetta comunque la necessità di un ampliamento delle possibilità di frequentazione tra madre e figlio. Con conferma dei provvedimenti inerenti al contributo per il mantenimento del minore, e rigetto dell'appello incidentale, ritenendosi corretta la decisione di compensazione delle spese, essendo l'appellato risultato soccombente in relazione alle istanze cautelari, a quella di affidamento superesclusivo, nonché a quelle istruttorie formulate nell'originario ricorso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Dalla convivenza “more uxorio” tra e nasceva il figlio Parte_1 _1 Per_2
(2.11.2011). A seguito della fine della relazione, in data 15.6.2023 proponeva ricorso ex art. 337 bis _1
e segg CC e 473 bis e sgg CPC con contestuale istanza ex artt. 337 ter CC e 473 bis n. 15 CPC chiedendo in via preliminare e cautelare urgente “inaudita altera parte” l'affidamento super esclusivo del figlio e il suo collocamento presso il padre con incontri con la madre alla presenza e con monitoraggio dei Servizi Sociali;
porre a carico della 500 mensili oltre al 50% spese straordinarie per il mantenimento
Parte_1 del figlio e attribuire l'assegno unico interamente al padre;
in via istruttoria chiedeva ammettere prova testimoniale e CTU volta a valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori nonché lo stato di salute psico-fisico in cui versava la Il ricorrente evidenziava come la dal 2014 aveva
Parte_1 Parte_1 mostrato comportamenti di irrequietezza personale pregiudizievoli nella crescita equilibrata del minore nei confronti del quale era iperprotettiva;
era convinta di essere spiata quando era al lavoro, che il posto di villeggiatura non era più sicuro, aveva privato il compagno delle chiavi della casa familiare ritenendosi unica proprietaria, fino ad arrivare ad assumere ogni decisione sul figlio in piena autonomia. Nonostante negli anni il compagno l'avesse più volta incoraggiata ad andare da uno specialista, la si era
Parte_1 sempre rifiutata di farsi aiutare e curare;
tale atteggiamento era pregiudizievole per il figlio, oggi dodicenne e che si accingeva alla prepubertà; le problematiche della impedivano quindi a
Parte_1 quest'ultima di gestire correttamente la crescita del figlio.
Con provvedimento del 19.6.2023 il Giudice delegato rigettava l'istanza di adozione dei provvedimenti indifferibili e incaricava il Servizio Sociale di Asola di compiere un'approfondita indagine psicosociale sul nucleo familiare.
Si costituiva in giudizio contestando le allegazioni del e chiedendo disporre Parte_1 _1
l'affidamento congiunto del figlio, mantenere il collocamento presso la madre con incontri padre -figlio almeno tre giorni infrasettimanali e nel fine settimana, o il sabato o la domenica;
chiedeva porre a carico del per il mantenimento del figlio euro 500 mensili oltre al 50% spese straordinarie e l'assegno _1 unico interamente a proprio favore, con condanna del al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. _1
96 CPC. Negava di essere mai stata iperprotettiva con il figlio tant'è che l'aveva iscritto all'età di 10 mesi all'asilo nido pur potendolo lasciare ai nonni;
aveva sempre favorito la frequentazione del figlio con altri bambini, sia in ambito scolastico che extra scolastico ritenendo importante che stabilisse rapporti con i coetanei;
non aveva mai riferito di sentirsi spiata sul posto di lavoro e la villeggiatura era stata interrotta perché la località non era all'altezza delle aspettative a causa della mancanza di aree giochi adatte al figlio;
infine non si era fatta seguire da alcuno psicologo poiché non ne aveva mai sentito l'esigenza.
Pervenivano relazioni dei Servizi Sociali di dalle quali emergeva che gli operatori non erano Per_3 riusciti ad incontrare il minore a causa delle resistenze della madre e che quel servizio non aveva acquisito elementi sufficienti per esprimere un giudizio.
4 n. 5/2025 RG
Con ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis.22 CPC del 26.10.2023 venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
1) DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore (nato a [...]_2 il 02.11.2011) ad entrambi i genitori;
2) DISPONE il collocamento del minore presso l'abitazione materna;
3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere il figlio: (i) nei fine settimana (nella specie: sabato dall'uscita da scuola o dalle ore 9,00 in periodo non scolastico sino alla domenica sera alle ore 21,00), a settimane alternate;
(ii) nonché tre giorni infrasettimanali (nella specie: lunedì, martedì e venerdì, dall'uscita da scuola o, nei periodi non scolastici, dalle ore 14,00), con pernottamento (ed accompagnamento del minore a scuola la mattina successiva o, nei periodi non scolastici, rientro presso l'abitazione materna entro le ore 9,00), nelle settimane in cui il minore trascorre il fine settimana (sabato e domenica) con la madre e due giorni infrasettimanali (mercoledì e giovedì, con le stesse modalità di cui sopra), con pernottamento, nelle settimane in cui trascorre il fine settimana con il padre;
3) DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio in forma diretta durante i periodi di permanenza del minore presso l'uno o l'altro;
4) PONE A CARICO di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. RICHIEDE al Servizio Tutela Minori di di attivare l'intervento dell'educativa domiciliare presso Per_3
l'abitazione materna, onde monitorare l'andamento dei rapporti tra la madre e il figlio;
Per_2
RICHIEDE altresì al Servizio Tutela Minori di di trasmettere entro il 13.11.2023 la relazione Per_3 psicologica del Consultorio Familiare menzionata nella relazione del 19.10.2023; - NOMINA consulente tecnico d'ufficio il Prof. Persona_4
Dalla relazione psicologica e da una prima relazione del CTU dott. - incaricato di verificare le Per_4 capacità genitoriali della e del la loro relazione col figlio e il regime di affidamento Parte_1 _1
e di collocamento più idoneo - emergeva che la madre presentava gravi problematiche psicopatologiche sicché il Giudice delegato, con ordinanza ex art. 473 bis.15 CPC del 6.12.2023, a modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti in precedenza adottati, disponeva l'affidamento esclusivo di Per_2 al padre con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna, prevedendo visite madre - figlio fine settimana alternati e due pomeriggi infrasettimanali nelle settimane in cui il minore trascorreva il fine settimana con il padre e un pomeriggio infrasettimanale nelle settimane in cui trascorreva il fine settimana con la madre;
la madre veniva invitata a rivolgersi al CPS per l'attivazione di un percorso terapeutico.
