Articolo 14 della Legge 1 giugno 1977, n. 276
Articolo 13Articolo 15
Versione
24 giugno 1977
Art. 14.

Sono inquadrati nella qualifica di ufficiale marconista, nel limite dei posti disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo 13, i dipendenti di ruolo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che rivestano qualifiche di livello inferiore e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino adibiti al servizio di manutenzione ed esercizio degli apparati radioelettrici a bordo delle navi traghetto delle ferrovie dello Stato.
Gli inquadramenti sono disposti secondo l'ordine dato dal livello gerarchico della qualifica rivestita o, a parita' di qualifica o di livello, dall'anzianita' di qualifica o, in caso di ulteriore parita', dal numero delle giornate di prestazioni rese nelle funzioni di radiotelegrafista a bordo delle navi traghetto delle ferrovie dello Stato, maturate nel periodo dal 1° gennaio 1952 alla data di entrata in vigore della presente legge.
Si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo del precedente articolo 13.
Entrata in vigore il 24 giugno 1977