Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01046/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01869/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1869 del 2025, proposto da RO MA, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Meli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
l’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico “G. Rodolico-San Marco”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina MA Bruno, Angela Verbaro, Manuela MA Grosso, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
di ZA MA ZU SI, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione
a) della deliberazione
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco” di Catania prot. n. 1373 del 13.06.2025, recante,
Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di studio, della durata di 12 mesi, da assegnare a Laureati in Psicologia Clinica (LM-51), per la realizzazione di specifiche attività nell’ambito del Progetto Obiettivo PSN 2018, Linea Progettuale 2 - Azione 2.18 - dal titolo: “Percorsi assistenziali per il paziente pediatrico oncologico - Azioni volte a favorire l’accesso alle cure e a ridurre le diseguaglianze in ambito pediatrico”. Approvazione atti e conferimento incarico; b) dell’avviso di selezione pubblicato in data 20.03.2025 e della presupposta delibera di indizione prot. n. 608 del 17.03.2025; c) della deliberazione prot. n. 1033 del 5.05.2025, con cui si è proceduto all’ammissione dei candidati e alla contestuale nomina della Commissione esaminatrice; d) ove occorra, dei verbali e degli atti della Commissione esaminatrice, unitamente alla nota di trasmissione prot. n. 32333 del 6.06.2025; e) ove occorra, della nota prot. n. 45097 del 12.08.2025; f) ove occorra, della deliberazione n. 2961 del 23.12.2024, recante “Approvazione del Regolamento per il conferimento di borse di studio”; g) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche se non conosciuto;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della dott.ssa RO MA all’attribuzione del 1° posto nella graduatoria relativa alla procedura in oggetto e alla conseguente assegnazione della borsa di studio;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione intimata per il risarcimento in forma specifica ex art. 30, c. 2, c.p.a., attraverso l’adozione di tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa; oltreché al risarcimento del danno patrimoniale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che con il ricorso indicato in epigrafe, la ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di selezione, indetta dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco” di Catania (a seguire anche solo “Azienda” o “Policlinico” o ancora “Amministrazione”), per l’assegnazione di una borsa di studio per «Laureati in Psicologia Clinica (LM-51), per la realizzazione di specifiche attività nell’ambito del Progetto Obiettivo PSN 2018, Linea Progettuale 2 – Azione 2.18 – dal titolo: “Percorsi assistenziali per il paziente pediatrico oncologico – Azioni volte a favorire l’accesso alle cure e a ridurre le diseguaglianze in ambito pediatrico”» in ragione: 1) della mancanza dei requisiti di ammissione in capo alla controinteressata, risultata vincitrice; 2) della mancata , ha esplicitazione dei i criteri di valutazione della prova orale; 3) in subordine, dell’illegittima composizione della commissione.
L’amministrazione statale intimata si è costituita in giudizio che ha chiesto preliminarmente dichiararsi l’improcedibilità del ricorso atteso che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha indetto una nuova procedura selettiva avente analogo oggetto, all’esito della quale la stessa ricorrente è risultata vincitrice, con conseguente conferimento della borsa di studio, così conseguendo integralmente il bene della vita cui aspirava e, nel merito, ha eccepito l’infondatezza del gravame.
Con successiva memoria, parte ricorrente – pur concordando in ordine alla sopravvenuta carenza d’interesse – ha insistito per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio di “soccombenza virtuale”.
Sul punto e per quanto rilevante ai fini della statuizione con limitato effetto sulla regolamentazione delle spese deve evidenziarsi come – anche alla luce dello stadio processuale a cui si è arrestata la controversia – possa considerarsi fondato il secondo motivo di ricorso giacché in seno al verbale n. 1 del 6 giugno 2025 si è seccamente previsto che “ per la valutazione del colloquio terrà conto della capacità di individuare con precisione l’argomento assegnato per la trattazione, della chiarezza espositiva e della buona capacità di argomentazione ” e nei successivi verbali ed atti della procedura non emergono sotto-criteri, griglie di valutazione, sufficienti motivazioni o elementi in grado di legittimare l’adozione di mero voto numerico e ricostruire – seppure nell’ambito dell’ampia discrezionalità tecnica rimessa all’amministrazione – l’effettivo iter logico seguito.
L’accoglimento di tale motivo – astrattamente idoneo ad incidere sulle valutazioni espressa dalla Commissione – avrebbe legittimato l’accoglimento del ricorso a prescindere dall’esame degli ulteriori profili di doglianza e, pertanto, può adeguatamente fondare il giudizio di soccombenza virtuale nei rapporti tra la parte ricorrente e l’amministrazione resistente, dovendosi, invece dichiarare l’irripetibilità delle stesse nei rapporti tra la parte ricorrente e la contro-interessata cui non è imputabile l’insorgenza della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, e del contributo unificato, ove versato.
Spese irripetibili nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA MA ST, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | RA MA ST |
IL SEGRETARIO