In data 23.4.2024 veniva depositata relazione finale del CTU che concludeva per la conferma dell'affidamento esclusivo di al padre in quanto “le condotte della madre e la sua pretesa di Per_2 assumere decisioni unilaterali interpretando impropriamente l'interesse e le esigenze del figlio risultano infatti pregiudizievoli per il figlio stesso, tanto più in assenza di qualsivoglia consapevolezza nella SI della psicopatologia dalla quale è affetta e delle conseguenze che essa produce”; il CTU riteneva andassero confermate pure le frequentazioni madre - figlio disposte nell'ordinanza, salvo una variazione in merito all'orario di ritorno infrasettimanale presso il padre;
suggeriva di offrire a , Per_2 seppur non urgentemente, uno spazio psicoterapeutico;
da ultimo rilevava che la ecessitava Parte_1 di una presa in carico specialistica, finora rifiutata.
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Cont In data 7.6.2024 il ricorrente depositava ricorso ex art. 473 bis. 38 e 39 allegando che la Parte_1 disattendeva il provvedimento con il quale il Tribunale aveva disposto l'affido esclusivo di al Per_2 padre: chiedeva quindi disporre l'affidamento super esclusivo al padre e prevedere un assegno di mantenimento del figlio a carico della oltre al 50% delle spese straordinarie e oltre alla Parte_1 condanna al risarcimento dei danni conseguenti ai comportamenti censurati in favore del ricorrente e del figlio. Di contro la chiedeva rispristinare l'affidamento congiunto del minore o in subordine Parte_1 ampliare i tempi di frequentazione e permanenza del minore presso la madre.
Con ordinanza del 21.6.2024 il Giudice delegato rigettava le istanze di modifica dei provvedimenti vigenti proposte dai due genitori e confermava il regime di affidamento precedentemente assunto con limitate modifiche ai tempi di permanenza del minore presso la madre;
disponeva in via provvisoria ed urgente che a far data dal mese di dicembre 2023 la madre corrispondesse al padre 400 euro mensili per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ammoniva la resistente a rispettare le prescrizioni assunte dal Tribunale in punto di affidamento esclusivo del minore.
Ritenuta dal Giudice la causa matura per la decisione, le parti così precisavano le conclusioni: il _1 chiedeva l'affidamento super esclusivo del figlio e il collocamento presso il padre, frequentazioni madre- figlio con il costante monitoraggio dei Servizi Sociali almeno fino a quando la non avesse Parte_1 avviato un percorso terapeutico, onerare la di un assegno di 500 euro mensili per il Parte_1 mantenimento del figlio, oltre al 50% spese straordinarie, con assegno unico interamente al padre e mantenere il provvedimento di ammonimento nei confronti della La resistente chiedeva Parte_1
l'affidamento congiunto con collocamento presso la madre del minore e che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto del figlio quando era presso di sé, con divisione a metà delle spese straordinarie.
Con sentenza emessa il 21.11.2024, qui oggetto di impugnazione, il Tribunale di AN così statuiva:
1) DISPONE l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, Persona_2 prevedendo altresì che egli possa assumere anche autonomamente e senza il consenso della madre anche le decisioni di maggior interesse della vita del figlio, tra cui quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla residenza ed alla salute;
2) DISPONE che il minore abbia residenza e collocamento prevalente presso l'abitazione paterna;
3) DISPONE che la madre possa vedere e tenere il figlio: (i) nei fine settimana (nella specie: dal sabato all'uscita da scuola o dalle ore 9,00 in periodo non scolastico sino alla domenica sera alle ore 21,00), a settimane alternate;
(ii) nonché due pomeriggi infrasettimanali (nella specie: salvo diverso accordo, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola alle ore 21,00) nelle settimane in cui il minore trascorre il fine settimana con il padre e un pomeriggio infrasettimanale (nella specie: salvo diverso accordo, il mercoledì con gli stessi orari) nelle settimane in cui trascorre il fine settimana con la madre;
Inoltre durante l'estate ogni genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane di vacanza anche consecutive;
le vacanze di Natale potranno essere suddivise in due periodi da trascorrere ad anni alterni presso ciascun genitore, dal 25 dicembre mattino al 31 dicembre mattino e dal 31 dicembre mattino al 6 gennaio sera;
le vacanze pasquali potranno essere suddivise in due periodi di due giorni e mezzo tra trascorrere
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ad anni alterni presso ciascun genitore. Nei periodi di trasferta all'estero del padre, il minore Per_2 rimarrà parimenti collocato presso la madre;
4) DISPONE la prosecuzione del monitoraggio sull'andamento dei rapporti tra madre e figlio da parte dei Servizi Sociali per almeno un ulteriore anno, sollecitando i Servizi a segnalare al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
5) DISPONE che, a far data dal mese di dicembre 2023, la resistente Parte_1 corrisponda a a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore la somma mensile _1 di Euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese;
6) DISPONE che le spese straordinarie siano ripartite al 50% tra le parti, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di AN sottoscritto il 28.05.2024;
7) DISPONE che l'assegno unico sia percepito integralmente dal padre, quale affidatario esclusivo del minore;
8) AMMONISCE la resistente a rispettare le prescrizioni assunte dal Tribunale;
9) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
10) PONE definitivamente a carico delle parti in solido le spese relative alla CTU, liquidate come da separato decreto.” Osservava:
. in merito all'affidamento di , durante l'istruttoria erano emersi elementi tali da far ritenere di Per_2 derogare al regime ordinario di affidamento condiviso prevedendo l'affido esclusivo al padre attesa la carenza e inidoneità educativa della madre: sia le relazioni dei Servizi Sociali sia il CTU avevano riscontrato nella una condizione psicologica critica e delicata della quale ella era totalmente Parte_1 inconsapevole, tanto che rifiutava qualsiasi aiuto e supporto psicologico nonostante i suggerimenti degli operatori sociali e del Tribunale. I Servizi Sociali avevano avuto difficoltà a contattare il minore a causa del rifiuto della madre che riteneva tale contatto superfluo;
era emerso altresì che la non Parte_1 rispettava le prescrizioni rese dal Tribunale nonostante l'ammonimento e continuava ad assumere unilateralmente ogni decisione riguardante la vita del figlio senza consenso del che era stato del _1 tutto estromesso dalla vita del figlio;
ancora, la aveva un rapporto simbiotico con del Parte_1 Per_2 quale ostacolava l'autonomia e mancava una sincronizzazione emotiva tra madre e figlio. Il CTU aveva confermato quanto relazionato dai Servizi Sociali ritenendo che la resistente manifestasse “significative problematiche cliniche (presenza di un disturbo psichiatrico di natura psicotica) tali da comportare una compromissione del funzionamento della personalità in misura tale da riflettersi negativamente sulle funzioni genitoriali “di base”. Invece il non presentava incompetenze e incapacità che _1 ostacolassero l'esercizio della responsabilità genitoriale ed era in grado di esercitare funzioni critiche e riflessive. Il CTU aveva rilevato che il minore, seppur non si riscontrassero disturbi del funzionamento psicologico e socio-relazionale e risultasse molto legato ad entrambi i genitori, risentiva in misura significativa dello stretto legame, ai confini con la morbosità, con la madre e che il comportamento della madre aveva oggettive ricadute sulle sue esperienze di socializzazione, come emerso dalla relazione delle insegnanti di scuola le quali avevano riferito come la madre non aveva dato il consenso ad una gita scolastica a Verona pretendendo di sapere dettagli specifici sui tragitti che la scolaresca avrebbe seguito, impossibili da fornire col livello di dettaglio richiesto, tanto più che la madre era già in possesso di un puntuale programma per la giornata. Non solo, il comportamento della resistente, eccentrico e del tutto
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inappropriato rispetto al contesto, era emerso anche dal reiterato tentativo della stessa di introdurre nel processo “autodichiarazioni” circa la propria sanità mentale e capacità genitoriale, peraltro con strumenti irrituali (email personali al Giudice) nonché dagli screenshot inviati dalla nella chat della Parte_1 scuola di . Per tutti questi motivi andava disposto, fintantoché la resistente non si fosse attivata Per_2 concretamente per superare le criticità rilevate, l'affido esclusivo al padre con facoltà per lo stesso di assumere autonomamente e senza il consenso della madre le decisioni di maggior interesse della vita del figlio.
