Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5320/2019 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.”;
TRA
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Giuseppe Zangara e Angela Maria Zangara, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ) e P.IVA_1
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore (c.f. , entrambe P.IVA_2
rappresentate e difese dall'avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
all'udienza del 15 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 2 aprile 2019, Pt_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale,
[...] [...]
responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in ordine al sinistro occorso, in data 17.2.2018, alle ore 15,30 circa, allorquando nell'attraversare il varco di accesso del parcheggio Borsellino, in Catania, veniva colpito alla testa dalla barra meccanica regolatrice del traffico veicolare, ritenuta malfunzionante;
ha chiesto conseguentemente la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti oltre al rimborso delle spese.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 22 luglio 2019 si è costituita l' la quale ha contestato la fondatezza della CP_1
domanda attorea, ritenuta infondata e pretestuosa, concludendo, in via principale, per il rigetto e, in subordine, per l'accertamento della responsabilità concorsuale del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In pari data si è costituita, altresì, la società Controparte_3
eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione all'azione diretta dell'attore nei suoi confronti. Nel merito, ha dedotto l'inoperatività della polizza nonché l'infondatezza della pretesa attore di cui ha chiesto il rigetto;
in subordine, ha chiesto accertarsi la condotta colposa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di consulenza medico-legale, all'udienza del 15 ottobre
2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriore termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, in via preliminare, occorre dirimere l'eccezione di difetto di legittimazione alla proposizione diretta dell'azione formulata dalla compagnia assicuratrice alla domanda, però, l'attore ha Controparte_3
dichiarato di rinunciare solo dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, con richiesta formulata nella comparsa conclusionale depositata in data 4.11.2024.
La rinuncia alla domanda può essere validamente espressa in comparsa conclusionale, posto che, se è vero, da un lato, che la comparsa conclusionale ha funzione di illustrare le domande e le eccezioni già proposte nel corso del giudizio, dall'altro lato è altrettanto vero che è perfettamente ammissibile la rinuncia in sede conclusionale ad una domanda formulata con l'atto introduttivo. Del resto, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, né necessita di accettazione della controparte per cui ben potrà essere fatta nelle fasi conclusive del procedimento.
La rinuncia alla domanda, comunque, impone la liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Al riguardo, può certamente affermarsi che il danneggiato è
soggetto estraneo al rapporto contrattuale tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso di talché, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in casi analoghi a quello di specie, va precisato che la domanda risarcitoria direttamente svolta nei confronti della compagnia assicurativa risulta infondata in quanto il presunto danneggiato non ha titolo per agire direttamente nei confronti della compagnia della controparte. Solo, infatti, nel caso di assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria, il danneggiato può proporre la domanda risarcitoria direttamente nei confronti dell'assicuratore; nel caso, invece, come quello di specie,
di assicurazione facoltativa, essendo il danneggiato estraneo al rapporto contrattuale tra assicurato e assicuratore, quest'ultimo ha l'obbligo di tenere indenne solo l'assicurato mentre alcun obbligo risarcitorio ha nei confronti del terzo danneggiato il quale, a sua volta, non può esercitare azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante.
Indi, la domanda era infondata con conseguente regolamento delle spese processuali a carico di parte attrice nella misura indicata in dispositivo.
Passando al merito della controversia nei confronti dell'altra parte convenuta, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
In relazione ai fatti oggetto di controversia, va detto che la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la res custodita e il danno e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale,
esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (Cass. civ., sez. III, n. 33074/2023).
Con specifico riguardo alla ripartizione degli oneri probatori,
dunque, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che egli abbia offerto tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 16295
del 18/06/2019; Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 6651 del 09/03/2020). Il fatto estraneo può prevenire, come detto sopra, dallo stesso danneggiato.
Laddove lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno,
rilevano elementi quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Orbene, definiti come sopra i presupposti operativi della disciplina invocata, nel caso di specie, può dirsi che l'evento di danno lamentato sia da ascrivere esclusivamente alla condotta dell'attore che ha omesso le normali cautele esigibili utilizzando il bene in maniera impropria, con evidente interruzione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
In questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato, che integra un'ipotesi di caso fortuito idonea a liberare il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata.
Ed invero, a sostegno della pretesa, parte attrice ha dedotto di essere stato colpito dalla barra di accesso al parcheggio sito in via Borsellino,
in Catania, (ove il medesimo aveva parcheggiato pochi minuti prima),
la quale, sebbene alzata per consentire il contemporaneo passaggio di un veicolo in transito, si è improvvisamente abbassata provocando le lamentate lesioni.
In tale occasione, ha riportato “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” accertata a partire dal giorno seguente (18.2.2018) da esami specialistici e, a distanza di circa dieci giorni dal sinistro, dai sanitari del P.O. “Santa Venera e Santa Marta” di Acireale con danni permanenti.
Ha proseguito poi aggiungendo che al momento del fatto non sussisteva, in loco, alcuna segnaletica indicante la situazione di pericolo tale da inibire il transito pedonale, e che tale accorgimento fu apposto
Contr dalla convenuta solo successivamente al sinistro in esame.
Alla stregua dei fatti dedotti in giudizio, l'accertamento della genesi eziologica, in tutto o in parte, dell'evento dannoso dal comportamento dello stesso danneggiato deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
con la conseguenza che, quanto meno è
intrinsecamente pericolosa la res e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.
Orbene, anche dall'istruttoria espletata è emerso che l'attore abbia raggiunto il varco riservato al transito veicolare ove si trova istallata l'apposita sbarra mobile automatizzata che ne regola il flusso.
