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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 214/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 214 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), in proprio e nella qualità di legali rappresentanti
[...] C.F._4
della Controparte_1
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] P.IVA_1
Antonio Albanese (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._5
studio in Via Einaudi n. 7 a Matera, giusta procura in atti
APPELLANTI PRINCIPALI contro con socio unico (c.f. ) e per essa quale mandataria Controparte_2 P.IVA_2
(già (c.f. Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e P.IVA_3
difesa dagli Avv. Eugenio Forni (c.f. e Letizia Spallino (c.f. C.F._6
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Via A. C.F._7
Oriani n. 52 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA -APPELLANTE INCIDENTALE
c.f. ) Controparte_5 P.IVA_4
pagina 1 di 21 APPELLATO - CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 853/2022 del 28.6.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 11.6.2024:
Appellanti (AZ. DI SERAFINI Controparte_1
, , , CP_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2
): Parte_3 Parte_4
“- In via preliminare: disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata, poiché dalla sua esecuzione deriverebbe agli appellanti un gravissimo danno per l'entità della somma oggetto della condanna e per le difficili condizioni economiche in cui versano effettivamente gli appellanti, nonché per tutte le motivazioni ed i gravi motivi esposti in narrativa.
– Sempre in via preliminare: accogliere il primo motivo di appello ed accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per violazione degli arrtt. 190 c.p.c., 24 e 111 Cost., con ogni conseguente statuizione di legge;
- Nel merito:
a) accogliere i motivi di appello tutti formulati in atti ed in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere tutti i motivi di opposizione al D.I. all'epoca formulati nel giudizio di prime cure, che qui si abbiano per integralmente trascritti e riprodotti, con ogni conseguente statuizione di legge.
b) In accoglimento del sesto motivo d'appello, altresì nella denegata ipotesi di mancato accoglimento degli altri motivi di appello, pure invocati, per le motivazioni meglio esposte in atti, accertare e dichiarare la illegittimità delle liquidate spese e competenze legali in favore della parte vincitrice, da parte del giudice di prime cure, per espressa violazione delle norme invocate, che devono essere integralmente poste a carico di parte appellata, anche previa rideterminazione e riqualificazione delle stesse, con ogni conseguente statuizione in merito;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Albanese, antistatario”.
Appellata : Controparte_2
“- IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- NEL MERITO: rigettare l'appello in quanto infondati in fatto e in diritto tutti i motivi di gravame;
- IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE : in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle motivazioni di cui al paragrafo C della presente comparsa: condannare gli appellanti in solido tra loro al pagamento in favore di della somma di Controparte_2 euro 282.553,90, o della diversa somma ritenuta dovuta, oltre agli interessi dal 16.9.2015 al saldo, al tasso più basso tra il tasso medio tempo per tempo pubblicato ai sensi della legge
108/96 e il tasso contrattualmente convenuto per ogni rapporto.
pagina 2 di 21 - Con vittoria delle spese e dei compensi legali di giudizio di primo grado (nella misura liquidata dal Tribunale di Modena) e di secondo grado, Iva e Cap come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui anche banca) otteneva dal Tribunale di Modena il Controparte_5
decreto ingiuntivo n. 3001/2018 del 25.9.2018 con il quale veniva ingiunto all
[...]
Controparte_1
(da qui anche correntista) ed ai sig. ,
[...] Controparte_1 Parte_1
, , ,
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2
quali soci illimitatamente responsabili, il pagamento in solido tra loro della somma di €
291.260,41, oltre interessi dal 16.9.2015 ai tassi medi ex L. n. 108/1996, quali somme dovute per saldo debitore relativo ai conti bancari (n. 13523 e 13454) ed al contratto di mutuo chirografario del 27.5.2011, intestati alla predetta società.
2. Avverso il provvedimento monitorio, gli intimati proponevano tempestiva opposizione, esponendo:
- quanto al conto anticipi n. 13523:
• il contratto depositato in sede monitoria conteneva il “documento di sintesi” delle condizioni economiche non sottoscritto dagli opponenti;
• a partire dal I° trimestre 2013 la banca aveva applicato la illegittima capitalizzazione trimestrale delle competenze debitorie in violazione dell'art. 120
TUB;
• dalla perizia di parte era emerso il superamento del Tasso Soglia Usura (TSU) prevista per la categoria “Anticipi, sconti e altri finanziamenti” per importi superiori ad € 50.000,00 a seguito della variazione contrattuale del 7.4.2014;
• la banca aveva provveduto periodicamente ad effettuare stime di valore sulle forme di date in pegno palesemente sottovalutate;
Parte_5
- quanto al conto ordinario n. 13454:
• il contratto depositato in sede monitoria conteneva il “documento di sintesi” delle condizioni economiche non sottoscritto dagli opponenti;
• la banca aveva applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
• erano state addebitate CMS non pattuite;
• per il periodo successivo al 22.4.2014 era stato superato il TSU previsto per la categoria “Aperture di Credito in c/c”;
- quanto al mutuo chirografario agrario del 27.5.2011,
pagina 3 di 21 • il TAEG era erroneamente indicato;
• il piano di ammortamento era indeterminato circa il regime di capitalizzazione adottato;
• sussisteva il vizio consenso sul criterio di calcolo degli interessi e l'effetto sorpresa ex art. 1195 cc., con differenza a favore del cliente di € 9.055,78.
Gli opponenti concludevano chiedendo la revoca del provvedimento monitorio ed in via riconvenzionale il risarcimento del danno subito.
2. Il i costituiva in giudizio, esponendo: Controparte_5
- i “documenti di sintesi” erano parte integrante dei contratti il cui ricevimento da parte della correntista era attestato espressamente dalla dicitura ivi contenuta e sottoscritta dalle parti;
- le variazioni delle condizioni economiche erano sempre state comunicate ed accettate dagli opponenti;
- la periodicità degli interessi era stata applicata con reciprocità sia per le poste a debito che a credito;
- il divieto di capitalizzazione degli interessi era divenuto definitivo solo con il D.L. n.
18/2016 (che aveva riformulato l'art. 120 TUB) quando però i rapporti contrattuali erano già chiusi;
- quanto al conto anticipi merci n. 13523, questo rientrava nella categoria “aperture di credito in conto corrente garantito” e non degli “anticipi e sconti” come previsto dalle
Istruzioni della Banca d'LI e non vi era stato quindi superamento del TSU;
- quanto al conto corrente n. 13454, il tasso non era usurario, avendo erroneamente gli opponenti cumulato le CMS al tasso di interesse;
- le stime periodiche delle forme di MI erano corrette ed erano state accettate dalla cliente;
- l'eccezione relativa al mutuo era generica e comunque il piano di ammortamento era chiaramente definito in tutte le sue voci.
La banca concludeva per il rigetto dell'opposizione.
3. La quale cessionaria “in blocco” dei crediti in sofferenza di Controparte_6
e per essa la mandataria interveniva in Controparte_5 Controparte_3
giudizio con atto del 10.1.2022, facendo proprie le difese del Controparte_5
4. Precisate le conclusioni, il Tribunale, con ordinanza del 21.12.2021 rimetteva la causa in istruttoria, disponendo CTU econometrica.
pagina 4 di 21 5. Espletata la CTU, con ordinanza a verbale del 17.5.2022, il Tribunale rimetteva le parti all'udienza cartolare del 28.6.2022 per la precisazione delle conclusioni ed in pari data depositava la sentenza n. 853/2022 con la quale accoglieva parzialmente la domanda attrice e revocava il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti al pagamento in favore della intervenuta della minor somma di € 201.754,87. Controparte_2
6. Avverso la sentenza hanno proposto appello l
[...]
, Controparte_1 Parte_1
, , e .
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
7. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_7
proponendo appello incidentale.
8. Il sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. Controparte_5
9. All'udienza del 11.6.2024, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del in quanto, Controparte_5
sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
APPELLO PRINCIPALE
11. La Corte ritiene di dover esaminare preliminarmente l'eccezione processuale di parte appellante in merito al difetto di legittimazione sostanziale e processuale di CP_2
(v. motivo n. 5 dell'appello principale e note conclusive), quale successore a titolo
[...]
particolare nel rapporto controverso. Secondo parte appellante, l'unico legittimo contraddittore sarebbe il quale titolare del rapporto e non il cessionario del _5
credito; in particolare, difetterebbe in capo a la prova della titolarità Controparte_2
del credito controverso, in quanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Avviso ex art. 58 TUB (G.U. n. 2 del 5.1.2019 pag. 24) versata in atti dall'intervenuta (1), non sarebbe sufficiente a provare la titolarità della pretesa creditoria. L'Avviso in G.U. sarebbe difatti privo di indicazioni sufficientemente precise per ricondurre il credito azionato fra quelli
(1) Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130"), corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il "Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali") e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.
pagina 5 di 21 ceduti “in blocco” alla , la quale si è limitata al solo deposito dell'Avviso ex CP_2
art. 58 TUB ai fini della prova dell'avvenuta cessione.
12. L'eccezione è infondata.
13. La intervenendo nel giudizio di primo grado ex art. 111 c.p.c., ha Controparte_2 specificato che a seguito dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti “in blocco” è divenuta titolare del credito vantato dal di un portafoglio di crediti Controparte_5 pecuniari classificati in “sofferenza”, di varia tipologia, dando notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione del relativo Avviso, ai sensi dell'art. 58 del TUB, nella Gazzetta
Ufficiale del 5.1.2019, Parte II n.
2.. Tra tali crediti vi sarebbe anche quello dedotto nel decreto ingiuntivo n. 3001/2018 emesso dal Tribunale di Modena ed oggetto del contenzioso.
Detto Avviso prevede difatti che l'elenco dei debitori ceduti “è (x) depositata presso il Notaio
, avente sede in Milano, con atto di deposito Repertorio 5238 e Raccolta Persona_1
2921 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/ace/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/ace/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”
14. Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi anche recentemente sulla questione della prova della cessione dei crediti “in blocco” alla luce degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari più recenti ai quali intende uniformarsi (v. C. App. Bologna sez. III, n.