. andava reiterato l'ammonimento nei confronti della d attenersi alle prescrizioni assunte dal Parte_1
Tribunale.
. in merito alle frequentazioni madre-figlio, andavano confermate quelle già assunte in seno all'ordinanza del 6.12.2023 come integrata nell'ordinanza del 21.06.2024 (fine settimana alternati, due pomeriggi infrasettimanali nelle settimane in cui il minore trascorreva il fine settimana con il padre e un pomeriggio infrasettimanale nelle settimane in cui trascorreva il fine settimana con la madre).
. andava altresì mantenuta la prosecuzione del monitoraggio sull'andamento dei rapporti tra madre e figlio da parte dei Servizi Sociali, per almeno un ulteriore anno, sollecitando i Servizi a segnalare al Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
. preso atto delle dichiarazioni dei redditi delle parti1, la vrebbe versato per il mantenimento Parte_1 del figlio euro 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico, come per legge in caso di affidamento esclusivo, andava interamente assegnato al padre.
. le spese di lite andavano compensate così come andavano poste in solido a carico di entrambe le parti le spese di CTU stante la reciproca soccombenza in punto di affidamento e in riferimento ai rapporti economici e considerata pure la natura degli interessi coinvolti.
Con ricorso depositato il 3.1.2025 avverso tale sentenza proponeva appello la chiedendo, Parte_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'affidamento condiviso del figlio, il collocamento presso la madre, la previsione di un calendario di visite padre- figlio, che ciascun genitore fosse dichiarato tenuto a provvedere al mantenimento diretto del figlio nei giorni in cui lo aveva presso di sé con divisione al 50% delle spese straordinarie e che l'assegno unico fosse attribuito interamente alla madre;
chiedeva rinnovarsi CTU rendendosi necessario sentire altre figure significative e che l'indagine si estendesse anche all'istituto scolastico frequentato dal minore;
in via subordinata, reiterava le domande istruttorie già richieste in primo grado.
Il Cons rel. nel decreto di fissazione di udienza nominava al minore un curatore speciale. n. 5/2025 RG
Si costituiva in giudizio l'Avv. Claudia Zanardini, curatrice speciale del minore, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ritenendo superfluo un rinnovo della CTU;
chiedeva la conferma dell'incarico al Servizio Sociale di monitoraggio sul nucleo familiare.
Si costituiva in giudizio il quale si opponeva alla richiesta di sospensiva, chiedeva di _1 dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis CPC e comunque il rigetto dell'appello; in via incidentale chiedeva la riforma della sentenza in punto di spese di lite e di spese di CTU.
In data 30.4.2025 la depositava memoria ex art. 473 bis 32 comma 2 CPC contestando le Parte_1 eccezioni avversarie. Riferiva che nel periodo durante il quale il minore era affidato al padre veniva spesso portato a Rivalta sul Mincio presso l'abitazione della zia paterna, venendo privato, in tal modo, sia della possibilità di raggiungere autonomamente la casa del padre sia della possibilità di incontrare gli amici di scuola dopo pranzo, residenti nel Comune di Piubega. Qualora invece il minore fosse stato affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, nei giorni di permanenza presso la madre avrebbe potuto frequentare i pari. Infine rilevava che il era risultato soccombente in merito alla domanda _1 proposta in via preliminare cautelare urgente di affidamento del minore al padre in via super esclusiva e che non era stata accolta l'istanza del di prevedere incontri protetti madre-figlio; inoltre non era _1 neanche stata accolta integralmente la domanda di assegno di mantenimento avendo il Tribunale posto a carico della 400 euro in luogo dei 500 euro chiesti dal Parte_1 _1
In data 9.5.2025 il depositava memoria ex art. 473 bis 32 comma 2 CPC richiamando le _1 conclusioni già dedotte nell'atto di costituzione. Allegava documentazione attestante come la Parte_1 continuasse a rifiutarsi di consegnare all'ex compagno i documenti di identità nonché quelli sanitari e di ogni altra specie e natura riguardanti il figlio, lo accusava di non seguire adeguatamente il figlio a scuola e non aveva prestato alcuna collaborazione per il cambio di residenza del figlio o per ottenere il certificato medico per l'attività sportiva di;
ancora, la si presentava ogni mattina a scuola e Per_2 Parte_1 quando si recava ad atletica. Inoltre non si era mai voluta sottoporre ad alcun percorso di natura Per_2 psicologica/psichiatrica e per questo non era possibile accogliere la richiesta del figlio di trascorrere un pomeriggio/sera infrasettimanale in più con la madre.
