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15 dicembre 1981
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15 gennaio 2000
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8 agosto 2009
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Art. 10. (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma ((non inferiore a euro 10)) e ((non superiore a euro 15.000))
Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non puo', per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma ((non inferiore a euro 10)) e ((non superiore a euro 15.000))
Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non puo', per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
Commentari • 33
- 1. Risoluzione del 11/04/1990 n. 504562 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 11 aprile 1990 · 7.603202
[…] dall\'art. 13 della citata legge 170/1989 in misura "pari al triplo della tassa dovuta" rientra fra le sanzioni amministrative "proporzionali" espressamente contemplate nell\'art. 10 della legge 689/1981 alle quali, in forza del successivo articolo 12, si applicano le disposizioni del Capo I della legge stessa.
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Giurisprudenza • 276
- 1. Trib. Roma, sentenza 10/05/2023, n. 7408Provvedimento: […] Giova aggiungere che la sanzione è stata applicata al di sotto dei limiti minimi espressamente previsti dall'art. 15 legge n. 12/1999 (minimo 45.000 euro e massimo 65.000 euro), ovvero dei limiti imposti dal legislatore regionale che può ben esercitare il potere sanzionatorio amministrativo nelle materie di propria competenza, anche in deroga ai limiti previsti in via generale dall'art. 10 leggeLeggi di più...
- sanzione amministrativa·
- riduzione sanzione·
- art. 15 legge regionale 12/1999·
- compensazione spese·
- regolarizzazione contrattuale·
- occupazione senza titolo·
- violazione norme procedurali amministrative·
- opposizione a determinazioni dirigenziali ingiuntive