173/2025). Chi agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione “in blocco”, secondo la speciale disciplina sia ex art. 58 TUB che nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, deve anche provare l'inclusione del credito stessa in questa operazione, in modo tale da fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto (v. Cass. n. 24798/2020; n. 5857/2022) a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 4116/2016; n.
24798/2020 cit.). Tale prova è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione ovvero dell'effettività della cessione, avuto riguardo all'interesse del debitore ceduto a compiere un efficace pagamento liberatorio.
pagina 6 di 21 15. Con la pubblicazione dell'Avviso in G.U., la cessione dei crediti diviene opponibile erga
omnes senza ulteriori formalità, sostituendo la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o l'annotazione nei registri. La disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive (2).
16. La Corte di Cassazione ha però recentemente chiarito (Cass. n. 28790/2024, n.
17944/2023, n. 3405/2024) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria “in blocco” di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, si deve operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui venga contestata l'esistenza stessa della cessione. Nel primo caso
- ai fini che qui interessano - l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'Avviso pubblicato in G.U. può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione e tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione. Qualora invece, tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. Cass. n. 17944/2023 cit.; idem Cass. n. 15884/2019; n. 10200/2021; n. 21821/2023).
17. Ancora recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, va escluso che la produzione dell'Avviso in G.U. valga ad assolvere all'onere probatorio (v. Cass. n. 13289/2024). Difatti “…la più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto (cfr. Cass. n. 17944 del 2023, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 5478 del 2024, pag. 10-15 della motivazione, Cass. n. 7866 del 2024, pag.
5. e ss. della motivazione e Cass. n. 10786 del
2024, pag. 38 della motivazione) che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
(2) Come ha precisato la Suprema Corte "la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n. 5385 del 2011, Cass. n. 18361 del 2004" (Cass. n. 22151/2019).
pagina 7 di 21 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé (come, invece, accaduto nella odierna fattispecie) - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. n. 14852/2024; idem n. 7866/2024).
18. In sintesi, non si può ritenere che la semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sia elemento sufficiente per ritenere che tutti i crediti del cedente siano stati trasferiti al cessionario, ove la riconducibilità del credito fra quelli ceduti non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni nell'Avviso; è quindi necessaria quantomeno la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero la cessionaria deve fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
19. Infine, sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione;
pertanto, la questione della titolarità sostanziale del credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato e grado del giudizio (v. Cass. n. 39528/2021; cfr. SS.UU. n. 2951/2016).
20. Ricostruito così il quadro giurisprudenziale e venendo alla fattispecie, la pubblicazione dell'Avviso in G.U. depositato dalla assolve al solo requisito della CP_2
"notificazione" della cessione al debitore ceduto, ma non anche alla prova del concreto trasferimento della titolarità del credito (v. Cass. n. 10786/2024).
21. Non può ritenersi che la titolarità sia comprovata dal fatto che l'Avviso indica i requisiti per identificare i singoli crediti ceduti (e quindi l'appartenenza di esso nel “blocco” ceduto); difatti, l'Avviso pubblicato nella G.U. n. 2 del 5.1.2019, si limita ad una sintetica descrizione pagina 8 di 21 dei rapporti assegnati alla cessionaria (“i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'LI n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
"Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'LI n. 139/1991 (i
"Crediti")”). I suddetti criteri di identificazione dei crediti per macro-categorie, non soddisfano i requisiti minimi richiesti per l'individuazione del credito ceduto, attesa la loro estrema genericità. L'Avviso non permette di individuare con certezza quali siano i crediti ceduti pendenti (addirittura riguarda un periodo compreso fra il 1960 ed il 2018), né di qualificare i relativi rapporti come “sofferenze”, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'LI. L'Avviso prevede che “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/ace/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”. La cessionaria ha omesso di allegare l'identificativo della posizione debitoria individuale, necessario per identificare il rapporto, né è stata prodotta alcuna comunicazione da parte della cedente/cessionaria indirizzata ai debitori da cui poter evincere detto identificativo.
22. Ciò chiarito, tuttavia, tale carenza probatoria può ritenersi colmata da una condotta processuale delle parti comportante il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della legittimazione della cessionaria, valutabile dal giudice ex art. 116
c.p.c., come peraltro chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 5478/2024).
23. In primo luogo, un valido criterio alternativo ad indicare che la cessione sia valida ed efficace, può essere costituito dal comportamento concludente della cedente. Nella fattispecie assumono rilevanza le conclusioni rese in primo grado dal il quale ha concluso _5
(v. precisazione conclusioni del 9.5.2022) chiedendo la condanna degli opponenti a corrispondere la somma portata in credito direttamente a quale Controparte_2
cessionaria, riconoscendo e confermando quindi la legittimazione di quest'ultima quale titolare del credito.
24. In secondo luogo, va valorizzato anche il comportamento processuale concludente della parte nei confronti della quale viene opposta la cessione, nel senso che la mancata immediata contestazione sul punto (v. note scritte degli opponenti del 12.5.2022 successive all'intervento di ) e, anzi, l'accettazione del contraddittorio, con conseguente assunzione di CP_8
difese nel merito, possono legittimamente qualificarsi come riconoscimento (tacito) della legittimazione, particolarmente rafforzato dalla circostanza che la parte debitrice “l'abbia
pagina 9 di 21 esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 5857/2022), ovvero abbia impostato una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità.
25. Ed è ciò che è avvenuto nel presente giudizio, in cui gli appellanti hanno eccepito la validità delle condizioni contrattuali sotto il profilo della nullità degli interessi usurari applicati ai rapporti bancari (ed altre contestazioni) da cui ha origine il credito inizialmente fatto valere da prima della cessione e successivamente dalla cessionaria _5
, nei cui confronti hanno indirizzato le contestazioni già eccepite nei CP_9
confronti della banca cedente, reiterandone il contenuto;
in tal modo è stato riconosciuto ab implicito l'esistenza del rapporto contestato e la validità della cessione medio tempore intervenuta nei confronti della , che in tale giudizio esercita legittimamente CP_2
i relativi diritti sostanziali e processuali del credito di cui è divenuta titolare con l'atto di cessione.
26. Va quindi confermata la legittimazione di nella propria titolarità attiva CP_2
del rapporto controverso.
27. Quanto alla violazione dell'art. 106 Tub per non essere la e la mandataria CP_2
iscritte nell'Albo, il conferimento dell'incarico di Controparte_3 recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB
e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (v.
Cass. n. 7243/2024).
28. La legittimazione sostanziale di quale cessionaria del credito Controparte_2
originario, va quindi confermata.
29. Ciò posto, passando all'esame alle altre censure, con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata in quanto il Tribunale, all'udienza del
28.6.2022, ha deciso la controversia senza concedere i termini per le comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c., depositando il giorno stesso la sentenza impugnata. Difatti, il
Giudice aveva fissato l'udienza cartolare del 28.6.2022 per la “precisazione delle conclusioni”
pagina 10 di 21 e nelle note scritte di udienza (depositate il 18.6.2022) gli opponenti (ora appellanti) avevano espressamente richiesto la concessione dei termini per gli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. Il
Tribunale, invece, aveva provveduto a pubblicare la sentenza il giorno stesso facendo riferimento ad una “discussione orale virtuale” mai avvenuta, impedendo ai difensori di svolgere con completezza il diritto di difesa, tenuto conto che la causa era stata già rimessa sul ruolo per lo svolgimento della CTU e sui cui esiti gli appellanti avrebbero potuto svolgere le proprie argomentazioni difensive.
30. Il motivo è fondato, nei limiti di quanto appresso specificato.
31. La violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (v. Cass. SS. UU. n. 36596/2021 nonché, da ultimo, Cass. n. 2067/2023). La mancata assegnazione alle parti, nonostante non vi abbiano rinunciato, del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, non comporta invece la nullità "ipso iure" della sentenza qualora tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione
(v. Cass. n. 34861/2022).
32. Applicando tali principi alla fattispecie, non può revocarsi in dubbio che la difesa di parte opponente non ha potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa con le conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c., in difetto di una espressa rinuncia ai termini. Ripercorrendo cronologicamente gli eventi processuali del giudizio di primo grado, il Tribunale, dopo aver fissato l'udienza del 25.11.2021 per la precisazione delle conclusioni, alla predetta udienza aveva rimesso le parti all'udienza del 21.12.2021 per “discussione e decisione” disponendo che “la stessa sia sostituita dal deposito in modalità telematica di brevi note scritte non oltre cinque giorni prima”. Depositate le note scritte, il Tribunale con propria ordinanza del
21.12.2021 rimetteva la causa in istruttoria, disponendo CTU econometrica. Espletata la CTU, all'udienza del 17.5.2022 il Tribunale fissava nuovamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, così disponendo: “rimette le parti all'udienza del 28 giugno 2022 per precisazione delle conclusioni, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito in
pagina 11 di 21 modalità telematica di brevi note scritte non oltre dieci giorni prima”.
33. Gli odierni appellanti, depositavano il 18.6.2022 le proprie note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione “con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
34. Il Tribunale, alla predetta udienza del 28.6.2022, verbalizzava: “Oggi 28 giugno 2022 innanzi al dott. Roberto Masoni i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.” Il giorno stesso, il Tribunale depositava la sentenza n. 853/2022, oggetto di impugnazione.
35. Non v'è dubbio che l'udienza del 28.6.2022 era fissata per la precisazione delle conclusioni e quindi ex art. 190 c.p.c. le parti aveva diritto ai termini per gli scritti conclusivi, in difetto di rinuncia ai termini ed essendo stato peraltro richiesto espressamente la loro concessione nelle note di trattazione scritta depositate il 18.6.2022 da parte degli odierni appellanti. A seguito della rimessione della causa in istruttoria per lo svolgimento della CTU, le parti avevano diritto alla assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Si tratta di un vulnus senz'altro idoneo a determinare la irrimediabile nullità della sentenza, a prescindere dalla stessa dimostrazione, da parte degli appellanti del pregiudizio effettivamente subito (v. Cass. n. 30180/2024). Pertanto, nel caso di specie, in accoglimento del primo motivo di gravame, deve dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per le ragioni suesposte.