Il 9.5.2025 perveniva relazione del Servizio Sociale nella quale si osservava che il rapporto di Per_3
con entrambi i genitori era positivo anche se ciascuno dei due adulti aveva comportamenti diversi Per_2 nei confronti del figlio, soprattutto in relazione alla costruzione dell'autonomia e alla responsabilizzazione del figlio: infatti, mentre il padre faceva in modo che si autodeterminasse Per_2 nelle scelte, la madre tendeva a controllare e a monitorare il ragazzo orientandolo nelle scelte;
Per_2 esprimeva il suo affetto per la mamma e il desiderio di trascorrere più tempo con lei, ma allo stesso tempo voleva che la madre capisse la sua necessità di avere più libertà, gli sarebbe piacito che la madre capisse che lui ora aveva “altre esigenze” e per questo era del parere che per crescere in modo più responsabile doveva continuare a vivere dal padre. Aveva riferito che quando era dal papà il pomeriggio restava dalla zia , sorella del padre, fino a quando questi rientrava dal lavoro, tre volte alla settimana praticava Per_5 atletica a Ceresara e, quando era dalla mamma, pranzava dai nonni. Diceva di non avere vissuto bene all'inizio il trasferimento dal padre, ma ora aveva capito che dalla mamma “faceva poco”. La Mondadori
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aveva nel corso del colloquio con gli operatori sociali sostenuto che il rapporto padre -figlio era
“inesistente” perché il figlio trascorreva dalla zia tutti i pomeriggi ed aveva espresso timore di una non corretta gestione da parte del del figlio. Il padre aveva riferito che la sente tutti i _1 Parte_1 giorni il figlio al telefono e lo saluta tutte le mattine posizionandosi fuori dalla scuola.
In data 16.5.2025 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
L'udienza del 20.5.2025 veniva rinviata non essendo ancora pervenuta la relazione psicologica del Servizio Sociale ASST AN.
In data 30.6.2025 perveniva relazione psicologica dell' Parte_2
All'udienza del 1.7.2025 i difensori dei genitori si riportavano ai loro atti, il difensore del _1 produceva mail recenti intercorse tra i genitori e chiedeva l'aggravamento dell'ammonimento a carico della a quale continuava a non rispettare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
la curatrice Parte_1 speciale dava atto di avere ascoltato pochi giorni prima e chiedeva il rigetto dell'appello. La Per_2 dava lettura di un breve scritto da lei preparato e la Corte tratteneva la causa in decisione. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante lamenta:
. l'omessa valutazione di tutte le circostanze positive emerse in relazione all'appellante durante l'espletata istruttoria;
in particolare il Tribunale aveva omesso di considerare la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali Aspa trasmessa il 12.4.2024 nella quale era stata rappresentata la situazione del minore e nella quale si faceva presente che da gennaio 2024 era stato attivato il servizio di educativa domiciliare per osservare le dinamiche madre -figlio e che l'educatore aveva espresso un parere positivo sia in ordine al contesto domestico, pulito e ordinato, che in merito al contesto relazionale descrivendo la capacità di di esprimere liberamente quello che preferiva fare, possibilità gli veniva Per_2 anche data dalla madre. La madre era stata collaborativa e secondo l'educatore il rapporto tra madre e figlio non destava alcuna preoccupazione. Invece il Tribunale, nell'adottare la decisione impugnata, aveva solo fatto riferimento, inspiegabilmente, alla contrarietà dall'appellante manifestata all'inizio – ma poi superata - a far ascoltare il figlio dal CTU. Anche la coordinatrice scolastica aveva riferito di avere avuto contatti solo con la madre, persona partecipe e con la quale il dialogo era costante. L'assistente sociale dott.ssa aveva riferito nella sua relazione che la richiesta di affido super esclusivo del Tes_1 era dettata, più che dall'interesse per il benessere del figlio, dal desiderio di stimolare la _1
d approfondire la sua situazione psicologica e che era opportuno, per non turbare le abitudini Parte_1 di , lasciarlo collocato in via prevalente presso la madre con regolari tempi di permanenza presso Per_2 il padre. Anche la coordinatrice della classe aveva segnalato che era un bambino sereno e che la Per_2 madre era colei che aveva sempre avuti rapporti con la scuola. Né il Tribunale aveva preso in considerazione le criticità rilevate dalla psicologa dott.ssa la quale aveva evidenziato che il Per_6 era insicuro nella sua funzione educativa e tendeva ad essere genitore accomodante e passivo. _1
. la CTU non era completa rispetto ai quesiti formulati dal Giudice nell'ordinanza del 26.10.2023: in particolare il dott. non aveva approfondito né valutato le capacità del padre e della madre di Per_4
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rapportarsi adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale e la qualità della relazione dei genitori con il figlio e non aveva sentito le altre figure affettive del minore, come i nonni materni, ai quali era Per_2 molto legato;
tuttavia, nonostante queste carenze istruttorie, il Tribunale aveva ritenuto esaustive le risposte fornite dal CTU e le aveva pure condivise nel pronunciare l'affidamento esclusivo di a Per_2 favore del padre. Ci si domandava inoltre come, se avesse avuto le gravi problematiche psicopatologiche descritte dal CTU, avrebbe potuto la mantenere il lavoro presso una prestigiosa società Parte_1 ininterrottamente per 25 anni raggiungendo brillanti risultati professionali.
. le risultanze della CTU del dott. erano inattendibili: dopo la sentenza la aveva Per_4 Parte_1 incaricato il dott. psicologo psicoterapeuta, CTU iscritto all'Albo del Tribunale di Persona_7
Brescia, di valutare la correttezza delle procedure utilizzate dal dott. e il dott. aveva Per_4 Per_7 sottoposto l'appellante a test psicodiagnostici giungendo ad un risultato diametralmente opposto rispetto a quello fornito dal CTU. A riguardo il dott. aveva evidenziato sette criticità nell'elaborato Per_7 peritale: in primo grado la non aveva avuto un CTP e non era stato rispettato quindi il Parte_1 contraddittorio;
la seconda criticità atteneva al fatto che fin da subito la ra stata “etichettata” Parte_1 con diverse diagnosi psichiatriche solo perché così suggerite dal difensore del e il CTU era giunto _1
a una diagnosi di “psicosi” non meglio specificata e non fondata scientificamente;
la terza criticità andava rinvenuta nel fatto che la diagnosi fatta dal CTU era frutto di un parere personale non convalidato da test nonostante il CTU si fosse avvalso dell'ausilio psicologico della dott.ssa ; la diagnosi di Persona_8 psicosi posta dal CTU era quindi del tutto priva di giustificazione clinica;
ancora, il CTU aveva espresso una valutazione di inidoneità genitoriale della madre non approfondendo al contempo la valutazione psichica del padre;
il CTU aveva poi violato le regole etico-deontologiche basilari del setting psicologico e/o psichiatrico giuridico forense avendo fatto presenziare i difensori delle parti alle operazioni peritali e aveva pure permesso all'avv. Barreca di prendere la parola durante la condivisione tecnica tra i consulenti. Insomma, nella CTU erano presenti carenze metodologiche e il dott. era giunto a Per_4 conclusioni faziose e non equilibrate.
. non si comprendeva come il Tribunale avesse potuto, per giustificare l'inidoneità genitoriale della valorizzare i messaggi dalla stessa scritti sulla chat dei genitori, riportati in modo del tutto Parte_1 decontestualizzato.