La dichiarazione testimoniale resa da , moglie Testimone_1
dell'attore, all'udienza del 9.10.2020, ha confermato il predetto attraversamento precisando che, sia in entrata che in uscita, l'attore, approfittando della contemporanea uscita di un veicolo ha percorso il tratto di sede viaria sottostante alla barra meccanizzata, a riprova, pertanto, dell'atteggiamento imprudente del coniuge. Nessun malfunzionamento, di contro, è emerso in sede di escussione testimoniale in ordine ai meccanismi di innalzamento della barra meccanica che, come da regolamento, resta in funzione per il solo tempo necessario al passaggio delle automobili, impedendo ai veicoli accodati di evadere il pagamento del ticket.
Sempre le disposizioni del predetto regolamento, chiariscono che
“la sosta nelle aree delimitate da dispositivi automatizzati di ingresso
e uscita è consentita esclusivamente alle autovetture limitatamente agli
spazi appositamente individuati con idonea segnaletica verticale e/o orizzontale”… ed ancora “trattasi di parcheggio automatico senza presenza di personale”; “gli utenti assumono ogni responsabilità per eventuali danni prodotti, per cause e/o fatti a loro riconducibili, agli
altri veicoli o a persone nonché alle strutture, alle pertinenze ed alle
Contr attrezzature di . (cfr. pag. 2 regolamento sub. all. 3 comparsa di
Contro costituzione .
È evidente, ancora, così come rappresentato dalla documentazione
Contro fotografica prodotta dalla convenuta che in corrispondenza del varco carrabile oggetto di controversia, ed in particolare sulla colonnina verticale di appoggio alla barra meccanizzata, risultano apposti i segnali di pericolo e divieto di transito pedonale.
Ed ancora, nell'immediata adiacenza laterale di detto passaggio carrabile è ricreato il passaggio pedonale munito di apposita segnaletica orizzontale per l'attraversamento dei pedoni che è inverosimile ritenere, contrariamente a quanto riferito dall'attore e dalla testimone escussa all'udienza del 9.10.2020, fosse interamente ostruito da ciclomotori o, comunque, fosse ostruito a tal punto da non consentire il passaggio di un pedone, pur anche dimenandosi tra i vari ciclomotori. A confutare le richiamate emergenze processuali, nessuna documentazione fotografica riconducibile all'attore, sebbene specificamente indicata tra gli allegati all'atto introduttivo, risulta versata agli atti del giudizio.
Al contrario, infatti, le risultanze processuali hanno dimostrato la riconducibilità dell'evento dannoso ad imprudenza dell'attore che -
violando i divieti di cui alla chiara segnaletica verticale esistente in loco
- si è servito del passaggio carrabile in modo anomalo e vietato, così
volontariamente e colpevolmente immettendosi in un contesto spaziale visibilmente pericoloso, per la presenza di vetture in movimento e della sbarra mobile regolatrice del flusso del traffico veicolare, sbarra dalla quale egli, se avesse invece rispettato il divieto di accesso servendosi del passaggio pedonale ivi esistente, non sarebbe stato raggiunto.
Sicché il regolare movimento della sbarra da ritenersi, in mancanza di elementi contrari, perfettamente funzionante, dalla quale l'attore è
rimasto colpito, deve considerarsi quale mera occasione dell'evento,
come tale svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, direttamente in violazione del divieto di accesso pedonale
(chiaramente evincibile dalla segnaletica apposta sulla colonnina verticale e dalla presenza del percorso riservato esclusivamente ai pedoni), il quale era destinato proprio ad evitare pericolosi avvicinamenti di pedoni nella zona di traiettoria della sbarra in movimento.
Nel decidere di percorrere a piedi il passaggio carrabile in questione in concomitanza del passaggio di un veicolo (posto che nell'occasione la barra meccanica era innalzata) l'attore si è immesso, infatti, in una situazione intrinsecamente pericolosa espressamente segnalata come tale;
trattandosi, per questo, di situazione di possibile pericolo suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele, deve ritenersi esclusiva l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso nel dinamismo causale del danno.
In definitiva, passare attraverso il varco destinato solo al passaggio delle autovetture, nonostante la presenza di un varco destinato al passaggio dei pedoni, costituisce una condotta imprudente e negligente dell'attore tale da interrompere il nesso causale, considerato che secondo l'id quod plerumque accidit la taratura dei sensori apposti alla sbarra automatizzata è collegata proprio alle caratteristiche degli utilizzatori del passaggio medesimo (veicoli e non anche pedoni).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda di risarcimento del danno è infondata e va rigettata, considerato, peraltro,
che non sussiste nemmeno la prova del danno eventualmente subito e direttamente collegato all'incidente in questione. Infatti, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata nel presente giudizio risulta sì
che la parte attrice era già affetta da deficit uditivo bilaterale ad eziopatogenesi presbiacusica e che un trauma può aver aggravato la situazione;
tuttavia, va evidenziato che tutti gli accertamenti effettuati presso una struttura pubblica sono stati eseguiti a distanza di parecchio tempo dopo rispetto all'evento in questione.
Le spese di lite, così come quelle di consulenza tecnica d'ufficio,
seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore delle parti convenute, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022,
valore della causa pari al quantum di risarcimento del danno richiesto, importi minimi, in considerazione della non particolarità delle questioni trattate, per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
5320/2019 R.G., dichiara rinunciata la domanda proposta nei confronti dell'
[...]
Controparte_5
rigetta la domanda promossa da nei confronti Parte_1
della Controparte_1
Condanna al pagamento, in favore delle parti Parte_1
convenute, delle spese processuali, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 7.052,00 per compensi, di cui euro 1.276,00 per fase di studio della controversia, euro 814,00 per fase introduttiva, euro
2.835,00 per fase trattazione e/o istruttoria ed euro 2.127,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge;
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania il 30 dicembre 2024
IL PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)