36. Il Giudice di appello, tuttavia, constatata tale nullità, non può limitarsi ad una pronuncia di mero rito e dichiarativa della stessa, né può rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma – in ossequio al principio di cui all'art. 162, co. 1 c.p.c. ed al normale effetto devolutivo dell'appello – è chiamato a decidere la causa nel merito. Tale esame deve ovviamente avvenire nell'ambito delle doglianze delle parti comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado (v. Cass. n. 23132/2021): “la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica è affetta da nullità, senza che la parte debba indicare, al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fosse stato consentito;
tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti
pagina 12 di 21 delle doglianze prospettate” (Cass. n. 4125/2020).
37. Dovendo quindi procedere all'esame delle doglianze prospettate dagli appellanti, con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta il rigetto da parte del Tribunale del primo motivo di opposizione in merito al preteso superamento del Tasso Soglia Usura (TSU); secondo parte appellante, la sentenza sarebbe censurabile per illogica ed omessa motivazione in merito all'applicazione del TAEG posto che il CTU non avrebbe accertato che il tasso applicato nel mutuo chirografario e nei due conti erano determinati in misura superiore al
TSU.
38. In particolare, quanto al conto anticipi n. 13523, il documento depositato dalla banca
(doc. 2) riportante le condizioni economiche applicate (“documento di sintesi”) sarebbe privo di rilevanza probatoria in quanto non sottoscritto dagli appellanti, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB;
inoltre (dal primo trimestre 2013) la banca avrebbe applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi senza approvazione da parte della correntista (in violazione della CICR del 9.2.2000 e comunque detta applicazione sarebbe nulla dal 1.1.2014 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 120 TUB riformato dalla L.
n. 147/2013). Sarebbero state addebitate inoltre spese non concordate ed il TEG previsto nel contratto di apertura di credito del 24.2.2014 per la categoria “Anticipi, sconti e altri finanziamenti oltre 50.000” sarebbe superiore al TSU per il I° e per il II° trimestre 2014.
39. Analogamente per il conto corrente n. 13454, risulterebbe il superamento del TSU per il
II° trimestre 2014 (16,575%) essendo stato applicato un TEG del 16,795% (con conseguente gratuità dei rapporti dal 22.4.2014 ex art. 1815 co. 2 c.c.).
40. Quanto al contratto di mutuo chirografario del 27.5.2011, il TAEG non sarebbe stato correttamente indicato ed il piano di ammortamento sarebbe viziato da indeterminatezza, con conseguente differenza a favore della correntista per € 9.055,78. Pertanto, gli appellanti insistono per l'ammissione di una nuova CTU volta ad accertare le suddette criticità che non sarebbero state evidenziate dall'ausiliario del giudice.
41. Il motivo è infondato.
42. La banca, innanzitutto, ha fornito prova del proprio credito depositando la documentazione inerente ai rapporti intercorsi. Per quanto concerne il “documento di sintesi” del 21.7.2009 (doc. 2 fasc. monitorio), il richiamo ad un distinto documento effettuato dalle parti contraenti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, assegna alle predette previsioni per il tramite di relatio perfecta, il valore di clausole liberamente pagina 13 di 21 concordate, senza necessità di una specifica approvazione per iscritto. Difatti va ricordato il principio di diritto in virtù del quale in materia di contratti bancari, l'oggetto del contratto è determinabile ai sensi degli artt. 1346 e 1284 co. 3 c.c. anche quando nel documento contrattuale la parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per "relationem" (cfr. Cass. n.
6247/1998; n. 12276/2010; n. 20555/2020).
43. Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie, non può revocarsi in dubbio che vada esclusa la pretesa applicabilità dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, in quanto le condizioni economiche contenute nel “documento di sintesi” allegato al contratto, quale parte integrante del documento contrattuale stesso, risultano sottoscritte e quindi pattuite. Difatti, ai fini della validità del contratto è determinante che nel contratto siano chiaramente indicati tutti gli elementi necessari per consentire la conoscenza esatta delle relative condizioni. Il che nella specie è sicuramente avvenuto, in quanto nel “documento di sintesi” del contratto del
21.7.2009 e del contratto del 24.2.2014 è riportata, la dicitura “il presente documento di sintesi per espresso accordo tra le parti si considera parte integrante e sostanziale del modulo contrattuale a cui è unito quale frontespizio” inoltre nel contratto di apertura di credito sottoscritto dagli appellanti, al punto 1 delle condizioni economiche del contratto del
21.7.2009, è previsto che “si applicano le condizioni economiche riportate nell'apposita
Sezione Condizioni Economiche del Documento di sintesi e/o nel foglio/i allegato/i alla presente per formarne parte integrante e sostanziale” (identica dicitura è presente nel documento del 24.2.2014).
44. In calce ai predetti documenti contrattuali, infine, gli appellanti danno atto che “la lettera per la concessione di affidamento… della quale costituisce parte integrante e sostanziale, ed ai relativi documenti allegati” è stata firmata “dopo l'apposizione del sigillo di garanzia, che ne assicura l'inscindibilità e l'immodificabilità” e di averne ricevuta copia unitamente agli allegati (analogo contenuto è presente negli altri contratti e allegati). Non può revocarsi in dubbio che il “documento di sintesi” sia un unicum inscindibile con il contratto regolarmente sottoscritto dalle parti. Quindi, risulta che i rapporti sono regolati dai predetti documenti di sintesi che formano parte integrante dei contratti stessi, uniti anche materialmente agli stessi.
45. Quanto al superamento del TSU, il CTU ha effettuato le verifiche sui tassi previsti al momento della stipula dei contratti e delle successive modifiche convenzionali, comprendendo quindi anche le proposte di modifiche unilaterali, tenendo conto delle
Istruzioni della Banca d'LI (con esclusione della CMS per il periodo anteriore al pagina 14 di 21 31.12.2009 ed inserendo successivamente le commissioni sostitutive).
46. In merito al conto anticipi merci n. 13523 acceso il 16.8.2009, il CTU (v. all. n. 2 alla relazione) ha escluso il superamento del TSU per tutto il periodo (fino alla chiusura del
16.9.2015): “Dalle verifiche effettuate, anche tenuto conto degli oneri che l'utente sopporta in connessione all'erogazione del credito, è emerso che i tassi complessivi pattuiti sono sempre stati entro i limiti di soglia, sia utilizzando il tasso soglia della Categoria “residuale” 10 (già
Categoria 8) proprio delle operazioni di credito su pegno, sia utilizzando, alternativamente, quale soglia il tasso della Categoria 1 “Aperture di credito in conto corrente con garanzia”
(assistite da garanzie reali) (rif. Istruzioni Banca d'LI anno 2006 – 2009)” (v. pag. 10).
47. Non ha pregio la censura di parte appellante secondo la quale - a seguito del contratto del
24.2.2014 - vi sarebbe stata usura per il primo e secondo trimestre 2014 avendo a riferimento la soglia prevista per “anticipi, sconti e altri finanziamenti” oltre € 50.000 (10,863%). Invero il contratto (variazione affidamento – apertura di credito) rientra nella categoria “apertura di credito oltre 5.000” il cui TSU era di 16,575%, mentre la variazione del 2014 prevedeva un tasso nominale del 11,295% (anche considerando l'incremento del 2% per CDC “corrispettivo di disponibilità creditizia” non si supera il TSU).
48. Quanto al conto corrente n. 13454, l'appellante deduce il superamento del TSU per il periodo post 7.4.2014, ritenendo che il tasso del 14,795% previsto nella variazione contrattuale del 24.2.2014 con l'aumento del 2% per CDC, mentre il TSU era fissato in
16,575%. Invero la suddetta variazione prevede un tasso annuo “extra fido su affidamenti fino
a 5000 euro” del 15,500% (quindi del 17,500%), ma il TSU per le “aperture di credito su conto corrente fino a 5.000” è del 18,275%; il tasso annuo “extra fido su affidamenti oltre a
5000 euro” è del 14,500% (quindi del 16,500%), ma il TSU per le “aperture di credito su conto corrente oltre a 5.000” è del 16,575%. Ed invero il CTU ha concluso affermando che
“ai fini di un quadro complessivo, quanto emerso dall'analisi degli estratti conto: a partire dal IV trimestre 2010 la Banca ha operato delle rettifiche interessi in calce al dettaglio di calcolo delle competenze trimestrali (tranne che nel III trimestre 2013), in tal modo applicando in concreto un tasso di interesse complessivo nel trimestre inferiore ai limiti di soglia.” Va solo aggiunto che la CTU si è svolta nel pieno contraddittorio delle parti e non risulta affetta da alcuna nullità che ne determini la necessità di una sua rinnovazione, precisando che le allegazioni degli appellanti risultano generiche in punto di indicazione delle somme che dovrebbero essere rideterminate, affidandosi ad una generica lamentela sul preteso errore di calcolo del CTU.
pagina 15 di 21 49. Quanto, infine, al contratto di mutuo, la doglianza è generica e non soddisfa i requisiti minimi di specificità dell'art. 342 c.p.c. in quanto non offre rilievi critici rispetto alla sentenza ed in particolare a quanto accertato dal CTU che, oltre ad escludere l'usura, ha rilevato la corretta indicazione del tasso di interesse (fisso fino al 30.6.2011 e variabile successivamente), del tasso di mora e delle altre voci presenti nel piano di ammortamento.
50. Con il terzo motivo di gravame, parte appellante lamenta il difetto di motivazione in merito alla stima del valore delle forme di formaggio MI date in pegno alla banca.
Secondo parte appellante, la banca aveva provveduto a stimare periodicamente il valore delle forme di MI effettuando delle sottovalutazioni (come risulterebbe sul conto anticipi n.
13523 a partire dal II° trimestre 2014) con effetti negativi sull'affidamento, in violazione del principio di buona fede e correttezza, come evidenziato dalla perizia di parte. Pertanto, parte appellante chiede l'ammissione di un CTU volta ad accertare la congruità o meno della stima operata dalla banca.