. si chiede che non si preveda alcun mantenimento a carico della salva la ripartizione al 50% Parte_1 delle spese straordinarie e che ogni genitore sia gravato dal solo mantenimento diretto.
Di contro il AC ha evidenziato:
. in rito l'appello è inammissibile sia per violazione dell'art. 342 CPC sia in quanto fondato su una consulenza tecnica di parte che non ha alcuna rilevanza probatoria in quanto redatta unilateralmente per gli interessi dell'appellante, perizia di parte nella quale vengono poste diagnosi mediche provenienti da soggetto privo della qualifica di psichiatra.
. l'appello è inammissibile per intervenuta acquiescenza ex art. 329 CPC relativamente ai punti nn. 7, 8,10,11,22 e 24, non impugnati dalla pertanto il capo 9 (relativo al regime di affidamento, Parte_1 collocamento e regolamentazione del diritto di vista) della sentenza era divenuto irrevocabile.
. non è vero che il Tribunale non ha valutato e analizzato le relazioni del Servizio Sociale avendo rilevato la conformità tra le conclusioni contenute in tali relazioni e le risultanze della CTU.
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. quanto alle critiche alla CTU, la aveva deliberatamente scelto di non farsi assistere da un Parte_1 proprio consulente di parte;
non erano state violate neppure le tecniche regole etico-deontologiche basilari del setting psicologico e/o psichiatrico giuridico forense in quanto la difesa del aveva _1 partecipato ad un solo incontro senza intervenire nei colloqui tra genitori e CTU, a differenza del difensore della sempre presente a tutto lo svolgimento delle operazione peritali;
nessuno dei Parte_1 legali era comunque presente durante l'ascolto del minore. Quanto al fatto che il CTU non avesse somministrato alla test si faceva presente che la donna aveva tempestato il CTU di mail dal Parte_1 contenuto farneticante e che era sembrato urgente che fosse messo al più presto al riparo e protetto Per_2 da comportamenti materni confusivi.
. l'appellato, in via incidentale, non condivide l'asserita reciproca soccombenza delle parti posta dal Tribunale alla base della compensazione delle spese di lite in quanto le domande del avevano _1 trovato tutte accoglimento (affidamento esclusivo del minore;
collocamento presso il padre;
regolamentazione del diritto di visita madre-figlio; prosecuzione del monitoraggio sui rapporti madre e figlio;
previsione di un assegno di mantenimento in capo alla per il mantenimento del figlio Parte_1 pari a 400 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, e l'assegno unico in favore del padre). Pertanto chiede la riforma della sentenza in punto di spese di lite.
La curatrice speciale del minore ha riferito che dall'incontro da lei svolto recentemente con è
Per_2 emerso che non vi sono particolari problematiche nel rapporto tra il ragazzo e i genitori i quali, con le loro diversità caratteriali, sono comunque importanti punti di riferimento per . Tuttavia dal
Per_2 racconto di è emerso come la mamma sia oltremodo apprensiva ed esageratamente protettiva nei
Per_2 suoi confronti, atteggiamento che il ragazzo, con il tempo, ha imparato a riconoscere ma che spesso vive con frustrazione. ha riferito di volere continuare a mantenere l'assetto di vita attuale chiedendo
Per_2 solo di poter trascorrere un giorno in più infrasettimanale con la mamma quando è con lei nel fine settimana. Si ritiene superfluo un rinnovo della CTU che si è svolta col pieno contraddittorio tra le parti e senza alcuna lesione dei diritti di difesa.
La Corte osserva: Va premesso che l'appello proposto dalla si pone, per le modalità di redazione dell'atto, ai Parte_1 limiti dell'inammissibilità: si tratta di un atto di 54 pagine (non numerate) nelle quali viene trascritto integralmente, occupando molte pagine, il lungo testo di una perizia psicologica di parte fatta redigere dalla dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale per dimostrare l'inattendibilità e Parte_1
l'erroneità scientifica della CTU del dott. Inoltre l'intero atto di appello è redatto con modalità Per_4 confuse, eccessivamente prolisse ed è privo dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità richiesti dall'art. 342 CPC.
Non è fondata l'eccezione sollevata dal di inammissibilità dell'appello per intervenuta _1 acquiescenza ex art. 329 CPC in relazione alle statuizioni in punto affidamento, collocamento e diritto di visita: in realtà dalla lettura del sia pure troppo prolisso atto di appello si evince che la hiede Parte_1
l'affido condiviso e il collocamento del figlio presso di sé contestando la decisione di affidamento super esclusivo al e di collocamento presso il padre. _1
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Nel merito l'appello principale della infondato: è necessario ricordare che nella CTU svolta Parte_1 dal dott. neuropsichiatra infantile e psichiatra, depositata nel marzo 2024, e ancor Persona_4 prima nella relazione urgente inviata dal dott. al giudice a dicembre 2023 – relazione che ha Per_4 portato alla decisione del giudice di collocare dal padre (decreto 6.12.2023) - si evidenziava: Per_2
- nel corso dei colloqui col CTU la sig.ra veva utilizzato un linguaggio incoerente mostrando
Parte_1 un allentamento dei nessi associativi, risposte tangenziali e ideazioni dereistiche coerenti con una condizione psicotica caratterizzata da perdita dell'esame di realtà e alterazione del giudizio. Il CTU rilevava anche che la li aveva inviato messaggi confusi e incoerenti che palesavano assenza
Parte_1 di adeguato autocontrollo. La aveva mostrato un disturbo formale del pensiero, produzione
Parte_1 di “insalata di parole”, risposte “iperanalitiche” ma poco convincenti e dispersive, incoerenza, alterazione dei nessi associativi, alterazioni del giudizio che trasformavano le idee in ragionamenti illogici e incoerenti e comportamenti bizzarri e incongrui rispetto alla situazione. Ha rilevato nella
Parte_1 nulle capacità autoriflessive e funzione riflessiva gravemente carente.
- il CTU ha evidenziato che la i era presentata a colloquio tenendo davanti a sé una fotografia Parte_1 di neonato attaccato al suo seno, il CTU l'aveva inviata a rimuoverla e le aveva spiegato che la Per_2 sua patologia la allontanava da un corretto esame di realtà, che il rapporto simbiotico che aveva con
, che viveva come un prolungamento di se stessa, nuoceva al ragazzino perché non ne favoriva le Per_2 autonomie e l'aveva inviata a farsi aiutare avvertendola che la sua patologia incideva sulla sua capacità genitoriale: dalla trascrizione dei colloqui (pagg. 18 – 20 e pagg. 28 -33 elaborato peritale) tra la e il CTU emerge che la a fronte dei rilievi del CTU, aveva fornito risposte non Parte_1 Parte_1 pertinenti. Inoltre la nonostante le spiegazioni del CTU che le aveva illustrato la necessità Parte_1 che si facesse curare, non era parsa minimamente consapevole della sua patologia.
