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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 15091/2022
TRA
nonché in Napoli, c. Parte_1 Parte_2
f. in persona dell'amministratore pro tempore, dr. P.IVA_1 Pt_1 difesi dall'avv. CAMPESE EUGENIO
[...]
RICORRENTE
E
; CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/08/2022 I ricorrenti in epigrafe propongono opposizione avverso
1) l'ordinanza-ingiunzione n. OI - 000748693, notif. il 25.07.2022;
2) l'ordinanza-ingiunzione n. OI - 000748694, notif. il 26.07.2022 emesse nei confronti dell'amministratore del condominio in proprio e quale legale rappresentante del condominio coobbligato in solido, per l'importo di € 22000,00, in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali dovute per l'anno 2019.
Eccepiscono la nullità delle ordinanze (per duplicazione del credito richiesto, per incompetenza e per vizio di motivazione), la carenza di legittimazione di la decadenza ex art. 14 l. 689/1981, la Parte_1 violazione dell'art 2 comma 1 l. 689/1981, la mancata prova della responsabilità dei ricorrenti. In subordine chiedono la riduzione della sanzione.
Chiedono pertanto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione con vittoria di spese.
L' rimaneva contumace. CP_1
In data 31/03/23 il procedimento veniva assegnato a questo magistrato.
Il ricorso è fondato.
1 Nelle ordinanze impugnate si legge: «letto l'atto di accertamento prot. n.
.5105. 16/06/2021.0346421 del 28/06/2021” “letto l'atto di accertamento CP_1 prot. n. .5105. 16/06/2021.0346422 del 28/06/2021 con il quale CP_1
l' ha contestato al sig. Parte_3 Pt_1
nato il [...] a [...] … nella sua qualità di Legale
[...] rappresentante/responsabile della società Parte_2
[...
in Napoli, CF alla società P.IVA_2 Parte_2
[...
in Napoli, codice fiscale nella sua qualità di obbligato in P.IVA_1 solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/1981 con il sig. la Parte_1 violazione delle sotto indicate disposizioni di legge:
- articolo 2, comma I-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali); con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- constatata la ritualità degli atti di notificazione delle violazioni sopradescritte;
- rilevato che non è stata data dimostrazione all'Ufficio di aver provveduto al pagamento nei termini di legge delle ritenute previdenziali e assistenziali e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta;
- rilevato che non sono stati prodotti scritti difensivi ex articolo 18 della legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- rilevato che sulla base della condotta dell'autore delle violazioni, delle eventuali dichiarazioni rese e della documentazione raccolta e presente in atti si confermano le violazioni contestate;
- ritenuto che la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981 consentono di determinare la sanzione amministrativa nella misura di € 22.000,00;
- visti gli articoli 6, 8, 10, 11, 18, 19, 20, 21 e 35 della legge n.
689/1981;
- visto l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.
8, che ha stabilito che, se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 ORDINA al sig. sopra generalizzato, di pagare Parte_1 la somma di € 22.000,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2019; alla società sopra individuata di pagare quale obbligato solidale la somma di €. 22.000,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2019».
Nel merito, l'art. 35 LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce:
2 «Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile».
L'art. 6 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 stabilisce poi:
«1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
...
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
3 8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
L'autorità che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, il prefetto puo' farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile».
Quanto all'entità della sanzione, l'Art. 2 comma 1 bis DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre
1983, n. 638, in vigore dal 05/05/23 (per effetto dell'art. 23 comma 1
DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85), stabilisce:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a
4 tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
Trattandosi di sanzione pecuniaria su fattispecie proveniente da depenalizzazione, deve ritenersi operante il principio del favor rei in base al quale la sanzione nella misura ridotta stabilita a far tempo dal maggio 2023 operi anche per le condotte tenute e le violazioni contestate per fatti antecedenti all'entrata in vigore del d.l. 48/2023.
Quanto al fondamento della responsabilità solidale del legale rappresentante e della persona giuridica, l'art. 6 comma 1 ult. alinea l.
24/11/91 n. 689 prevede che «Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta».
Va poi osservato, quanto ai termini per la contestazione, che il citato
Art. 23 d.l. 48/2023, dopo avere al comma primo rideterminato la sanzione nella misura sopra descritta, al comma 2 stabilisce:
«2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione».
L'Art. 14 (Contestazione e notificazione) della legge 689/1981, applicabile ratione temporis, stabilisce per
contro
:
«La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità
5 competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».
Sul testo dell'art. 14 nella sua formulazione antecedente le modifiche operanti dal 2023, è stato chiarito che in tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, qualora non sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione, la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, che decorre dall'accertamento dell'illecito, ed è interrotto dalla diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004 e ricomincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine concesso per la regolarizzazione delle violazioni sanabili, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo (Cass. Sez.
L - , Ordinanza n. 27903 del 30/10/2019). Con la precisazione che il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del
6 29/10/2019).
Tanto premesso, nel merito della contestazione, l' , rimasto contumace, CP_1 non ha provato la sussistenza dell'obbligo contributivo, segnatamente il mancato versamento dei contributi per l'anno 2019. Neppure è dato sapere in relazione a quale rapporto di lavoro, né di quale importo si discute anche ai fini dell'applicazione della misura ridotta della sanzione.
In altre parole, non risultando provati i fatti costitutivi alla base della pretesa le ordinanze vanno annullate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) annulla le ordinanze impugnate;
b) condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di CP_1 lite, che liquida in € 2697,00, oltre spese forfetarie IVA e CPA.
Napoli, 25/03/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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