51. Il motivo è infondato ancor prima che inammissibile.
52. La doglianza è generica per difetto di allegazione, non essendo sufficiente il mero richiamo alla perizia di parte. Va ricordato difatti che è onere dell'attore allegare gli elementi fattuali relativi alla pretesa e pertanto le omissioni probatorie, riferibili all'attuale parte appellante, comportano le conseguenze ex art. 2697 c.c.. Né le suddette carenze potrebbero essere colmate attraverso il rinvio alla consulenza di parte, in quanto l'onere probatorio non può ritenersi sufficientemente soddisfatto con il richiamo al suddetto elaborato peritale. La consulenza di parte in atti non assolve al predetto onere di allegazione e prova, ricordando che questa “…non ha alcun valore probatorio in quanto semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico e, pertanto, non giustifica affatto una C.T.U. su di essa” (Cass. n.
16552/2015). D'altra parte, la banca ha documentato la stima con la produzione dei Bollettini di stima dei periti della GEMA di volta in volta emessi (doc. 16-34 fasc. app.ta), che non risultano essere a suo tempo contestati dalla correntista (v. doc. 10-33 fasc. app.te).
53. Con il quarto motivo (erroneamente indicato come n. 5), parte appellante ritiene censurabile la sentenza laddove il Tribunale ha condannato gli opponenti al pagamento integrale delle spese di lite in favore dell'intervenuta Controparte_2
54. La censura è infondata in ragione della legittimazione attiva della ed in CP_2
base al principio della soccombenza.
55. Con il quinto motivo, parte appellante si duole del regime delle spese adottato dal pagina 16 di 21 Tribunale, il quale, ha compensato per un quarto le spese di lite a favore della banca pur avendo revocato il decreto ingiuntivo. Il giudice di prime cure avrebbe invece dovuto compensare le spese la cui quantificazione sarebbe comunque ingiusta in considerazione dell'attività svolta e della natura delle questioni affrontate.
56. Il motivo è infondato.
57. La Corte osserva che normalmente il sistema processuale impone che si faccia rigorosa applicazione del principio di causalità e non si condanni mai alla rifusione delle spese chi è stato costretto a innescare la lite in modo fondato anche solo in parte. Tuttavia quando vi sia una soccombenza reciproca per la presenza di domande contrapposte, la soluzione è differente: “nel caso invece […] di pluralità di domande contrapposte, il loro parziale accoglimento, con reciproca parziale soccombenza, non rende possibile il ricorso al principio di causalità per individuare la parte cui porre a carico le spese, in tutto (in caso di non compensazione) o in parte (in caso di compensazione solo parziale). Si osserva infatti condivisibilmente che, in tal caso, "poiché l'applicazione pura e semplice del principio di causalità, cioè la responsabilità della introduzione della domanda, implicherebbe che essa debba riferirsi per ognuna a chi l'ha proposta e che, dunque, dovrebbe farsi luogo a due contrapposte condanne, l'art. 92 c.p.c., comma 2, implica invece il potere del giudice di regolare le spese o facendo luogo alla compensazione totale o facendo luogo ad una compensazione parziale. In questo secondo caso, la condanna parziale alle spese può avere luogo a carico di quella parte la cui domanda, pur accolta, si presenta sostanzialmente di minor valore rispetto a quella accolta a favore dell'altra parte. Nell'ipotesi di pluralità di domande, le due causalità ricollegate all'introduzione delle due domande possono dal giudice in sostanza essere confrontate fra loro ed allo stesso giudice è concesso di individuare quella più importante in relazione al valore della domanda”. Pertanto in tali casi le spese legali possono essere addossate a una parte o all'altra valutando quale sia la parte maggiormente soccombente: “occorre aver riguardo al - e confrontare il - valore delle domande (nella parte in cui sono state) accolte (e non dunque il valore delle domande rispettivamente rigettate), tale per cui "maggiormente soccombente" deve ritenersi la parte la cui domanda accolta sia di minor valore" (Cass. n. 1269/2020).
58. Alla luce di tale principio, per effetto anche dell'accertamento del minor valore del credito, la Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi, per cui la compensazione parziale per un quarto fra le predette parti appare congrua e va confermata rispetto al valore delle rispettive domande delle parti.
pagina 17 di 21 APPELLO INCIDENTALE
59. Passando all'appello incidentale, secondo la sentenza sarebbe CP_2
censurabile per quanto concerne l'ammontare della condanna inflitta agli appellanti e l'omessa indicazione della misura e decorrenza degli interessi dovuti.
60. Quanto al primo motivo, l'appellante incidentale ritiene che a seguito del secondo conteggio predisposto dal CTU, il differenziale a favore degli appellanti principali è risultato di € 17.207,69, anziché € 69.111,54; pertanto, poiché il conto anticipi fatture non può avere un tasso a credito, il credito della doveva essere quantificato in € CP_2
253.658,52 [291.260,41 (somma ingiunta) - 20.394,00 (incasso) - 17.207,69 (differenziale a favore della correntista)= 253.658,52]. Secondo il CTU avrebbe dovuto CP_2
tenere in considerazione però anche l'ulteriore osservazione del proprio CTP secondo il quale il credito della banca, considerando anche il finanziamento, ammonterebbe a complessivi €
327.173,08 [101.776 (finanziamento)+ 193.720,70 (c/anticipi) + 31.676,38 (c/corrente)=
327.173,08]. Pertanto la decurtazione non andrebbe operata sulla somma di € 270.866,41
[291.260,41 (somma ingiunta) - 20.394,00 (incasso)] ma sulla somma di € 299.761,59 cioè il credito complessivo della banca al lordo degli storni già operati a titolo di IS, CIV, CDC
(320.155,59 - 20.394,00) risultando quindi un credito a favore della di € CP_2
230.650,05 (299.761,50 meno € 69.111,54 (ipotesi migliore per gli appellanti) oppure di €
282.553,90 (299.761,50 - 17.207,69). In sintesi, secondo l'appellante incidentale, la base di calcolo dovrebbe essere comprensiva del finanziamento e non in base alla somma ingiunta.
61. Il motivo è infondato.
62. La Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione delle risultanze peritali;
il CTU (v. pag. 16) ha puntualmente risposto alle osservazioni del CTP di CP_2 precisando che “Il credito azionato nel decreto ingiuntivo ammonta a complessivi euro
291.260,41 al netto degli storni operati a titolo di IS, CIV, CDC”, ma è la stessa CP_2
ad aver confermato la quantificazione del proprio credito in € 291.260,41 come da
[...]
decreto ingiuntivo ed ha precisato le conclusioni in primo grado calcolando il credito in €
270.866,41 (al netto degli incassi ricevuti di € 20.394,00), riconoscendo quindi che - con evidenza confessoria – che la somma da cui operare le detrazioni era quella indicata nel decreto ingiuntivo.
63. Quanto al secondo motivo di appello incidentale circa la mancata indicazione da parte del
Tribunale degli interessi dovuti sulla somma liquidata, il motivo è fondato.
pagina 18 di 21 64. ha concluso in primo grado (v. conclusioni del 17.6.2022) chiedendo CP_2 gli interessi con la decorrenza e nella misura indicati nel ricorso monitorio (“interessi dal
16.9.2015 ai tassi medi tempo per tempo pubblicati ai sensi della legge 108/1996 per operazioni del medesimo tipo, e comunque, nei limiti dei tassi contrattualmente convenuti”).
65. Sul punto gli opponenti non hanno dedotto alcunché prestando quindi acquiescenza alla richiesta della creditrice. Pertanto vanno riconosciuti a gli interessi sulla CP_2
somma liquidata dal Tribunale nella misura corrispondente ai tassi medi tempo per tempo pubblicati ai sensi della legge 108/1996 per operazioni del medesimo tipo, e comunque, nei limiti dei tassi contrattualmente convenuti.
66. LE SPESE DI GIUDIZO
67. Quanto ai rapporti fra gli appellanti ed il la statuizione sulle spese Controparte_5
del giudizio di primo grado va confermata, come liquidata in sentenza del Tribunale;
per il giudizio di appello, poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato
(v. Cass. n. 13491/2014).
68. Quanto ai rapporti fra gli appellanti e in considerazione dell'esito Controparte_2
del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, le spese di lite di entrambi i gradi vanno compensate tra le parti in misura di un quarto, con condanna dell'
[...]
, Controparte_1 Parte_1
, , e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido fra di loro, a rifondere a i restanti tre quarti delle spese Controparte_2 processuali che sono liquidate per l'intero per il primo grado in € 100,00 per anticipazioni ed
€ 17.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e per il presente grado, come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
pagina 19 di 21 deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la contumacia di Controparte_5
b) in parziale accoglimento dell'appello principale:
- dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Modena n. 853/2022 del
28.6.2022;
- revoca il decreto ingiuntivo telematico n. 3001/2028 del 25.9.2018 del Tribunale di
Modena;
- condanna l' Controparte_1
, ,
[...] Parte_1
, , al Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento in favore di della somma complessiva di € Controparte_2
201.754,87;
c) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna l'
[...]
di , Controparte_1 Controparte_1
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido fra di loro, al pagamento in favore di degli
[...] Controparte_2
interessi sulla somma di € 201.754,87 calcolati nella misura corrispondente ai tassi medi tempo per tempo pubblicati ai sensi della L. n. 108/1996 per operazioni del medesimo tipo, e comunque, nei limiti dei tassi contrattualmente convenuti;
d) compensa per un quarto le spese di lite del giudizio di primo grado fra l'
[...]
Controparte_1
, , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed il e condanna gli appellanti principali, in Parte_4 Controparte_5
solido fra di loro, al pagamento in favore del al pagamento del residuo, Controparte_5 liquidato in € 16.000,00 di cui € 100,00 per anticipazioni, oltre spese forfettarie 15%, IVA e
CPA come per legge, con diritto al recupero delle spese di CTU;
e) nulla per le spese del giudizio di appello nei confronti di Controparte_5
f) compensa per un quarto fra gli appellanti principali e l'appellante incidentale le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con condanna dell'
[...]