- la cercava di mantenere sul figlio uno stretto controllo alimentando una forte dipendenza;
Parte_1 nel 2023 aveva impedito al Servizio Sociale di incontrare il figlio e al momento della cessazione della relazione col aveva impedito all'ex compagno di frequentare del tutto ingiustificatamente. _1 Per_2
. il invece per il CTU non aveva mostrato incompetenze genitoriali. _1
- il CTU ha quindi concluso per la necessità di un affidamento esclusivo di al padre con incontri Per_2 madre -figlio fine settimana alternati dalle ore 9 del sabato alle 21 della domenica e due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita da scuola alle ore 21) nella settimana con fine settimana di competenza paterna e un pomeriggio alla settimana nelle settimana con fine settimana di competenza materna, e in estate due settimane, una settimana nelle vacanze natalizie e due giorni e mezzo nelle vacanze pasquali: tale regolamentazione delle visite madre -figlio è stata suggerita dal CTU in quanto ha un forte Per_2 legame con la madre. La nell'atto di appello ha contestato gli esiti di tale CTU e ha criticato il metodo seguito dal Parte_1 dott. producendo, in allegato all'atto di appello, una perizia di parte redatta dopo la Per_4 pubblicazione della sentenza del Tribunale. Con riferimento a tale consulenza di parte, redatta dal dott.
, psicologo psicoterapeuta, e alle criticità dallo stesso rilevate nell'elaborato del CTU la Persona_7
Corte osserva:
- la on può ora lamentare il mancato rispetto del contraddittorio perché in primo grado aveva Parte_1 liberamente scelto di non farsi assistere da un CTP e comunque nei colloqui col CTU (colloqui del 1.12.2023, 14.12.2023, 17.1.2024 e 27.2.2024) la è stata assistita dal suo difensore. Parte_1
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- il CTU ha operato la valutazione clinica sulla ritenendo sufficienti i colloqui clinici con lei Parte_1 svolti e ha valutato anche le mail che la perizianda gli aveva fatto pervenire: e, ai fini di un inquadramento diagnostico non è indispensabile la somministrazione dei test (che peraltro non hanno alti livelli di precisione e di significatività in generale) ben potendo il CTU avvalersi anche solo dei colloqui clinici. Parimenti infondata è poi la censura del dott. secondo la quale il CTU avrebbe posto in capo Per_7 alla a diagnosi di psicosi solo perché gli era stata suggerita dal difensore del il CTU Parte_1 _1 ha ampiamente motivato la diagnosi posta e ha trascritto dettagliatamente il contenuto dei colloqui con la peraltro la semplice lettura della trascrizione di tali colloqui rende piuttosto evidente anche Parte_1
a un non esperto in psichiatria che la perizianda aveva fornito al CTU risposte spesso non pertinenti e confuse. Da ultimo non si rileva nella trascrizione dei dialoghi tra la e il CTU quel “clima Parte_1 indagatorio, vessatorio e stigmatizzante” descritto a pag. 5 dal dott. Per_7
- il CTU ha ben spiegato che la patologia della urtroppo incide sulle sue capacità genitoriali Parte_1 in quanto innanzitutto non consente l'accesso del minore al padre (come si è verificato in passato) e poi in quanto il legame fusionale madre finisce col mantenere una forte dipendenza di dalla Per_9 Per_2 madre e impedisce a lo sviluppo delle autonomie proprie della sua età. Per_2
- la patologia riscontrata dal CTU nella Mondadori ha natura psichiatrica: è quindi senz'altro più affidabile una diagnosi effettuata da uno psichiatra - qual'è il CTU dott. - piuttosto che una Per_4 effettuata dal dott. che, oltre ad essere un perito di parte, è uno psicologo, non un medico Per_7 psichiatra.
Ma, soprattutto, va rilevato che le risultanze della CTU del dott. trovano riscontro anche nelle Per_4 relazioni del Servizio Sociale pervenute al Tribunale: nella relazione sociale del Servizio ASPA del 19.10.2023 si leggeva che i colloqui con la erano stati particolarmente complicati: la stessa Parte_1 aveva dimostrato sin dall'inizio resistenza ai colloqui ed aveva espresso poca fiducia nelle figure professionali del Servizio Sociale;
aveva partecipato comunque ai colloqui, ma aveva raccontato fatti ed espresso opinioni solo in modo parziale;
era emerso un indubbio legame col figlio ma la Parte_1 aveva manifestato verso un quadro di “ipercura” (aveva raccontato di dormire con nella Per_2 Per_2 camera matrimoniale); aveva inoltre mostrato una non corretta visione della realtà perché aveva rimandato una vita di coppia ancora attuale col (che all'epoca già aveva depositato il ricorso _1 giudiziale per ottenere l'affido del figlio) e aveva sostenuto che il risultava residente altrove solo _1 per questioni fiscali (mentre il aveva riferito agli operatori sociali che la relazione di coppia era _1 terminata da tempo e che lui si recava a casa dell'ex compagna e del figlio solo per potere frequentare che, diversamente, non avrebbe potuto vedere perché l'ex compagna glielo impediva). Per_2
Nella relazione psicologica del 20.11.2023 si leggeva che la veva tenuto un comportamento Parte_1 non del tutto adeguato al contesto: si era presentata con al collo il tesserino di riconoscimento lavorativo ben visibile e aveva portato con sé un grosso plico di documenti;
si era seduta mantenendosi a distanza dalla psicologa, si era posizionata mostrando solo la parte laterale del corpo, aveva evitato di posizionarsi di fronte alla psicologa, non aveva mai incrociato lo sguardo dell'interlocutrice e nel parlare si era rivolta alla parete laterale di fronte a lei;
nel corso del colloquio si era mostrata incapace di fornire ascolto all'altro, non aveva saputo rispettare i turni della comunicazione, aveva incalzato l'operatrice cercando di condurre il colloquio, non aveva risposto alle domande ostacolando il lavoro valutativo;
aveva mostrato tendenza a divagare fornendo pochissime informazioni su di sé e il suo eloquio era fluente ma
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poco informativo (trattasi dello stesso rilievo poi fatto dal CTU); aveva mostrato rigidità cognitiva e tendenza a un pensiero dicotomico sulle cose, faticando a mettersi in discussione e a considerare visioni differenti dalla propria sulla realtà circostante. Parlando del lo aveva appellato con gli epiteti _1
