Art. 14.
Sono inquadrati nella qualifica di ufficiale marconista, nel limite dei posti disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo 13, i dipendenti di ruolo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che rivestano qualifiche di livello inferiore e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino adibiti al servizio di manutenzione ed esercizio degli apparati radioelettrici a bordo delle navi traghetto delle ferrovie dello Stato.
Gli inquadramenti sono disposti secondo l'ordine dato dal livello gerarchico della qualifica rivestita o, a parita' di qualifica o di livello, dall'anzianita' di qualifica o, in caso di ulteriore parita', dal numero delle giornate di prestazioni rese nelle funzioni di radiotelegrafista a bordo delle navi traghetto delle ferrovie dello Stato, maturate nel periodo dal 1° gennaio 1952 alla data di entrata in vigore della presente legge.
Si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo del precedente articolo 13.
Sono inquadrati nella qualifica di ufficiale marconista, nel limite dei posti disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo 13, i dipendenti di ruolo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che rivestano qualifiche di livello inferiore e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino adibiti al servizio di manutenzione ed esercizio degli apparati radioelettrici a bordo delle navi traghetto delle ferrovie dello Stato.
Gli inquadramenti sono disposti secondo l'ordine dato dal livello gerarchico della qualifica rivestita o, a parita' di qualifica o di livello, dall'anzianita' di qualifica o, in caso di ulteriore parita', dal numero delle giornate di prestazioni rese nelle funzioni di radiotelegrafista a bordo delle navi traghetto delle ferrovie dello Stato, maturate nel periodo dal 1° gennaio 1952 alla data di entrata in vigore della presente legge.
Si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo del precedente articolo 13.