, Controparte_1 Parte_1
, , , in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
solido fra di loro, a rifondere a . i restanti tre quarti delle spese CP_2 CP_2
processuali che vengono liquidate per il giudizio di primo grado, per l'intero in € 17.000,00 per compensi, € 100,00 per anticipazioni e per il presente grado di appello, per l'intero in €
pagina 20 di 21 9.991,00 per compensi, il tutto oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 214 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), in proprio e nella qualità di legali rappresentanti
[...] C.F._4
della Controparte_1
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] P.IVA_1
Antonio Albanese (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._5
studio in Via Einaudi n. 7 a Matera, giusta procura in atti
APPELLANTI PRINCIPALI contro con socio unico (c.f. ) e per essa quale mandataria Controparte_2 P.IVA_2
(già (c.f. Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e P.IVA_3
difesa dagli Avv. Eugenio Forni (c.f. e Letizia Spallino (c.f. C.F._6
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Via A. C.F._7
Oriani n. 52 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA -APPELLANTE INCIDENTALE
c.f. ) Controparte_5 P.IVA_4
pagina 1 di 21 APPELLATO - CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 853/2022 del 28.6.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 11.6.2024:
Appellanti (AZ. DI SERAFINI Controparte_1
, , , CP_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2
): Parte_3 Parte_4
“- In via preliminare: disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata, poiché dalla sua esecuzione deriverebbe agli appellanti un gravissimo danno per l'entità della somma oggetto della condanna e per le difficili condizioni economiche in cui versano effettivamente gli appellanti, nonché per tutte le motivazioni ed i gravi motivi esposti in narrativa.
– Sempre in via preliminare: accogliere il primo motivo di appello ed accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per violazione degli arrtt. 190 c.p.c., 24 e 111 Cost., con ogni conseguente statuizione di legge;
- Nel merito:
a) accogliere i motivi di appello tutti formulati in atti ed in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere tutti i motivi di opposizione al D.I. all'epoca formulati nel giudizio di prime cure, che qui si abbiano per integralmente trascritti e riprodotti, con ogni conseguente statuizione di legge.
b) In accoglimento del sesto motivo d'appello, altresì nella denegata ipotesi di mancato accoglimento degli altri motivi di appello, pure invocati, per le motivazioni meglio esposte in atti, accertare e dichiarare la illegittimità delle liquidate spese e competenze legali in favore della parte vincitrice, da parte del giudice di prime cure, per espressa violazione delle norme invocate, che devono essere integralmente poste a carico di parte appellata, anche previa rideterminazione e riqualificazione delle stesse, con ogni conseguente statuizione in merito;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Albanese, antistatario”.
Appellata : Controparte_2
“- IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- NEL MERITO: rigettare l'appello in quanto infondati in fatto e in diritto tutti i motivi di gravame;
- IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE : in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle motivazioni di cui al paragrafo C della presente comparsa: condannare gli appellanti in solido tra loro al pagamento in favore di della somma di Controparte_2 euro 282.553,90, o della diversa somma ritenuta dovuta, oltre agli interessi dal 16.9.2015 al saldo, al tasso più basso tra il tasso medio tempo per tempo pubblicato ai sensi della legge
108/96 e il tasso contrattualmente convenuto per ogni rapporto.
pagina 2 di 21 - Con vittoria delle spese e dei compensi legali di giudizio di primo grado (nella misura liquidata dal Tribunale di Modena) e di secondo grado, Iva e Cap come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui anche banca) otteneva dal Tribunale di Modena il Controparte_5
decreto ingiuntivo n. 3001/2018 del 25.9.2018 con il quale veniva ingiunto all
[...]
Controparte_1
(da qui anche correntista) ed ai sig. ,
[...] Controparte_1 Parte_1
, , ,
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2
quali soci illimitatamente responsabili, il pagamento in solido tra loro della somma di €
291.260,41, oltre interessi dal 16.9.2015 ai tassi medi ex L. n. 108/1996, quali somme dovute per saldo debitore relativo ai conti bancari (n. 13523 e 13454) ed al contratto di mutuo chirografario del 27.5.2011, intestati alla predetta società.
2. Avverso il provvedimento monitorio, gli intimati proponevano tempestiva opposizione, esponendo:
- quanto al conto anticipi n. 13523:
• il contratto depositato in sede monitoria conteneva il “documento di sintesi” delle condizioni economiche non sottoscritto dagli opponenti;
• a partire dal I° trimestre 2013 la banca aveva applicato la illegittima capitalizzazione trimestrale delle competenze debitorie in violazione dell'art. 120
TUB;
• dalla perizia di parte era emerso il superamento del Tasso Soglia Usura (TSU) prevista per la categoria “Anticipi, sconti e altri finanziamenti” per importi superiori ad € 50.000,00 a seguito della variazione contrattuale del 7.4.2014;
• la banca aveva provveduto periodicamente ad effettuare stime di valore sulle forme di date in pegno palesemente sottovalutate;
Parte_5
- quanto al conto ordinario n. 13454:
• il contratto depositato in sede monitoria conteneva il “documento di sintesi” delle condizioni economiche non sottoscritto dagli opponenti;
• la banca aveva applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
• erano state addebitate CMS non pattuite;
• per il periodo successivo al 22.4.2014 era stato superato il TSU previsto per la categoria “Aperture di Credito in c/c”;
- quanto al mutuo chirografario agrario del 27.5.2011,
pagina 3 di 21 • il TAEG era erroneamente indicato;
• il piano di ammortamento era indeterminato circa il regime di capitalizzazione adottato;
• sussisteva il vizio consenso sul criterio di calcolo degli interessi e l'effetto sorpresa ex art. 1195 cc., con differenza a favore del cliente di € 9.055,78.
Gli opponenti concludevano chiedendo la revoca del provvedimento monitorio ed in via riconvenzionale il risarcimento del danno subito.
2. Il i costituiva in giudizio, esponendo: Controparte_5
- i “documenti di sintesi” erano parte integrante dei contratti il cui ricevimento da parte della correntista era attestato espressamente dalla dicitura ivi contenuta e sottoscritta dalle parti;
- le variazioni delle condizioni economiche erano sempre state comunicate ed accettate dagli opponenti;
- la periodicità degli interessi era stata applicata con reciprocità sia per le poste a debito che a credito;
- il divieto di capitalizzazione degli interessi era divenuto definitivo solo con il D.L. n.
18/2016 (che aveva riformulato l'art. 120 TUB) quando però i rapporti contrattuali erano già chiusi;
- quanto al conto anticipi merci n. 13523, questo rientrava nella categoria “aperture di credito in conto corrente garantito” e non degli “anticipi e sconti” come previsto dalle
Istruzioni della Banca d'LI e non vi era stato quindi superamento del TSU;
- quanto al conto corrente n. 13454, il tasso non era usurario, avendo erroneamente gli opponenti cumulato le CMS al tasso di interesse;
- le stime periodiche delle forme di MI erano corrette ed erano state accettate dalla cliente;
- l'eccezione relativa al mutuo era generica e comunque il piano di ammortamento era chiaramente definito in tutte le sue voci.
La banca concludeva per il rigetto dell'opposizione.
3. La quale cessionaria “in blocco” dei crediti in sofferenza di Controparte_6
e per essa la mandataria interveniva in Controparte_5 Controparte_3
giudizio con atto del 10.1.2022, facendo proprie le difese del Controparte_5
4. Precisate le conclusioni, il Tribunale, con ordinanza del 21.12.2021 rimetteva la causa in istruttoria, disponendo CTU econometrica.
pagina 4 di 21 5. Espletata la CTU, con ordinanza a verbale del 17.5.2022, il Tribunale rimetteva le parti all'udienza cartolare del 28.6.2022 per la precisazione delle conclusioni ed in pari data depositava la sentenza n. 853/2022 con la quale accoglieva parzialmente la domanda attrice e revocava il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti al pagamento in favore della intervenuta della minor somma di € 201.754,87. Controparte_2
6. Avverso la sentenza hanno proposto appello l
[...]
, Controparte_1 Parte_1
, , e .
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
7. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_7
proponendo appello incidentale.
8. Il sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. Controparte_5
9. All'udienza del 11.6.2024, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del in quanto, Controparte_5
sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
APPELLO PRINCIPALE
11. La Corte ritiene di dover esaminare preliminarmente l'eccezione processuale di parte appellante in merito al difetto di legittimazione sostanziale e processuale di CP_2
(v. motivo n. 5 dell'appello principale e note conclusive), quale successore a titolo
[...]
particolare nel rapporto controverso. Secondo parte appellante, l'unico legittimo contraddittore sarebbe il quale titolare del rapporto e non il cessionario del _5
credito; in particolare, difetterebbe in capo a la prova della titolarità Controparte_2
del credito controverso, in quanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Avviso ex art. 58 TUB (G.U. n. 2 del 5.1.2019 pag. 24) versata in atti dall'intervenuta (1), non sarebbe sufficiente a provare la titolarità della pretesa creditoria. L'Avviso in G.U. sarebbe difatti privo di indicazioni sufficientemente precise per ricondurre il credito azionato fra quelli
(1) Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130"), corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il "Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali") e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.
pagina 5 di 21 ceduti “in blocco” alla , la quale si è limitata al solo deposito dell'Avviso ex CP_2
art. 58 TUB ai fini della prova dell'avvenuta cessione.
12. L'eccezione è infondata.
13. La intervenendo nel giudizio di primo grado ex art. 111 c.p.c., ha Controparte_2 specificato che a seguito dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti “in blocco” è divenuta titolare del credito vantato dal di un portafoglio di crediti Controparte_5 pecuniari classificati in “sofferenza”, di varia tipologia, dando notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione del relativo Avviso, ai sensi dell'art. 58 del TUB, nella Gazzetta
Ufficiale del 5.1.2019, Parte II n.
2.. Tra tali crediti vi sarebbe anche quello dedotto nel decreto ingiuntivo n. 3001/2018 emesso dal Tribunale di Modena ed oggetto del contenzioso.
Detto Avviso prevede difatti che l'elenco dei debitori ceduti “è (x) depositata presso il Notaio
, avente sede in Milano, con atto di deposito Repertorio 5238 e Raccolta Persona_1
2921 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/ace/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/ace/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”
14. Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi anche recentemente sulla questione della prova della cessione dei crediti “in blocco” alla luce degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari più recenti ai quali intende uniformarsi (v. C. App. Bologna sez. III, n.