“egli”, “lui” “il riconoscente”. Aveva, parlando del figlio, mostrato di accudirlo come un bambino piccolo (gli preparava lo zaino, dormiva con lui, aveva sottolineato di coccolarlo tantissimo e di averlo allattato fin quasi ai 3 anni); quando le era stato chiesto come mai il non si occupasse della _1 gestione del figlio, la aveva fornito spiegazioni incentrate sui pericoli connessi al trasporto Parte_1 dei bambini facendo riferimento ai casi di bambini deceduti perché dimenticati all'interno delle auto dai genitori, mostrando così di avere in mente l'immagine di un figlio ancora molto piccolo e non in grado di esprimersi. La psicologa aveva rilevato nella assenza di capacità empatica nella relazione Parte_1 col figlio e una mera forma di accudimento concreto non consono all'età di e frustrante dei suoi Per_2 bisogni di autonomia e differenziazione. Era presente una relazione fusionale col figlio, iperprotettiva e controllante. La psicologa aveva invece rilevato nel uno stile genitoriale permissivo e indulgente _1 ma comunque non erano emerse inadeguatezze rilevanti. La circostanza, sottolineata nell'atto di appello, che se la fosse affetta dalla patologia Parte_1 rappresentata dal CTU non riuscirebbe a mantenere il lavoro presso una prestigiosa impresa, lavoro che prosegue da 25 anni, non risulta pertinente dal momento che la patologia della è Parte_1 evidentemente centrata principalmente sull'aspetto genitoriale e sulla relazione simbiotica col figlio. Non si conosce, peraltro, la qualità dei rapporti e delle relazioni che la intrattiene con i colleghi Parte_1 nel contesto lavorativo. Anche il fatto che il CTU non abbia indagato sulla relazione tra e i nonni materni non pare Per_2 rilevante: , del resto, trascorre tanto tempo con la mamma e ha in questo modo la possibilità di Per_2 frequentare anche i nonni materni ai quali non si dubita sia sinceramente legato. Pertanto questa Corte, ritenendo attendibile il lavoro svolto dal CTU dott. i cui esiti sono Per_4 coerenti con le risultanze delle indagini svolte dal Servizio Sociale di non ritiene necessario Per_3 disporre altra CTU, come richiesto dall'appellante. Va rilevato che è stato recentemente sentito sia dalla psicologa dell'ASST di AN (v. relazione Per_2 pervenuta a questa Corte il 27.6.2025) sia dalla curatrice speciale e ad entrambe ha dichiarato di volere molto bene ad entrambi i genitori, di volere rimanere fuori dal loro conflitto e di essersi reso conto che il giudice aveva fatto bene a collocarlo in via prevalente dal padre anche se lui inizialmente non aveva preso bene tale decisione. Sia alla curatrice speciale sia alla psicologa il minore ha dichiarato di volere rimanere a vivere dal padre ma chiesto di vedere la mamma anche un pomeriggio aggiuntivo;
tuttavia la psicologa ha rilevato che avverte preoccupazione e senso di colpa verso la madre vedendola Per_2 soffrire per la situazione di maggiore distacco tra loro e, in una sorta di inversione di ruoli, si preoccupa del benessere della madre più che del proprio;
la psicologa ha rilevato di non avere colto in un Per_2 autentico desiderio di maggiore vicinanza alla madre, ma piuttosto l'obiettivo di assecondare il desiderio materno: la psicologa ha quindi suggerito il mantenimento dell'attuale regime di frequentazioni madre - figlio. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, la Corte condivide la decisione del Tribunale di affidare in via super esclusiva al padre: come si è visto, si è trattato di decisione inevitabile assunta dopo Per_2 che in primo tempo era stato disposto l'affido condiviso e il collocamento presso la madre;
tuttavia, dopo che si era verificato che di fatto la continuava ad assumere da sola ogni decisione relativa al Parte_1
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figlio estromettendo completamente l'ex compagno e, dopo la prima comunicazione del CTU che aveva segnalato la problematica psichica della il legame altamente disfunzionale che intercorreva Parte_1 col figlio, il Tribunale ha disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre e il collocamento presso lo stesso. In seguito, avendo la ontinuato a non rispettare e a non riconoscere la genitorialità Parte_1 dell'ex compagno assumendo sempre da sola ogni decisione relativa al figlio, si è reso inevitabile l'affidamento super esclusivo di al padre perché diversamente ogni decisione rilevante relativa a Per_2
sarebbe stata paralizzata dalle condotte materne. Per_2
All'udienza del 1.7.2025 è emerso che dopo l'emissione della sentenza impugnata la situazione non è cambiata: la difesa del ha prodotto recenti mail intercorse tra i due genitori dalle quali si ricava _1 che la noncurante della decisione del Tribunale che ha autorizzato il ad assumere Parte_1 _1 ogni decisione ordinaria e straordinaria relativa al figlio, ancora pretende di occuparsi, senza neppure preventivamente contattare l'ex compagno, affidatario esclusivo del figlio, degli appuntamenti dentistici di e dei suoi libri di scuola. Ancora, emergono condotte disturbate e disturbanti della Per_2 Parte_1 la quale – nonostante il CTU l'avesse avvertita della necessità di interrompere tale pratica - pressoché ogni mattina si presenta fuori dalla scuola del figlio per salutarlo (nonostante lo incontri fine settimana alternati e uno/due pomeriggi infrasettimanali); ha cominciato lei stessa ad allenarsi allo stesso campo di atletica frequentato dal figlio e si presenta comunque spesso al campo di atletica per vedere , come Per_2 emerge dai messaggi prodotti dal all'udienza del 1.7.2025: tale condotta non è naturalmente _1 gradita al ragazzino il quale, come si ricava dal messaggio whatsapp datato 21.5.2025, ha chiesto al padre di avvisare la madre di non continuare a metterlo a disagio davanti ai suoi amici. L'affido super esclusivo al padre va quindi confermato: come sopra sottolineato, la a sempre Parte_1 inteso assumere lei ogni decisione per il figlio e ancora oggi, nonostante il quadro rassicurante circa l'accudimento e la serenità di fornito dal Servizio Sociale, ritiene che tra padre e figlio non vi sia Per_2 un valido legame e che il non sia in grado di provvedere in modo adeguato al figlio (v. relazione _1 sociale pervenuta a questa Corte il 9.5.2025): questo da un lato evidenzia che la on è capace Parte_1 di una corretta lettura della realtà e dall'altro fa ritenere che, se fossero attribuiti alla poteri Parte_1 decisionali in relazione al figlio, il sarebbe estromesso da ogni decisione e non sarebbe possibile _1 concordare alcunché tra i due genitori, non essendo con la possibile alcuna forma di Parte_1 mediazione e di collaborazione: non resta quindi, nell'interesse di , che sia il solo padre ad Per_2 assumere le decisioni rilevanti per il figlio. Ancora, dalle mail allegate alla memoria di parte depositata il 9.5.2025 si evince che la _1 si è rifiutata – adducendo come giustificazione la circostanza che la sentenza era stata da lei Parte_1 impugnata - di consegnare al la carta d'identità (che serviva per il cambio di residenza) e la _1 tessera sanitaria del figlio: è quindi evidente che l'unico modo per evitare che venga danneggiato Per_2 da continue problematiche nelle decisioni che lo riguardano è quello di fare sì che il padre possa gestirlo senza necessità del consenso materno.