173/2025). Chi agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione “in blocco”, secondo la speciale disciplina sia ex art. 58 TUB che nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, deve anche provare l'inclusione del credito stessa in questa operazione, in modo tale da fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto (v. Cass. n. 24798/2020; n. 5857/2022) a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 4116/2016; n.
24798/2020 cit.). Tale prova è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione ovvero dell'effettività della cessione, avuto riguardo all'interesse del debitore ceduto a compiere un efficace pagamento liberatorio.
pagina 6 di 21 15. Con la pubblicazione dell'Avviso in G.U., la cessione dei crediti diviene opponibile erga
omnes senza ulteriori formalità, sostituendo la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o l'annotazione nei registri. La disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive (2).
16. La Corte di Cassazione ha però recentemente chiarito (Cass. n. 28790/2024, n.
17944/2023, n. 3405/2024) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria “in blocco” di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, si deve operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui venga contestata l'esistenza stessa della cessione. Nel primo caso
- ai fini che qui interessano - l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'Avviso pubblicato in G.U. può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione e tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione. Qualora invece, tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. Cass. n. 17944/2023 cit.; idem Cass. n. 15884/2019; n. 10200/2021; n. 21821/2023).
17. Ancora recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, va escluso che la produzione dell'Avviso in G.U. valga ad assolvere all'onere probatorio (v. Cass. n. 13289/2024). Difatti “…la più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto (cfr. Cass. n. 17944 del 2023, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 5478 del 2024, pag. 10-15 della motivazione, Cass. n. 7866 del 2024, pag.
5. e ss. della motivazione e Cass. n. 10786 del
2024, pag. 38 della motivazione) che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
(2) Come ha precisato la Suprema Corte "la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n. 5385 del 2011, Cass. n. 18361 del 2004" (Cass. n. 22151/2019).
pagina 7 di 21 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé (come, invece, accaduto nella odierna fattispecie) - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. n. 14852/2024; idem n. 7866/2024).
18. In sintesi, non si può ritenere che la semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sia elemento sufficiente per ritenere che tutti i crediti del cedente siano stati trasferiti al cessionario, ove la riconducibilità del credito fra quelli ceduti non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni nell'Avviso; è quindi necessaria quantomeno la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero la cessionaria deve fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
19. Infine, sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione;
pertanto, la questione della titolarità sostanziale del credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato e grado del giudizio (v. Cass. n. 39528/2021; cfr. SS.UU. n. 2951/2016).
20. Ricostruito così il quadro giurisprudenziale e venendo alla fattispecie, la pubblicazione dell'Avviso in G.U. depositato dalla assolve al solo requisito della CP_2
"notificazione" della cessione al debitore ceduto, ma non anche alla prova del concreto trasferimento della titolarità del credito (v. Cass. n. 10786/2024).
21. Non può ritenersi che la titolarità sia comprovata dal fatto che l'Avviso indica i requisiti per identificare i singoli crediti ceduti (e quindi l'appartenenza di esso nel “blocco” ceduto); difatti, l'Avviso pubblicato nella G.U. n. 2 del 5.1.2019, si limita ad una sintetica descrizione pagina 8 di 21 dei rapporti assegnati alla cessionaria (“i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'LI n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
"Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'LI n. 139/1991 (i
"Crediti")”). I suddetti criteri di identificazione dei crediti per macro-categorie, non soddisfano i requisiti minimi richiesti per l'individuazione del credito ceduto, attesa la loro estrema genericità. L'Avviso non permette di individuare con certezza quali siano i crediti ceduti pendenti (addirittura riguarda un periodo compreso fra il 1960 ed il 2018), né di qualificare i relativi rapporti come “sofferenze”, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'LI. L'Avviso prevede che “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/ace/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”. La cessionaria ha omesso di allegare l'identificativo della posizione debitoria individuale, necessario per identificare il rapporto, né è stata prodotta alcuna comunicazione da parte della cedente/cessionaria indirizzata ai debitori da cui poter evincere detto identificativo.
22. Ciò chiarito, tuttavia, tale carenza probatoria può ritenersi colmata da una condotta processuale delle parti comportante il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della legittimazione della cessionaria, valutabile dal giudice ex art. 116
c.p.c., come peraltro chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 5478/2024).
23. In primo luogo, un valido criterio alternativo ad indicare che la cessione sia valida ed efficace, può essere costituito dal comportamento concludente della cedente. Nella fattispecie assumono rilevanza le conclusioni rese in primo grado dal il quale ha concluso _5
(v. precisazione conclusioni del 9.5.2022) chiedendo la condanna degli opponenti a corrispondere la somma portata in credito direttamente a quale Controparte_2
cessionaria, riconoscendo e confermando quindi la legittimazione di quest'ultima quale titolare del credito.
24. In secondo luogo, va valorizzato anche il comportamento processuale concludente della parte nei confronti della quale viene opposta la cessione, nel senso che la mancata immediata contestazione sul punto (v. note scritte degli opponenti del 12.5.2022 successive all'intervento di ) e, anzi, l'accettazione del contraddittorio, con conseguente assunzione di CP_8
difese nel merito, possono legittimamente qualificarsi come riconoscimento (tacito) della legittimazione, particolarmente rafforzato dalla circostanza che la parte debitrice “l'abbia
pagina 9 di 21 esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 5857/2022), ovvero abbia impostato una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità.
25. Ed è ciò che è avvenuto nel presente giudizio, in cui gli appellanti hanno eccepito la validità delle condizioni contrattuali sotto il profilo della nullità degli interessi usurari applicati ai rapporti bancari (ed altre contestazioni) da cui ha origine il credito inizialmente fatto valere da prima della cessione e successivamente dalla cessionaria _5
, nei cui confronti hanno indirizzato le contestazioni già eccepite nei CP_9
confronti della banca cedente, reiterandone il contenuto;
in tal modo è stato riconosciuto ab implicito l'esistenza del rapporto contestato e la validità della cessione medio tempore intervenuta nei confronti della , che in tale giudizio esercita legittimamente CP_2
i relativi diritti sostanziali e processuali del credito di cui è divenuta titolare con l'atto di cessione.
26. Va quindi confermata la legittimazione di nella propria titolarità attiva CP_2
del rapporto controverso.
27. Quanto alla violazione dell'art. 106 Tub per non essere la e la mandataria CP_2
iscritte nell'Albo, il conferimento dell'incarico di Controparte_3 recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB
e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (v.
Cass. n. 7243/2024).
28. La legittimazione sostanziale di quale cessionaria del credito Controparte_2
originario, va quindi confermata.
29. Ciò posto, passando all'esame alle altre censure, con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata in quanto il Tribunale, all'udienza del
28.6.2022, ha deciso la controversia senza concedere i termini per le comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c., depositando il giorno stesso la sentenza impugnata. Difatti, il
Giudice aveva fissato l'udienza cartolare del 28.6.2022 per la “precisazione delle conclusioni”
pagina 10 di 21 e nelle note scritte di udienza (depositate il 18.6.2022) gli opponenti (ora appellanti) avevano espressamente richiesto la concessione dei termini per gli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. Il
Tribunale, invece, aveva provveduto a pubblicare la sentenza il giorno stesso facendo riferimento ad una “discussione orale virtuale” mai avvenuta, impedendo ai difensori di svolgere con completezza il diritto di difesa, tenuto conto che la causa era stata già rimessa sul ruolo per lo svolgimento della CTU e sui cui esiti gli appellanti avrebbero potuto svolgere le proprie argomentazioni difensive.
30. Il motivo è fondato, nei limiti di quanto appresso specificato.
31. La violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (v. Cass. SS. UU. n. 36596/2021 nonché, da ultimo, Cass. n. 2067/2023). La mancata assegnazione alle parti, nonostante non vi abbiano rinunciato, del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, non comporta invece la nullità "ipso iure" della sentenza qualora tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione
(v. Cass. n. 34861/2022).
32. Applicando tali principi alla fattispecie, non può revocarsi in dubbio che la difesa di parte opponente non ha potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa con le conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c., in difetto di una espressa rinuncia ai termini. Ripercorrendo cronologicamente gli eventi processuali del giudizio di primo grado, il Tribunale, dopo aver fissato l'udienza del 25.11.2021 per la precisazione delle conclusioni, alla predetta udienza aveva rimesso le parti all'udienza del 21.12.2021 per “discussione e decisione” disponendo che “la stessa sia sostituita dal deposito in modalità telematica di brevi note scritte non oltre cinque giorni prima”. Depositate le note scritte, il Tribunale con propria ordinanza del
21.12.2021 rimetteva la causa in istruttoria, disponendo CTU econometrica. Espletata la CTU, all'udienza del 17.5.2022 il Tribunale fissava nuovamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, così disponendo: “rimette le parti all'udienza del 28 giugno 2022 per precisazione delle conclusioni, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito in
pagina 11 di 21 modalità telematica di brevi note scritte non oltre dieci giorni prima”.
33. Gli odierni appellanti, depositavano il 18.6.2022 le proprie note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione “con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
34. Il Tribunale, alla predetta udienza del 28.6.2022, verbalizzava: “Oggi 28 giugno 2022 innanzi al dott. Roberto Masoni i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.” Il giorno stesso, il Tribunale depositava la sentenza n. 853/2022, oggetto di impugnazione.
35. Non v'è dubbio che l'udienza del 28.6.2022 era fissata per la precisazione delle conclusioni e quindi ex art. 190 c.p.c. le parti aveva diritto ai termini per gli scritti conclusivi, in difetto di rinuncia ai termini ed essendo stato peraltro richiesto espressamente la loro concessione nelle note di trattazione scritta depositate il 18.6.2022 da parte degli odierni appellanti. A seguito della rimessione della causa in istruttoria per lo svolgimento della CTU, le parti avevano diritto alla assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Si tratta di un vulnus senz'altro idoneo a determinare la irrimediabile nullità della sentenza, a prescindere dalla stessa dimostrazione, da parte degli appellanti del pregiudizio effettivamente subito (v. Cass. n. 30180/2024). Pertanto, nel caso di specie, in accoglimento del primo motivo di gravame, deve dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per le ragioni suesposte.
36. Il Giudice di appello, tuttavia, constatata tale nullità, non può limitarsi ad una pronuncia di mero rito e dichiarativa della stessa, né può rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma – in ossequio al principio di cui all'art. 162, co. 1 c.p.c. ed al normale effetto devolutivo dell'appello – è chiamato a decidere la causa nel merito. Tale esame deve ovviamente avvenire nell'ambito delle doglianze delle parti comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado (v. Cass. n. 23132/2021): “la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica è affetta da nullità, senza che la parte debba indicare, al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fosse stato consentito;
tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti
pagina 12 di 21 delle doglianze prospettate” (Cass. n. 4125/2020).
37. Dovendo quindi procedere all'esame delle doglianze prospettate dagli appellanti, con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta il rigetto da parte del Tribunale del primo motivo di opposizione in merito al preteso superamento del Tasso Soglia Usura (TSU); secondo parte appellante, la sentenza sarebbe censurabile per illogica ed omessa motivazione in merito all'applicazione del TAEG posto che il CTU non avrebbe accertato che il tasso applicato nel mutuo chirografario e nei due conti erano determinati in misura superiore al
TSU.
38. In particolare, quanto al conto anticipi n. 13523, il documento depositato dalla banca
(doc. 2) riportante le condizioni economiche applicate (“documento di sintesi”) sarebbe privo di rilevanza probatoria in quanto non sottoscritto dagli appellanti, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB;
inoltre (dal primo trimestre 2013) la banca avrebbe applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi senza approvazione da parte della correntista (in violazione della CICR del 9.2.2000 e comunque detta applicazione sarebbe nulla dal 1.1.2014 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 120 TUB riformato dalla L.
n. 147/2013). Sarebbero state addebitate inoltre spese non concordate ed il TEG previsto nel contratto di apertura di credito del 24.2.2014 per la categoria “Anticipi, sconti e altri finanziamenti oltre 50.000” sarebbe superiore al TSU per il I° e per il II° trimestre 2014.
39. Analogamente per il conto corrente n. 13454, risulterebbe il superamento del TSU per il
II° trimestre 2014 (16,575%) essendo stato applicato un TEG del 16,795% (con conseguente gratuità dei rapporti dal 22.4.2014 ex art. 1815 co. 2 c.c.).
40. Quanto al contratto di mutuo chirografario del 27.5.2011, il TAEG non sarebbe stato correttamente indicato ed il piano di ammortamento sarebbe viziato da indeterminatezza, con conseguente differenza a favore della correntista per € 9.055,78. Pertanto, gli appellanti insistono per l'ammissione di una nuova CTU volta ad accertare le suddette criticità che non sarebbero state evidenziate dall'ausiliario del giudice.
41. Il motivo è infondato.
42. La banca, innanzitutto, ha fornito prova del proprio credito depositando la documentazione inerente ai rapporti intercorsi. Per quanto concerne il “documento di sintesi” del 21.7.2009 (doc. 2 fasc. monitorio), il richiamo ad un distinto documento effettuato dalle parti contraenti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, assegna alle predette previsioni per il tramite di relatio perfecta, il valore di clausole liberamente pagina 13 di 21 concordate, senza necessità di una specifica approvazione per iscritto. Difatti va ricordato il principio di diritto in virtù del quale in materia di contratti bancari, l'oggetto del contratto è determinabile ai sensi degli artt. 1346 e 1284 co. 3 c.c. anche quando nel documento contrattuale la parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per "relationem" (cfr. Cass. n.
6247/1998; n. 12276/2010; n. 20555/2020).
43. Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie, non può revocarsi in dubbio che vada esclusa la pretesa applicabilità dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, in quanto le condizioni economiche contenute nel “documento di sintesi” allegato al contratto, quale parte integrante del documento contrattuale stesso, risultano sottoscritte e quindi pattuite. Difatti, ai fini della validità del contratto è determinante che nel contratto siano chiaramente indicati tutti gli elementi necessari per consentire la conoscenza esatta delle relative condizioni. Il che nella specie è sicuramente avvenuto, in quanto nel “documento di sintesi” del contratto del
21.7.2009 e del contratto del 24.2.2014 è riportata, la dicitura “il presente documento di sintesi per espresso accordo tra le parti si considera parte integrante e sostanziale del modulo contrattuale a cui è unito quale frontespizio” inoltre nel contratto di apertura di credito sottoscritto dagli appellanti, al punto 1 delle condizioni economiche del contratto del
21.7.2009, è previsto che “si applicano le condizioni economiche riportate nell'apposita
Sezione Condizioni Economiche del Documento di sintesi e/o nel foglio/i allegato/i alla presente per formarne parte integrante e sostanziale” (identica dicitura è presente nel documento del 24.2.2014).
44. In calce ai predetti documenti contrattuali, infine, gli appellanti danno atto che “la lettera per la concessione di affidamento… della quale costituisce parte integrante e sostanziale, ed ai relativi documenti allegati” è stata firmata “dopo l'apposizione del sigillo di garanzia, che ne assicura l'inscindibilità e l'immodificabilità” e di averne ricevuta copia unitamente agli allegati (analogo contenuto è presente negli altri contratti e allegati). Non può revocarsi in dubbio che il “documento di sintesi” sia un unicum inscindibile con il contratto regolarmente sottoscritto dalle parti. Quindi, risulta che i rapporti sono regolati dai predetti documenti di sintesi che formano parte integrante dei contratti stessi, uniti anche materialmente agli stessi.
45. Quanto al superamento del TSU, il CTU ha effettuato le verifiche sui tassi previsti al momento della stipula dei contratti e delle successive modifiche convenzionali, comprendendo quindi anche le proposte di modifiche unilaterali, tenendo conto delle
Istruzioni della Banca d'LI (con esclusione della CMS per il periodo anteriore al pagina 14 di 21 31.12.2009 ed inserendo successivamente le commissioni sostitutive).
46. In merito al conto anticipi merci n. 13523 acceso il 16.8.2009, il CTU (v. all. n. 2 alla relazione) ha escluso il superamento del TSU per tutto il periodo (fino alla chiusura del
16.9.2015): “Dalle verifiche effettuate, anche tenuto conto degli oneri che l'utente sopporta in connessione all'erogazione del credito, è emerso che i tassi complessivi pattuiti sono sempre stati entro i limiti di soglia, sia utilizzando il tasso soglia della Categoria “residuale” 10 (già
Categoria 8) proprio delle operazioni di credito su pegno, sia utilizzando, alternativamente, quale soglia il tasso della Categoria 1 “Aperture di credito in conto corrente con garanzia”
(assistite da garanzie reali) (rif. Istruzioni Banca d'LI anno 2006 – 2009)” (v. pag. 10).
47. Non ha pregio la censura di parte appellante secondo la quale - a seguito del contratto del
24.2.2014 - vi sarebbe stata usura per il primo e secondo trimestre 2014 avendo a riferimento la soglia prevista per “anticipi, sconti e altri finanziamenti” oltre € 50.000 (10,863%). Invero il contratto (variazione affidamento – apertura di credito) rientra nella categoria “apertura di credito oltre 5.000” il cui TSU era di 16,575%, mentre la variazione del 2014 prevedeva un tasso nominale del 11,295% (anche considerando l'incremento del 2% per CDC “corrispettivo di disponibilità creditizia” non si supera il TSU).
48. Quanto al conto corrente n. 13454, l'appellante deduce il superamento del TSU per il periodo post 7.4.2014, ritenendo che il tasso del 14,795% previsto nella variazione contrattuale del 24.2.2014 con l'aumento del 2% per CDC, mentre il TSU era fissato in
16,575%. Invero la suddetta variazione prevede un tasso annuo “extra fido su affidamenti fino
a 5000 euro” del 15,500% (quindi del 17,500%), ma il TSU per le “aperture di credito su conto corrente fino a 5.000” è del 18,275%; il tasso annuo “extra fido su affidamenti oltre a
5000 euro” è del 14,500% (quindi del 16,500%), ma il TSU per le “aperture di credito su conto corrente oltre a 5.000” è del 16,575%. Ed invero il CTU ha concluso affermando che
“ai fini di un quadro complessivo, quanto emerso dall'analisi degli estratti conto: a partire dal IV trimestre 2010 la Banca ha operato delle rettifiche interessi in calce al dettaglio di calcolo delle competenze trimestrali (tranne che nel III trimestre 2013), in tal modo applicando in concreto un tasso di interesse complessivo nel trimestre inferiore ai limiti di soglia.” Va solo aggiunto che la CTU si è svolta nel pieno contraddittorio delle parti e non risulta affetta da alcuna nullità che ne determini la necessità di una sua rinnovazione, precisando che le allegazioni degli appellanti risultano generiche in punto di indicazione delle somme che dovrebbero essere rideterminate, affidandosi ad una generica lamentela sul preteso errore di calcolo del CTU.
pagina 15 di 21 49. Quanto, infine, al contratto di mutuo, la doglianza è generica e non soddisfa i requisiti minimi di specificità dell'art. 342 c.p.c. in quanto non offre rilievi critici rispetto alla sentenza ed in particolare a quanto accertato dal CTU che, oltre ad escludere l'usura, ha rilevato la corretta indicazione del tasso di interesse (fisso fino al 30.6.2011 e variabile successivamente), del tasso di mora e delle altre voci presenti nel piano di ammortamento.
50. Con il terzo motivo di gravame, parte appellante lamenta il difetto di motivazione in merito alla stima del valore delle forme di formaggio MI date in pegno alla banca.
Secondo parte appellante, la banca aveva provveduto a stimare periodicamente il valore delle forme di MI effettuando delle sottovalutazioni (come risulterebbe sul conto anticipi n.
13523 a partire dal II° trimestre 2014) con effetti negativi sull'affidamento, in violazione del principio di buona fede e correttezza, come evidenziato dalla perizia di parte. Pertanto, parte appellante chiede l'ammissione di un CTU volta ad accertare la congruità o meno della stima operata dalla banca.