Va altresì mantenuto il collocamento prevalente di presso il padre, che è il genitore maggiormente Per_2 adeguato e presso il quale il minore, peraltro, vuole continuare a restare. Gli ampi tempi di permanenza di presso la madre, suggeriti sia dal CTU che dal Servizio Sociale, Per_2 si giustificano sulla base del forte affetto reciproco che lega madre e figlio e sulla base del fatto che, a
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fronte di atteggiamenti possessivi e poco adeguati della madre, , vista l'età e la consapevolezza Per_2 delle caratteristiche personologiche materne, è ormai in grado di farvi fronte e di farsi valere. Non si ritiene di aggiungere un pomeriggio settimanale di permanenza di presso la madre alla luce Per_2 delle osservazioni della psicologa contenute nella relazione pervenuta a questa Corte il 30.6.2025.
Per quanto concerne l'assegno di mantenimento di posto nella sentenza appellata a carico della Per_2
(400 euro mensili oltre alla metà delle spese straordinarie), nell'atto di appello si chiede che Parte_1 non sia previsto a carico della madre l'assegno di mantenimento una volta ripristinato il collocamento di dalla madre anche se poi nelle conclusioni si chiede genericamente che ogni genitore provveda al Per_2 mantenimento diretto del figlio nel periodo in cui è collocatario: manca quindi una specifica e motivata censura della decisione del Tribunale in punto quantificazione dell'assegno di mantenimento a carico dell'appellante per il caso di rigetto della domanda di collocamento presso la madre.
Circa le spese di lite, va accolto l'appello incidentale del infatti le domande dallo stesso proposte
_1 in primo grado erano state pressoché interamente accolte: la domanda ad affidamento super esclusivo è stata accolta, quella di collocamento di presso il padre è stata accolta, la domanda di condanna Per_2 della a versare un contributo di mantenimento per il figlio è stata accolta (non rileva che sia Parte_1 stato determinato un assegno di 400 euro mensili al posto dei 500 richiesti dal , come pure quella
_1 di versamento al dell'intero assegno unico e di ammonimento della Quanto al diritto
_1 Parte_1 di visita della madre, nel ricorso il aveva chiesto incontri protetti dal Servizio Sociale ma nella
_1 memoria depositata il 9.7.2024 aveva così concluso: “quanto al diritto di visita della madre ci si affida al Tribunale adito per le valutazioni del caso in esito ai risultati dell'istruttoria che si è svolta nel presente giudizio, ferma restando la richiesta intesa ad ottenere che i Servizi Sociali competenti siano incaricati di monitorare costantemente le capacità genitoriali di , quanto meno sino Parte_1
a quando la stessa non deciderà di sottoporsi a un trasparente e idoneo percorso terapeutico, così come anche suggerito dal CTU e da questo Tribunale”: quindi, in sostanza, in tema rapporti madre -figlio il si era rimesso alla decisione del Tribunale chiedendo solo la prosecuzione del monitoraggio del _1
Servizio Sociale: neppure sotto questo profilo, quindi, vi è stata soccombenza del _1
In accoglimento dell'appello incidentale le spese di lite del primo grado vanno poste a carico della si liquidano in 7.616 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, avendo riguardo ai Parte_1 parametri previsti per i procedimenti dinnanzi al Tribunale, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi per le quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria. Le spese di CTU sono state correttamente poste dal Tribunale a carico di entrambe le parti atteso che l'indagine è servita per fare chiarezza sulla complessiva situazione familiare e sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori e la CTU era stata chiesta anche dal _1
L'ammonimento alla i sensi dell'art. 473 bis. 39 CPC va confermato non essendo opportuna Parte_1
l'applicazione di un'ulteriore sanzione (condanna al pagamento di una somma di denaro per ciascuna violazione o inosservanza o di una sanzione amministrativa pecuniaria in favore della CP_4
che produrrebbe verosimilmente risultati controproducenti vista la personalità dell'appellante.
[...]
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Considerato l'esito del presente giudizio anche le spese del giudizio di appello vanno poste a carico della soccombente nei confronti del e si liquidano in 6.946 euro (parametri previsti per i Parte_1 _1 procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria), oltre accessori. Non si ritiene di condannare la a rifondere le spese di lite al curatore speciale, nominato da Parte_1 questa Corte e ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non ravvisandosi una soccombenza nei confronti del curatore stesso.
L'appellante va dichiarata tenuta ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Brescia, sull'appello proposto da e sull'appello incidentale Parte_1 proposto da avverso la sentenza del Tribunale di AN n. 371/2024 pubblicata il _1
25.11.2024 resa nel proc. 2798/2023 RG, nel contraddittorio delle parti e sentito il PG, in parziale riforma della sentenza appellata, così decide:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata salvo quanto Parte_1 previsto al punto 2 in relazione alla statuizione sulle spese di lite.
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da condanna _1 Parte_1
a rifondere a le spese di lite del giudizio di primo grado che si liquidano in 7.616 euro, _1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
3) condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio che Parte_1 _1 si liquidano in 6.946 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Dichiara tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1 se dovuto.
Brescia, 1.7.2025
il Consigliere rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il padre, lavoratore dipendente aveva avuto nell'anno 2022 redditi da lavoro a tempo indeterminato per euro 40.127 circa, pari ad un reddito mensile netto di euro 2.422; era proprietario in via esclusiva dell'immobile in cui viveva unitamente al figlio, sito in Piubega, oltre che, pro quota, di un ulteriore immobile sito in Rodigo ereditato dal padre;
era titolare di diversi investimenti presso Allianz BA (uno di euro 54.614 e l'altro cointestato con la mamma e la sorella di circa 45.614 euro) e di un ulteriore conto corrente con saldo di euro 12.181 circa. La lavoratrice dipendente, aveva percepito nell'anno Parte_1 2023 redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato di euro 52.818 circa, pari ad un reddito mensile netto di euro 2.987; era proprietaria di un'abitazione sita a Piubega e titolare di due conti correnti con saldo complessivo, al 30.06.2023 e di euro 220.845 euro circa.
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