51. Il motivo è infondato ancor prima che inammissibile.
52. La doglianza è generica per difetto di allegazione, non essendo sufficiente il mero richiamo alla perizia di parte. Va ricordato difatti che è onere dell'attore allegare gli elementi fattuali relativi alla pretesa e pertanto le omissioni probatorie, riferibili all'attuale parte appellante, comportano le conseguenze ex art. 2697 c.c.. Né le suddette carenze potrebbero essere colmate attraverso il rinvio alla consulenza di parte, in quanto l'onere probatorio non può ritenersi sufficientemente soddisfatto con il richiamo al suddetto elaborato peritale. La consulenza di parte in atti non assolve al predetto onere di allegazione e prova, ricordando che questa “…non ha alcun valore probatorio in quanto semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico e, pertanto, non giustifica affatto una C.T.U. su di essa” (Cass. n.
16552/2015). D'altra parte, la banca ha documentato la stima con la produzione dei Bollettini di stima dei periti della GEMA di volta in volta emessi (doc. 16-34 fasc. app.ta), che non risultano essere a suo tempo contestati dalla correntista (v. doc. 10-33 fasc. app.te).
53. Con il quarto motivo (erroneamente indicato come n. 5), parte appellante ritiene censurabile la sentenza laddove il Tribunale ha condannato gli opponenti al pagamento integrale delle spese di lite in favore dell'intervenuta Controparte_2
54. La censura è infondata in ragione della legittimazione attiva della ed in CP_2
base al principio della soccombenza.
55. Con il quinto motivo, parte appellante si duole del regime delle spese adottato dal pagina 16 di 21 Tribunale, il quale, ha compensato per un quarto le spese di lite a favore della banca pur avendo revocato il decreto ingiuntivo. Il giudice di prime cure avrebbe invece dovuto compensare le spese la cui quantificazione sarebbe comunque ingiusta in considerazione dell'attività svolta e della natura delle questioni affrontate.
56. Il motivo è infondato.
57. La Corte osserva che normalmente il sistema processuale impone che si faccia rigorosa applicazione del principio di causalità e non si condanni mai alla rifusione delle spese chi è stato costretto a innescare la lite in modo fondato anche solo in parte. Tuttavia quando vi sia una soccombenza reciproca per la presenza di domande contrapposte, la soluzione è differente: “nel caso invece […] di pluralità di domande contrapposte, il loro parziale accoglimento, con reciproca parziale soccombenza, non rende possibile il ricorso al principio di causalità per individuare la parte cui porre a carico le spese, in tutto (in caso di non compensazione) o in parte (in caso di compensazione solo parziale). Si osserva infatti condivisibilmente che, in tal caso, "poiché l'applicazione pura e semplice del principio di causalità, cioè la responsabilità della introduzione della domanda, implicherebbe che essa debba riferirsi per ognuna a chi l'ha proposta e che, dunque, dovrebbe farsi luogo a due contrapposte condanne, l'art. 92 c.p.c., comma 2, implica invece il potere del giudice di regolare le spese o facendo luogo alla compensazione totale o facendo luogo ad una compensazione parziale. In questo secondo caso, la condanna parziale alle spese può avere luogo a carico di quella parte la cui domanda, pur accolta, si presenta sostanzialmente di minor valore rispetto a quella accolta a favore dell'altra parte. Nell'ipotesi di pluralità di domande, le due causalità ricollegate all'introduzione delle due domande possono dal giudice in sostanza essere confrontate fra loro ed allo stesso giudice è concesso di individuare quella più importante in relazione al valore della domanda”. Pertanto in tali casi le spese legali possono essere addossate a una parte o all'altra valutando quale sia la parte maggiormente soccombente: “occorre aver riguardo al - e confrontare il - valore delle domande (nella parte in cui sono state) accolte (e non dunque il valore delle domande rispettivamente rigettate), tale per cui "maggiormente soccombente" deve ritenersi la parte la cui domanda accolta sia di minor valore" (Cass. n. 1269/2020).
58. Alla luce di tale principio, per effetto anche dell'accertamento del minor valore del credito, la Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi, per cui la compensazione parziale per un quarto fra le predette parti appare congrua e va confermata rispetto al valore delle rispettive domande delle parti.
pagina 17 di 21 APPELLO INCIDENTALE
59. Passando all'appello incidentale, secondo la sentenza sarebbe CP_2
censurabile per quanto concerne l'ammontare della condanna inflitta agli appellanti e l'omessa indicazione della misura e decorrenza degli interessi dovuti.
60. Quanto al primo motivo, l'appellante incidentale ritiene che a seguito del secondo conteggio predisposto dal CTU, il differenziale a favore degli appellanti principali è risultato di € 17.207,69, anziché € 69.111,54; pertanto, poiché il conto anticipi fatture non può avere un tasso a credito, il credito della doveva essere quantificato in € CP_2
253.658,52 [291.260,41 (somma ingiunta) - 20.394,00 (incasso) - 17.207,69 (differenziale a favore della correntista)= 253.658,52]. Secondo il CTU avrebbe dovuto CP_2
tenere in considerazione però anche l'ulteriore osservazione del proprio CTP secondo il quale il credito della banca, considerando anche il finanziamento, ammonterebbe a complessivi €
327.173,08 [101.776 (finanziamento)+ 193.720,70 (c/anticipi) + 31.676,38 (c/corrente)=
327.173,08]. Pertanto la decurtazione non andrebbe operata sulla somma di € 270.866,41
[291.260,41 (somma ingiunta) - 20.394,00 (incasso)] ma sulla somma di € 299.761,59 cioè il credito complessivo della banca al lordo degli storni già operati a titolo di IS, CIV, CDC
(320.155,59 - 20.394,00) risultando quindi un credito a favore della di € CP_2
230.650,05 (299.761,50 meno € 69.111,54 (ipotesi migliore per gli appellanti) oppure di €
282.553,90 (299.761,50 - 17.207,69). In sintesi, secondo l'appellante incidentale, la base di calcolo dovrebbe essere comprensiva del finanziamento e non in base alla somma ingiunta.
61. Il motivo è infondato.
62. La Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione delle risultanze peritali;
il CTU (v. pag. 16) ha puntualmente risposto alle osservazioni del CTP di CP_2 precisando che “Il credito azionato nel decreto ingiuntivo ammonta a complessivi euro
291.260,41 al netto degli storni operati a titolo di IS, CIV, CDC”, ma è la stessa CP_2
ad aver confermato la quantificazione del proprio credito in € 291.260,41 come da
[...]
decreto ingiuntivo ed ha precisato le conclusioni in primo grado calcolando il credito in €
270.866,41 (al netto degli incassi ricevuti di € 20.394,00), riconoscendo quindi che - con evidenza confessoria – che la somma da cui operare le detrazioni era quella indicata nel decreto ingiuntivo.
63. Quanto al secondo motivo di appello incidentale circa la mancata indicazione da parte del
Tribunale degli interessi dovuti sulla somma liquidata, il motivo è fondato.
pagina 18 di 21 64. ha concluso in primo grado (v. conclusioni del 17.6.2022) chiedendo CP_2 gli interessi con la decorrenza e nella misura indicati nel ricorso monitorio (“interessi dal
16.9.2015 ai tassi medi tempo per tempo pubblicati ai sensi della legge 108/1996 per operazioni del medesimo tipo, e comunque, nei limiti dei tassi contrattualmente convenuti”).
65. Sul punto gli opponenti non hanno dedotto alcunché prestando quindi acquiescenza alla richiesta della creditrice. Pertanto vanno riconosciuti a gli interessi sulla CP_2
somma liquidata dal Tribunale nella misura corrispondente ai tassi medi tempo per tempo pubblicati ai sensi della legge 108/1996 per operazioni del medesimo tipo, e comunque, nei limiti dei tassi contrattualmente convenuti.
66. LE SPESE DI GIUDIZO
67. Quanto ai rapporti fra gli appellanti ed il la statuizione sulle spese Controparte_5
del giudizio di primo grado va confermata, come liquidata in sentenza del Tribunale;
per il giudizio di appello, poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato
(v. Cass. n. 13491/2014).
68. Quanto ai rapporti fra gli appellanti e in considerazione dell'esito Controparte_2
del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, le spese di lite di entrambi i gradi vanno compensate tra le parti in misura di un quarto, con condanna dell'
[...]
, Controparte_1 Parte_1
, , e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido fra di loro, a rifondere a i restanti tre quarti delle spese Controparte_2 processuali che sono liquidate per l'intero per il primo grado in € 100,00 per anticipazioni ed
€ 17.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e per il presente grado, come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
pagina 19 di 21 deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la contumacia di Controparte_5
b) in parziale accoglimento dell'appello principale:
- dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Modena n. 853/2022 del
28.6.2022;
- revoca il decreto ingiuntivo telematico n. 3001/2028 del 25.9.2018 del Tribunale di
Modena;
- condanna l' Controparte_1
, ,
[...] Parte_1
, , al Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento in favore di della somma complessiva di € Controparte_2
201.754,87;
c) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna l'
[...]
di , Controparte_1 Controparte_1
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido fra di loro, al pagamento in favore di degli
[...] Controparte_2
interessi sulla somma di € 201.754,87 calcolati nella misura corrispondente ai tassi medi tempo per tempo pubblicati ai sensi della L. n. 108/1996 per operazioni del medesimo tipo, e comunque, nei limiti dei tassi contrattualmente convenuti;
d) compensa per un quarto le spese di lite del giudizio di primo grado fra l'
[...]
Controparte_1
, , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed il e condanna gli appellanti principali, in Parte_4 Controparte_5
solido fra di loro, al pagamento in favore del al pagamento del residuo, Controparte_5 liquidato in € 16.000,00 di cui € 100,00 per anticipazioni, oltre spese forfettarie 15%, IVA e
CPA come per legge, con diritto al recupero delle spese di CTU;
e) nulla per le spese del giudizio di appello nei confronti di Controparte_5
f) compensa per un quarto fra gli appellanti principali e l'appellante incidentale le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con condanna dell'
[...]
, Controparte_1 Parte_1
, , , in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
solido fra di loro, a rifondere a . i restanti tre quarti delle spese CP_2 CP_2
processuali che vengono liquidate per il giudizio di primo grado, per l'intero in € 17.000,00 per compensi, € 100,00 per anticipazioni e per il presente grado di appello, per l'intero in €
pagina 20 di 21 9.991,00 per compensi, il tutto oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 21 di 21